I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri 1. Introduzione. In via di prima approssimazione può osservarsi che il contratto telematico è un accordo ex art. 1321 c.c. in cui le parti affidano le loro dichiarazioni di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attraverso una rete, di solito Internet. La telematica può infatti definirsi come la scienza e tecnica delle applicazioni dell’informatica al campo delle telecomunicazioni, che si occupa dello studio e della realizzazione di supporti e di strumenti integrati per trattare e trasmettere le informazioni, in forma di dati ed immagini, fornendo un insieme di servizi fruibili da computer, dalla televisione, da un tablet o dallo smartphone, attraverso la rete telefonica o radiotelevisiva o satellitare. Dal punto di vista soggettivo, i contratti telematici possono essere distinti in contratti tra imprese (cc.dd. Business to Business, B2B); tra imprese e consumatori (cc.dd. Business to Consumer, B2C); tra consumatori (cc.dd. Consumer to Consumer, C2C); tra impresa, cittadini e Pubblica Amministrazione (cc.dd. Business to Administration, B2A); tra soggetti privati mediante determinate figure professionali (cc.dd. Peer to Peer, P2P), ad esempio nel caso delle aste on-line. Dal punto di vista oggettivo, secondo la teoria della c.d. oggettivazione dello scambio, il contratto telematico, in mancanza di trattative, andrebbe ricondotto allo schema dell’adesione non negoziale a contratto predisposto 1 1 Maggiolo, Il contratto predisposto, Padova 1996. 1 o, addirittura, dello scambio senza accordo 2; mentre, per la teoria consensualistica ne andrebbe riaffermata la natura comunque negoziale in ragione della libertà di accettare l’accordo, ritenendo viceversa insussistente tale accordo negoziale non tanto in difetto di trattative – che sono solo una fase eventuale del procedimento di formazione del contratto – ma esclusivamente del potere dell’oblato di rifiutare 3. Il contratto telematico può avere ad oggetto un bene materiale o un servizio tradizionale – e quindi costituire semplicemente un accordo concluso per via telematica – oppure avere ad oggetto un bene o un servizio digitale, dematerializzato (software, opera letteraria, musicale, audiovisiva, etc.). La materia dei contratti telematici è senz’altro più ampia di quella disciplinata dal Codice del Consumo, che ci occupa in questa sede, e trova una delle sue principali fonti normative nel d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (di attuazione della Direttiva 2000/31/CE) in materia di commercio elettronico, cui il Codice del Consumo, per gli aspetti non disciplinati dalla normativa speciale consumeristica, infatti rinvia. Dal più stretto angolo di visuale della presente disamina dobbiamo invece riferirci alle norme che disciplinano i contratti telematici e, in particolare la loro conclusione, nel Codice del Consumo (e quindi i contratti telematici B2C), con l’ulteriore premessa che tale disciplina è stata oggetto della Direttiva 25 ottobre 2011/83/UE 4 – recepita in Italia 2 Cfr. Irti, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 347 ss. spec. p. 361, nota 15. 3 Cfr. Oppo, Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 ss.; Gambino, L’accordo telematico, Milano 1997. 4 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2 con d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 a decorre dal 13 giugno 2014 – che, tra l’altro, presta particolare attenzione proprio al potenziamento dei contratti telematici, soprattutto nella prospettiva del commercio transfrontaliero 5. Si tratterà quindi di verificare se e come la recente Novella impatta sul tema di elezione della presente indagine. 2. Inquadramento sistematico. Al fine di inquadrare sistematicamente la materia deve anzitutto osservarsi che i “contratti telematici” rientrano, come noto, nella categoria dei “contratti a distanza”, i quali – a seguito della richiamata Direttiva 83/2011 UE e del d.lgs. n. 21/2014 di recepimento – dovrebbero, almeno nelle intenzioni del legislatore comunitario e nazionale, rappresentare una specie del più ampio genus dei “contratti del consumatore”, assieme ai contratti conclusi in presenza o fuori dei locali commerciali. 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nota come Direttiva sui diritti dei consumatori, che, nel testo originario proposto dalla Commissione (2008), 614 def, dell’8 ottobre 2008 era finalizzata alla c.d. “armonizzazione massima” dell’intera materia – e quindi a rivedere la disciplina non solo dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali (Direttiva n. 85/577/CE) e dei contratti a distanza (Direttiva 97/7/CE) ma anche delle clausole abusive nei contratti dei consumatori (Direttiva 93/13/CE) e di alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (Direttiva 99/44/CE) – che, nel testo definitivo, ha conseguito tale obiettivo (in larga misura) solo per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza (cfr. D’Amico, in La riforma del codice del consumo, Commentario al D.Lgs. n. 21/2014, a cura di D’Amico, Milano 2015, p. 3). Nel considerando n. 5, in particolare, si osserva che: “Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita”. 5 3 Infatti, il nuovo Capo I (Titolo III, Parte III) – come introdotto dal d.lgs. n. 21/2014, a decorrere dal 13 giugno 2014 – viene ambiziosamente ridenominato “Dei diritti dei consumatori nei contratti” 6 e le nuove quattro Sezioni 7 si applicano “a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore” (art. 46, comma 1°), ad esclusione del diritto di recesso (di pentimento o ad nutum), che ha ragione di trovare applicazione solo nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza, come strumento di tutela contro le vendite aggressive (art. 52). Il condizionale è tuttavia d’obbligo in quanto, a fronte di tale aspirazione generalizzante, il comma 2° dell’art. 46, in caso di conflitto, fa salve le normative settoriali di derivazione europea e l’art. 47 esclude dall’ambito di applicazione della novella ben 13 fattispecie contrattuali nonché gli affari c.d. bagatellari, di valore inferiore (unitario o complessivo) ai 50 euro tra le medesime parti. Tale apparente contraddizione trova forse giustificazione in un equivoco, già segnalato in dottrina, relativo alla circostanza che, nella Direttiva 83/2011/UE, l’art. 3, comma 1°, prescrive(va) che “la presente direttiva si applica, (n.d.r., per inciso) alle condizioni e nella misura stabilite nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore” mentre, la norma di recepimento, non ripete tale inciso delimitativo 8. In luogo della precedente rubrica del 2005 “Particolari modalità di conclusione del contratto”. 6 7 Precedentemente alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 21/2014 il Capo era suddiviso nelle seguenti Sezioni: Sezione I - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali (artt. 45-49) Sezione II - Contratti a distanza (artt. 50-61) Sezione III - Disposizioni comuni (artt. 62-63) Sezione IV - Diritto di recesso (artt. 64-67). 8 D’Amico, in La riforma del codice del consumo, cit., p. 5, nota 11. 4 Cosicché le novità effettivamente generalizzate e più significative riguardano gli obblighi di informazione, del resto centrali nel diritto contrattuale europeo, a seconda che si tratti di contratti diversi da quelli a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali – trattati secondo il criterio dell’armonizzazione minima (art. 48) – oppure che siano conclusi mediante queste ultime modalità e trattati unitariamente secondo il criterio dell’armonizzazione massima (art. 49). I contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, vista la comune e già segnalata esigenza di tutela dalle vendite aggressive, sono disciplinati unitariamente anche per quanto riguarda il diritto di recesso (art. 52) mentre presentano discipline autonome in relazione ai requisiti formali (art. 50, per i contratti negoziati dei locali commerciali e art. 51, che interessa più da vicino in questa sede, per i contratti a distanza). Non va poi trascurato che per i contratti telematici, l’art. 51, comma 9°, Cod. Consumo, come vedremo “lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 rinvia in genere anche l’art. 68 10 9 e successive modificazioni”, cui Cod. Consumo, per gli aspetti non disciplinati dal Codice stesso. 9 Recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Art. 68, Cod. Consumo “Rinvio”: “Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”. 10 5 3. Definizione e disciplina specifica dei “contratti a distanza” e del contratto telematico o, meglio, “a conclusione telematica”. Ai sensi dell’art. 45, comma 1°, lett. g) – che ha recepito la nozione offerta dall’art. 2, n. 7 della Direttiva 2011/83/UE – il “contratto a distanza” è definito come “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. In tale ampia definizione 11 – oltre ai contratti conclusi per telefono, via fax o per corrispondenza – rientra senz’altro anche il contratto telematico, qui inteso nel senso di negozio concluso inter absentes per via telematica, che, come anticipato, può avere ad oggetto un bene mobile materiale o un servizio per così dire tradizionale o, a sua volta, avere contenuto informatico, digitale. Peraltro, la Direttiva 83/2011/CE e, conseguentemente, il d.lgs. n. 21/2014 di recepimento, presta particolare attenzione ai contratti a “contenuto digitale”, definendo per tale “i dati prodotti e forniti in formato digitale” (art. 45, comma 1°, lettera m) e, per tutti i contratti, tra gli obblighi informativi del fornitore prevede “la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica” (art. 48, comma 1°, lett. g; art. 49, comma 1°, lett. t), nonché “qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente Definizione che prescinde dall’oggetto del contratto e riguarda piuttosto la sua modalità di conclusione, fatta salva la disciplina specifica sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari che presta attenzione anche all’oggetto del contratto (cfr. art. 67 bis ss. Codice del Consumo). 11 6 attendere che sia venuto a conoscenza” (con art. 48, comma 1°, lett. h; art. 49, comma 1°, lett. u). Tanto che possiamo distinguere tra il genus del contratto “a conclusione telematica” – di cui ci occuperemo in questa sede – e la specie del contratto telematico a contenuto digitale o “contratto virtuale” 12 su cui rinviamo al recente studio di Tosi, La dematerializzazione della contrattazione: il contratto virtuale con i consumatori alla luce della recente novella al codice del consumo di cui al d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, in Contratto e Impresa, 2014, 6, p. 1264 ss. 4. Gli obblighi di informazione nella conclusione dei contratti a distanza. Nell’impianto della Direttiva 83/2011/UE (e del d.lgs. n. 21/2014) la generalizzazione degli obblighi di informazione pre-contrattuali riguarda – oltre che i contratti diversi da quelli conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, secondo il criterio dell’armonizzazione minima o “a statuto debole” (art. 48) – i contratti conclusi a distanza e f.l.c., secondo il criterio dell’armonizzazione massima o “a statuto forte” (art. 49) 13. Si tratta, tuttavia, come è stato già rilevato in dottrina, di una generalizzazione della tecnica e non della disciplina, in quanto la riforma “anziché procedere ad un tentativo di omogeneizzazione, conferma l’esistenza (e, probabilmente, l’inevitabilità) di una pluralità di discipline 12 V. Franceschelli, Computer e diritto, Rimini, 1989, p. 160 ss.; Tosi, I contratti di informatica, Milano 1993, spec. p. 73-75; Tosi, Contratti informatici, telematici e virtuali, Milano 2010. 13 Cfr. Pagliantini, La riforma del codice del consumo ai sensi del d.lgs. 21/2014 (con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), in Contratti 2014, 797. 7 tra loro differenziate, sebbene ciò non escluda del tutto la possibilità di individuare un nucleo (minimo) comune” 14. La regolamentazione degli obblighi informativi precontrattuali relativi ai contratti a distanza e conclusi fuori dei locali commerciali si considera “uniformata, ampliata e, soprattutto, fornita di un maggior grado di effettività” 15 In particolare, viene allineata la disciplina degli obblighi informativi relativi ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali (che ante riforma riguardava solo i dati concernenti l’esistenza e la modalità del diritto di recesso) a quella dei contratti a distanza, già ben più articolata prima della novella 16. Viene ampliato il novero dei dati da comunicare, tanto che da più parti si è paventato il rischio di un eccesso di informazioni 17. Si introduce l’obbligo di comunicare anche informazioni concernenti elementi estranei al potere di controllo del professionista e, in alcuni casi, esterni all’accordo contrattuale, come la necessità di inserire un promemoria sull’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni. Gli obblighi di informativa pre-contrattuale riguardano gli elementi che: 1. identificano il professionista (lett. b, c, d); 14 V. D’Amico, in La riforma del codice del consumo, cit., p. 7 s. Rende, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art. 49, p. 126. 15 16 V. art. 52, Cod. Consumo, nel testo vigente dal 23 ottobre 2005 al 12 giugno 2014. 17 Riva, La direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori, o almeno ciò che ne resta, in Contr. Impr. Eur. 2011, p. 772 s.; Occhiuzzi, Gli obblighi informativi, in Corr. Giur. 2014, f. 7, all. 1, p. 10 ss. 8 2. individuano le prestazioni (lett. a, e, f); 3. regolano il recesso (lett. h, i, l, m); 4. disciplinano il rapporto (lett. n, o, p, q); 5. indicano le modalità di soluzione delle controversie (lett. v); 6. descrivono le caratteristiche funzionali dei prodotti digitali (lett. t, v). Peraltro tale corposo elenco di informazioni non è nemmeno esaustivo e si aggiunge agli obblighi di informazione contenuti nei d.lgs. n. 59/2010 18 e n. 70/2003, non ostando peraltro ad obblighi di informazione ulteriori stabiliti dal legislatore interno in conformità a tali disposizioni (in quanto autorizzato dall’art. 6, par. 8 Direttiva 2011/83/UE). Ma perché parlare di informazioni precontrattuali in tema di conclusione del contratto, qui per via telematica? Perché tali informazioni, ai sensi del novellato art. 49, “formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti” (comma 5°). Norma non nuova perché già vigente con riferimento ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine ed a quelli di rivendita e di scambio (art. 72, comma 4° 19). Recante l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 18 “Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto”. 19 9 Si tratta del fenomeno della contrattualizzazione (forzosa o coatta) delle informazioni precontrattuali che incide, per un profilo, sul principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. giacché la normativa in esame “impone un elenco di contenuti destinati ex lege ad essere contrattualizzati, comprimendo la libertà di scelta in ordine ai contenuti del contratto. sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, e ciò in ragione delle esigenze di tutela dei consumatori di fronte ai rischi insiti nelle negoziazioni poste in essere con tecniche speciali (a distanza e fuori dei locali commerciali) 20 ; per altro profilo, sulle conseguenze e “sui rimedi applicabili in caso di violazione degli obblighi informativi” 21. A quest’ultimo riguardo vi è da osservare che la Direttiva 2011/83/UE ha lasciato le mani libere ai legislatori interni in quanto le “sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali” di recepimento sono rimesse ai singoli Stati membri con l’unica indicazione che tali sanzioni debbano essere “effettive, proporzionate e dissuasive” (art. 24, par. 1, Direttiva 2011/83/UE). Cosa accade se il professionista non adempie o non adempie correttamente gli obblighi informativi pre-contrattuali? Una conseguenza esplicita è prevista dal comma 6°, art. 49: se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e) 22 , o sui costi della Bravo, I contratti a distanza nell’evoluzione del diritto privato europeo, in I contratti del consumatore, a cura di Alpa, Milano 2014, p. 566. 20 21 Bravo, I contratti a distanza cit. p. 567. “Il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto 22 10 restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i) 23 , il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. In questa ipotesi la tutela si limita alla “fase destruens consistente nella rimozione delle clausole aggiunte soltanto all’interno del programma negoziale” 24. Negli altri casi di violazione degli obblighi di informazione precontrattuale previsti dall’art. 49 – premesso che l’onere della prova relativo all’adempimento di tali obblighi di informazione incombe sul professionista (comma 10) – si ritiene senz’altro applicabile la tutela risarcitoria derivante da responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c. 25. a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo”. “Se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta”. 23 Rende, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art. 49, p. 131. 24 25 Ricciuto, Solinas, Gli obblighi informativi, in La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico, a cura di Tosi, Milano 2012, p. 230, per i quali la natura degli obblighi di informazione “è oggi ricondotta agli obblighi di comportamento secondo correttezza espressi, per la fase precontrattuale, nell’art. 1337 c.c. La violazione degli obblighi di comportamento sub specie di obblighi di informazione, pertanto, costituisce violazione dell’art. 1337 c.c. nel caso in cui l’informazione sia precontrattuale e, come tale, ammette al risarcimento per responsabilità precontrattuale” tenuto conto che “violazioni informative quali quella in esame, però, intervengono in ipotesi di contratti validamente conclusi” e che – a differenza del passato, in cui tale ipotesi di responsabilità si riteneva invocabile solo per il ristoro dell’interesse negativo, in caso di contratto non concluso (per ingiustificato recesso dalle trattative) o invalidamente o inefficacemente concluso (secondo quanto stabilito dall’art. 1338 c.c.) – “la materia della responsabilità precontrattuale è stata (…) oggetto, negli ultimi anni, di un’importante evoluzione, che ne ha ampliato la portata e gli ambiti di 11 Per la tutela post-contrattuale occorre invece verificare, caso per caso, l’esperibilità: i) dell’annullamento per errore o dolo, ove la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale determini un vizio del consenso; ii) degli altri rimedi generali direttamente incidenti sul rapporto contrattuale, come la risoluzione per inadempimento ex art. 1218 c.c. iii) 26 ; della nullità ex art. 1418 c.c. in ragione della carenza degli elementi strutturali del consenso o dell’oggetto 27 oppure per violazione di norme imperative, secondo i princìpi della nullità virtuale 28. Il dibattito più acceso, peraltro, si è avuto proprio con riguardo all’applicabilità del regime della nullità virtuale per violazione di norme imperative rispetto al quale vi è stato chi ha (autorevolmente) ritenuto non invocabile l’invalidità del contratto in materia di violazione degli obblighi informativi precontrattuali, ove la nullità non sia testuale, come quella infatti espressamente prevista dal previgente art. 52, comma 3°, Cod. Consumo 29, nel caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi applicazione sicché oggi si ritiene che la conclusione di un contratto valido non impedisca la risarcibilità del danno cagionato in fase precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.”. 26 Ricciuto, Solinas, Gli obblighi informativi, cit., p. 230. 27 Ricciuto, Solinas, Gli obblighi informativi, cit., p. 230. 28 Considerato il carattere imperativo ed inderogabile della disciplina in materia di diritto dei consumatori (cfr. Putti, L’invalidità dei contratti del consumatore, in Diritto privato europeo, a cura di Lipari, Padova 1997, II, 553). “In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto”. 29 12 informativi precontrattuali nei contratti a distanza, conclusi per via telefonica 30. Anche la giurisprudenza, come noto, si è orientata in tal senso, sebbene in tema di violazione degli obblighi informativi e di comportamento degli intermediari finanziari, con le note sentenze gemelle della Corte di cassazione, Sez. Unite, 19/12/2007, nn. 26724 e 26725 31 , e ancor prima con la sentenza delle Sez. I, 29/09/2005, n. 19024 32, le quali hanno nella sostanza distinto tra regole di comportamento e regole di validità e ricondotto alle prime gli obblighi di informazione precontrattuali. 30 Alpa, Contratti a distanza. Prime considerazioni, in Contratti, 1999, p. 851. “La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.”. 31 “La violazione delle disposizioni relative agli obblighi di informazione e correttezza nella formazione dei contratti del mercato finanziario - pur avendo la stessa natura di norme imperative - non incide sulla validità dei negozi in quanto tali disposizioni presidiano la fase delle trattative precontrattuali. Deve quindi escludersi l'applicabilità dell'art. 1418 c.c., in tema di nullità, in quanto la norma postula che l'invalidità investa elementi ‘intrinseci’ della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto. L'art. 1337 c.c. assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto”. 32 13 La Suprema Corte ha così chiarito che in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. “nullità virtuale”) dovesse trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili riguardanti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, concernenti il comportamento dei contrenti, la quale può essere solo fonte di responsabilità; con la conseguenza che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti può dar luogo a responsabilità contrattuale con conseguenze risarcitorie; in ogni caso deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c. la nullità 33. Oggi le informazioni precontrattuali, visto l’art. 6 par. 5 della Direttiva 83/2011/UE recepito dall’art. 49, comma 5°, d.lgs. 21/2014 formano parte integrante del contratto negoziato a distanza o fuori dei locali commerciali e, anzi, non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti. Ebbene, la contrattualizzazione coatta delle informazioni precontrattuali obbligatorie comporta la riapertura del dibattito sui rimedi in ambito contrattuale, in quanto “le informazioni precontrattuali dovute, vanno ex lege a comporre struttura e contenuti del contratto (negoziato a distanza o fuori dei locali commerciali)” 34 , con la conseguenza che, dopo la conclusione del contratto, la violazione degli obblighi informativi sembra incidere non più su di una regola di 33 Ricciuto, Solinas, Gli obblighi informativi, cit., p. 231-232. 34 Bravo, I contratti a distanza cit. p. 573. 14 comportamento bensì su di una regola di validità del contratto, consentendo l’applicabilità dell'art. 1418 c.c. in tema di nullità, “in quanto la norma postula che l'invalidità investa elementi ‘intrinseci’ della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto”, per usare le parole di Cass., n. 19024/2005. Su questa linea, a parte la norma specifica di cui all’art. 49, comma 6°, si ritiene che l’inserimento nel contratto di clausole “a sorpresa” rispetto alle informazioni precontrattuali precedentemente fornite, comporti “la nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1°, dei contenuti negoziali illegittimamente aggiunti” – proprio perché “il principio sancito dall’art. 49, comma 5°, c.c., costituisce, con certezza, strumento direttamente rivolto alla costruzione e conformazione del contenuto del contratto” – nelle forme della “nullità di protezione” 35. Tale soluzione appare del resto coerente con la circostanza che alcune informazioni sono disciplinate, come si vedrà immediatamente, anche sotto il profilo dei requisiti formali del contratto. 5. Requisiti formali dei contratti telematici. Le altre significative novità dettate dalla Direttiva 83/2011/UE, che riguardano più da vicino i contratti telematici, sono state recepite dall’art. 51 del Codice del Consumo, dedicato ai requisiti formali per i contratti a distanza. In particolare, ex art. 51, comma 2°, se un contratto a distanza da concludersi con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista deve anzitutto comunicargli in modo chiaro ed Rende, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art. 49, pp. 131-132. 35 15 evidente almeno le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lett. a (sulle caratteristiche principali del bene o del servizio), lett. e (sul prezzo onnicomprensivo), lett. q (sulla durata del contratto o sulle condizioni per recedere dal contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico) e lett. r (sull’eventuale durata minima degli obblighi del consumatore), direttamente (nel senso, forse, di immediatamente) prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista deve inoltre garantire che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l'obbligo di pagare. Se poi l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Qualora il professionista non osservi tale disposizioni, “il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine”. È la c.d. Button solution o Button Lösung o Formalisme du bouton, espressione quest’ultima che forse più delle altre “mette in risalto come la direttiva 2011/83, quando il contratto sia concluso per via telematica, abbia in realtà eletto un formalismo lessicale a presupposto certificante la consapevolezza del consumatore quanto all’onerosità del suo ordine”, secondo una presunzione che si considera “assoluta” 36. Viene così introdotto un obbligo che “da un lato è destinato ad incidere sul potere di predisposizione dell’ambiente tecnologico finora goduto senza Pagliantini, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art. 51, p. 169 ss. 36 16 restrizioni dal professionista, limitandolo” 37 ; dall’altro prevede “rimedi di natura contrattuale (e non solo mere sanzioni amministrative di carattere pecuniario)” per il “mancato adeguamento da parte del professionista agli obblighi di predisposizione e configurazione della realtà tecnologica con cui si interfaccia il consumatore nelle operazioni di acquisto, venendo meno la vincolatività stessa del contratto eventualmente concluso o dell’ordine impartito con strumenti elettronici” 38. Il problema è che il d.lgs. n. 21/2014 si è limitato a recepire la Direttiva 2011/83/UE senza precisare le conseguenze della violazione, anche se la Direttiva, come si è già osservato, pur lasciando le mani libere agli Stati membri quanto alle “sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali” di recepimento, ha richiesto che tali sanzioni siano “effettive, proporzionate e dissuasive” (art. 24, par. 1, Direttiva 2011/83/UE). In questa situazione, il formalismo del bottone rappresenta una condizione di perfezionamento del contratto, dal cui difetto, secondo alcuni, deriverebbe addirittura l’inesistenza del consenso del consumatore 39 ; per altri, la nullità “virtuale” di protezione che si concretizzerebbe per relationem ai sensi della norma generale di cui all’art. 36 Cod. Consumo 40. 37 Bravo, I contratti a distanza cit., p. 560. 38 Bravo, I contratti a distanza cit., pp. 560-561. 39 Mazzamuto, La nuova direttiva sui diritti del consumatore, in Eur. dir. priv. 2011, p. 899; Delfini, La novella del codice del consumo in tema di contratti a distanza dei consumatori, in Giustizia civile.com 2014, p. 2. Art. 36 “Nullità di protezione”, Cod. Consumo: “1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: 40 17 La circostanza che il difetto di vincolatività sia unilaterale per il consumatore, cosicché e specularmente c’è una vincolatività per il professionista, induce però a preferire la tesi della nullità (virtuale), per contravvenzione ad un requisito formale, ma di protezione 41. Vi è ancora da osservare che – a mente del comma 3°, art. 51 ora in esame – i siti di commercio elettronico debbono indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. Mentre, ai sensi dell’art. 51, comma 9°, restano impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, 42 e 13 43 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni. a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. 5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea”. Pagliantini, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art. 51, p. 171. 41 42 Art. 12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto. (…) 18 In particolare, per quel che interessa in questa sede, l’art. 13, comma 2°, d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, prevede (norma inderogabile quando l’altra parte sia un consumatore) che “il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili”. 6. La conclusione del contratto telematico. Nel contesto appena descritto, e volgendo al termine la presente disamina, vi è da rilevare che, salvo le segnalate norme speciali previste dal novellato Codice del Consumo e dal d.lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico, il tema della conclusione del contratto telematico deve essere affrontato alla “2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione”. 43 Art. 13. Inoltro dell'ordine. “1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti”. 19 luce dei principi e degli schemi generali previsti dagli artt. 1326 ss. del codice civile 44. In questa prospettiva, lo schema prevalente nei rapporti consumeristici è quello dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., laddove il consumatore accede al sito dell’azienda ubicato in ambiente internet come se entrasse in un negozio, girando per gli scaffali virtuali 45. In concreto, considerato che l’offerta commerciale è di solito diretta ad una pluralità indifferenziata di consumatori, ossia ad incertam personam, essa può assumere la forma della proposta vera e propria, ove contenga gli elementi essenziali del contratto da concludere, oppure del semplice invito ad offrire, qualora la proposta non sia completa di tutti i requisiti essenziali 46, con la conseguenza che nella prima ipotesi l’accettazione del consumatore determina direttamente la conclusione del contratto, mentre 44 Favale, La conclusione del contratto telematico, in Giur. Merito, 2013, fasc. 12, 2553B. 45 Favale, La conclusione del contratto telematico, in Giur. Merito, 2013, fasc. 12, 2553B. Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1 Ord. 20 settembre 2012, n. 15856, secondo cui “la proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocare l'accettazione da parte del destinatario, deve contenere la completa formulazione del regolamento negoziale, attraverso la predisposizione di corrispettivi vincolanti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, in modo tale da richiedere la pura e semplice accettazione dell'altro contraente, senza ulteriori integrazioni”; Cass. civ., Sez. II, 7 luglio 2009, n. 15964, secondo cui “in tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell'adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto”. 46 20 nel caso di invito ad offrire la dichiarazione del consumatore rappresenta una proposta, semplice o irrevocabile, che può essere accettata o meno dall’impresa secondo il suo gradimento o le sue disponibilità. Si ritiene invece che l’obbligo del prestatore di inviare la ricevuta dell’ordine di cui all’art. 13, comma 2°, d.lgs. n. 70/2003 sia meramente accessorio 47 e non faccia parte del procedimento di conclusione del contratto, qualificando “l’avviso di ricevimento – che il prestatore deve senza ingiustificato ritardo far pervenire al consumatore per via elettronica – come obbligo di chi vende e non come onere che condiziona il perfezionarsi del procedimento di formazione del contratto. Si tratta, né più né meno, di un dovere analogo a quello previsto dall’art. 1327 c.c. (…) se l’ordine del consumatore, in questo caso, si salvaguarda non attraverso un procedimento formativo rigido, bensì pel tramite di un potenziamento degli obblighi di informazione utili alla valutazione dell’affare proposto, ma anche ad avvisare il consumatore che l’ordine da lui compilato telematicamente è pervenuto al venditore e che quindi il contratto si è regolarmente concluso” 48. Soluzione che, per gli ordini del consumatore che comportano obbligo di contestuale pagamento, risulta sempre essere convincente, poiché se l’offerta al pubblico del professionista contiene tutti i requisiti essenziali del futuro contratto, la ricezione dell’ordine del consumatore comporta la conclusione del contratto; se l’offerta non contiene invece gli elementi essenziali, l’ordine e il contestuale pagamento comportano la conclusione 47 Tosi, La dematerializzazione della contrattazione, cit. sub par. 13. 48 Benedetti, Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto tra legge e volontà delle parti, Torino, 2002, 407 s. 21 del contratto al momento del pagamento, secondo lo schema dell’art. 1327 c.c. 49, su cui rinviamo al dibattito dottrinale in materia 50. In ogni caso, tra le funzioni perseguite dalla ricevuta dell’ordine non va trascurata quella di strumento ricognitivo-probatorio a protezione della sfera giuridica del consumatore 51. Quanto al tempo e al luogo di conclusione del contratto – premesso che l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (art. 13, comma 3°, d.lgs. 70/2003; art. 1335 c.c.). – nel caso di offerta al pubblico trova applicazione il principio generale di cui all’art. 1326, comma 1°, c.c., secondo cui il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; mentre, nell’ipotesi di invito ad offrire del professionista e di ordine con contestuale pagamento del consumatore, il contratto deve ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione (art. 1327, comma 2°, c.c.). Infine, le note questioni sull’esatta individuazione del luogo di conclusione del contratto 49 52 e le ricadute in punto di giurisdizione, legge applicabile e Art. 1327 c.c. Esecuzione prima della risposta dell'accettante. “1. Qualora su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 2. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”. Gambino, L’accordo telematico, cit. 141 ss.; Tosi, Diritto privato dell’informatica e di internet: i beni, i contratti, le responsabilità, Milano 2006, p. 323 ss.; Delfini, Contratto telematico e commercio elettronico, Milano 2002, p. 86; Follieri, Il contratto concluso in internet, Napoli 2005, 102 ss.; Pennasilico, La conclusione dei contratti on line tra continuità e innovazione, in Dir. Informazione e Informatica, 2004, 805 ss. 50 51 Favale, La conclusione del contratto telematico, cit., sub par. 9. 22 competenza, nella nostra materia sono in parte superate e in parte sfumate, non avendo il luogo di conclusione del contratto effettiva rilevanza, in quanto: (I) quando la controversia presenta elementi di collegamento tra due o più Stati membri a) la giurisdizione italiana può affermarsi solo in base ai criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1215 del 12 dicembre 2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) che – pur sostituendo il Regolamento CE n. 44/2001, a decorrere dal 10 gennaio 2015 – continua a prevedere che qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, e purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività, 52 I problemi principali sono dati dalla possibilità di utilizzo di pc portatili o di accesso al computer fisso “da remoto” (e quindi da sede diversa), rispetto ai quali, mentre per un noto orientamento dottrinale, il luogo di conclusione del contratto andrebbe comunque individuato in quello in cui si trova il proponente nel momento in cui ha notizia dell’accettazione (cfr. Albertini, Osservazioni conclusive sulla conclusione del contratto tramite computer e sull'accettazione di un'offerta in Internet, in Giust. civ., 1, 1997, II, p. 39), altra parte della dottrina ritiene, invece, che il luogo di conclusione, in ipotesi di utilizzo di e-mail, sia quello ove si trova il server del provider con cui è stato stipulato il contratto d’accesso ad internet e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per l'indirizzo e-mail e che la stessa regola valga anche in ipotesi di contratti conclusi sul web: v. Tosi (a cura di), I problemi giuridici di internet, Milano, 1999, p. 27. Cosicché se il provider è concessionario di un server che si trova presso uno stato estero, il contratto dovrebbe ritenersi concluso all’estero con le note ricadute in ordine alla giurisdizione e alla legge applicabile. Peraltro, tale ricostruzione recepisce mutatis mutandis il principio espresso da Cass. sez. un., 25 gennaio 1995, n. 892, secondo cui “nel caso di contratto di compravendita concluso a seguito di trattative avvenute mediante trasmissione telefonica (fax) deve ritenersi che il contratto si sia perfezionato nel luogo in cui è stato ricevuto il fax che contiene l'accettazione dell'ultimo prezzo proposto dal venditore”. 23 l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto possa essere proposta – oltre che davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte – anche davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore stesso; mentre l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore possa essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore (cfr. art. 17 e 18, Reg. UE 1215/2012); b) la legge applicabile al contratto, in base all’art. 57, legge n. 218/1995, deve essere individuata, in mancanza di scelta pattizia, in base ai criteri oggettivi di collegamento dettati dal Regolamento CE n. 593/2008 (c.d. Roma I) – che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 – e, in particolare, dall’art. 6, comma 1°, secondo cui il contratto tra consumatore e professionista è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; oppure b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo e, inoltre, il contratto rientri nell’ambito di dette attività 53. c) l’art. 66 ter, “Carattere imperativo”, Cod. Consumo precisa, da una parte, che se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I; dall’altra, che eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, 53 Sui rapporti tra il Reg. CE 44/2001 (oggi sostituito dal Reg. UE 1215/2012) e il Reg. CE n. 593/2008, v. Corte di Giustizia U.E., sezione grande, 7 dicembre 2010 (proc. C-144/09). 24 i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I, non vincolano il consumatore. (II) Se la controversia ha solo carattere interno, l’art. 66 bis “Foro competente” come il previgente art. 63, stabilisce che “per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del Capo I la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”; criterio rispetto al quale non rileva nemmeno la residenza o il domicilio che il consumatore aveva al momento della conclusione del contratto 54 e, tanto meno, il luogo di tale conclusione. De Cristoforo, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art. 66 bis, p. 374. 54 25