ModelloOrganizzativoexD.Lgs.231/01
PROTOCOLLO DI COMPLIANCE “3”
PREVENZIONE DAI REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI
MARKET ABUSE
APPROVATO ED ADOTTATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 14 SETTEMBRE 2010
ED AGGIORNATO CON DELIBERA DEL 13 MARZO 2012
VENETO BANCA scpa – Direzione Centrale Compliance
Protocollo Prevenzione dai reati e illeciti amministrativi di Market Abuse
edizione gennaio 2012
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INDICE
1.FINALITA’ E STRUTTURA ................................................................................................................................................................................ 3
2. TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL’ARTICOLO 25-SEXIES DEL “DECRETO” .............................................................................. 6
3.TIPOLOGIE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO PREVISTE DAL TUF .............................................................. 7
4.REGOLE E LINEE APPLICATIVE (strumenti e presidi) .................................................................................................................................. 8
4.RACCOMANDAZIONE ..................................................................................................................................................................................... 13
5.ALLEGATO ........................................................................................................................................................................................................ 14
5.1 - SEZIONE I - Disposizioni del decreto legislativo 231/2001 .......................................................................................................................... 14
5.2 - SEZIONE II - Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29-11-2005................................................................................................ 15
5.3 - SEZIONE III - Estratto dalla Comunicazione CONSOB n. DME/6027054 del 28-3-2006 ......................................................................... 22
5.4 - SEZIONE IV - Estratto dalla Delibera CONSOB n.16839 del 19 -3- 2009 ................................................................................................. 28
5.5 - SEZIONE V - Estratto dalla Comunicazione CONSOB n. DME/10039224 del 30-4-2010 ......................................................................... 35
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La presente edizione aggiorna e modifica la precedente edizione del luglio 2010,
alla luce delle operazioni di incorporazione per fusione ed incorporazione di Banca Popolare
di Intra s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. in ( rispettivamente con decorrenza 1° e 22 novembre
2010) in Veneto Banca Holding s.c.p.a., che a seguito di
assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011,
ha mutato la denominazione in VENETO BANCA S.C.P.A. .
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1.FINALITA’ E STRUTTURA
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Il “Protocollo” è adottato in relazione all’art. 25-sexies del “Decreto”, che contempla i reati di
abuso di mercato, da cui discende la responsabilità amministrativa da reato per le fattispecie delittuose di
abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e di manipolazione di mercato (art. 185 TUF),.
Le due corrispondenti tipologie di illeciti amministrativi di abuso di mercato sono disciplinate
dagli artt. 187-bis e 187-ter TUF; la responsabilità amministrativa discende dalla previsione contenuta
nell’art. 187-quinquies TUF, il quale applica i medesimi principi, condizioni ed esenzioni previste dal
“Decreto”, in quanto compatibili, ad eccezione di quanto concerne la prova secondo cui l’autore dell’illecito
ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo, che grava sempre sulla Società.
Le norme sui reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato delineano una cornice di riferimento
per la protezione dell’integrità, della trasparenza, della correttezza e dell’efficienza dei mercati finanziari, in
ossequio al principio generale secondo cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di parità di
trattamento sotto il profilo dell’accesso alle informazioni, della conoscenza dei meccanismi di formazione
dei prezzi e dell’affidabilità delle fonti e delle origini delle informazioni diffuse al pubblico.
Va precisato, come rafforzativo dello schema di tutela dell’informazione pubblica nei mercati
finanziari, che le condotte sanzionate vengono punite anche se commesse all’estero, qualora attengano a
strumenti finanziari o di capitale ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’Unione Europea.
I rischi maggiori in ordine alla commissione degli illeciti amministrativi si possono verificare in caso
di operazioni simulate o di altri artifici posti in essere da terzi soggetti (clienti, società emittenti, altre
controparti, ecc.), specie quando la Società opera sul mercato, non in proprio, ma come intermediario; in tali
circostanze esiste unicamente un obbligo di segnalazione delle operazioni sospette richieste dai clienti e non
anche il divieto per la Società di eseguire le istruzioni ricevute, anche se non si può escludere, in linea di
principio, un coinvolgimento nell’illecito commesso dal cliente medesimo nella forma di concorso.
L’informazione privilegiata può originare:
a) da un processo di governance a seguito di una decisione interna alla Società, come accade per
gli orientamenti strategici, per gli accordi di partnership tra aziende, per i progetti di
operazioni straordinarie;
b) dall’accertamento di eventi o circostanze oggettive aventi un impatto sull’attività di impresa o
sul corso dell’andamento degli strumenti finanziari emessi, come si verifica per la diffusione
dei risultati delle situazioni reddituali e contabili di periodo o per notizie sul management;
c) dall’attività lavorativa in nome e per conto delle imprese clienti e relativamente agli strumenti
finanziari da queste emessi, come si riscontra in sede di prestazione di servizi di finanza
aziendale alle società con azioni quotate.
Le finalità del presente “Protocollo” consistono nel garantire che la circolazione delle informazioni
– nel contesto della Capogruppo, delle Banche Rete e delle Società comunque controllate e quella veicolata
verso il mercato e il pubblico degli investitori/risparmiatori – possa svolgersi:
a) senza pregiudizio del carattere privilegiato delle informazioni, evitando che stesse vengano
condivise con soggetti non autorizzati, siano effettuate con modalità tali che la divulgazione
al mercato di dette informazioni avvenga in modo tardivo, incompleto e comunque secondo
forme da consentire asimmetrie informative fra il pubblico;
b) evitando manipolazioni operative e/o informative nel trattamento e nell’esecuzione delle
operazioni di negoziazione e regolamento sul mercato, tali da generare transazioni od
operazioni simulate o viziate da altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione dei prezzi di strumenti finanziari.
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Il presente “Protocollo” si applica a tutti i componenti gli Organi sociali, in quanto soggetti che
ricoprono posizioni apicali ai sensi del “Decreto”, e ai dipendenti della Capogruppo, delle Banche Rete e
delle Società comunque controllate che abbiano accesso alle informazioni privilegiate, nell’accezione di cui
alla vigente normativa di legge e regolamentare.
Il processo di gestione e trattamento delle informazioni privilegiate, correttamente applicato e
osservato, è in grado di evitare i rischi potenziali di incorrere in situazioni rilevanti ai fini della commissione
del reato di abuso di informazioni privilegiate, quindi della fattispecie di illecito amministrativo, così come
un’efficace e trasparente gestione del processo in oggetto consente di prevenire anche i reati di aggiotaggio
(confronta Protocollo di Compliance “2”) e di manipolazione del mercato nonché il conseguente illecito
amministrativo, comprensivo della tipica figura della “manipolazione operativa” e di quella estensiva della
“manipolazione informativa”.
Presenta punti di contatto stringenti con il processo di gestione e trattamento delle informazioni
privilegiate, sino a venire assorbito da quest’ultimo, il processo di divulgazione al mercato delle
informazioni price sensitive per il Gruppo, vale a dire degli eventi che accadono nella sfera di attività della
Capogruppo, delle Banche Reti, delle Società comunque controllate che producano effetti significativi
sull’andamento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria a livello consolidato, o di singola
realtà.
L’impianto di questo “Protocollo” raggruppa le regole, gli strumenti e i presidi di controllo
specifici, ai fini della prevenzione dagli illeciti penali e amministrativi in materia di abusi di mercato, intorno
ai due “macro-processi” aziendali che governano e trattano le informazioni sensibili da e verso il Gruppo le
singole realtà costitutive dello stesso, i terzi (siano clienti, investitori privati, società emittenti), le Autorità
di Vigilanza, Agenzie di rating, “Media”.
I “macro-processi” in questione riguardano la:
1) Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate, inclusa la divulgazione al mercato
delle informazioni price sensitive per il Gruppo;
2) Gestione delle operazioni di mercato su strumenti finanziari riguardanti l’attività di
negoziazione per conto proprio, per “conto terzi” e la prestazione dei servizi di
investimento.
Il “Protocollo” raggruppa altresì, in appendice, i documenti pubblicati dalla CONSOB.
2. TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL’ARTICOLO 25-SEXIES DEL “DECRETO”
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). La fattispecie si realizza quando
chiunque1, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro
di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto
proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
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Si veda nota n. 2
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c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera a).
La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano le informazioni
privilegiate al di fuori dell’esercizio del proprio lavoro o professione e anche quando raccomandano
o inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a
compiere talune delle operazioni sopra descritte. Per informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181
TUF, si intende quella di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente
o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se
resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (comportante
la valutazione preventiva della price sensitivity).
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando - per la rilevante offensività del fatto, per le
qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato - essa
appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Manipolazione del mercato (art. 185 TUF). La fattispecie penale presupposta alla
commissione del reato di “manipolazione operativa”, si realizza quando chiunque2 diffonde notizie
false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta
l’ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati. Il giudice può aumentare la multa fino al
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto
o del profitto conseguito dal reato - essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3.TIPOLOGIE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO PREVISTE DAL TUF
Sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate e per manipolazione di
mercato (artt. 187-bis e 187-ter TUF). Sono state introdotte ipotesi di illeciti amministrativi in
modo da sanzionare le stesse condotte materiali che formano oggetto delle fattispecie penali
previste dagli artt. 184 e 185 TUF, ma che non costituiscono reati, in quanto detti comportamenti
non sono dolosi, bensì colposi. Le norme relative agli illeciti amministrativi hanno una portata
applicativa maggiore rispetto a quelli relativi ai reati penali; ciò discende non solo dalla
formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza, che il dolo non è
richiesto come requisito soggettivo generale.
La condotta, pertanto, che integra l’illecito amministrativo della manipolazione di mercato
ha un’estensione più ampia rispetto alla fattispecie penale rubricata con lo stesso nome, posto che
viene sanzionata non solo la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari o il compimento di operazioni simulate o artificiose, ma anche la
2
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'illecito
di cui all'art. 187 ter d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58 (manipolazione del mercato), non richiedendo particolari
qualificazioni soggettive, può essere integrato da chiunque, e non soltanto da un soggetto qualificato, di tal che l'illecito
va ascritto, in via concorsuale, a tutti coloro che, a vario titolo, abbiano concorso alla diffusione delle informazioni, voci
o notizie false o fuorvianti, previste dalla norma, vuoi in ragione della qualità personale rivestita in seno alla società,
vuoi per il determinante apporto causale concretamente arrecato al processo di ideazione, gestazione, formazione e
trasfusione di contenuti da soggetti che siano stati coinvolti da coloro che ricoprivano cariche sociali. Cassazione
Civile Sezioni Unite, 30 settembre 2009, n. 20935
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diffusione di informazioni, voci e/o notizie false e/o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di
fornire indicazioni false ovvero fuorvianti, ovvero il compimento di operazioni fuorvianti in merito
all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari: pertanto vengono sanzionati, come
illeciti amministrativi, tanto la “manipolazione operativa” quanto la “manipolazione informativa”.
La responsabilità ex D.Lgs 231/2001, conseguente alla commissione degli illeciti
amministrativi richiamati, opera quando questi siano commessi (art. 5 citato D.Lgs) nel suo
interesse o a suo vantaggio da:
a) “soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della
Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o
funzionale”;
b) “soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ ente”;
c) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati sub a) o
b).
Per gli illeciti amministrativi, ai fini dell’esonero dalla responsabilità prevista dal “Decreto”,
ricade sulla Società l’onere di fornire la prova che i soggetti indicati alle precedenti lett. a), b) e c)
abbiano agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi. A differenza di quanto previsto a
proposito dell’onere della prova per il caso di responsabilità amministrativa da reato ai sensi
dell’articolo 6, 1° comma del “Decreto” , il TUF, all’art. 187-quinquies, non distingue l’ipotesi in
cui l’autore dell’illecito sia un soggetto in posizione apicale da quella in cui rivesta una posizione
subordinata, prevedendo per entrambe le situazioni l’onere probatorio a carico della persona
giuridica.
4.REGOLE E LINEE APPLICATIVE (strumenti e presidi)
In coerenza con quanto rilevato nella sezione “Finalità e Struttura” del presente
“Protocollo”, le attività sensibili identificate nelle aree operative della Capogruppo, delle Banche
Rete e della Società comunque controllate, per le quali è maggiore il rischio di esposizione ai reati e
agli illeciti amministrativi di Market Abuse sono riconducibili ai due seguenti “macro-processi”
aziendali:
1) Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate, inclusa la valutazione della
“price sensitivity” dell’informazione da divulgare al mercato;
2) Gestione delle operazioni di mercato, con riferimento ai “Servizi e attività di
investimento.
Viene stabilito, con riferimento agli accorgimenti specifici adottati in ordine al primo
“macro-processo” sopra individuato, che:
per i Processi operativi di gestione e diffusione delle informazioni privilegiate,
che risultano sensibili ai rischi di illeciti penali e amministrativi per abusi di
mercato, si considerano standard di controllo: (i) il sistema delle deleghe; (ii) il
Codice Interno Etico e di Comportamento; (iii) il Registro istituito ai sensi
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dell’art. 115-bis TUF dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate sia
della Capogruppo, delle Banche Rete e delle Società comunque controllate sia
relative a emittenti terzi quando le stesse si trovino ad operare in nome o per
conto degli stessi; (iv) il processo di monitoraggio automatico delle operazioni
effettuate in ambito dei “servizi ed attività di investimento”, strutturato per
l’adempimento delle segnalazioni obbligatorie delle operazioni sospette alla
Consob.
Le procedure adottate devono in ogni caso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
disciplinare le regole e le attività di individuazione dei soggetti
che hanno accesso alle informazioni che si possono definire
privilegiate ai sensi dell’art. 181 TUF e prevederne l’inserimento
nell’apposito Registro;
stabilire l’invio di una informativa, in cui vengono indicati gli
obblighi e i divieti previsti dalla legge con riferimento al
possesso di informazioni privilegiate alle persone che hanno
accesso alle stesse;
prevedere misure di implementazione dei sistemi di sicurezza
logica e di sicurezza fisica a garanzia della corretta gestione e
protezione delle informazioni privilegiate e price sensitive;
favorire l’adozione di un sistema di reporting, che disciplini i
flussi informativi dalle funzioni aziendali al soggetto deputato
alla valutazione della natura privilegiata dell’informazione,
prevedendo che la funzione che ha rilevato e segnalato
l’informazione o in cui la stessa si è originata, attesti la veridicità
e la completezza dei dati trasmessi;
individuare i soggetti abilitati alla valutazione sulla natura
privilegiata dell’informazione e prevedere per costoro l’obbligo
di motivazione della valutazione effettuata;
prevedere che in caso di valutazione positiva sulla tipologia
privilegiata dell’informazione, siano operativi blocchi e
limitazioni alla negoziazione degli strumenti finanziari cui
l’informazione si riferisce;
istituire apposite evidenze interne, da gestire in forma elettronica
o subordinatamente in modo cartaceo, che prevedano: (i) una
“watch list”, ove siano rilevati i titoli quotati oggetto di
potenziali operazioni di investment banking; (ii) una “research
list”, ove siano segnalati i titoli quotati per i quali sussistano
elevate probabilità di operazioni di investment banking; (iii) una
“restricted list”, comprendente i titoli quotati che siano oggetto
di operazioni di investment banking in corso;
istituire specifici vincoli di riservatezza e, in particolare, che: (i)
la trasmissione di informazioni privilegiate ad altre funzioni
aziendali venga autorizzata dal responsabile preposto alla
funzione che ha accesso alla suddetta informazione; (ii) la
comunicazione delle stesse per ragioni di ufficio a consulenti e
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
professionisti esterni avvenga previo accertamento presso
costoro di obblighi di riservatezza legale e, in mancanza, previa
formalizzazione di un accordo di confidenzialità;
stabilire che la documentazione cartacea contenente informazioni
privilegiate debba essere gestita attraverso liste di distribuzione
che censiscono la duplicazione, la diffusione e l’utilizzo da parte
di altre funzioni interne;
prevedere che la trasmissione di documentazione elettronica
contenente informazioni privilegiate debba essere tracciata nel
sistema informativo e che l’accesso ad archivi informatici aventi
a oggetto informazioni privilegiate sia regolamentato da
password personali rilasciate a soggetti abilitati;
fornire una casistica esemplificativa, a carattere non esaustivo,
delle informazioni privilegiate e dei processi che possano dar
luogo a informazioni di tale tipo, allo scopo di sensibilizzare le
funzioni interne responsabili e agevolarle nell’adempimento
degli obblighi previsti per la gestione e il trattamento delle
stesse;
identificare ruoli e responsabilità per la comunicazione esterna,
tramite media, siti internet o comunicati al mercato aventi a
oggetto dati e notizie riguardanti la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del Gruppo, che contempli la
separazione tra le funzioni fornitrici di informazioni, quella
incaricata della redazione del comunicato-stampa o al pubblico e
la funzione che autorizza la diffusione dello stesso;
garantire standard di comunicazione al mercato omogenei e
uniformi per tutte le Società del Gruppo e, in particolare,
prevedere che la comunicazione al pubblico per le controllate
avvenga secondo le stesse modalità utilizzate per la
comunicazione propria della capogruppo;
prevedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva alla
diffusione del comunicato al mercato da parte degli Organi con
funzioni di gestione o del Soggetto da questi delegato, una volta
avvenuta l’approvazione dello stesso da parte del soggetto sub.
a);
acquisire, qualora la comunicazione al mercato abbia
direttamente ad oggetto informazioni economico-patrimoniali e
finanziarie sulla situazione consuntiva della Società o del
Gruppo, l’attestazione ex art. 154-bis TUF da parte del Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
assicurare la tracciabilità del processo di comunicazione
all’esterno, prevedendo che la documentazione scambiata tra le
funzioni coinvolte nelle fasi di redazione e autorizzazione del
comunicato, sia conservata in appositi archivi gestiti in modalità
elettronica e cartacea, accessibili solo al personale abilitato;
descrivere in forma analitica i contenuti e gli obblighi di
comunicazione verso il mercato, allo scopo di consentire un
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r)
agevole e tempestivo adempimento degli oneri informativi da
parte delle funzioni di Gruppo interessate;
stabilire che il processo di gestione dei rapporti con le Autorità di
Vigilanza per l’inoltro preventivo dei comunicati contenenti
informazioni price sensitive, oppure con le Agenzie di rating per
la divulgazione di informazioni sensibili sia affidato alla
responsabilità di una specifica Funzione interna.
Viene stabilito, con riferimento agli accorgimenti specifici adottati in ordine al secondo
“macro-processo” individuato, che:
per i Processi operativi dei servizi e attività di investimento, che risultano
sensibili ai rischi di illeciti penali e amministrativi per abusi di mercato, si
considerano standard di controllo:
(i)
il sistema delle deleghe;
(ii)
il Codice Interno Etico e di Comportamento;
(iii) le procedure e i processi configurati in base agli obblighi derivanti dalla
direttiva MiFID;
(iv)
il processo di monitoraggio automatico delle operazioni effettuate dalla
Società in conto proprio e per conto dei clienti, strutturato per
l’adempimento delle segnalazioni obbligatorie delle operazioni sospette
alla Consob 3.
Le procedure adottate devono in ogni caso:
a)
b)
c)
descrivere il processo di esecuzione dell’attività di negoziazione
in conto proprio, assicurando diversi livelli decisionali in ordine
alle strategie di investimento;
vincolare le scelte di investimento al rispetto dei limiti e/o divieti
che gli organi competenti della Capogruppo e/o delle Banche
Rete hanno adottato con riferimento alle negoziazioni su
determinati strumenti finanziari specificatamente individuati;
assicurare la tracciabilità dei flussi informativi all’interno della
Direzione Finanza della Capogruppo sia in forma cartacea che
informatica;
3
La disciplina di dettaglio è rimessa alle fonti interne di regolamento delle Aree e Funzioni competenti.. In punto preme
ricordare il fatto che è stato posto a carico degli intermediari l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Consob tutte le
operazioni da ritenersi “sospette” ai sensi delle ipotesi di reato analizzate dal presente Protocollo. Rileva, soprattutto,
che le segnalazioni devono effettuate sulla base di misure organizzative e di meccanismi di indagine e di rilevazione che
ogni banca deve aver attuato (e della cui efficacia il collegio sindacale deve accertarsi). L’intermediario definisce con
una certa discrezionalità - di cui si assume la responsabilità - quali siano i criteri secondo i quali un’operazione possa
considerarsi sospetta, individua gli ordini e le operazioni che presentano caratteristiche tali da poter essere considerate
come sospette e fissa un procedimento valutativo delle operazioni potenzialmente sospette, procedimento che consente
la conservazione e la ricostruibilità a posteriori delle operazioni stesse. Si rimanda alla SEZIONE B della
Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29-11-2005 (successivo allegato 5.2) per l’individuazione degli
esempi, non esaustivi, di operazioni sospette e conseguenti istruzioni per la segnalazione.
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d)
e)
f)
prevedere che eventuali scostamenti dalle strategie e dalle
istruzioni di investimento debbano essere preventivamente
comunicati al soggetto che ha fornito la disposizione e motivati
ad opera dell’unità che effettua la negoziazione;
garantire diversi livelli autorizzativi e prevedere che le procedure
informatiche riflettano, attraverso blocchi del sistema, i livelli
autorizzativi vigenti relativi a ciascun operatore;
stabilire divieti – con evidenziazione nel sistema, ai fini di
controllo interno, di eventuali forzature dei blocchi o di
autorizzazioni in deroga – ad eseguire operazioni o impartire
ordini di compravendita:
(i) che rappresentino una quota significativa del volume
giornaliero degli scambi di uno strumento finanziario trattato
in un mercato regolamentato, specie quando comportino una
rilevante variazione di prezzo;
(ii) che abbiano una significativa posizione in acquisto o vendita
di uno strumento finanziario, tale da condurre a variazioni
rilevanti del prezzo dello stesso o del derivato collegato o
dell’attività sottostante;
(iii)che non determinino alcuna variazione nella proprietà ovvero
non comportino alcun trasferimento effettivo della proprietà
dello strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un
mercato regolamentato;
(iv) che prevedano inversioni di posizioni in acquisto o vendita
nel breve periodo, pari a una quota significativa del volume
giornaliero di scambi dello strumento finanziario cui possono
associarsi rilevanti variazioni di prezzo dello stesso;
(v) concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della
sessione di negoziazione che conducono a oscillazioni
rilevanti del prezzo dello strumento finanziario;
(vi) che modifichino la rappresentazione dei migliori prezzi delle
proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario
negoziato in un mercato regolamentato oppure, più in
generale, modifichino la rappresentazione del book di
negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato e,
poi, vengono revocati prima della loro esecuzione;
(vii) nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei
prezzi delle aste di apertura o chiusura, dei prezzi di
controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento
o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a
variazioni di tali prezzi;
(viii) facendo precedere o seguire detti ordini od operazioni da
informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che
hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da
persone ad esse collegate;
(ix) prima o dopo avere elaborato o diffuso, anche per il tramite
di persone collegate, ricerche o raccomandazioni di
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
investimento errate e/o tendenziose e/o manifestamente
influenzate da interessi rilevanti;
definire una lista di controllo degli intermediari abilitati ad
operare come controparti della Capogruppo, delle Banche Rete e
delle Società comunque controllate, le modalità e gli orari di
negoziazione e conclusione delle operazioni sui mercati
regolamentati, l’accesso alla dealing room e l’elenco dei traders
abilitati muniti di password personali autorizzate;
introdurre diversi livelli di monitoraggio del processo e in
particolare, controlli di linea e ulteriori controlli effettuati da
unità indipendenti rispetto alla struttura titolare del processo;
prevedere la separazione organizzativa e funzionale tra le unità
che si occupano della negoziazione in conto proprio da quelle
che si occupano della consulenza finanziaria nei confronti dei
clienti investitori;
prevedere la separatezza organizzativa tra le strutture che hanno
a disposizione informazioni sensibili, siano esse privilegiate o
price sensitive, e quelle che hanno rapporti diretti con il mercato,
ivi inclusi studi e ricerche su emittenti e loro strumenti finanziari
quotati, attività di trading per conto proprio o di clienti e attività
di sales;
disciplinare la trasmissione degli ordini di clienti che superino
determinati limiti di importo e le relative regole autorizzative per
l’inoltro e l’esecuzione di tali ordini;
prevedere, oltre all’attivazione automatica della procedura
interna di segnalazione di un’operazione sospetta, l’opposizione
al cliente del rifiuto di eseguire l’ordine impartito se, al momento
della sua acquisizione, vi sia la consapevolezza di incorrere in un
abuso di mercato.
Costituiscono parte integrante della presente Sezione del “Protocollo di Compliance”
relativo alla prevenzione dei reati e illeciti amministrativi di market abuse, il Codice Interno Etico
e di Comportamento, i Regolamenti, la Normativa Interna e le Disposizioni Operative, i processi e
le procedure riguardanti le aree di attività a rischio inerenti le suddette tipologie di reato.
4.RACCOMANDAZIONE
E’ fatto obbligo esplicito agli esponenti/soggetti rilevanti e dipendenti della Capogruppo,
delle Banche Rete e delle Società comunque controllate, rispettare e fare rispettare concretamente le
disposizioni del presente protocollo.
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5.ALLEGATO
5.1 - SEZIONE I - Disposizioni del decreto legislativo 231/2001
Art.25 sexies
Abusi di mercato
Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte
V, titolo I-bis, capo II4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di
rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
4
PARTE V – SANZIONI
TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE EMANIPOLAZIONE DEL MERCATO
Capo II - Sanzioni penali:
Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate;
Art. 185 - Manipolazione del mercato;
Art. 186 - Pene accessorie;
Art. 187 - Confisca.
Capo III – Sanzioni Amministrative
Art. 187 - bis - Abuso di informazioni privilegiate;
Art. 187 - ter - Manipolazione del mercato;
Art. 187 - quater - Sanzioni Amministrative accessorie;
Art. 187 - quinquies – Responsabilità dell’Ente;
Art. 187 - sexies - Confisca;
Art. 187- septies - Procedura sanzionatoria.
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5.2 - SEZIONE II - Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29-11-2005
Oggetto: Esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal Committee of European
Securities Regulators (CESR) nel documento "Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and
information on the common operation of the Directive". Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette.
Premessa
In data 29 novembre 2005 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Mercati di attuazione del
Testo unico come modificato e integrato dalla legge "comunitaria 2004" di recepimento della normativa europea in
materia di abusi di mercato.
La presente comunicazione riproduce nella Sezione A gli esempi di manipolazione del mercato e nella Sezione
B gli esempi di operazioni sospette indicati dal CESR al fine di fornire una guida agli operatori. Nella Sezione B sono
contenute anche le istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette.
Gli esempi di manipolazione del mercato contenuti nella Sezione A sono riportati ad integrazione di quanto
previsto dall’articolo 62, comma 5, del Regolamento Mercati e devono servire agli operatori per l’identificazione di
variabili importanti (c.d. "diagnostic flags" o "signals") nel monitoraggio della propria attività. Inoltre, come indicato
nell’art. 64, comma 1, lett. e) del Regolamento Mercati, gli esempi devono essere presi in considerazione per adempiere
correttamente agli obblighi in materia di comunicazione delle operazioni sospette previsti dall’articolo 187-nonies del
Testo unico. Per maggiore chiarezza si precisa che laddove un esempio sembri prevedere in un determinato
comportamento dell’agente la presenza dell’intento manipolativo o del dolo specifico ciò non implica in alcun modo
che in mancanza dell’intento manipolativo o del dolo specifico quel comportamento non possa rientrare nella
definizione di manipolazione del mercato fornita dal Testo unico. Data la brevità che contraddistingue necessariamente
gli esempi, il documento del CESR illustra casi evidenti che ricadono nettamente nella definizione di manipolazione del
mercato o che, comunque, forniscono indizi di elementi manipolativi importanti per le valutazioni. Si riconosce, di
converso, che alcuni comportamenti indicati negli esempi possono risultare di fatto leciti se, ad esempio, determinati da
motivazioni del tutto legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.
La Sezione B, Parte I, riporta gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette, ad integrazione di
quanto previsto dall’art. 64, comma 1, lett. f) del Regolamento Mercati. Nella Parte II della stessa Sezione sono inoltre
inserite le "Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette" alla Consob, ai sensi dell’art. 67 del Regolamento
Mercati.
Si segnala, da ultimo, che per una migliore valutazione degli esempi indicati nelle Sezioni A e B appare
comunque necessario prendere visione del documento originale prodotto dal CESR nella versione in lingua inglese.
***
SEZIONE A – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
Gli esempi indicati di seguito:
a) hanno la mera finalità di fornire una guida agli operatori;
b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l’ambito di applicazione delle fattispecie cui
sono riferiti;
d) fanno riferimento a specifiche fattispecie di manipolazione del mercato previste dall’articolo 187-ter del
Testo unico, tuttavia esse possono ricondursi anche ad altre ipotesi ivi previste;
e) sono tradotti dall’inglese ma non intendono modificare quanto espresso dal CESR.
1. Esempi riferiti all’articolo 187-ter, comma 3, lettera a), del Testo unico, c.d. "False / Misleading Transactions"
(Operazioni false o fuorvianti).
a) Wash trades (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste nell’effettuare operazioni di acquisto o di
vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di
mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni
di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non
costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)
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b) Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni). Questo comportamento consiste nell’effettuare
un’operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche,
per fornire l’apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.
c) Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio). Operazioni che derivano da ordini di
acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso
momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in
conformità alle regole del mercato (ad esempio, cross orders).
d) Placing orders with no intention of executing them (Inserimenti di ordini nel mercato senza l’intenzione di
eseguirli). Questo comportamento implica l’inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi)
di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L’intenzione sottostante agli ordini non è quella di
eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell’esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali
prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell’inserimento di un ordine per quantitativi
minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con
l’intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all’esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in
tempo.)
2. Esempi riferiti all’articolo 187-ter, comma 3, lettera b), del Testo unico, c.d. "Price Positioning" (Operazioni
che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali).
a) Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura). Questo comportamento consiste nell’acquistare o nel
vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il
prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in
qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui
vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in
cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.
b) Colluding in the after market of an Initial Public Offer (Colludere sul mercato secondario dopo un
collocamento effettuato nell’ambito di un’offerta al pubblico). Questo comportamento è di solito associato alle
operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito
strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo
da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l’interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i
quantitativi che detenevano in portafoglio.
c) Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato). Questo comportamento prevede che i soggetti
che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull’offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un
prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere
significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l’assolvimento dei loro impegni, a consegnare o
ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la
regolare interazione della domanda e dell’offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto
non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla domanda o
sull’offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una
manipolazione del mercato.)
d) Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo
comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono
operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello,
principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti
finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei
programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.
e) Excessive bid-ask spread (Eccessive quotazioni "denaro - lettera"). Questo comportamento è di solito posto
in essere da intermediari – quali gli specialisti o i market makers che operano di concerto – che abusando del loro potere
di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value.
f) Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market
(Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato
correlato). Questo comportamento prevede la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con
la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari
collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del
relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul
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prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le
operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)
3. Esempi riferiti all’art. 187-ter, comma 3, lettera c), del Testo unico, c.d. "Transactions involving fictitious
devices / deception" (Operazioni che utilizzano artifizi, inganni o espedienti).
a) Concealing ownership (Celare la proprietà). Questo comportamento prevede la conclusione di un’operazione o di
una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la
comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della
proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto
alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi
che consentono l’intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una
scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato.)
b) Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other
means (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o
tramite qualsiasi altro mezzo). Questo comportamento è effettuato con l’intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di
un contratto derivato o di un’attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti
finanziari o attività o favorisce un’operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l’informazione.
c) Pump and dump (Gonfiare e scaricare). Questo comportamento consiste nell’aprire una posizione lunga su uno
strumento finanziario e quindi nell’effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo
strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal
risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti
finanziari a prezzi più elevati.
d) Trash and cash (Screditare e incassare). Questo comportamento è esattamente l’opposto del "pump and dump". Un
soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un’ulteriore attività di vendita e/o
diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore
chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.
e) Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla
immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico). Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi
investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato
come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell’aprire una
posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando
l’obiettivo di lungo periodo dell’investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun
connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.
4. Esempi riferiti all’art. 187-ter, comma 1, del Testo unico, c.d. "Dissemination of false and misleading
information" (Diffusione di informazioni false o fuorvianti).
Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere
necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i
casi in cui la creazione dell’indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di
comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti
obbligati. Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un’informazione privilegiata, come
definita dall’articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato.
a) Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite
mezzi di comunicazione). Questo comportamento comprende l’inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di
un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde
l’informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante
apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente
grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.
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b) Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri comportamenti preordinati alla diffusione
di informazioni false o fuorvianti). Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per
fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il
movimento fisico di merci che crea un’apparenza fuorviante sulla domanda o sull’offerta di una merce o sulla consegna
per un contratto future su merci.
SEZIONE B - OPERAZIONI SOSPETTE
Parte I - Esempi indicativi della presenza di operazioni sospette
Gli esempi indicati di seguito:
a) costituiscono solo un punto di partenza per successive valutazioni circa la natura sospetta delle operazioni;
b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l’ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
d) sono tradotti dall’inglese ma non intendono modificare quanto espresso dal CESR.
1. Costituiscono possibili segnali di insider trading o di manipolazione del mercato i seguenti:
a) Un’inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più
investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su
tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un’offerta pubblica di acquisto);
b) un’inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti in un determinato periodo di tempo;
c) un’inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente o con differenti conti di un medesimo cliente
o con un limitato numero di clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati;
2. Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti:
a) il cliente apre un conto e conferisce subito l’ordine di effettuare un’importante operazione o, in caso di clienti
istituzionali che operano su mercati all’ingrosso, conferisce ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico
strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il cliente insista perché l’ordine sia eseguito
con particolare urgenza o prima di un certo orario;
b) l’operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente che sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie
di investimento poste in essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o
per dimensione dell’ordine o per durata dell’investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
b.1) un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico
strumento finanziario;
b.2) un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni richiede all’improvviso di acquistare strumenti
finanziari emessi da una specifica società;
b.3) un cliente che in passato ha investito solo in blue chip sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
b.4) un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (buy and hold) effettua
all’improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell’annuncio di un’informazione
price sensitive e, quindi, chiude la posizione;
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c) il cliente richiede specificatamente l’immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l’ordine
verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
d) un’operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della società prima dell’annuncio di un importante evento
societario;
e) un’inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell’annuncio di informazioni price sensitive relative alla
società. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei
prezzi delle azioni prima dell’annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;
f) la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e ordini che nella tempistica di esecuzione
anticipano le operazioni e gli ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (front running).
3. Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i seguenti:
a) operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento
finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo
finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di
riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
b) ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno
chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull’offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento
finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla
determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
c) operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti
all’emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
d) operazioni che, proprio nei giorni precedenti l’emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno
strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in
presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
e) operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in
aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
f) operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della
sessione di negoziazione;
g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità
non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di
funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);
h) operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio,
con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai
trading alt sui prezzi, ecc.);
i) viene modificato il bid-ask spread (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un’operazione deve
essere conclusa o eseguita e questo spread è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione;
j) la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell’asta a chiamata elettronica
determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell’asta e, quindi, del prezzo dell’asta;
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k) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo
dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
l) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il
prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
m) operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo
prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.
Parte II – Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette
Sezione I
Segnalazioni in forma scritta
1. Fermo restando quanto indicato nel Capo IV del regolamento mercati, i soggetti tenuti alla segnalazione devono
presentare le informazioni richieste secondo il seguente modello.
Oggetto: Segnalazione ai sensi dell’art. 187-nonies del Tuf
Descrizione delle operazioni
Dettagli relativi allo strumento finanziario
Codice ISIN
Mercati interessati
Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità, altri parametri)
Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.)
Altro
Motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi
Identità dei soggetti che hanno conferito gli ordini sottostanti alle operazioni
Nome
Data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Indirizzo
Recapito telefonico
Codice identificativo presso l’intermediario / mercato
Altro
Identità di altri soggetti coinvolti nelle operazioni
Nome
Data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Indirizzo
Recapito telefonico
Relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni
Ruolo svolto
Altro
Ruolo in cui opera il soggetto segnalante
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Intermediario negoziatore, SGR, società di gestione del mercato, ecc.
Conto proprio, conto di terzi
Ulteriori informazioni utili
Collegamento a altri fatti o informazioni
Elenco degli eventuali allegati
Altro
Informazioni sul soggetto che effettua la segnalazione
Nome della persona
Responsabilità ricoperta
Recapito telefonico
Firma …
Data della segnalazione …
Sezione II
Segnalazioni per telefono
1. I soggetti tenuti alla segnalazione possono segnalare le operazioni sospette telefonando al numero 06-84771,
chiedendo di voler parlare:
con il Responsabile della Divisione Mercati e Consulenza Economica o
con il Responsabile dell’Ufficio Mercati a Pronti o
con il Responsabile dell’Ufficio Mercati Derivati o
in loro assenza, con chi ne fa le veci
e specificando di voler effettuare una segnalazione ai sensi dell’articolo 187-nonies del Testo unico.
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5.3 - SEZIONE III - Estratto dalla Comunicazione CONSOB n. DME/6027054 del 28-3-2006
Oggetto: Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi
di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti
omissis
18. Per quanto concerne l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 114, comma 1, del TUF da parte di soggetti
controllanti (quotati e non) di operazioni dagli stessi decise e relative a società controllate quotate, si ribadisce che
l'evento price sensitive non è costituito da ogni determinazione della società capogruppo genericamente attinente alla
controllata, ma soltanto da quelle decisioni attinenti eventi o complessi di circostanze direttamente idonee, alla luce
delle circostanze concrete, ad influenzare il prezzo dei titoli quotati della controllata.
19. Pertanto, le decisioni dei soggetti controllanti riguardanti le controllate, consistenti in mere manifestazioni d'intenti
o in generici progetti di strategie operative, non integrano in astratto notizie price sensitive perché, secondo una
valutazione probabilistica, il verificarsi dell'evento rilevante assume carattere aleatorio. Ciò non esclude tuttavia che in
taluni casi una manifestazione d'intenti o un progetto strategico della capogruppo possa, in base alle circostanze
concrete, risultare, con ragionevole certezza, significativo ai fini dell’influenza sul prezzo dei titoli quotati della
controllata: in questo caso, anche tale decisione deve essere comunicata al pubblico. Resta inteso che, nel rispetto del
requisito della precisione dell’informazione privilegiata, anche in questo caso è richiesto, ai fini della diffusione al
pubblico, che l’evento, sebbene non ancora ufficialmente formalizzato, si sia verificato.
omissis
V - Diffusione di informazioni attraverso la rete Internet
87. Lo sviluppo della rete Internet come strumento per la comunicazione e l'informazione finanziaria ha contribuito in
modo rilevante al miglioramento del processo di diffusione al pubblico delle notizie relative agli strumenti finanziari
quotati utilizzabili ai fini delle scelte di investimento.
88. Negli ultimi tempi si è registrata, infatti, una rapida crescita sia del numero di emittenti strumenti finanziari quotati
che utilizzano il proprio sito web come mezzo di diffusione delle informazioni finanziarie, sia di siti dedicati
all'informazione finanziaria, che spesso presentano anche aree di discussione riservate allo scambio di opinioni ed
informazioni da parte degli utenti.
89. L'impiego della rete telematica, tuttavia, genera effetti positivi in relazione allo sviluppo dell'efficienza del mercato
a condizione che venga garantito il rispetto dei medesimi principi di veridicità, chiarezza e completezza che regolano
l'utilizzo dei canali tradizionali, al fine di non indurre il pubblico in errore su circostanze e fatti essenziali in ordine ai
quali si formano le aspettative di mercato e le correlate decisioni di investimento da parte degli investitori.
90. omissis
91. omissis
92. A tale riguardo la Commissione sottolinea, inoltre, che le regole volte ad assicurare l'integrità del mercato, ed in
particolare quelle che reprimono la diffusione di notizie non corrette, nonché la comunicazione e l'utilizzazione di
informazioni privilegiate, trovano applicazione anche con riferimento alle informazioni diffuse attraverso Internet.
93. Pertanto, al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, si raccomanda agli emittenti che utilizzano
propri siti Internet di attenersi ai seguenti criteri:
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a) riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di
informazione della comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità
promozionali;
b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana che il contenuto sia il medesimo nelle due
versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
d) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel
caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
e) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
f) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sui siti web dei
documenti, inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico
attraverso modalità di diffusione alternative;
g) mettere a disposizione del pubblico tramite Internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero
assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
h) indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un
riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
i) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire
all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
l) indicare la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli
strumenti finanziari eventualmente riportati;
m) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da
terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
n) Osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria, ovvero nei forum di discussione,
al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.
94. Si raccomanda inoltre gli emittenti di pubblicare, attraverso gli stessi siti, anche la documentazione relativa al
bilancio di esercizio, alla relazione sull'andamento della gestione del primo semestre e alla relazione trimestrale.
95. Al fine di orientare al rispetto dei principi di correttezza anche la condotta di tutti coloro che svolgono servizi di
informazione finanziaria tramite Internet relativamente agli strumenti finanziari quotati, tra cui in particolare gli
intermediari autorizzati, i siti di informazione finanziaria, gli analisti indipendenti, si raccomanda ad essi di osservare
le indicazioni sopra riportate in merito alle informazioni contenute nelle pagine, nei limiti in cui ciò sia compatibile con
la diversa natura dei soggetti interessati e del servizio da essi svolto.
96. Si è rilevato, infine, che nelle avvertenze per gli utenti presenti nei siti web spesso sono inserite talune clausole
limitative della responsabilità per le informazioni in essi contenute e per quelle richiamate mediante collegamenti
ipertestuali. Al riguardo si invitano i responsabili dei siti in questione ad esercitare la massima prudenza, atteso che la
presenza di tali clausole non è sufficiente ad escludere possibili responsabilità in caso di svolgimento di attività
espressamente vietate dalle disposizioni vigenti.
VI - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate
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a) Ambito di applicazione
97. Il capo I del Titolo VII del RE contiene la disciplina di attuazione dell’art. 115-bis del TUF, relativa ai registri delle
persone che hanno accesso a informazioni privilegiate applicabile agli emittenti quotati, ai soggetti in rapporto di
controllo e ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto. La finalità di detta disciplina è quella di sviluppare
una maggiore attenzione degli operatori sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono e, quindi, di
stimolare la costituzione di adeguate procedure interne sulla circolazione e il monitoraggio di tali informazioni, ciò
anche al fine di realizzare una riduzione del fenomeno dei rumour di mercato. La stessa disciplina consente al contempo
di agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza da parte della Consob sul rispetto delle norme previste a tutela
dell’integrità dei mercati.
98. In relazione all’ambito di applicazione della disciplina in esame, si rileva che sono tenuti ad istituire e mantenere un
registro, ai sensi dell’art. 115-bis, in via primaria gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi. In
relazione a questi ultimi si evidenzia che sono da ritenere soggetti agli obblighi in questione sia i controllanti sia le
società controllate.
99. Gli emittenti quotati sono le società come definite dall’art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, e pertanto tutti i soggetti
italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani. Atteso che l’estensione
degli obblighi di informazione al pubblico, agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni, è stabilita dal comma 12 dell’art. 114 del TUF, soltanto con riferimento agli adempimenti previsti dal
medesimo articolo, la disciplina di legge non prevede un obbligo di tenuta dei registri per la fase precedente
l’ammissione. Al riguardo tenuto conto dell’importanza che anche in tale fase il citato strumento può avere al fine della
regolare gestione dell’informazione, da parte dei soggetti interessati, si raccomanda agli emittenti per i quali sia stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, ai loro controllanti e controllati nonché ai soggetti che
agiscono in loro nome o per loro conto di anticipare la predisposizione e tenuta dei registri a partire dalla data di
formulazione della richiesta di ammissione.
omissis
b) Soggetti che agiscono in nome o per conto dell’emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso
omissis
105. In merito all’individuazione dei soggetti da includere tra quelli che agiscono in nome o per conto dell’emittente o
dei soggetti in rapporto di controllo con esso, si osserva che, ai fini di un prudente adempimento della disciplina in
esame, è opportuno attenersi ad un’interpretazione non meramente formale delle caratteristiche che qualificano i
predetti rapporti. E’ da ritenere, pertanto, che rientrino tra tali soggetti, sia pure in modo non esaustivo, le seguenti
figure:
a) i consulenti vari dell’emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso relativamente ad operazioni riguardanti
l’emittente (in materia legale, fiscale, economico aziendale ecc.);
b) le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell’emittente la cui esistenza è da ritenere
rilevante per la stabilità finanziaria dell’emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza,
quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad
altre operazioni straordinarie;
c) i soggetti abilitati che detengano informazioni privilegiate relative all’emittente, in qualità di aderenti a consorzi di
collocamento e garanzia per l’emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading
nell’ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
d) le società di revisione;
e) i soggetti abilitati che svolgono la funzione di sponsor a favore di un emittente.
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omissis
c) Caratteristiche delle persone da iscrivere
108. Da un punto di vista generale si osserva che l’universo delle persone da iscrivere nei registri non coincide con
quello dei soggetti tenuti a comunicare le operazioni di compravendita di azioni emesse dall’emittente medesimo o altri
strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi dell’art. 114, comma 7, del TUF. In particolare, per quanto riguarda i
soggetti interni all’emittente è da ritenere che il numero di quelli che vanno iscritti nei registri sia significativamente e
abitualmente più ampio di quello relativo al secondo adempimento. I soggetti da includere nei registri sono infatti tutti
quelli che hanno accesso alle informazioni privilegiate, prescindendo dal livello funzionale ricoperto nell’ambito
dell’organizzazione aziendale dell’emittente e dei soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi rilevanti. Le
persone soggette agli obblighi di informazione inerenti al c.d. internal dealing sono individuati, invece, in funzione
dell’appartenenza a livelli apicali dell’emittente (amministrazione, direzione e controllo) nonché sulla base della
concorrente capacità di incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dello stesso emittente, oltre che, per altre
persone, in relazione allo stretto collegamento con i primi soggetti.
109. L’art. 115-bis del TUF prevede che devono essere iscritte nei registri le persone che "in ragione dell’attività
lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte" hanno accesso alle informazioni privilegiate. La
direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle
che lavorano "per" il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. Appare pertanto evidente che è fatto
obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per conto, vale a dire nell’interesse di soggetti tenuti alla
loro tenuta. Non dovranno quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un’operazione di fusione o di
acquisizione. Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che,
comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative all’emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da
parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.
d) Caratteristiche dell’accesso alle informazioni privilegiate
110. L’art. 115-bis del TUF stabilisce che i soggetti iscritti nei registri sono quelli che "hanno accesso alle informazioni
privilegiate". Tale acceso non implica necessariamente il possesso effettivo di informazioni privilegiate, che è invece
requisito essenziale dei comportamenti di abuso di tali informazioni previsti dal TUF. Per altro verso, l’accesso a
informazioni privilegiate non deve essere inteso come mera "eventualità" di avere accesso a informazioni privilegiate,
altrimenti nei registri verrebbero inclusi, ad esempio, tutti i dipendenti di una società quotata e, quindi, la disciplina
perderebbe ogni valore.
111. Per una corretta applicazione delle disposizioni in esame occorre considerare le procedure interne del soggetto
obbligato in materia di gestione dei flussi interni delle informazioni privilegiate. Nei registri devono essere indicati
quindi le persone che in base a tali procedure hanno effettivamente possibilità di accesso a informazioni privilegiate,
tipicamente i soggetti che possono entrare in possesso di informazioni privilegiate in modo lecito e autorizzato. Nei
registri, inoltre, andranno indicati anche tutti i soggetti che entrano effettivamente in possesso delle informazioni
privilegiate, sia pure in modo occasionale.
112. Al riguardo si rappresenta che la disciplina in esame ha anche l’obiettivo di incentivare i soggetti obbligati ad
intraprendere un’attiva politica aziendale in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate.
113. Si evidenzia che l’informazione privilegiata che comporta l’iscrizione nel registro di chi vi abbia accesso coincide
con la tipologia di informazione definita dall’art. 181 del TUF. In particolare, lo stesso articolo stabilisce che
un’informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa
ragionevolmente prevedere che si verificheranno. E’ pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che
dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali,
pertanto, si realizza l’obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile
realizzazione.
e) Struttura dei registri
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114. In generale i criteri per la tenuta dei registri dovrebbero riflettere le scelte adottate dai soggetti obbligati in materia
di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e potrebbero essere, quindi, molto differenziati in base
alle specifiche soluzioni individuate. L’emittente è, pertanto, libero di predisporre e gestire il registro secondo le
esigenze della propria struttura organizzativa.
115. A tale riguardo, pertanto, è possibile mantenere tali strumenti su supporto cartaceo o informatico. Le modalità di
tenuta dei registri devono tuttavia essere idonee ad assicurare sufficienti requisiti di qualità in ordine alla: i) certezza
della data di ogni annotazione; ii) immodificabilità del contenuto. E’ da ritenere comunque che per gli emittenti quotati
lo strumento informatico risponda in modo migliore alle esigenze di pronta esibizione e agevole consultazione in caso
di apposita verifica disposta dalla Consob.
116. Per quanto concerne le modalità di iscrizione e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile
predisporre registri sia "permanenti" o "funzionali" sia "occasionali" relativamente alle persone che hanno accesso a
informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni svolti. E’ pertanto possibile che un soggetto venga iscritto
nel registro in considerazione del fatto che esso lavora presso una specificata unità organizzativa che, in base alle
procedure interne dell’emittente sulla circolazione delle informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie, tipi
o gruppi di informazioni privilegiate.
117. I registri possono anche essere suddivisi per "categorie" di informazioni privilegiate, piuttosto che per singole
specifiche informazioni. In particolare si potrebbero individuare liste contenenti persone in possesso di informazioni
privilegiate che si trovano in uno stadio iniziale (ad esempio le unità organizzative che presso una merchant bank si
occupano della ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate), medio (ad esempio, le unità
organizzative che si occupano specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni privilegiate), avanzato (ad
esempio, i consiglieri di amministrazione) o terminale (ad esempio, le unità organizzative che si occupano della
diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate); si potrebbe inoltre adottare un criterio misto, anche in funzione
delle diverse attività dell’emittente o della distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti. Potrebbe inoltre
risultare opportuno predisporre un registro delle persone che stabilmente hanno accesso a informazioni relative a eventi
rilevanti allo stato iniziale che possano successivamente avere un concreto sviluppo.
118. La costituzione di tali registri "permanenti" o "funzionali" non esonera i soggetti obbligati dall’iscrivere nel
registro le persone che hanno accesso occasionale a informazioni privilegiate. Queste ultime persone potranno essere,
ad esempio, quelle che si occupano di specifiche informazioni privilegiate (ad esempio quelle che si occupano di un
determinato progetto di acquisizione o fusione) o quei dipendenti che sono entrati in possesso di una informazione
privilegiata al di fuori delle procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate sottostanti a "registri
permanenti" o "funzionali". Appare appropriato quindi che il soggetto obbligato preveda una procedura interna che
richieda ai dipendenti già iscritti nel registro, che dovessero comunicare un’informazione privilegiata a soggetti non
tenuti, in base alle disposizioni interne, ad avere accesso a tale informazione privilegiata, di comunicare tale circostanza
alla funzione che si occupa della gestione del registro.
119. Considerato che la funzione del registro è strettamente connessa all’evidenziazione del collegamento tra
informazione privilegiata e soggetto che vi ha accesso è evidente che la necessità della registrazione si presenta nel
momento in cui detto acceso si determina.
f) Modalità di iscrizione e cancellazione
120. I soggetti obbligati a istituire e mantenere i registri devono prevedere modalità di iscrizione nel registro che siano
sufficientemente efficaci in termini di individuazione dei soggetti interessati e di verifica dell’effettivo funzionamento
dei presidi volti a mantenere la confidenzialità delle informazioni privilegiate. A tale riguardo è da ritenere non
adeguato un meccanismo che preveda l’esistenza di una mera funzione di "auto-denuncia", sulla base della quale le
persone che si trovino in possesso di informazioni privilegiate comunicano tale circostanza a una funzione incaricata
della gestione del registro. Tale meccanismo potrebbe invece essere previsto dalle norme interne del soggetto obbligato
come uno degli strumenti di monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate.
121. L’art. 152-quater del RE prevede che i dati relativi alle persone iscritte nel registro siano mantenuti per almeno
cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. Sulla base
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di tale disposizione si fa osservare che l’eventuale cessazione di un particolare incarico (ad esempio, direttore
amministrativo) che fa venire meno l’accesso a una data informazione privilegiata (ad esempio, elaborazione delle
situazioni contabili) costituisce anch’esso un evento soggetto a registrazione. In tale caso il nominativo del citato
dipendente dovrà restare per altri cinque anni nel registro a far data dall’ultima registrazione coincidente con la predetta
cessazione dell’incarico.
VII - Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi
122. L’art 114, comma 7, del TUF disciplina le operazioni di compravendita - effettuate dai manager di un emittente
quotato, anche per interposta persona - di azioni emesse dall’emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse
collegati, prevedendo una apposita comunicazione da rendere alla Consob e al mercato. La stessa comunicazione è
dovuta anche da chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale e da ogni altro soggetto che
controlla l’emittente quotato. Sono soggette a obblighi di trasparenza anche le operazioni compiute da persone
strettamente legate ai predetti soggetti rilevanti.
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5.4 - SEZIONE IV - Estratto dalla Delibera CONSOB n.16839 del 19 -3- 2009
Ammissione delle prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato, b) all'acquisto di azioni proprie per la
costituzione di un c.d. "magazzino" titoli
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Omissis
D E L I B E R A:
Sono approvate le prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58/1998 del 24 febbraio
1998 inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione
di un c.d. "magazzino" titoli, indicate nell'allegato documento redatto secondo il formato previsto dal documento
CESR/04-505b del 2005.
La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 19 marzo 2009
ILPRESIDENTE
Lamberto Cardia
Allegato
Prassi di mercato ammessa n. 1
Ammissione della prassi di mercato prevista dall'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato
omissis
Motivi per i quali la prassi potrebbe dare luogo a manipolazioni del mercato
L'attività di sostegno della liquidità potrebbe produrre indicazioni fuorvianti per i partecipanti al mercato. La riduzione
dei movimenti dei prezzi derivante dall'attività di sostegno della liquidità potrebbe, inoltre, condurre a livelli artificiali
di prezzo.
La prassi non beneficia dell'esenzione dai divieti di abuso di mercato di cui all'art. 8 della direttiva
2003/6/EC in quanto non è conforme alle condizioni indicate nel regolamento CE n. 2273/2003.
Criteri per l'ammissione della prassi
Art. 40, comma 1, del Regolamento Mercati della Consob
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"Ai fini dell'applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo Unico la Consob nel valutare
l'ammissibilità di una prassi di mercato di cui all'articolo 180, comma 1, lettera c), del Tuf tiene conto dei seguenti
criteri non esaustivi".
Grado di trasparenza della prassi rispetto all'intero mercato.
"La trasparenza delle prassi seguite dai partecipanti al mercato è un criterio fondamentale di cui le autorità competenti
devono tener conto per determinare se una data prassi possa essere ammessa. Tanto meno trasparente è una prassi,
tanto minori sono le probabilità che sia ammessa. Può tuttavia accadere che per ragioni strutturali le prassi seguite sui
mercati non regolamentati siano meno trasparenti di prassi analoghe adottate sui mercati regolamentati. Tali prassi
non devono essere considerate di per sé inammissibili da parte delle autorità competenti" (Considerando 2 della
direttiva 2004/72/CE).
Considerazioni della Consob
In aggiunta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, il Soggetto Interessato assicura un'adeguata trasparenza, con
le modalità previste per la diffusione delle informazioni privilegiate, in merito agli elementi essenziali del contratto e
alle eventuali variazioni.
Il Soggetto Interessato pubblica inoltre trimestralmente, con le medesime modalità, le informazioni ricevute
dall'intermediario sull'operatività svolta nel periodo.
Il Contratto è inoltre trasmesso alla Consob senza indugio.
La necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la
domanda e l'offerta.
"Le prassi di mercato che inibiscono l'interazione fra l'offerta e la domanda, limitando le opportunità di altri operatori
di reagire a talune operazioni, possono mettere a rischio l'integrità dei mercati; è pertanto meno probabile che le
autorità competenti le ammettano " (Considerando 1 della direttiva 2004/72/CE).
Considerazioni della Consob
La prassi non inibisce la regolare interazione fra la domanda e l'offerta. Le operazioni effettuate dall'Intermediario ai
sensi della prassi costituiscono infatti reazioni ad ordini che, rispetto ai quantitativi e alle dimensioni del mercato,
creano uno sbilanciamento tra la domanda e l'offerta.
I Contratti facilitano l'interazione fra la domanda e l'offerta e possono anche costituire un fattore chiave di tale
interazione in quanto la loro finalità è proprio quella di sostenere la liquidità di strumenti finanziari che altrimenti
sarebbero illiquidi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in
linea con l'andamento del mercato.
Livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull'efficienza del mercato.
"Le prassi di mercato che migliorano la liquidità sono più facilmente ammesse di quelle che la riducono (Considerando
1 della direttiva 2004/72/CE).
Considerazioni della Consob
La finalità della prassi è specificamente quella di migliorare la liquidità e l'efficienza del mercato.
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Il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai
partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi
stessa.
Considerazioni della Consob
Nello svolgere l'attività di sostegno della liquidità, l'Intermediario deve operare sui mercati in conformità alle modalità e
agli orari di negoziazione ivi previsti.
Il rischio inerente alla prassi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi,
regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità.
"Determinate prassi seguite su un dato mercato non devono mettere a rischio l'integrità di altri mercati della
Comunità, connessi direttamente o indirettamente, che siano o no mercati regolamentati. Di conseguenza, più alto è il
rischio per l'integrità di un siffatto mercato connesso all'interno della Comunità, minore è la probabilità che dette
prassi siano ammesse dalle autorità competenti (Considerando 3 della direttiva 2004/72/CE).
Considerazioni della Consob
La prassi prevede diversi meccanismi finalizzati a proteggere l'integrità del mercato. Questi meccanismi riguardano
misure sull'indipendenza delle decisioni operative e sulla riduzione dei conflitti di interessi nonché condizioni volte ad
evitare indesiderati effetti sui prezzi delle operazioni concluse in esecuzione della prassi.
Il Contratto stabilisce l'indipendenza dell'Intermediario dal Soggetto Interessato, il quale non deve fornire
all'Intermediario alcuna indicazione finalizzata a guidare gli interventi in acquisto o in vendita degli Strumenti
Finanziari. Le decisioni operative dell'Intermediario devono essere indipendenti da interessi, in relazione all'andamento
delle quotazioni degli Strumenti Finanziari, del Soggetto Interessato o dei soggetti in rapporto di controllo con il
Soggetto Interessato. L'Intermediario non deve appartenere allo stesso gruppo di cui fa parte il Soggetto Interessato.
L'Intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative, inerenti all'attività oggetto della prassi,
siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti e, in particolare, dagli ordini di
negoziazione che l'Intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli eventuali ordini di
negoziazione che l'Intermediario riceve dal Soggetto Interessato al di fuori dei rapporti disciplinati dalla prassi) o per i
conti propri, e viceversa.
L'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolte da un'autorità competente o da altra autorità di
cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la
prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato ovvero codici di condotta, sul
relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità.
Considerazioni della Consob
Nell'esperienza della Consob non risultano ipotesi di violazione della normativa in materia di abusi di mercato connesse
all'attività di sostegno della liquidità attuata per il tramite di intermediari indipendenti.
Prassi simili a quella in esame sono state ammesse in altri Paesi UE.
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Le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato
regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo
alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.
Considerazioni della Consob
La prassi in esame riguarda strumenti finanziari negoziati a pronti su mercati nei quali la presenza di investitori al
dettaglio può essere significativa. Tale circostanza non costituisce un rischio in quanto la prassi consente agli investitori
al dettaglio di acquistare e vendere strumenti finanziari in ragionevoli condizioni di liquidità. Pertanto, la prassi
favorisce gli investitori al dettaglio.
Art. 40, comma 2, del Regolamento Mercati della Consob
"Nel tener conto della condizione prevista dall'art. 40, comma 1, lett. b), del Regolamento Mercati, la Consob analizza
in particolare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del
mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del
prezzo di chiusura giornaliero".
Principi generali
"Principi generali che devono essere osservati dalle autorità competenti per garantire che le prassi di mercato
ammesse non mettano a rischio l'integrità dei mercati, ed invece favoriscano l'innovazione e il continuo sviluppo nel
tempo dei mercati finanziari:
nuove od emergenti prassi di mercato ammesse non dovrebbero essere ritenute come inammissibili
dall'autorità competente per il semplice fatto che in passato non siano state ammesse;
i partecipanti al mercato devono muoversi con onestà ed efficienza al fine di non ledere la normale attività ed
integrità del mercato;
le autorità competenti devono analizzare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato,
quali le specifiche condizioni del mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio
ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero" (CESR "Level 3 – first set of CESR
guidance and information on the common operation of the Directive").
Considerazioni della Consob
La Consob ha analizzato l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato ed ha, di conseguenza, previsto
che l'attività di sostegno della liquidità sia sottoposta ad una serie di condizioni operative con riferimento ai prezzi e ai
quantitativi delle proposte di negoziazione immesse dall'Intermediario sul mercato.
La Consob monitorerà le operazioni che verranno effettuate ai sensi della nuova prassi ed esaminerà il loro impatto sui
principali parametri di mercato.
In conformità alla normativa, la prassi viene approvata con apposito provvedimento della Consob.
***
Prassi di mercato ammessa n. 2
Ammissione della prassi di mercato prevista dall'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli
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omissis
Motivi per i quali la prassi potrebbe dare luogo a manipolazioni del mercato
Le operazioni finalizzate alla costituzione di un c.d. "magazzino" titoli potrebbe produrre indicazioni fuorvianti per i
partecipanti al mercato. La riduzione dei movimenti dei prezzi derivante dall'attività di acquisto potrebbe, inoltre,
condurre a livelli artificiali di prezzo.
Criteri per l'ammissione della prassi
Art. 40, comma 1, del Regolamento Mercati della Consob
"Ai fini dell'applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo Unico la Consob nel valutare
l'ammissibilità di una prassi di mercato di cui all'articolo 180, comma 1, lettera c), del Tuf tiene conto dei seguenti
criteri non esaustivi".
Grado di trasparenza della prassi rispetto all'intero mercato.
"La trasparenza delle prassi seguite dai partecipanti al mercato è un criterio fondamentale di cui le autorità competenti
devono tener conto per determinare se una data prassi possa essere ammessa. Tanto meno trasparente è una prassi,
tanto minori sono le probabilità che sia ammessa. Può tuttavia accadere che per ragioni strutturali le prassi seguite sui
mercati non regolamentati siano meno trasparenti di prassi analoghe adottate sui mercati regolamentati. Tali prassi
non devono essere considerate di per sé inammissibili da parte delle autorità competenti" (Considerando 2 della
direttiva 2004/72/CE).
Considerazioni della Consob
In relazione agli acquisti di Azioni effettuati nell'ambito della presente prassi di mercato l'Emittente deve rispettare gli
obblighi di informazione preventiva e periodica previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2273/2003. L'eventuale
decisione di destinare le Azioni acquistate nell'ambito della prassi ad una finalità diversa da quella oggetto della stessa
prassi deve essere comunicata senza indugio al pubblico. Le informazioni che l'Emittente deve pubblicare nel rispetto
della presente prassi sono diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.
La necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la
domanda e l'offerta.
"Le prassi di mercato che inibiscono l'interazione fra l'offerta e la domanda, limitando le opportunità di altri operatori
di reagire a talune operazioni, possono mettere a rischio l'integrità dei mercati; è pertanto meno probabile che le
autorità competenti le ammettano " (Considerando 1 della direttiva 2004/72/CE).
Considerazioni della Consob
Le negoziazioni poste in essere nell'ambito della presente prassi di mercato non sono destinate ad ostacolare
l'interazione tra le forze di mercato. I dati inerenti all'operatività posta in essere sono trasmessi alla Consob con cadenza
regolare. La Consob può comunque compiere le indagini che ritiene necessarie al fine di verificare l'assenza di pratiche
di manipolazione.
Livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull'efficienza del mercato.
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"Le prassi di mercato che migliorano la liquidità sono più facilmente ammesse di quelle che la riducono (Considerando
1 della direttiva 2004/72/CE).
Considerazioni della Consob
In relazione all'acquisto di Azioni nell'ambito della presente prassi di mercato l'Emittente deve rispettare gli obblighi sui
volumi negoziati di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento CE n. 2273/2003. Tale limite potrà essere superato qualora
siano rispettati gli adempimenti indicati nel comma 3 dell'art. 5 del medesimo regolamento UE o in presenza di generali
condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un
periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.
Il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai
partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi
stessa.
Considerazioni della Consob
Le operazioni sono effettuate in mercati regolamentati durante i normali orari di negoziazione.
Il rischio inerente alla prassi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi,
regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità.
"Determinate prassi seguite su un dato mercato non devono mettere a rischio l'integrità di altri mercati della
Comunità, connessi direttamente o indirettamente, che siano o no mercati regolamentati. Di conseguenza, più alto è il
rischio per l'integrità di un siffatto mercato connesso all'interno della Comunità, minore è la probabilità che dette
prassi siano ammesse dalle autorità competenti (Considerando 3 della direttiva 2004/72/CE).
Considerazioni della Consob
Nell'acquisto di Azioni nell'ambito della presente prassi di mercato l'Emittente deve rispettare le condizioni relative alle
negoziazioni e le restrizioni di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento CE n. 2273/2003. Tali condizioni garantiscono la
salvaguardia degli investitori e l'integrità dei mercati. Le vendite di Azioni consentite ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett.
a) e b), del regolamento CE n. 2273/2003 non devono comunque risultare in contrasto con la finalità di incrementare il
quantitativo di Azioni da destinare al c.d. "magazzino" entro il periodo stabilito per la durata del programma.
L'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolte da un'autorità competente o da altra autorità di
cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la
prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato ovvero codici di condotta, sul
relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità.
Considerazioni della Consob
Non risultano esiti negativi di indagini in relazione alle modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente
prassi che abbiano evidenziato violazioni di norme dirette a prevenire gli abusi di mercato.
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Le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato
regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo
alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.
Considerazioni della Consob
Le negoziazioni sono poste in essere in un mercato regolamentato. Le condizioni e restrizioni applicate alla prassi
garantiscono la salvaguardia degli investitori nel mercato di riferimento.
Art. 40, comma 2, del Regolamento Mercati della Consob
"Nel tener conto della condizione prevista dall'art. 40, comma 1, lett. b), del Regolamento Mercati, la Consob analizza
in particolare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del
mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del
prezzo di chiusura giornaliero".
Principi generali
"Principi generali che devono essere osservati dalle autorità competenti per garantire che le prassi di mercato
ammesse non minimo l'integrità dei mercati, ed invece favoriscano l'innovazione e il continuo sviluppo nel tempo dei
mercati finanziari:
nuove od emergenti prassi di mercato ammesse non dovrebbero essere ritenute come inaccettabili dall'autorità
competente per il semplice fatto che in passato non siano già state ammesse;
i partecipanti al mercato devono muoversi con onestà ed efficienza al fine di non ledere la normale attività ed
integrità del mercato;
le autorità competenti devono analizzare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato,
quali le specifiche condizioni del mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio
ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero" (CESR "Level 3 – first set of CESR
guidance and information on the common operation of the Directive").
Considerazioni della Consob
La Consob ha analizzato l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato ed ha, di conseguenza, previsto
che l'attività sottoposta ad una serie di condizioni.
La Consob monitorerà le operazioni che verranno effettuate ai sensi della nuova prassi ed esaminerà il loro impatto sui
principali parametri di mercato.
In conformità alla normativa, la prassi viene approvata con apposito provvedimento della Consob.
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5.5 - SEZIONE V - Estratto dalla Comunicazione CONSOB n. DME/10039224 del 30-4-2010
Oggetto: Disciplina in materia di abusi di mercato. Manipolazione del mercato: immissione e cancellazione di
ordini
Con la comunicazione n. DME/5078692 del 29/11/2005 la Consob ha riprodotto gli esempi di manipolazione del
mercato e di operazioni sospette
Tra gli esempi di manipolazione del mercato descritti nella suddetta comunicazione è compreso il comportamento
denominato “Placing orders with no intention of executing them” … tale comportamento è attuabile, ad esempio,
mediante l’inserimento di ordini a prezzi più alti, se in acquisto, o più bassi, se in vendita, di quelli delle proposte
presenti su un lato (quello degli acquisti, nel primo caso, quello delle vendite, nel secondo caso) del book di
negoziazione; l’intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti
dell’esistenza di una domanda od offerta sullo strumento finanziario a tali prezzi .
In tempi recenti, anche in ragione del crescente utilizzo di supporti informatici per la produzione, trasmissione ed
esecuzione di ordini, il ricorso sui mercati a schemi operativi che prevedono, anche in rapidissima sequenza,
l’immissione e la cancellazione di ordini è fortemente aumentato.
Benché l’immissione e la successiva cancellazione di ordini non costituisca di per sé manipolazione del mercato, tale
modalità operativa rappresenta comunque uno degli elementi o circostanze da prendere in considerazione al fine di
valutare se un comportamento sia qualificabile come manipolativo, come previsto dall’articolo 43, comma 1, lettera f),
del Regolamento Mercati.
…Al riguardo, si evidenzia pertanto che, come è rilevabile nel primo schema, la nozione di “Placing orders with no
intention of executing them” non richiede che il manipolatore operi necessariamente su entrambi i lati del book di
negoziazione: al fine di attuare uno schema operativo inquadrabile in tale nozione è essenziale che il manipolatore
inserisca nel mercato ordini senza intenzione di eseguirli, risultando per converso irrilevante che ne inserisca altri sullo
stesso o sull’altro lato del book di negoziazione anche allo scopo di eseguirli.
Infatti, come indicato nell’esempio descritto nella comunicazione n. DME/5078692 del 29/11/2005, gli elementi
distintivi delle condotte riconducibili al “Placing orders with no intention of executing them” sono due:
- l’inserimento di ordini senza una reale intenzione di eseguirli;
- l’idoneità degli ordini a fornire al mercato indicazioni false o fuorvianti circa la domanda o l’offerta sullo strumento
finanziario e, di conseguenza, il prezzo.
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