Consiglio Nazionale delle Ricerche
DATI GENERALI
Risorse umane novembre 2011 (fonte dati DCSGR)
Nel personale esterno partecipante alle attività del CNR, nella voce “Altro” vengono computati dottorandi, tesisti,
professori visitatori, associati, ecc.
Il dato presente nella procedura “Gestione istituti” va aggiornato con apposita call
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
Distribuzione profilo di inquadramento CNR per rapporto di lavoro
T.I. 6895 UdP - T.D. 1012 UdP
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
Distribuzione profilo di inquadramento CNR per tipologia Rapporto di Lavoro e Genere
T.I. 6895 UdP - T.D. 1012 UdP
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
Età media Personale CNR – 47,21 – Distribuzione per profilo di
inquadramento e Genere
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Art. 4
(Principi di organizzazione)
1. Il CNR
…omissis…
f) limita ad un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non
continuativi, i rapporti a tempo determinato con la stessa persona, siano
essi di lavoro, di collaborazione e di formazione, ivi compresi gli assegni
di ricerca e le borse di studio; sono esclusi i rapporti di associazione, altre
forme di collaborazione non onerose e il dottorato di ricerca; non
rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di
salute secondo la normativa vigente nonché i periodi precedenti
all’entrata in vigore del presente statuto
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Art. 18
(Programmazione delle attività)
…omissis…
5. Il documento di visione strategica decennale deve prevedere
tendenzialmente che i trasferimenti statali al CNR relativi al fondo
di finanziamento ordinario o ad altri fondi attribuiti senza vincolo
di destinazione non siano utilizzati per più del 75% per spese di
personale a tempo determinato e a tempo indeterminato e che le
assunzioni di personale amministrativo non coprano più del 10%
del turnover annuo utilizzato.
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Regolamento del Personale
Art.9
(Criteri generali)
1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in coerenza con la programmazione
triennale delle attività per specifici programmi o progetti di ricerca o per la gestione di
infrastrutture tecniche complesse.
2. La durata dei contratti è pari a quella necessaria per il soddisfacimento delle esigenze
previste nella programmazione ed è comunque coerente con la normativa contrattuale vigente.
3. Sono previste le seguenti tipologie:
a) assunzioni di cui all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n.70;
b) assunzioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n.171;
c) assunzioni di personale per esigenze temporanee connesse a iniziative in collaborazione
con soggetti esterni, per un periodo non superiore a tre anni e limitatamente alle disponibilità
finanziarie generate da dette collaborazioni;
d) assunzioni di cui all'articolo 20 comma 3 del decreto di riordino;
…segue
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Regolamento del Personale
4. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal comma 4 dell'articolo 20
del decreto di riordino e in conformità con i principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e della contrattazione collettiva, definisce con propria
delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e i riferimenti per la formulazione
dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, nonché i criteri per stabilire il grado
di decentramento dello svolgimento dei concorsi.
5. I contratti sono stipulati previa selezione pubblica o, limitatamente ai casi a), b) e d), qualora
sia consentito dalla legge o dai contratti, anche per chiamata diretta.
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Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato del CNR
Art. 8
(Art. 23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171
1.
Sono consentite assunzioni a termine, di personale di ricerca e di personale tecnico laureato altamente
specializzato, anche di cittadinanza straniera. Le assunzioni avvengono previa selezione pubblica. E' consentita
la chiamata diretta in casi motivati qualora siano necessari specifici requisiti.
2.
Agli oneri derivanti da dette assunzioni si dovrà far fronte con le entrate provenienti da contratti o convenzioni
sottoscritti con soggetti esterni pubblici o privati per la realizzazione di programmi di ricerca o attività di
servizio.
3.
Le proposte di assunzione, debitamente motivate e corredate di tutti gli specifici elementi/requisiti
concorsuali, compresa l'indicazione dell'area scientifica o settore tecnologico, dovranno essere presentate:
a) dai Direttori degli Istituti ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza;
b) dai Dirigenti degli Uffici istituiti presso la Direzione Generale al Direttore Generale;
c) dai Dirigenti degli Uffici delle Direzioni Centrali ai Direttori delle Direzioni Centrali di afferenza.
4.
Nel caso di selezione pubblica i Direttori/Dirigenti delle strutture acquisito il parere favorevole, pongono in
essere gli atti necessari ali' emanazione del bando di selezione, sulla base dei modelli all'uopo predisposti e
costantemente aggiornati dal competente Ufficio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse.
Il Direttore/Dirigente provvede all'espletamento delle procedure concorsuali ivi compresa la nomina della
commissione esaminatrice con le stesse modalità di cui ali' art. 7.
5.
Nel caso di chiamata diretta, fermo restando la procedura di cui al comma 3, la proposta avanzata dal
Direttore/Dirigente della struttura deve contenere la motivazione del ricorso alla chiamata diretta e
l'attestazione del possesso dei requisiti necessari per la chiamata diretta nonché la congruenza con il profilo
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richiesto.
Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato del CNR
Art. 9
(Art. 9 comma 3 lettera c) del regolamento del personale
1. Per far fronte ad assunzioni di personale per esigenze temporanee connesse ad iniziative in
collaborazione con soggetti esterni, i Direttori/Dirigente delle strutture possono procedere
all'assunzione del personale necessario, anche di cittadinanza straniera, esclusivamente per
il livello III del profilo di ricercatore o tecnologo.
2. Gli oneri derivanti dalle predette assunzioni gravano interamente sulle disponibilità
finanziarie generate dalle collaborazioni con soggetti esterni pubblici e privati.
3. Per le procedure selettive delle assunzioni in parola, si rinvia a quanto previsto nel
precedente articolo 8.
4. I contratti di assunzione avranno durata annuale, prorogabile di anno in anno fino ad un
massimo di tre anni, coerentemente con le esigenze che hanno generato la collaborazione e
limitatamente alla disponibilità finanziaria generata dalle stesse.
5. Ai sensi della normativa in esame, non sono consentite assunzioni per chiamata diretta.
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disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n.
240 del 30 dicembre 2010
Articolo 3
Requisiti relativi ai contraenti
Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509199, oppure della Laurea
Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca e dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per
tipologia di assegno: a. assegni di ricerca "professionalizzanti ": diploma di laurea specialistica o
magistrale o dell'ordinamento
antecedente il D.M 509/I999; b. assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di
durata minima triennale; c. assegni di ricerca "senior ": titolo di dottore di ricerca di durata
minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche
da pubblicazioni scientifiche.
Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in
Italia secondo la legislazione vigente in materia L'equivalenza del diploma di laurea, del
dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in
Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del
candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del
presente disciplinare.
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n.
240 del 30 dicembre 2010
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
CRITERI PER ATTRIBUITRE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
DA SOTTOSCRIVERE A NOME DEI DIRETTORI
DIPARTIMENTO/ISTITUTO
 Verifica della “seniority” del personale
 Verifica dell’effettivo apporto al progetto
 Verifica della capacità di svolgere in autonomia il
progetto
 Verifica dell’esistenza di condizioni di mobilità del
personale formato verso le imprese
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cf presentazione del Direttore Generale