Consiglio Nazionale delle Ricerche DATI GENERALI Risorse umane novembre 2011 (fonte dati DCSGR) Nel personale esterno partecipante alle attività del CNR, nella voce “Altro” vengono computati dottorandi, tesisti, professori visitatori, associati, ecc. Il dato presente nella procedura “Gestione istituti” va aggiornato con apposita call 1 Consiglio Nazionale delle Ricerche Distribuzione profilo di inquadramento CNR per rapporto di lavoro T.I. 6895 UdP - T.D. 1012 UdP 2 Consiglio Nazionale delle Ricerche Distribuzione profilo di inquadramento CNR per tipologia Rapporto di Lavoro e Genere T.I. 6895 UdP - T.D. 1012 UdP 3 Consiglio Nazionale delle Ricerche 4 Consiglio Nazionale delle Ricerche Età media Personale CNR – 47,21 – Distribuzione per profilo di inquadramento e Genere 5 Consiglio Nazionale delle Ricerche 6 Consiglio Nazionale delle Ricerche 7 Consiglio Nazionale delle Ricerche Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche Art. 4 (Principi di organizzazione) 1. Il CNR …omissis… f) limita ad un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non continuativi, i rapporti a tempo determinato con la stessa persona, siano essi di lavoro, di collaborazione e di formazione, ivi compresi gli assegni di ricerca e le borse di studio; sono esclusi i rapporti di associazione, altre forme di collaborazione non onerose e il dottorato di ricerca; non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi precedenti all’entrata in vigore del presente statuto 8 Consiglio Nazionale delle Ricerche Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche Art. 18 (Programmazione delle attività) …omissis… 5. Il documento di visione strategica decennale deve prevedere tendenzialmente che i trasferimenti statali al CNR relativi al fondo di finanziamento ordinario o ad altri fondi attribuiti senza vincolo di destinazione non siano utilizzati per più del 75% per spese di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato e che le assunzioni di personale amministrativo non coprano più del 10% del turnover annuo utilizzato. 9 Consiglio Nazionale delle Ricerche Regolamento del Personale Art.9 (Criteri generali) 1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in coerenza con la programmazione triennale delle attività per specifici programmi o progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecniche complesse. 2. La durata dei contratti è pari a quella necessaria per il soddisfacimento delle esigenze previste nella programmazione ed è comunque coerente con la normativa contrattuale vigente. 3. Sono previste le seguenti tipologie: a) assunzioni di cui all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n.70; b) assunzioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171; c) assunzioni di personale per esigenze temporanee connesse a iniziative in collaborazione con soggetti esterni, per un periodo non superiore a tre anni e limitatamente alle disponibilità finanziarie generate da dette collaborazioni; d) assunzioni di cui all'articolo 20 comma 3 del decreto di riordino; …segue 10 Consiglio Nazionale delle Ricerche Regolamento del Personale 4. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e della contrattazione collettiva, definisce con propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e i riferimenti per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, nonché i criteri per stabilire il grado di decentramento dello svolgimento dei concorsi. 5. I contratti sono stipulati previa selezione pubblica o, limitatamente ai casi a), b) e d), qualora sia consentito dalla legge o dai contratti, anche per chiamata diretta. 11 Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato del CNR Art. 8 (Art. 23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171 1. Sono consentite assunzioni a termine, di personale di ricerca e di personale tecnico laureato altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera. Le assunzioni avvengono previa selezione pubblica. E' consentita la chiamata diretta in casi motivati qualora siano necessari specifici requisiti. 2. Agli oneri derivanti da dette assunzioni si dovrà far fronte con le entrate provenienti da contratti o convenzioni sottoscritti con soggetti esterni pubblici o privati per la realizzazione di programmi di ricerca o attività di servizio. 3. Le proposte di assunzione, debitamente motivate e corredate di tutti gli specifici elementi/requisiti concorsuali, compresa l'indicazione dell'area scientifica o settore tecnologico, dovranno essere presentate: a) dai Direttori degli Istituti ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza; b) dai Dirigenti degli Uffici istituiti presso la Direzione Generale al Direttore Generale; c) dai Dirigenti degli Uffici delle Direzioni Centrali ai Direttori delle Direzioni Centrali di afferenza. 4. Nel caso di selezione pubblica i Direttori/Dirigenti delle strutture acquisito il parere favorevole, pongono in essere gli atti necessari ali' emanazione del bando di selezione, sulla base dei modelli all'uopo predisposti e costantemente aggiornati dal competente Ufficio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse. Il Direttore/Dirigente provvede all'espletamento delle procedure concorsuali ivi compresa la nomina della commissione esaminatrice con le stesse modalità di cui ali' art. 7. 5. Nel caso di chiamata diretta, fermo restando la procedura di cui al comma 3, la proposta avanzata dal Direttore/Dirigente della struttura deve contenere la motivazione del ricorso alla chiamata diretta e l'attestazione del possesso dei requisiti necessari per la chiamata diretta nonché la congruenza con il profilo 12 richiesto. Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato del CNR Art. 9 (Art. 9 comma 3 lettera c) del regolamento del personale 1. Per far fronte ad assunzioni di personale per esigenze temporanee connesse ad iniziative in collaborazione con soggetti esterni, i Direttori/Dirigente delle strutture possono procedere all'assunzione del personale necessario, anche di cittadinanza straniera, esclusivamente per il livello III del profilo di ricercatore o tecnologo. 2. Gli oneri derivanti dalle predette assunzioni gravano interamente sulle disponibilità finanziarie generate dalle collaborazioni con soggetti esterni pubblici e privati. 3. Per le procedure selettive delle assunzioni in parola, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo 8. 4. I contratti di assunzione avranno durata annuale, prorogabile di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, coerentemente con le esigenze che hanno generato la collaborazione e limitatamente alla disponibilità finanziaria generata dalle stesse. 5. Ai sensi della normativa in esame, non sono consentite assunzioni per chiamata diretta. 13 Consiglio Nazionale delle Ricerche disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 Articolo 3 Requisiti relativi ai contraenti Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509199, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno: a. assegni di ricerca "professionalizzanti ": diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M 509/I999; b. assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale; c. assegni di ricerca "senior ": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente disciplinare. 14 Consiglio Nazionale delle Ricerche disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 15 Consiglio Nazionale delle Ricerche CRITERI PER ATTRIBUITRE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DA SOTTOSCRIVERE A NOME DEI DIRETTORI DIPARTIMENTO/ISTITUTO Verifica della “seniority” del personale Verifica dell’effettivo apporto al progetto Verifica della capacità di svolgere in autonomia il progetto Verifica dell’esistenza di condizioni di mobilità del personale formato verso le imprese 16