NUMERO 15/2013 SPECIALE STUDI DI SETTORE LE NOVITA’ IN 4OO CARATTERI Centro Studi Consulta pag. 3 STUDI DI SETTORE Studi di settore per il periodo 2012: il punto della G. Valcarenghi & situazione pag. 7 S. Pellegrino Le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di studi di settore D. Tomarchio pag. 29 G C P Il ruppo entro aghe è il partner ideale dello Studio per la gestione dei servizi e software per la gestione del personale. Siamo una realtà che sviluppa software e servizi specifici per l’attività dei professionisti del settore paghe in tutta Italia, grazie ai nostri centri e partner sul territorio, per un'offerta che spazia nei vari campi connessi alla gestione del personale: Service procedura paghe, Rilevazione Presenze, Gestione delle risorse umane, Gestione della Formazione e sicurezza, Gestione documentale e conservazione sostitutiva. Per maggiori informazioni contattate i nostri centri O L N C O L Per Voi in maggio il Servizio ordo etto osto n ine. 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Via Rimassa, 64/5 16129 Genova Tel. 010589476 - 3929809532 www.centropagheliguria.it LE NOVITA’ IN 400 CARATTERI a cura del Centro Studi Consulta PRASSI L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alla disciplina delle società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale Circolare Agenzia delle Entrate 24/04/2013, n. 9/E agevolato: dalla mancata annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo, dell’ammontare dei corrispettivi con riferimento al mese precedente, alla mancata redazione del rendiconto annuale e alle violazioni formali derivanti dal mancato rispetto delle clausole di democraticità del sodalizio contenute nello statuto delle associazioni. Provvedimento Agenzia delle Entrate 24/04/2013, n. 2013/50172 L’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario, alle istruzioni e alle relative specifiche tecniche. L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte in merito al trattameto tributario da riserva ai cosiddetti “Titoli di risparmio per l’economia Circolare Agenzia delle Entrate 30/04/2013, n. 10/E meridionale”. Si tratta di titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e i cui interessi beneficiano, al ricorrere di determinate condizioni, di un trattamento tributario agevolato, in quanto si applica l’aliquota ridotta del 5 per cento in luogo di quella ordinaria del 20 per cento. L’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha prorogato per l’anno 2013 le “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”. Circolare Agenzia delle Entrate 30/04/2013, n. 11/E E’ prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10 per cento sulla retribuzione di produttività, nei limiti di euro 2.500 lordi, per i soggetti che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40.000. Nella circolare 11/E l’Agenzia ha riassunto i principali orientamenti interpretativi elaborati in riferimento agli aspetti dell’imposta sostitutiva maggiormente legati ai profili fiscali e applicativi. La circolare 12/E fornisce i “primi” chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nelle legge di stabilità 2013, nonché nelle disposizioni di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. La circolare si articola in sette capitoli. Circolare Agenzia delle Entrate 3/5/2013, n. 12/E Il primo raccoglie le novità normative in materia di Irpef, il secondo commenta le disposizioni che interessano i titolari di reddito d’impresa; il terzo si occupa delle modifiche relative alle imprese di assicurazione; il quarto si focalizza sulle novità normative in materia di Iva, con riguardo anche alle disposizioni di recepimento della direttiva n. 45/2010/UE; il quinto riguarda le modifiche introdotte alla disciplina dell’IVIE e dell’IVAFE; il sesto capitolo illustra le novità in materia di imposta di bollo. L’ultimo capitolo contiene il commento di alcune delle novità fiscali introdotte con il decreto-legge n. 179 del 2012. GIURISPRUDENZA Frode fiscale. Applicazione aggravante transnazionalità. Limiti. Non è incompatibile l’applicazione dell’aggravante della transnazionalità al Cass. Penale, SS. UU., 23 aprile 2013, n. 18374 reato tributario grave, alla cui commissione abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato in ambito transazionale, così come richiesto dall’art. 4 della L. n. 146 del 2006. L’art. 11 della stessa Legge ha previsto, fra l’altro, che per i reati connotati di transnazionalità qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente. Iva. Fatture false. Testimonianza del consulente del fornitore. Valore probatorio. Rilevanza. Sussiste. Il divieto di ammissione della prova testimoniale sancito dall’art. 4, comma Cass. Civile, Sez. Tributaria, 19 aprile 2013, n. 9552 quarto, del D. Lgs. n. 546/1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo non implica, pertanto, l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, della dichiarazioni raccolte dall’Agenzia delle Entrate nella fase procedimentale e rese da “terzi”, cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente – parte e l’Erario. Tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e devono, pertanto, essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi. master Breve LA PROSSIMA EDIZIONE ANCORA PIÙ RICCA E INTERATTIVA a Master Breve giunge alla 15 edizione, ulteriormente arricchito per essere ancora più vicino alle esigenze dei professionisti, con una serie di importanti novità. 1 2 DIREZIONE SCIENTIFICA La Direzione Scientifica del Master Breve sarà affidata a Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi, esperti nel settore della formazione dei professionisti e delle imprese, per garantire un prodotto ancora più vicino alle esigenze dei partecipanti. COMITATO SCIENTIFICO Ai membri dell’attuale Comitato Scientifico si affiancheranno altri componenti di assoluto valore nell’ambito della formazione professionale. Il Comitato Scientifico è strutturato in modo che ciascuno dei componenti sia fortemente specializzato in una specifica area tematica in modo da garantire un elevato valore all’erogazione dei contenuti. 3 4 RELATORI IN ESCLUSIVA 5 QUESITI ON LINE 6 E-LEARNING DI PREPARAZIONE SUI TEMI MONOTEMATICI 7 FORUM SUI TEMI MONOTEMATICI I principali relatori saranno in ESCLUSIVA ASSOLUTA per il Master Breve. COORDINATORE DIDATTICO In ciascuna sede vi sarà un coordinatore scientifico per garantire la continuità e l’uniformità didattica. Verrà introdotta la possibilità di porre quesiti on line successivamente all’evento formativo sulle tematiche affrontate in aula. Verranno messi a disposizione dei partecipanti delle ore formative e-learning propedeutiche ai temi monotematici affrontati in aula, che consentiranno di maturare ulteriori crediti formativi. Verrà introdotta la possibilità di partecipare ad un forum on line per sviluppare discussioni ed approfondimenti con i relatori e gli altri partecipanti sui temi affrontati nella parte monotematica. IL DETTAGLIO DELLE NOVITÀ ED IL PROGRAMMA SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2013 SU WWW.EUROCONFERENCE.IT Gruppo Euroconference S.p.A. via Enrico Fermi,11/a – 37135 VR tel. 045 8201828 (interno 1) • fax. 045 583111 e-mail: [email protected] sito: www.euroconference.it STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO 2012: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino Premessa seguente tenore: l’invito a presentare, laddove Come accade ogni anno, anche per il 2012 gli non operatori attendono le indicazioni relative al comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi nuovo volto degli studi di settore. Al di settore predisposto sulla base dei dati indicati momento di stesura del presente intervento dal contribuente nella dichiarazione dei redditi cui manca ancora l’approvazione ufficiale del si riferisce la ricevuta. decreto che stabilisca la misura dei correttivi Le motivazioni al provvedimento precisano anticrisi (annunciati solo con un comunicato che viene stampa di inizio aprile), oltre che la versione delle definitiva del software Gerico (ad oggi presentazione della dichiarazione, di un disponibile solo in versione Beta); in ogni apposito "invito" al contribuente, affinché caso, alcuni quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia importanti contorni che si ritengono utili per fatto, il modello per la comunicazione dei la predisposizione delle dichiarazioni. dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli appare possibile tracciare abbia provveduto, il modello di prevista l'indicazione, nel testo comunicazioni di avvenuta studi di settore. La presentazione del modello Sono interessati i soggetti che dichiarano La prima cosa, forse scontata e banale, ma che redditi derivanti da un'attività d'impresa o di si intende richiamare è l’importanza che lavoro autonomo per cui risulta approvato assume, a normativa vigente, l’assolvimento uno studio di settore e che, in sede di dell’obbligo di allegazione del modello alla dichiarazione, dichiarazione dei redditi. relativo modello di comunicazione dei dati, L’eventuale dimenticanza, peraltro, dovrebbe pur non avendo indicato nei quadri contabili essere oggi intercettata direttamente dal una causa di inapplicabilità degli studi o una sistema, causa di esclusione che li esonererebbe dalla posto che con Provvedimento non hanno presentato il 4550/2013 il Direttore dell’Agenzia delle presentazione del modello. entrate il Si tratta dello "specifico invito" richiamato Dirigenziale dall'articolo 23, comma 28, lettere b), e), f) e g) 31.07.1998, concernente le modalità tecniche del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, di trasmissione telematica delle dichiarazioni. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 In particolare, all’articolo 9, comma 4, dopo la luglio 2011, n. 111; tali disposizioni hanno lettera f) viene aggiunta la lettera f-bis), del modificato ha contenuto provveduto del a Decreto modificare l'importo delle sanzioni applicabili nei casi di omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati Entrate."; all'articolo 1 del decreto legislativo 18 rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2- di settore "anche a seguito di specifico invito bis è inserito il seguente: "2-bis.1. La da parte dell'Agenzia delle Entrate". misura della sanzione minima e massima di Ciò significa che, a partire dal periodo cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle d'imposta 2012, la sensibilizzazione dei ipotesi di omessa presentazione del modello contribuenti potenzialmente interessati verrà per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini effettuata utilizzando la ricevuta telematica dell'applicazione di avvenuta presentazione del modello Unico laddove tale adempimento sia dovuto ed il anziché tramite il servizio postale. contribuente non abbia provveduto alla La comunicazione presentazione del modello anche a seguito di telematica consente di fornire, con maggior specifico invito da parte dell'Agenzia delle efficienza Entrate. Si applica la disposizione di cui al nuova modalità e contribuente di tempestività, circa gli indicazioni al studi di settore, secondo periodo del comma 2- bis."; adempimenti dichiarativi relativi agli studi di settore in degli all'articolo 5 del decreto legislativo 18 modo da permettere allo stesso, laddove non dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4- abbia bis è inserito il seguente: "4-ter. La misura in precedenza correttamente provveduto, di obbligo presentazione di adempiere della sanzione minima e massima di cui al all'eventuale del comma 4 è elevata del 50 per cento nelle relativo ipotesi di omessa presentazione del modello modello. per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Le richiamate norme, prevedono quanto dell'applicazione segue: specifico invito da parte dell'Agenzia delle sanzione in misura massima nelle ipotesi di Entrate. Si applica la disposizione di cui al omessa presentazione del modello per la studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle settore, presentazione del modello anche a seguito di aggiunto il seguente periodo: "Si applica la degli di contribuente non abbia provveduto alla legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è dell'applicazione studi laddove tale adempimento sia dovuto ed il al comma 1 dell'articolo 8 del decreto comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli secondo periodo del comma 4-bis."; all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2bis è inserito il seguente: "2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha dell'applicazione settore, previsto che l’omessa presentazione dei laddove tale adempimento sia dovuto ed il modelli per la comunicazione dei dati contribuente non abbia provveduto alla rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi presentazione del modello anche a seguito di di settore specifico invito da parte dell'Agenzia delle esclusione o di inapplicabilità degli studi di entrate. Si applica la disposizione di cui al settore non sussistenti consente ora di secondo periodo del comma 2-bis.". ricorrere all’accertamento induttivo, senza degli studi di e l’indicazione di cause di Le richiamate disposizioni sono state da subordinare tale possibilità alla condizione ultimo commentate dalla Agenzia delle che siano irrogabili le sanzioni di cui al entrate nella circolare 30/E del 11 luglio 2012 comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto (paragrafo 2.1), documento dal quale è legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. possibile trarre qualche indicazione specifica. Tale condizione è stata eliminata anche con L’articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012, riferimento che ha modificato la precedente disposizione compilazione dei predetti modelli anche se, introdotta dal decreto legge n. 98 del 2011, ha in quest’ultimo caso, è possibile il ricorso previsto la possibilità, per l’Agenzia delle all’accertamento induttivo quando l’infedele Entrate, all’accertamento compilazione dei predetti modelli comporta induttivo, ai sensi del secondo comma una differenza superiore al quindici per dell’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, “in cento, o comunque ad euro cinquantamila, caso di omessa presentazione dei modelli per la tra i ricavi o compensi stimati applicando gli comunicazione studi di settore sulla base dei dati corretti e di ricorrere dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di inapplicabilità cause degli di studi esclusione di settore o di non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”. In particolare, il legislatore, sostituendo la lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della all’ipotesi di infedele quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Si segnala, inoltre, che il comma 5 del citato articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012, ha previsto che la modifica normativa si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo, vale a dire dal 2 marzo 2012, mentre notificati in per gli accertamenti precedenza continua già ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della nella circolare n. 8/E del 2012, in relazione Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. alla precedente disposizione introdotta con il Vale la pena ricordare che nella circolare n. decreto legge n. 98 del 2011. 8/E del 2012, con riferimento alla precedente Si formulazione della lettera d-ter) del secondo motivazioni indicate nel predetto documento comma dell’articolo 39 del D.P.R., n. 600/73, di introdotta dal decreto legge n. 98 del 2011, ordinariamente la facoltà introdotta dalla era stato precisato che “La norma in citata disposizione del decreto legge n. 16 del commento, potestà 2012, soltanto a partire dal controllo delle natura dichiarazioni relative al periodo di imposta procedimentale e, pertanto, esplica effetti con 2010. Per le annualità precedenti il 2010, riguardo a tutti i periodi d’imposta accertabili laddove il contribuente spontaneamente o a alla data di effettuazione del controllo cui seguito risulta “teoricamente” applicabile la sanzione correttamente di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto dell’applicazione degli studi di settore, gli legislativo n. 471 del 1997 […] Si ritiene uffici procederanno, qualora se ne ravvisasse tuttavia, alla luce dei principi di trasparenza l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico e di collaborazione cui sono improntati i o analitico presuntivo evitando, in tali casi, rapporti tra Amministrazione e contribuenti, per le ragioni su esposte, il ricorso a metodi che gli uffici applicheranno ordinariamente la di accertamento del tipo induttivo “puro”. facoltà introdotta dalla citata disposizione del Va evidenziato che la previsione di cui decreto legge n. 98 del 2011, e modificata dal all’articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012 decreto legge n. 16 del 2012, soltanto a partire non dal controllo delle dichiarazioni relative al contribuente spontaneamente, o a seguito di periodo di imposta 2010”. eventuale invito, comunichi correttamente i A differenza quindi di quanto avvenuto con dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli il decreto legge n. 98 del 2011, la data a studi di settore. A tal fine, sempreché la partire dalla quale è possibile emettere gli violazione non sia stata già constatata e accertamenti fondati sulla base della lettera comunque non d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del ispezioni, verifiche decreto del Presidente della Repubblica 29 amministrative di accertamento delle quali settembre 1973, n. 600, è fissata dallo stesso l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012, abbiano rafforzando dunque l’interpretazione fornita predetta accertativa riferendosi degli uffici, alla ha ritiene, tuttavia, prassi, gli di che uffici eventuale trova i per dati invito comunichi rilevanti siano o formale comunicazione stesse utilizzeranno applicazione avuto le ai fini laddove il iniziati accessi, altre attività conoscenza, potrà la essere effettuata presentando una dichiarazione verifiche, inviti di cui all’art. 32, comma1, del integrativa D.P.R. 600/73, accertamenti). In tal caso: entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322 del - le sanzioni non sono ravvedibili (come 1998. previsto dall’articolo 13 del DLgs n. 472 del Per maggiore chiarimento si riportano di 1997); seguito di - l’Ufficio può procedere ad accertamento comportamento del contribuente e le relative induttivo ai sensi dell’articolo 39 secondo conseguenze sulle possibilità di effettuare un comma del D.P.R. n. 600 del 1973, come accertamento induttivo. modificato dal decreto legge n. 98 del 2011 e Ipotesi 1 dal D.L. n. 16 del 2012, poiché al momento Il contribuente non presenta il modello studi dell’attivazione dei controlli il contribuente di settore nei termini ordinari e prima non ha presentato il modello. dell’inizio (accessi, Nel merito, si precisa che l’inciso riportato ispezioni, verifiche, inviti di cui all’art. 32, nella circolare n. 8/E del 2012 che, per comma 1, del D.P.R. 600/73, accertamenti) maggior chiarezza, si riporta di seguito, è presenta dichiarazione integrativa entro i applicabile anche in relazione alla novella termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 normativa del 1973 (articolo 2 comma 8 del D.P.R. n. 322 contribuente del 1998). In tale caso, se la dichiarazione dichiarativi dopo che i controlli sono già integrativa è presentata entro il termine per la iniziati. “Per le annualità precedenti il 2010, presentazione della dichiarazione relativa invece, laddove il contribuente spontaneamente o all'anno nel corso del quale e' stata commessa a la violazione, le sanzioni sono ravvedibili correttamente secondo previste dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici dall’articolo 13 del DLgs n. 472 del 1997 procederanno, qualora se ne ravvisi l’interesse, (come chiarito con la circolare n. 8/E del con ricostruzioni di tipo analitico o analitico 2012). presuntivo evitando, in tali casi, per le ragioni su Inoltre, le due di le diverse controlli regole laddove si ipotesi fiscali generali verifichi quanto in seguito commento, adempia di laddove agli eventuale invito dati rilevanti i il obblighi comunichi ai fini esposte, il ricorso a metodi di accertamento del evidenziato in precedenza, l’Ufficio non potrà tipo induttivo “puro””. procedere ad accertamento induttivo. Possiamo Ipotesi 2 apposito comunicato stampa Agenzia Entrate Il contribuente non presenta il modello studi 20.2.2013 n. 19, è stato chiarito che i titolari di di settore nei termini ordinari, ma solo dopo partita l’inizio di controlli fiscali (accessi, ispezioni, informazioni relative alla propria posizione infine Iva rammentare possono che, accedere con alle rispetto agli studi di settore comodamente via Per consultare il Cassetto fiscale, e conoscere web. così la propria posizione ai fini degli studi di E' infatti disponibile una nuova sezione del settore, basta richiedere il pin e la password Cassetto fiscale, accessibile dall'area dedicata di accesso ai servizi online dell'Agenzia. Una ai volta servizi online sul sito internet entrati nel Cassetto è sufficiente www.agenziaentrate.it, grazie alla quale sono selezionare dal menù a sinistra la voce "Studi a portata di click le anomalie telematiche di settore". relative al periodo d'imposta 2010, gli inviti e le comunicazioni di anomalie da studi di Le revisioni 2012 settore inviate dall'Agenzia nel 2012, oltre Debutto ufficiale per 68 studi di settore alle applicabili per il periodo 2012; 12 per le risposte interessati e fornite dai predisposte contribuenti utilizzando lo manifatture, 23 per i servizi, 21 per il specifico software. commercio e 12 per le professioni. In particolare, grazie alla nuova procedura Infatti, sul supplemento straordinario della messa a punto dall'Agenzia delle Entrate, i Gazzetta Ufficiale del 31.12.2012, sono stati contribuenti potranno visualizzare: pubblicati 5 decreti ministeriali, in ossequio di al disposto dell’articolo 1 del DPR 195/1999 trasmissione della dichiarazione sulla che ne impone il varo entro il 31 dicembre base dei controlli telematici tra Unico 2011 dell’anno (periodo d'imposta 2010) e Gerico 2011 dell’accertamento. (periodo d'imposta 2010); In particolare, si tratta di 4 decreti con i quali gli inviti a presentare il modello degli si studi di settore, relativo al periodo metodologiche dei comparti di riferimento d'imposta 2010, trasmessi ai contribuenti oltre che risultano non averlo validamente territorialità, sulla base del livello delle inviato; locazioni immobiliari. le comunicazioni delle anomalie presenti Va subito rammentato che viene fatta salva la nei dati degli studi di settore compilati possibilità di provvedere con successive per il periodo di imposta 2010, inviate integrazioni, per tenere conto dello stato di quest'anno crisi economica e dei mercati (c.d. correttivi le anomalie evidenziate ai in contribuenti sede tramite di approvano ad un utilizzo, le decreto note che ai tecniche modifica fini e la raccomandata o agli intermediari tramite anticrisi). il canale Entratel, e le relative risposte Quindi, per conoscere l’aspetto complessivo trasmesse dagli stessi utilizzando la e, soprattutto, i correttivi, si dovrà attendere procedura informatica dedicata. ancora qualche mese; per il 2012, si è giunti a fine maggio per la versione beta di Gerico, ed dagli studi), così come l’obbligo di compilare al 13 giugno per il decreto sui correttivi. il modello allegato ad UNICO. Il decreto sulla territorialità ha lo scopo di Emergono, tuttavia, talune particolarità. differenziare il risultato dello studio delle Nel decreto del commercio, ad esempio, è attività della stata inserita anche una modifica al DM valorizzazione immobiliare, in relazione alla 11.02.2008, col fine di portare a regime il variabilità delle quotazioni delle zona in cui è divieto di utilizzare gli studi per accertare svolta l’attività. cooperative a mutualità prevalente, soggetti I singoli decreti di approvazione degli studi, che utilizzano gli IAS e coloro che svolgono invece, presentano una struttura similare, attività di consorzio garanzia collettiva fidi e costruita Bancoposta; qui Gerico vale solo quale di per costruzioni elencare edili le e caratteristiche applicative proprie dei comparti; così, si criterio di selezione per i controlli. richiamano le cause di esclusione, le regole Nel decreto, inoltre, è prevista una nuova per la quantificazione dei ricavi e dei esclusione compensi (sia ai fini della congruità che per la corporazioni dei piloti di porto (Studio determinazione della soglia di esclusione VG77U). In particolare, la bozza delle istruzioni al 2012; quadro V precisa quanto segue. relativa alle attività delle nel rigo V02, se ha redatto il bilancio Nel quadro V sono richieste informazioni secondo i principi contabili internazionali relative alle modalità applicative degli studi di cui al regolamento CE n. 1606/2002, nei confronti di determinate tipologie di per il periodo d’imposta 2012; soggetti, previste, dal DM 11 febbraio 2008, nel rigo V03, se, nel precedente periodo di come modificato dall’articolo 6 del DM 28 imposta, dicembre 2012. In particolare, barrando la impresa, si è avvalso del regime dei relativa casella, il contribuente indica se si contribuenti minimi di cui all’articolo 1, trova in una delle seguenti condizioni: commi da 96 a 117 della legge n. 244 del nel rigo V01, se ha esercitato l’attività 2007 ed ha cessato di avvalersene nel sotto forma di cooperativa a mutualità periodo di imposta 2012; prevalente, ai sensi dell’articolo 2512 del codice civile, per il periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività di nel rigo V04, se, in precedenti periodi di imposta, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1, consulenze sicurezza luoghi di lavoro, commi da 96 a 117 del- la legge n. 244 del fisioterapia e para medicina, progettazione di 2007 ed ha cessato di avvalersene nel ingegneria integrata e odontoiatri) possono periodo di imposta 2009 o nel periodo di essere applicati anche se si produce reddito imposta 2010 o nel periodo di imposta di impresa. 2011. Ad esempio, barrerà la casella il contribuente che per il periodo di imposta Le ulteriori modifiche in arrivo 2008 Il ha applicato il regime dei giorno 5 marzo 2013 si è riunita contribuenti minimi e, dal periodo di nuovamente la Commissione degli esperti; i imposta 2009, ha applicato il regime risultati della riunione sono stati anticipati ordinario. dalla Agenzia delle entrate con un Lo studio UM84U non viene applicato nel comunicato stampa di pari data. caso di vendita all’ingrosso di macchine, Via libera alle integrazioni agli studi di accessori ed utensili agricoli, inclusi i trattori. settore; si afferma, infatti, che il sì è arrivato Per il settore dei servizi, 4 studi (servizi oggi nel corso di una riunione dell’Organo residuali, collegiale, che ha il compito di esprimere un traduzioni spedizionieri, convegni consulenze e fiere, residuali) si parere sulla capacità dei singoli studi di applicano anche qualora il contribuente “fotografare” la realtà cui si riferiscono. produca reddito di lavoro autonomo. In Lo studio di settore VG54U (sale gioco, riguarda l’elaborazione di alcuni indicatori di apparecchi intrattenimento e biliardi) si coerenza economica applicabili alle attività di applica anche ai contribuenti che svolgono, in impresa, sia di tipo generale sia di tipo aggiunta, l’attività complementare di bar ed specifico e alcuni correttivi per le attività esercizi simili senza cucina. professionali, applicabili nel caso di stabili Analogamente, lo stesso studio si applica collaborazioni. anche in presenza di ricavi (anche prevalenti) Semaforo verde anche per i correttivi relativi provenienti dall’attività di vendita di beni al soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione collaboratore familiare (da applicare allo di quelli derivanti dalla vendita, in base a studio di settore VG68U). contratti estimatori, di giornali, di libri e di Queste modifiche, che hanno ottenuto una periodici, valutazione positiva unanime, sono relative dalla rivendita di carburanti particolare, credito la valutazione d’imposta carburante positiva e al nonché dalla cessione di generi di monopolio. all’annualità 2012. Per il settore delle professioni, segnaliamo Infine, che aggiornare la territorialità dei Factory outlet 4 dei nuovi studi (cartografia e gli esperti hanno proposto di center nell’ambito dello studio “Commercio Tali indicazioni sono poi state tradotte con la al dettaglio di abbigliamento, calzature, pubblicazione di due decreti ministeriali, pelletterie e accessori” (studio VM05U), a rispettivamente del 21 e del 28 marzo 2013, il partire dal periodo d’imposta 2013. cui contenuto è riassunto a seguire. Decreto ministeriale 21/03/2013 Approvazione di modifiche agli studi di settore 1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, Art.1 integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146. Indicatori di coerenza a. Gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati 1 e 2: a) in allegato n. 1 la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati; b) in allegato n. 2 la nota tecnica e metodologica relativa all'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali. b. La nota tecnica di cui all'allegato 1 sostituisce la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012. Art. 2 La nota tecnica e metodologica relativa all'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali, approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012, non si applica con riferimento agli studi di settore che sono stati evoluti con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012. c. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, come modificati dal presente decreto, evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica. Art. 3 Decorrenza 1. Le modifiche agli studi di settore approvate con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. In riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera valore dei beni strumentali; a), gli indicatori di coerenza economica basati h) Mancata dichiarazione del valore dei beni sull’anomalia strumentali di sostanzialmente dati analoghi dichiarati a sono quelli già in presenza dei relativi ammortamenti; applicati lo scorso anno, sia pure con una i) Mancata dichiarazione del valore dei beni differente attribuzione ai differenti studi di strumentali settore. contratti di locazione finanziaria in presenza In particolare: delle relative spese; a) Incoerenza nel valore delle rimanenze j) Mancata dichiarazione del numero e/o finali e/o delle esistenze iniziali relative ad della percentuale di lavoro prestato degli opere, associati in partecipazione in presenza di utili forniture e servizi di durata acquisiti in dipendenza di ultrannuale; spettanti agli associati in partecipazione con b) Valore negativo del costo del venduto, apporti di solo lavoro. comprensivo del costo per la produzione di In riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera servizi; b), segnaliamo il nuovo approccio già c) Valore negativo del costo del venduto, sperimentato lo scorso anno in riferimento relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo alla mancata indicazione del valore dei beni fisso; ammortizzabili d) Valore del costo del venduto, relativo a casella del quadro dei dati contabili. prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, In particolare, nella circolare 30/E/2012 (sia superiore al valore dei corrispondenti ricavi; pure in riferimento alle precedenti tabelle e) Presenza anomala di costi o ricavi relativi a applicabili lo scorso anno) era stato descritto prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; il senso dell’intervento. f) Mancata dichiarazione delle spese per beni Il decreto 26 aprile 2012 (oggi aggiornato) ha mobili acquisiti in dipendenza di contratti di individuato un nuovo indicatore di normalità locazione non finanziaria in presenza del economica applicabile a 145 studi di settore relativo valore dei beni strumentali; che g) Mancata dichiarazione delle spese per beni ricavo/compenso la partecipazione della mobili acquisiti in dipendenza di contratti di variabile “Valore dei Beni Strumentali” e che locazione finanziaria in presenza del relativo richiedono, nel modello di comunicazione dei all’interno prevedono nelle della specifica funzioni di dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli al cluster, del “Valore dei Beni Strumentali studi di settore, informazioni riconducibili ai per beni strumentali utilizzati per lo svolgimento moltiplicato per il numero di addetti. delle attività. Successivamente, La condizione di non normalità legata al compenso da Normalità Economica, relativo predetto al indicatore è determinata dalla addetto nuovo normale il di riferimento” maggior indicatore, è ricavo calcolato o come presenza di “Beni Strumentali” tra i dati prodotto tra il Valore dei Beni Strumentali da strutturali Normalità Economica e il Coefficiente di cui non corrisponde un’indicazione del relativo “Valore dei Beni determinazione Strumentali” tra i dati contabili. ricavo/compenso. Tale coefficiente si ottiene I contribuenti che hanno dichiarato del maggior come media, ponderata per la probabilità di informazioni riferite a uno o più beni appartenenza strumentali coefficienti di determinazione del maggior nei quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo al cluster, dei singoli ricavo/compenso. “Valore dei Beni Strumentali” tra i dati contabili sono definiti soggetti non normali. Per tali soggetti il “Valore dei Beni Strumentali” da Normalità Economica è determinato in misura pari alla media, ponderata per la probabilità di appartenenza Decreto ministeriale 28/03/2013 Approvazione di modifiche agli studi di settore 1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 e all'art. 1, comma 1-bis, del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, le integrazioni agli studi di settore previste ai successivi articoli da 2 a 4. Art.1 2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, come modificati dal presente decreto, evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica. Indicatori di coerenza economica Art. 2 1. Gli interventi relativi ai nuovi indicatori di coerenza economica sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche di cui agli allegati: …(omissis) … Correttivi 1. Gli interventi relativi al correttivo per le attività professionali applicabile nel caso di stabili collaborazioni sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati: - 64, che integra quella relativa allo studio WK03U approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012; - 65, che integra quella relativa allo studio WK04U approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012; Art. 3 - 66, che integra quella relativa allo studio WK05U approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012; - 67, che integra quella relativa allo studio WK18U approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012. 2. Gli interventi relativi ai correttivi relativi al credito d'imposta carburante e al collaboratore familiare, da applicare allo studio di settore VG68U, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2011, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 68. Studio di settore VM05U 1. Gli interventi relativi all'aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet», applicabile allo studio di settore VM05U, approvato con decreto del Ministro Art. 4 dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011 e successive modifiche, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 69. Decorrenza 1. Art. 5 Le modifiche agli studi di settore approvate con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, ad eccezione degli interventi previsti dal precedente art. 4, applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 In particolare, merita di essere commentata l soffermandosi proprio sullo studio di settore novità applicabile a 4 studi di settore del applicabile ai commercialisti. comparto professionale: L’intervento è stato previsto per stimare in - Geometri; modo più puntuale l’attività svolta dai - Architetti; professionisti che, nei primi anni di esercizio - Legali; dell’attività, collaborano con uno studio già - Professioni contabili; avviato dal quale, generalmente, percepiscono un compenso forfetario che Per tali soggetti la variabile “Ore dedicate prescinde dalla tipologia e dalla quantità di all’attività” viene utilizzata nella funzione di lavoro svolto, remunerato con un compenso compenso moltiplicandola per il modulatore orario ordinariamente, (FC) calcolato come di seguito descritto6: sensibilmente più basso se confrontato con FC = massimo tra [minor valore tra quello di professionisti con un’esperienza (“Compenso orario” / “Soglia base oraria”7 e che risulta, lavorativa consolidata. 1) e “Soglia minima oraria”8 / “Soglia base A tal fine, nella funzione di compenso è stata oraria”] introdotta una modulazione della variabile Dove: “Ore dedicate all’attività”1 per i soggetti che “Compenso orario” = Compensi dichiarati / presentano contemporaneamente le seguenti “Ore dedicate all’attività”; caratteristiche: “Soglia base oraria” = 24,02. 1. esercizio della professione in forma Per tenere conto dell’effetto derivante dalla diversa individuale; esperienza maturata, la “Soglia 2. età professionale2 fino a 6 anni; minima oraria” è stata differenziata in base 3. attività svolta esclusivamente presso altri alle classi di età professionale come di seguito riportato: studi3; 4. modalità di espletamento dell’attività: “Stabili collaborazioni con altri studi professionali” prevalenti4; 5. assenza di forza lavoro5. Per la definizione della variabile “Ore dedicate all’attività” si rimanda alla Nota Tecnica e Metodologica dello studio di settore WK05U. 2 L’età professionale è calcolata nel modo seguente: Periodo di imposta – valore massimo tra (Anno d’inizio attività e Anno di iscrizione ad albi professionali). 3 L’attività è svolta presso altri studi se, nella sezione Modalità organizzativa, risulta compilata la variabile “Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi” e non risultano compilate le variabili “Studio proprio (compreso l’uso promiscuo dell’abitazione)”, “Studio in condivisione con altri professionisti” e “Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)”. 4 Le “Stabili collaborazioni con altri studi professionali” risultano prevalenti se la percentuale sui compensi del Totale incarichi è uguale o maggiore al 50%. 5 Per assenza di forza lavoro si intende la contemporanea assenza di “Spese per prestazioni di lavoro dipendente”, “Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa”, “Compensi 1 Classi di età professionale Soglia minima oraria corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica”. 6 Nel caso in cui non risultino presenti tutte le caratteristiche di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, FC viene posto uguale ad uno. 7 Tale valore è stato individuato selezionando il valore mediano del rapporto tra il “Compenso puntale” e le “Ore dedicate all’attività”, per i soggetti, con un valore delle “Ore dedicate all’attività” non inferiore a 1.500, che presentavano contemporaneamente le caratteristiche di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 dove il “Compenso puntuale” è quello ottenuto applicando la funzione di compenso secondo quanto indicato nella Nota Tecnica e Metodologica dello studio di settore WK05U. 8 I valori della “Soglia minima oraria” sono stati individuati esaminando preliminarmente le distribuzioni ventiliche del “Compenso orario” per i soggetti, con un valore delle “Ore dedicate all’attività” non inferiore a 1.500, che presentavano contemporaneamente tutte le caratteristiche di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5. Tali distribuzioni ventiliche sono state suddivise per classi di età professionale. I valori individuati sono quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore. Fino a 2 anni 08,22 all’articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR Oltre 2 e fino a 4 anni 12,57 600/1973. Oltre 4 e fino a 6 anni 16,06 In secondo luogo, si incrementa la soglia di scostamento per Le modifiche al regime premiale accertamento di Come detto, la revisione degli studi di settore redditometrica, portando la c.d. franchigia per l’anno 2012 determinerà l’arricchimento (tra reddito dichiarato e reddito ricostruito) degli indicatori di coerenza economica. ad 1/3, rispetto alla misura canonica di 1/5. Nell’attesa di conoscere il nuovo volto degli In terzo luogo, si riduce di un anno il termine studi di settore, così come “evoluti” per per effettuare gli accertamenti ai fini delle effetto dei correttivi anticrisi, è possibile imposte dirette e dell’IVA, fatto salvo il caso rammentare quali siano le motivazioni che che il contribuente abbia compiuto una possono a violazione che comporti l’obbligo di denuncia raggiungere la posizione di congruità e per uno dei reati tributari previsti dal decreto coerenza. legislativo 74/2000. Nel corso del 2011 si è tentato di trovare una In modo indiretto, inoltre, l’incentivo viene sorta di incentivo implicito a posizionarsi in “sponsorizzato” modo corretto rispetto a Gerico, prevedendo confronti dei contribuenti per i quali non la spettanza di un beneficio premiale a favore risulti applicabile il regime premiale saranno dei contribuenti che siano non solo “allineati” previste apposite campagne intensificate di ai controlli, assegnando una preferenza per indurre risultati, ma un anche contribuente “fedeli” nella poter effettuare natura sintetica prevedendo che, o nei esposizione delle informazioni contabili e l’utilizzo delle indagini finanziarie. strutturali. In ogni caso, il tema del regime premiale ha La fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere poi anche nel caso di errori o omissioni, nella onestamente poco coerente con la precedente compilazione dei modelli degli studi di impostazione, con il varo del provvedimento settore, di dati che non comportano la del 12 luglio 2012, che ha avuto il compito di modifica regolare le modalità di accesso ai particolari dell’assegnazione ai cluster, del trovato una sorta di sbarramento, calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, del benefici. posizionamento rispetto agli indicatori di Infatti, è stato previsto che accedano al normalità e di coerenza. regime premiale i contribuenti soggetti al In primo luogo, viene scongiurata la regime di accertamento basato sulle possibilità di effettuare ulteriori accertamenti risultanze degli studi di settore che, nel di periodo di imposta di riferimento, risultano natura analitico-presuntiva, di cui congrui e coerenti agli specifici indicatori interessati al regime premiale, si possa previsti dai decreti di approvazione degli ottenere studi di settore. In relazione alle condizioni diffuso, in modo da poter far assumere previste, è necessario che: alla norma una sembianza di disposizione - effettiva e non solo virtuale. - - Lo la coerenza sussista per tutti gli indicatori un ambito applicativo più di coerenza economica e di normalità In occasione di un incontro pubblico del 19 economica previsti dallo studio di settore aprile applicabile; dell’Ufficio Studi di settore delle Entrate è nel caso in cui il contribuente consegua intervenuto al Congresso dell’UNGDCEC, ha redditi di impresa e di lavoro autonomo, avuto modo di affermare che più studi di l’assoggettabilità settore avranno accesso al regime premiale. al regime di 2013, il dottor Varriale, accertamento basato sulle risultanze degli “L’impegno studi di settore sussista per entrambe le spiegato – è quello di rivedere gli studi, per categorie reddituali; renderli, dove possibile, più selettivi. Un nel caso in cui il contribuente applichi impegno forte, perché un regime che offre due diversi studi di settore, la congruità e premialità così rilevanti deve essere applicato la coerenza sussista per entrambi gli ai soggetti più credibili”. studi. Tra questi, anche i professionisti: “Noi non stesso provvedimento, sia pure in dell’Amministrazione Capo – ha escludiamo alcun soggetto – ha continuato relazione al solo periodo di imposta 2011, ha Varriale –. Dobbiamo poi previsto un elenco di studi di settore per i migliorare gli studi e la Commissione lavora quali trova materiale applicazione il regime in questa direzione. Quest’anno abbiamo già premiale, svolgendo la cernita in relazione introdotto diverse modifiche, tutte finalizzate alla presenza di specifici indicatori che, di a rendere gli studi più capaci di cogliere la fatto, hanno limitato l’applicazione delle realtà nuove disposizioni ad uno sparuto gruppo di imprese e professionisti. Difficile dire quando soggetti. potranno arrivare nuovi provvedimenti, le Alle soglie della revisione, dunque, le analisi ci sono e su quelle ci confronteremo aspettative degli operatori sono di duplice con le organizzazioni. Sicuramente, posso natura: immaginare che, quest’anno, ci saranno più - da un lato la speranza che i correttivi studi di settore che avranno accesso al regime siano davvero allineati con la forte crisi premiale”. economica dei impegnarci diretti interessati, che interessa tutti i comparti; - dall’altro, l’auspicio che, per i pochi a Le anticipazioni sui correttivi anticrisi Il 4 aprile 2013, con apposito comunicato correttivi 2012 sono suddivisi in quattro stampa, l’Agenzia delle entrate ha fornito categorie: parere 1. favorevole ai correttivi anticrisi applicabili per il periodo 2012. interventi relativi all’analisi di normalità economica, La Commissione ha effettuato un’analisi 2. correttivi specifici per la crisi, dell’impatto della crisi che ha interessato 3. correttivi congiunturali di settore, l’anno passato, basata sulla raccolta di 4. correttivi individuali. informazioni Osservatori La prima categoria, relativa all’analisi di regionali, dalle Associazioni di categoria, normalità economica dell’indicatore della dalla Banca d’Italia, dall’Istat e da altri “Durata delle scorte”, interessa i soggetti che soggetti, oltre che dei dati contenuti nelle presentano una contrazione dei ricavi nel comunicazioni e nelle dichiarazioni annuali periodo d’imposta 2012 rispetto al 2011 e IVA. sono coerenti rispetto alla gestione delle Sulla base di questa analisi, la Commissione esistenze iniziali. ha valutato positivamente l’introduzione di La seconda interviene su alcuni settori specifici correttivi per adeguare gli studi di interessati dall’incremento dei prezzi del settore, applicabili al 2012, alla particolare carburante. situazione di crisi economica. La terza categoria di correttivi, congiunturali L’attività di monitoraggio dell’impatto della di settore, è finalizzata a tener conto delle crisi, effettuata a livello nazionale, ha preso in riduzioni delle tariffe e della contrazione dei considerazione non soltanto le informazioni margini e della redditività. fornite dalle associazioni di categoria, ma L’ultima tipologia di correttivi, congiunturali anche i dati relativi alle comunicazioni e individuali, ha l’obiettivo di cogliere la dichiarazioni annuali IVA relative all’anno ritardata percezione dei compensi a fronte d’imposta 2012. delle prestazioni rese e la contrazione dei Le elaborazioni sono state effettuate su un costi variabili. panel di circa 2,1 milioni di contribuenti che Di seguito si riportano le slides elaborate hanno applicato gli studi di settore nel dalla quadriennio 2009-2012. revisione degli studi di settore per il periodo Sulla scia di quelli dello scorso anno, i 2012. fornite dagli Sose per la presentazione della LE PIU’ RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE a cura di Daniele Tomarchio In chiusura dell’analisi prospettata, non generata dalla conflittualità esistente tra i possiamo non fare un cenno alle ultime soci A. e V. P.", stante l'inammissibilità evoluzioni della giurisprudenza in merito della produzione del certificato del "dott. agli accertamenti da studi di settore; il tutto, Gi. Pe. Del 10/09/2004", integrante una ovviamente, senza dimenticare la poderosa sorta di "testimonianza per iscritto", e la sterzata che si è registrata dopo le pronunce a sua inattendibilità ("posto che la sostanza Sezioni Unite del 18.12.2009. dello scritto, formato quando già era in Presentiamo, allora, una rassegna di alcuni corso il contenzioso con l'erario, esorbita interessanti spunti. dal contenuto del certificato medico per giungere a valutazioni e conclusioni, Cassazione, sentenza 10.4.2013 n. 8706 estranee alla competenza specifica del (litigiosità dei soci, volontà di sciogliere redattore, circa la produttività aziendale il rapporto sociale, cessione di quote). nell'anno 2000"), e la sussistenza di "un Trattasi di accertamento da studi di assetto e di una redditività aziendale settore per l’anno di imposta 2000, a incompatibili con quelli presunti sulla carico di una SNC e dei soci. La CTP, base dell'applicazione degli studi di nell'accogliere i ricorsi, osservava che "lo settore", avendo l'Ufficio sostenuto, nelle stato di litigiosità fra i soci e lo spirare del sue difese, "senza trovare opposizione nei termine della durata del contratto sociale - contribuenti", fissato - scostamento dalle medie reddituali del ponevano la società al di fuori del parametro settore "sia nelle annualità anteriori che in di applicabilità degli studi standardizzati". quelle successive a quella in esame", con Diversamente, il conseguente esclusione di una situazione gravame dell'Agenzia delle Entrate, in eccezionale per l'anno 2000. Inoltre, i quanto ritualmente giudici tributari escludevano altresì la consultato la società e, solo a seguito del ricorrenza di altra causa di esclusione contraddittorio con essa, aveva emesso dell'applicazione degli studi di settore di l'avviso cui all'art. 10 comma 4 L. 146/1998 ultimo statutariamente la l'Ufficio poi indimostrate, al CTR 31/12/2000 accoglieva aveva impugnato; dai riteneva contribuenti, la ricorrenza dello "la paragrafo (relativa ai contribuenti che particolarità della situazione aziendale "hanno cessato l'attività nel periodo di imposta"), emergendo documentalmente condizioni che giustificano l'esclusione che non si era mai verificato, nonostante dell'impresa dall'area dei soggetti cui la scadenza del termine di durata della possono essere applicati gli "standards" o società del 31/12/2000, lo stato di la specifica realtà dell'attività economica liquidazione della società, liquidazione nel periodo di tempo in esame, mentre la "né motivazione dell'atto di accertamento non dichiarata nell'anno di né avviata imposta di 2000 fatto ... né può esaurirsi nel rilievo dello successivamente", e che era del pari scostamento, ma deve essere integrata infondata l'altra censura circa la mancata con la dimostrazione dell'applicabilità in allegazione, agli avvisi, del DPCM di concreto dello "standard" prescelto e con approvazione dello studio di settore le ragioni per le quali sono state disattese applicato, le richiamato per relationem, contestazioni sollevate dal trattandosi di atto a valore normativo, contribuente. L'esito del contraddittorio, generale e astratto, soggetto a pubblicità tuttavia, non condiziona l'impugnabilità legale e come tale pienamente conoscibile dell'accertamento, dal tributario contribuente. A parere della potendo liberamente il giudice valutare tanto Cassazione, la procedura di accertamento l'applicabilità degli "standards" al caso tributario concreto, standardizzato mediante da dimostrarsi dall'ente l'applicazione dei parametri o degli studi impositore, quanto la controprova offerta di settore costituisca un sistema di dal contribuente che, al riguardo, non è presunzioni semplici, la cui gravità, vincolato alle eccezioni sollevate nella precisione e concordanza non è "ex lege" fase del procedimento amministrativo e determinata reddito dallo scostamento del dispone della più ampia facoltà, incluso il rispetto agli ricorso a presunzioni semplici, anche se dichiarato "standards" in sé considerati - meri non strumenti contraddittorio in sede amministrativa, elaborazione di ricostruzione statistica della per normale abbia contraddittorio, conseguenze obbligatoriamente, pena la tal al inerte. In attivare all'invito restando redditività - ma nasce solo, in esito al da risposto caso, però, egli di assume questo le suo nullità comportamento, in quanto l'Ufficio può dell'accertamento, con il contribuente. In motivare l'accertamento sulla sola base tale sede, quest'ultimo ha l'onere di dell'applicazione provare, senza limitazione alcuna di dando mezzi e di contenuto, la sussistenza di costituire conto il degli "standards", dell'impossibilità contraddittorio con di il contribuente, nonostante il rituale invito, dedurre e dimostrare che i parametri ed il giudice può valutare, nel quadro utilizzati sono in sé erronei perché sono probatorio, la mancata risposta all'invito basati (cfr. Cass. su elementi fattuali non S.U. 26635/2009, Cass. corrispondenti alla realtà o su criteri di Cass. 12428/2012, Cass. elaborazione e di inferenza illogici" e 23070/2012). In termini di onere della potrà quindi chiedere l'annullamento del prova, nella citata sentenza delle Sezioni provvedimento unite, si è affermato, schematicamente, ovvero dedurre e dimostrare che l'Ufficio che "l'onere della prova (...) è così impositore è incorso in errore operativo ripartito: a) all'ente impositore fa carico la nell'applicare i parametri alla sua realtà dimostrazione dello ovvero ancora dedurre o l'estraneità della concreto propria attività rispetto alla tipologia alla 12558/2010, dell'applicabilità standard prescelto al caso oggetto dell'accertamento; li ha approvati al quale quei parametri intendono riferirsi o contribuente (...) fa carico la prova della la sussistenza, nella propria attività di sussistenza di condizioni che giustificano caratteri per così dire anormali, cioè di l'esclusione dei elementi che la diversificano rispetto a soggetti cui possano essere applicati gli quelle in riferimento alle quali è stata standard realtà individuata la normalità reddituale. Ove dell'attività economica nel periodo di il contribuente, pur essendo stato messo tempo cui l'accertamento si riferisce". in condizione di dedurre, nulla dice, Come chiarito ulteriormente da questa legittimamente Corte in una recente pronuncia (Cass. prima e il giudice poi non avranno 3312/2011), della elementi per escludere che l'attività in pronunzia delle Sezioni Unite è stato questione sia un'attività "normale" ed quello di porre in luce l'importanza del abbia quindi una redditività normale"; contraddittorio, non solo nel processo ma ove il contribuente prospetti, invece, la anche strumento sussistenza di circostanze di fatto, tali da principale di verificazione o falsificazione allontanare la sua attività dal modello della corrispondenza tra realtà e sua normale al quale i parametri fanno rappresentazione, in quanto proprio "in riferimento, "spetterà all'ufficio prima e al sede di contraddittorio - il quale può giudice poi valutare in primo luogo se tali avvenire già in fase amministrativa, ma circostanze sono vere e poi se esse anche e soprattutto nel giudizio - il possono essere effettivamente idonee a contribuente "giustificare" un reddito inferiore a quello dell'impresa o nella della il fine realtà, potrà b) che dall'area specifica e l'effetto quale in primo luogo "l'Ufficio impositore che sarebbe normale riguardo all'altro presuntivamente vero in assenza di esse". individuato, sempre L'avviso di accertamento nei riguardi l'applicabilità degli della società (unico atto ritrascritto nel dall'art. 10 quarto comma L. 146/1998, nel ricorso, ai fini dell'autosufficienza) è testo vigente ratione temporis, costituito congruamente motivato, con richiamo, dalla oltre allo scostamento dell'ammontare dei svolgimento dell'attività", si sono limitati ricavi dichiarati rispetto a quello accertato ad con l'applicazione degli studi di settore continuità aziendale in cui versava la applicabile all'attività svolta, secondo il società DM 30/03/1999, alla genericità delle "dall'andamento della società negli anni dichiarazioni addotte a giustificazione precedenti e successivi - non specificati - dalla alla dichiarazione per l'anno di imposta contribuente e in quindi sede di situazione affermare nel 2000, per studi escludere di "non piena quale normale normalità e dimostrata 2000", di uno dei soci mai effettivamente rappresentato da due soli licenziamenti. documentate"), nonché al fatto che "sia Con dette considerazioni i giudici non negli anni precedenti che seguenti la hanno società non è risultata congrua e coerente presupposto di cui all'art. 10 comma 4 L. con gli studi di settore ed ha continuato a 146/1998. Invero, la società contribuente, chiudere in perdita tutti gli esercizi in anche in sede di contraddittorio ma questione" (cosicché essendo costanti ed soprattutto nel corso del giudizio, prima uniformi i dati, pregressi e successivi, la dell'emissione dell'atto impositivo, ed i situazione riscontrata nel 2000 non aveva soci avevano evidenziato la sussistenza di caratteri di eccezionalità o anomalia). La elementi oggettivi che inducevano a CTR ha dunque anche fatto corretta ritenere inadeguato il percorso tecnico - applicazione dei principi di diritto in metodologico seguito dallo studio per materia di riparto dell'onere della prova. giungere alla stima, in presenza di cause Invero, i giudici della CTR, relativamente particolari che avevano potuto influire alla inerente negativamente sul normale svolgimento l'utilizzabilità, nella fattispecie concreta, dell'attività nell'anno 2000 (la situazione degli studi di settore, hanno motivato di conflitto tra due soci, V. ed A. P.; la pressoché esclusivamente in ordine alla volontà del P. V. di sciogliere il rapporto insussistenza, per l'anno 2000, della sociale, in scadenza al 31/12/2000; la cessazione dell'attività sociale, ma, con soluzione della cessione delle quote, dai preliminare l'irrilevanza settore, contraddittorio ("circa problemi di salute questione e la presupposto compiutamente del valutato dato il soci G. ed A., a V. e Gab. P., intervenuta lavoro autonomo erano stati dimostrati a tuttavia soltanto nell'anno 2001, a marzo; i onere della licenziamenti di due dipendenti nell'anno sicché era 2000), collocando la società contribuente dell'ufficio dimostrare "eventualmente le al di sotto del livello determinato dallo ragioni dello scostamento del reddito studio, anche con il contributo degli effettivamente indicatori di normalità. Tali plurimi quello induttivamente determinabile sulla elementi base non risultano essere stati a dei questo medesima; punto conseguito parametri". onere rispetto Osserva a la sufficientemente esaminati in rapporto Cassazione che il ricorso dell’Agenzia all'altra prevista, delle entrate appare infondato. Sebbene a distintamente dall'ipotesi di cessazione mezzo di una fraseologia involuta, quale dell'attività, dall'art. 10 citato, rispetto quella all'applicazione degli studi di settore, vale ritenersi sufficientemente chiara la ratio a che ha portato la commissione tributaria causa dire ostativa l'andamento "non normale" appena riportata, 2000. In accoglimento del ricorso, quanto dell'accertamento parametrico. Tale ratio al quarto motivo, la sentenza impugnata è va dunque cassata, con rinvio ad altra contribuente Sezione della Commissione Tributaria svolgere la sua attività in favore di "una Regionale singola azienda" (la Si., appunto) e aveva Romagna, che insita provvederà anche sulle spese del presente dichiarato giudizio di legittimità. conseguiti". Cassazione, sentenza (monocommittente 3.4.2013 n. 8059 e disattendere i può regionale dell'Emilia a sopra dell'attività di impresa, quanto all'anno d'altronde contribuente risultati nell'affermazione aveva all'erario Siffatta ammessa che la dimostrato di "tutti i ricavi circostanza dalla è stessa amministrazione ricorrente nella sintesi marginalità che distingue in fine il secondo motivo, economica). Si apprende dal ricorso che ancorché nella simultanea affermazione la impugnando che la stessa non costituiva il punto l'accertamento, aveva opposto di svolgere decisivo della causa, giacché, secondo la attività di insegnante di lingua inglese per ricorrente, competeva comunque alla esclusivo conto della Si. s.p.a. A sua volta contribuente di fornire la prova della l'impugnata condividendo identità dei ricavi suddetti col reddito quanto ritenuto dal giudice di primo reale. E quindi in sostanza di provare grado, tale l'inesistenza di altri redditi. Tale asserto circostanza e l'allegato compenso di non può condividersi perché legato a una contribuente, ha sentenza, affermato che una visione distorta dell'accertamento contribuente, dal quale possono emergere parametrico, che non rappresenta una elementi presunzione legale e che, quindi, non concreta realtà economica dell'impresa la impone al contribuente di dimostrare presunzione l'effettività del reddito dichiarato in scostamento del reddito dichiarato, che rapporto al dato statistico ostativo. In l'amministrazione è tenuta a valutare. Nel dare caso di specie, non è stata neppure continuità all'orientamento fatto proprio dedotta l'elusione del contraddittorio; e, delle sezioni unite della corte, secondo il in sede contenziosa, era comunque onere quale accertamento dell'amministrazione integrare l'atto di mediante accertamento sotto il profilo probatorio l'applicazione dei parametri (o degli studi con le ragioni per le quali dovevano di settore) costituisce un sistema di essere disattese le contestazioni sollevate presunzioni semplici, la cui gravità, dal contribuente nel ricorso introduttivo. precisione e concordanza non è ex lege L'impugnata sentenza ha stabilito invece determinata che, in causa, nulla di diverso rispetto ai proposito la il collegio procedura tributario intende di standardizzato dallo scostamento del idonei a commisurare indotta dal rilevato reddito dichiarato rispetto agli standards dati in sé considerati (meri strumenti di dall'amministrazione ricostruzione per elaborazione statistica evidenze dimostrative delle specifiche della normale redditività), ma nasce solo caratteristiche dell'attività di lavoro della in esito al contraddittorio da attivare contribuente. E quindi, in ragione di obbligatoriamente, simili evidenze, ha correttamente ritenuto pena la nullità statistico-parametrici alla dell'accertamento. Per cui, solo ove il assolto l'onere della contribuente non abbia risposto all'invito contribuente incombeva. era stato opposto alle prova che al al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, è consentito all'ufficio di Commissione Tributaria Provinciale di effettuare l'accertamento sulla unica base Brindisi, sentenza dell'applicazione degli standards, dando semplice malattia dell’amministratore conto dell'impossibilità di costituire il non legittima la disapplicazione degli contraddittorio studi). Rileva la Commissione che la con il contribuente, ricorrente 6.3.2013 n. 55 (la nonostante il rituale invito (sez. un. n. società ha comprovato 26635/2009). Mentre quel che dà sostanza malattia all'accertamento mediante l'applicazione anche dei parametri è il contraddittorio con il ricollegabile ai minori ricavi accertati. Ed dell'amministratore che essa sia ma la non eziologicamente anzi, in senso opposto, va rimarcato che mediante l'applicazione degli studi di la ricorrente non è impresa individuale settore e quelli dichiarati) che nell'avviso (in tal caso la malattia del titolare avrebbe di accertamento, oltre al richiamo degli potuto ragionevolmente far ipotizzare studi di settore si legge: nell'anno di una contrazione dell'attività) ma società imposta 2005 ha dichiarato una forte di capitali; pertanto, se i soci hanno deciso perdita di esercizio pari a € 238.431,00. di non sostituire l'amministratore malato, Pertanto risulta poco plausibile che una deve desumersi che gli stessi erano società evidentemente consapevoli del fatto che finanziario con rilevanti perdite, senza mantenere nella carica l'amministratore alcun motivo apparente. Inoltre, si rileva: non negativa (1) mancata emissione di scontrino fiscale; influenza sull'attività e gli interessi della (2) dallo studio di settore presentato società. Manca, altresì, la prova delle appare che nessuno dei soci è addetto denunciate La all'attività come lavoratore dell'impresa, ricorrente ha rappresentato che alcune impresa che non trae nessun utile; (3) la banche azioni somma dei costi di acquisto e delle spese espropriative su beni personali dei soci per lavoratori dipendenti è superiore ai fideiussori, ma nessun documento è stato ricavi fatturati; (4) elevato valore delle esibito a conforto dell'assunto. La S. ha rimanenze dedotto che ha praticato una serie di d'affari sconti e offerte sia sulle merci acquistate nell'esercizio nonostante la perdita di sia su quelle giacenti in magazzino già da esercizio. Con riferimento agli altri oneri decine di anni, al fine di creare liquidità, di produzione e vendita di cui al rigo con conseguente perdita di esercizio, ma RF36 del modello unico presentato, sono non ha offerto di tali circostanze alcuna stati rilevati € 80.194,00 per lavoro prova, specifici dipendente che messo a confronto con il elementi presenti nella documentazione reddito dichiarato, anzi con la perdita di contabile davano esercizio, fa emergere un comportamento testimonianza, anche in via meramente antieconomico per l'azienda. Dunque, presuntiva. A ciò aggiungasi (e ciò vale l'avviso di accertamento è ancorato ad anche a confutare la tesi dell'opponente, una molteplicità di dati, ampiamente secondo cui l'atto di accertamento emesso indicativi, dall'Ufficio si fonda, in definitiva, sul complessivamente, mero scostamento tra i ricavi calcolati contestate: dati che manifestano una comportava scoperture avevano né alcuna ha avviato allegato esibita bancarie. che ne di e capitali finali chiuda rispetto le stesse l'esercizio al volume diminuiscono singolarmente delle e violazioni condotta aziendale non coerente con un antieconomico che determina l'inversione utile esercizio dell'attività. A tal riguardo, dell'onere va ricordato il principio giurisprudenziale contribuente. Ciò perché, la regola alla secondo cui è legittimo l'accertamento quale si ispira chiunque svolga una basato sugli studi di settore se dalla attività economica è quella di ridurre i contabilità aziendale costi, a parità di tutte le altre condizioni, e operazioni antieconomiche emergono che pertanto della in prova in presenza capo di al un denunciano una gestione inverosimile comportamento che sfugga a questo negli di parametro di buon senso ed in assenza di redditi, una sua diversa giustificazione razionale, l'amministrazione finanziaria può - ai è legittimo il fondato sospetto che la sensi dell'art. 39, D.P.R. n. 600/1973 - incongruenza sia soltanto apparente e che fondare sia dietro di essa si celi una diversa realtà, sull'esistenza di gravi incongruenze tra i con il conseguente onere di colui che ha ricavi, posto anni. Infatti, accertamento il i dichiarati in induttivo proprio tema dei accertamento compensi e e desumibili quelli caratteristiche e dalle i corrispettivi dalle essere antieconomico un di comportamento fornire una di giustificazione razionale della propria esercizio dell'attività svolta, sia sugli studi scelta (cfr., ex multis, Cass. 19550/2012). di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio Ed è opportuno anche rilevare, quale non è tenuto a verificare tutti i dati elemento indiziario sfavorevole alla S. richiesti per uno studio generale di s.r.l., che quest'ultima non ha inteso dare settore, potendo basarsi anche su alcuni riscontro elementi la eventuale accertamento con adesione. del Pertanto, poiché l'opponente, come detto, L'Amministrazione non ha fornito prova idonea a vincere la finanziaria può procedere alla rettifica presunzione di sussistenza, per le ragioni della dichiarazione dei redditi d'impresa sopra esposte, delle violazioni contestate, del contribuente - facendo ricorso al il ricorso si appalesa infondato e va metodo analitico-induttivo - anche in rigettato. ritenuti ricostruzione contribuente. condizioni in sintomatici del per reddito all'invito formale per un presenza di una contabilità formalmente regolare, dimostrando l'inesattezza o Cassazione, sentenza 20.3.2013 n. 6929 (è l'incompletezza di una o più poste. La imprescindibile una difesa attiva del rettifica è legittimata dall'esistenza di un contribuente, comportamento l’accertamento standardizzato). La CTR manifestamente altrimenti si applica riteneva, invero, che non fosse corretta, Corte, tenuto conto anche della documentazione sentenza, che ne determina la nullità, contabile tenuta dal contribuente, la censurabile in cassazione ai sensi dell'art. determinazione 360 n. 4 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. S.U. operata dei maggiori dall'Ufficio vizio dell'impugnata 15781/05, Cass. 6361/07, 17659/09). Di coefficienti presuntivi di cui al DPCM del conseguenza, l'impugnata sentenza va 27.3.1997, attuativo dell'art. 3, co. 181 e ss. cassata già in relazione a tale motivo di della L. n. 549/95. La CTP di Milano, ricorso. Inoltre, la CTR avrebbe - ad infatti, avviso dell'amministrazione ricorrente - secondo base un dei - sulla ricavi, in l'amministrazione ricorrente - oltrepassando i limiti del sostanzialmente devolutum, presuntiva dei parametri previsti dalla l'avviso aveva di annullato accertamento in toto negato valenza impugnato, norma laddove il contribuente si era limitato a potestà chiedere all'esigenza - non prevista da alcuna una rideterminazione del suindicata, la condizionando accertativa disposizione quella provvedesse a richiedere al contribuente in dall'amministrazione via presuntiva, - che questo Il ulteriori "elementi certi" a sostegno dei motivo è fondato e va accolto. Rileva, dati a suo tempo esposti in dichiarazione, invero, la Corte che è la stessa CTR della e sottoponendo il potere di accertamento Lombardia a dare atto, nello svolgimento in questione al limite costituito dai del processo dell'impugnata sentenza, del "risultati motivo di appello dell'amministrazione documentazione tenuta dall'azienda del concernente della Co.. Osserva la Corte che anche tali sentenza di primo grado per il vizio di ulteriori doglianze si palesano fondate e ultrapetizione, nel quale sarebbe incorsa devono, pertanto, essere accolte. Va la CTP, emettendo una statuizione che osservato, infatti, - in via di principio - andava che la oltre finanziaria. legge dell'Ufficio maggior reddito in misura inferiore a calcolata, di la dedotta quanto nullità richiesto dal la contabili" procedura desumibili di dalla accertamento contribuente. E tuttavia, in ordine a tale tributario motivo di gravame il giudice di appello l'applicazione dei parametri o degli studi non emette statuizione alcuna, tacendone di settore, costituisce un sistema di del della presunzioni semplici, la cui gravità, sentenza. Orbene, la mancata pronuncia precisione e concordanza non è ex lege da parte della CTR sul motivo di appello determinata dal mero scostamento del suindicato si traduce, a giudizio della reddito dichiarato rispetto agli "standard" tutto nella motivazione standardizzato, mediante in sé considerati. Ed invero, questi ultimi contribuente. Su quest'ultimo, peraltro, - sia con riferimento all'imposizione incombe l'onere diretta, sia con riferimento all'IVA - specifici ai legittimano, quando i valori ivi esposti applicati, nonché di provare - sia in sede superano il dichiarato dal contribuente, il amministrativa, che dinanzi al giudice ricorso analitico- tributario di merito - la sussistenza delle presuntivo, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. condizioni, anche con riferimento alla d) del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54 del specifica realtà dell'attività economica D.P.R. n. 633/72, ponendosi in tal caso, esercitata, che giustifichino l'esclusione detti "standard", come uno strumento di dell'impresa dall'area dei soggetti cui è ricostruzione per elaborazione statistica applicabile della normale redditività, che si affianca dall'amministrazione finanziaria (cfr., in agli altri strumenti previsti dalle norme tal senso, Cass. S.U. 26635/09, Cass. suindicate. Ne discende che i suddetti 4148/09, Cass. 12558/10). In definitiva, parametri dunque, il giudice tributario di merito, all'accertamento giocoforza, standardizzati essere devono, coefficienti lo rilievi parametrici "standard" prescelto della riferimento ai dati relativi all'attività in legittimità dell'atto concreto svolta dal contribuente, sulla fondato sui suddetti parametri, è tenuto a scorta da valutare, in primis, gli elementi presuntivi quest'ultimo in esito al contraddittorio, forniti dall'amministrazione, dando atto che va attivato obbligatoriamente con il in motivazione dei risultati del proprio medesimo, nullità giudizio, e solo una volta ritenuto che si analitico-presuntivo sia formata una valida prova presuntiva, dall'amministrazione ai sensi degli artt. 2727 e ss. c.c., dovrà elementi pena dell'accertamento effettuato finanziaria. La forniti la controversia di sulla accertamento dell'atto dare ingresso alla valutazione della prova impositivo non può, pertanto, esaurirsi contraria offerta dal contribuente, gravato nel rilievo dello scostamento tra reddito da tale onere specifico (Cass. 9784/10). dichiarato e parametri di riferimento, ma Premesso quanto precede in via di deve essere motivazione con muovere investito degli personalizzati di con la principio, ritiene la Corte che, nel caso dimostrazione dell'applicabilità in concreto, la CTR della Lombardia non concreto "standard" prescelto, abbia fatto corretta applicazione delle nonché con l'indicazione delle ragioni per norme concernenti l'utilizzazione degli le quali sono state disattese, dall'Ufficio, "standard" le dell'accertamento analitico-presuntivo, ex dello integrata contestazioni sollevate dal elaborati a supporto artt. 39 del D.P.R. n. 600/73, 54 del D.P.R. procedimento amministrativo, e dispone n. 633/72 e 3, co. 181 della L. n. 549/95. della più ampia facoltà di prova, perfino Ed invero, il giudice di appello ha, del qualora non abbia risposto all'invito al tutto illegittimamente, escluso il valore contraddittorio in sede amministrativa presuntivo applicati (Cass. S.U. 26635/09). Ne consegue che, dall'Ufficio - peraltro, dopo avere il nel caso di specie, la CTR non avrebbe medesimo correttamente tenuto conto dovuto fare carico all'Ufficio di ulteriori delle ragioni giustificative addotte dal incombenti non previsti dalla legge, ma si contribuente attribuendo sarebbe dovuta limitare a prendere atto all'amministrazione di non avere richiesto della mancata allegazione di ulteriori al Co. ulteriori "elementi certi" idonei a elementi confermare i dati esposti in dichiarazione. contribuente. Del tutto inconferente, poi, Ebbene, è di tutta evidenza, ad avviso è l'individuazione, da parte del giudice di della Corte, l'erronea applicazione della appello, di un limite al potere accertativo normativa suindicata operata dalla CTR, dell'Ufficio, posto che - una volta applicati i parametri tenuta delle scritture contabili da parte presuntivi, personalizzati in relazione alla del Co.. Va rilevato, infatti, che la specifica situazione del contribuente, ed procedura avere le standardizzato mediante l'applicazione contestazioni proposte da quest'ultimo in dei parametri o degli studi di settore non sede amministrativa - il potere impositivo si colloca all'interno della procedura di dell'Ufficio accertamento di cui all'art. 39 del D.P.R. n. dei parametri - soppesato non e disatteso può ritenersi di prova da costituito di parte dalla accertamento tributario 600/73, Per converso - come dianzi rilevato - indipendente incombe sul contribuente, il quale intenda delle scritture contabili, la cui regolarità ulteriormente contestare l'accertamento, non promuovere il riesame dell'atto in sede "standard", né costituisce una valida giurisdizionale, sulla base di specifiche prova contraria (Cass. S.U. 26635/09). Il allegazioni un'ulteriore potere accertativo dell’amministrazione, controprova alle presunzioni desunte dai una volta che la stessa abbia applicato i parametri applicati dall'amministrazione. parametri presuntivi, personalizzati in Nel giudizio tributario di merito il relazione alla specifica situazione del contribuente non è, per vero, vincolato contribuente, alle eccezioni sollevate nella fase del disatteso le contestazioni proposte da fornendo la regolare condizionato da alcun altro incombente. e ma del affianca, dall'analisi impedisce ed dei l'applicazione abbia essendo risultati degli soppesato e quest'ultimo in sede amministrativa, non patrimoniale del contribuente, tali da può ritenersi condizionato da alcun altro evidenziarne incombente. Il suddetto potere accertativo contributiva, al di là della mera ed acritica non è impedito dalla regolarità della trasposizione dei dati emergenti dal contabilità tenuta dal contribuente, che calcolo matematico operato sulla base dei non può costituire neppure una valida suddetti parametri. Di più, la CTR prova contraria a fronte degli elementi avrebbe dovuto tenere conto, a parere presuntivi dell'I., desumibili dai parametri suindicati". la delle reale capacità caratteristiche e delle condizioni reali di esercizio dell'impresa, trattandosi - nella specie - di attività Cassazione, sentenza 20.3.2013 n. 6926 agricola a carattere stagionale (molitura (semplici affermazioni in merito alla di olive per conto terzi), oppure di dati stagionalità dell’attività non servono ad desunti da indagini contabili, bancarie o evitare gli studi). La CTR Basilicata documentali. accoglieva infondato. Va osservato, infatti, che la l'appello proposto Il motivo è del tutto dall'Agenzia delle Entrate avverso la procedura decisione di primo grado, con la quale era standardizzato mediante l'applicazione stato accolto il ricorso proposto da I. A. dei parametri ex art. 3, co. 181 e 184 L. nei confronti dell'avviso di accertamento 549/95 - in relazione a quei contribuenti emesso ai fini IVA ed IRPEF, per l'anno per i quali non risultino approvati gli 1996. studi di settore, come le imprese minori e La CTR riteneva pienamente di accertamento tributario legittimo l'atto impositivo fondato sui gli parametri di cui all'art. 3 L. 549/95, non contabilità semplificata - o degli studi di avendo il contribuente fornito - a parere settore, costituisce un sistema unitario che del giudice di appello - valide ragioni per non si colloca all'interno della procedura escludere l'applicabilità di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. parametri. Si contribuente duole, del di detti invero, fatto il che n. esercenti 600/73, indipendente arti ma la e professioni affianca, dall'analisi dei in essendo risultati l'Amministrazione abbia fondato l'atto delle scritture contabili. La regolarità di impositivo esclusivamente sui parametri dette scritture, per i contribuenti in presuntivi di cui all'art. 3, co. 181 e 184 contabilità semplificata, non impedisce, della L. n. 549/95, senza integrarne le invero, l'applicabilità dello "standard", né risultanze riscontri costituisce una valida prova contraria, situazione laddove, per i contribuenti in contabilità oggettivi con verifiche sull'effettiva e ordinaria, l'irregolarità della stessa suindicate, l'avviso di accertamento - costituisce esclusivamente condizione per risulta dagli atti che il contribuente non la legittima attivazione della procedura abbia fornito alcun elemento di prova di standardizzata (Cass. S.U. 26635/09). Per segno le imprese cosiddette minori in regime di eventuali situazioni particolari nelle quali contabilità pertanto, possa essersi venuta a trovare l'impresa l'accertamento mediante i parametri ai nel periodo in considerazione. A tal fine, sensi dell'art. 3, co. 181, L. 549/95 non non è, invero, di certo sufficiente a richiede ulteriore; giustificare la modesta entità del reddito motivazione, invece, necessaria quando i dichiarato (£. 18.148.000), rispetto a quello parametri servono per accertamenti nei accertato (£. 51.753.000), il mero carattere confronti di stagionale dell'attività esercitata dallo I. contabilità ordinaria che sia, però, stata Tanto più che dall'impugnata sentenza considerata dall' risulta che quest'ultimo aveva operato in Amministrazione finanziaria. La "ratio" detta attività ingenti investimenti (per £. della diversa disciplina risiede - per vero - 183.000.000), di certo non giustificabili nel fatto che il contribuente che opta per il con il preteso carattere marginale della regime semplificato sa di esporsi ad un stessa. La CTR, a parere del ricorrente, accertamento, a sua volta, semplificato non avrebbe, difatti, tenuto in alcun sulla base di parametri contabili, non conto, sul piano motivazionale, le ragioni potendo offrire all'Amministrazione lo del contribuente, fondate sulla sua età scudo di una contabilità ordinaria (Cass. avanzata, sulla natura dell'attività svolta, 26511/08). Nel caso concreto, dall'esame e degli atti del presente giudizio, si evince dell'impresa, tali da giustificare - a suo che il contribuente, esercente un'impresa dire - i minori ricavi conseguiti rispetto a minore in contabilità semplificata, è stato quelli desunti dai suddetti parametri sottoposto ad accertamento in base ai presuntivi. parametri ex art. 3, co. 181 e 184 L. inammissibile 549/95, da cui sono emersi maggiori autosufficienza ricavi recuperati, 14561/12, e molte altre). Il ricorrente da parte deduce, invero, di avere "sostenuto, fronte allegato e comprovato in tutte le sue semplificata, motivazione di dell'Ufficio. in regime inattendibile per pertanto, imprese £. a 51.753.000, tassazione Orbene, a contrario, sull'effettiva che Il con riferimento situazione motivo per dell'applicazione di tali parametri - di per difese" sé sufficiente a sorreggere, per le ragioni imprenditoriale economica ricorso difetto (cfr. Cass. nell'anno era di 1996 stata ad è di 17915/10, l'attività svolta in maniera marginale, essendo lo I. già acritico, avendo l'ufficio l'onere di operare titolare di pensione INPS, tanto che la un stessa già documentale, tenendo conto dell'effettiva nell'anno 1997. E tuttavia, il ricorrente situazione del contribuente e della realtà non indica affatto in quale atto del in cui lo stesso opera. Il meccanismo di giudizio di secondo grado sarebbero state accertamento svolte previsto dalla legge n. 549 del 1995 attività le veniva difese che dismessa si assumono di tipo in base ai parametri, premurato di trascriverne i passaggi applicabile ai soli esercizi 1995, 1996, essenziali. Per cui la sussistenza dei 1997, collocata tra il vecchio sistema dedotti vizi motivazionali non può in dell'accertamento alcun modo essere delibata da questa presuntivi", di cui al DL n. 69 del 1989 e il Corte alla stregua delle ragioni dedotte nuovo sistema degli studi di settore, in dal contribuente nell'atto introduttivo del vigore dal 1998. Con riferimento al primo presente motivo di censura va osservato, come in conformità al disciplina e/o costituisce giudizio, una contabile pretermesse dal giudice di appello, né si è principio succitato. secondo transitoria, "coefficienti ripetutamente affermato da questa Corte che riscontro la procedura di accertamento Cassazione, sentenza 13.3.2013 n. 6234 tributario (lavoratore autonomo che sostiene esami l'applicazione dei parametri o degli studi all’Università non può essere accertato di settore costituisce un sistema di con gli studi). La CTR della Puglia, presunzioni semplici, la cui gravità, sezione staccata di Foggia, accoglieva precisione e concordanza non è "ex lege" l'appello proposto da P. L. S., avverso la determinata sentenza della Commissione Tributaria reddito Provinciale di Foggia, n. 28/08/2004, "standards" in sé considerati - meri annullando strumenti l'avviso di accertamento standardizzato dallo scostamento del rispetto agli dichiarato di mediante ricostruzione per Irpef, per l'anno d'imposta 1998, in cui elaborazione veniva redditività - ma nasce solo in esito al rettificato l'ammontare dei statistica della normale compensi dichiarati dal contribuente, di contraddittorio professione geometra, in applicazione dei obbligatoriamente, parametri previsti dal DPCM 29/1/1996. dell'accertamento, con il contribuente. In Rilevava al riguardo la Commissione tale sede, quest'ultimo ha l'onere di Tributaria l'illegittimità provare, senza limitazione alcuna di dell'applicazione dei parametri in modo mezzi e di contenuto, la sussistenza di Regionale da pena attivare la nullità condizioni che giustificano l'esclusione riferimento, del contribuente dall'area dei soggetti cui dall'ufficio inidonea a modificare i valori possono essere applicati gli "standards" o accertati ma ritenuta, al contrario, dalla la specifica realtà dell'attività economica CTR, implicitamente idonea a ritenere nei periodo di tempo in esame, mentre la congruo motivazione dell'atto di accertamento non sconfessando la valutazione sulla base dei può dello parametri, con valutazione di merito scostamento, ma deve essere integrata incensurabile in sede di legittimità. Va, con la dimostrazione dell'applicabilità in conseguentemente, rigettato il ricorso con concreto dello "standard" prescelto e con condanna della ricorrente al pagamento le ragioni per le quali sono state disattese delle spese del giudizio di legittimità. le esaurirsi nel contestazioni rilievo sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, tributario potendo liberamente il giudice valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. (Sez. U, Sentenza Cass. n. 26635 del 18/12/2009). Nel caso di specie il contribuente ha depositato fotocopia del libretto universitario, attestante il superamento di tre esami dell'anno 1998, dimostrando così di non aver esercitato la propria attività professionale di geometra a tempo pieno per l'intero anno di circostanza, il reddito ritenuta dichiarato,