Evoluzione degli ordinamenti
scolastici
Unità 1
L’autonomia delle istituzioni scolastiche nel sistema
pubblico dell’istruzione
STATO
Scuola statale
Scuola paritaria
La legge n. 59/97 ha esteso il principio delle
“autonomie”
L’istituzione scolastica è un’ “autonomia
funzionale”
USR
CSA1 CSA2 CSA3
IS IS IS IS IS IS
Regione
province
comunità montane
comuni
Relazioni tra i diversi soggetti territoriali e del sistema istruzione
•cooperazione o collaborazione in presenza di continuità di
collegamenti tra gli stessi;
•accordi o intese quando il collegamento è previsto
normativamente;
•coordinamento quando il collegamento e l’intesa sono
istituzionalizzati dal legislatore in strutture amministrative
giuridicamente preordinate
In attuazione dell’art. 1 della l. n. 59/97 è stato
emanato il d.lgs n. 112/98.
Esso prevede il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali
Il nuovo ordinamento fa salve le attribuzioni già di
competenza degli enti territoriali
L. n. 3/2001
Ha assegnato allo stato
la potestà legislativa esclusiva per quanto riguarda
“….norme generali sull’istruzione”
Competenza trasversale in tema di “livelli essenziali di
prestazioni concernenti diritti civili”
Potestà normativa concorrente in materia di “istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”.
La c.d. potestà regolamentare segue lo stesso riparto
L. n. 3/2001
ha assegnato alle regioni
La potestà legislativa concorrente nella materia dell’
“istruzione” (cioè di dettaglio da esercitare nel
rispetto delle “norme generali” e dei “livelli
essenziali”)
La potestà esclusiva nella materia “istruzione e
formazione professionale”
In ogni caso è fatta salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche
Costituzione
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
………………..
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
…………..
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Quadro costituzionale
riformato
l. n. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale” (ex l. 3/01)
(regolazione delle linee fondanti il sistema, senza
addentrarsi nel dettaglio organizzativo)
Art. 1 comma 1 l. n. 53/03 il Parlamento ha delegato il
Governo ad “Adottare….nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e province, in
relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decre5ti legislativi per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
professionale”
Le legge n. 53/03 richiama espressamente due titoli di
competenza “esclusiva” previsti dall’art. 117, c. 2, lett.
m) e n)
Competenza esclusiva
Norme generali - livelli
(2 c. art. 117)
essenziali
Principi
fondamentali
Competenza concorrente
(3 c. art. 117)
Sent. Corte Costituzionale 13/04
In essa la Corte ha ritenuto certo che nell’ambito della
legislazione regionale rientri la programmazione,
l’organizzazione e la gestione del servizio scolastico ed
in particolare la distribuzione del personale tra le
istituzioni scolastiche.
Ha osservato che già prima della l. n. 3/01, il d.lgs
112/98 aveva attribuito diverse funzioni alle regioni in
materia di “programmazione e gestione amministrativa
del servizio scolastico” intesi come “l’insieme delle
funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e
continua erogazione del servizio di istruzione” (art.
136)
Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2004
ha riguardato la preferenza nell’impiego di docenti in servizio nella
scuola per la copertura di frazioni orarie aggiuntive di insegnamento
fino a 24 ore settimanali, così come previsto nell’art. 22 della l.
448/2001
Secondo la Regione lo Stato avrebbe violato non solo la
competenza legislativa regionale, ma anche l’autonomia scolastica,
poiché essa si dovrebbe poter esprimere anche in termini di
superamento di vincoli in materia di unità oraria della lezione.
La Corte ha escluso che la preferenza nell’impiego dei docenti sulle
frazioni orarie rappresenti un’illegittima compressione degli spazi
autonomistici della scuola
Sentenza Corte Costituzionale n. 34/2005
Ha riguardato l’impugnativa da parte dello Stato della Legge
regionale Emilia Romagna n. 12/2003, tra cui l’art. 44, comma 1,
lett. c, che stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, approva “….i criteri per la definizione dell’organizzazione
della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle
istituzioni scolastiche”
La Corte Costituzionale ha fondato il proprio giudizio sulla
normativa precedente la riforma costituzionale del 2001. La
normativa aveva già previsto una competenza regionale in materia
di dimensionamento delle scuole, postulando la competenza sulla
programmazione scolastica di cui all’art. 138 del d.lgs n. 112/98.
Sentenza Corte Costituzionale n. 27/2005
ha riguardato la riconduzione a 18 ore settimanali di cattedre
costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio
d’insegnamento fissato dai contratti collettivi di lavoro. Secondo la
regione la norma violerebbe la competenza legislativa concorrente
della regione ma anche l’autonomia scolastica
La Corte ha escluso che la norma determini una lesione delle
attribuzioni legislative regionali oppure una compressione
dell’autonomia scolastica, considerando sia l’estensione
dell’autonomia che non è incondizionata libertà di
autodeterminazione, sia la circostanza che la norma non produce
alcun “…effetto sulla determinazione del livello del servizio
scolastico”.
Spunti desumibili dalle sentenze:
•Estensione non illimitata dell’autonomia
•Significato della clausola di salvaguardia dell’autonomia
scolastica ex art. 117 Cost.
•Spazio spettante al potere statuale di regolazione
•Spazio spettante alla potestà concorrente regionale in materia
di istruzione, con ciò che comporta la leale cooperazione tra
Stato e Regione
•Significato da attribuire al alla nozione di “servizio scolastico”
Le scuole sono titolari di
FUNZIONI
ALCUNE
POTESTA’
che possono incontrare limiti o condizionamenti operativi
pubblicistici derivanti dalla medesima fonte normativa
attributiva dei compiti
La costituzionalizzazione dell’autonomia
Autonomia come diritto di libertà costituzionale?
(facoltà positiva di autodeterminarsi
illimitatamente)
Il Consiglio di Stato , sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del
23 novembre 1998 affermò che l’autonomia scolastica non riconosciuta “…a
fini generali”, ma solo “…in funzione della definizione e della realizzazione di
educazione, formazione e istruzione”. Da ciò l’espressione di “autonomia
funzionale”
Nello svolgimento delle proprie funzioni le scuole devono
rispettare non solo i divieti derivanti da norme codificate, ma
anche le competenze spettanti a
Stato
Regioni
Province
Comuni
Alcuni studiosi ritengono che la costituzionalizzazione del
principio autonomistico abbia dato luogo ad un diritto di
libertà, equivalente ad un “diritto soggettivo perfetto
autotutelabile”
dicta decisionali
rationes decidendi
Diritto vivente
La sentenza n. 13/2004 della Corte Costituzionale afferma
che il principio di autonomia va inteso nel senso che alle
scuole debbano essere lasciati “adeguati spazi di
autonomia” non pregiudicabili né in conseguenza di leggi
statali, né regionali”
“adeguatezza”
si rapporta alla “funzione istituzionale” propria
della scuola
Concorrenza equiordinata
Autonomia
stato
regione
scolastica
Livello esplicito di sussidiarietà
Quando c’è compressione dello spazio autonomistico?
La compressione deve essere talmente grave e arbitraria da non
trovare alcuna giustificazione in valori o parametri ugualmente
oggetto di protezione da parte di norme costituzionali
“bilanciamento”
“proporzionalità”
La presunta “disapplicabilità” della norma
La disapplicazione è un istituto giuridico legato a specifici
presupposti o requisiti
Il legislatore costituzionale non ha ritenuto di dover costruire
un meccanismo specifico per consentire alle scuole di far
valere innanzi alla Corte Costituzionale la compressione della
propria sfera autonomistica.
Nella sentenza n. 50/2005 la Corte Costituzionale ha affermato
che la nozione di “principio fondamentale” “…non ha e non
può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le materie
hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel
tempo. E’ il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune,
regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi
essenziali che l’interprete deve valutare nella loro obiettività,
senza essere condizionato in modo decisivo da eventuali
autoqualificazioni”
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Evoluzione costituzionale degli ordinamenti scolastici e