INSEGNAMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DEI SISTEMI COMUNITARI LEZIONE XI “GLI ENTI TERRITORIALI. LE REGIONI” PROF. SSA IVANA MUSIO Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI Indice 1 Premessa --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Gli Statuti delle Regioni ordinarie e speciali -------------------------------------------------------- 6 3 L’organizzazione regionale ----------------------------------------------------------------------------- 9 4 La potestà legislativa delle Regioni ----------------------------------------------------------------- 11 5 La potestà legislativa concorrente delle Regioni ------------------------------------------------- 13 6 La potestà legislativa esclusiva (residuale) delle Regioni --------------------------------------- 15 7 I limiti della legislazione regionale ------------------------------------------------------------------ 17 Limite costituzionale --------------------------------------------------------------------------------------- 17 Limite territoriale ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Limite delle materie ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 Il limite dell’interesse nazionale -------------------------------------------------------------------------- 19 Il limite dell’interesse regionale -------------------------------------------------------------------------- 19 8 Il procedimento di formazione delle leggi regionali --------------------------------------------- 20 9 La potestà regolamentare regionale ---------------------------------------------------------------- 22 10 Autonomia amministrativa delle Regioni ---------------------------------------------------------- 24 11 L’autonomia finanziaria delle Regioni ------------------------------------------------------------- 26 Finanza ordinaria ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Bibliografia ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 1 Premessa Dopo la caduta del regime fascista, in Italia si dovettero affrontare preliminarmente due ordini di problemi: da un lato quello di assicurare l’unità nazionale che veniva minata dalle forti spinte federalistiche; dall’altro, quello di creare uno Stato di servizi. Sulla base di queste premesse, il costituente, quando si trattò di scrivere la Carta costituzionale, optò per la formula di uno Stato regionale, che si presentava come la più idonea soluzione di compromesso per realizzare entrambi gli obietti1. Lo Stato regionale consiste in quello Stato in cui, accanto all’ente pubblico sovrano che è lo Stato, dotato sia di personalità giuridica interna che internazionale, sono previsti altri enti pubblici territoriali (cioè le Regioni), con personalità giuridica di diritto interno, ma di rilevanza anche internazionale ed un considerevole grado di autonomia politica, legislativa ed amministrativa. Attualmente la Repubblica è divisa in venti Regioni, di cui cinque ad autonomia speciale (o a Statuto speciale) e 15 ad autonomia ordinaria (o a Statuto ordinario). Le Regioni a Statuto speciale sono la Sicilia, la Sardegna, la Valle D’Aosta, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia. Gli Statuti delle prime quattro Regioni furono approvati con legge costituzionale del 1948, mentre la Regione del Friuli -Venezia- Giulia fu istituita nel 19632. Le Regioni ad autonomia ordinaria sono tutte le altre e sono state attuate con notevole ritardo, solo nel 1970, con la legge 281. In realtà un primo effettivo decentramento regionale si è concretizzato con la legislazione delegata del 1972, nn. 1 e 11 che trasferiva alle Regioni ordinarie le funzioni nelle materie loro attribuite dalla Costituzione, sulla falsariga dell’elencazione predisposta dall’allora vigente art. 117 Cost. Più tardi, con la legge delega n. 382/1975, si sono, però, realmente gettate le basi per una più completa attuazione delle istanze autonomostiche regionali. Sulla base di tale delega sono stati emanati i decreti del 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618. 1 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi. Società e politica 1943-1988 I. Dalla guerra alla fine degli anni ’50, Torino, 1989, p. 442 e ss. 2 Per quanto concerne l’aspetto storico del regionalismo italiano, si veda R. Galli- D. Galli, Corso di diritto amministrativo, ed. IV, Milano, 2004, p. 374 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI Con la legge n. 59/1997 e, soprattutto, con il d.lgs. n. 112/98, si è realizzata, poi, la terza tappa di completamento della fisionomia funzionale delle Regioni, una vera e propria rivoluzione copernicana nell’ordinamento degli enti locali3. Infine, la legge costituzionale n. 3/2001 ha impresso una svolta epocale nell’attuale quadro ordinamentale delle autonomie locali, accogliendo molti principi prima solo teoricamente riconosciuti nel nostro ordinamento. La legge n. 3/2001 ha inteso esaltare al massimo l’autonomia delle Regioni (oltre che degli enti locali). Eppure la legge 3/2001 ha portato con sé non solo aspetti innovativi, ma anche diversi aspetti problematici da un punto di vista pratico e dottrinale, tant’è che, pochi mesi dopo la definitiva entrata in vigore della riforma costituzionale, è stato presentato un disegno di legge (noto con il nome del Ministro La Loggia) con il quale si affrontavano alcune delle questioni non risolte e si fornivano le necessarie indicazioni per l’attuazione della nuova Carta Costituzionale. L’iter legislativo, si è, alla fine, concluso con l’approvazione della legge n. 131/2003 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 2/2001”. Per la prevalente dottrina4 le Regioni, sia ad autonomia ordinaria che speciale, sono: - enti pubblici costituzionali, in quanto sono organi essenziali della struttura costituzionale della Repubblica italiana ed in quanto partecipano alla funzione politica, sia pure a livello locale; - enti territoriali, in quanto il territorio non rappresenta solo l’ambito di efficacia dei loro poteri, ma è elemento costitutivo di essi. Occorre ricordare, in tal senso, che è necessaria una legge costituzionale per modificare il numero delle Regioni; - enti che perseguono fini politici. Le Regioni sono dotate di: - autonomia statutaria. Tale autonomia già riconosciuta dalla formulazione originaria dell’art. 123 Cost., è adesso rafforzata dalle novelle introdotte dalle leggi costituzionali 1/1999 e 2/2001, che attribuiscono allo Statuto delle Regioni ordinarie natura di vera e propria legge regionale. Gli Statuti speciali, invece, sono approvati con legge costituzionale dello Stato5; 3 Cfr. O. Forlenza, Legge Bassanini, senza alcun segreto con il vademecum per capire la normativa, in Guida al diritto, Dossier, marzo 1997, p. 90 e ss. 4 Tale aspetto è stato trattato ed in questa sede interamente ripreso da L. Delpino-F. del Giudice, Diritto amministrativo, XXIV, Napoli, 2007, p. 239 e ss. 5 In argomento, tra gli altri, T. Groppi, La modifica degli statuti delle regioni speciali, in Giorn. dir. amm., 2001, p. 437; A. Baldassarre, I raccordi istituzionali fra Stato e Regioni speciali, in Regioni, 1984, p. 663 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI - autonomia di indirizzo politico. Tutte le Regioni posseggono la potestà di dirigere la loro azione legislativa ed amministrativa secondo un indirizzo politico diverso da quello del Parlamento; - autonomia legislativa. A tutte le Regioni è riconosciuta la potestà di emanare atti normativi aventi forza e valore di legge ordinaria, e con efficacia territorialmente limitata, in tutte le materie,con eccezione dei limiti della potestà legislativa concorrente ed i casi di potestà esclusiva dello Stato (art. 117 Cost.); - autonomia amministrativa. Le Regioni sono dotate di un proprio apparato amministrativo e agiscono a mezzo di atti amministrativi emanati dai propri organi in attuazione delle proprie scelte; - autonomia finanziaria. Ai sensi dell’art. 119 Cost. “Le Regioni (a Statuto ordinario) hanno autonomia finanziaria di entrate e di spese”; ed inoltre, è riconosciuta alle Regioni un loro patrimonio. Per quanto riguarda, invece, le Regioni speciali, ad esse è riconosciuta un’autonomia finanziaria diversa dalle altre Regioni6. 6 L’argomento dell’autonomia delle Regioni è trattato, tra gli altri, anche da G. Vespertini, Le Regioni e gli Enti locali, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo generale, Milano, 2003, p. 1975 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 2 Gli Statuti delle Regioni ordinarie e speciali L’autonomia statutaria delle Regioni è contemplata dall’art. 114, comma 2, Cost., secondo cui le Regioni “…sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Diversa è, ovviamente, la disciplina dettata per le Regioni a Statuto ordinario rispetto a quelle a Statuto speciale. In ogni caso, punto comune a tutti gli statuti regionali è, comunque, la citata conformità rispetto alla Costituzione. Si parla, in tal senso, di una vera e propria armonia con la Costituzione, che rappresenta un limite alla fonte statutaria. Tale limitazione si esprime, pertanto, con la necessità di rispettare alcuni ed ulteriori principi e vincoli; tra questi, vanno ricordati, il rispetto per: - il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, così come sancisce l’art. 5 Cost., strettamente connesso al principio di unità nazionale (art. 87 Cost.) e di tutela dell’unità giuridica ed economica dello Stato (art. 120 Cost.); - il principio di coesione e solidarietà sociale (art. 119 Cost.) cui si ricollega quello di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali (art. 120 Cost.); - il principio di sussidiarietà (art. 118 e 120 Cost.); di leale cooperazione, di differenziazione ed adeguatezza; - i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.); - i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; - il pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; - gli atti contrari alla Costituzione. a) L’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie La Costituzione italiana ha riconosciuto l’autonomia statutaria sin dalla formulazione originaria dell’art. 123 Cost., in base alla quale gli statuti venivano deliberati dal Consiglio regionale e trasmessi al Parlamento che li approvava con legge ordinaria. Gli Statuti erano, quindi, atti normativi regionali, in quanto il Parlamento poteva solo approvarli o non approvarli, ma non modificarli. Formalmente gli Statuti erano leggi ordinarie dello Stato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI La legge costituzionale 1/1999, novellando l’art. 123 Cost., ha, invece, riconosciuto allo Statuto natura di vera e propria legge regionale. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi7. Ai sensi dell’art. 123 Cost. lo Statuto determina la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Come si è precedentemente detto, l’unico limite consiste nella necessità dello Statuto regionale di armonizzarsi con la Costituzione. La riforma costituzionale approvata con la legge n. 3/2001 ha lasciato inalterata la formulazione dell’art. 123 Cost. novellata dalla legge 1/1999, salvo l’introduzione di un ultimo comma che prevede l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali, che rappresenta un organo di consultazione tra la Regione e gli Enti locali. b) Gli Statuti delle Regioni speciali Gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, ai sensi dell’art. 116 Cost., sono stati adottati dal Parlamento con legge costituzionale. Parte della dottrina (Mortati, Lavagna) ha affermato che l’applicazione dell’art. 116 Cost. ha privato,di fatto, le Regioni speciali dell’autonomia statutaria, in quanto le leggi costituzionali, adottando gli Statuti, hanno anche individuato le materie che sono assegnate al potere regionale statutario (art. 123 Cost.). In realtà, le Regioni speciali, pur avendo uno Statuto con ambiti di materia particolarmente circoscritti, godono di un’autonomia maggiore rispetto a quella conferita alle Regioni ordinarie nelle materie riconosciute di loro competenza: ad una limitazione dell’autonomia statutaria, quindi, corrisponde un ampliamento delle altre forme di autonomia. (Gizzi) 7 Si veda, R. Tosi, I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie: procedimento e limiti, in Regioni, 2000, p. 527; T. Groppi, L’autonomia statutaria e la forma di governo delle regioni ordinarie dopo la legge costituzionale n. 1/1999, in Gior. dir. amm., 2000, p. 443; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI La riforma costituzionale promossa dalla legge n. 3/2001 ha novellato l’art. 116 Cost. con il nuovo articolo secondo cui: “Il Friuli Venezia-Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Agide e la Valle D’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale”, L’innovazione apportata dalla legge 3/2001 fa riferimento alle “particolari condizioni di autonomia” in quanto il verbo “dispongono” ha preso il posto del precedente “sono attribuite” lasciando intendere che tale potestà non è di derivazione statale, ma è propria e connaturata alla stessa esistenza dell’Ente. Gli Statuti speciali hanno carattere di norme costituzionali speciali e, quindi, prevalgono sia sulle leggi ordinarie dello Stato che sulle norme costituzionali dettate specificamente per le Regioni. Tuttavia gli Statuti speciali non prevalgono su tutte le norme della Costituzione, come quelle riguardanti i diritti ed i doveri dei cittadini e l’organizzazione dello Stato. Va qui precisato che il riconoscimento di dette forme e condizioni particolari di autonomia alle cinque suddette Regioni è giustificato dalla specificità storica, politica e geografica di ciascuna di esse. c) La legge di attuazione L’art. 1 della legge n. 131/2003, meglio nota come legge La Loggia, intitolato “Attuazione degli articoli 123 e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte Costituzionale” sostituisce integralmente l’art. 31 della legge n. 87 del 1953, recante disposizioni in ambito della costituzione ed il funzionamento della Corte Costituzionale. La modifica sembra riprendere quanto già stabilito dall’art. 123 Cost. (modificato con la legge n. 1/1999), secondo cui la questione di legittimità costituzionale di uno Statuto regionale possa essere promossa dal Governo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Il nuovo articolo 31 della legge 87/1953, che dispone il sindacato di costituzionalità degli Statuti regionali, comporta l’effetto di estendere agli stessi Statuti anche la disciplina prevista dagli artt. 3 e 4 dello stesso art. 31, e cioè: - la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale di uno Statuto anche da parte della Conferenza Stato-città e autonomie locali, laddove lo Statuto sia ritenuto lesivo delle prerogative delle autonomie locali; - il deposito del ricorso governativo nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 3 L’organizzazione regionale L’art. 123, novellato, dapprima con la legge n. 1/1999 e, poi, confermato dalla legge n. 3/2001 attribuisce ad ogni Statuto il compito di definire la forma di governo regionale. La Costituzione individua gli organi fondamentali della Regione, che sono: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente della Regione (art. 121 Cost.) e ne definisce le attribuzioni; impone allo Statuto di regolare l’esercizio del referendum popolare su leggi e provvedimenti amministrativi regionali; fissa alcune ipotesi di incompatibilità, opta per l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione. Preme fare una differenza tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario; mentre le prime vedono la loro organizzazione regolata interamente da legge costituzionale dello Stato, le Regioni a Statuto ordinario, invece, disponendo di autonomia statutaria, sono libere, nei limiti della Costituzione, di regolare la propria forma di governo e darsi i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. In ogni caso, gli organi essenziali dell’organizzazione regionale sono8: a) il corpo elettorale, che è costituito da tutti i cittadini italiani (maggiorenni e con godimento dei diritti politici) residenti nella Regione ed iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione; b) il Consiglio regionale, che nelle Regioni ordinarie è composto da un minimo di 30 ad un massimo di 80 consiglieri. Esso dura in carica 5 anni. Ai sensi dell’art. 121 Cost., il Consiglio regionale esercita le potestà legislative riconosciute alle Regioni e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Dunque, il Consiglio regionale svolge: - funzioni legislative (nei limiti delle loro attribuzioni); - funzioni amministrative, nei casi previsti dallo Statuto; - funzioni di controllo politico sull’operato della Giunta e del Presidente; - funzioni di indirizzo politico spettante alle Regioni. A seguito della riforma costituzionale, operata dalla legge cost. 1/1999, che ha novellato anche l’art. 122 Cost. è stato stabilito che il sistema di elezione dei Consiglieri, della Giunta Regionale e del Presidente della Regione, sia disciplinato con legge regionale, così come i casi di 8 Tale aspetto è stato integralmente ripreso da L. Delpino-F. del Giudice, Diritto amministrativo, cit., p. 251 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI incompatibilità e di ineleggibilità, sempre nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. c) la Giunta regionale, che è l’organo esecutivo delle Regioni. Prima della riforma costituzionale del 1999, la Giunta veniva eletta dal Consiglio. La nuova formulazione dell’art. 122, invece, prevede che essa sia nominata dal Presidente della Regione, qualora costui sia eletto direttamente dal popolo. La Giunta ha una competenza amministrativa generale: in particolare essa provvede alla predisposizione e presentazione del bilancio e del conto consuntivo regionale; dell’allestimento dei piani e dei programmi economici e di gestione del territorio regionale; nonché provvede all’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio regionale. La Giunta, inoltre, ha un potere di iniziativa legislativa regionale. Non è prevista, né ammissibile, l’adozione da parte della Giunta di decreti-legge regionali, così come, invece, può fare il Governo dello Stato. d) il Presidente della Regione, che ricopre, contemporaneamente, anche la carica di Presidente della Giunta regionale. La riforma costituzionale del 1999 prevede che, qualora lo Statuto non disponga diversamente, il Presidente venga eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione cumula in sé i poteri di rappresentanza della Regione e di esecuzione delle direttive e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Regionale e funge da tramite tra gli organi di governo della Regione e gli organi dell’amministrazione statale. Il Presedente della Regione, inoltre, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni di Governo della Repubblica, così come disposto dal novellato art. 121 Cost. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 4 La potestà legislativa delle Regioni Il riconoscimento alle Regioni, ordinarie e speciali, dell’autonomia legislativa, pone l’ente Regione in una posizione primaria e sovraordinata rispetto a Città metropolitane, Province e Comuni, titolari di potestà normativa limitata al solo ambito statutario e regolamentare. La prima versione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, cioè prima della riforma del 20019, prevedeva tre tipi diversi di potestà legislativa regionale, e cioè: la potestà legislativa esclusiva delle Regioni, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e la potestà legislativa di attuazione delle leggi dello Stato. Analizzando, più nel dettaglio, il costituente del 1948 prevedeva: - La potestà legislativa esclusiva o piena, in virtù della quale le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare, escludendo - per le materie ad essa afferenti - la normativa statale anche di semplice indirizzo o coordinamento. Prima dell’intervento della legge 3/2001, tale potestà spettava esclusivamente alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano nelle materie individuate dai rispettivi Statuti; - la potestà legislativa concorrente, in virtù della quale la Regione legifera con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, relativi alle singole materie, stabiliti dalle leggi dello Stato. Queste ultime prendono il nome di leggi cornice o leggi quadro in quanto specificamente indicano i principi e gli indirizzi cui la legislazione regionale deve conformarsi. La previgente formulazione dell’art. 117 Cost. attribuiva tale potestà legislativa, nelle materie ivi oggetto di elencazione, alle Regioni ordinarie, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano: - la potestà legislativa di attuazione delle leggi dello Stato, in virtù della quale le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi contenuti nelle leggi cornice che delle disposizioni di dettaglio contenute nella normativa nazionale, attuandola puntualmente con adattamenti suggeriti dalle eterogenee esigenze locali. Tale potestà risultava essere un’attività normativa a carattere sostanzialmente regolamentare, anche se con forma e valore di legge regionale. 9 Sulla potestà legislativa delle Regioni, si veda R. Bin, Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, in Regioni, 2001, p. 613 e ss.; V. Angiolini, Il sistema delle fonti, in Regioni, 2002, p. 583 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI L’art. 117 è stato completamente riscritto in sede di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione10. L’inizio del processo di trasformazione federale della struttura statale non poteva non trovare coronamento nel potenziamento dei confini di esplicazione della potestà legislativa regionale, considerata, a giusta ragione, come elemento costitutivo ed essenziale della complessiva condizione di autonomia riconosciuta all’ente Regione11. Consacrando a livello costituzionale i principi di cui alla legge 59/1997, il novellato art. 117 Cost. innovativamente dispone che allo Stato non compete più una generale potestà regolatrice, ma un potere che, pur essendo esclusivo e pieno, si trova ad essere circoscritto entro ambiti oggettivi di materia ben definiti (così come sancito dal comma II art. 117 Cost.); mentre le Regioni vedono ampliato il proprio ambito di legittimazione in funzione, talvolta, di legislazione concorrente con quella statale, talvolta di legislazione residuale. A conferma del potenziamento della funzione normativa regionale, va letto ed interpretato il combinato disposto dagli attuali articoli 116, comma III, e 117 Cost., dai quali risulta che “ulteriori forme e condizioni di autonomia” possono essere riconosciute, con legge dello Stato, a singole Regioni, anche nell’ambito legislativo, sia pure ratione materiae (c.d. regionalismo differenziato). L’art. 1, comma II, della legge 131/2003 precisa che le disposizioni di legge dello Stato nelle materie di competenza delle Regioni resteranno in vigore fin quando le singole Regioni non abbiano legiferato autonomamente. Vale anche il principio inverso in base al quale rimangono valide le disposizioni regionali regolanti materie passate alla potestà esclusiva dello Stato fintanto che non subentrino disposizioni statali in materia. 10 In materia, cfr. M. Luciani, Le nuove competenze legislative delle Regioni a Statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della legge cost. n. 3 del 2001, in Lav. nelle p.a., 2002, p. 7 e ss.; G. Falcon, Modello e transizione nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in Regioni, 2001, p. 1247 e ss.; A. Ruggeri, Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione, in sito internet dell’Associazione dei costituzionalisti; B. Carovita, La Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, 2002, p. 19 e ss.; A. De Roberto, Il sistema delle fonti dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Giust. it. 2003, p. 10 e ss. 11 P. Caretti, L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale alla luce del nuovo titolo V della Costituzione: aspetti problematici, in Regioni, 2001, p. 1223 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 5 La potestà legislativa concorrente delle Regioni La nuova legislazione regionale concorrente somiglia a quella prevista dal precedente art. 117, nonostante il tenore apparentemente diverso del testo normativo: dove nell’originale testo dell’art. 117 Cost. era previsto che le Regioni emanano leggi “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”. Il nuovo art. 117, invece, sancisce solennemente che, nelle materie di legislazione concorrente, “spetta alle Regioni la potestà legislativa”, per poi aggiungere, tuttavia, l’inciso “salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato”12. Nonostante non vi sia più il termina “limiti”, quindi, il rapporto tra “leggi cornice” statali e legislazione regionale concorrente rimane quasi lo stesso, la sola, reale, differenza è nell’omissione degli altri limiti indicati dal testo originario dell’art. 117 Cost: il contrasto con l’interesse nazionale e con quelle delle altre Regioni, ciò perché la materia dei rapporti e dei conflitti tra Stato e Regioni è diversamente regolata dai rinnovati 120 e 127 Cost. Le novità più rilevanti sono, allora nell’elenco delle materie di legislazione concorrente, il quale, rispetto alla disorganica enumerazione contenuta nel testo precedente, si apprezza per ordine e coerenza interna, oltre che, in generale, per l’ampiezza decisamente maggiore13. 12 Sull’argomento, fra i tanti, si veda V. Cerulli Irelli, Stato ed enti del governo territoriale del nuovo testo costituzionale (qualche osservazione su normazione, amministrazione e finanza), in relazione svolta al convegno italospagnolo dei professori di diritto amministrativo, Catania 16-20 ottobre, 2002, p. 3 degli atti del convegno. 13 Questo il nuovo elenco dell’art. 117 Cost.: - Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; - Commercio con l’estero; - Tutela e sicurezza del lavoro; - Istruzione, salva l’autonomia delle Istituzioni scolastiche e con l’esclusione dell’istruzione e della formazione professionale; - Professioni; - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; - Tutela della salute; - Alimentazione; - Ordinamento sportivo; - Protezione civile; - Governo del territorio; - Porti ed aeroporti civili; - Grandi reti di trasporto e di navigazione; - Ordinamento della comunicazione; - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; - Previdenza complementare ed integrativa; - Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; - Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione ed organizzazione di attività culturali; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI Come si può constatare, l’estensione della legislazione regionale concorrente è notevolissima e ricalca il riparto di funzioni amministrative introdotto dalla legge n. 59/1997. Molte delle materie di cui all’art. 117 Cost., infatti, sono ambiti in cui coesistono una generale funzione di coordinamento statale e funzioni amministrative delle Regioni e degli Enti locali. Secondo l’orientamento interpretativo maggioritario, nelle materie di competenza concorrente le Regioni possono legiferare anche laddove lo Stato non abbia fissato i principi generali Va segnalato, altresì, che nelle materie di competenza concorrente allo Stato non compete più la potestà regolamentare, trasferita integralmente alle Regioni ai sensi del comma VI dell’art. 117 Cost. - Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 6 La potestà legislativa esclusiva (residuale) delle Regioni La legge di riforma costituzionale (legge n. 3/2001), in piena coerenza con il principio di sussidiarietà, stabilisce che in tutte le materie in cui lo Stato non gode di una competenza legislativa espressamente sancita, cioè di una riserva di potestà legislativa dichiarata da norme costituzionali (art. 117, comma II, Cost.) o che non siano incluse tra quelle di legislazione concorrente (tutte) le Regioni esercitano potestà legislativa esclusiva. Al carattere residuale della competenza conseguono l’impossibilità di ogni elencazione e l’indefinita estensione potenziale della stessa. Con l’allargarsi e con il restringersi dell’intervento regolatore pubblico si espande o si contrae l’attività legislativa esclusiva delle Regioni (mentre resta immutata quella dello Stato)14. L’indeterminatezza dell’ambito di legislazione regionale esclusiva, posta in confronto alla rilevanza delle materie elencate espressamente quali oggetto di legislazione concorrente, non deve, però, fare ritenere che la prima sia sostanzialmente di poco rilievo. Basti pensare che, ove l’elencazione delle materie di legislazione concorrente di cui al novellato comma III, non riproduca materie già comprese nell’elenco di cui al testo del passato art. 117, queste ultime diventano oggetto di legislazione esclusiva, con arretramento del legislatore statale, non più legittimato all’emanazione di “leggi cornice”. In ogni caso, nelle materie riservate alla competenza regionale, sia essa concorrente che esclusiva, le Regioni possono: - partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (art. 117, comma V); - provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea (art. 117, comma V); - concludere accordi con Stati ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (art. 117, comma IX). Le Regioni sono così proiettate in un sistema di relazioni esterne a carattere internazionale e comunitario nel quale si trovano ad essere titolari di un ruolo ben preciso. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI La partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché la possibilità di concludere accordi con Stati ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato sono tra loro direttamente speculari. Con la prima, infatti, il legislatore della riforma ha voluto garantire le Regioni dal rischio che la normativa transnazionale annichilisca le nuove prerogative autonomistiche riconosciute, mentre con la seconda, si offre alle stesse una significativa potestà estera, quasi a corollario del primo aspetto. Quanto, invece, all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, va detto che tale potere subisce gli opportuni adattamenti e temperamenti in relazione alle materie rispetto alle quali tale attività di attuazione si esplica. 14 In merito all’argomento, si veda, anche L. Torchia, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Regioni, 2002, p. 343 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 7 I limiti della legislazione regionale Limite costituzionale Le leggi regionali, siano esse espressione della potestà legislativa concorrente (art. 117, comma III Cost.) che della potestà legislativa esclusiva (art. 117, comma IV, Cost.) sono subordinate al rispetto della Costituzione15 (art. 117, comma I, Cost.). Ad esempio, sono limiti desunti dalla Costituzione quelli posti dall’art. 120 che, anche nella nuova formulazione introdotta dalla legge cost. 3/2001, ripropone il divieto di ostacolare il libero esplicarsi della vita di relazione o di vanificare le regole su cui è imperniato il sistema della libera concorrenza e del libero mercato16. Sono limiti fissati dalla Costituzione anche quelli del rispetto dei principi fondamentali (diritti e doveri dei cittadini) di cui alla Parte I della Carta costituzionale. Limite territoriale La Regione esercita la sua potestà legislativa, concorrente o esclusiva, per soddisfare interessi esclusivamente o prevalentemente localizzati sul territorio di sua pertinenza che ne costituisce il limite naturale ed invalicabile. Tale limite, pertanto, deve essere inteso, nel senso che ad ogni Regione non è consentito di interferire negli affari interni di altre Regioni. Limite delle materie Pur essendo invertito il criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, nel senso che il primo non è più titolare di una generale competenza a legiferare, ma al contrario, residuale nelle materie individuate nell’art. 117, comma II, il limite di materia continua a sussistere con riferimento agli ambiti oggettivi individuati dal comma III, per la potestà legislativa concorrente, ovvero agli ambiti non rientranti tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato 15 Cfr. A. Spadaro, Il limite costituzionale dell’armonia con la Costituzione ed i rapporti fra lo statuto e le altre fonti del diritto, in Regioni, 2001, p. 453. 16 “La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI per la potestà legislativa primaria che si esercita, appunto, “in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Fra gli ambiti che la legge cost. 3/2001 riserva integralmente allo Stato, ve ne sono alcuni che non sono vere e proprie materie e che, invece, tagliano trasversalmente la maggior parte dei settori, ivi compresi quelli affidati alla legislazione regionale, tanto concorrente quanto residuale, limitandone l’esercizio. Ci si riferisce, soprattutto alla potestà statale di legiferare circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale. Limite dei principi fondamentali Si tratta di un limite riferibile alla legislazione concorrente, la quale, come detto, si esplica all’interno di quadro di riferimento tracciato dalla legislazione statale di cornice. Tali principi esprimono le direttive e gli orientamenti generali cui, nelle intenzioni del legislatore statale, dovrebbe attenersi la legislazione regionale nella disciplina delle singole materie. Il limite dei principi generali va, comunque, integrato con quello dell’unità dell’ordinamento giuridico. Questo ha una portata più generica e tende a sottolineare il carattere di unità ed indivisibilità del nuovo ordinamento politico e giuridico, sancito dall’art. 5 Cost nei confronti della potestà normativa regionale. Si ricorda che la legge 131/2003 ha previsto che nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni non obbligatoriamente debbono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato previsti dall’art. 117, comma III, Cost. In mancanza di essi, infatti, le Regioni possono limitarsi a rispettare le leggi generali vigenti. Inoltre, il comma IV attribuisce e delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali in materia di legislazione concorrente. Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali E’ un limite nato dall’elaborazione della Corte Costituzionale la quale ritiene che tali norme siano quelle che introducono significative novità in settori della vita sociale ed economica, costituzionalmente rilevanti, esprimendo esigenze di carattere unitario da attuare in modo uniforme, senza comprimere eccessivamente la potestà legislativa regionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI Il limite della riserva di legge In materia di riserva di legge, la Corte costituzionale aveva affermato che “la Costituzione, quando rinvia puramente e semplicemente alla legge la disciplina di una determinata materia, si riferisce soltanto alla legge dello Stato”. In dottrina (Martines) si è obiettato che, se così fosse, si priverebbero le Regioni della potestà legislativa in materie loro attribuita. Pertanto, salvo le materie riservate alla legge dello Stato, è necessario stabilire in via interpretativa quali riserve soddisfino una esigenza di uniformità di disciplina, e quali, invece, consentano una normazione differenziata da parte della Regione. La dottrina più accreditata suggerisce che la soluzione da accogliere in materia di riserva di legge è nel senso che la parola “legge” comprende, oltre alle leggi formali anche gli atti a queste equiparati e che, pur facendo riferimento in via di principio alle leggi statali, includa, altresì, le leggi regionali, allorché le materie oggetto di riserva rientrino sicuramente nella competenza legislativa costituzionalmente attribuita alle Regioni. Il limite dell’interesse nazionale E’ rimosso il limite enunciato dall’art. 117, comma I, Cost. nella formulazione precedente alla riforma costituzionale che poneva alle Regioni il divieto di contrasto con l’interesse nazionale e con quello delle altre Regioni. Questo era un limite relativo al merito della legge, rispetto al quale la competenza a conoscere eventuali violazioni spettava ai due rami del Parlamento. Il nuovo articolo 117 Cost. ha eliminato la procedura relativa al controllo di merito, pertanto, tale limite non ha più motivo di esistere. Al riguardo, tuttavia, sembra giusto citare quella parte della dottrina secondo cui non è possibile ritiene che tale limite sia stato completamente travolto dalla riforma, in quanto permane quale espressione dell’unità stessa della Repubblica; rappresenta, cioè, un limite implicito. Il limite dell’interesse regionale L’art. 116, comma III, Cost., che propone il regionalismo differenziato, tende ad aumentare il tasso di concorrenzialità fra le Regioni, proprio per questo motivo parte della dottrina ha posto l’attenzione sul limite dell’interesse regionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 8 Il procedimento di formazione delle leggi regionali La funzione legislativa regionale si attua attraverso un procedimento analogo a quello previsto per la formazione delle leggi statali17. La differenza fondamentale consiste nel fatto che, mentre la legge statale è un atto complesso, risultante dalla collaborazione delle due assemblee (Senato e Camera dei deputati), la legge regionale, invece, è un atto semplice, cioè che esprime la volontà di un solo organo. Il procedimento di formazione della legge regionale è articolato in 4 fasi: quella preparatoria, quella istruttoria, quella costitutiva e quella integrativa dell’efficacia . a) Fase preparatoria o dell’iniziativa Questa è la fase ove il disegno di legge viene presentato e sottoposto all’esame del Consiglio. L’iniziativa legislativa spetta - nel caso di Regioni speciali: alla Giunta, ai singoli consiglieri o al corpo elettorale; - nel caso di Regioni ordinarie: alla Giunta, ai singoli consiglieri, al corpo elettorale o ad enti locali variamente ammessi secondo i singoli statuti. Generalmente, l’iniziativa proviene dalla Giunta regionale che, nella veste di organo esecutivo è a più stretto contatto con i problemi dell’amministrazione. b) Fase dell’istruttoria Come accade nel Parlamento, così anche nell’ambito dei Consigli regionali è prevista la creazione di una Commissione permanente in sede referente, di solito costituita da categorie professionali ed esperti tecnici, in grado di dare un valido contributo all’emanazione di una legge. c) Fase costitutiva Ciascun disegno di legge, previo esame della Commissione consiliare, passa all’assemblea, dove viene discusso e votato articolo per articolo e poi si procede alla votazione finale; in altri termini si riproduce l’iter procedurale previsto per l’approvazione delle leggi statali. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI d) Fase integrativa dell’efficacia A seguito della legge costituzionale 3/2001, che ha riformulato l’art. 127 Cost., scompare la fase integrativa dell’efficacia. In particolare sono stati soppressi i primi due commi dell’art. 127, mentre il terzo ed il quarto sono stati modificati. Il precedente art. 127 stabiliva che, dopo l’approvazione della legge da parte del Consiglio, tale legge doveva essere inviata al Commissario Governativo per l’apposizione del visto da considerarsi quale atto di controllo del Governo sulla legislazione regionale. Eliminata, dunque, la fase di controllo mediante visto commissariale, resta, dopo la fase deliberativa, la sola promulgazione e successiva pubblicazione della legge. La legge di attuazione L’art. 9 della legge La Loggia, intitolato “Attuazione degli art. 123, comma 2, e 127 Cost., in materia di ricorsi alla Corte Costituzionale, modifica ed aggiorna la legge n. 87 del 1953, relativa al funzionamento della Corte Costituzionale”; in particolare disciplina i giudizi di legittimità costituzionale instaurati dal Governo nei confronti di una legge regionale o instaurati dalla Regione nei confronti di una legge dello Stato o dalla Regione nei confronti di una legge di un’altra Regione. Secondo la legge La Loggia, la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale deve essere sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio stesso, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Simmetricamente, la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato, deve essere sollevata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali. 17 Il procedimento di formazione delle leggi regionali è stato trattato ed, in questa sede, interamente riportato da L. Delpino-F. del Giudice, Diritto amministrativo, cit., p. 254. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 21 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 9 La potestà regolamentare regionale La potestà regolamentare delle Regioni consiste nella facoltà di dettare una normazione di dettaglio a carattere prevalentemente interno. Il riconoscimento della potestà regolamentare alle Regioni ha trovato il suo primo riconoscimento nell’art. 121 Cost., vecchio testo, secondo cui si faceva riferimento alla potestà regolamentare regionale, ma soltanto per quel che concerneva l’individuazione dell’organo deputato ad approvare i regolamenti (cioè il Consiglio regionale), ma senza precisare i contenuti dei regolamenti. Successivamente, la legge costituzionale n. 1/1999, ha modificato l’art. 121 Cost., intervenendo in merito alla potestà regolamentare, ma ancora una volta soltanto in merito al profilo soggettivo della sua disciplina. In particolare la legge 1/1999 ha eliminato il riferimento al Consiglio regionale, come organo competente ad emanare tali atti, lasciando ipotizzare un trasferimento della funzione all’esecutivo. Con la legge cost. n. 3/2001 la previsione ex art. 121 Cost. si perfeziona attraverso la sua lettura in combinato disposto con l’art. 117, comma VI18. La riforma, infatti, prevede, ai sensi del novellato art. 117, comma VI, che “la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva la delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.”. Con tale scelta legislativa, tutta improntata al favor autonomiae, la legge di riforma costituzionale stabilisce un principio di parallelismo tra potestà legislativa e potestà regolamentare fondato su un baricentro spostato verso le Regioni. In buona sostanza la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione statale esclusiva; lo Stato può comunque delegarle alle Regioni. Alle Regioni, invece, spetta la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente ed in quelle di legislazione esclusiva regionale. Ne consegue che nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente allo Stato compete solo il potere di emanare norme di principio e coordinamento, mentre ogni norma di dettaglio, deve essere emanata dai legislatori regionali. 18 Sul punto R. Bin, Regolamenti statali in materie delegate: una chiave interpretativa del nuovo art. 117, comma 6, Cost.?, in Regioni, 2002, p. 110 e ss.; G. Gazzetta, Problemi ricostruttivi e profili problematici della potestà regolamentare dopo la riforma del titolo V, in Ist. federalismo, 2001, p. 1123. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 22 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI In altri termini, si evince, schematicamente, che le Regioni sono titolari di potestà regolamentari: - nelle materie di legislazione concorrente , ad esse riservate ex art. 117, comma III: - nelle materie residuali di legislazione regionale esclusiva di cui all’art. 117, comma IV; - nelle materie che l’art. 117, comma II, definisce di legislazione esclusiva statale e per le quali lo Stato abbia delegato alle Regioni la normazione secondaria. Importante è segnalare la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 2/2002, che con riferimento al riparto generale di competenze regolamentari tra Stato e Regioni, ha reputato che il Governo possa, anche dopo la riforma del Titolo V, ancora emanare regolamenti nelle materie di competenza regionale ai fini del recepimento di direttive comunitarie che non siano state tempestivamente trasposte dalle Regioni. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 23 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 10 Autonomia amministrativa delle Regioni Ai sensi del previgente art. 118 Cost.alle Regioni spettavano le funzioni amministrative nelle stesse materie oggetto di competenza legislativa. Tale corrispondenza tra le aree di competenza legislativa e le aree di competenza amministrativa esprimeva la c.d. regola parallelismo, secondo cui, il soggetto che detta la disciplina di un determinato ambito oggettivo, ne cura, necessariamente anche l’attuazione a livello amministrativo. Sempre secondo il vecchio art. 118, il suddetto principio di parallelismo non aveva carattere assoluto, ma vigevano alcune eccezioni all’applicazione della regola.; si pensi alla prima deroga prevista dall’art. 118 Cost.secondo cui spettavano “alle Regioni, le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale” che potevano essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. In questo contesto normativo si è inserita nel 1997 la legge n. 59 che ha avviato un ampio programma di funzioni amministrative statali alla Regione e agli enti locali. Con la legge delega 59/1997 ed il successivo decreto legislativo 112/1998, si è stabilito che la totalità delle funzioni amministrative, con l’eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato e tassativamente elencate, siano conferite alle Regioni. Sia la legge 59/1997 che il d.lgs. 112/1998, dunque, sono andati oltre il dettato del previgente art. 117 Cost. attribuendo alla competenza delle Regioni e degli Enti locali molte materie non comprese nell’elenco di quell’articolo. Questa rivoluzione normativa è l’effetto nel nostro ordinamento del c.d. principio di sussidiarietà. La scelta compiuta dal legislatore del 1997 di ribaltare il criterio guida del conferimento di compiti e funzioni agli Enti territoriali, è stata seguita, naturalmente, dalla riforma costituzionale compiuta nel 2001 (legge cost. 3/2001) e, a conferma di tale orientamento, il novellato art. 118. comma I, attribuisce la titolarità generale delle funzioni amministrative in capo ai Comuni, e, in via subordinata, qualora lo impongano le esigenze di unitarietà, ne prevede il conferimento a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. A conferma del fatto che la legge costituzionale prosegua la strada tracciata dal legislatore ordinario, va ricordato anche il disposto dell’art. 3 del d.lgs. 267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti locali) che aveva già configurato l’Ente Comune quale soggetto a competenza generale, titolare di Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 24 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale. Va, inoltre, ricordato che, a norma dell’art. 4 del d.lgs. 267/2000 le Regioni organizzano l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i Comuni e le Province. E’ chiaro, quindi, che la Regione, con proprie leggi, deve disciplinare anche la cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con sé stessa. In altri termini, si può affermare che il novellato art. 118 Cost.attribuisce principalmente al Comune, ente locale più vicino alla popolazione, i compito di esercitare concretamente i compiti amministrativi potendosi derogare a tale principio solo nei casi in cui, sulla base del principio di sussidiarietà, l’ente territoriale superiore (Città metropolitana, Provincia e Regione) può esercitare tali funzioni in modo più efficace. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 25 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI 11 L’autonomia finanziaria delle Regioni a. Autonomia finanziaria delle Regioni ordinarie L’autonomia finanziaria delle Regioni ordinarie si traduce, essenzialmente, in un’autonomia di spesa e di bilancio, cioè nella potestà attribuita alle Regioni di amministrare direttamente le entrate stabilite dalle leggi. Nell’ambito di tale autonomia finanziaria possiamo distinguere una finanza ordinaria ed una finanza straordinaria19. Il sistema delle entrate regionali è stato ridisegnato dalla legge n. 133/1999, che è stata attuata dal d. lgs. n. 56/2000, che ha ampliato l’autonomia tributaria regionale.In tale direzione si è mossa anche la citata legge cost. 3/2001che ha dato maggiore vigore al d.lgs. 56/2000. Finanza ordinaria Con riferimento alla finanza ordinaria, il nuovo art. 119 Cost. stabilisce che: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio”. Dall’art. 119 si possono dedurre i seguenti principi: - l’autonomia finanziaria è ora esplicitamente attribuita anche a Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, oltre che alle Regioni. In realtà si tratta di un principio che aveva trovato un primo riconoscimento legislativo nel d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali); - l’autonomia finanziaria si concretizza in un’autonomia non solo di entrata ma anche di spesa. Questa è una novità fondamentale, in quanto precedentemente l’autonomia finanziaria delle Regioni veniva intesa essenzialmente come “autonomia di spesa”, vale a dire come la capacità delle Regioni di amministrare in modo autonomo le risorse finanziarie messe a disposizione con leggi dello Stato.Il nuovo testo, invece, riconosce anche l’autonomia di entrata delle Regioni; - alle Regioni sono attribuiti tributi propri, al fine di realizzare una reale autonomia per le Regioni. L’autonomia finanziaria delle Regioni deve, in ogni caso, essere esercitata in armonia con la Costituzione, vale a dire con i principi costituzionali in materia tributaria e di bilancio. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 26 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI Secondo quanto stabilito, poi, dal comma III dell’art. 119 Cost. per i territori con minore capacità fiscale per abitante, si provvede ad istituire un fondo perequativo con legge dello Stato. Tale fondo perequativo è uno strumento che serve per compensare eventuali squilibri fra le entrate tributarie delle Regioni e consentire alle stesse di erogare i servizi di loro competenza a livelli uniformi su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di garantire che in tutte le Regioni, a prescindere dalla capacità di ricavare risorse fiscali dal loro territorio, siano rispettati gli stessi standard nella prestazione di determinati servizi, in particolare quelli concernenti i diritti sociali. Il meccanismo del fondo perequativo nazionale è stato di recente disciplinato, nuovamente, con il d.lgs. 56/2000. Con la legge cost. 3/2001 tale meccanismo ha trovato, poi, un suo riconoscimento anche a livello nazionale ed è diventato uno dei principali strumenti volti ad evitare che dalla maggiore autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni possa derivare uno squilibrio nel livello dei servizi ai cittadini. La finanza straordinaria La finanzia straordinaria, invece, rappresenta quelle che sono le risorse aggiuntive destinate dallo Stato alle Regioni. Ai sensi del nuovo art. 119, comma V, Cost. “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti e dei doveri della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e le Regioni”. La finanza straordinaria presenta le seguenti caratteristiche: - sono risorse che possono essere assegnate solo ad alcune Regioni e, quindi, non a tutte; - le aree verso cui sono indirizzate le risorse aggiuntive non devono necessariamente essere localizzate nel Mezzogiorno o nelle isole, ma possono essere individuate su tutto il territorio nazionale. L’individuazione delle zone a cui destinare risorse speciali avviene utilizzando indicatori di benessere socio-economico; 19 Cfr. F. Gallo, Prime osservazioni sul nuovo articolo 119 della Costituzione, in Rass. tribut., 2002, p. 585; F. Gallo, Il nuovo Titolo V della Costituzione: autonomia tributaria e problemi di coordinamento, in Politica ed economia, 2004, p. 367 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 27 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI - le risorse assegnate hanno un vincolo di destinazione, nel senso che devono essere erogate solo per il perseguimento delle finalità esplicitamente enunciate nell’art. 119, comma V, Cost. Nell’ambito della finanza straordinaria delle Regioni (sia a Statuto ordinario che speciale) rientrano anche i finanziamenti della Comunità europea. Tra i compiti della Comunità europea vi è, infatti, la promozione della coesione economica e sociale; in particolare la Comunità provvede a disporre i fondi strutturali a favore delle Regioni. I fondi strutturali sono strumenti finanziari di cui si avvalgono le istituzioni comunitarie per promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle Regioni a sviluppo ritardato, per combattere la disoccupazione, facilitare l’inserimento professionale dei giovani, ecc. Il parallelismo funzioni-risorse Il comma IV dell’art. 119 Cost. dispone che le risorse autonome degli enti locali, vale a dire i tributi propri e le compartecipazioni, nonché i trasferimenti erogati dal fondo perequativo, devono consentire di finanziare, integralmente, le spese di funzionamento, di intervento e di amministrazione delle Regioni. Si tratta dell’affermazione del principio di parallelismo tra le funzioni esercitate dall’Ente territoriale e le risorse di cui si dispone per esercitare tali compiti. Tale principio costituisce un vincolo a carico dello Stato, al fine di evitare che lo Stato demandasse agli enti decentrati ulteriori compiti oltre quelli già di loro competenza; inoltre costituisce un limite anche per le Regioni, le quali non possono ricevere prestiti o garanzie da parte dello Stato. L’art. 119 Cost., infatti, precisa che le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, ed è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti. Patrimonio regionale Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 119 Cost.: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato”20. Il precedente testo costituzionale attribuiva alle Regioni “un proprio demanio e patrimonio”; il novellato art. 119 Cost., invece, fa sparire il riferimento al demanio regionale. 20 P. Giarda, Le regole del federalismo fiscale nell’art. 119: un economista di fronte alla Costituzione, in Regioni, 2001, p. 1425 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 28 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI L’autonomia finanziaria delle Regioni a Statuto Speciale I singoli Statuti delle Regioni a Statuto Speciale attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale, appunto, un’autonomia finanziaria di più ampia portata rispetto alle Regioni ordinarie. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 29 di 32 Diritto amministrativo dei sistemi comunitari Lezione XI Bibliografia • V. Angiolini, Il sistema delle fonti, in Regioni, 2002, p. 583 e ss.; • Baldassarre, I raccordi istituzionali fra Stato e Regioni speciali, in Regioni, 1984, p. 663 e ss.; • R. Bin, Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, in Regioni, 2001, p. 613 e ss.; • R. Bin, Regolamenti statali in materie delegate: una chiave interpretativa del nuovo art. 117, comma 6, Cost., in Regioni, 2002, p. 110 e ss.; • P. Caretti, L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale alla luce del nuovo titolo V della Costituzione: aspetti problematici, in Regioni, 2001, p. 1223 e ss.; • Carovita, La Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, 2002, p. 19 e ss.; • V. Cerulli Irelli, Stato ed enti del governo territoriale del nuovo testo costituzionale (qualche osservazione su normazione, amministrazione e finanza), in relazione svolta al convegno italo-spagnolo dei professori di diritto amministrativo, Catania 16-20 ottobre, 2002, p. 3 degli atti del convegno; • L. Delpino-F. del Giudice, Diritto amministrativo, XXIV, Napoli, 2007, p. 239 e ss.; • De Roberto, Il sistema delle fonti dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Giust. it. 2003, p. 10 e ss.; • R. Galli- D. Galli, Corso di diritto amministrativo, ed. IV, Milano, 2004, p. 374 e ss.; • F. Gallo, Prime osservazioni sul nuovo articolo 119 della Costituzione, in Rass. tribut., 2002, p. 585; • F. Gallo, Il nuovo Titolo V della Costituzione: autonomia tributaria e problemi di coordinamento, in Politica ed economia, 2004, p. 367 e ss.; • G. 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