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ORGANIZZAZIONE NON STATALE
Prof.ssa Margherita Ramajoli
AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE
NON STATALE
LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001
accoglie
Il criterio della generalità della
funzione NORMATIVA REGIONALE
Il criterio della generalità della
funzione AMMINISTRATIVA
COMUNALE
IL CRITERIO DELLA GENERALITÀ
DELLA FUNZIONE NORMATIVA
REGIONALE
La potestà legislativa spetta alla Regione in
riferimento
ad
ogni
materia
non
espressamente riservata alla competenza dello
Stato e si prevede la potestà legislativa
regionale cd. concorrente relativamente a
talune materie
IL CRITERIO DELLA GENERALITÀ
DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA
COMUNALE
La distribuzione delle funzioni amministrative
tra gli enti territoriali deve avvenire “sulla
base
dei
principi
di
sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”
(art. 118 Cost.)
L’ORGANIZZAZIONE REGIONALE
(ART. 121 COST.)
IL CONSIGLIO
REGIONALE
esercita le potestà
legislative
LA GIUNTA
REGIONALE
è l’organo esecutivo
e esercita
solitamente potestà
regolamentare
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
rappresenta la
regione, dirige la
politica della giunta
e ne è responsabile
Tra i soggetti di diritto pubblico operanti nell’ambito
dell’organizzazione regionale vi sono
LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
con il compito di assicurare livelli di assistenza sanitaria
uniforme nel proprio ambito territoriale
Sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica
e di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile
e gestionale
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
(COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)
IL SINDACO
(O IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA)
è l’organo
responsabile
dell’amministrazion
e del Comune (o
della Provincia);
rappresenta l’ente e
presiede la giunta
IL CONSIGLIO
è l’organo di
indirizzo e di
controllo politicoamministrativo
LA GIUNTA
è l’organo a
competenza
residuale, è formata
dagli assessori e
attua gli indirizzi
generali del
consiglio; i suoi
componenti sono
nominati dal sindaco
o dal presidente
della provincia
TAR LAZIO, ROMA,
15 GIUGNO 2011, N. 5299
Il Comune, in quanto ente esponenziale degli
interessi della comunità che rappresenta, è
legittimato
a
censurare
la
potestà
organizzatoria, esercitata in sede di esercizio
del piano provinciale di dimensionamento
scolastico, che lo ha privato della scuola
elementare.
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