16 ORGANIZZAZIONE NON STATALE Prof.ssa Margherita Ramajoli AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE NON STATALE LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 accoglie Il criterio della generalità della funzione NORMATIVA REGIONALE Il criterio della generalità della funzione AMMINISTRATIVA COMUNALE IL CRITERIO DELLA GENERALITÀ DELLA FUNZIONE NORMATIVA REGIONALE La potestà legislativa spetta alla Regione in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato e si prevede la potestà legislativa regionale cd. concorrente relativamente a talune materie IL CRITERIO DELLA GENERALITÀ DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE La distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti territoriali deve avvenire “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (art. 118 Cost.) L’ORGANIZZAZIONE REGIONALE (ART. 121 COST.) IL CONSIGLIO REGIONALE esercita le potestà legislative LA GIUNTA REGIONALE è l’organo esecutivo e esercita solitamente potestà regolamentare IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE rappresenta la regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile Tra i soggetti di diritto pubblico operanti nell’ambito dell’organizzazione regionale vi sono LE AZIENDE SANITARIE LOCALI con il compito di assicurare livelli di assistenza sanitaria uniforme nel proprio ambito territoriale Sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) IL SINDACO (O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) è l’organo responsabile dell’amministrazion e del Comune (o della Provincia); rappresenta l’ente e presiede la giunta IL CONSIGLIO è l’organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo LA GIUNTA è l’organo a competenza residuale, è formata dagli assessori e attua gli indirizzi generali del consiglio; i suoi componenti sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia TAR LAZIO, ROMA, 15 GIUGNO 2011, N. 5299 Il Comune, in quanto ente esponenziale degli interessi della comunità che rappresenta, è legittimato a censurare la potestà organizzatoria, esercitata in sede di esercizio del piano provinciale di dimensionamento scolastico, che lo ha privato della scuola elementare.