LA DISCIPLINA
DELL’ORARIO DI LAVORO
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
come modificato dal
d. lgs. n. 213 del 2004 e, da ultimo,
dalla l. n. 133 del 2008.
L’orario di lavoro nella
regolamentazione giuridica:
le funzioni tradizionali dell’istituto
L’orario di lavoro
come parametro per la
determinazione della
retribuzione
La necessità di fissare
limiti massimi alla durata
della prestazione lavorativa
richiedibile dal datore
La necessità di
tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori
Il tempo di lavoro
Orario normale di lavoro
Orario massimo di lavoro
La più recente nozione di
orario “medio” o “flessibile”
(nuove funzioni dell’orario di
lavoro)
Il tempo di non lavoro
In particolare, la disciplina delle
pause e dei riposi:
1) La “pausa” giornaliera;
2) Il riposo giornaliero;
3) Il riposo settimanale;
4) Le ferie annuali.
Il tempo di lavoro “antisociale”:
il lavoro notturno
L’ordinamento regolamenta il
lavoro notturno, sia sotto il
profilo della durata, che sotto
quello della tutela della
salute e sicurezza del
lavoratore o della lavoratrice
addetta a lavori notturni
(visite mediche, divieti, etc.).
Il tempo di lavoro nella
Costituzione
Art. 36 Cost., comma 2:
“la durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge”.
Art. 36 Cost., comma 3:
“il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi”
La durata normale e massima
della settimana di lavoro
R.d.l. n. 692 del 1923
8 ore giornaliere
(+ 2 di
straordinario) o
48 ore
settimanali (+ 12
di straordinario)
Legge n. 196 del
1997, art. 13
40 ore settimanali
riducibili dalla
contrattazione
collettiva
Il ruolo della contrattazione
collettiva
Nel settore privato, la
contrattazione collettiva, specie
a partire dagli anni ’60, ha
ridotto progressivamente il
tempo di lavoro sino a 40 ore
settimanali
Orario di lavoro nel settore
pubblico
Nel settore pubblico, la legge ha
fissato il limite delle ore
settimanali a 36 ore, secondo un
criterio di maggior favore per il
lavoratore pubblico.
La nuova normativa di
recepimento della direttiva
comunitaria
Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, attuativo della legge delega n. 39
del 2002, recepisce nel nostro
ordinamento la direttiva europea n.
93/104/Ce, modificata dalla Direttiva
2000/34/Ce (ora codificate nella
direttiva n. 2003/88/Ce)
La tecnica normativa: la
funzione della
contrattazione collettiva
Il decreto fa salvo il ruolo
tradizionalmente svolto dalla
contrattazione collettiva in materia
di orario di lavoro.
Molti sono i rinvii e molte le deroghe
consentite alla contrattazione
collettiva, anche di secondo livello.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La nuova normativa sull’orario di lavoro si
applica a tutti i settori di attività, pubblici
e privati, compresi gli apprendisti
maggiorenni.
Sono fatte salve alcune “tassative” eccezioni
(con applicazione di discipline speciali):
1) Gente di mare;
2) Personale di volo nell’aviazione civile;
3) Autotrasportatori;
4) Personale della scuola, forze armate, forze
di polizia, vigili urbani;
5) Servizi di vigilanza privata (esclusione
introdotta dalla l. n. 133 del 2008)
La “limitata” applicazione ai
lavoratori con orario di lavoro “non
misurabile” (art. 17, comma 5)
Salve le disposizioni in
materia di riposo
settimanale, ferie
annuali e durata del
lavoro notturno, la
restante disciplina non
si applica ai lavoratori
la cui durata dell’orario
di lavoro, a causa delle
caratteristiche
dell’attività esercitata….
“non è misurata o
predeterminata o può
essere determinata dai
lavoratori stessi e, in
particolare, quando si
tratta di:
- dirigenti, personale
direttivo delle aziende
o altre persone aventi
potere di decisione
autonomo”
Le nozioni “contrapposte” di
ORARIO DI LAVORO e
PERIODO DI RIPOSO
Art. 1, comma 2, lett. a): “qualsiasi periodo
in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e
nell'esercizio della sua attività o delle sue
funzioni”.
Art. 1, comma 2, lett. b): “qualsiasi periodo
che non rientra nell’orario di lavoro”
I tempi “esclusi” dall’orario di
lavoro
1) Riposi intermedi e soste di lavoro
non inferiori a quindici minuti e
complessivamente non superiori a
due ore nella giornata lavorativa;
2) Il tempo impiegato per recarsi nel
posto di lavoro;
ORARIO NORMALE
DI LAVORO (art. 3)
L’orario normale di lavoro non può
superare le
40 ORE SETTIMANALI
La contrattazione collettiva potrà
stabilire una durata minore e riferire
l’orario normale alla media in un
periodo non superiore ad un anno.
IL LAVORO STRAORDINARIO
(art. 5)
Il lavoro straordinario è quello prestato
oltre l’orario normale (le 40 ore settimanali)
Il ricorso al lavoro straordinario deve
essere contenuto
In difetto di regole definite dalla
contrattazione collettiva, è ammesso
previo accordo e per un numero di ore
non superiore a 250 ORE annuali
IPOTESI ECCEZIONALI
Salva diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso
al lavoro straordinario è inoltre ammesso con riferimento
a:
a) Casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilità di fronteggiarle tramite l’assunzione di
altri lavoratori;
b) Casi di forza maggiore o casi in cui la mancata
esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa
dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero
un danno alle persone o alla produzione;
c) Eventi particolari (ad esempio mostre, fiere e
manifestazioni collegate all’attività produttiva, ecc.)
previa comunicazione agli uffici competenti e alle RSU
LE MAGGIORAZIONI
ECONOMICHE
Il lavoro straordinario deve essere
computato a parte e compensato con
le maggiorazioni previste dalla
contrattazione collettiva.
I contratti collettivi possono consentire che i
lavoratori usufruiscano di riposi compensativi,
in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni
DURATA MASSIMA (ma in verità
MEDIA) dell’orario di lavoro (art. 4)
La durata massima dell’orario di lavoro è stabilita dai
contratti collettivi di lavoro
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni
caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro deve essere
calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a quattro mesi.
L’ipotesi standard: 48 ORE
SETTIMANALI
MEDIE
NEL QUADRIMESTRE
IL CALCOLO DELLA MEDIA
I contratti collettivi possono
stabilire una durata massima inferiore
e riferirla alla media su un periodo più
lungo, da 4 mesi a 6 mesi o anche 12
(annualizzazione), a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o inerenti alla
organizzazione del lavoro.
R I P O S O GIORNALIERO
(art. 7)
Al lavoratore spettano ogni 24 ore
11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO
La contrattazione collettiva
può, in presenza di talune
condizioni, introdurre delle
deroghe
ORARIO GIORNALIERO

Benché la legge non faccia espresso
riferimento alla “durata giornaliera della
prestazione di lavoro”, dalla disposizione sul
riposo giornaliero si ricava una durata
massima giornaliera dell’orario di lavoro, salve
le pause obbligatorie per legge, pari ad un
massimo di 13 ORE;

Ciò non esclude dubbi di illegittimità
costituzionale del disposto normativo.
RIPOSO SETTIMANALE
(art. 9, già a suo tempo disciplinato dalla l.
n. 370/1934)

Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE
consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola
in coincidenza con la DOMENICA;

Le 24 ore vanno cumulate alle 11 ore di riposo
giornaliero;

a)
Le eccezioni e le deroghe:
I casi di riposo settimanale in giorno diverso
dalla domenica;
b) I casi di periodicità diversa da quella prevista
dalla legge (riposo su base multiperiodale: è
consentito a seguito di una modifica ex l. n. 133
del 2008)
Il trattamento economico del lavoro
domenicale e il c.d. “superlavoro”
a) Il lavoro domenicale, in ragione del suo
particolare carattere disagiato, va
retribuito in ogni caso con una
specifica maggiorazione, ancorché sia
previsto un riposo compensativo in
altro giorno della settimana
b) In caso di mancata fruizione del riposo
compensativo, è dovuto anche il
risarcimento del danno per “usura”
psico-fisica.
Il diritto alle FERIE
ANNUALI (art. 10)
La ratio secondo la consolidata interpretazione
giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le
energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che
consentire la fruizione di quote di tempo da
dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc.
Per queste ragioni, le ferie:
 non sono sovrapponibili ad altri periodi di
congedo (per es. maternità);
 l’insorgere di un grave evento morboso
determina l’interruzione del periodo delle ferie
(Corte cost. n. 616 del 1987).
F E R I E ANNUALI
(Art. 10)
Il lavoratore ha diritto ad almeno
4 SETTIMANE
di ferie all’anno, che non possono essere sostituite
da una indennità “per ferie non godute”, salvo in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro
La contrattazione collettiva potrà stabilire
condizioni di miglior favore (per es. la quinta
settimana di ferie)
F E R I E ANNUALI
(Art. 10)
Le modalità di fruizione delle ferie (l’art. 10, in
questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n.
213 del 2004):
a) Le prime due settimane, consecutive in caso
di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel
corso dell’anno di maturazione;
b) Le restanti due settimane vanno fruite nei 18
mesi successivi alla fine dell’anno di
maturazione;
c) Eventuali settimane extra possono essere
oggetto di “monetizzazione”.
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La disciplina dell`orario di lavoro