LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004 e, da ultimo, dalla l. n. 133 del 2008. L’orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni tradizionali dell’istituto L’orario di lavoro come parametro per la determinazione della retribuzione La necessità di fissare limiti massimi alla durata della prestazione lavorativa richiedibile dal datore La necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori Il tempo di lavoro Orario normale di lavoro Orario massimo di lavoro La più recente nozione di orario “medio” o “flessibile” (nuove funzioni dell’orario di lavoro) Il tempo di non lavoro In particolare, la disciplina delle pause e dei riposi: 1) La “pausa” giornaliera; 2) Il riposo giornaliero; 3) Il riposo settimanale; 4) Le ferie annuali. Il tempo di lavoro “antisociale”: il lavoro notturno L’ordinamento regolamenta il lavoro notturno, sia sotto il profilo della durata, che sotto quello della tutela della salute e sicurezza del lavoratore o della lavoratrice addetta a lavori notturni (visite mediche, divieti, etc.). Il tempo di lavoro nella Costituzione Art. 36 Cost., comma 2: “la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”. Art. 36 Cost., comma 3: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” La durata normale e massima della settimana di lavoro R.d.l. n. 692 del 1923 8 ore giornaliere (+ 2 di straordinario) o 48 ore settimanali (+ 12 di straordinario) Legge n. 196 del 1997, art. 13 40 ore settimanali riducibili dalla contrattazione collettiva Il ruolo della contrattazione collettiva Nel settore privato, la contrattazione collettiva, specie a partire dagli anni ’60, ha ridotto progressivamente il tempo di lavoro sino a 40 ore settimanali Orario di lavoro nel settore pubblico Nel settore pubblico, la legge ha fissato il limite delle ore settimanali a 36 ore, secondo un criterio di maggior favore per il lavoratore pubblico. La nuova normativa di recepimento della direttiva comunitaria Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, attuativo della legge delega n. 39 del 2002, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea n. 93/104/Ce, modificata dalla Direttiva 2000/34/Ce (ora codificate nella direttiva n. 2003/88/Ce) La tecnica normativa: la funzione della contrattazione collettiva Il decreto fa salvo il ruolo tradizionalmente svolto dalla contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro. Molti sono i rinvii e molte le deroghe consentite alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. AMBITO DI APPLICAZIONE La nuova normativa sull’orario di lavoro si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, compresi gli apprendisti maggiorenni. Sono fatte salve alcune “tassative” eccezioni (con applicazione di discipline speciali): 1) Gente di mare; 2) Personale di volo nell’aviazione civile; 3) Autotrasportatori; 4) Personale della scuola, forze armate, forze di polizia, vigili urbani; 5) Servizi di vigilanza privata (esclusione introdotta dalla l. n. 133 del 2008) La “limitata” applicazione ai lavoratori con orario di lavoro “non misurabile” (art. 17, comma 5) Salve le disposizioni in materia di riposo settimanale, ferie annuali e durata del lavoro notturno, la restante disciplina non si applica ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata…. “non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di: - dirigenti, personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di decisione autonomo” Le nozioni “contrapposte” di ORARIO DI LAVORO e PERIODO DI RIPOSO Art. 1, comma 2, lett. a): “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Art. 1, comma 2, lett. b): “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro” I tempi “esclusi” dall’orario di lavoro 1) Riposi intermedi e soste di lavoro non inferiori a quindici minuti e complessivamente non superiori a due ore nella giornata lavorativa; 2) Il tempo impiegato per recarsi nel posto di lavoro; ORARIO NORMALE DI LAVORO (art. 3) L’orario normale di lavoro non può superare le 40 ORE SETTIMANALI La contrattazione collettiva potrà stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla media in un periodo non superiore ad un anno. IL LAVORO STRAORDINARIO (art. 5) Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale (le 40 ore settimanali) Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto In difetto di regole definite dalla contrattazione collettiva, è ammesso previo accordo e per un numero di ore non superiore a 250 ORE annuali IPOTESI ECCEZIONALI Salva diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso con riferimento a: a) Casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle tramite l’assunzione di altri lavoratori; b) Casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione; c) Eventi particolari (ad esempio mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, ecc.) previa comunicazione agli uffici competenti e alle RSU LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni DURATA MASSIMA (ma in verità MEDIA) dell’orario di lavoro (art. 4) La durata massima dell’orario di lavoro è stabilita dai contratti collettivi di lavoro La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. L’ipotesi standard: 48 ORE SETTIMANALI MEDIE NEL QUADRIMESTRE IL CALCOLO DELLA MEDIA I contratti collettivi possono stabilire una durata massima inferiore e riferirla alla media su un periodo più lungo, da 4 mesi a 6 mesi o anche 12 (annualizzazione), a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti alla organizzazione del lavoro. R I P O S O GIORNALIERO (art. 7) Al lavoratore spettano ogni 24 ore 11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO La contrattazione collettiva può, in presenza di talune condizioni, introdurre delle deroghe ORARIO GIORNALIERO Benché la legge non faccia espresso riferimento alla “durata giornaliera della prestazione di lavoro”, dalla disposizione sul riposo giornaliero si ricava una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro, salve le pause obbligatorie per legge, pari ad un massimo di 13 ORE; Ciò non esclude dubbi di illegittimità costituzionale del disposto normativo. RIPOSO SETTIMANALE (art. 9, già a suo tempo disciplinato dalla l. n. 370/1934) Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la DOMENICA; Le 24 ore vanno cumulate alle 11 ore di riposo giornaliero; a) Le eccezioni e le deroghe: I casi di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica; b) I casi di periodicità diversa da quella prevista dalla legge (riposo su base multiperiodale: è consentito a seguito di una modifica ex l. n. 133 del 2008) Il trattamento economico del lavoro domenicale e il c.d. “superlavoro” a) Il lavoro domenicale, in ragione del suo particolare carattere disagiato, va retribuito in ogni caso con una specifica maggiorazione, ancorché sia previsto un riposo compensativo in altro giorno della settimana b) In caso di mancata fruizione del riposo compensativo, è dovuto anche il risarcimento del danno per “usura” psico-fisica. Il diritto alle FERIE ANNUALI (art. 10) La ratio secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che consentire la fruizione di quote di tempo da dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc. Per queste ragioni, le ferie: non sono sovrapponibili ad altri periodi di congedo (per es. maternità); l’insorgere di un grave evento morboso determina l’interruzione del periodo delle ferie (Corte cost. n. 616 del 1987). F E R I E ANNUALI (Art. 10) Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 SETTIMANE di ferie all’anno, che non possono essere sostituite da una indennità “per ferie non godute”, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro La contrattazione collettiva potrà stabilire condizioni di miglior favore (per es. la quinta settimana di ferie) F E R I E ANNUALI (Art. 10) Le modalità di fruizione delle ferie (l’art. 10, in questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004): a) Le prime due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel corso dell’anno di maturazione; b) Le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione; c) Eventuali settimane extra possono essere oggetto di “monetizzazione”.