L’ORARIO DI LAVORO
nelle pubbliche
amministrazioni
L’orario di lavoro nella
regolamentazione giuridica:
le funzioni dell’istituto
L’orario di lavoro
come parametro per la
determinazione della
retribuzione
L’orario di lavoro
come strumento di tutela della
salute e sicurezza dei
lavoratori
L’orario di lavoro come tecnica
di organizzazione degli uffici e gestione del personale
Il tempo di lavoro
1) Orario normale di lavoro
2) Orario massimo
3) Orario “medio” (flessibile)
Il tempo di non lavoro
In particolare, la disciplina delle
pause e dei riposi:
1) La “pausa” giornaliera;
2) Il riposo giornaliero;
3) Il riposo settimanale;
4) Le ferie annuali.
La specificità del lavoro
notturno
L’ordinamento regolamenta il
lavoro notturno, sia sotto il
profilo della durata, che sotto
quello della tutela della
salute e sicurezza del
lavoratore o della lavoratrice
addetta a lavori notturni
(visite mediche, divieti, etc.).
Il tempo di lavoro nella
Costituzione
Art. 36 Cost., comma 2:
“la durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge”.
Art. 36 Cost., comma 3:
“il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi”
La durata normale e massima della
settimana di lavoro (settore privato)
R.d.l. n. 692 del 1923
8 ore giornaliere o 48
ore settimanali,
elevabili in caso di
utilizzo del lavoro
straordinario a 10
ore giornaliere e 60
settimanali
Legge n. 196 del
1997, art. 13
40 ore settimanali
riducibili dalla
contrattazione
collettiva
Il ruolo della contrattazione
collettiva (settore privato)
Nel settore privato, la
contrattazione collettiva, a
partire dagli anni ’60, aveva già
progressivamente ridotto il
tempo di lavoro sino a 40 ore
settimanali
L’orario di lavoro nel pubblico
impiego prima della riforma (1)
Il r.d.l. n. 692 del 1923 non si
applicava, per espressa
previsione dello stesso, “agli
uffici e servizi pubblici”
L’orario di lavoro nel pubblico
impiego prima della riforma (2)
Art. 14 d.p.r. n. 3 del 1957 sull’orario
di servizio.
1) “L'orario giornaliero rimane regolato dalle
norme in vigore” (rinvio alla legislazione
settoriale specie corporativa).
2) “Quando le esigenze dell'Amministrazione
lo richiedano l'impiegato è tenuto a prestare
servizio con diritto alla retribuzione per
lavoro straordinario anche in ore non
comprese nell'orario normale, salvo che sia
esonerato per giustificati motivi”.
L’orario di lavoro nel pubblico
impiego prima della riforma (3)
L’art. 30, comma 2, l. n. 93 del 1983,
stabilisce che “l’art. 14 dp.r. n. 3/1957
va interpretato nel senso che l’orario
ordinario di lavoro ivi disciplinato è di
trentasei ore settimanali”, rinviando a
provvedimento ministeriale o del capo
dell’ufficio, d’intesa con le OO.SS., la
definizione delle modalità di
articolazione degli orari di lavoro.
L’orario di lavoro nel
pubblico impiego riformato
Il principio che ispira la disciplina:
Il rapporto fra “orario di lavoro” (come
elemento del rapporto contrattuale) e
“orario di servizio” (come elemento
del modello organizzativo).
La circolare della FP 24/2/1995
a) Per "orario di servizio" si intende il periodo di tempo
giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle
strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi
all'utenza.
b) Per "orario di apertura al pubblico" si intende il periodo di
tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio,
costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di
accesso ai servizi da parte dell'utenza.
c) Per "orario di lavoro" si intende il periodo di tempo
giornaliero durante il quale, in conformità all'orario
d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la
prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
Il d. lgs. n. 29 del 1993
Art. 60, d. lgs. n. 29/93 :
”l’orario di servizio si articola di norma su sei
giorni, dei quali cinque anche nelle ore
pomeridiane…..al fine di corrispondere alle
esigenze dell’utenza” (comma 1)
“l’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario
d’obbligo contrattuale, è funzionale
all’orario di servizio” (comma 2)
La legge n. 724 del 1994
L’art. 22, l. n. 724 del 1994 dispone
l’abrogazione dell’art. 60, d. lgs.
n. 29 del 1993.
a) Impone l’articolazione dell’orario di
servizio “su 5 giorni settimanali, anche
nelle ore pomeridiane”;
b) Ribadisce il principio della natura
contrattuale dell’orario di lavoro, indicando
la prospettiva della armonizzazione fra
orario di lavoro e orario di servizio.
Il d. lgs. di recepimento della
direttiva comunitaria
Il decreto legislativo n. 66 del 2003
recepisce nel nostro ordinamento la
direttiva CE n. 93/104/Ce (ora
direttiva n. 2003/88/Ce).
Il d. lgs. n. 66/2003 è stato novellato dal
d. lgs. n. 213 del 2004 e, di recente,
dalla l. n. 133 del 2008.
Il d. lgs. n. 66/2003: il campo di
applicazione
Art. 1, comma 1, d. lgs. n.
66/2003: “Le disposizioni
contenute nel presente
decreto si applicano a tutti i
settori di attività pubblici e
privati”
L’effetto abrogativo del d.
lgs. n. 66 del 2003
Art. 19, comma 2: “dalla data di
entrata in vigore del presente d.
lgs. sono abrogate tutte le
disposizioni legislative e
regolamentari nella materia
disciplinata dal d. lgs. medesimo,
salve le disposizioni
espressamente richiamate”
La tecnica normativa:
legge e
contrattazione collettiva
Il decreto fa salvo il ruolo
tradizionalmente svolto dalla
contrattazione collettiva in materia
di orario di lavoro.
Molti sono i rinvii e molte le deroghe
consentite alla contrattazione
collettiva.
L’orario di lavoro nelle p.a.: il
modello regolativo attualmente
vigente
Si fonda sul rapporto di
coordinamento fra il d. lgs. n.
66/2003 e i contratti collettivi di
comparto (senza ignorare, in
riferimento a taluni istituti,
l’elaborazione giurisprudenziale)
Il decreto legislativo n. 66 del 2003:
AMBITO DI APPLICAZIONE
La nuova normativa
sull’orario di lavoro si
applica a tutti i settori di
attività, pubblici e privati,
ma con alcune eccezioni.
Ipotesi di non applicazione ad alcune
categorie di lavoratori pubblici
Servizi di protezione civile, ivi
compresi quelli del corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
- Strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle
destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle
biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello stato;
“Non trovano applicazione in
presenza di particolari esigenze
inerenti al servizio espletato
individuate con decreto
ministeriale”
-
- Personale della scuola di
cui al d. lgs. n. 297/1994
- Personale delle forze di
polizia, delle forze armate e
addetti al servizio di
polizia municipale e
provinciale, in relazione
alle attività operative
specificamente istituzionali
La “limitata” applicazione ai
lavoratori con orario di lavoro “non
misurabile” (art. 17, comma 5)
Salve le disposizioni in
materia di riposo
settimanale, ferie
annuali e durata del
lavoro notturno, la
restante disciplina non
si applica ai lavoratori
la cui durata dell’orario
di lavoro, a causa delle
caratteristiche
dell’attività esercitata….
“non è misurata o
predeterminata o può
essere determinata dai
lavoratori stessi e, in
particolare, quando si
tratta di:
- dirigenti, personale
direttivo delle aziende
o altre persone aventi
potere di decisione
autonomo”
Le nozioni “contrapposte” di
ORARIO DI LAVORO e PERIODO
DI RIPOSO
Art. 1, comma 2, lett. a): “qualsiasi periodo
in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e
nell'esercizio della sua attività o delle sue
funzioni”.
Art. 1, comma 2, lett. b): “qualsiasi periodo
che non rientra nell’orario di lavoro”
Cosa è certamente escluso
dall’orario di lavoro
Il tempo impiegato per recarsi
nel posto di lavoro
(anche se i CCNL di comparto
prevedono una diversa
disciplina per il caso della
“trasferta”)
Altri tempi “esclusi” dall’orario di
lavoro: il caso della “reperibilità”
Cass. 19 novembre 2008, n. 27477 (in materia di
rapporto di lavoro negli enti locali):
“la reperibilità del dipendente è una prestazione
strumentale e accessoria, qualitativamente
diversa dalla prestazione di lavoro e consiste
nell’obbligo del lavoratore di porsi nella
condizione di essere prontamente rintracciato
in vista di una eventuale prestazione
lavorativa, comportando il diritto a fruire di un
particolare trattamento economico aggiuntivo”
ORARIO NORMALE
DI LAVORO (art. 3, d. lgs. 66/03)
L’orario normale di lavoro non può
superare le
40 ORE SETTIMANALI
La contrattazione collettiva potrà
stabilire una durata minore e riferire
l’orario normale alla media in un
periodo non superiore ad un anno.
IL LAVORO STRAORDINARIO
(art. 5, d. lgs. 66/03)
a) Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario
normale (le 40 ore settimanali)
b) In difetto di regole definite dalla contrattazione
collettiva, è ammesso previo accordo e per un
numero di ore non superiore a 250 ORE annuali
c) Il lavoro straordinario è compensato con le
maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Orario massimo di lavoro
(art. 4, d. lgs. 66/03)
La durata massima dell’orario di lavoro è
stabilita dai contratti collettivi di lavoro
La durata media dell'orario di lavoro non
può in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le 48 ore,
comprese le ore di lavoro
straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro deve
essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi
(elevabile sino a 12 dalla
contrattazione collettiva).
L’orario di lavoro settimanale nel CCNL
Ministeri
“L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali. L’orario di lavoro, previo esame
con le OO.SS., è articolato su 5 giorni, fatte
salve le esigenze dei servizi da erogarsi con
carattere di continuità, che richiedono orari
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana, o che presentino particolari esigenze
di collegamento con le strutture di altri uffici
pubblici”.
(segue) l’eventuale riduzione
dell’orario di lavoro a 35 ore
settimanali
Può essere introdotto, in
presenza di determinati
requisiti, ove ciò sia
previsto dal contratto
collettivo integrativo.
Il lavoro straordinario nel CCNL
Ministeri
- La finalità dello straordinario (fronteggiare
situazioni di lavoro eccezionali e non come
fattore ordinario di programmazione
dell’orario di lavoro)
- La necessaria autorizzazione del dirigente,
da effettuarsi di volta in volta, escludendo
dunque forme generalizzate
- I meccanismi di maggiorazione economica e
la possibilità per il dipendenti di optare per il
riposo compensativo
Le possibili tipologie di
orario (anche coesistenti)
CCNL Ministeri:
• Orario articolato su 5 giorni con la
prosecuzione della prestazione lavorativa
nelle ore pomeridiane (con durata e
collocazione diversificata)
• Orario articolato su 6 giornate, in genere per
sei ore continuative antimeridiane
• Orario flessibile, turnazioni, orario
plurisettimanale
La turnazione
“La turnazione serve a garantire la copertura
massima dell’orario di servizio giornaliero
e dell’orario di servizio settimanale su
cinque, sei o sette giorni per ben definiti
tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si
fa ricorso qualora le altre tipologie di
orario ordinario non siano sufficienti a
coprire le esigenze di servizio”.
L’orario plurisettimanale
La programmazione plurisettimanale dell’orario di
lavoro ordinario viene effettuata in relazione a
prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e
servizi.
2. Ai fini dell’ adozione dell’orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti
criteri:
- il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario
settimanale è di 44 ore;
- al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie
settimanali, i periodi di maggiore e di minore
concentrazione dell’orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e di norma,
rispettivamente, non possono superare le 13
settimane .
1.
L’orario “flessibile”
E’ possibile adottare l’orario flessibile di
lavoro giornaliero, con l’ individuazione di
fasce temporali di flessibilità in entrata ed
in uscita. Occorre tener conto sia delle
esigenze di servizio sia delle esigenze del
personale, anche in relazione alle
dimensioni del centro urbano ove è
ubicata la sede di servizio.
R I P O S O GIORNALIERO
(art. 7, d. lgs. 66/03)
Al lavoratore spettano ogni 24 ore
11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO
Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo ,
fatte salve la attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata o da regimi
di reperibilità
Il limite indiretto di ORARIO
GIORNALIERO
Benché la legge non faccia espresso
riferimento alla “durata giornaliera della
prestazione di lavoro”, dalla disposizione sul
riposo giornaliero si ricava una durata
massima giornaliera dell’orario di lavoro, salve
le pause obbligatorie per legge, pari ad un
massimo di
13 ORE
L’orario di lavoro giornaliero
CCNL Ministeri:
“l’orario di lavoro massimo
giornaliero è di nove ore”.
Il diritto alla pausa (art. 8, d. lgs.
66/03)
Se l’orario di lavoro eccede il limite
delle sei ore giornaliere, il
lavoratore ha diritto ad un intervallo
per la pausa.
Se la durata della pausa non è
stabilita dalla contrattazione
collettiva, essa è non inferiore a
dieci minuti
Il diritto alla pausa
CCNL Ministeri:
“dopo massimo sei ore
consecutive di lavoro deve
essere prevista una pausa che
comunque non può essere
inferiore ai 30 minuti”
RIPOSO SETTIMANALE (art. 9, d. lgs.
66/03)
Il lavoratore ha diritto ad almeno 24
ORE consecutive di riposo ogni sette
giorni, di regola in coincidenza con la
DOMENICA;
vanno cumulate alle ore di riposo
giornaliero;
Il riposo settimanale può essere
calcolato come “media” in un periodo
non superiore a 14 giorni (riposo su
base multiperiodale)
deroghe ed eccezioni
Il diritto alle FERIE ANNUALI
La ratio secondo la consolidata
interpretazione giurisprudenziale:
l’esigenza di reintegrare le energie
psico-fisiche del lavoratore, nonché
di consentire la fruizione di quote di
tempo da dedicare alla famiglia, alle
vacanze, etc.
F E R I E ANNUALI
(Art. 10)
Il lavoratore ha diritto ad almeno
4 SETTIMANE
di ferie all’anno, che non possono essere
sostituite da una indennità “per ferie non
godute”, salvo in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro
La contrattazione collettiva potrà stabilire
condizioni di miglior favore (per es. la quinta
settimana di ferie)
F E R I E ANNUALI
(Art. 10)
Le modalità di fruizione delle ferie (l’art. 10, in
questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n.
213 del 2004), “salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva”:
a) Le prime due settimane, consecutive in caso
di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel
corso dell’anno di maturazione;
b) Le restanti due settimane vanno fruite nei 18
mesi successivi alla fine dell’anno di
maturazione.
Il diritto alle ferie annuali
CCNL Ministeri:
- Il dipendente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
- La durata è di 32/30 giorni, che si riducono a
28/26, in caso di sabato non lavorativo.
- Le ferie “sono un diritto irrinunciabile e non
sono monetizzabili. Sono fruite nel corso di
ciascun anno solare, in periodi compatibili
con le esigenze di servizio”.
Le modalità di godimento delle
ferie
In caso di indifferibili
L’amministrazione
esigenze di servizio che
assicura al dipendente
abbiano reso impossibile
il frazionamento delle
il godimento nel corso
ferie in più periodi.
dell’anno, le ferie
dovranno essere fruite
Al dipendente che ne fa
entro il primo semestre
richiesta spettano
dell’anno successivo (o
almeno 2 settimane
entro il mese di aprile
continuative nel
dell’anno successivo
periodo 1° giugno – 30
qualora la mancata
settembre
fruizione dipenda da
motivate esigenze di
carattere personale)
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La disciplina dell`orario di lavoro