Dlgs. 08-04-2003 n.66
Finalità e definizioni
Le disposizioni contenute nel Dlgs. 66 danno
attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del 23
novembre 1993, del Consiglio, così come modificata
dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Le disposizioni del Dlgs. 66 sono dirette a
regolamentare in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo
della autonomia negoziale collettiva, i profili di
disciplina del rapporto di lavoro connessi alla
organizzazione dell'orario di lavoro.
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Finalità e definizioni
Il decreto 66 disciplina:
a) orario di lavoro;
b) periodo di riposo;
c) lavoro straordinario;
d) periodo notturno;
e) lavoratore notturno
f) lavoro a turni;
g) lavoratore a turni;
h) lavoratore mobile;
i) lavoro offshore;
l) riposo adeguato;
m) contratti collettivi di lavoro.
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Art. 2 Campo di applicazione
Le disposizioni contenute nel
presente decreto si applicano a
tutti i settori di attività pubblici
e privati con eccezione del
personale addetto al servizio
di polizia municipale e del
personale della scuola.
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Art. 3 orario normale di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato in 40
ore settimanali.
I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire, ai fini contrattuali, una durata
minore e riferire l'orario normale alla
durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore
all'anno.
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Art. 4
durata massima dell’orario di lavoro
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a
un periodo non superiore a quattro mesi.
I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma
3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
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Art. 4
durata massima dell’orario di lavoro
In caso di superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, attraverso prestazioni di lavoro
straordinario, per le unità produttive che
occupano più di dieci dipendenti il datore di
lavoro è tenuto a informare, entro trenta
giorni dalla scadenza del periodo di
riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4,
la Direzione provinciale del lavoro - Settore
ispezione del lavoro competente per territorio.
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Esempio
Spett.le
Direzione provinciale del lavoro
(indirizzo)
Oggetto: lavoro straordinario – Comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma
5 del Dlgs. 66/2003
In adempimento dell’obbligo di informazione di cui alla disposizione in oggetto e in assenza
di diversa disciplina in opera della contrattazione collettiva, la scrivente
Società______________ comunica che nel periodo dal___________ al______________
nell’unità produttiva di___________________ sono state superate attraverso lavoro
straordinario le 48 ore settimanali nelle seguenti settimane
- settimana dal__________ al ____________ da n.____ dipendenti
- settimana dal__________ al ____________ da n.____ dipendenti
Timbro e firma
___________
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Art. 5 lavoro straordinario
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere
contenuto.
Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di
lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle
prestazioni di lavoro straordinario.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso entro il limite
massimo individuale di 180 ore annue (art. 14 comma 4 CCNL 1
aprile 1999).
Il limite annuo individuale può essere elevato (art. 38, c. 3
CCNL 14/9/2000) in sede di contrattazione decentrata per un
numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico e
sempre nel rispetto delle risorse disponibili (art. 14 CCNL 1
aprile 1999).
8
Art. 6 criteri di computo


I periodi di ferie annue e i periodi di assenza
per malattia non sono presi in considerazione
ai fini del computo della media di cui
all'articolo 4.
Nel caso di lavoro straordinario, il dipendente
ha optato per il riposo compensativo le ore di
lavoro straordinario prestate non si
computano ai fini della media di cui
all'articolo 4.
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Art. 5 lavoro straordinario
Nel limiti finanziari e quantitativi sono escluse le prestazioni
straordinarie prestate:
- In occasione di di consultazione elettorali e referendarie
- per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili
- per fronteggiare calamità naturali
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e
compensato con le maggiorazioni retributive previste dai
contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni
caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle
maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi
compensativi.
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Straordinario e part-time
(art.6 CCNL 14/09/2000)
Part-time
orizzontale
La prestazione di lavoro aggiuntivo può
essere richiesta per specifiche e comprovate
esigenze organizzative nella misura
massima del 10% della durata dell’orario di
lavoro a tempo parziale e per periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare
nell’arco di più di una settimana
art. 52 lett d)
maggiorata del
15%. Maggiorata
al 50% se si sfora
la misura del
10%.
Part- time
verticale
Può svolgere straordinario nelle sole
giornate di attività lavorativa entro il limite
massimo del 10% della durata dell’orario di
lavoro a tempo parziale
art. 52 lett b)
maggiorata del
15%. Maggiorata
al 50% se si sfora
la misura del
10%.
11
Art. 7 riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario
settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Il contatto regioni ed autonomie locali prevede
all’art. 38 delle code “che la prestazione individuale
di lavoro a qualunque titolo resa non può in ogni
caso superare di norma un arco massimo
giornaliero di 10 ore”. Quindi sene deduce se la
durata massima giornaliera è di 10 ore 14 sono di
riposo.
12
Art. 8 Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il
lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il
lavoro monotono e ripetitivo. (in assenza di contratto 10
minuti)
Per il contratto Regioni- Autonomie locali deve ritenersi che
trovino applicazione gli art. 45 4 46 delle code contrattuali
che prevedono per i lavoratori che prestano attività lavorativa al
mattino con prosecuzione anche nelle ore pomeridiane di fruire
ad di fuori dell’orario di lavoro di una pausa di durata non
inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.
13
Art. 9 Riposi settimanali


Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un
periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può
essere fissato in un giorno diverso dalla
domenica e può essere attuato mediante
turni per il personale interessato a turnazione
particolare ovvero addetto alle attività aventi
particolari caratteristiche.
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Attività prestata in giorno festivo
Per particolari esigenze di servizio il lavoratore può essere
chiamato a prestare la propria attività lavorativa nella
giornata di riposo settimanale in tal caso il dipendente ha
diritto (art.24 comma 1 code contrattuali):
- a una giornata di riposo compensativo di regola da fruire
entro il 15 giorno successivo.
Secondo la dichiarazione congiunta n.13 allegata al contratto del
2001 il riposo compensativo deve avere una durata pari alla
durata della prestazione lavorativa;
- a percepire per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un
compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione
oraria prevista dall’art. 52 lett b) delle code.
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Attività prestata in giorno festivo
Per particolari esigenze di servizio il lavoratore può essere chiamato a
prestare la propria attività lavorativa in un giorno festivo
infrasettimanale in tal caso il dipendente ha diritto (art.24 comma 2
code contrattuali):
- o a una giornata di riposo compensativo per una durata pari alla
durata della prestazione lavorativa;
- o al pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo per le
ore di lavoro effettivamente prestate.
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Attività prestata in giorno feriale
Per particolari esigenze di servizio il lavoratore può essere chiamato a
prestare la propria attività lavorativa in un giorno feriale
infrasettimanale non lavorativo a seguito di articolazione del
servizio su 5 giorni da titolo a richiesta del dipendente (art.24 comma
3):
- o a una giornata di riposo compensativo per una durata pari alla
durata della prestazione lavorativa;
- o al pagamento del compenso per lavoro straordinario feriale per le
ore di lavoro effettivamente prestate.
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Lavoro ordinario notturno o festivo
Nel coso di servizio ordinario, senza articolazione per turni,
prestato in giorno festivo o in periodo notturno il dipendete ha
dirittto (art. 24 comma 5 code contrattuali):
-
-
ad una maggiorazione orario del 20% della retribuzione
oraria prevista dall’art. 52 lett b) delle code per lavoro
prestato in giorno festivo;
ad una maggiorazione orario del 30% della retribuzione
oraria prevista dall’art. 52 lett b) delle code per lavoro
prestato in orario notturno (22-6);
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Attività prestata in giorno festivo
La maggiorazioni di cui al comma 1 dell’art. 24 non e’ cumulabile
con altro trattamento accessorio legato alla prestazione.
Ai fini dell’applicazione di tale disciplina deve trattarsi di richiesta di
prestazioni lavorative in giornata festiva o feriale non lavorativa giustificata
da particolare e straordinarie esigenze di servizio di carattere
eccezionale e santuario.
Per cui il lavoro prestato su turni, fatto salvo il caso di richiesta di
lavoro nella giornata di riposo che comprendano anche la domenica o in
caso di particolari e precise forme di articolazione dell’orario non trova
applicazione l’art.24 delle code contrattuali se non nel 5 comma.
19
Art. 10 ferie annuali
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla
specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in
caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
20
Ferie – durata
(art. 18 CCNL 1995)
Per ogni anno di servizio al dipendente spettano:
- 30 gg di ferie per i primi 3 anni dalla data di assunzione ridotti
a 26 in caso di orario articolato su 5 gg;
- 32 gg di ferie ridotti a 28 in caso di orario articolato su 5 gg;
Oltre al periodo feriale il dipendente ha diritto anche a 4 giorni da
fruire nell’anno solare per le ex festività soppresse previste
dalla legge che vengono equiparati alle ferie sotto il
profilo della maturazione e della spettanza la lavoratore.
Nel caso di assunzione o cessazione nell’anno il periodo di ferie va
proporzionato al periodo lavorato (in caso di periodo lavorato
superiore a 15 gg si computa il mese intero).
Per il part-time orizzontale le ferie non vanno riproporzionate.
In caso di part-time verticale le ferie vanno proporzionale ai giorni
lavorati.
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Ferie - Maturazione
Oltre ai periodi ordinari di servizio sono da computare ai fini
del maturazione delle ferie:
- Congedo per maternità
- Assenze per malattia ed infortunio
- Assenza per adempimento di funzioni presso i seggi elettorali
- Assenza per fruizione di permessi retribuiti (art. 19 CCNL 6
luglio 1995)
- primi 30 gg di congedo parentale retribuiti al 100% (art.17 c.5
CCNL 2000)
i primi 30 gg di congedo per malattia del figlio nei primi 3 anni
di vita retribuiti per intero (art.17 c.7 CCNL 2000)
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Ferie – non maturazione
Non sono invece utili ai fini della maturazione del diritto
alle ferie:
- Congedo parentale (esclusi i primi 30gg)
- Congedo per malattia figlio art 48 Dlgs 151/2001:
- i giorni oltre i primi 30 per i primi 3 anni
- i 5 gg non retribuiti dal quarto all’ottavo anno
- Aspettativa per motivi famigliari (art.11 code)
- Aspettativa per dottorato(art.12 code)
- Aspettativa per ricongiunzione al coniuge (art 13 code)
- Congedi per formazione (art.16 code contrattuali)
- Periodi di aspettativa concessi a lavoratori chiamati
all’espletamento di funzioni pubbliche elettive.
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Art. 18 bis sanzioni
Comportamento illecito Sanzione applicabile
violazione del divieto di adibire le
donne al lavoro, dalle 24 alle 6,
dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino (art.11, comma
2, del D.Lgs.n.66/2003);
arresto da due a quattro mesi o ammenda
da 516 euro a 2582 euro (art.18 bis c. 1);
violazione del divieto di adibire al lavoro
notturno la lavoratrice madre di un figlio di
età inferiore a tre anni (o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa)
oppure la lavoratrice o il lavoratore che sia
unico genitore affidatario di un figlio convivente
di età inferiore a 12 anni oppure la lavoratrice o
il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile, ai sensi della legge
n.104/1992
arresto da due a quattro mesi o ammenda
da 516 euro a 2582 euro art.18 bis c. 1);
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violazione delle disposizioni (art.14, comma 1,
del D.Lgs. n.66/2003, come sostituito
dall’art.1, comma 1, lett. e) del
D.Lgs.n.213/2004) in materia di tutela del
lavoratore in caso di prestazioni di lavoro
notturno (valutazione dello stato di salute del
lavoratore notturno a cura e a spese del datore
di lavoro, per il tramite delle strutture pubbliche
o per il tramite del medico competente, di cui
all’art.17 del D.Lgs.n.626/1994, attraverso
controlli preventivi e periodici, almeno ogni 2
anni);
arresto da tre a sei mesi o
ammenda da 1549 euro a 4131
euro (art.18 bis, c. 2)
violazione delle disposizioni (art.4, commi 2, 3
e 4 del D.Lgs.n.66/2003) in materia di durata
massima dell’orario di lavoro (superamento
del limite della durata media dell’orario di lavoro
non superiore, per ogni periodo di 7 giorni, alle
48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
sanzione amministrativa da 130
euro a 780 euro per ogni
lavoratore e per ciascun periodo
cui si riferisce la violazione
(art.18 bis,c. 3)
violazione delle disposizioni (art.10,c.1, del
D.Lgs.n.66/2003, come sostituito dall’art.1,
c.1, lett. d) del D.Lgs.n.213/2003) in materia di
ferie
sanzione amministrativa da 130
euro a 780 euro per ogni
lavoratore e per ciascun periodo
cui si riferisce la violazione
(art.18 bis,c.3)
25
violazione delle disposizioni (art.7, comma 1,
del D.Lgs.n.66/2003) in materia di riposo
giornaliero (diritto del lavoratore a 11 ore di
riposo consecutivo per ogni periodo di 24 ore;
fruizione in modo consecutivo del riposo
sanzione amministrativa da 105
euro a 630 euro
(art.18 bisc. 4)
giornaliero)
violazione delle disposizioni (art.9, comma 1,
del D.Lgs.n.66/2003) in materia di riposo
settimanale (diritto del lavoratore, ogni sette
giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore
consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica,
sanzione amministrativa da 105
euro a 630 euro
violazione dell’obbligo del datore di lavoro
di informare (art.4, comma 5, del
D.Lgs.n.66/2003, come modificato dall’art.1,
comma 1, lett. c) D.Lgs.n.213/2004) entro
trenta giorni dalla scadenza del periodo di
riferimento;
sanzione amministrativa da 103
violazione del limite della durata legale
dell’orario normale di lavoro, fissata in 40
ore (o del minor numero di ore stabilito dalla
contrattazione collettiva);
sanzione amministrativa da 25 euro a 154
euro;
Se si riferisce a più di 5 lav. osi è verificata
nel corso dell’anno per più di 50 giornate
lavorative, la sanzione va da 154 euro a 1032
euro e non è ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta (art.18 bis c.6) 26
(art.18 bisc. 4)
euro a 200 euro
(art.18 bisc.
4)
violazione della disposizione (art.5, comma
3, D.Lgs.n.66/2003) che prevede, per gli enti
locale il ricorso al lavoro straordinario solo
previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratore per un periodo non superiore
180 ore
sanzione amministrativa da 25 euro a 154
euro;
Se si riferisce a più di 5 lav. osi è verificata
nel corso dell’anno per più di 50 giornate
lavorative, la sanzione va da 154 euro a
1032 euro e non è ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta (art.18 bis
c.6)
violazione della disposizione (art.5, comma
5, del D.Lgs.n.66/2003) che prevede che il
lavoro straordinario deve essere
computato a parte e deve essere
compensato con la maggiorazioni
retributive previste dalla contrattazione
collettiva.
sanzione amministrativa da 25 euro a 154
euro;
Se si riferisce a più di 5 lav. osi è verificata
nel corso dell’anno per più di 50 giornate
lavorative, la sanzione va da 154 euro a
1032 euro e non è ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta (art.18 bis
c.6)
violazione delle disposizioni (art.13, commi 1
e 5, del D.Lgs.n.66/2003) in materia di limiti
di durata del lavoro notturno.
sanzione amministrativa da 51 euro a 154
euro per ogni giorno e per ogni lavoratore
adibito al lavoro notturno oltre i limiti
previsti
(art.18 bis c. 7);
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