attualità
Diritti e doveri per gli infermieri
dipendenti di strutture pubbliche e
private
Maurizio Neri, Consigliere Collegio IPASVI MI-LO Direttore Editoriale
I
l presente lavoro vuole essere un utile strumento per gli infermieri dipendenti di strutture
sanitarie pubbliche e private il cui rapporto di
lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro. Per le strutture private si fa riferimento al ccnl sanità privata AIOP.
Quanto descritto è da considerare in linea
generale valido sia per i dipendenti pubblici
che privati, vengono segnalati i casi in cui si ha
distinzione tra sanità privata e pubblica.
Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è fissato in 36 ore
settimanali. In assenza di disciplina contrattuale l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. La durata media dell’orario di lavoro settimanale non deve superare le 48 ore, compreso
il lavoro straordinario. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le 12 ore consecutive
di lavoro ogni 24 ore, a qualunque titolo effettuate, compreso lo straordinario. In assenza di
disciplina contrattuale l’orario di lavoro nelle 24
ore non può comunque superare le 13 ore. Se
l’orario di lavoro supera le 6 ore consecutive
deve essere consentito un intervallo per pausa,
le cui modalità e durata sono stabilite dai
CCNL; e comunque non inferiore a 10 minuti.
Riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve
essere fruito in modo consecutivo fatte salve le
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un
periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica,
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da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Fanno eccezione le attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
I contratti collettivi possono stabilire previsioni
diverse a condizione che ai prestatori di lavoro
siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in casi eccezionali in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo
compensativo non sia possibile per motivi
oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
Il giorno di riposo settimanale può non coincidere con la domenica nel caso in cui il personale sia addetto ad attività e servizi di pubblica
utilità.
Il lavoratore deve usufruire di 52 o 104 riposi,
quindi 1 o 2 ogni 7 giorni, a seconda che l’orario di lavoro sia suddiviso sui 5 o 6 giorni lavorativi settimanali.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non è
monetizzabile.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono
coincidenti con la domenica non danno luogo
a riposo compensativo né a monetizzazione.
Riposo compensativo
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da
effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente
riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
festivo. L’attività prestata in giorno feriale non
lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro
su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro
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straordinario non festivo.
Ai dipendenti che svolgono servizio durante la
festività nazionale coincidente con la domenica
spetta invece il riposo compensativo.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario non può essere considerato come fattore ordinario di programmazione
del lavoro, ha carattere di eccezionalità, e se ne
ricorre per rispondere ad effettive esigenze di
servizio. Il limite attuale fissato dalla contrattazione collettiva è di 180 ore; tale limite può
essere superato per non più del 5% del personale e comunque non oltre le 250 ore. In difetto di disciplina applicabile il limite è di 250 ore
annuali, previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratore. Il lavoro straordinario deve essere
computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro.
I compensi per lavoro straordinario sono maggiorati del 15% per lavoro straordinario diurno
(del 20% per la sanità privata), del 30% per
lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o
in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed del 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo. In tal caso
le ore di lavoro straordinario prestate non si
computano ai fini della stima della durata
media dell’orario di lavoro settimanale.
Al di fuori delle ore straordinarie di cui sopra,
possono essere svolte prestazioni orarie
aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio, in regime libero professionale, avendo i
seguenti requisiti: essere in servizio da almeno
sei mesi, essere esenti da limitazioni anche parziali, non beneficiare di istituti contrattuali che
comportino la riduzione dell’orario di servizio,
comprese le assenze per malattia.
Festività
Con il termine “festività” si indicano tutte le
ricorrenze sia civili sia religiose che sono legate ad un giorno di riposo.
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Le festività concesse sono:
tutte le domeniche, il primo giorno dell’anno,
l’Epifania, il 25 Aprile, il lunedì dopo Pasqua, il
primo maggio, il 2 giugno, il giorno
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il
giorno di Ognissanti, il giorno della festa
dell’Immacolata Concezione, il giorno di
Natale, il giorno 26 Dicembre.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito
dall’Amministrazione, in accordo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio. (AIOP)
Pronta disponibilità
Il sevizio di pronta disponibilità prevede che il
lavoratore sia immediatamente reperibile e che
lo stesso sia obbligato a raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite in
sede di concertazione.
Il servizio di pronta disponibilità può essere
svolto solo dai dipendenti addetti alle attività
operatorie e nelle strutture di emergenza, in
numero strettamente necessario a soddisfare le
esigenze funzionali dell’unità e, di norma, dal
personale della stessa unità operativa.
Per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura può essere svolto anche dal personale tecnico e da operatori appartenenti alla categoria D.
Va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi
e, nel caso in cui esso cada in giorno festivo,
spetta un riposo compensativo senza riduzione
del debito orario settimanale.
La durata è in genere di dodici ore ma può variare da un minimo di 4 ore ad un massimo di 24,
in quest’ultimo caso solo nei giorni festivi.
Dà diritto ad una indennità per le dodici ore, e
qualora il turno sia articolato in orari di minore
durata, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%. In
caso di chiamata l’attività viene computata
come lavoro straordinario.
Di regola non possono essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di
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ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il CCNL stabilisce condizioni di miglior
favore riconoscendo al lavoratore il diritto a 32
giorni lavorativi di ferie. Per i neo-assunti, limitatamente al primo triennio di servizio, i giorni
di ferie sono 30.
Il CCNL sanità privata (AIOP) stabilisce un
periodo annuale di 30 giorni e che, in sostituzione delle festività soppresse, si ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro
l’anno solare.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale
di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26.
Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e
quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
Il periodo di ferie non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, ovvero le ferie
non sono “monetizzabili”, indennità che spetta
invece nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro,
qualora le ferie spettanti a tale data non siano
state fruite per esigenze di servizio o per cause
indipendenti dalla volontà del dipendente, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse
da parte dell’azienda o ente di provenienza.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
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frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Possono essere frazionate in più periodi, e
comunque deve essere assicurata al dipendente la possibilità di godere di almeno 15 giorni
continuativi di ferie nel periodo dall’1 giugno al
30 settembre.
Le ferie sono quindi un diritto irrinunciabile e
non sono monetizzabili; devono essere fruite nel
corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o
personali che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dell’anno, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell’anno successivo.
Nel caso in cui le assenze per malattia si siano
protratte anche per l’intero anno solare, il godimento delle ferie può avvenire oltre il termine
dei sei mesi dell’anno successivo.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle
spese anticipate e documentate per il periodo
di ferie non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano
protratte per più di 3 giorni o abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare (se non
fruite possono essere monetizzate).
È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in
giorno lavorativo.
Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende l’attività svolta
nel corso di un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l’intervallo fra la
mezzanotte e le cinque del mattino; è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
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che svolga lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi l’anno.
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non
può superare le otto ore in media nelle 24 ore,
salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come
media il suddetto limite.
È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di
lavoro o dei trattamenti economici indennitari
nei confronti dei lavoratori notturni.
Limitazioni al lavoro notturno: l’inidoneità al
lavoro notturno va accertata dal medico competente. Inoltre è demandato ai contratti collettivi stabilire i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno.
È vietato adibire le donne al lavoro, dalla ore
24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore
padre convivente con la stessa;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico
genitore affidatario di un figlio convivente di
età inferiore a 12 anni;
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
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modificazioni.
Al lavoratore notturno spetta specifica indennità per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22
e le ore 6.
Permessi e Aspettative non retribuite
Di seguito le diverse motivazioni per cui é possibile usufruire dell’aspettativa:
Per motivi personali o di famiglia, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio, fruibili anche frazionatamene, non si
cumulano con le assenze per malattie. Una
volta rientrati in servizio, non è possibile usufruire di un altro periodo di aspettativa, anche
per cause diverse, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo; salvo nel
caso di gravi e documentati motivi famigliari.
Per il personale dipendente di strutture private aderenti al CCNL sanità privata AIOP, in
caso di comprovata e documentata esigenza di
prolungata assistenza per malattia di familiari
(figli, coniuge, convivente risultante dallo stato
di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di
permesso, di norma non inferiore a quindici
giorni e non superiore a sei mesi.
Per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al
sesto anno di età; tali periodi sono soggetti alla
retribuzione figurativa per il trattamento pensionistico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione dell’aspettativa il dipendente deve riprendere il servizio.
A seguito di vincita di pubblico concorso per
la durata del periodo di prova, e comunque per
un periodo massimo di sei mesi. Senza decorrenza dell’anzianità.
Per tutta la durata del contratto di lavoro a
termine se assunto in pubbliche amministrazioni o in organismi della comunità europea con
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. Senza decorrenza dell’anzianità.
Per gravi e documentati motivi familiari, per
un periodo continuato o frazionato non superiore a due anni e per una sola volta nell’arco
della vita lavorativa, ovvero: per le necessità
familiari derivanti dal decesso di parenti o affini entro il terzo grado, nonché dei portatori di
handicap; per le situazioni che comportano un
impegno particolare nella cura e assistenza
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delle persone di cui sopra; per le situazioni di
grave disagio personale (ad esclusione della
malattia). Si ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro, non si ha diritto alla retribuzione, e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. È consentito il
rientro anticipato. Tale aspettativa può essere
cumulata con l’aspettativa prevista per motivi
personali o di famiglia (di cui sopra), se utilizzata allo stesso titolo.
Per il tempo di permanenza all’estero del
coniuge. Può essere però revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali
ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Per favorire la riabilitazione e il recupero del
dipendente tossicodipendente o alcolista cronico che si impegna a sottoporsi ad un progetto
terapeutico di recupero, si ha diritto:
- alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le
assenze per malattia;
- alla concessione di al massimo due ore al
giorno di permesso retribuito, per la durata del
progetto;
- alla riduzione dell’orario di lavoro (tempo
parziale) limitatamente alla durata del progetto;
- alla assegnazione a compiti diversi da quelli
abituali se ritenuti di supporto alla terapia in
atto. Il servizio deve essere ripreso entro 15
giorni dalla data di completamento del progetto di recupero.
Per favorire la riabilitazione e il recupero del
dipendente portatore di handicap e che debba
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione, si ha diritto a quanto previsto nel paragrafo precedente.
Permessi e Aspettative retribuiti
Partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove o
per aggiornamento professionale facoltativo
comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno.
Lutti per coniuge, convivente, parenti entro
il secondo grado ed affini entro il primo grado:
giorni tre consecutivi per evento; cinque giorni
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sanità privata.
In caso di documentata grave infermità del
coniuge, convivente, parenti entro il secondo
grado ed affini entro il primo grado: giorni tre
complessivi all’anno; nei giorni di permesso
non sono considerati i giorni festivi e quelli
non lavorativi. In caso di grave infermità dei
soggetti di cui sopra, possono essere concordate diverse modalità di espletamento del lavoro,
anche per periodi superiori ai tre giorni, che
prevedano una riduzione dell’orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di
permesso che vengono sostituiti. I giorni di
permesso o l’eventuale riduzione concordata
devono essere rispettivamente utilizzati o avere
inizio entro sette giorni dal lutto o dall’accertamento della grave infermità.
Per i dipendenti di strutture private aderenti
al CCNL sanità privata AIOP ulteriori permessi,
sino ad un massimo di cinque giorni retribuiti,
possono essere concessi per gravi e documentate ragioni.
Motivi personali o familiari debitamente
documentati, compresa la nascita di figli: 18 ore
complessive di permesso, anche in misura frazionata.
Matrimonio: giorni 15 consecutivi. Può essere richiesto anche entro i 30 giorni successivi
all’evento.
Il lavoratore che assiste una persona, in via
continuativa, con handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro il terzo grado, ha
diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili
anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di
gravità non sia ricoverata a tempo pieno. In
alternativa ai tre giorni mensili, alla persona
maggiorenne handicappata in situazione di gravità, spetta una riduzione proporzionale dell’orario giornaliero, sino al limite massimo di due
ore al giorno.
Per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del
personale alle attività delle Associazioni di
volontariato mediante idonea articolazione
degli orari di lavoro.
Per la donazione di sangue ed emocomponenti il dipendente ha diritto ad astenersi dal
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lavoro per l’intera giornata in cui effettua la
donazione.
I permessi retribuiti possono anche essere
concessi per l’effettuazione di testimonianze
per fatti non d’ufficio, nonchè per l’assenza
motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento
della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più
favorevoli disposti dalle competenti autorità.
Permessi brevi
Su valutazione del dirigente responsabile del
servizio, e previa richiesta in tempo utile alla
organizzazione del servizio, il dipendente può
assentarsi dal lavoro per una durata non superiore a metà dell’orario di lavoro giornaliero,
purché questo sia costituito da almeno quattro
ore consecutive e comunque per non oltre 36
ore annue. Le ore vanno recuperate entro il
mese successivo.
Assenze per malattia
Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte
le assenze per malattia intervenute nei tre anni
precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuito, in casi
particolarmente gravi e documentati dalla
azienda sanitaria competente. Superati tali
periodi, qualora il dipendente, a seguito degli
accertamenti sanitari, venga dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi pro-
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ficuo lavoro, esperito ogni utile tentativo per
recuperarlo al servizio attivo, l’azienda o l’ente
può procedere, alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
I periodi di assenza per malattia, salvo l’ulteriore periodo di 18 mesi concesso per casi particolarmente gravi, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia prevede la
retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza; il 90% della retribuzione per i successivi 3
mesi di assenza; il 50% della retribuzione per
gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.
L’assenza per malattia deve essere comunicata
alla struttura di appartenenza tempestivamente
e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del
giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i tre giorni successivi all’inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno
festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
L’azienda o l’ente dispone il controllo della
malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello
di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere
reperito.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all’amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo,
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo
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comunicato, per visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda o all’ente.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il
dipendente ha diritto alla conservazione del
posto fino a completa guarigione clinica.
Spetta l’intera retribuzione. Anche in questo
caso, l'azienda o ente che non procede alla
risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente eventualmente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, non corrisponde alcuna retribuzione.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni
di assenza dovuti alle citate terapie. Il dipendente ha diritto all’intera retribuzione e ad un’idonea articolazione dell’'orario di lavoro.
Congedi parentali
Astensione obbligatoria
Le lavoratrici hanno l’obbligo di astenersi dal
lavoro a partire dai due mesi precedenti la data
presunta dal parto e per i successivi tre mesi,
fatta salva la facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente alla data presunta
del parto e quindi per i successivi quattro mesi
dalla data del parto, a condizione che il medico competente certifichi che ciò non pregiudichi la salute di gestante e nascituro.
Al periodo di congedo di maternità dopo il
parto sono aggiunti gli eventuali giorni non
goduti prima del parto in caso di maternità
anticipata.
Nel caso in cui la lavoratrice sia occupata in
lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli il divieto al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data
presunta del parto. I tre mesi di congedo post
parto possono essere richiesti dalla lavoratrice,
o in alternativa dal lavoratore, che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di
età inferiore a sei anni, e devono essere immediatamente fruiti.
Il padre ha diritto di astenersi dal lavoro al
posto della madre in caso di morte o grave
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infermità della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Maternità anticipata
Sulla base di accertamento medico può essere
disposta dall’ispettorato del lavoro, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza nel caso di complicanze della gravidanza, o quando le condizioni ambientali o di
lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino, e non possa essere spostata ad altre mansioni.
Astensione facoltativa per maternità
La lavoratrice madre e il lavoratore padre, possono astenersi dal lavoro, entro i primi otto
anni di vita del bambino, sino a dieci mesi
complessivi, consecutivi o frazionati.
La madre può astenersi dal lavoro per un limite massimo di sei mesi, il padre sino a sette
mesi se si astiene per almeno tre mesi consecutivi. In tal caso il limite di dieci mesi sale a
undici.
Sino al terzo anno di vita del bambino, i primi
sei mesi sono retribuiti al 30%. Nel caso di
affido o adozione tale limite di età è elevato a
sei anni, ma il congedo deve essere fruito
entro i primi tre anni di ingresso del bambino
in famiglia. Tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima.
In caso di minore con handicap in situazione
di gravità accertata, a condizione che il bambino non sia ricoverato in istituti specializzati, la
lavoratrice madre, o in alternativa, di lavoratore padre, anche adottivi o affidatari possono
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usufruire del prolungamento, sino ai tre anni
del bambino, del periodo di astensione facoltativa per maternità; retribuito al 30%.
Permessi
I primi trenta giorni di assenza, computati
complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche in modo frazionato, nell’ambito
del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri. Retribuiti interamente, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell'anzianità di servizio.
Trenta giorni per ciascun anno di età del
bambino, computati complessivamente per
entrambi i genitori; successivamente al periodo di astensione facoltativa e sino al terzo
anno del bambino; retribuiti. Tali permessi non
sono previsti per i dipendenti con contratto di
sanità privata (personale non medico) aderenti AIOP.
Tre giorni di permesso mensile, fruibili
anche in maniera continuativa a condizione
che il bambino con handicap in situazione di
gravità non sia ricoverato a tempo pieno; retribuiti. In alternativa si può usufruire di due ore
di permesso giornaliero retribuito sino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Due ore di riposo al giorno, se l’orario di
lavoro giornaliero è superiore a sei ore (altrimenti un’ora), retribuite, sino al primo anno di
vita del bambino. Tale periodo di riposo può
essere riconosciuto al padre in alternativa alla
madre, nel caso in cui figli siano affidati al
padre o nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. In caso di parto plurimo le
ore di riposo sono raddoppiate, e le ore
aggiuntive possono essere utilizzate anche dal
padre. In caso handicap in situazione di gravità, tale periodo di riposo è usufruibile sino al
terzo anno di vita del bambino.
Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a otto
anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni,
in quest’ultimo caso nel limite di cinque giorni
lavorativi all’anno per ciascun lavoratore.
Congedo non retribuito
La lavoratrice, o in alternativa il lavoratore, per
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l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionale ha diritto a fruire di un congedo, non
retribuito, di durata corrispondente al periodo
di permanenza nello Stato straniero richiesto
per l’adozione e l’affidamento.
Formazione
Diritto allo studio:
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato
sono concessi permessi retribuiti nella misura
massima di 150 ore all’anno, oltre alle attività
formative programmate dall’azienda, nel limite
massimo del 3% del personale in servizio.
Sono concessi per la partecipazione a corsi
destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali o attestati professionali
riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché
per sostenere i relativi esami.
Per il personale dipendente di strutture private sanità privata aderenti all’AIOP, le 150 ore
sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; le
medesime non sono retribuite per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in
scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Si ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la
preparazione agli esami, e non si è obbligati a
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prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro
nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Per la concessione dei permessi i dipendenti
devono presentare, prima dell’inizio dei corsi,
il certificato di iscrizione e, al termine degli
stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o
altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l’azienda, l’attestato degli
esami sostenuti, anche se con esito negativo.
In mancanza delle predette certificazioni, i
permessi già utilizzati vengono considerati
come aspettativa per motivi personali o, a
domanda, come ferie o riposi compensativi
per straordinario già effettuato.
Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel
rispetto delle incompatibilità e delle esigenze
di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
Permessi per la formazione:
Formazione obbligatoria organizzata dall’ente:
si è considerati in servizio a tutti gli effetti. I
relativi oneri sono a carico dell’amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano
fuori dalla sede di servizio, la partecipazione
ad essi comporta, sussistendone i presupposti,
il trattamento di missione ed il rimborso delle
spese di viaggio. Le iniziative di formazione
riguardano tutto il personale dipendente a
tempo indeterminato.
Aggiornamento facoltativo: comprende documentate iniziative, selezionate dal personale
interessato, anche in ambito extra regionale ed
effettuate al di fuori dell’orario di lavoro. Per
l’aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo
rientra anche la possibilità che venga concesso
l’istituto del comando, non compete la retribuzione. Qualora l’azienda o ente ritenga l’aggiornamento facoltativo in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con l’attività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese.
Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico giustificato dall’esigenza di compiere studi
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speciali o acquisire tecniche particolari, può
essere concesso il periodo di comando, durante il quale si ha diritto al normale trattamento
retributivo, e per un periodo non superiore a
sei mesi, il trattamento di missione.
Per finalità di aggiornamento, per periodi di
tempo complessivamente non superiori a due
anni nel quinquennio (comando), presso organismi di ricerca che abbiano dato il proprio
assenso. Non si ha diritto alla retribuzione ma si
matura l’anzianità di servizio ai fini concorsuali.
Congedi per la formazione
Ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche
o private, che abbiano almeno cinque anni di
anzianità di servizio presso la stessa azienda,
viene concesso un periodo di congedo per la
formazione nell’intero arco della vita, continuato o frazionato, nella misura massima di
undici mesi. Non si ha diritto alla retribuzione,
non è utile ai fini dell’anzianità e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi.
Il congedo per la formazione deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di
laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate
dal datore di lavoro. Inoltre vengono concessi
congedi per la formazione continua e la contrattazione collettiva definisce monte ore,
modalità di orario, retribuzione e criteri per
poterne usufruire.
Nel caso la concessione del permesso dovesse
pregiudicare gravemente la funzionalità del
servizio, tale permesso può essere differito
dall’azienda per un periodo massimo di sei
mesi; e su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la
utile partecipazione al corso. Oppure rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. Possono essere concessi ai lavoratori con anzianità di servizio di 5
anni e nella misura complessiva del 10% del
personale.
Per corsi di dottorato di ricerca, in congedo
straordinario per il periodo di durata del corso.
Non retribuita, ma utile ai fini del trattamento
IO INFERMIERE - N.2 /2005
di previdenza e della progressione di carriera.
Banca delle ore
Il lavoratore può fruire delle prestazioni di
lavoro straordinario o supplementare, in modo
retribuito o come permessi compensativi.
Tali prestazioni possono essere compensate, a
domanda del dipendente, con riposi sostitutivi
da fruire, compatibilmente con le esigenze del
servizio, entro il termine massimo di tre mesi.
Altrimenti il lavoratore può aderire alla banca
delle ore e richiedere che le ore vengano
accantonate, quindi scegliere che vengano
retribuite o recuperate come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni per lavoro
straordinario che vanno invece retribuite il
mese successivo alla prestazione lavorativa.
Se sceglie che vengano retribuite l’eventuale
richiesta di pagamento, perché avvenga entro
l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso. Se sceglie di recuperarle
devono essere fruite entro l’anno successivo a
quello di maturazione; l’eventuale differimento
del recupero, per esigenze organizzative e di
servizio, viene concordato con il dipendente e
il responsabile della struttura.
Bibliografia
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di ricorrenze festive”.
Legge 5 marzo 1977, n.54, “Disposizioni in materia di
giorni festivi”.
Legge 23 dicembre 1977, n.937 “Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, artt. 1 e 2.
DPR 20 dicembre 1979, n.761 “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”.
Legge 13 agosto 1984, n.476 “Norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Università”.
DPR 20 maggio 1987, n.270 “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 19851987, relativa al comparto del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale”.
Legge 4 maggio 1990, n.107 “Disciplina per le attività
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati”, articolo 13.
Legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, articolo 33.
Legge 5 febbraio 1999, n.25 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle comunità europee – legge comunitaria 1998”, art.17.
D.Lgs 26 novembre 1999, n.532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’articolo 17, comma 2,
della legge 5 febbraio 1999, n.25”.
Legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegno
IO INFERMIERE - N.2 /2005
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
Circolare INPS 6 giugno 2000, n. 109 “Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n.53”
DPCM 21 luglio 2000, n.278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 Legge 8 marzo 2000
n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”.
Legge 20 novembre 2000, n.336 “Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della
Repubblica”.
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
Legge 8 gennaio 2002, n.1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, art.1.
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 “Attuazione delle
direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”
“Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e
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“Comparto Sanità contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo 1994/1997”, 22 maggio 1997
“Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità 1998 – 2001”, 7 aprile 1999
“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del
ccnl del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile
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“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
del personale del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 – 2003”, 19 aprile 2004
L.Benci, “Aspetti giuridici della professione infermieristica”, Mc Graw-Hill, 1999
Siti internet consultati:
Handylex www.handylex.org
ARAN www.aranagenzia.it
AIOP www.aiop.it
Salvelocs www.salvelocs.it
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Diritti e doveri per gli infermieri dipendenti di strutture pubbliche e