attualità Diritti e doveri per gli infermieri dipendenti di strutture pubbliche e private Maurizio Neri, Consigliere Collegio IPASVI MI-LO Direttore Editoriale I l presente lavoro vuole essere un utile strumento per gli infermieri dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e private il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro. Per le strutture private si fa riferimento al ccnl sanità privata AIOP. Quanto descritto è da considerare in linea generale valido sia per i dipendenti pubblici che privati, vengono segnalati i casi in cui si ha distinzione tra sanità privata e pubblica. Orario di lavoro L’orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali. In assenza di disciplina contrattuale l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. La durata media dell’orario di lavoro settimanale non deve superare le 48 ore, compreso il lavoro straordinario. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le 12 ore consecutive di lavoro ogni 24 ore, a qualunque titolo effettuate, compreso lo straordinario. In assenza di disciplina contrattuale l’orario di lavoro nelle 24 ore non può comunque superare le 13 ore. Se l’orario di lavoro supera le 6 ore consecutive deve essere consentito un intervallo per pausa, le cui modalità e durata sono stabilite dai CCNL; e comunque non inferiore a 10 minuti. Riposo giornaliero Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Riposo settimanale Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, 2 da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Fanno eccezione le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. I contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. Il giorno di riposo settimanale può non coincidere con la domenica nel caso in cui il personale sia addetto ad attività e servizi di pubblica utilità. Il lavoratore deve usufruire di 52 o 104 riposi, quindi 1 o 2 ogni 7 giorni, a seconda che l’orario di lavoro sia suddiviso sui 5 o 6 giorni lavorativi settimanali. Il riposo settimanale è irrinunciabile e non è monetizzabile. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Riposo compensativo L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro IO INFERMIERE - N.2 /2005 straordinario non festivo. Ai dipendenti che svolgono servizio durante la festività nazionale coincidente con la domenica spetta invece il riposo compensativo. Lavoro straordinario Il lavoro straordinario non può essere considerato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, ha carattere di eccezionalità, e se ne ricorre per rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il limite attuale fissato dalla contrattazione collettiva è di 180 ore; tale limite può essere superato per non più del 5% del personale e comunque non oltre le 250 ore. In difetto di disciplina applicabile il limite è di 250 ore annuali, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I compensi per lavoro straordinario sono maggiorati del 15% per lavoro straordinario diurno (del 20% per la sanità privata), del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed del 50% per quello prestato in orario notturno festivo. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo. In tal caso le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della stima della durata media dell’orario di lavoro settimanale. Al di fuori delle ore straordinarie di cui sopra, possono essere svolte prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio, in regime libero professionale, avendo i seguenti requisiti: essere in servizio da almeno sei mesi, essere esenti da limitazioni anche parziali, non beneficiare di istituti contrattuali che comportino la riduzione dell’orario di servizio, comprese le assenze per malattia. Festività Con il termine “festività” si indicano tutte le ricorrenze sia civili sia religiose che sono legate ad un giorno di riposo. IO INFERMIERE - N.2 /2005 Le festività concesse sono: tutte le domeniche, il primo giorno dell’anno, l’Epifania, il 25 Aprile, il lunedì dopo Pasqua, il primo maggio, il 2 giugno, il giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il giorno di Ognissanti, il giorno della festa dell’Immacolata Concezione, il giorno di Natale, il giorno 26 Dicembre. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio. (AIOP) Pronta disponibilità Il sevizio di pronta disponibilità prevede che il lavoratore sia immediatamente reperibile e che lo stesso sia obbligato a raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite in sede di concertazione. Il servizio di pronta disponibilità può essere svolto solo dai dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza, in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità e, di norma, dal personale della stessa unità operativa. Per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura può essere svolto anche dal personale tecnico e da operatori appartenenti alla categoria D. Va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi e, nel caso in cui esso cada in giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La durata è in genere di dodici ore ma può variare da un minimo di 4 ore ad un massimo di 24, in quest’ultimo caso solo nei giorni festivi. Dà diritto ad una indennità per le dodici ore, e qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario. Di regola non possono essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese. Ferie Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di 2 ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il CCNL stabilisce condizioni di miglior favore riconoscendo al lavoratore il diritto a 32 giorni lavorativi di ferie. Per i neo-assunti, limitatamente al primo triennio di servizio, i giorni di ferie sono 30. Il CCNL sanità privata (AIOP) stabilisce un periodo annuale di 30 giorni e che, in sostituzione delle festività soppresse, si ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. Il periodo di ferie non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, ovvero le ferie non sono “monetizzabili”, indennità che spetta invece nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell’azienda o ente di provenienza. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La 2 frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Possono essere frazionate in più periodi, e comunque deve essere assicurata al dipendente la possibilità di godere di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dall’1 giugno al 30 settembre. Le ferie sono quindi un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili; devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Nel caso in cui le assenze per malattia si siano protratte anche per l’intero anno solare, il godimento delle ferie può avvenire oltre il termine dei sei mesi dell’anno successivo. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare (se non fruite possono essere monetizzate). È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Lavoro notturno Per lavoro notturno si intende l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino; è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore IO INFERMIERE - N.2 /2005 che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi l’anno. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Limitazioni al lavoro notturno: l’inidoneità al lavoro notturno va accertata dal medico competente. Inoltre è demandato ai contratti collettivi stabilire i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È vietato adibire le donne al lavoro, dalla ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive IO INFERMIERE - N.2 /2005 modificazioni. Al lavoratore notturno spetta specifica indennità per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6. Permessi e Aspettative non retribuite Di seguito le diverse motivazioni per cui é possibile usufruire dell’aspettativa: Per motivi personali o di famiglia, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio, fruibili anche frazionatamene, non si cumulano con le assenze per malattie. Una volta rientrati in servizio, non è possibile usufruire di un altro periodo di aspettativa, anche per cause diverse, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo; salvo nel caso di gravi e documentati motivi famigliari. Per il personale dipendente di strutture private aderenti al CCNL sanità privata AIOP, in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi. Per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età; tali periodi sono soggetti alla retribuzione figurativa per il trattamento pensionistico. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione dell’aspettativa il dipendente deve riprendere il servizio. A seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova, e comunque per un periodo massimo di sei mesi. Senza decorrenza dell’anzianità. Per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto in pubbliche amministrazioni o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. Senza decorrenza dell’anzianità. Per gravi e documentati motivi familiari, per un periodo continuato o frazionato non superiore a due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, ovvero: per le necessità familiari derivanti dal decesso di parenti o affini entro il terzo grado, nonché dei portatori di handicap; per le situazioni che comportano un impegno particolare nella cura e assistenza 2 delle persone di cui sopra; per le situazioni di grave disagio personale (ad esclusione della malattia). Si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non si ha diritto alla retribuzione, e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. È consentito il rientro anticipato. Tale aspettativa può essere cumulata con l’aspettativa prevista per motivi personali o di famiglia (di cui sopra), se utilizzata allo stesso titolo. Per il tempo di permanenza all’estero del coniuge. Può essere però revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Per favorire la riabilitazione e il recupero del dipendente tossicodipendente o alcolista cronico che si impegna a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero, si ha diritto: - alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia; - alla concessione di al massimo due ore al giorno di permesso retribuito, per la durata del progetto; - alla riduzione dell’orario di lavoro (tempo parziale) limitatamente alla durata del progetto; - alla assegnazione a compiti diversi da quelli abituali se ritenuti di supporto alla terapia in atto. Il servizio deve essere ripreso entro 15 giorni dalla data di completamento del progetto di recupero. Per favorire la riabilitazione e il recupero del dipendente portatore di handicap e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione, si ha diritto a quanto previsto nel paragrafo precedente. Permessi e Aspettative retribuiti Partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno. Lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; cinque giorni 2 sanità privata. In caso di documentata grave infermità del coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre complessivi all’anno; nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. In caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, possono essere concordate diverse modalità di espletamento del lavoro, anche per periodi superiori ai tre giorni, che prevedano una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. I giorni di permesso o l’eventuale riduzione concordata devono essere rispettivamente utilizzati o avere inizio entro sette giorni dal lutto o dall’accertamento della grave infermità. Per i dipendenti di strutture private aderenti al CCNL sanità privata AIOP ulteriori permessi, sino ad un massimo di cinque giorni retribuiti, possono essere concessi per gravi e documentate ragioni. Motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli: 18 ore complessive di permesso, anche in misura frazionata. Matrimonio: giorni 15 consecutivi. Può essere richiesto anche entro i 30 giorni successivi all’evento. Il lavoratore che assiste una persona, in via continuativa, con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. In alternativa ai tre giorni mensili, alla persona maggiorenne handicappata in situazione di gravità, spetta una riduzione proporzionale dell’orario giornaliero, sino al limite massimo di due ore al giorno. Per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro. Per la donazione di sangue ed emocomponenti il dipendente ha diritto ad astenersi dal IO INFERMIERE - N.2 /2005 lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione. I permessi retribuiti possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonchè per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. Permessi brevi Su valutazione del dirigente responsabile del servizio, e previa richiesta in tempo utile alla organizzazione del servizio, il dipendente può assentarsi dal lavoro per una durata non superiore a metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e comunque per non oltre 36 ore annue. Le ore vanno recuperate entro il mese successivo. Assenze per malattia Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. Può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuito, in casi particolarmente gravi e documentati dalla azienda sanitaria competente. Superati tali periodi, qualora il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, venga dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi pro- IO INFERMIERE - N.2 /2005 ficuo lavoro, esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, l’azienda o l’ente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso. I periodi di assenza per malattia, salvo l’ulteriore periodo di 18 mesi concesso per casi particolarmente gravi, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia prevede la retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza; il 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza; il 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i tre giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. L’azienda o l’ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo 2 comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda o all’ente. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. Spetta l’intera retribuzione. Anche in questo caso, l'azienda o ente che non procede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente eventualmente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, non corrisponde alcuna retribuzione. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie. Il dipendente ha diritto all’intera retribuzione e ad un’idonea articolazione dell’'orario di lavoro. Congedi parentali Astensione obbligatoria Le lavoratrici hanno l’obbligo di astenersi dal lavoro a partire dai due mesi precedenti la data presunta dal parto e per i successivi tre mesi, fatta salva la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e quindi per i successivi quattro mesi dalla data del parto, a condizione che il medico competente certifichi che ciò non pregiudichi la salute di gestante e nascituro. Al periodo di congedo di maternità dopo il parto sono aggiunti gli eventuali giorni non goduti prima del parto in caso di maternità anticipata. Nel caso in cui la lavoratrice sia occupata in lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli il divieto al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto. I tre mesi di congedo post parto possono essere richiesti dalla lavoratrice, o in alternativa dal lavoratore, che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età inferiore a sei anni, e devono essere immediatamente fruiti. Il padre ha diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre in caso di morte o grave 2 infermità della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Maternità anticipata Sulla base di accertamento medico può essere disposta dall’ispettorato del lavoro, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza nel caso di complicanze della gravidanza, o quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, e non possa essere spostata ad altre mansioni. Astensione facoltativa per maternità La lavoratrice madre e il lavoratore padre, possono astenersi dal lavoro, entro i primi otto anni di vita del bambino, sino a dieci mesi complessivi, consecutivi o frazionati. La madre può astenersi dal lavoro per un limite massimo di sei mesi, il padre sino a sette mesi se si astiene per almeno tre mesi consecutivi. In tal caso il limite di dieci mesi sale a undici. Sino al terzo anno di vita del bambino, i primi sei mesi sono retribuiti al 30%. Nel caso di affido o adozione tale limite di età è elevato a sei anni, ma il congedo deve essere fruito entro i primi tre anni di ingresso del bambino in famiglia. Tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima. In caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata, a condizione che il bambino non sia ricoverato in istituti specializzati, la lavoratrice madre, o in alternativa, di lavoratore padre, anche adottivi o affidatari possono IO INFERMIERE - N.2 /2005 usufruire del prolungamento, sino ai tre anni del bambino, del periodo di astensione facoltativa per maternità; retribuito al 30%. Permessi I primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri. Retribuiti interamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori; successivamente al periodo di astensione facoltativa e sino al terzo anno del bambino; retribuiti. Tali permessi non sono previsti per i dipendenti con contratto di sanità privata (personale non medico) aderenti AIOP. Tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che il bambino con handicap in situazione di gravità non sia ricoverato a tempo pieno; retribuiti. In alternativa si può usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Due ore di riposo al giorno, se l’orario di lavoro giornaliero è superiore a sei ore (altrimenti un’ora), retribuite, sino al primo anno di vita del bambino. Tale periodo di riposo può essere riconosciuto al padre in alternativa alla madre, nel caso in cui figli siano affidati al padre o nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate, e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. In caso handicap in situazione di gravità, tale periodo di riposo è usufruibile sino al terzo anno di vita del bambino. Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest’ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun lavoratore. Congedo non retribuito La lavoratrice, o in alternativa il lavoratore, per IO INFERMIERE - N.2 /2005 l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionale ha diritto a fruire di un congedo, non retribuito, di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Formazione Diritto allo studio: Al lavoratore assunto a tempo indeterminato sono concessi permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore all’anno, oltre alle attività formative programmate dall’azienda, nel limite massimo del 3% del personale in servizio. Sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Per il personale dipendente di strutture private sanità privata aderenti all’AIOP, le 150 ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; le medesime non sono retribuite per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. Si ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami, e non si è obbligati a 2 prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Per la concessione dei permessi i dipendenti devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’azienda, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. Permessi per la formazione: Formazione obbligatoria organizzata dall’ente: si è considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale dipendente a tempo indeterminato. Aggiornamento facoltativo: comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell’orario di lavoro. Per l’aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche la possibilità che venga concesso l’istituto del comando, non compete la retribuzione. Qualora l’azienda o ente ritenga l’aggiornamento facoltativo in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con l’attività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico giustificato dall’esigenza di compiere studi 2 speciali o acquisire tecniche particolari, può essere concesso il periodo di comando, durante il quale si ha diritto al normale trattamento retributivo, e per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione. Per finalità di aggiornamento, per periodi di tempo complessivamente non superiori a due anni nel quinquennio (comando), presso organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso. Non si ha diritto alla retribuzione ma si matura l’anzianità di servizio ai fini concorsuali. Congedi per la formazione Ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche o private, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, viene concesso un periodo di congedo per la formazione nell’intero arco della vita, continuato o frazionato, nella misura massima di undici mesi. Non si ha diritto alla retribuzione, non è utile ai fini dell’anzianità e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il congedo per la formazione deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Inoltre vengono concessi congedi per la formazione continua e la contrattazione collettiva definisce monte ore, modalità di orario, retribuzione e criteri per poterne usufruire. Nel caso la concessione del permesso dovesse pregiudicare gravemente la funzionalità del servizio, tale permesso può essere differito dall’azienda per un periodo massimo di sei mesi; e su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso. Oppure rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. Possono essere concessi ai lavoratori con anzianità di servizio di 5 anni e nella misura complessiva del 10% del personale. Per corsi di dottorato di ricerca, in congedo straordinario per il periodo di durata del corso. Non retribuita, ma utile ai fini del trattamento IO INFERMIERE - N.2 /2005 di previdenza e della progressione di carriera. Banca delle ore Il lavoratore può fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi. Tali prestazioni possono essere compensate, a domanda del dipendente, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro il termine massimo di tre mesi. Altrimenti il lavoratore può aderire alla banca delle ore e richiedere che le ore vengano accantonate, quindi scegliere che vengano retribuite o recuperate come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni per lavoro straordinario che vanno invece retribuite il mese successivo alla prestazione lavorativa. Se sceglie che vengano retribuite l’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso. Se sceglie di recuperarle devono essere fruite entro l’anno successivo a quello di maturazione; l’eventuale differimento del recupero, per esigenze organizzative e di servizio, viene concordato con il dipendente e il responsabile della struttura. Bibliografia Legge 27 maggio 1949, n. 260 “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”. Legge 5 marzo 1977, n.54, “Disposizioni in materia di giorni festivi”. Legge 23 dicembre 1977, n.937 “Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, artt. 1 e 2. DPR 20 dicembre 1979, n.761 “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”. Legge 13 agosto 1984, n.476 “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”. DPR 20 maggio 1987, n.270 “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 19851987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale”. Legge 4 maggio 1990, n.107 “Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati”, articolo 13. Legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, articolo 33. Legge 5 febbraio 1999, n.25 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee – legge comunitaria 1998”, art.17. D.Lgs 26 novembre 1999, n.532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25”. Legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegno IO INFERMIERE - N.2 /2005 della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. Circolare INPS 6 giugno 2000, n. 109 “Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n.53” DPCM 21 luglio 2000, n.278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 Legge 8 marzo 2000 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”. Legge 20 novembre 2000, n.336 “Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica”. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. Legge 8 gennaio 2002, n.1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, art.1. Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 “Attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” “Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995”, 1 settembre 1995. “Comparto Sanità contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo 1994/1997”, 22 maggio 1997 “Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità 1998 – 2001”, 7 aprile 1999 “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del ccnl del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999”, 20 settembre 2001 “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 – 2003”, 19 aprile 2004 L.Benci, “Aspetti giuridici della professione infermieristica”, Mc Graw-Hill, 1999 Siti internet consultati: Handylex www.handylex.org ARAN www.aranagenzia.it AIOP www.aiop.it Salvelocs www.salvelocs.it 2