Auto, si annota l'uso solo personale
Siriducela portata del nuovo obbligo: esenti fringe benefit e addebito in busta paga
Maurizio Caprino
mm Niente
annotazione
dell'utilizzatore se l'auto aziendale gli è attribuita come fringe
benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio. Ma,
nei casi in cui l'obbligo esiste,
vale anche per i soci, gli amministratori e i collaboratori
dell'azienda, E anche l'imprenditore individuale, se il veicolo
è un bene strumentale della sua
impresa. Obbligo pure per gli
eredi di chi è defunto da poco,
senza che ciò implichi accettazione dell'eredità. Esenti invece le sublocazioni senza conducente, i subcomodati e, per ora,
gli affidamenti in custodia giudiziale agli organi di polizia.
Sono ipiù importanti tra gli ultimi chiarimenti sull'annotazione sulla carta di circolazione
del nome dell'effettivo utilizzatore dei veicoli che restano per
più di 30 giorni a disposizione di,
soggetti diversi dall'intestatario. I chiarifnénti sono contenuti
nella circolare prot. n. 23743,
emanata dalla direzione generale della Motorizzazione (divisione 5) ieri, a una settimana dall'en-
trata in vigore dell'obbligo, fissata lo scorso luglio (si veda II Sole
24 Ore del 28 settembre) per tutti gli affidamenti che inizieranno dal 3 novembre (ma chi ne ha
uno già in corso potrà comunque farlo annotare, se lo vorrà).
Sul fronte delle aziende, il
principio fondamentale viene
individuato nella differenza tra
il comodato (che va sempre annotato) e le altre forme di utilizzo del veicolo aziendale (tutte
esenti dall'obbligo). La circolare di ieri puntualizza che il comodato sussiste quando c'è un
utilizzo «esclusivo e personale» e «a titolo gratuito». Ciò - secondo la circolare - non si verifica né nel caso del fringe benefit
(qui non c'è la gratuità, essendo
una retribuzione in natura) né
in quello del mezzo di servizio
condiviso tra più dipendenti né
nell'utilizzo
promiscuo.
Quest'ultimo avviene in sostanza quando il lavoratore ha il veicolo assegnato in esclusiva ma
non in fringe benefit, ossia quando subisce una trattenuta per la
parte di uso privato. Da tutto ciò
sembra si possa dedurre che
l'unico caso di annotazione del
nome del dipendente si ha nella
rara ipotesi in cui egli riceva un
yeicolo "esclusivamente" per
usarlo nel tempo libero.
Alla scadenza, il comodato
non richiede ulteriori annotazioni: si dà per scontato che il mezzo sia rientrato nella disponibilità dell'azienda, che dovrà effettuare comunicazioni alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata. Ma, se entro 30
giorni da tale interruzione affida
il veicolo a un'altra persona, basta annotarne il nome, senza registrare la cancellazione dell'utilizzatore precedente.
Restando su un fronte che interessa prevalentemente le
aziende, altre regole valgono se
il veicolo è in noleggio a lungo
termine (detto più precisamente «locazione senza conducente»): confermato che il nome
che va annotato è quello
dell'azienda che poi affida il
mezzo al sud dipendente, la circolare 23743 smentisce la precedente del 10 luglio (la 15513), disponendo che alla scadenza il
noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quando
il locatore (cioè il noleggiatore)
comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità. In
caso di cessazione anticipata, va
data immediata comunicazione, così come della successiva
riassegnazione ad altro soggetto, ovviamente se il contratto di
locazione ha scadenza superiore a 30 giorni.
Per il resto, la circolare di ieri
chiarisce che l'utilizzatore (obbligato all'annotazione) può anche delegare l'intestatario, ma la
delega non può essere indistinta
per tutte le comunicazioni legate all'evolversi del rapporto: per
ogni modifica da annotare è necessaria una nuova delega. Se
l'intestatario è una società di noleggio, la delega può restare nei
suoi uffici: alla Motorizzazione
si può presentare anche solo
una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa dal noleggiatore (Dpr 445/2000, articolo 47), accompagnata dalla consueta fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante.
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