Auto, si annota l'uso solo personale Siriducela portata del nuovo obbligo: esenti fringe benefit e addebito in busta paga Maurizio Caprino mm Niente annotazione dell'utilizzatore se l'auto aziendale gli è attribuita come fringe benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio. Ma, nei casi in cui l'obbligo esiste, vale anche per i soci, gli amministratori e i collaboratori dell'azienda, E anche l'imprenditore individuale, se il veicolo è un bene strumentale della sua impresa. Obbligo pure per gli eredi di chi è defunto da poco, senza che ciò implichi accettazione dell'eredità. Esenti invece le sublocazioni senza conducente, i subcomodati e, per ora, gli affidamenti in custodia giudiziale agli organi di polizia. Sono ipiù importanti tra gli ultimi chiarimenti sull'annotazione sulla carta di circolazione del nome dell'effettivo utilizzatore dei veicoli che restano per più di 30 giorni a disposizione di, soggetti diversi dall'intestatario. I chiarifnénti sono contenuti nella circolare prot. n. 23743, emanata dalla direzione generale della Motorizzazione (divisione 5) ieri, a una settimana dall'en- trata in vigore dell'obbligo, fissata lo scorso luglio (si veda II Sole 24 Ore del 28 settembre) per tutti gli affidamenti che inizieranno dal 3 novembre (ma chi ne ha uno già in corso potrà comunque farlo annotare, se lo vorrà). Sul fronte delle aziende, il principio fondamentale viene individuato nella differenza tra il comodato (che va sempre annotato) e le altre forme di utilizzo del veicolo aziendale (tutte esenti dall'obbligo). La circolare di ieri puntualizza che il comodato sussiste quando c'è un utilizzo «esclusivo e personale» e «a titolo gratuito». Ciò - secondo la circolare - non si verifica né nel caso del fringe benefit (qui non c'è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell'utilizzo promiscuo. Quest'ultimo avviene in sostanza quando il lavoratore ha il veicolo assegnato in esclusiva ma non in fringe benefit, ossia quando subisce una trattenuta per la parte di uso privato. Da tutto ciò sembra si possa dedurre che l'unico caso di annotazione del nome del dipendente si ha nella rara ipotesi in cui egli riceva un yeicolo "esclusivamente" per usarlo nel tempo libero. Alla scadenza, il comodato non richiede ulteriori annotazioni: si dà per scontato che il mezzo sia rientrato nella disponibilità dell'azienda, che dovrà effettuare comunicazioni alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata. Ma, se entro 30 giorni da tale interruzione affida il veicolo a un'altra persona, basta annotarne il nome, senza registrare la cancellazione dell'utilizzatore precedente. Restando su un fronte che interessa prevalentemente le aziende, altre regole valgono se il veicolo è in noleggio a lungo termine (detto più precisamente «locazione senza conducente»): confermato che il nome che va annotato è quello dell'azienda che poi affida il mezzo al sud dipendente, la circolare 23743 smentisce la precedente del 10 luglio (la 15513), disponendo che alla scadenza il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quando il locatore (cioè il noleggiatore) comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità. In caso di cessazione anticipata, va data immediata comunicazione, così come della successiva riassegnazione ad altro soggetto, ovviamente se il contratto di locazione ha scadenza superiore a 30 giorni. Per il resto, la circolare di ieri chiarisce che l'utilizzatore (obbligato all'annotazione) può anche delegare l'intestatario, ma la delega non può essere indistinta per tutte le comunicazioni legate all'evolversi del rapporto: per ogni modifica da annotare è necessaria una nuova delega. Se l'intestatario è una società di noleggio, la delega può restare nei suoi uffici: alla Motorizzazione si può presentare anche solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal noleggiatore (Dpr 445/2000, articolo 47), accompagnata dalla consueta fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante.