CIRCOLARE DEL GIORNO 31 Ottobre 2014
Numero 206/2014
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Auto: ulteriori chiarimenti sull'aggiornamento
della carta di circolazione
Numero :
Gruppo :
Oggetto :
Norme e prassi :
Sintesi
Gli
argomenti
Riproduzione vietata
206/2014
ADEMPIMENTI
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE
ART. 94, COMMA 4-BIS, D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), INTRODOTTO
DALL'ART. 12, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 120/2010; ART. 247-BIS, D.P.R. N. 495/1992,
INTRODOTTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 198/2012; CIRCOLARE MOTORIZZAZIONE
CIVILE N. 15513 DEL 10.07.2014; CIRCOLARE MOTORIZZAZIONE CIVILE N. 23743 DEL
27.10.2014; NOSTRA CDG N. 191 DEL 10.10.2014
Dal prossimo 3 novembre 2014, scattano le nuove regole
relative all'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione
di veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di intestazione
temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) a soggetto terzo.
Dopo la Circolare n. 15513 del 10.07.2014, la Motorizzazione
Civile ha ritenuto opportuno intervenire con ulteriori chiarimenti
sul nuovo obbligo in arrivo con la Circolare n. 23743 del 27
ottobre scorso.
Dai nuovi chiarimenti forniti, emerge che l'obbligo di
annotazione ha una portata più limitata rispetto a quella che
inizialmente era stata ipotizzata dagli operatori.
Ad esempio, con riguardo ai veicoli aziendali, non sono soggetti
a tale obbligo quelli concessi ai dipendenti a titolo di fringe
benefit o ad uso promiscuo, mentre sono soggetti al nuovo
obbligo quelli concessi in comodato a soci, amministratori o
collaboratori.
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L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE IN SINTESI
DECORRENZA DELLA NOVITÀ
VEICOLI INTERESSATI
I RECENTI ULTERIORI CHIARIMENTI
L'APPLICATIVO WEB PER LE AGENZIE DI PRATICHE AUTO
PROROGA DELLA SCADENZA DELL'ATTO E COMPUTO DEI TERMINI
DECORRENZA DEI 30 GIORNI
USO ESCLUSIVO DEL VEICOLO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE
DELEGA AL "DANTE CAUSA"
MERE VARIAZIONI DI TOPONOMASTICA
COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
VEICOLI INTESTATI ALL'EREDE DEL "DE CUIUS"
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“Quando piove col sole si pettinano le streghe.”
PROVERBIO
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L'obbligo di
aggiornamento
della carta di
circolazione
in sintesi
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A decorrere dal prossimo lunedì 3 novembre, in base a quanto previsto
dalla Legge n. 120/2010 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012, nel
caso di intestazione temporanea di un veicolo a favore di un soggetto terzo
per oltre 30 giorni, è necessario che la persona che ha la disponibilità del
veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni lo comunichi al
Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita
annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio
Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.
In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da
€ 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 19.12.2012 a
far data dal 1° gennaio 2013.
 INTESTAZIONE TEMPORANEA DI UN
VEICOLO
A
FAVORE
DI
DAL 3 NOVEMBRE 2014:
UN
OBBLIGO DI RICHIEDERE
SOGGETTO TERZO PER OLTRE 30 GG.
L'AGGIORNAMENTO DELLA
CARTA DI CIRCOLAZIONE
Decorrenza della
novità
Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012 è entrato in vigore il 7 dicembre
2012, ma diverrà operativo solo dal 3 novembre 2014 per i tempi resisi
necessari per la predisposizione delle procedure informatiche, come reso
noto dalla Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 della Motorizzazione civile,
che ha proprio individuato la data del 3 novembre 2014 per la concreta
operatività della norma di cui all'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992.
Pertanto, come chiarito dalla stessa Circolare, l'obbligo di richiesta di
annotazione riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre
2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell'avente
causa
(comodatario, affidatario in
custodia
giudiziale,
locatario
o
sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di
veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell'acquisizione della
titolarità del bene da parte dell'erede stesso, utilizzatore con contratto di
rent to buy).
DECORRENZA OBBLIGO DI RICHIEDERE
ATTI POSTI IN ESSERE DAL
L'AGGIORNAMENTO DELLA
3 NOVEMBRE 2014
CARTA DI CIRCOLAZIONE
Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3
novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non
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aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo
stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un
obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere
dopo il 3 novembre.
Veicoli interessati
Si ricorda che, come chiarito dalla Circolare n. 15513 del 10.07.2014, la
novità trova applicazione con riferimento alle carte di circolazione relative
agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3 novembre
2014 in poi:
 una variazione della denominazione dell'ente intestatario;
 una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
 la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a
30 giorni, di un
veicolo intestato ad un terzo, a titolo di:

comodato;

affidamento in custodia giudiziale;

locazione senza conducente;
 intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci.
La circolare di luglio della Motorizzazione civile, interpretando la norma
nel punto in cui stabilisce l'obbligo di registrazione per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, afferma che tra questi ultimi vi rientrano anche quelli
di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante essi non siano
compresi fra i beni mobili registrati.
Per ora, le procedure informatiche predisposte non si applicano ai
veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi. Si
tratta dei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di
autotrasporto sulla base di:
 iscrizione
al
REN
(Registro
elettronico
nazionale)
o
all'albo
degli
autotrasportatori;
 licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
 autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o
mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente).
Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.
I recenti ulteriori
chiarimenti
A chiarimento ed integrazione delle istruzioni diramate con la Circolare n.
15513 del 10.07.2014, la Motorizzazione civile è intervenuta di recente con
ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni, oltre che sugli
aspetti più tecnico-procedurali, con la Circolare n. 23743 del 27 ottobre
2014, di cui qui di seguito riassumeremo i punti principali.
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L'applicativo web
per le agenzie di
pratiche auto
Per permettere agli studi di consulenza automobilistica di adempiere
all'aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e delle carte
di circolazione dei propri clienti, la Motorizzazione civile informa di aver
realizzato un nuovo applicativo web denominato "intestazionitemporanee"
a
cui
si
può
accedere
dal
menù
"veicoli"
del
sito
www.ilportaledellautomobilista.it".
Per accedere all'applicativo, gli studi di consulenza automobilistica
dovranno essere abilitati dagli Uffici delle Motorizzazione Civile di
riferimento.
La richiesta di abilitazione all'utilizzo delle procedure informatiche non è
soggetta ad imposta di bollo.
Proroga della
La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile chiarisce che l'obbligo
scadenza dell'atto
di aggiornamento della carta di circolazione sussiste anche nel caso in cui
e computo dei
termini
sia disposta una proroga della scadenza di un atto che prevede
l'intestazione temporanea a favore del medesimo intestatario, sempreché la
proroga sia effettuata per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
Pertanto, in caso di proroga di durata inferiore o pari a 30 giorni, non si
verifica alcun obbligo di comunicazione.
Lo stesso vale anche nel caso in cui viene effettuato un nuovo atto che
preveda l'intestazione temporanea, per un periodo superiore a 30 giorni, a
favore dello stesso intestatario temporaneo di un precedente atto (ad
esempio: nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza del
contratto precedente). Anche in questa ipotesi, quindi, se il nuovo
contratto è di durata inferiore o pari a 30 giorni, non ricorre alcun obbligo di
comunicazione.
 PROROGA (PER PIU' DI 30 GG.)
DELL'INTESTAZIONE
TEMPORANEA
DI UN VEICOLO A FAVORE DELLO
OBBLIGO DI RICHIEDERE
STESSO SOGGETTO TERZO;
 NUOVO ATTO (ALLO SCADERE DEL
PRECEDENTE)
DI
SI'
INTESTAZIONE
L'AGGIORNAMENTO DELLA
CARTA DI CIRCOLAZIONE
TEMPORANEA (PER PIU' DI 30 GG.)
A
FAVORE
DELLO
STESSO
SOGGETTO TERZO;

La Circolare precisa che il computo dei giorni a tal fine deve essere
eseguito considerando i giorni naturali e consecutivi. Non rileva la
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circostanza che il periodo di intestazione temporanea ricada tutto
all'interno di un unico anno solare (ad esempio, dal 1° febbraio 2015 al 30
aprile 2015) o si protragga a cavallo di 2 o più anni solari successivi (ad
esempio, dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2015, o dal 1° marzo 2015 al 30
novembre 2017).
Decorrenza
dei 30 giorni
Lo stesso tipo di conteggio (giorni naturali e consecutivi) deve essere
effettuato con riguardo al termine per l'invio della comunicazione della
variazione ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione.
Secondo quanto stabilito dall'art. 94, comma 4-bis, del Codice della
Strada, infatti, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti entro
30 giorni. La Circolare in esame chiarisce che tale termine di 30 giorni
decorre:
 nel caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario: dalla data
in cui l'atto di variazione ha cominciato a produrre effetti;
 nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria: dalla
data della notifica al soggetto interessato del provvedimento dell'autorità
giudiziaria o degli uffici anagrafici con cui è disposta la variazione, o dalla
data di comunicazione allo stesso soggetto persona fisica o dalla data in
cui viene resa nota a tutti i cittadini una variazione della toponomastica;
 nel caso di concessione in comodato: dalla data di stipula del contratto1;
 nel caso di affidamento in custodia giudiziale: dalla data di notifica
all'affidatario del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia;
 nel caso di locazione senza conducente (noleggio): dalla data di stipula del
contratto, oppure dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva
alla stipula del contratto;
 nel caso di veicolo intestato al "de cuius": dalla data del decesso;
 nel caso di contratto "rent to buy": dalla data di stipula del contratto.
Uso esclusivo del
veicolo da parte
dell'utilizzatore
La Motorizzazione Civile precisa che è da escludere che un medesimo
veicolo possa essere contemporaneamente intestato in via temporanea a
due o più utilizzatori. La ratio della norma di cui all'art. 94, comma 4-bis, del
Codice della Strada è, infatti, quella di voler rendere certa l'identificazione
dei responsabili della circolazione dei veicoli.
Pertanto, l'annotazione dell'intestazione temporanea presuppone l'uso
esclusivo e personale dei veicolo in capo a quell'utilizzatore.
1
Si precisa che il contratto di comodato può essere stipulato in forma scritta o anche solo in forma orale, in base all'art.
1803 e seguenti del Codice civile, che non impongono vincoli di forma a tale tipo di contratto.
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Delega al
"dante causa"
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In merito al soggetto in capo al quale ricade l'obbligo di comunicazione,
che è l'avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale,
locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in
caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell'acquisizione
della titolarità del bene da parte dell'erede stesso, utilizzatore con contratto
di rent to buy), la precedente Circolare n. 15513 del 10.07.2014 della
Motorizzazione civile aveva chiarito l'obbligo è da ritenersi comunque
legittimamente assolto anche qualora la comunicazione sia effettuata dal
dante causa (l'intestatario) su delega scritta dell'avente causa.
Ora la nuova Circolare n. 23743 del 27 ottobre scorso, aggiunge che,
però, tale delega non può essere considerata come una "delega generale"
all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti necessari fino alla
restituzione del veicolo all'intestatario originario. In particolare, la delega
conferita per una prima intestazione temporanea, non può considerarsi
valida anche per un'eventuale proroga del periodo di disponibilità del
veicolo al medesimo utilizzatore, ma sarà necessaria eventualmente una
nuova delega dall'avente causa al dante causa. A tutela degli interessi di
ordine pubblico, infatti, i rapporti tra avente causa e dante causa devono
essere sempre certi.
Mere variazioni di
toponomastica
Nel caso in cui vari esclusivamente la toponomastica (variazioni del luogo
di nascita o di residenza della persona fisica o della sede della persona
giuridica per effetto, ad esempio, di soppressione o accorpamento di
Province
o
Comuni),
non
è
richiesto
assolutamente
l'obbligo
di
aggiornamento delle carte di circolazione.
In tale ipotesi, infatti, la Motorizzazione Civile provvederà d'ufficio ai
necessari
aggiornamenti
dell'Archivio
Nazionale
dei
Veicoli
su
comunicazione dell'Ente locale.
Il cittadino o l'impresa si ritroverà poi la nuova denominazione del
Comune o della Provincia al momento in cui si troverà a richiedere un
tagliando di aggiornamento della carta di circolazione o un duplicato del
documento stesso (fino a quel momento, resta valida l'indicazione, sulla
carta di circolazione, dei Comuni o delle Province estinte).
Comodato di
veicoli aziendali
Come detto in precedenza, l'obbligo di aggiornamento della carta di
circolazione sussiste anche nel caso in cui un veicolo sia concesso in via
temporanea in comodato per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
Come chiarisce la Circolare n. 23743 del 27.10.2014, essendo il
comodato, per sua natura, a titolo gratuito, non si verifica comodato nel
caso in cui la disponibilità del veicolo costituisca (in tutto o in parte) un
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corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o altra
prestazione d'opera).
Inoltre, il comodato di veicoli aziendali comporta un uso esclusivo e
personale del veicolo in capo all'utilizzatore.
Da queste due considerazioni deriva che l'obbligo di aggiornamento
della carta di circolazione non sussiste in caso di:
 utilizzo di veicoli aziendali a titolo di "fringe benefit"; il fringe benefit è, infatti,
una "retribuzione in natura" consistente nell'assegnazione del veicolo al
dipendente che lo utilizza sia per esigenze di lavoro che per esigenze
private. Viene meno, quindi, il carattere di gratuità e, quindi, non ricorre il
caso di comodato;
 utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (a titolo diverso dal fringe benefit, cioè
il dipendente subisce una trattenuta per la parte di uso privato): in tal caso,
infatti, il veicolo è impiegato dal dipendente sia per l'esercizio di attività
lavorative, che per raggiungere la sua sede di lavoro o la sua abitazione o
anche nel tempo libero e, quindi, viene meno il requisito dell'uso esclusivo e
personale del veicolo;
 utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti: in tal
caso infatti, viene meno sia l'esclusività e personalità del veicolo aziendale
che la continuità temporale dello stesso.
Da tutto ciò sembra potersi dedurre che l'unica ipotesi in cui si applica
l'obbligo di annotazione del nome del dipendente sia quella (rara) in cui
egli riceva un veicolo in comodato gratuito esclusivamente per usarlo nel
tempo libero.
Inoltre, come precisato dalla più recente Circolare, l'obbligo si ha nel
caso di:
 veicoli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori
dell'azienda;
 veicoli intestati al'imprenditore individuale se essi sono un bene strumentale
d'impresa. In tal caso, il relativo comodato impone solo l'aggiornamento dei
dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e non anche della carta di
circolazione;
se,
dell'imprenditore,
invece,
il
il
relativo
veicolo
risulta
comodato
essere
comporta
bene
sia
personale
l'obbligo
di
aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, sia quello di
aggiornamento della carta di circolazione;
 veicoli concessi in comodato a persone fisiche o anche ad altre aziende,
enti o organizzazioni.
Resta,
invece,
impossibile
e,
quindi,
esclusa,
l'annotazione
di
subcomodati.
Sempre in merito al comodato di veicoli aziendali, la Circolare n.
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23743/2014 della Motorizzazione civile precisa che:
 sarà possibile, non appena sarà attiva la relativa procedura, effettuare la
contestuale immatricolazione del veicolo e annotazione dei dati relativi al
comodatario, purché la data di scadenza del contratto di comodato sia
“già certa”;
 alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non è richiesta alcuna
ulteriore comunicazione, in quanto il veicolo si presume implicitamente
rientrato nella piena disponibilità del comodante. È richiesta una nuova
comunicazione solo se il veicolo viene concesso in comodato ad un nuovo
soggetto;
 in caso di cessazione anticipata del comodato di veicoli aziendali:

occorre effettuare la comunicazione di cessazione anticipata solo se il
veicolo rientra nella disponibilità del comodante senza che lo stesso sia
posto nella disponibilità del nuovo comodatario;

non occorre effettuare la comunicazione di cessazione anticipata se il
veicolo, entro il termine di 30 giorni, è posto nella disponibilità di un
nuovo comodatario. In tal caso sarà sufficiente comunicare solo il
nuovo comodato (e non la cessazione del precedente).
Locazione senza
conducente
Con riguardo alla locazione senza conducente, la nuova circolare
chiarisce, contrariamente a quanto precisato nella precedente Circolare
del 10.07.2014, che se alla scadenza della locazione il locatore non effettua
ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino
a quando il locatore non comunichi che il veicolo è rientrato nella piena
disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario.
In caso di cessazione anticipata del contratto, invece, il locatore:
 ne deve dare immediata comunicazione se il veicolo è rientrato nella
propria disponibilità (ciò si verifica anche se ceduto ad un locatario per un
periodo pari o inferiore a 30 giorni);
 dà immediata comunicazione del nominativo del nuovo locatario nel caso
di contratto di locazione di durata superiore ai 30 giorni.
L'"immediata comunicazione" in luogo del periodo di tempo di 30 giorni
è richiesto in questo caso perché, in assenza di comunicazione, il veicolo è
da intendersi temporaneamente intestato all'ultimo locatario e, quindi, in
caso
di
cessazione
anticipata
del
contratto,
il
locatario
cessato
continuerebbe ad essere illegittimamente individuato come intestatario
temporaneo del veicolo e, quindi, responsabile della circolazione dello
stesso.
In sede di immatricolazione del veicolo, è possibile effettuare anche la
richiesta di annotazione nell'Archivio dei dati del locatario, a condizione,
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però, che sia certa la data di scadenza del contratto di locazione senza
conducente.
Veicoli intestati
all'erede del
"de cuius"
La Circolare del 27 ottobre ribadisce che l'obbligo di richiedere il tagliando
di aggiornamento della carta di circolazione ricade anche sull'erede in
attesa di definizione della dichiarazione di successione.
Tale
aggiornamento,
infatti,
non
configura
accettazione
tacita
dell'eredità, ma è finalizzato solo a rendere più certa l'identificazione dei
responsabili della circolazione dei veicoli.
Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alle
informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta l'apposita dicitura:
“Intestatario deceduto - Intestazione temporanea effettuata ai sensi
dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di
successione”.
Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line
l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.
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