Legnano, 13 novembre 2014
Alle imprese assistite
Oggetto: NESSUNA NORMA IMPEDISCE L'UTILIZZO DI UN VEICOLO A TITOLO DI CORTESIA
O DI FAVORE DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DALL'INTESTATARIO
Con la recente Circ. n. 300/2014, in attesa di una “direttiva esplicativa sulle tematiche maggiormente legate
all’attività di controllo e sanzionatoria” da parte della PP.SS., fornisce le “prime indicazioni” ed evidenzia i
“principali aspetti operativi”, precisando che, per il comodato di veicoli in ambito familiare:
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l'obbligo di annotazione, escluso per i familiari conviventi, è comunque subordinato al fatto che
il veicolo sia concesso in uso personale e non “promiscuo” per un periodo continuativo di 30
giorni
nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un
soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.
La circolare precisa, altresì, che le sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi 30 giorni dal
3/11/2014 e, quindi, a partire dal 4/12/2014.
ASPETTI GENERALI
Come noto, dallo scorso 3/11/2014 è previsto l’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e
nell’Archivio Nazionale dei veicoli (ANV) nel caso di atti dai quali derivino:
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la variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione
la disponibilità dei veicoli, per un periodo > 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari.
Chiarimenti precedenti: l’ambito applicativo, le procedure e gli adempimenti sono stati ampiamente definiti
dalle Circ. del MIT n. 15513/2014 e n. 23743/2014 (v. Info fisco n. 287/14 e n. 256/14)
Veicoli aziendali: in tali occasioni, il MIT ha ritenuto escluso da comunicazione:
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utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit"
utilizzo promiscuo (privato e aziendale) di veicoli aziendali (inclusi quelli delle imprese individuali)
in relazione sia ai dipendenti che ai soci e/o amministratori.
COMODATO DI VEICOLI - I RECENTI CHIARIMENTI
Viene preliminarmente ribadito che l’obbligo di annotazione, in caso di comodato gratuito, è imposto
quando tale atto (in forma scritta e/o verbale) prevede l’utilizzo del veicolo da parte dell’utilizzatore:
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in modo esclusivamente personale
per un periodo > a 30 giorni continuativi.
AMBITO FAMILIARE: per il comodato di veicoli in ambito familiare, l'obbligo di annotazione:
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è escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente
per i familiari non conviventi, rimane subordinato al fatto che il veicolo sia concesso in uso “non
promiscuo” per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
Circ. MIT n. 300/2014: “L'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia
esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo,
personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.
Per quanta riguarda il comodato in ambito familiare, l’obbligo di annotazione resta escluso nel caso di
concessione ad un familiare convivente ed in ogni altre caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti,
ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta
giorni”.
USO “PROMISCUO”: il riferimento, nel caso di specie, dovrebbe intendersi come utilizzo del veicolo da
parte di più soggetti.
In ogni caso, viene evidenziato che “nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di
favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione”.
DECORRENZA DISPOSIZIONI
Per quanto riguarda l‘ambito temporale, il MIT ribadisce che “le norme in esame non sono retroattive” e,
pertanto, trovano applicazione unicamente per atti e fatti dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi
indicati, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3/11/2014.
Di conseguenza, la comunicazione:
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è obbligatoria per tutti gli atti posti in essere dal 3/11/2014
è facoltativa per gli atti posti in essere dal 7/12/2012 al 2/11/2014.
DISCIPLINA SANZIONATORIA
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, la circolare in esame precisa che le stesse (sanzione da €.705 a
€.3.526 e ritiro del libretto di circolazione) possono trovare applicazione solo decorsi 30 giorni dal
3/11/2014 e, quindi, a partire dal 4/12/2014; ciò in relazione alla circostanza che la norma consente
all’utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall’atto o fatto da cui deriva l’utilizzo
stesso (30 giorni che decorrono, per il comodato, dalla data di stipulazione dello stesso, in forma scritta o
verbale, secondo la circ. 23743/2014).
SOGGETTO SANZIONATO: la violazione dell’art. 94 c. 4-bis del codice della strada può essere contestata:
• solo all’avente causa e cioè il comodatario, in caso di comodato (che si potrà rivalere sul
comandante ove gli abbia conferito la apposita delega scritta a procedere alla comunicazione)
• e non “automaticamente” al conducente, se le due figure non coincidono.
Inoltre, al conducente, non può essere contestata la violazione di cui all’art. 94 c. 4 del C.d.s. in base alla quale
chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento o il rinnovo della carta di
circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione da €.353 a €. 1.762 euro.
Oggetto della sanzione è, quindi, solo l’omessa comunicazione da parte dell’avente causa all’ufficio della
Motorizzazione, e pertanto, nessuna violazione è contestabile al conducente in caso di mancanza a
bordo della documentazione attestante tale comunicazione.
Viene, infine, precisato che il proprietario del veicolo (o, comunque, uno dei soggetti di cui all’art. 196 c. 1 del
Cds) resta obbligato in solido per tutte le violazioni punibili con sanzione pecuniaria.
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i
partner di riferimento per il caso di specie è
:
tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
SBC Consulting srl
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