Prot.n.253/14-na
Circ.n.46/14
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali e provinciali
Roma, 24 novembre 2014
Oggetto:
Obbligo di annotazione nella carta di circolazione degli utilizzatori abituali dell'auto,
diversi dall'intestatario
Riferimenti:
- Art. 94 comma 4 – bis del D.lgs. n. 285/92;
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15513/2014;
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 23743/2014.
PREMESSA
Dal 3 novembre 2014 è diventato obbligatorio registrare alla Motorizzazione civile ed annotare sulla
carta di circolazione il nome del soggetto, diverso dall’intestatario, che dispone del veicolo per più di 30
giorni.
Il mancato adempimento comporta una multa pari a € 705 e il ritiro della carta di circolazione.
Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 07/12/2012 al
02/11/2014, è comunque possibile comunicarli (l’eventuale omissione non è sanzionabile).
Per tale obbligo:
- rilevano solo gli ATTI POSTI IN ESSERE a decorrere dal 3 novembre 2014;
- deve trattarsi di un contratto di comodato ad uso “esclusivo e personale”;
- i 30 giorni sono da conteggiarsi CONSECUTIVI.
FATTISPECIE INTERESSATE DALL’OBBLIGO
Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti,
anche a quelli:
-­‐ concessi in comodato a soci, amministratori, collaboratori dell’Ente;
-­‐ intestati all’Ente se gli stessi costituiscono un bene strumentale. In tal caso il relativo comodato
impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di
circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato comporta
anche l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;
-­‐ concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”.
SONO ESCLUSI I VEICOLI AZIENDALI, DI ENTI, ECC. CONCESSI IN FRINGE BENEFIT
(BENEFICIO ACCESSORIO), NONCHE’ QUELLI A USO PROMISCUO.
OBBLIGO ANNOTAZIONE
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con circolare n. 23743/2014 del 27/10/2014, ha fornito alcuni
importanti chiarimenti in merito all’obbligo di annotazione nella carta di circolazione dell’utilizzatore di
un veicolo diverso dall’intestatario, andando a limitare significativamente l’ambito applicativo.
E’ stato precisato che tale obbligo sussiste solo in presenza di:
- un contratto di comodato (quindi un utilizzo a titolo gratuito) ad “uso esclusivo e personale” in
capo all’utilizzatore dell’auto dell'Ente, dell'azienda, ecc.
La disciplina interessa ogni soggetto utilizzatore diverso dall’intestatario, vale a dire soci, amministratori
e collaboratori dell’Ente.
CASI DI ESCLUSIONE
La circolare n. 23743/2014 ha precisato che sono esclusi dall’obbligo di annotazione:
- gli utilizzi di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit, non configurandosi l’ipotesi di
comodato (manca infatti il requisito della gratuità);
- gli utilizzi di veicoli aziendali ad uso promiscuo, come nel caso di veicoli impiegati per l’esercizio
dell’attività lavorativa e utilizzati dal lavoratore dipendente per spostamenti personali. L’unico caso di
annotazione del nome del dipendente si ha nella rara ipotesi in cui egli riceva un veicolo
esclusivamente per usarlo nel tempo libero;
- gli utilizzi in modo alternato da parte di più dipendenti dello stesso veicolo aziendale.
CONSIDERAZIONI
Resta da chiarire quali siano le effettive fattispecie rientranti nell’obbligo di comunicazione atteso che,
come precisato dalla circolare n. 15513 del 10/07/2014 (da ritenersi valida sul punto), non vanno annotati
gli utilizzi dei familiari conviventi e che, in ogni caso, ogni forma di utilizzo “promiscuo” del veicolo non
forma oggetto di comunicazione.
Per quanto sopra, poche quindi (e non sarebbe affatto male che il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti le definisse in modo chiaro e inequivocabile), saranno le casistiche che in presenza di comodati
di veicoli aziendali determineranno l’obbligo di comunicazione.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Settore gestione scuola
dott. Giannino Zanfisi
Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano
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C46-14 Obbligo di annotazione nella carta di circolazione