Auto aziendali: dal 3 novembre 2014 obbligatorio il nominativo dell’utilizzatore
sulle carte di circolazione
Con la Legge n. 120 del 2010 è stata riformata la disciplina del D.Lgs. n. 285 del 1992 (“Codice della
strada”). In particolare, l’art. 12, comma 1, della Legge n. 120 del 2010, ha introdotto all’art. 94 del Codice
della strada il comma 4-bis che ha previsto obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento
dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti che comportino variazioni
concernenti gli intestatari della carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per
periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
La medesima disposizione ha, altresì, demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
della strada (D.P.R. n. 495 del 1992) l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione
legislativa; conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del D.P.R. n. 495 del 1992, adottata con il
D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 (entrato in vigore il 7 dicembre 2012), il quale ha introdotto l’art. 247 –
bis. Quest’ultima norma è, tuttavia, rimasta in sospeso fino alla comunicazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture dei Trasporti della conclusione della predisposizione delle procedure informatiche
indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei
Veicoli e dei documenti di circolazione (così come prescritto dall’art. 94, comma 4 bis, Codice della strada).
Dopo quasi due anni dall’entrata in vigore del D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, con la Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 (“Circolare”), ha attestato che le
procedure informatiche necessarie per recepire le modifiche al nuovo Codice della strada sono state attuate.
Si osserva che la Circolare ha precisato che le predette procedure informatiche, al momento, non si applicano
ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: iscrizione al
Registro Elettronico Nazionale (REN) o all’albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in
contro proprio; autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante
autovetture in uso di terzi (ad esempio, taxi o noleggio con conducente). Con riferimento ai predetti veicoli
verranno emanate, infatti, apposite disposizioni.
La Circolare ha fornito i primi chiarimenti sull’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di
trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta
giorni, ha individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato la decorrenza dell’obbligo in esame ed ha
confermato la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento delle carte di circolazione.
In prima istanza, la Circolare ha precisato che gli obblighi di annotare i dati sulla carta di circolazione e
nell’Archivio Nazionale dei Veicoli riguardano gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014.
La violazione dei citati obblighi è sanzionata con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
pari ad un minimo di € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, commi 3 e 5 del
Codice della strada.
La Circolare ha, inoltre, chiarito che, laddove richiesto dagli utenti interessati, resta salva, comunque, la
facoltà di provvedere all’aggiornamento dei dati, anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3
novembre 2014, in particolare quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014. In tal caso,
l’eventuale omissione delle annotazioni non comporta, comunque, l’applicazione delle predette sanzioni.
La Circolare ha, altresì, chiarito l’obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia
la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni,
affrontando diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in particolare:
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a titolo di comodato;
in forza di provvedimento di custodia giudiziale;
nei casi di locazione senza conducente;
nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius;
nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “Rent to buy”;
nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust.
Per quanto di interesse, ci si sofferma, in questa sede, sulle precisazioni fornite dalla Circolare in relazione
all’ipotesi, piuttosto frequente nella prassi aziendale, del comodato di veicoli aziendali cui è dedicato un
paragrafo specifico (E.1.1).
Si tratta dei casi in cui veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o
privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione
senza conducente, che vengano da questi concessi, per periodi superiori ai 30 giorni, in comodato d’uso
gratuito ai propri dipendenti.
La Circolare ha precisato che in tutti questi casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per
conto del comodante (casa costruttrice, azienda o ente), su delega del comodatario (dipendente), presenta
istanza (redatta in conformità alla modulistica allegata alla Circolare) volta all’annotazione nell’Archivio
Nazionale dei Veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti: € 16, effettuato tramite c/c/p n. 4028
(imposta di bollo dovuta per l’istanza), e € 9, effettuato tramite c/c/p n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Sul tema, la Circolare ha, altresì, precisato che:
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nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle
cosiddette “flotte aziendali") è possibile presentare un’unica istanza cumulativa, alla quale dovrà
essere allegata, oltre alla predetta documentazione, anche l’elenco dei veicoli e dei relativi
comodatari, un’attestazione di versamento di € 16 effettuato tramite c/c/p n. 4028 (imposta di bollo
dovuta per l’istanza) e l’attestazione di versamento di € 9 effettuato tramite c/c/p n. 9001 (diritti di
motorizzazione);
nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di
acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del
locatore o del venditore;
nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo
di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti “noleggi full rent”), ed al fine di
corrispondere a particolari esigenze di tutela manifestate dalle imprese di settore, ricorre la necessità
del preventivo assenso scritto del locatore.
A fronte dell’istanza viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei
Veicoli delle informazioni contenute nelle predetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Al
riguardo, la Circolare ha sottolineato che, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la
predetta attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale; pertanto, la sua mancanza non
costituisce violazione suscettibile di sanzioni in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di
polizia.
La medesima procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo
comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena
disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.
Da ultimo, si osserva che non sono stati forniti chiarimenti circa il calcolo del periodo di 30 giorni; tuttavia,
dall’esame dei modelli allegati alla Circolare per richiedere la variazione sulla carta di circolazione e
all’Archivio Nazionale dei Veicoli sembra potersi sostenere che i 30 giorni debbano essere continuativi.
Invero, nei predetti modelli viene richiesto di indicare la data di scadenza del comodato, lasciando intendere
che se questa avviene prima dei 30 giorni nessuna comunicazione debba essere effettuata.
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Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.
Morri Cornelli e Associati
Studio Legale e Tributario
Milano, 13 ottobre 2014
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