Legnano, 31 ottobre 2014
Alle imprese assistite
Oggetto: Carta di circolazione da aggiornare entro il 3 novembre: chiarimenti
sulla circolare del Ministero
Tutto parte da una circolare ministeriale del 10 luglio 2014 , che riprende una normativa di qualche anno fa del
Ministero dei Trasporti e che a distanza di qualche tempo entrerà in vigore a partire dal 3 novembre 2014.
A chi si rivolge? La nuova normativa coinvolge in particolar modo coloro che operano nel settore dell’autonoleggio,
dei trasporti, delle auto aziendali o in comodato. Tuttavia ci sono dei casi in cui non sono esclusi i privati, come ad
esempio nell’ipotesi di un veicolo intestato ad un persona che muore ed i cui parenti ne facciano uso per più di 30 giorni,
che è il termine massimo fissato per l’utilizzo di un mezzo non proprio senza che subentri l’obbligo di
aggiornamento della carta di circolazione. La nuova normativa, nelle intenzioni del legislatore, ha l’obiettivo di
individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie.
Ma quali sono i casi specifici in cui è previsto l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione? Si fa riferimento alle
ipotesi in cui:
– Vi sia una variazione della denominazione dell’ente;
– Vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
– Un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a
titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza
conducente;
– Si debba procedere alla intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.
Per chi, nei casi espressamente citati, non si adegua all’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione
rischia sanzioni che vanno da un minimo di 705 euro ad un massimo di 3.526 euro, alle quali si aggiunge anche il
ritiro del libretto.
Ad offrire un ulteriore chiarimento in merito all’identificazione dei soggetti oggetto della normativa sono arrivate anche le
parole di Maurizio Vitelli, Direttore Generale della Motorizzazione, che all’Ansa ha dichiarato: “La norma riguarda
principalmente le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed
interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria“.
I soggetti ai quali viene imposto l’obbligo di far coincidere il nome dell’intestatario della carta di circolazione con quello
della patente possono mettersi in regola recandosi alla Motorizzazione, agli sportelli del Dipartimento dei
Trasporti. Nel caso del comodato d’uso di veicoli aziendali il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di
circolazione, ma soltanto registrato alla Motorizzazione che rilascerà la relativa ricevuta che in ogni caso non è
obbligatorio tenere a bordo.
Una volta precisato a chi si rivolge la nuova normativa che impone la coincidenza del nome sulla patente e sulla carta di
circolazione del veicolo, è il caso di soffermarci sull’ampia serie di esenzioni che restringe in maniera significativa il
campo d’applicazione.
Prima importante questione da sottolineare è la non retroattività della norma, quindi per tutti gli atti precedenti al 3
novembre 2014 non è previsto nessun obbligo, dunque nessun rischio di multa, di aggiornamento della carta di
circolazione, fermo restando che questa può essere aggiornata facoltativamente.
Altro aspetto importante, che riguarda migliaia di famiglie, è l’esenzione per tutti i veicoli in comodato d’uso
all’interno del nucleo familiare. Dunque nessun obbligo o sanzione, per figli che guidano l’auto del padre, mogli che
guidano le auto dei mariti e così via. L’unico vincolo è che effettivo utilizzatore (nome sulla patente) e intestatario
del veicolo (nome sulla carta di circolazione) condividano lo stesso indirizzo di residenza. Nei casi in cui un privato
prenda in prestito l’auto da un parente o da un amico, dunque quasi certamente con un intestatario con un diverso
indirizzo di residenza, risulta difficile, in termini pratici, pensare che questo possa essere sanzionato dato che si tratta di
un tipo di accordo solitamente non accompagnato da documenti che attestino il momento di inizio di una sorta di
“locazione gratuita”, rendendone di conseguenza impossibile l’accertamento di un eventuale scadenza del termine di 30
giorni.
Infine l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non riguarda neanche coloro che svolgono attività di
autotrasporto con licenza e i rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate. Dunque tra gli esenti ci sono anche gli
iscritti all’Albo autotrasportatori, i possessori di licenza in proprio e chi guida autobus, taxi o noleggio con
conducente.
Ogni cambiamento dell’intestazione costerà 25 euro, 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione.
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i
partner di riferimento per il caso di specie è
:
tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
SBC Consulting
1)
2)
3)
4)
5)
Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.),
E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della
documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti;
La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse
contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i
destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia,
esponendo la propria specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell’ambito di applicazione;
Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione,
offerto dalla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti d'interesse, prevedono
l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura
SBC (SBC Consulting s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi;
Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo e-mail è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà
comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall'elenco, inviate una e-mail con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo
[email protected] (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.
Scarica

carta di circolazione e libretto…