Fiscal Flash
La notizia in breve
N. 172
29.10.2014
Auto in comodato: nuova circolare
della motorizzazione
Categoria: Auto
Sottocategoria: Imposte dirette
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla
disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori
“abituali” di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del
possesso del mezzo.
Con la circolare prot. 23743 di lunedì 27 ottobre è stato chiarito che:
non vige l’obbligo di annotazione dell'utilizzatore se l'auto aziendale gli è attribuita come fringe
benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio;
negli altri casi, l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione rimane, anche se si tratta di
amministratori, soci o altri collaboratori dell’azienda.
Codice della
strada
Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada,
contenuta nel D.Lgs. n. 285/92.
In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del
predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis il quale prevede in capo all’utilizzatore,
l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della
carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:
dell’intestatario della carta di circolazione;
della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore
di soggetti diversi dall’intestatario.
Con la Circolare 10.7.2014, n. 15513 il MIT ha comunicato l’attuazione
dell’obbligo in esame fornendo una prima serie di chiarimenti.
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Soggetti
obbligati ed
esonerati
La citata circolare chiarisce che i suddetti obblighi sono, in linea generale, a
carico degli “aventi causa” (es. comodatario o affidatario); tuttavia, con apposita
delega scritta dell’avente causa (moduli A/1 e A/2), gli obblighi possono essere
posti in essere anche dall’intestatario del veicolo.
Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato
l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il
comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della
Motorizzazione (UMC), richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Fermo restando che sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, gli stessi
possono comunque richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
La circolare evidenzia altresì che,
in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l’UMC non procederà
a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l’intestatario
della carta di circolazione ed il comodatario, limitandosi a verificare la
regolarità formale della documentazione presentata;
in caso di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale
a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario
per il medesimo uso, viene emesso il tagliando di aggiornamento nel
quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la
residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria se si
tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato e viene
apposta la dicitura “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai
sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”.
SOGGETTI OBBLIGATI
Con riguardo alla nozione di “avente causa”, il MIT ha chiarito che va fatto
riferimento al:
comodatario;
affidatario, in caso di custodia giudiziale;
locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
erede;
utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.
SOGGETTI ESONERATI
Con riguardo al comodato, la citata Circolare n. 15513 ha ribadito che sono
esonerati dall’obbligo:
i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di
richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;
i
veicoli
in
disponibilità
di
soggetti
esercenti
l’attività
di
autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.
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Veicoli
aziendali
Nella Circolare n. 15513 in esame, per “finalità di semplificazione” è stata
riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti
(pubblici o privati):
detenuti
a
titolo
di
proprietà/usufrutto/leasing/locazione
senza
conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a
30 giorni.
Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e
per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del
comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata
Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio
Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:
€ 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
€ 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
VEICOLI AZIENDALI
Nel caso in cui i veicoli in disponibilità di aziende o di enti (pubblici o privati)
a titolo di:
proprietà;
usufrutto;
acquisto con patto di riservato dominio;
leasing o di locazione senza conducente;
vengano concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso
gratuito ai propri dipendenti, la persona fisica munita del potere di
agire in nome e per conto dell’azienda comodante, su delega del
comodatario, presenta istanza redatta conformemente all’Allegato
B/1 volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli (senza,
quindi, indicazione del nominativo in carta di circolazione).
Circolare
23743
Motorizzazione
Alla luce delle novità introdotte nella giornata di lunedì 27 ottobre la
motorizzazione è intervenuta ancora una volta con una nuova circolare (prot.
23743) con la quale sono state fornite nuove importanti precisazioni.
In particolare per quanto riguarda le aziende sono stati dettati i confini tra
comodato (che va sempre annotato);
altre forme di utilizzo del veicolo aziendale (tutte esenti dall'obbligo).
La circolare 23743 puntualizza che:
il comodato sussiste quando c'è un utilizzo “esclusivo e personale» e “a
titolo gratuito”.
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Ciò, secondo la circolare, non si verifica né nel caso del fringe benefit (qui
non c'è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del
mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell'utilizzo promiscuo.
Il comodato avviene in sostanza quando il lavoratore ha il veicolo assegnato in
esclusiva ma non in fringe benefit, ossia quando subisce una trattenuta per la
parte di uso privato.
Sembra, quindi, si possa dedurre che l'unico caso di annotazione del nome del
dipendente si ha nella rara ipotesi in cui egli riceva un veicolo
"esclusivamente" per fini personali.
Nei casi in cui l'obbligo esiste, vale anche per i soci, gli amministratori e i
collaboratori dell'azienda. E anche l'imprenditore individuale, se il veicolo è un
bene strumentale della sua impresa.
Giunti alla scadenza:
il comodato non richiede ulteriori annotazioni: si dà per scontato che il
mezzo sia rientrato nella disponibilità dell'azienda, che dovrà effettuare
comunicazioni alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata;
se entro 30 giorni si affida il veicolo a un'altra persona, basta annotarne
il nome, senza registrare la cancellazione dell'utilizzatore precedente.
Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine (c.d. “locazione senza
conducente”) la circolare ha precisato che:
il nome che va annotato è quello dell'azienda che poi affida il mezzo al
suo dipendente;
alla scadenza il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a
quando il locatore (cioè il noleggiatore) comunica che il veicolo è
rientrato nella sua disponibilità (in questo caso viene smentita la
precedente circolare n. 15513 accennata in precedenza);
in caso di cessazione anticipata, va data immediata comunicazione;
in caso di successiva riassegnazione ad altro soggetto, (con contratto di
locazione ha scadenza superiore a 30 giorni) va data immediata
comunicazione.
Tra gli ultimi chiarimenti data dalla circolare si evidenzia che:
l'utilizzatore
(obbligato
all'annotazione)
può
anche
delegare
l'intestatario, ma la delega non può essere indistinta per tutte le
comunicazioni legate all'evolversi del rapporto: per ogni modifica da
annotare è necessaria una nuova delega;
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se l'intestatario è una società di noleggio, la delega può restare nei suoi
uffici: alla Motorizzazione si può presentare anche solo una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal noleggiatore
(D.P.R. 445/2000, articolo 47), accompagnata dalla consueta fotocopia di
un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante.
COMODATO
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
annotazione dell’azienda che
affida
il
mezzo
al
suo
dipendente;
alla scadenza il noleggio si
considera
utilizzo
personale»
“esclusivo
e
“a
gratuito”;
e
titolo
implicitamente
prorogato fino a quando il
locatore
(cioè
il
noleggiatore) comunica che
il veicolo è rientrato nella
NO fringe benefit;
NO utilizzo promiscuo.
sua disponibilità. In caso di
cessazione
anticipata,
data
va
immediata
comunicazione, così come
della
successiva
riassegnazione
ad
altro
soggetto.
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