Fiscal Flash La notizia in breve N. 172 29.10.2014 Auto in comodato: nuova circolare della motorizzazione Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo. Con la circolare prot. 23743 di lunedì 27 ottobre è stato chiarito che: non vige l’obbligo di annotazione dell'utilizzatore se l'auto aziendale gli è attribuita come fringe benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio; negli altri casi, l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione rimane, anche se si tratta di amministratori, soci o altri collaboratori dell’azienda. Codice della strada Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis il quale prevede in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni: dell’intestatario della carta di circolazione; della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario. Con la Circolare 10.7.2014, n. 15513 il MIT ha comunicato l’attuazione dell’obbligo in esame fornendo una prima serie di chiarimenti. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Soggetti obbligati ed esonerati La citata circolare chiarisce che i suddetti obblighi sono, in linea generale, a carico degli “aventi causa” (es. comodatario o affidatario); tuttavia, con apposita delega scritta dell’avente causa (moduli A/1 e A/2), gli obblighi possono essere posti in essere anche dall’intestatario del veicolo. Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione (UMC), richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. Fermo restando che sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, gli stessi possono comunque richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. La circolare evidenzia altresì che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l’UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, limitandosi a verificare la regolarità formale della documentazione presentata; in caso di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso, viene emesso il tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato e viene apposta la dicitura “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”. SOGGETTI OBBLIGATI Con riguardo alla nozione di “avente causa”, il MIT ha chiarito che va fatto riferimento al: comodatario; affidatario, in caso di custodia giudiziale; locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente; erede; utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”. SOGGETTI ESONERATI Con riguardo al comodato, la citata Circolare n. 15513 ha ribadito che sono esonerati dall’obbligo: i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione; i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Veicoli aziendali Nella Circolare n. 15513 in esame, per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati): detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio; concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni. Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti: € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028; € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001. VEICOLI AZIENDALI Nel caso in cui i veicoli in disponibilità di aziende o di enti (pubblici o privati) a titolo di: proprietà; usufrutto; acquisto con patto di riservato dominio; leasing o di locazione senza conducente; vengano concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda comodante, su delega del comodatario, presenta istanza redatta conformemente all’Allegato B/1 volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli (senza, quindi, indicazione del nominativo in carta di circolazione). Circolare 23743 Motorizzazione Alla luce delle novità introdotte nella giornata di lunedì 27 ottobre la motorizzazione è intervenuta ancora una volta con una nuova circolare (prot. 23743) con la quale sono state fornite nuove importanti precisazioni. In particolare per quanto riguarda le aziende sono stati dettati i confini tra comodato (che va sempre annotato); altre forme di utilizzo del veicolo aziendale (tutte esenti dall'obbligo). La circolare 23743 puntualizza che: il comodato sussiste quando c'è un utilizzo “esclusivo e personale» e “a titolo gratuito”. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Ciò, secondo la circolare, non si verifica né nel caso del fringe benefit (qui non c'è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell'utilizzo promiscuo. Il comodato avviene in sostanza quando il lavoratore ha il veicolo assegnato in esclusiva ma non in fringe benefit, ossia quando subisce una trattenuta per la parte di uso privato. Sembra, quindi, si possa dedurre che l'unico caso di annotazione del nome del dipendente si ha nella rara ipotesi in cui egli riceva un veicolo "esclusivamente" per fini personali. Nei casi in cui l'obbligo esiste, vale anche per i soci, gli amministratori e i collaboratori dell'azienda. E anche l'imprenditore individuale, se il veicolo è un bene strumentale della sua impresa. Giunti alla scadenza: il comodato non richiede ulteriori annotazioni: si dà per scontato che il mezzo sia rientrato nella disponibilità dell'azienda, che dovrà effettuare comunicazioni alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata; se entro 30 giorni si affida il veicolo a un'altra persona, basta annotarne il nome, senza registrare la cancellazione dell'utilizzatore precedente. Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine (c.d. “locazione senza conducente”) la circolare ha precisato che: il nome che va annotato è quello dell'azienda che poi affida il mezzo al suo dipendente; alla scadenza il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quando il locatore (cioè il noleggiatore) comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità (in questo caso viene smentita la precedente circolare n. 15513 accennata in precedenza); in caso di cessazione anticipata, va data immediata comunicazione; in caso di successiva riassegnazione ad altro soggetto, (con contratto di locazione ha scadenza superiore a 30 giorni) va data immediata comunicazione. Tra gli ultimi chiarimenti data dalla circolare si evidenzia che: l'utilizzatore (obbligato all'annotazione) può anche delegare l'intestatario, ma la delega non può essere indistinta per tutte le comunicazioni legate all'evolversi del rapporto: per ogni modifica da annotare è necessaria una nuova delega; Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info se l'intestatario è una società di noleggio, la delega può restare nei suoi uffici: alla Motorizzazione si può presentare anche solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal noleggiatore (D.P.R. 445/2000, articolo 47), accompagnata dalla consueta fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante. COMODATO LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE annotazione dell’azienda che affida il mezzo al suo dipendente; alla scadenza il noleggio si considera utilizzo personale» “esclusivo e “a gratuito”; e titolo implicitamente prorogato fino a quando il locatore (cioè il noleggiatore) comunica che il veicolo è rientrato nella NO fringe benefit; NO utilizzo promiscuo. sua disponibilità. In caso di cessazione anticipata, data va immediata comunicazione, così come della successiva riassegnazione ad altro soggetto. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info