IL CO DICE DELLA STRADA
Lunedì 3 Novembre 2014
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Il Ministero dei trasporti sull’annotazione alla Motorizzazione nei casi di comodato
Auto in prestito, pochi obbligati
Esentati parenti e chi usa vetture aziendali in benefit
DI
Le novità in vigore
Pagina a cura
STEFANO MANZELLI
P
uò stare tranquillo
il papà che presta
l’auto al figlio, o ad
amici e conoscenti.
Stesso sollievo anche nella
maggior parte dei casi delle
vetture aziendali assegnate
come fringe benefit. Da oggi,
infatti, solo chi utilizzerà
veicoli di proprietà di terzi
in modalità continuativa ed
esclusiva, per oltre 30 giorni,
dovrà prestare attenzione
all’obbligo di annotazione alla
Motorizzazione per non incorrere in una multa salata, con
il ritiro del libretto. L’operazione burocratica ha un costo
contenuto, ma non è richiesta,
appunto, in caso di comodato
tra familiari conviventi e in
genere per chi utilizza mezzi
professionali o veicoli aziendali assegnati come fringe
benefit o per uso casa-lavoro,
che al momento restano esenti dall’obbligo di tracciabilità
introdotto dall’art. 94/4-bis
del codice stradale.
Restano però sul tappeto
tanti punti oscuri sulla discussa riforma sulla quale
a breve sono attese ulteriori indicazioni del ministero
dell’interno. In ogni caso le
multe potranno scattare solo
dal 4 dicembre in relazione
agli atti di messa a disposizione dei veicoli posti in essere
dal 3 novembre 2014. Lo ha
evidenziato il Ministero dei
trasporti con le circolari nn.
15513 e 23743 rispettivamente del 10 luglio e 27 ottobre
2014. L’art. 94/4-bis del codice
stradale disciplina le ipotesi
di variazione dell’intestatario
della carta di circolazione che
non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi
di intestazione temporanea
dei veicoli immatricolati a
nome di soggetti diversi dagli
utilizzatori.
Il nuovo art. 247-bis del
regolamento stradale specifica grossolanamente queste
ipotesi evidenziando che non
sfuggirà alla sanzione di 705
euro e al ritiro del libretto
chiunque verrà pizzicato con
un veicolo munito di filiera
della titolarità del mezzo
oscurata. Attenzione quindi
all’uso non occasionale dei
veicoli da parte di terzi. In
caso di comodato, esclusi i
casi di utilizzo del veicolo da
parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito
durerà per più di 30 giorni il
nominativo del comodatario
dovrà essere annotato sulla
carta di circolazione. Sulla delicata questione del comodato
dei veicoli aziendali è intervenuta la circolare del 27 ottobre specificando che devono
ritenersi esclusi dall’obbligo
formale i veicoli assegnati a
titolo di fringe benefit o per
un uso promiscuo casa-lavoro.
Soggetti obbligati all’annotazione
Persone fisiche e giuridiche che variano la propria denominazione anche a
seguito di operazioni che non danno
luogo alla creazione di un soggetto
distinto
Chi ha la disponibilità di un veicolo di
terzi per uso esclusivo e personale
per più di 30 giorni in relazione ad atti
formalizzati dopo il 3 novembre con
esclusione dei mezzi aziendali per uso
promiscuo e fringe benefit
Eredi che utilizzano il veicolo della
persona scomparsa nelle more della
necessaria successione a prescindere dall’accettazione dell’eredità
Se il veicolo viene utilizzato con contratto rent to buy, il mezzo appartiene
al patrimonio di un trust oppure vi è
un contratto di noleggio o per custodia
giudiziale
La novella trova applicazione anche
per gli utilizzatori di rimorchi di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5
tonnellate
Soggetti esentati dall’annotazione
Utilizzatori di veicoli adibiti al trasporto
professionale che richiedono formalità
speciali e utilizzatori di mezzi aziendali
come fringe benefit o per uso promiscuo
Familiari conviventi che hanno in comodato gratuito un veicolo di proprietà
di un parente o che seppure non conviventi utilizzano il mezzo di casa senza
però un uso esclusivo e personale
Utilizzatori occasionali di qualsiasi
veicolo per un periodo inferiore a 30
giorni oppure veicoli con targa estera
che circolano in Italia
Soggetti che circolano con un mezzo
assegnatogli formalmente anche per
uso esclusivo e personale ma con atto
avente data certa precedente alla data
del 3 novembre 2014
La novità non riguarda neppure gli
utilizzatori di ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici
Sotto osservazione vip, manager e furbetti
Non sono le imprese e nemmeno le famiglie italiane al centro della riforma che,
nelle intenzioni del legislatore, punta a
fare emergere alcune situazioni di comodo
che potrebbero avere ripercussioni anche
fiscali. Si tratta, infatti, di contrastare in
prima battuta le operazioni finalizzate a
rendere meno trasparente la tracciabilità
dei veicoli in caso di operazioni societarie
di comodo. Ma soprattutto di scovare i
furbetti del librettino che circolano con
auto intestate ad aziende private senza
alcun titolo formale. E inoltre di regolare
meglio la filiera del noleggio a lungo termine, dei mezzi intestati a soggetti incapaci, del rent to buy e dei trust. Come nel
caso di sportivi che ricevono vetture dalle
case automobilistiche, i grandi manager
che ricevono più auto per l’uso privato
(intestate alla società) e ancora i liberi
professionisti con molte risorse disponibili che intestano veicoli alla loro società
e ne fanno un uso totalmente personale.
Infatti, proprio liberi professionisti,
vip e manager sono spesso destinatari
di assegnazioni gratuite di veicoli che
restano intestati a grandi gruppi, ma di
fatto sono nella completa disponibilità
di terzi. Saranno loro a essere sorvegliati speciali dal 4 dicembre, data di prima
concreta applicazione degli aspetti sanzionatori della riforma. Di fatto, come
specificato nella circolare del ministero
dei trasporti del 10 luglio, le irregolarità
sanzionabili saranno solo quelle conseSiccome la ratio della norma
«è da ricercare nell’esigenza
di rendere maggiormente
certa l’identificazione dei responsabili della circolazione
dei veicoli», si deve ritenere,
prosegue il ministero nella
nota del 27 ottobre, che l’an-
guenti ad atti di messa a disposizione del
veicolo successivi al 3 novembre 2014. Ma
le conseguenze per chi verrà pizzicato con
un veicolo di comodo potranno avere ripercussioni anche di carattere fiscale in
materia di redditometro. In buona sostanza l’accertamento della polizia stradale
sarà utile anche per aggiornare l’anagrafe
nazionale dei veicoli sulla base del quale i funzionari dell’agenzia delle entrate
potranno effettuare analisi ad hoc. Interessanti anche le imminenti conseguenze
dal punto di vista assicurativo. È infatti
evidente che anche le compagnie assicurative avranno interesse a fare emergere
le irregolarità poste in essere a loro danno in caso di veicoli intestati a soggetti
che operano in aree geografiche completamente diverse da quelle dove di fatto
circola normalmente il mezzo che sfugge
alla filiera della trasparenza amministrativa stradale.
notazione
della intestazione
temporanea presupponga
l’uso esclusivo e personale del
veicolo in capo all’utilizzatore. Quindi saranno certamente esclusi dall’obbligo formale
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anche i mezzi aziendali in uso
alla generalità dei dipendenti. E probabilmente anche i
veicoli messi a disposizione
dei familiari non conviven-
ti senza alcun atto formale,
a titolo di liberalità e senza
vincoli. Per la locazione senza
conducente sarà invece sufficiente il semplice aggiornamento del Ced. Per i veicoli
immatricolati a nome di soggetti incapaci sulla carta di
circolazione dovranno essere
annotati i dati anagrafici del
genitore o del tutore. In caso
di successione in corso anche
l’erede che circolerà con il
mezzo intestato alla persona scomparsa dovrà curare
questa formalità. E questo
obbligo riguarderà anche il
«rent to buy» e i veicoli appartenenti al patrimonio di
un trust. L’onere di comunicazione compete all’avente
causa, ma tra gli addetti ai
lavori emergono già criticità
connesse alla notifica delle
contravvenzioni e all’obbligo
di delazione per i punti patente.
Le maggiori preoccupazioni
però al momento si registrano sul fronte molto diffuso dei
veicoli familiari dati in uso ai
figli e ai nipoti a titolo liberale. In attesa delle opportune indicazioni dell’organo di
coordinamento dei servizi di
polizia stradale, che dovranno chiarire definitivamente la
portata degli aspetti sanzionatori, si evidenzia che l’utilizzo di un mezzo di famiglia
senza esclusività resta libero
e senza necessità di annotazione alcuna.
Anche se l’utilizzatore ha
contratto una polizza a suo
nome, infatti, non è detto che
il mezzo sia nella sua completa esclusiva disponibilità.
Gli organi di polizia stradale
potrebbero consigliare ai più
precisi di annotare comunque
l’uso privato del mezzo di famiglia e in effetti questa formalità ha un costo marginale
(attorno ai 50 euro tramite le
agenzie abilitate come centro
servizi motorizzazione).
Ma si può immediatamente
obiettare che senza un comodato o un altro atto formale di
messa a disposizione a titolo
esclusivo e personale del veicolo la stessa motorizzazione
non sarà in grado
di iscrivere alcuna
formalità. In buona
sostanza nella generalità dei casi sia
che si tratti di veicoli
aziendali dati in uso
formale ai propri dipendenti sia che si
tratti di mezzi messi
a disposizione dei familiari per esigenze
generali di mobilità
non occorrerà annotare nulla. E in caso
di contenzioso sarà
facile dimostrare
che il veicolo a disposizione
del conducente non gli è stato
assegnato a titolo personale
ed esclusivo.
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