IL CO DICE DELLA STRADA Lunedì 3 Novembre 2014 17 Il Ministero dei trasporti sull’annotazione alla Motorizzazione nei casi di comodato Auto in prestito, pochi obbligati Esentati parenti e chi usa vetture aziendali in benefit DI Le novità in vigore Pagina a cura STEFANO MANZELLI P uò stare tranquillo il papà che presta l’auto al figlio, o ad amici e conoscenti. Stesso sollievo anche nella maggior parte dei casi delle vetture aziendali assegnate come fringe benefit. Da oggi, infatti, solo chi utilizzerà veicoli di proprietà di terzi in modalità continuativa ed esclusiva, per oltre 30 giorni, dovrà prestare attenzione all’obbligo di annotazione alla Motorizzazione per non incorrere in una multa salata, con il ritiro del libretto. L’operazione burocratica ha un costo contenuto, ma non è richiesta, appunto, in caso di comodato tra familiari conviventi e in genere per chi utilizza mezzi professionali o veicoli aziendali assegnati come fringe benefit o per uso casa-lavoro, che al momento restano esenti dall’obbligo di tracciabilità introdotto dall’art. 94/4-bis del codice stradale. Restano però sul tappeto tanti punti oscuri sulla discussa riforma sulla quale a breve sono attese ulteriori indicazioni del ministero dell’interno. In ogni caso le multe potranno scattare solo dal 4 dicembre in relazione agli atti di messa a disposizione dei veicoli posti in essere dal 3 novembre 2014. Lo ha evidenziato il Ministero dei trasporti con le circolari nn. 15513 e 23743 rispettivamente del 10 luglio e 27 ottobre 2014. L’art. 94/4-bis del codice stradale disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori. Il nuovo art. 247-bis del regolamento stradale specifica grossolanamente queste ipotesi evidenziando che non sfuggirà alla sanzione di 705 euro e al ritiro del libretto chiunque verrà pizzicato con un veicolo munito di filiera della titolarità del mezzo oscurata. Attenzione quindi all’uso non occasionale dei veicoli da parte di terzi. In caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo del veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito durerà per più di 30 giorni il nominativo del comodatario dovrà essere annotato sulla carta di circolazione. Sulla delicata questione del comodato dei veicoli aziendali è intervenuta la circolare del 27 ottobre specificando che devono ritenersi esclusi dall’obbligo formale i veicoli assegnati a titolo di fringe benefit o per un uso promiscuo casa-lavoro. Soggetti obbligati all’annotazione Persone fisiche e giuridiche che variano la propria denominazione anche a seguito di operazioni che non danno luogo alla creazione di un soggetto distinto Chi ha la disponibilità di un veicolo di terzi per uso esclusivo e personale per più di 30 giorni in relazione ad atti formalizzati dopo il 3 novembre con esclusione dei mezzi aziendali per uso promiscuo e fringe benefit Eredi che utilizzano il veicolo della persona scomparsa nelle more della necessaria successione a prescindere dall’accettazione dell’eredità Se il veicolo viene utilizzato con contratto rent to buy, il mezzo appartiene al patrimonio di un trust oppure vi è un contratto di noleggio o per custodia giudiziale La novella trova applicazione anche per gli utilizzatori di rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate Soggetti esentati dall’annotazione Utilizzatori di veicoli adibiti al trasporto professionale che richiedono formalità speciali e utilizzatori di mezzi aziendali come fringe benefit o per uso promiscuo Familiari conviventi che hanno in comodato gratuito un veicolo di proprietà di un parente o che seppure non conviventi utilizzano il mezzo di casa senza però un uso esclusivo e personale Utilizzatori occasionali di qualsiasi veicolo per un periodo inferiore a 30 giorni oppure veicoli con targa estera che circolano in Italia Soggetti che circolano con un mezzo assegnatogli formalmente anche per uso esclusivo e personale ma con atto avente data certa precedente alla data del 3 novembre 2014 La novità non riguarda neppure gli utilizzatori di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici Sotto osservazione vip, manager e furbetti Non sono le imprese e nemmeno le famiglie italiane al centro della riforma che, nelle intenzioni del legislatore, punta a fare emergere alcune situazioni di comodo che potrebbero avere ripercussioni anche fiscali. Si tratta, infatti, di contrastare in prima battuta le operazioni finalizzate a rendere meno trasparente la tracciabilità dei veicoli in caso di operazioni societarie di comodo. Ma soprattutto di scovare i furbetti del librettino che circolano con auto intestate ad aziende private senza alcun titolo formale. E inoltre di regolare meglio la filiera del noleggio a lungo termine, dei mezzi intestati a soggetti incapaci, del rent to buy e dei trust. Come nel caso di sportivi che ricevono vetture dalle case automobilistiche, i grandi manager che ricevono più auto per l’uso privato (intestate alla società) e ancora i liberi professionisti con molte risorse disponibili che intestano veicoli alla loro società e ne fanno un uso totalmente personale. Infatti, proprio liberi professionisti, vip e manager sono spesso destinatari di assegnazioni gratuite di veicoli che restano intestati a grandi gruppi, ma di fatto sono nella completa disponibilità di terzi. Saranno loro a essere sorvegliati speciali dal 4 dicembre, data di prima concreta applicazione degli aspetti sanzionatori della riforma. Di fatto, come specificato nella circolare del ministero dei trasporti del 10 luglio, le irregolarità sanzionabili saranno solo quelle conseSiccome la ratio della norma «è da ricercare nell’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli», si deve ritenere, prosegue il ministero nella nota del 27 ottobre, che l’an- guenti ad atti di messa a disposizione del veicolo successivi al 3 novembre 2014. Ma le conseguenze per chi verrà pizzicato con un veicolo di comodo potranno avere ripercussioni anche di carattere fiscale in materia di redditometro. In buona sostanza l’accertamento della polizia stradale sarà utile anche per aggiornare l’anagrafe nazionale dei veicoli sulla base del quale i funzionari dell’agenzia delle entrate potranno effettuare analisi ad hoc. Interessanti anche le imminenti conseguenze dal punto di vista assicurativo. È infatti evidente che anche le compagnie assicurative avranno interesse a fare emergere le irregolarità poste in essere a loro danno in caso di veicoli intestati a soggetti che operano in aree geografiche completamente diverse da quelle dove di fatto circola normalmente il mezzo che sfugge alla filiera della trasparenza amministrativa stradale. notazione della intestazione temporanea presupponga l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. Quindi saranno certamente esclusi dall’obbligo formale © Riproduzione riservata anche i mezzi aziendali in uso alla generalità dei dipendenti. E probabilmente anche i veicoli messi a disposizione dei familiari non conviven- ti senza alcun atto formale, a titolo di liberalità e senza vincoli. Per la locazione senza conducente sarà invece sufficiente il semplice aggiornamento del Ced. Per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. In caso di successione in corso anche l’erede che circolerà con il mezzo intestato alla persona scomparsa dovrà curare questa formalità. E questo obbligo riguarderà anche il «rent to buy» e i veicoli appartenenti al patrimonio di un trust. L’onere di comunicazione compete all’avente causa, ma tra gli addetti ai lavori emergono già criticità connesse alla notifica delle contravvenzioni e all’obbligo di delazione per i punti patente. Le maggiori preoccupazioni però al momento si registrano sul fronte molto diffuso dei veicoli familiari dati in uso ai figli e ai nipoti a titolo liberale. In attesa delle opportune indicazioni dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, che dovranno chiarire definitivamente la portata degli aspetti sanzionatori, si evidenzia che l’utilizzo di un mezzo di famiglia senza esclusività resta libero e senza necessità di annotazione alcuna. Anche se l’utilizzatore ha contratto una polizza a suo nome, infatti, non è detto che il mezzo sia nella sua completa esclusiva disponibilità. Gli organi di polizia stradale potrebbero consigliare ai più precisi di annotare comunque l’uso privato del mezzo di famiglia e in effetti questa formalità ha un costo marginale (attorno ai 50 euro tramite le agenzie abilitate come centro servizi motorizzazione). Ma si può immediatamente obiettare che senza un comodato o un altro atto formale di messa a disposizione a titolo esclusivo e personale del veicolo la stessa motorizzazione non sarà in grado di iscrivere alcuna formalità. In buona sostanza nella generalità dei casi sia che si tratti di veicoli aziendali dati in uso formale ai propri dipendenti sia che si tratti di mezzi messi a disposizione dei familiari per esigenze generali di mobilità non occorrerà annotare nulla. E in caso di contenzioso sarà facile dimostrare che il veicolo a disposizione del conducente non gli è stato assegnato a titolo personale ed esclusivo. © Riproduzione riservata