Italia Oggi Lun 03/11/2014 Estratto da pag. 1 Il codice della strada -Auto in comodato, llll obbligo per pochi. Esentati dall'ann otazione alla Motorizzazione i P.arenti e chi usa vetture aziendali in benefit Manzelli a pag. 17 Il Ministero dei trasporti sull'annotazione alla Motorizzazione nei casi di comodato Auto in prestito, pochi obbligati Esentati parenti e chi usa vetture aziendali in benefit Pagina a cura DI STEFANO MANZELLI uò stare tranquillo il papà che presta l'auto al figlio, o ad amici e conoscenti. Stesso sollievo anche nella maggior parte dei casi delle vetture aziendali assegnate come fringe benefit. Da oggi, infatti, solo chi utilizzerà veicoli di proprietà di terzi in modalità continuativa ed esclusiva, per oltre 30 giorni, dovrà prestare attenzione all'obbligo di annotazione alla Motorizzazione per non incor rere in una multa salata, con il ritiro del libretto. L'opera zione burocratica ha un costo contenuto, ma non è richiesta, appunto, in caso di comodato tra familiari conviventi e in genere per chi utilizza mezzi professionali o veicoli azien dali assegnati come fringe benefit o per uso casa-lavoro, che al momento restano esen ti dall'obbligo di tracciabilità introdotto dall'art. 94/4-bis del codice stradale. Restano però sul tappeto tanti punti oscuri sulla di scussa riforma sulla quale a breve sono attese ulterio ri indicazioni del ministero dell'interno. In ogni caso le multe potranno scattare solo dal 4 dicembre in relazione agli atti di messa a disposizio ne dei veicoli posti in essere dal 3 novembre 2014. Lo ha evidenziato il Ministero dei trasporti con le circolari nn. 15513 e 23743 rispettivamen te del 10 luglio e 27 ottobre 2014. L'art. 94/4-bis del codice stradale disciplina le ipotesi di variazione dell'intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferi mento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori. Il nuovo art. 247 -bis del regolamento stradale speci fica grossolanamente queste ipotesi evidenziando che non P l A'f}omentn sfuggirà alla sanzione di 705 euro e al ritiro del libretto chiunque verrà pizzicato con un veicolo munito di filiera della titolarità del mezzo oscurata. Attenzione quindi all'uso non occasionale dei veicoli da parte di terzi. In caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo del veicolo da parte dei componenti del nu cleo familiare, se il prestito durerà per più di 30 giorni il nominativo del comodatario dovrà essere annotato sulla carta di circolazione. Sulla de licata questione del comodato dei veicoli aziendali è interve nuta la circolare del 27 otto bre specificando che devono ritenersi esclusi dall'obbligo formale i veicoli assegnati a titolo di fringe benefit o per un uso promiscuo casa-lavoro. Siccome la ratio della norma «è da ricercare nell'esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei re sponsabili della circolazione dei veicoli», si deve ritenere, prosegue il ministero nella nota del 27 ottobre, che l'an notazione della intestazione temporanea presupponga l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzato re. Quindi saranno certamen te esclusi dall'obbligo formale anche i mezzi aziendali in uso alla generalità dei dipenden ti. E probabilmente anche i veicoli messi a disposizione dei familiari non conviven ti senza alcun atto formale, a titolo di liberalità e senza vincoli. Per la locazione senza conducente sarà invece suffi ciente il semplice aggiorna mento del Ced. Per i veicoli immatricolati a nome di sog getti incapaci sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. In caso di successione in corso anche l'erede che circolerà con il mezzo intestato alla perso- na scomparsa dovrà curare questa formalità. E questo obbligo riguarderà anche il «rent to buy» e i veicoli ap partenenti al patrimonio di un trust. L'onere di comuni cazione compete all'avente causa, ma tra gli addetti ai lavori emergono già criticità connesse alla notifica delle contravvenzioni e all'obbligo di delazione per i punti pa tente. Le maggiori preoccupazioni però al momento si registra no sul fronte molto diffuso dei veicoli familiari dati in uso ai figli e ai nipoti a titolo libe rale. In attesa delle opportu ne indicazioni dell'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, che dovran no chiarire definitivamente la portata degli aspetti sanzio natori, si evidenzia che l'uti lizzo di un mezzo di famiglia senza esclusività resta libero e senza necessità di annota zione alcuna. Anche se l'utilizzatore ha contratto una polizza a suo nome, infatti, non è detto che il mezzo sia nella sua com pleta esclusiva disponibilità. Gli organi di polizia stradale potrebbero consigliare ai più precisi di annotare comunque l'uso privato del mezzo di fa miglia e in effetti questa for malità ha un costo marginale (attorno ai 50 euro tramite le agenzie abilitate come centro servizi motorizzazione). Ma si può immediatamente NORME E FISCO l Pog. 104 Lun 03/11/2014 obiettare che senza un como dato o un altro atto formale di messa a disposizione a titolo esclusivo e personale del vei colo la stessa motorizzazione non sarà in grado di iscrivere alcuna formalità. In buona sostanza nella ge neralità dei casi sia che si tratti di veicoli aziendali dati in uso formale ai propri di pendenti sia che si tratti di mezzi messi a disposizione dei fa miliari per esigenze generali di mobilità non occorrerà anno tare nulla. E in caso di contenzioso sarà facile dimostrare che i l veicolo a disposizione del conducente non gli è stato assegnato a titolo personale ed esclusivo. ---© Riproduzwne riservata--- Italia Oggi le Estratto da pag. 1 oovità in vigore Soggetti obbligati all'annotazione Soggetti esentati dall'annotazione Persone fisiche e giuridiche che variano la propria denominazione anche a seguito di operazioni che non danno luogo alla creazione di un soggetto distinto Utilizzatori di veicoli adibiti al trasporto professionale che richiedono formalità speciali e utilizzatori di mezzi aziendali come fringe benefit o per uso promiscuo Chi ha la disponibilità di un veicolo di terzi per uso esclusivo e personale per più di 30 giorni in relazione ad atti formalizzati dopo il 3 novembre con esclusione dei mezzi aziendali per uso promiscuo e fringe benefit Familiari conviventi che hanno in co modato gratuito un veicolo di proprietà di un parente o che seppure non convi venti utilizzano il mezzo di casa senza però un uso esclusivo e personale Eredi che utilizzano il veicolo della persona scomparsa nelle more della necessaria successione a prescindere dall'accettazione dell'eredità Utilizzatori occasionali di qualsiasi veicolo per un periodo inferiore a 30 giorni oppure veicoli con targa estera che circolano in Italia Se il veicolo viene utilizzato con contratto rent to buy, il mezzo appartiene al patrimonio di un trust oppure vi è un contratto di noleggio o per custodia Soggetti che circolano con un mezzo assegnatogli formalmente anche per uso esclusivo e personale ma con atto avente data certa precedente alla data giudiziale del 3 novembre 2014 La novella trova applicazione anche La novità non riguarda neppure gli per gli utilizzatori di rimorchi di massa utilizzatori di ciclomotori, macchine complessiva a pieno carico fino a 3,5 agricole e macchine operatrici tonnellate Sotto osservazione vip, manager e furbetti Non sono le imprese e nemmeno le fami glie italiane al centro della riforma che, nelle intenzioni del legislatore, punta a fare emergere alcune situazioni di comodo che potrebbero avere ripercussioni anche fiscali. Si tratta, infatti, di contrastare in prima battuta le operazioni finalizzate a rendere meno trasparente la tracciabilità dei veicoli in caso di operazioni societarie di comodo. Ma soprattutto di scovare i furbetti del librettino che circolano con auto intestate ad aziende private senza alcun titolo formale. E inoltre di regolare meglio la filiera del noleggio a lungo ter mine, dei mezzi intestati a soggetti inca paci, del rent to buy e dei trust. Come nel caso di sportivi che ricevono vetture dalle case automobilistiche, i grandi manager che ricevono più auto per l'uso privato (intestate alla società) e ancora i liberi professionisti con molte risorse disponi bili che intestano veicoli alla loro società e ne fanno un uso totalmente personale. Infatti, proprio liberi professionisti, vip e manager sono spesso destinatari di assegnazioni gratuite di veicoli che restano intestati a grandi gruppi, ma di fatto sono nella completa disponibilità di terzi. Saranno loro a essere sorveglia ti speciali dal 4 dicembre, data di prima concreta applicazione degli aspetti san zionatori della riforma. Di fatto, come specificato nella circolare del nn'rTfl;:I� �dellO luglio, le irregolarità sanzionabili saranno solo quelle conse- l A'f}omentn NORME E FISCO guenti ad atti di messa a disposizione del veicolo successivi al3 novembre 2014. Ma le conseguenze per chi verrà pizzicato con un veicolo di comodo potranno avere ri percussioni anche di carattere fiscale in materia di redditometro. In buona sostan za l'accertamento della polizia stradale sarà utile anche per aggiornare l'anagrafe nazionale dei veicoli sulla base del qua le i funzionari dell'agenzia delle entrate potranno effettuare analisi ad hoc. Inte ressanti anche le imminenti conseguenze dal punto di vista assicurativo. È infatti evidente che anche le compagnie assicu rative avranno interesse a fare emergere le irregolarità poste in essere a loro dan no in caso di veicoli intestati a soggetti che operano in aree geografiche comple tamente diverse da quelle dove di fatto circola normalmente il mezzo che sfugge alla filiera della trasparenza amministra tiva stradale. ---©Riproduzione riservata--- l Pog. 105