Italia Oggi
Lun 03/11/2014
Estratto da pag.
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Il codice della strada -Auto in
comodato, llll obbligo per pochi.
Esentati dall'ann otazione alla
Motorizzazione i P.arenti e chi
usa vetture aziendali in benefit
Manzelli a pag. 17
Il Ministero dei trasporti sull'annotazione alla Motorizzazione nei casi di comodato
Auto in prestito, pochi obbligati
Esentati parenti e chi usa vetture aziendali in benefit
Pagina a cura
DI STEFANO MANZELLI
uò stare tranquillo
il papà che presta
l'auto al figlio, o ad
amici e conoscenti.
Stesso sollievo anche nella
maggior parte dei casi delle
vetture aziendali assegnate
come fringe benefit. Da oggi,
infatti, solo chi utilizzerà
veicoli di proprietà di terzi
in modalità continuativa ed
esclusiva, per oltre 30 giorni,
dovrà prestare attenzione
all'obbligo di annotazione alla
Motorizzazione per non incor­
rere in una multa salata, con
il ritiro del libretto. L'opera­
zione burocratica ha un costo
contenuto, ma non è richiesta,
appunto, in caso di comodato
tra familiari conviventi e in
genere per chi utilizza mezzi
professionali o veicoli azien­
dali assegnati come fringe
benefit o per uso casa-lavoro,
che al momento restano esen­
ti dall'obbligo di tracciabilità
introdotto dall'art. 94/4-bis
del codice stradale.
Restano però sul tappeto
tanti punti oscuri sulla di­
scussa riforma sulla quale
a breve sono attese ulterio­
ri indicazioni del ministero
dell'interno. In ogni caso le
multe potranno scattare solo
dal 4 dicembre in relazione
agli atti di messa a disposizio­
ne dei veicoli posti in essere
dal 3 novembre 2014. Lo ha
evidenziato il Ministero dei
trasporti con le circolari nn.
15513 e 23743 rispettivamen­
te del 10 luglio e 27 ottobre
2014. L'art. 94/4-bis del codice
stradale disciplina le ipotesi
di variazione dell'intestatario
della carta di circolazione che
non danno luogo al trasferi­
mento di proprietà e le ipotesi
di intestazione temporanea
dei veicoli immatricolati a
nome di soggetti diversi dagli
utilizzatori.
Il nuovo art. 247 -bis del
regolamento stradale speci­
fica grossolanamente queste
ipotesi evidenziando che non
P
l
A'f}omentn
sfuggirà alla sanzione di 705
euro e al ritiro del libretto
chiunque verrà pizzicato con
un veicolo munito di filiera
della titolarità del mezzo
oscurata. Attenzione quindi
all'uso non occasionale dei
veicoli da parte di terzi. In
caso di comodato, esclusi i
casi di utilizzo del veicolo da
parte dei componenti del nu­
cleo familiare, se il prestito
durerà per più di 30 giorni il
nominativo del comodatario
dovrà essere annotato sulla
carta di circolazione. Sulla de­
licata questione del comodato
dei veicoli aziendali è interve­
nuta la circolare del 27 otto­
bre specificando che devono
ritenersi esclusi dall'obbligo
formale i veicoli assegnati a
titolo di fringe benefit o per
un uso promiscuo casa-lavoro.
Siccome la ratio della norma
«è da ricercare nell'esigenza
di rendere maggiormente
certa l'identificazione dei re­
sponsabili della circolazione
dei veicoli», si deve ritenere,
prosegue il ministero nella
nota del 27 ottobre, che l'an­
notazione
della intestazione
temporanea presupponga
l'uso esclusivo e personale del
veicolo in capo all'utilizzato­
re. Quindi saranno certamen­
te esclusi dall'obbligo formale
anche i mezzi aziendali in uso
alla generalità dei dipenden­
ti. E probabilmente anche i
veicoli messi a disposizione
dei familiari non conviven­
ti senza alcun atto formale,
a titolo di liberalità e senza
vincoli. Per la locazione senza
conducente sarà invece suffi­
ciente il semplice aggiorna­
mento del Ced. Per i veicoli
immatricolati a nome di sog­
getti incapaci sulla carta di
circolazione dovranno essere
annotati i dati anagrafici del
genitore o del tutore. In caso
di successione in corso anche
l'erede che circolerà con il
mezzo intestato alla perso-
na scomparsa dovrà curare
questa formalità. E questo
obbligo riguarderà anche il
«rent to buy» e i veicoli ap­
partenenti al patrimonio di
un trust. L'onere di comuni­
cazione compete all'avente
causa, ma tra gli addetti ai
lavori emergono già criticità
connesse alla notifica delle
contravvenzioni e all'obbligo
di delazione per i punti pa­
tente.
Le maggiori preoccupazioni
però al momento si registra­
no sul fronte molto diffuso dei
veicoli familiari dati in uso ai
figli e ai nipoti a titolo libe­
rale. In attesa delle opportu­
ne indicazioni dell'organo di
coordinamento dei servizi di
polizia stradale, che dovran­
no chiarire definitivamente la
portata degli aspetti sanzio­
natori, si evidenzia che l'uti­
lizzo di un mezzo di famiglia
senza esclusività resta libero
e senza necessità di annota­
zione alcuna.
Anche se l'utilizzatore ha
contratto una polizza a suo
nome, infatti, non è detto che
il mezzo sia nella sua com­
pleta esclusiva disponibilità.
Gli organi di polizia stradale
potrebbero consigliare ai più
precisi di annotare comunque
l'uso privato del mezzo di fa­
miglia e in effetti questa for­
malità ha un costo marginale
(attorno ai 50 euro tramite le
agenzie abilitate come centro
servizi motorizzazione).
Ma si può immediatamente
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obiettare che senza un como­
dato o un altro atto formale di
messa a disposizione a titolo
esclusivo e personale del vei­
colo la stessa motorizzazione
non sarà in grado
di iscrivere alcuna
formalità. In buona
sostanza nella ge­
neralità dei casi sia
che si tratti di veicoli
aziendali dati in uso
formale ai propri di­
pendenti sia che si
tratti di mezzi messi
a disposizione dei fa­
miliari per esigenze
generali di mobilità
non occorrerà anno­
tare nulla. E in caso
di contenzioso sarà
facile dimostrare
che i l veicolo a disposizione
del conducente non gli è stato
assegnato a titolo personale
ed esclusivo.
---© Riproduzwne riservata---
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oovità in vigore
Soggetti obbligati all'annotazione
Soggetti esentati dall'annotazione
Persone fisiche e giuridiche che variano la propria denominazione anche a
seguito di operazioni che non danno
luogo alla creazione di un soggetto
distinto
Utilizzatori di veicoli adibiti al trasporto
professionale che richiedono formalità
speciali e utilizzatori di mezzi aziendali
come fringe benefit o per uso promiscuo
Chi ha la disponibilità di un veicolo di
terzi per uso esclusivo e personale
per più di 30 giorni in relazione ad atti
formalizzati dopo il 3 novembre con
esclusione dei mezzi aziendali per uso
promiscuo e fringe benefit
Familiari conviventi che hanno in co­
modato gratuito un veicolo di proprietà
di un parente o che seppure non convi­
venti utilizzano il mezzo di casa senza
però un uso esclusivo e personale
Eredi che utilizzano il veicolo della
persona scomparsa nelle more della
necessaria successione a prescindere dall'accettazione dell'eredità
Utilizzatori occasionali di qualsiasi
veicolo per un periodo inferiore a 30
giorni oppure veicoli con targa estera
che circolano in Italia
Se il veicolo viene utilizzato con contratto rent to buy, il mezzo appartiene
al patrimonio di un trust oppure vi è
un contratto di noleggio o per custodia
Soggetti che circolano con un mezzo
assegnatogli formalmente anche per
uso esclusivo e personale ma con atto
avente data certa precedente alla data
giudiziale
del 3 novembre 2014
La novella trova applicazione anche La novità non riguarda neppure gli
per gli utilizzatori di rimorchi di massa utilizzatori di ciclomotori, macchine
complessiva a pieno carico fino a 3,5 agricole e macchine operatrici
tonnellate
Sotto osservazione vip, manager e furbetti
Non sono le imprese e nemmeno le fami­
glie italiane al centro della riforma che,
nelle intenzioni del legislatore, punta a
fare emergere alcune situazioni di comodo
che potrebbero avere ripercussioni anche
fiscali. Si tratta, infatti, di contrastare in
prima battuta le operazioni finalizzate a
rendere meno trasparente la tracciabilità
dei veicoli in caso di operazioni societarie
di comodo. Ma soprattutto di scovare i
furbetti del librettino che circolano con
auto intestate ad aziende private senza
alcun titolo formale. E inoltre di regolare
meglio la filiera del noleggio a lungo ter­
mine, dei mezzi intestati a soggetti inca­
paci, del rent to buy e dei trust. Come nel
caso di sportivi che ricevono vetture dalle
case automobilistiche, i grandi manager
che ricevono più auto per l'uso privato
(intestate alla società) e ancora i liberi
professionisti con molte risorse disponi­
bili che intestano veicoli alla loro società
e ne fanno un uso totalmente personale.
Infatti, proprio liberi professionisti,
vip e manager sono spesso destinatari
di assegnazioni gratuite di veicoli che
restano intestati a grandi gruppi, ma di
fatto sono nella completa disponibilità
di terzi. Saranno loro a essere sorveglia­
ti speciali dal 4 dicembre, data di prima
concreta applicazione degli aspetti san­
zionatori della riforma. Di fatto, come
specificato nella circolare del nn'rTfl;:I�
�dellO luglio, le irregolarità
sanzionabili saranno solo quelle conse-
l
A'f}omentn
NORME E FISCO
guenti ad atti di messa a disposizione del
veicolo successivi al3 novembre 2014. Ma
le conseguenze per chi verrà pizzicato con
un veicolo di comodo potranno avere ri­
percussioni anche di carattere fiscale in
materia di redditometro. In buona sostan­
za l'accertamento della polizia stradale
sarà utile anche per aggiornare l'anagrafe
nazionale dei veicoli sulla base del qua­
le i funzionari dell'agenzia delle entrate
potranno effettuare analisi ad hoc. Inte­
ressanti anche le imminenti conseguenze
dal punto di vista assicurativo. È infatti
evidente che anche le compagnie assicu­
rative avranno interesse a fare emergere
le irregolarità poste in essere a loro dan­
no in caso di veicoli intestati a soggetti
che operano in aree geografiche comple­
tamente diverse da quelle dove di fatto
circola normalmente il mezzo che sfugge
alla filiera della trasparenza amministra­
tiva stradale.
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