La dichiarazione IRAP per i professionisti, le imprese individuali, le società
di persone e le società di capitali
Prof. Gianfranco Ferranti
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali
Abrogazione art. 11-bis DLgs. 446/97
che disponeva l’obbligo di apportare ai valori
civili dei costi e dei ricavi le variazioni in
aumento e in diminuzione previste ai fini
delle imposte sui redditi
ESCLUSIVA RILEVANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Non più rettifiche IRES
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali (segue)
Somma delle voci comprese nel Valore della produzione (A)
Somma dei Costi della produzione (B)
ESCLUSE le voci
‰ B9 (spese per il personale);
‰ B10c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni);
‰ B10d (svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e
delle disponibilità liquide);
‰ B12 (accantonamenti per rischi);
‰ B13 (altri accantonamenti).
(A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali (segue)
Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008
Art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97
Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione :
‰ Spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci
diverse dalla B.9)
‰ Compensi per il lavoro autonomo occasionale ed attività
commerciali occasionali
‰ Compensi per prestazioni di collaborazioni coordinate e
continuative
‰ Utili erogati agli associati in partecipazione con apporto esclusivo
di lavoro
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali (segue)
Art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97
‰ L’ICI (prima deducibile)
‰ La quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria desunta dal contratto
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 8/2009, ha confermato,
per esigenze di semplificazione, il criterio forfetario per la
determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni
di leasing.
‰ Perdite su crediti
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali (segue)
Art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97
Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione:
‰ I contributi erogati in base a norma di legge ad
eccezione di quelli correlati a costi indeducibili
(ovunque contabilizzati)
‰ Le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di immobili
diversi dagli immobili strumentali e dagli immobili
merce (ossia immobili patrimonio)
N.B.: sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo
per avviamento e marchi in misura non superiore ad 1/18 del
costo indipendentemente dall’imputazione al Conto economico
(imposte differite)
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali (segue)
Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008
Art. 5 co. 4 - 5 del DLgs. 446/97
co. 4: Principio di correlazione: “I componenti positivi o negativi
(classificati in voci del conto economico diverse da quelle dell’art.
2425 c.c.) concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di
imposta precedenti o successivi”;
co. 5: Importanza principi contabili: “Indipendentemente dalla
collocazione nel conto economico, componenti positivi e negativi
del valore della produzione sono accertati secondo criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione
previsti dai principi contabili adottati dall’impresa”.
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali (segue)
Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008
Per effetto della esclusiva derivazione
della base imponibile IRAP dalle voci di
conto economico, ne consegue:
‰ Le quote di ammortamento rilevano per l’importo stanziato in
bilancio
‰ La rateizzazione in un massimo di 5 anni delle plusvalenze è
irrilevante ai fini IRAP
‰ I proventi e gli oneri relativi agli immobili non strumentali
rileveranno nella misura risultante dal Conto economico e non
secondo l’art 90 del TUIR
‰ Le spese di manutenzione su beni propri sono deducibili interamente nell’esercizio di sostenimento
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali (segue)
Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008
Per effetto della esclusiva derivazione
della base imponibile IRAP dalle voci di
Conto economico, ne consegue:
‰ Le erogazioni liberali saranno sempre deducibili a
differenza di quanto indicato nell’art. 100 del TUIR
‰ I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili nell’esercizio di competenza e non secondo
quello di cassa
‰ I canoni di leasing, al netto degli interessi, sono sempre
deducibili, a prescindere dai limiti di durata del contratto
‰ I costi relativi alla telefonia non sono deducibili nei limiti
dell’80%
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Base imponibile di società di capitali
ed enti commerciali (segue)
Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008
Per effetto della esclusiva derivazione
della base imponibile IRAP dalle voci di
Conto economico, ne consegue:
‰ I costi derivanti da rapporti con controparti residenti in
paesi black list sono comunque deducibili
‰ Non assumono rilevanza le rettifiche da transfer pricing per
operazioni infragruppo intercorse con soggetti non residenti
‰ Non si applicano i limiti dell’art. 164 del TUIR alla deduzione
dei costi delle autovetture
‰ Gli interessi di mora sono deducibili secondo il principio
della competenza e non secondo il criterio di cassa
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Decorrenze
Regime transitorio
Art. 1 co. 51 Finanziaria 2008
Decorrono dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31.12.2007
Vengono recuperati a tassazione i
componenti negativi dedotti tramite
quadro EC fino al 2007
In 6 quote costanti dal 2008
Svincolo delle riserve in sospensione
indicate in EC (per la quota IRAP)
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Decorrenze (segue)
Regime transitorio
Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione
sia stata rinviata in applicazione della disciplina in vigore fino
al 31.12.2007 continuano ad applicarsi le regole precedenti.
Resta ferma la tassazione delle quote residue di plusvalenze o
altre componenti positive conseguite fino al periodo in corso
al 31.12.2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in virtù
della precedente disciplina.
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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
1
2
L’opzione
eccedenze
Finanziaria
tassazione
punto 9.1).
per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle
extracontabili prevista dal co. 48 dell’art. 1 della
2008 evita al contribuente la procedura di recupero a
IRAP in sei quote costanti (C.M. 19.2.2008 n. 12/E,
Accantonamenti: gli accantonamenti per rischi ed oneri indicati
nelle voci B12 e B13 del Conto economico non assumono
rilevanza ai fini IRAP; tuttavia al momento dell’effettivo
sostenimento della spesa, la cui classificazione sotto il profilo
contabile possa essere ricondotta nelle voci rilevanti dell’aggregato B, ne viene riconosciuta la deducibilità anche se, a seguito
dell’utilizzo del fondo iscritto nel passivo, non viene movimentata
alcuna voce del conto economico (C.M. 12/E/2008, § 9.2).
(Imposte anticipate IRAP)
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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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Personale distaccato: costituisce principio immanente del
sistema IRAP che il costo del lavoro deve incidere in termini di
indeducibilità sul soggetto passivo presso il quale viene
effettivamente svolta l’attività lavorativa che concorre alla
realizzazione del valore della produzione (Ris. 2/2008 DPF).
In capo al distaccante il distacco è neutrale, in quanto il costo del
lavoro è neutralizzato dalla non tassazione del rimborso
corrisposto dal distaccatario per le spese del personale distaccato.
Il distaccatario considera indeducibile le spese sostenute
(ancorchè imputate tra le spese per servizi).
Questo orientamento prevale anche in assenza della norma
espressa – ora abrogata – che disciplinava la materia.
Analoghe conclusioni si applicano al comando all’interno della
P.A. e per il lavoro interinale, fermo restando che le agenzie di
lavoro interinale continuano ad assoggettare ad imposizione le
somme ricevute eccedenti il mero rimborso degli oneri.
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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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Lo sganciamento della base imponibile IRAP dal valore fiscale dei
beni riconosciuto ai fini dell’IRES potrebbe determinare la piena
rilevanza delle vicende contabili che vengono a interessare tale
valore. In sostanza, le variazioni del valore contabile dei beni che
avvengono senza rilevanza fiscale incidono, comunque, sulla
determinazione del valore della produzione (come ammortamenti,
plusvalenze e minusvalenze)?
Si pensi al caso di operazioni di fusione, scissione o
conferimento neutrale a seguito delle quali vengono iscritti nuovi
valori civili più alti rispetto a quelli riconosciuti fiscalmente.
Risposta: i maggiori valori derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale neutrali non rilevano ai fini IRAP, a meno che non
si applichi l’imposta sostitutiva del 12% (C.M. 57/E/2008 – imposte
differite)
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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni
strumentali rilevano ai fini della determinazione della base
imponibile del tributo anche se imputate in area straordinaria del
conto economico (istruzioni al modello IRAP 2009).
5
In questo senso depone la relazione illustrativa alla finanziaria
2008 laddove si afferma che la norma sulla rilevanza delle
plusvalenze relative agli immobili patrimonio è norma “di
chiusura”.
È una tesi ragionevole perché sarebbe stato illogico rendere
rilevanti i plusvalori su immobili patrimonio ed escludere quelli
relativi a immobili strumentali.
Ma le istruzioni non dicono se l’interpretazione fornita è “figlia”
dell’applicazione “estensiva” del principio di correlazione.
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Criticità, dubbi interpretativi,
soluzioni possibili
PRINCIPIO DI CORRELAZIONE
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Nozione ricavabile dalla prassi amministrativa sino ad oggi
emanata:
a) componenti positivi e negativi classificati in voci di Conto
economico “non IRAP” che costituiscano successive variazioni di
componenti inclusi nel valore della produzione di precedenti
esercizi (sopravvenienze in senso tecnico-contabile);
b) rettifiche (rivalutazioni/svalutazioni) di elementi patrimoniali da
cui possano derivare differenze da realizzo rilevanti ai fini IRAP in
successivi esercizi.
Il rapporto tra plusvalenze/minusvalenze di beni strumentali e
l’ammortamento non sembra rientrare in nessuna delle due
fattispecie sino ad oggi individuate.
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Criticità, dubbi interpretativi,
soluzioni possibili
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3
Il principio di correlazione può essere applicato anche per attrarre a
tassazione le plusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda?
La risposta non può che essere negativa: il valore dell’azienda
riflette non solo quello dei beni strumentali ceduti ma anche di diritti
e rapporti cui non sempre si correlano componenti rilevanti ai fini
IRAP.
Non rilevano le svalutazioni delle immobilizzazioni. Ma quando la
perdita di valore non sarà più minus da valutazione ma componente
negativo effettivamente realizzato potrà dedursi dalla base
imponibile? Penso che occorra riconoscere la deducibilità della
svalutazione al momento della dismissione del cespite.
Altra soluzione, per la quale però mi sembra necessaria una norma,
è quella di consentire la prosecuzione degli ammortamenti IRAP sul
costo del bene ante svalutazione.
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Criticità, dubbi interpretativi,
soluzioni possibili
SPESE PER LAVORO DIPENDENTE: è stato abrogato l’art. 11 co.
2 del DLgs. 446/97, che prevedeva la deducibilità dalla base
imponibile delle somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e
di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori e di quelle erogate ai dipendenti e collaboratori
medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel
compimento delle loro mansioni lavorative.
4
Significa che non sono più deducibili, ad esempio, le spese per il
servizio di trasporto dei propri dipendenti, o per le mense
aziendali, o i rimborsi a piè di lista relativi alle trasferte
(classificati in B), n. 7), C/E)?
Rischio di doppia tassazione, in quanto il prestatore del servizio è
tassato sul componente positivo. Inoltre, queste spese non hanno
natura retributiva ma sono strumentali allo svolgimento del lavoro.
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Criticità, dubbi interpretativi,
soluzioni possibili
5
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INERENZA: essendo venuto meno il legame tra norme IRES e base
imponibile IRAP, sono deducibili le spese imputate a Conto
economico in voci rilevanti ai fini IRAP anche se in difetto del
requisito dell’inerenza (es: sanzioni amministrative)? Ma il principio
di inerenza è immanente nell’ordinamento
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO: l’Ufficio ha il potere di accertare
non solo l’esistenza dei costi e dei proventi ma anche la loro esatta
competenza e la correttezza delle valutazioni (che, come tali,
rilevano sui valori patrimoniali-fiscali degli esercizi futuri, generando
doppi binari).
L’alternativa sarebbe quella di non censurare fiscalmente gli errori di
competenza e le valutazioni che i bilanci nella loro sequenzialità
sono in grado di auto correggere. Ciò permetterebbe una maggiore
aderenza ai dati contabili ma il potere di accertamento sarebbe
limitato solo alla verifica dell’esistenza dei costi e dei ricavi e
dell’attendibilità nel loro complesso delle scritture.
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008
Costi per: materie prime, sussidiarie e di consumo, merci.
Aggregato B) schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c.
(importi imputati al netto di sconti, abbuoni, e premi)
(solo quelli di natura commerciale e non aventi natura finanziaria)
Tra i costi sono compresi …
… i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazione, carico e scarico), se
inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie prime e delle merci
Inoltre …
‰ imposte non recuperabili (es. imposte di fabbricazione): incorporate nel
costo dei beni;
‰ tra i costi in esame ci sono anche quelli per acquisti destinati a mense, asili
o circoli ricreativi per il personale (vedi circ. Agenzia delle Entrate 141/98)
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Nuovo art. 5-bis
DLgs. 446/97
‰ Individua la base imponibile per le
società di persone ed imprenditori
individuali (co. 1)
‰ Identifica alcuni componenti negativi
comunque indeducibili (co. 1)
‰ Disciplina la rilevanza dei contributi
erogati in base a norma di legge (co. 1)
Art. 1 co. 50 lett. b)
Finanziaria 2008
‰ Enuncia il principio generale di
determinazione
della base imponibile in
funzione dei criteri fiscali (co. 1)
‰ Prevede la facoltà per i soggetti in
contabilità ordinaria di optare per la
disciplina prevista dall’art. 5 (co. 2)
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Art. 1 co. 50 lett. b)
Finanziaria 2008
novità
Art. 5-bis
Somma dei ricavi di cui all’art. 85 co. 1 del TUIR (A):
a) Ricavi da cessioni di beni e prestazioni di servizi (attività
caratteristica);
b) Ricavi delle vendite di materie prime e sussidiarie, semilavorati
e altri beni mobili (esclusi beni strumentali);
f)
Indennità a titolo di risarcimento (anche assicurativo), per
perdita o danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) Contributi in denaro, o valore normale di quelli in natura,
spettanti sotto qualsiasi denominazione in base al contratto
Circ. Agenzia delle Entrate
60/2008
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Regole fiscali contenute nel TUIR
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Inoltre tra i ricavi si assumono:
I contributi erogati in base a norma di legge che concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione
fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
Rimangono esclusi i proventi
di natura finanziaria
Art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Variazioni delle rimanenze finali (art. 92 e 93 del TUIR);
Somma dei costi della produzione (B):
1) per materie prime, sussidiarie e di consumo, merci e
per servizi;
2) ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria
dei beni strumentali materiali e immateriali;
Circ. Agenzia delle
Entrate 60/08
Classificazione
civilistica del bilancio
Gli stessi, seppur deducibili secondo
l’ammontare risultante dall’applicazione delle
regole generali del reddito d’impresa, si
assumono nell’imponibile IRAP applicando i
corretti principi contabili
(A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Circ. Agenzia delle
Costi per
SERVIZI:
Questione chiarita
Entrate 60/2008
Identificazione di quali costi siano
qualificabili come “costi per servizi”
Qualificazione
FISCALE
Confermata!
DM 17.1.92
Qualificazione CONTABILE
(di bilancio per natura)
?
ALTRO
?
si intendono prestazioni di servizi
quelle attività che hanno ad oggetto
le operazioni indicate nei co. 1 - 3 e
nel co. 4, lett. a), b), c), e), f) e h)
dell’art. 3 del DPR 633/1972
ovvero …
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Art. 3 co. 1 DPR 633/72
“prestazioni verso corrispettivo dipendenti da:
‰ contratti d'opera;
‰ appalto;
‰ trasporto;
‰ mandato;
‰ spedizione;
‰ agenzia;
‰ mediazione;
‰ deposito;
‰ obbligazioni di fare, non fare e permettere quale ne sia la fonte.
? “Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per
l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano
un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o
all'esercizio dell'arte o della professione”.
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Art. 3 co. 2 DPR 633/72
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi,
se effettuate verso corrispettivo:
‰ le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
‰ le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle
relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e
simili e quelle relative a marchi e insegne, nonchè le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
‰ i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le
operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione
‰ pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i
‰ depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso
amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
‰ le somministrazioni di alimenti e bevande;
‰ le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Art. 3 co. 3 DPR 633/72
Deroga al principio generale
Le prestazioni indicate nei co. 1 e 2 dell’art. 3
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile …
costituiscono per ogni operazione di valore superiore a euro 25,82 prestazioni
di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore,
ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa…
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Ad esclusione
delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore
del personale dipendente, nonchè delle operazioni di divulgazione
pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e
associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonchè
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni
di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico
interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.
Art. 3 co. 3
ultimo periodo
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari
senza rappresentanza sono considerate prestazioni di
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
“Dette prestazioni, anche ai fini che qui interessano, rilevano secondo i criteri
indicati al successivo comma 3 dell’articolo 3 in commento” (circ. Agenzia
delle Entrate 60/2008).
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Art. 3 co. 4 DPR 633/72
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle
opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22.4.14 n. 633, e alle opere di
ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del co. 3 dell'art. 2;
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in
denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno
per oggetto aziende o rami di azienda";
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di
utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni.
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti
d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lett. a), e le
prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni
genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione
dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
h) prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3)
del co. 2 dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al co. 3 del
presente articolo.
Ai fini IVA non sono considerate prestazioni di servizi
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Circ. Agenzia delle
Entrate 60/2008
Costi per ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei
beni strumentali materiali o immateriali:
Costi ammortamenti beni strumentali materiali:
‰ vanno inclusi tutti gli ammortamenti fiscali (senza possibilità di
far valere gli ammortamenti anticipati o accelerati, ora abrogati)
‰ vanno assunti secondo i medesimi importi ammessi in
deduzione in base al TUIR.
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008
Contributi erogati in base a norma di legge:
a) contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma
di legge (ricavi ex 85 co. 1 lett. h) del TUIR);
b) proventi in denaro o natura conseguiti sempre in base a norma
di legge a titolo di contributo (sopravvenienze attive ex art. 88,
co. 3 lett. b) del TUIR;
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Costi locazione beni strumentali materiali:
‰ si assumono secondo le regole fiscali;
‰ l’ammontare ammesso in deduzione è solo quello riferito alla quota
capitale dei canoni di locazione finanziaria (a nulla rilevando la
quota interessi desunta dallo stesso contratto, indeducibile per
espressa previsione normativa ai fini del calcolo del valore della
produzione).
Costo ammortamento beni strumentali immateriali:
‰ tutte le categorie di immobilizzazioni immateriali, compreso
l’avviamento (art. 103): dovrebbero restare invece escluse le spese
relative a più esercizi (art. 108)
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Co. 1
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
Non è “sganciato” dal reddito di impresa
I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per
la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta
personale
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
ATTENZIONE!!
Le voci considerate non sono esaustive di tutti i componenti positivi e
negativi che ordinariamente concorrono alla formazione del valore della
produzione (ad esempio non rientrano le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti dal realizzo di beni strumentali, le sopravvenienze attive e passive
di natura ordinaria, le imposte indirette, il diritto annuale CCIAA, …
Circ. Agenzia delle
Entrate 60/2008
Art. 1 co. 51 Finanziaria 2008: resta fermo il concorso alla formazione della
base imponibile delle quote residue di plusvalenze e delle altre componenti
positive conseguite fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2007 e la cui
tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.
Tranne i contributi erogati in base a norme di legge (che concorrono alla
formazione del valore della produzione) e vi è il dubbio per quanto riguarda le
sopravvenienze passive che derivano da prestazioni di servizi.
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Art. 5-bis Dlgs. n. 446/97
Co. 1
ATTENZIONE!!
I contributi
erogati in base a
norma di legge
concorrono
comunque alla
formazione del
valore della
produzione, fatta
eccezione per
quelli correlati a
costi
indeducibili
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NON SONO, COMUNQUE, DEDUCIBILI:
1. Le spese per il personale dipendente e assimilato;
2. la quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria, desunta dal contratto;
3. i compensi per attività commerciali e prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonché i compensi attribuiti per gli obblighi di fare,
non fare o permettere;
4. i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa
5. i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente;
6. gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
7. le perdite su crediti
8. l’imposta comunale sugli immobili;
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Periodo di imposta di imputazione
a) essendo riconducibili ai ricavi di esercizio, sono imputati per
competenza (art. 109);
b) essendo riconducibili tra le sopravvenienze attive, rilevano
nell’esercizio in cui sono incassati o in quote costanti
nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non
oltre il quarto (principio di cassa).
Deroga al principio generale
Non concorrono alla formazione della base imponibile qualora la
legge istitutiva (o altre disposizioni di carattere generale) li esentino
espressamente da IRAP.
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Art. 5-bis, co. 2
Sia per obbligo che per opzione (circ.
Assonime 26/2008 confermato dalla circ.
Agenzia delle Entrate 60/2008)
OPZIONE
I soggetti in contabilità ordinaria possono optare per il calcolo
secondo le disposizioni dell’art. 5 [“differenza tra valori e costi
della produzione di cui alle lett. A) e B) dell’art. 2425 c.c. con
esclusione delle voci di cui ai n. 9, 10 lett. c) e d), 12 e 13 così
come risultanti dal conto economico dell’esercizio”];
Modalità di esercizio dell’opzione
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Provv. Direttore Agenzia delle
Entrate (31.03.2008)
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Deve essere esercitata entro 60 giorni
dall’inizio del periodo di imposta per il quale si
intende applicare la disciplina di cui all’art. 5
Per il periodo di
imposta 2008: entro
il 31.10.2008 (provv.
29.5.2008)
L’OPZIONE è irrevocabile per 3
periodi di imposta
Al termine del triennio l’opzione si
intende tacitamente rinnovata per un
altro triennio …
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Durante i quali si ha l’obbligo di
mantenere la contabilità ordinaria
anche nel caso in cui vengano
meno i requisiti (Circ. Assonime
26/2008,
confermata
da
circ.
Agenzia delle Entrate 60/2008
A meno che …
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Non si opti di nuovo per la determinazione del valore della produzione
netta secondo le regole ordinarie della propria categoria (art. 5-bis, co. 1);
Anche in tal caso l’opzione è irrevocabile per 3 anni e
tacitamente rinnovabile
opzione e revoca
stesso modello e stessi termini
invio telematico
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008
Società di persone neo-costituita:
opzione entro 60 giorni dall’inizio
del 1° periodo di imposta
Imprenditore individuale che inizia l’attività in corso d’anno:
opzione potrà essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta
entro 60 gg. dalla data di inizio dell’attività di cui all’art. 35 DPR 633/72
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Base imponibile di società di persone
ed imprese individuali
Soggetto IRES che si trasforma in società di persone:
dovrà esercitare l’opzione (se vuole mantenere il regime ex art. 5) entro
60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima
Trasformazione di società di persone in società di capitali:
non è necessaria alcuna comunicazione: determinazione
della base imponibile esclusivamente ex art. 5 a
prescindere dalle modalità precedentemente applicate
dalla società trasformanda
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