N. R.G. 42030/2013 Sentenza n. 9088/2014 pubbl. il 09/07/2014 RG n. 42030/2013 Repert. n. 7690/2014 del 09/07/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi dott. Claudio Marangoni dott. Silvia Giani Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42030/2013 promossa da: NICOLETTA STRADA (C.F. STRNLT68P61F119E), con il patrocinio dell’avv. SERRAO MARIA FAUSTINA e dell’avv. FANTO' MARIANTONELLA (FNTMNT52M61C285C) VIA GILERA, 96 ARCORE; , elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI, 6 20124 MILANOpresso il difensore avv. SERRAO MARIA FAUSTINA ATTORE contro HANDLE ITALIA SRL (C.F. 07119380967), con il patrocinio dell’avv. GRATTONI DANILO GIORGIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CHIOSSETTO, 2 20122 MILANOpresso il difensore avv. GRATTONI DANILO GIORGIO CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1C1YvSZ 1 di 6 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Sezione A Sentenza n. 9088/2014 pubbl. il 09/07/2014 RG n. 42030/2013 Repert. n. 7690/2014 del 09/07/2014 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Ritiene questo Tribunale che le domande della parte attrice siano fondate e meritino,pertanto,di essere accolte nei termini di cui appresso. Si discute in giudizio della pretesa attorea di risoluzione,per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta,di un contratto di affiliazione commerciale ad una catena di negozi ”ComproOro” (con diritto di utilizzo del marchio “Orocash il Mercatino dell’oro usato”),di assunta concorrenza sleale e di Vanno,preliminarmente,affrontate e superate le questioni processuali proposte dalle parti. Infondata risulta,anzitutto,a giudizio del Tribunale,l’eccezione di competenza arbitrale proposta da parte convenuta: invero,essendo pacifico che il contratto “inter partes” sia stato stipulato su moduli prestampati,predisposti dalla convenuta stessa e che esso contenga una clausola vessatoria di pattuizione della giurisdizione arbitrale,approvata con doppia sottoscrizione,ma con richiamo di tutte le clausole contrattuali,ritiene questo Giudice che tale pattuizione sia invalida in quanto non effettuata con la specificità richiesta dal disposto dell’art.1341,2,c.c. (Cass.n.5733/2008),che suppone la sussistenza,nel contratto,di una parte normale e di una parte vessatoria (laddove,nella specie,vengono richiamate tutte le clausole contrattuali e persino gli allegati); ritiene,inoltre,questo Giudice che,”in subjecta materia” le garanzie di cui all’art.4 L.n.129/2004 debbano considerarsi aggiuntive e non sostitutive di- quelle previste dal citato art.1341 c.c.; consegue a tutto ciò la ritenuta competenza del Giudice Ordinario sulla dedotta materia. Infondata risulta,poi,sempre a giudizio di questo Tribunale,anche l’eccezione di competenza funzionale del Giudice del Lavoro proposta da parte convenuta: invero i rapporti che si instaurano tra le parti di un contratto di “franchising” non possono essere ridotti ad una relazione di parasubordinazione,ma vanno inquadrati nell’ambito di una collaborazione tra soggetti,che,per quanto di forza economica diversa,non vulnera,tuttavia,l’autonomia e l’indipendenza pagina http://bit.ly/1C1YvSZ 2 di 6 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a invalidità della pattuizione di non concorrenza. giuridica dell’affiliato che,nel complesso,risulta Sentenza n. 9088/2014 pubbl. il 09/07/2014 RG n. 42030/2013 n. di7690/2014 ben diversaRepert. da quella un prestatoredel di 09/07/2014 lavoro parasubordinato. Infondata risulta,infine,sempre a giudizio di questo Tribunale,anche la domanda di integrazione del contraddittorio “iussu judicis”,proposta da parte attrice nei confronti di Handle s.a.: a parte la considerazione che l’attore,avendo possibilità di scelta del tempo ed dei soggetti del giudizio,se avesse ritenuto comune la presente causa ad un altro soggetto,ben avrebbe potuto e dovuto litisconsorzio necessario è il fatto che le domande di risoluzione o di integrazione,svolte da parte attrice,si riferiscono al contratto tra essa e la parte convenuta ed,in nessun modo,invece,al diverso contratto che la lega al terzo,che si è chiesto di chiamare in giudizio. Detto ciò sulle questioni preliminari-processuali proposte dalle parti,va ricordato,poi,che risulta pacifico,in giudizio: 1°) che,tra le parti,sia stato concluso,in data 10 settembre 2005,un contratto di affiliazione commerciale ad una catena di negozi ”ComproOro”,con diritti,per l’affiliata,di utilizzo del marchio “Orocash il Mercatino dell’oro usato” e di esclusiva in una determinata zona,contratto poi rinnovatosi e scadente al 9 settembre 2015; 2°) che,secondo tale contratto,l’attrice-affiliata era obbligata,tra l’altro,a rivendere l’oro acquistato dai clienti,a speciali e pattuite condizioni,alla società Handle s.a.,facente parte dello stesso gruppo della convenuta-affiliante; 3°) che,secondo tale contratto,l’attrice-affiliata era obbligata,alla cessazione del rapporto,a non svolgere attività commerciale dello stesso tipo in tutto il territorio nazionale. Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si discute,poi,tra le parti,anzitutto,circa la richiesta attorea di risoluzione contrattuale per assunta violazione dell’obbligo di non concorrenza. Tale assunto risulta,a giudizio del Collegio,ben fondato: pagina http://bit.ly/1C1YvSZ 3 di 6 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a evocarlo direttamente in giudizio,ciò che appare decisivo,per l’esclusione,nella specie,di un rapporto di Sentenza n. 9088/2014 pubbl. il 09/07/2014 RG n. 42030/2013 n. 7690/2014 delgruppo 09/07/2014 invero,essendo incontestato che la convenuta e la Gens Aurea Repert. s.p.a. appartengano allo stesso ed abbiano il medesimo campo di attività economica,è risultato anche provato (doc.att.8) che Gens Aurea abbia svolto pubblicità per attività concorrenziale rispetto a quella attorea,nella zona di competenza contrattualmente riservata (circostanza che la convenuta non ha contestato,eccependo solo l'irrilevante fatto che tale pubblicità sarebbe anche comune ad altri soggetti). Giudica,in proposito,il Tribunale che risponda a principi di correttezza e buonafede contrattuale che vantaggi),onde ben si determina un inadempimento negoziale quando,come nella specie,gli obblighi di una parte contrattuale risultino violati tramite comportamenti di altro soggetto giuridico che,tuttavia,risulti collegato al soggetto obbligato: ne consegue che la concorrenza suddetta ben possa essere riferita alla convenuta e che essa,costituendo grave violazione degli assunti obblighi,comporti la risoluzione contrattuale richiesta. Va,poi,detto che,nella specie,non si concretizzano anche i presupposti di una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Occorre precisare preventivamente,a conferma delle sopramotivate decisioni circa il difetto di un litisconsorzio necessario di Handle s.a.,che l’oggetto del presente contendere è il contenuto del contratto “inter partes” e non quello del contratto intercorrente tra l’attrice ed Handle s.a.; tuttavia,posto che,secondo tale contratto “inter partes”,l’attrice-affiliata è obbligata,tra l’altro,a rivendere l’oro acquistato dai clienti,a speciali e pattuite condizioni,alla società Handle s.a.,appare evidente che,qualora tali condizioni risultassero divenute eccessivamente onerose,esse inciderebbero non solo sul contratto intercorrente tra l’attrice ed il terzo Handle s.a. (qui non in discussione),ma anche sul contratto “inter partes”. In proposito parte attrice ha prodotto (doc.17) una propria consulenza,i cui dati non sono stati specificamente contestati,dalla quale risulta che il costo per parte attrice del suddetto obbligo di rivendita,che all’inizio del rapporto,nel 2005,era pari allo 0,79%,è lievitato,nel 2013,al 3,12%: pagina http://bit.ly/1C1YvSZ 4 di 6 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a ogni parte rispetti non solo direttamente,ma anche indirettamente gli impegni assunti (con indiretti giudica,tuttavia,in proposito,il Collegio Sentenza n. 9088/2014 pubbl. il 09/07/2014 RG n. 42030/2013 Repert. n. 7690/2014 del 09/07/2014 che,essendo,evidentemente,tale variazione connessa al mutamento del prezzo dell'oro,essa fosse contrattualmente prevista ed accettata e non possa,quindi,rendere le suddette pattuizioni eccessivamente onerose. Tutte le suddette ragioni militano,pertanto,per l’accoglimento dell’attorea domanda di risoluzione del contratto “inter partes” per inadempimento. L’attrice ha chiesto,poi,il risarcimento dei danni connessi alla subìta concorrenza vietata. comportamento contrattualmente vietato e non necessitando di alcuna specifica prova e che,per altro verso,poi,tate danno possa essere equitativamente liquidato in €50.000,00 ,avuto riguardo alla penale prevista dal nuovo contratto di affliliazione della stessa parte convenuta per tale vietato comportamento (doc.16 att.). Va detto,infine,che la statuizione di risoluzione contrattuale esime,naturalmente,questo Giudice da ogni pronunzia relativamente alla prevista clausola di non concorrenza alla scadenza del rapporto. Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della fondatezza delle domande attoree e ne giustificano l’accoglimento nei suddetti termini. La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese,a favore di parte attrice,in €1.328,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande,respinta ogni altra richiesta ed eccezione; dichiara risolto il contratto di affiliazione commerciale “inter partes” per fatto e colpa della parte convenuta; condanna la parte convenuta stessa a risarcire il provocato danno alla parte attrice nell’importo di €50.000,00; pagina http://bit.ly/1C1YvSZ 5 di 6 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Giudica il Collegio in proposito che,per un verso,il danno sia “in re ipsa”,collegandosi ad un Sentenza n. 9088/2014 pubbl. il 09/07/2014 RG n. 42030/2013 Repert. n. 7690/2014 del 09/07/2014 condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in €11.328,00,oltre iva e cpa. IL PRES.EST. pagina http://bit.ly/1C1YvSZ 6 di 6 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Cosi' deciso in Milano il 26 giugno 2014.