Sentenza n. 9850/2013 pubbl. il 11/07/2013
RG n. 35980/2011
Repert. n. 7812/2013 del 11/07/2013
N. R.G. 35980/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. MARIANNA GALIOTO
dott. GUIDO VANNICELLI
Presidente rel.
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 35980/2011 promossa da:
ALDA VITTORIA BOSETTI (C.F. BSTLVT54S41A794K),
e
GIULIO CLAUDIO BOSETTI (C.F. BSTGCL65R09F205W),
entrambi con il patrocinio dell’avv. MIRKO ZAFFARONI ed entrambi elettivamente domiciliati in
Piazza della Repubblica, 26 20124 MILANO presso il difensore;
ATTORI
contro
F.M.N. SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NURI VENTURELLI del foro di Roma e dell’avv.
NICOLA VASILE, elettivamente domiciliata in VIA PIETRO COSSA, 2 20122 MILANO presso il
difensore avv. VASILE;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli attori:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- annullare la delibera assembleare della società F.M.N. S.r.l. 22 febbraio 2011;
- condannare la società F.M.N. S.r.l. alle spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con osservanza."
per la convenuta:
"Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione, disattesa e reietta
-
Rigettare la domanda proposta dai sigg.ri Alda Vittoria e Giulio Claudio Bosetti di
annullamento della delibera assembleare del 22 febbraio 2011 adottata dall’assemblea della
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
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Repert.
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11/07/2013
F.M.N. s.r.l. di modifica degli artt. 3, 8, 14, 21 e 22 dello
Statuto Sociale,
in quanto del
infondata
in
fatto ed in diritto nonché, per quanto di ragione, inammissibile;
-
Condannare gli attori al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria
Ove il Tribunale dovesse ritenere, alla luce delle avverse difese, che vi sia contestazione di controparte
sulla veridicità delle circostanze capitolate ai punti a), b) e c) delle richieste istruttorie contenute nelle
conclusioni della memoria di costituzione, si insiste nella ammissione dei mezzi di prova già richiesti e
precisamente:
a) vero che la F.M.N. s.r.l. nel corso della sua attività teatrale, realizza scene ed allestimenti per
spettacoli teatrali o musicali e realizza gli impianti elettrici, elettromeccanici ed elettrofonici
necessari;
b) vero che nel corso delle tournee annuali, in occasione del montaggio degli allestimenti nei teatri
ospitanti la compagnia della convenuta, viene richiesto il certificato di idoneità degli impianti
realizzati a servizio delle scene teatrali e degli allestimenti in genere;
c) vero che le circostanze indicate nei due capitoli precedenti sono state riferite dall’amministratore
unico nel corso dell’assemblea del 22 febbraio 2011 ad illustrazione dell’opportunità di
modificare l’art. 3 dello Statuto Sociale integrandolo con l’ampliamento proposto.
Si indicano a testi i signori: Riccardo Pastorello, Graziano Nevi, Paolo Ranieri, Carlo Baldiraghi, tutti
residenti in Milano.
Con riserva di integrare la lista testimoniale, articolare richieste istruttorie e di produrre ulteriore
documentazione"
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- interrogatorio formale degli attori nonché della prova per testi sulle seguenti circostanze:
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della
decisione del 11/07/2013
Gli attori ALDA e GIULIO BOSETTI, quali soci della F.M.N. srl detentori ciascuno di quote pari
all’11,36% del capitale, hanno chiesto l'annullamento della delibere adottate il 22.2.2011 dalla
assemblea dei soci con il loro voto contrario, delibere recanti modifiche statutarie relative:
2. (art.8 statuto) alla introduzione di diritti d'opzione in favore dei soci superstiti sulle quote oggetto di
successione mortis causa, con conseguente deprezzamento delle partecipazioni e impossibilità di
loro cessione a terzi a un prezzo di mercato;
3. (art.14 statuto) all'abbassamento del quorum per l'approvazione delle deliberazioni dal 75% al
63,50% del capitale, con conseguente rilevanza delle sole partecipazioni dei due soci di
maggioranza;
modifiche che, a dire degli attori, si risolverebbero nella violazione dell'obbligo di eseguire il contratto
sociale secondo buona fede, comportando un deprezzamento del valore delle quote di essi attori, di
fatto rese incommerciabili e ininfluenti a fini deliberativi, secondo un complessivo disegno connotato
da eccesso di potere.
La srl convenuta ha contrastato l’impugnazione, a suo dire infondata per tutti i profili, posto che:
1. la modifica statutaria è direttamente connessa ad esigenze dell'attività teatrale principale
(comportante allestimento di spettacoli anche in tournèe, con conseguente necessità di rilascio di
certificazioni di sicurezza relative agli impianti elettrici, rilascio possibile -secondo la vigente
normativa- solo se tale attività è ricompresa nell'oggetto sociale);
2. la nuova clausola statutaria corrisponde alla disciplina ex art.2469 cc e non comporta alcuna lesione
dei diritti dei soci, tenuto conto delle nuove regole statutarie in tema di determinazione del valore
delle quote cadute in successione;
3. il nuovo quorum deliberativo non comporta il carattere determinante delle sole attuali quote di
maggioranza, in realtà pari al 62,49% e come tali inferiori alla soglia del 63,50%;
e articolando prova per interrogatorio e testi su circostanze rilevanti sub 1.
Nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma le parti hanno ribadito le loro posizioni: in
assenza di specifica contestazione degli attori sui fatti di cui ai capitoli di prova avversari (cfr. i
chiarimenti sul punto di cui all’udienza del 27.11.2012), la causa è stata quindi ritenuta dal g.i. matura
per la decisione e rimessa al collegio.
All’esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che la impugnazione non possa essere accolta,
nessuno dei motivi apparendo fondato e risultando insussistente anche il complessivo disegno di
eccesso di potere prospettato dagli attori.
Al riguardo va infatti osservato:
1. quanto al preteso carattere ingiustificato dell’ampliamento dell’oggetto sociale:
 la convenuta ha ampiamente chiarito che l’inserimento nell’oggetto sociale della attività di
“costruzione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettromeccanici ed
elettrofonici, e rilascio delle relative certificazioni” è volto ad integrare l’attività tipica di
allestimento di spettacoli teatrali in riferimento a sopraggiunte esigenze normative quanto al
rilascio delle relative certificazioni di sicurezza (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale,
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1. (art.3 statuto) all'ampliamento dell'oggetto sociale con inclusione dell'attività di costruzione di
impianti elettrici e rilascio delle relative certificazioni, con ingiustificato aumento del rischio
d'impresa, essendo l'attuale attività sociale limitata alla gestione dell'attività artistica del Teatro
Carcano di Milano;
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pagg. 5/6), esigenze che gli attori non hanno contestato
né in fatto
né in diritto, limitandosi
a
evidenziare che l’attività relativa alla impiantistica e alla relativa certificazione ben potrebbe
essere demandata ad aziende terze: il prospettato vizio di irragionevolezza della
modificazione statutaria risulta quindi del tutto superato dai rilievi della convenuta, le
osservazioni in replica degli attori apparendo come valutazioni di merito contrastanti con
quelle della maggioranza dei soci e, come tali, irrilevanti;
 al condivisibile rilievo della convenuta circa la rispondenza della modificazione statutaria
(introducente un meccanismo di opzione infrasoci sulle quote cadute in successione) alla
disciplina di cui al vigente testo dell’art.2469 cc non ha fatto seguito alcuna specifica replica
avversaria: deve quindi ritenersi che la modificazione in esame sia di per sé lecita e non
comporti alcuna lesione dei diritti dei soci, la nuova clausola in discussione risolvendosi in
un meccanismo del tutto analogo a quello della prelazione per i trasferimenti inter vivos già
prevista dallo statuto, come tale non comportante alcun apprezzabile abbassamento della
valorizzazione delle quote (per l'omogeneità delle modalità di determinazione del valore
della quota oggetto di trasferimento nell'ipotesi inter vivos e in quella mortis causa modalità affidate, nel caso di mancato accordo tra le parti, a un arbitratore designato dal
Presidente del Tribunale di Milano- si vedano il terzo e il quarto comma originari dell’art.8
dello Statuto, doc.3 attori, a confronto con l’ultimo comma aggiunto di tale articolo);
3. quanto al preteso carattere abusivo dell’abbassamento del quorum deliberativo al 63,50%:
 gli attori, a seguito del rilievo della convenuta circa il possesso in capo ai due soci di
maggior peso (STIPELLI e MANFRE’) di quote pari complessivamente al 56,81% del
capitale e, quindi, comunque inferiori al nuovo quorum deliberativo, hanno sottolineato
come le due partecipazioni di maggioranza alleandosi a quelle dell’a.u. RIZZATO e del
marito di costei, il socio PASTORELLO, raggiungano il 68,17% del capitale e possano
quindi in tal modo integrare il nuovo quorum, mentre non avrebbero potuto integrare quello
del 75% originario (cfr. prima memoria attori ex art.183 cpc sesto comma, p.3): il rilievo,
pur corrispondendo alla attuale ripartizione delle quote di F.M.N. (cfr. l’elenco di cui a p.8
della comparsa conclusionale della convenuta) non pare dirimente al Tribunale, posto che
l’abbassamento del quorum deliberativo non risulta di per sé comunque univocamente
arbitrario, tenuto conto delle osservazioni della convenuta in ordine al potere di “blocco”
con il quorum originario possibile a un solo socio di maggioranza ed oggi invece escluso dal
nuovo quorum.
Così valutati i singoli motivi di doglianza ne deriva poi una valutazione di insussistenza anche del
generale vizio di eccesso di potere e di violazione del canone di buona fede, prospettato dagli attori in
riferimento a un preteso intento discriminatorio degli altri soci nei loro confronti, in quanto soggetti
“estranei” all’attività teatrale tipica: intento che non pare ricavabile né dalle singole (si è detto lecite)
modificazioni statutarie né da altri elementi univoci, dal complessivo materiale processuale emergendo
solo un contrasto di opinioni e valutazioni tra categorie di soci diversamente interessate all'attività
sociale tipica, contrasto di per sè riconducibile ad una dinamica sociale "ordinaria".
Per quanto fin qui detto la domanda degli attori va quindi rigettata, con loro condanna alle spese di lite
secondo il principio della soccombenza e con liquidazione di tali spese, tenuto conto della natura della
lite e dell’attività difensiva svolta, in euro 3.100,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
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2. quanto al preteso carattere lesivo della nuova disciplina statutaria in tema di trasferimento delle
quote mortis causa, come tale incidente sulla valorizzazione delle partecipazioni:
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1. rigetta la domanda degli attori;
2. condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta,
spese che liquida in euro 3.100,00 oltre iva e cpa.
Così deciso in Milano oggi 9 maggio 2013.
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Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola
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