Sentenza n. 6957/2013 pubbl. il 02/12/2013
RG n. 28567/2012
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Composto dagli Ill.mi signori.
Dott. Umberto Luigi Scotti
Presidente
Dott. Giovanni Liberati
Giudice rel.
Dott. Guglielmo Rende
Giudice
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28567 del R.G. Civ. dell’anno 2012 avente ad oggetto impugnazione di
deliberazione assembleare di società a responsabilità limitata
promossa da
MORANA COSTANTINO, rappresentato dall’Avvocato Alberto Varallo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, in via Saffi 2, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione.
ATTORE
contro
S.r.l. SOCIETA’ GENERALI COSTRUZIONI e IMPIANTI – GE.CO.IM., con sede in Torino,
via Argentero 6, in persona dell’amministratore unico, Paolo Galvagno, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Paolo Casetta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, in via Morgari 31, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni precisate delle parti all’udienza del 27 novembre 2013
Per l’attore:
“ Dichiarare l'invalidità o l'illegittimità e comunque annullare la deliberazione di aumento del capitale sociale da € 10.400 a € 280.400 e così per € 270.000, assunta dall'assemblea della società convenuta in data 22 maggio 2012.
Condannare la società convenuta a porre in essere tutti gli atti conseguenziali all'accertamento della
illegittimità ed all'annullamento della predetta deliberazione.
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso conseguente all’annullamento della delibera impugnata.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
determinati ai sensi del d.m. 20.7.2012 n. 140, oltre i.v.a. e c.p.a. e successive".
Per la convenuta:
“ Rigettare integralmente tutte le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Condannare parte attrice al risarcimento dei danni a favore di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., da
liquidarsi in misura non inferiore ad € 10.000 o comunque nella diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia.
pagina 1 di 5
http://bit.ly/1cdlYqi
Firmato Da: LIBERATI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58a8 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva, cpa, e successive occorrende".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12 ottobre 2012 Costantino Morana, socio della S.r.l. GE.CO.IM. per una
quota pari al 12,5% del capitale sociale, ha impugnato la deliberazione adottata dalla assemblea della
società il 22 maggio 2012, chiedendo l'accertamento della sua invalidità o, comunque, il suo
annullamento, come in epigrafe.
A sostegno di tale domanda ha esposto che l'amministratore unico della società aveva convocato per il
22 maggio 2012 l'assemblea ordinaria, allo scopo di aumentare il capitale sociale da € 10.400 ad € 280.400, dunque di € 270.000, con la conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto sociale;; nel corso di tale assemblea era quindi stato deliberato, con il suo voto contrario, tale aumento del capitale sociale,
nonché la modifica dell’art. 6 dello statuto ed anche quella necessaria e conseguente degli artt. 4, 7, 8, 10 e 15.
Tanto premesso, ha affermato di aver interesse ad impugnare tale deliberazione, nella sua veste di
socio, per evitare la lesione del suo diritto di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti al
socio di minoranza in caso di mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale, ed ha contestato la necessità di detto aumento, non essendovi necessità finanziarie della società, ed essendo invece lo
stesso ispirato da finalità fraudolente, con la conseguenza che la deliberazione impugnata doveva
ritenersi viziata da eccesso o abuso di potere.
Ha dunque concluso chiedendo l'accertamento della invalidità della deliberazione adottata dalla
convenuta nella assemblea 22 maggio 2012, con la condanna della società a porre in essere tutti gli atti
conseguenziali a tale accertamento, con vittoria di spese, come in epigrafe.
La convenuta, costituitasi tempestivamente, con comparsa depositata il 3 gennaio 2013, essendo stata
indicata quella del 24 gennaio 2013 quale udienza di prima comparizione, ha resistito a tale domanda,
negando la sussistenza del pregiudizio lamentato dall’attore, sulla base del rilievo che la deliberazione di aumento di capitale impugnata aveva espressamente fatto salvo il diritto di opzione di ogni socio,
dunque anche dell’attore, sull’aumento di capitale.
Nel merito ha affermato la necessità ed opportunità, nell’interesse della società, dell’aumento di capitale deliberato ed oggetto delle censure del Morana, in quanto lo stesso aveva lo scopo di ridurre
l’indebitamento della società e di sopperire alle esigenze finanziarie conseguenti al ritardo del Ministero dell’Interno nel pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile in Giaveno
costituente l’unico cespite della società ed utilizzato come caserma dei Carabinieri, in relazione al quale il 20.6.2011 aveva concluso un accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e
Sant’Albano Stura per la sospensione per un anno del pagamento delle rate del muto contratto con tale
banca;; poiché il Ministero dell’Interno non aveva corrisposto l’indennità dovuta per il 2011 e neppure per il primo semestre 2012, per complessivi € 240.000, la società si era trovata in difficoltà finanziaria,
in quanto ad aprile 2012 lo scoperto del conto corrente utilizzato dalla società era pari a € 140.000, con la conseguente necessità di immissioni di denaro nelle casse sociali per provvedere alla gestione
dell’impresa, al pagamento delle rate di mutuo, delle imposte e tasse, dei contributi previdenziali, dei
fornitori, delle utenze e dei servizi, che determinavano un fabbisogno finanziario della società pari a
circa € 220.000, con la conseguente congruità dell’aumento di capitale deliberato.
Ha inoltre affermato la necessità di detto aumento di capitale a causa della sottocapitalizzazione della
società a fronte del forte indebitamento della stessa, con un rapporto al 31.12.2011 di oltre 2,7 ed un
pagina
http://bit.ly/1cdlYqi
2 di 5
Firmato Da: LIBERATI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58a8 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7
Sentenza n. 6957/2013 pubbl. il 02/12/2013
RG n. 28567/2012
forte incremento degli oneri finanziari, nonché in ragione del mancato incasso delle somme indicate tra
i ricavi dell’esercizio 2011.
Ha negato il prospettato abuso di potere sottostante la deliberazione di aumento di capitale impugnata
ed ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna della società a porre in essere tutti gli atti
conseguenziali all’accertamento della illegittimità della deliberazione impugnata, in quanto il sesto comma dell'articolo 2377 c.c. stabilisce espressamente che spetta agli amministratori assumere i
provvedimenti conseguenti all'eventuale annullamento di una deliberazione assembleare.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto delle domande proposte dall'attore, con vittoria di spese, come in
epigrafe.
Senza istruzione, non essendo state dedotte prove, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
all’udienza del 27.11.2013, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, avendo la convenuta rinunciato a depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica e non essendo comparso l’attore.
***********
Deve preliminarmente rilevarsi come l’attore, a fronte delle affermazioni in fatto della convenuta, circa le necessità finanziarie della società conseguenti al mancato pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile di Giaveno (costituente l’unico cespite della società) ed alla esposizione finanziaria della
società, nonché circa il mancato incasso dei ricavi indicati nel bilancio relativo all’esercizio 2011, non ha sollevato contestazioni di alcun genere, non avendo svolto altre difese, avendo omesso di depositare
memorie ed anche di comparire alle udienze successive alla prima, con la conseguenza che dette
affermazioni della convenuta debbono ritenersi non contestate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.
In ogni caso pare condivisibile il rilievo della convenuta circa l’insussistenza del pregiudizio prospettato dall’attore, essendo stato riconosciuto a tutti i soci il diritto di opzione alla pari in proporzione alle partecipazioni possedute (“ Sull’aumento di capitale i vecchi soci avranno diritto di
opzione alla pari in proporzione alle partecipazioni rispettivamente possedute”), con la conseguenza che non pare ravvisabile l’abuso della maggioranza prospettato dall’attore, che non ha provato la propria difficoltà a sottoscrivere l’aumento di capitale e, dunque, l’impossibilità di esercitare l’opzione e sottoscrivere l’aumento di capitale, mantenendo così inalterata la propria partecipazione.
L’aumento di capitale in questione non sembra, comunque, né ingiustificato, né disgiunto dalle esigenze della società, né ispirato dalla volontà di pregiudicare la posizione del socio di minoranza, né
espressione di abuso del potere della maggioranza.
Di tali intendimenti della maggioranza dei soci non v’è, infatti, alcuna traccia, come pure, come accennato, della impossibilità per il Morana di esercitare il diritto di opzione ed in tal modo conservare
la proporzione tra la propria quota ed il capitale sociale quale modificato per effetto dell’aumento deliberato.
Dai documenti prodotti dalla convenuta si ricavano, comunque, la rilevante esposizione debitoria della
società, pari ad € 138.556,35 al 31.3.2012, secondo quanto risulta dall’estratto del conto corrente intrattenuto dalla società con la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura (doc.
3 della convenuta);; l’esistenza di un mutuo ipotecario dell’importo di € 1.390.000 da rimborsare mediante rate semestrali costanti fino al 1.7.2022 (desumibile dal piano di ammortamento prodotto
come doc. 5 della convenuta); il mancato pagamento della indennità dovuta per l’occupazione dell’immobile di Giaveno, utilizzato come caserma dei Carabinieri, riconosciuta nelle dichiarazione del Prefetto di Torino del 15.12.2011, 27.4.2012 e 10.10.2012 (doc. 7 della convenuta).
pagina
http://bit.ly/1cdlYqi
3 di 5
Firmato Da: LIBERATI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58a8 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7
Sentenza n. 6957/2013 pubbl. il 02/12/2013
RG n. 28567/2012
Sulla base di tale esposizione debitoria ed in considerazione della mancata corresponsione della
indennità dovuta per l’occupazione dell’unico cespite produttivo di reddito della società risulta, dunque, del tutto coerente e condivisibile la determinazione della società di deliberare un aumento di
capitale, per far fronte a tali passività e provvedere al pagamento di tutti gli oneri connessi alla gestione
sociale, essendo la società priva di mezzi adeguati per provvedervi.
Ne consegue l’infondatezza, anche sotto questo profilo della impugnazione proposta dall’attore, essendo coerente con le evidenziate esigenze della società l’aumento di capitale oggetto delle censure del Morana, anche nella sua entità, con la conseguenza che anche sotto questo profilo non sembra che
esso sia arbitrario o viziato da eccesso di potere o frutto di un abuso della maggioranza.
L'impugnazione proposta, stante l'infondatezza di tutti i motivi posti a fondamento della stessa, deve,
pertanto, essere respinta.
La domanda di condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata deve
essere respinta, a causa della mancata dimostrazione di un danno risarcibile conseguente alla condotta
processuale dell’attore medesimo, invero neppure dedotto, senza la quale non può addivenirsi alla
liquidazione equitativa ex art. 96 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel chiedere sia l’allegazione, sia la prova dell’esistenza di un danno risarcibile, ritenendole l’imprescindibile fondamento per quella liquidazione equitativa pur espressamente autorizzata dalla norma citata:
“ La facoltà, concessa dall'art. 96 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l.
n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale
di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto
idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena
pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso
connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece,
carattere sanzionatorio od afflittivo; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12,
l. 18 giugno 2009 n. 69, il quale ha aggiunto un comma 3 all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e
propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno
causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario.” (Cassazione civile, sez. I, 30/07/2010, n. 17902, Banca Intesa c. Fall. Magazzini D'Amico e altro).
Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la
soccombenza, con la conseguenza che l’attore deve essere condannato a rimborsarle per interno alla
società convenuta.
Poiché il credito per le spese processuali sorge al momento della liquidazione da parte del giudice
(dunque con la deliberazione della sentenza nella data indicata in calce), essa deve avvenire alla stregua
della disciplina in tale momento vigente ed, in particolare, del d.M. 20.7.2012 n. 140, entrato in vigore
il giorno successo a quella sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 195 del 22.8.2012, le cui
disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito dall’art. 41, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Ora, in mancanza di prova di pattuizioni tra la parte vittoriosa ed il suo difensore, tenuto conto del
valore della causa (determinato in base all’ammontare dell’aumento di capitale oggetto della deliberazione impugnata dall’attore) e degli effetti della decisione, della apprezzabile complessità della controversia e della importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell’opera prestata e del complessivo risultato del giudizio, le spese si liquidano come segue:
pagina
http://bit.ly/1cdlYqi
4 di 5
Firmato Da: LIBERATI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58a8 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7
Sentenza n. 6957/2013 pubbl. il 02/12/2013
RG n. 28567/2012
Sentenza n. 6957/2013 pubbl. il 02/12/2013
RG n. 28567/2012
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa e respinta, cosi' provvede:
- Respinge le domande proposte da COSTANTINO MORANA nei confronti della S.r.l. SOCIETA’ GENERALI COSTRUZIONI e IMPIANTI – GE.CO.IM.
- Condanna COSTANTINO MORANA a rimborsare alla S.r.l. SOCIETA’ GENERALI COSTRUZIONI e IMPIANTI – GE.CO.IM. le spese processuali che si liquidano in Euro 6.000 per
onorari, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Cosi' deciso in Torino, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di imprese, addì
29.11.2013, con sentenza interamente redatta dall’estensore mediante scritturazione elettronica
IL GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
pagina
http://bit.ly/1cdlYqi
5 di 5
Firmato Da: LIBERATI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58a8 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7
- fase di studio: € 1.500;;
- fase introduttiva: € 1.000;;
- fase istruttoria: € 1.500
- fase decisoria: € 2.000.
Per complessivi € 6.000, otre c.p.a. ed i.v.a.
Scarica

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese