N. R.G. 37760/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Maria Riva Crugnola
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Enrico Consolandi
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37760/2012 promossa da:
SI SERVIZI COFELY SPA (C.F.00260850086), con il patrocinio dell’avv. GALBIATI CLAUDIA
CAROLINA e dell’avv. FERRARA ALBERTO (FRRLRT66P04F205C) VIA PORTA D'ARCHI, 3/15
16121 GENOVA; , elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 26 20122 MILANO
attore
contro
ANNA MOMESSO (C.F. MMSNNA57M56L736X), con il patrocinio dell’avv. TSEMBERTZIS
SPIRIDON, elettivamente domiciliata in VIA F. BELLOTTI 11 21100 MILANO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al fascicolo nel corso dell'udienza di precisazione delle
conclusioni.
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Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA E
Sentenza n. 14685/2013 pubbl. il 21/11/2013
RG n. 37760/2012
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società Si Servizio Cofly spa ha chiesto la condanna della convenuta Anna Momesso al pagamento
della somma di euro 62.962,00 a titolo di risarcimento del danno che la stessa avrebbe provocato
attraverso l'inadempimento agli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale assunti
nella veste di amministratrice della società Deltadue srl, nei confronti della quale la Si Servizi Cofly
ha un credito di pari importo (credito originariamente sorto per euro 34.680,00 e giunto alla somma di
euro 62.962,00 in sede di precetto in ragione di interessi e spese legali).
A fondamento della domanda ha dedotto:
 di essere creditrice dell'importo di euro 62.962,00 nei confronti della società Deltadue S.r.l. in
ragione di precetto conseguente a sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Milano n.
5462 del 5 aprile 2011;
 che dopo la pronuncia della sentenza avrebbe constatato la situazione di incapienza
patrimoniale della debitrice, a suo dire “ autonomamente fondante la responsabilità personale
del suo amministratore”;
 che alla convenuta sarebbe imputabile una mala gestio per il fatto di aver contratto
negligentemente obbligazioni superiori al capitale e di aver omesso di richiedere ai soci il
versamento delle somme necessarie per pagare i debiti sociali;
 che la convenuta avrebbe costituito una società in nome collettivo avente la stessa
denominazione “ Deltadue”, con intenti palesemente elusivi: in altre parole la stessa avrebbe
costituito una distinta società allo scopo di distrarre il patrimonio della S.r.l. in favore della
snc (a riprova di tale assunto produce una nota di trascrizione di un atto immobiliare risalente al
2008 relativo all'acquisto di un immobile per il quale si era impegnata Deltadue snc con riserva
di nominare all'atto definitivo l'acquirente poi indicato nella signora Momesso).
Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda ritenendola del tutto infondata ed osservando, in
particolare, che parte attrice non ha allegato alcun fatto che dimostri che la convenuta avrebbe distratto
il patrimonio della S.r.l. in favore della snc, atteso che anche l'atto di trasferimento immobiliare
invocato da controparte non ha alcuna attinenza con la gestione e la società Deltadue Srl.
La domanda dell’attore è infondata:
o parte attrice agisce in qualità di creditore contro l'amministratore della società debitrice ai sensi
dell'articolo 2394 c.c. e 2043 c.c.;
o le norme richiamate presuppongono che all’amministratore si addebiti una condotta negligente o
dolosa che ha eroso il patrimonio sociale che costituisce garanzia dei creditori;
o nella specie i fatti addebitati all’amministratrice sono inidonei già in astratto a produrre la predetta
responsabilità in quanto:
1. l’aver contratto “debiti superiori al capitale” non costituisce attività vietata né
negligente, poichè i debiti sono funzionali all’attività produttiva e trovano riscontro nei
ricavi in vista dei quali sono contratti; semmai sono le “perdite” (intese come risultato
netto di costi e ricavi di esercizio) che non devono intaccare il capitale oltre la soglia del
terzo in modo da ridurlo al di sotto del limite legale, poiché ciò determina una
situazione di “scioglimento di fatto” che impedisce all’amministratore di proseguire
nell’attività aziendale caratteristica, e che lo rende responsabile dei danni che
l'assunzione di ulteriori obbligazioni insoddisfatte produce a terzi creditori;
ma nessuna di queste circostanze è dedotta né provata nella specie;
2. nessun obbligo di chiedere ai soci di versare le somme necessarie al pagamento dei
debiti sociali sussiste in capo all’amministratore, che solo in caso di perdite che
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Sentenza n. 14685/2013 pubbl. il 21/11/2013
RG n. 37760/2012
intacchino il capitale sociale oltre il limite legale è tenuto a convocare l’assemblea per
la ricapitalizzazione o la decisione di porre la società in liquidazione; pertanto anche
siffatto addebito mosso alla convenuta è del tutto infondato;
3. la costituzione di una società avente diversa natura e ragione sociale ma medesima
denominazione non costituisce affatto, in sé, una manovra volta evidentemente a scopi
distrattivi, né in concreto, nella specie, parte attrice ha in alcun modo offerto riscontro di
siffatta prospettazione, poiché la vicenda relativa all’acquisto dell’immobile tramite
preliminare sottoscritto da Deltadue snc, è, comunque, una vicenda del tutto estranea a
Deltadue srl.
o nella memoria 183 VI n. 1c.p.c parte attrice contesta la circostanza nuova agli effetti della
responsabilità dedotta che l’amministratrice non avrebbe presentato un bilancio per l'esercizio
2011: premesso che si tratta di una deduzione nuova ed a inammissibile – il che ha valore
assorbente ai fini decisori – si osserva solo che comunque non si tratterebbe di un'omissione
rilevante agli effetti del danno lamentato, neppure sotto il profilo dell’informazione circa la
situazione contabile cui possono far riferimento i terzi che intendano contrarre obbligazioni con la
società, essendo ben successiva al sorgere del credito ed, anzi, successiva alla messa in
liquidazione della società.
Stante la soccombenza l’attrice va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano,
tenuto conto della tariffa professionale e delle difese svolte in complessivi euro 6.500,00, oltre CPA e
IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa –B, definitivamente pronunciando
sulla domanda proposta cosi’ provvede:
a) Respinge le domande proposte da Si Servizi Cofly s.p.a nei confronti di Anna Momesso;
b) Condanna Si Servizi Cofly spa a rifondere in favore di Anna Momesso le spese di lite, liquidate
in complessivi euro 6.000,00 oltre CPA e IVA come per legge.
Milano così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2013
Il Giudice Estensore
dott.ssa Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott.ssa Elena Riva Crugnola
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