N. R.G. 37760/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Enrico Consolandi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37760/2012 promossa da: SI SERVIZI COFELY SPA (C.F.00260850086), con il patrocinio dell’avv. GALBIATI CLAUDIA CAROLINA e dell’avv. FERRARA ALBERTO (FRRLRT66P04F205C) VIA PORTA D'ARCHI, 3/15 16121 GENOVA; , elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 26 20122 MILANO attore contro ANNA MOMESSO (C.F. MMSNNA57M56L736X), con il patrocinio dell’avv. TSEMBERTZIS SPIRIDON, elettivamente domiciliata in VIA F. BELLOTTI 11 21100 MILANO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al fascicolo nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1fgkomY 1 di 3 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA E Sentenza n. 14685/2013 pubbl. il 21/11/2013 RG n. 37760/2012 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società Si Servizio Cofly spa ha chiesto la condanna della convenuta Anna Momesso al pagamento della somma di euro 62.962,00 a titolo di risarcimento del danno che la stessa avrebbe provocato attraverso l'inadempimento agli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale assunti nella veste di amministratrice della società Deltadue srl, nei confronti della quale la Si Servizi Cofly ha un credito di pari importo (credito originariamente sorto per euro 34.680,00 e giunto alla somma di euro 62.962,00 in sede di precetto in ragione di interessi e spese legali). A fondamento della domanda ha dedotto: di essere creditrice dell'importo di euro 62.962,00 nei confronti della società Deltadue S.r.l. in ragione di precetto conseguente a sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Milano n. 5462 del 5 aprile 2011; che dopo la pronuncia della sentenza avrebbe constatato la situazione di incapienza patrimoniale della debitrice, a suo dire “ autonomamente fondante la responsabilità personale del suo amministratore”; che alla convenuta sarebbe imputabile una mala gestio per il fatto di aver contratto negligentemente obbligazioni superiori al capitale e di aver omesso di richiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per pagare i debiti sociali; che la convenuta avrebbe costituito una società in nome collettivo avente la stessa denominazione “ Deltadue”, con intenti palesemente elusivi: in altre parole la stessa avrebbe costituito una distinta società allo scopo di distrarre il patrimonio della S.r.l. in favore della snc (a riprova di tale assunto produce una nota di trascrizione di un atto immobiliare risalente al 2008 relativo all'acquisto di un immobile per il quale si era impegnata Deltadue snc con riserva di nominare all'atto definitivo l'acquirente poi indicato nella signora Momesso). Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda ritenendola del tutto infondata ed osservando, in particolare, che parte attrice non ha allegato alcun fatto che dimostri che la convenuta avrebbe distratto il patrimonio della S.r.l. in favore della snc, atteso che anche l'atto di trasferimento immobiliare invocato da controparte non ha alcuna attinenza con la gestione e la società Deltadue Srl. La domanda dell’attore è infondata: o parte attrice agisce in qualità di creditore contro l'amministratore della società debitrice ai sensi dell'articolo 2394 c.c. e 2043 c.c.; o le norme richiamate presuppongono che all’amministratore si addebiti una condotta negligente o dolosa che ha eroso il patrimonio sociale che costituisce garanzia dei creditori; o nella specie i fatti addebitati all’amministratrice sono inidonei già in astratto a produrre la predetta responsabilità in quanto: 1. l’aver contratto “debiti superiori al capitale” non costituisce attività vietata né negligente, poichè i debiti sono funzionali all’attività produttiva e trovano riscontro nei ricavi in vista dei quali sono contratti; semmai sono le “perdite” (intese come risultato netto di costi e ricavi di esercizio) che non devono intaccare il capitale oltre la soglia del terzo in modo da ridurlo al di sotto del limite legale, poiché ciò determina una situazione di “scioglimento di fatto” che impedisce all’amministratore di proseguire nell’attività aziendale caratteristica, e che lo rende responsabile dei danni che l'assunzione di ulteriori obbligazioni insoddisfatte produce a terzi creditori; ma nessuna di queste circostanze è dedotta né provata nella specie; 2. nessun obbligo di chiedere ai soci di versare le somme necessarie al pagamento dei debiti sociali sussiste in capo all’amministratore, che solo in caso di perdite che pagina http://bit.ly/1fgkomY 2 di 3 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA E Sentenza n. 14685/2013 pubbl. il 21/11/2013 RG n. 37760/2012 intacchino il capitale sociale oltre il limite legale è tenuto a convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione o la decisione di porre la società in liquidazione; pertanto anche siffatto addebito mosso alla convenuta è del tutto infondato; 3. la costituzione di una società avente diversa natura e ragione sociale ma medesima denominazione non costituisce affatto, in sé, una manovra volta evidentemente a scopi distrattivi, né in concreto, nella specie, parte attrice ha in alcun modo offerto riscontro di siffatta prospettazione, poiché la vicenda relativa all’acquisto dell’immobile tramite preliminare sottoscritto da Deltadue snc, è, comunque, una vicenda del tutto estranea a Deltadue srl. o nella memoria 183 VI n. 1c.p.c parte attrice contesta la circostanza nuova agli effetti della responsabilità dedotta che l’amministratrice non avrebbe presentato un bilancio per l'esercizio 2011: premesso che si tratta di una deduzione nuova ed a inammissibile – il che ha valore assorbente ai fini decisori – si osserva solo che comunque non si tratterebbe di un'omissione rilevante agli effetti del danno lamentato, neppure sotto il profilo dell’informazione circa la situazione contabile cui possono far riferimento i terzi che intendano contrarre obbligazioni con la società, essendo ben successiva al sorgere del credito ed, anzi, successiva alla messa in liquidazione della società. Stante la soccombenza l’attrice va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano, tenuto conto della tariffa professionale e delle difese svolte in complessivi euro 6.500,00, oltre CPA e IVA come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa –B, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta cosi’ provvede: a) Respinge le domande proposte da Si Servizi Cofly s.p.a nei confronti di Anna Momesso; b) Condanna Si Servizi Cofly spa a rifondere in favore di Anna Momesso le spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre CPA e IVA come per legge. Milano così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2013 Il Giudice Estensore dott.ssa Alessandra Dal Moro Il Presidente dott.ssa Elena Riva Crugnola pagina http://bit.ly/1fgkomY 3 di 3 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA E Sentenza n. 14685/2013 pubbl. il 21/11/2013 RG n. 37760/2012