Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013
RG n. 1528/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dagli Ill.mi Signori:
dr.
Umberto Scotti
dr.ssa Silvia Vitrò
dr.ssa Cristina Contini
Presidente
Giudice relatore
Giudice
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1528/2013 R.G.
PROMOSSA DA:
COOPERATIVA “GIUSEPPE DI VITTORIO”, società cooperativa edilizia a
proprietà indivisa, in persona del presidente e legale rappresentante
por tempore dott. Massimo Rizzo, difesa dagli avv.ti Alessandro
Sciolla e Sergio Viale per delega a margine dell’atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
SUVAC ANA MARIA, residente in Torino, via Tasca 25
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: esclusione socio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attrice:
A) In via istruttoria: ammettere, occorrendo, le prove orali…(v.
conclusioni dell’atto di citazione)
B) Nel merito:
1) Accertare e dichiarare che, nella seduta del 22/6/2012, il CdA
della Cooperativa attrice ha escluso la convenuta Suvac Ana Maria da
socia della Cooperativa, ex art. 9, co. 1, lett. b) dello Statuto
pagina
http://bit.ly/1dFXDXo
1 di 6
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887
Ha pronunciato la seguente
sociale,
per
la
grave
situazione
di
morosità,
e
che,
conseguentemente,
la
convenuta
è
decaduta
dall’assegnazione
dell’alloggio sociale sito in Torino, via Tasca 25, compresi il
posto auto e la cantina, che dunque oggi detiene sine ullo titulo
2) Dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta a rilasciare
il predetto alloggio sociale, sito in Torino, via Tasca 25, compresi
il posto auto e la cantina, libero da persone e sgombro da cose, e a
immettere la Cooperativa attrice nel possesso del medesimo
3) Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta a
corrispondere alla Cooperativa attrice l’importo di €. 1.763,37 per
i canoni di assegnazione non liquidati per i mesi da febbraio 2012 a
giugno 2012 compresi
4) Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta a
corrispondere alla Cooperativa attrice l’importo di €. 1.551,54 a
titolo di indennità per l’occupazione sine titulo da luglio 2012 a
novembre 2012 compresi, nella misura pari al canone sociale per la
prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad
€. 310,20 per luglio 2012, €. 310,20 per agosto 2012, €. 310,20 per
settembre 2012, €. 310,74 per ottobre 2012, €. 310,20 per novembre
2012, così come mensilmente determinato dalla Cooperativa, ovvero,
in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata
restituzione dell’immobile, dovuto per la perdurante occupazione
dello
stesso
successivamente
all’intervenuta
decadenza,
da
liquidarsi nella misura pari al canone sociale per l’assegnazione in
godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal
giudicante in corso di causa, anche in via di equità e con riserva
di quantificare con precisione l’importo
5) Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta a
corrispondere alla Cooperativa attrice l’indennità di occupazione
senza titolo maturate dopo il 30/11/2012 (per totale indennità di
occupazione, dal luglio 2012 al giugno 2013, di €. 3.749,73) e
quelle che matureranno nelle more del giudizio sino alla emanazione
della sentenza, nella misura calcolata secondo gli stessi criteri
sub 4 e con riserva di quantificare con precisione l’importo
6) Il tutto maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo
effettivo come per legge
- Con vittoria di spese e onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione notificato in data 23/1/2013 la Cooperativa
“Giuseppe Di Vittorio” ha convenuto in giudizio la signora Suvac Ana
Maria, riferendo:
- che con delibera 18/5/2010 del CdA della Cooperativa “Giuseppe Di
Vittorio” la signora Suvac Ana Maria è stata ammessa quale socia
della Cooperativa, che con successiva delibera del Cda del 18/6/2010
la convenuta è stata ammessa all’assegnazione di un alloggio sociale
in Torino, via Tasca 25 e che in data 9/6/2010 la Cooperativa ha
pagina
http://bit.ly/1dFXDXo
2 di 6
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887
Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013
RG n. 1528/2013
attribuito in godimento della stessa l’alloggio sociale n. 70, sito
in Torino, via Tasca n. 25, piano 5° comprensivo di cantina n. 39 e
di posto auto n. 10;
- che l’alloggio fa parte di un complesso immobiliare realizzato
dalla
Cooperativa
con
un
intervento
di
edilizia
abitativa
convenzionata, vincolato al rispetto delle condizioni di cui all’Atto
unilaterale d’obbligo sottoscritto il 28/6/2001, il quale stabilisce,
all’art. 11 bis, lett. c, n. 1, il valore del canone di locazione, ai
sensi
della
l.
179/92,
comprendente
anche
le
spese
di
amministrazione, conservazione e fiscali;
- che a partire dal novembre 2011 la convenuta ha cessato di
corrispondere il canone mensile di godimento dell’immobile sociale,
comprensivo della quota delle spese;
- che con lettera 26/3/2012 la Cooperativa ha trasmesso alla
convenuta, ex art. 9, co. 1, lett. b, dello Statuto sociale, formale
invito a regolarizzare i pagamenti per il periodo novembre 2011febbraio 2012, per l’importo di €. 1.453,24, nel termine di giorni
30, pena la decadenza dall’assegnazione;
- che la convenuta non ha sanato nel termine il debito, rendendosi
ulteriormente morosa per il periodo successivo, e che la Cooperativa
ha, con delibera del CdA del 22/6/2012, deciso l’esclusione da socio
della signora Suvac e la sua decadenza dal diritto di assegnazione in
godimento dell’immobile sociale, provvedendo poi ad annotare sul
libro soci tale esclusione;
- che con lettera 31/7/2012 il Presidente della Cooperativa ha
informato la convenuta della delibera di esclusione e decadenza
suddetta e della facoltà della stessa di proporre, ex art. 9, co. 2,
dello Statuto, impugnazione della delibera entro 60 giorni dalla
notifica della lettera;
- che la convenuta non ha proposto alcuna impugnazione, ha provveduto
poi a sanare la morosità solo per il periodo novembre 2011-gennaio
2012, rimanendo morosa per i canoni successivi (per totali €.
1.763,37, periodo febbraio 2012-giugno 2012) e debitrice delle
ulteriori somme dovute per indennità di occupazione dell’alloggio
(stante l’occupazione sine titolo a partire dal luglio 2012 in poi).
L’attrice ha concluso chiedendo:
- l’accertamento la legittimità dell’esclusione della socia Suvac,
- la condanna della convenuta a rilasciare l’immobile e a pagare alla
Cooperativa la somma di €. 1.763,37 per i canoni rimasti impagati e
la somma (precisata all’udienza di precisazione delle conclusioni) di
€. 3.749,73, a titolo di indennità di occupazione sine titulo da
luglio 2012 al giugno 2013, oltre all’indennità di occupazione
successiva.
La parte convenuta è rimasta contumace.
2) Le domande della parte attrice vanno accolte.
pagina
http://bit.ly/1dFXDXo
3 di 6
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887
Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013
RG n. 1528/2013
Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013
RG n. 1528/2013
2.2) Si osserva, poi, che va ritenuta la legittimità della delibera
22/6/2012 del CdA della Cooperativa (doc. 7 attoreo) di esclusione
della socia Suvac Ana Maria e di dichiarazione della sua decadenza
dall’assegnazione in godimento dell’alloggio sito in via Tasca 25,
Torino, considerato che dalla documentazione in atti emerge:
- la qualità di socia della convenuta (per delibera del CdA della
Cooperativa del 18/5/2010, doc. 1) e l’assegnazione ad essa
dell’alloggio di via Tasca 25 in questione (doc. 2);
- la morosità della convenuta, a partire dal novembre 2011 (lettera
26/3/2012- doc. 6- di invito a mettersi in regola con i pagamenti, ai
sensi dell’art. 9, co. 1, lett. b, dello statuto sociale, doc. 5“L’esclusione dalla società è deliberata dagli amministratori nei
confronti del socio che:…b) si renda moroso nel pagamento della quota
sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione
annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare
nel godimento dell’alloggio; il questi casi, il socio moroso deve
essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l’esclusione
può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre
che il socio rimanga inadempiente”).
La convenuta non si è costituita in giudizio e non ha provato
di aver sanato nei termini suddetti la morosità, per cui risulta
legittima l’adozione, in data 22/6/2012, della delibera di esclusione
della socia Suvac, per morosità.
Né la convenuta ha proposto l’opposizione alla delibera ai sensi
dell’art. 9, co. 2, dello Statuto sociale (“La delibera di esclusione
è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento,
dal Presidente, che ne cura l’annotazione nel libro dei soci, dalla
cui data l’esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre
opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data
della comunicazione”), nonostante la comunicazione 31/7/2012 (doc.
7), con cui il Presidente della Cooperativa ha informato alla sig.ra
Suvac dell’adozione della delibera di esclusione e della facoltà di
proporre opposizione.
Né il fatto che la convenuta abbia (come riferito dall’attrice)
sanato una parte della morosità successivamente all’adozione della
delibera di esclusione rende illegittima questa delibera, non essendo
provato, dalla convenuta, che tale pagamento sia intervenuto nei
termini prescritti dall’art. 9, co. 1, lett. b, dello Statuto sociale
e avendo detto pagamento diminuito solo in modo limitato la morosità,
rimasta persistente a partire dal febbraio 2012.
2.3) Pertanto, va accolta la domanda attorea di condanna della
convenuta al rilascio dell’immobile occupato.
pagina
http://bit.ly/1dFXDXo
4 di 6
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887
2.1) In primo luogo si osserva che la competenza della sezione
specializzata in materia di impresa (in formazione collegiale) deriva
dall’applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 27/6/2003 n. 168, come
modificato dall’art. 2 del d.l. 245/1/2012 n. 1, conv. nella l.
24/3/2012 n. 27.
Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013
RG n. 1528/2013
Va poi accolta la domanda attorea di condanna della convenuta
al pagamento dell’indennità di occupazione, dovuta a seguito
dell’occupazione sine titulo posta in essere dalla convenuta
successivamente alla delibera di esclusione, dal luglio 2012 in poi.
Tale indennità di occupazione va calcolata nella misura
corrispondente al canone di godimento, comprensivo delle spese di
utilizzo dell’immobile, come prescritto dall’art. 7 del Regolamento
per la disciplina dell’esclusione di socio della Cooperativa
(allegato al doc. 6).
Tale prescrizione è conforme a quanto statuito dall’art. 1591 c.c.
(danni da ritardata restituzione di bene locato), come osservato
dalla Corte di Cassazione: “La disposizione sancita dall'art. 1591
c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un
principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene
concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo (e quindi
anche una concessione demaniale marittima), per l'ipotesi in cui il
concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del
termine finale del rapporto senza averne più il titolo. In queste
ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale
utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura
certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel
contratto, salva la prova del maggior danno” (Cass. civ., sez. I,
29/11/2000, n. 15301).
Pertanto, la convenuta va condannata a pagare all’attrice, a
titolo di occupazione sine titulo, la complessiva somma di €.
4.737,27,
come
precisato
nella
comparsa
conclusionale,
con
riferimento al periodo da luglio 2012 a settembre 2013 compreso.
Alle somme dovute dalla convenuta vanno aggiunti gli interessi
legali.
Va invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria,
trattandosi di debito di valuta (“L'obbligo del conduttore a norma
dell'art. 1591 c.c., di dare il corrispettivo convenuto fino alla
data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra
un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di
pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che come tale
non è suscettibile di rivalutazione monetaria, bensì produce
interessi dal giorno della domanda, salvo il maggior danno, a norma
dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove allegato e dimostrato”, Cass.
civ., sez. III, 12/07/1993, n. 7670). Né è stato provato un maggior
danno.
3) Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza.
La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto
Ministeriale n. 140 del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la
determinazione dei parametri di liquidazione.
pagina
http://bit.ly/1dFXDXo
5 di 6
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887
Va altresì accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al
pagamento dei canoni di godimento rimasti impagati, dal febbraio 2012
al giugno 2012, per €. 1.763,37.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
Accerta e dichiara la legittimità della delibera 22/6/2012 del
CdA della Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” di esclusione della
convenuta Suvac Ana Maria da socia della Cooperativa, per la grave
situazione di morosità, e la legittimità della intervenuta decadenza
della convenuta dall’assegnazione dell’alloggio sociale n. 70, sito
in Torino, via Tasca 25, piano 5°, comprensivo di cantina n. 39 e di
posto auto n. 10;
Condanna la convenuta a rilasciare il predetto alloggio
sociale, sito in Torino, via Tasca 25, compresi il posto auto e la
cantina, libero da persone e sgombro da cose;
Condanna la convenuta a corrispondere alla Cooperativa attrice
l’importo di €. 1.763,37 per i canoni di assegnazione non liquidati
per i mesi da febbraio 2012 a giugno 2012 compresi, oltre interessi
legali dalle singole scadenze al saldo;
Condanna la convenuta a corrispondere alla Cooperativa attrice
l’importo di €. 4.737,27 a titolo di indennità per l’occupazione
sine titulo da luglio 2012 a settembre 2013 compresi, oltre
interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condanna la convenuta Suvac Ana Maria a rimborsare all’attrice
Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” le spese processuali, che liquida
nella somma di €. 1.500 (di cui €. 1.300 per competenze ed €. 200 per
esposti), oltre Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile,
specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data
27/9/2013.
Il G.I.
Il Presidente
pagina
http://bit.ly/1dFXDXo
6 di 6
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887
Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013
RG n. 1528/2013
Scarica

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese