Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 1528/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti dr.ssa Silvia Vitrò dr.ssa Cristina Contini Presidente Giudice relatore Giudice SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1528/2013 R.G. PROMOSSA DA: COOPERATIVA “GIUSEPPE DI VITTORIO”, società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, in persona del presidente e legale rappresentante por tempore dott. Massimo Rizzo, difesa dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Sergio Viale per delega a margine dell’atto di citazione ATTRICE CONTRO SUVAC ANA MARIA, residente in Torino, via Tasca 25 CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: esclusione socio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l’attrice: A) In via istruttoria: ammettere, occorrendo, le prove orali…(v. conclusioni dell’atto di citazione) B) Nel merito: 1) Accertare e dichiarare che, nella seduta del 22/6/2012, il CdA della Cooperativa attrice ha escluso la convenuta Suvac Ana Maria da socia della Cooperativa, ex art. 9, co. 1, lett. b) dello Statuto pagina http://bit.ly/1dFXDXo 1 di 6 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 Ha pronunciato la seguente sociale, per la grave situazione di morosità, e che, conseguentemente, la convenuta è decaduta dall’assegnazione dell’alloggio sociale sito in Torino, via Tasca 25, compresi il posto auto e la cantina, che dunque oggi detiene sine ullo titulo 2) Dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta a rilasciare il predetto alloggio sociale, sito in Torino, via Tasca 25, compresi il posto auto e la cantina, libero da persone e sgombro da cose, e a immettere la Cooperativa attrice nel possesso del medesimo 3) Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta a corrispondere alla Cooperativa attrice l’importo di €. 1.763,37 per i canoni di assegnazione non liquidati per i mesi da febbraio 2012 a giugno 2012 compresi 4) Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta a corrispondere alla Cooperativa attrice l’importo di €. 1.551,54 a titolo di indennità per l’occupazione sine titulo da luglio 2012 a novembre 2012 compresi, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad €. 310,20 per luglio 2012, €. 310,20 per agosto 2012, €. 310,20 per settembre 2012, €. 310,74 per ottobre 2012, €. 310,20 per novembre 2012, così come mensilmente determinato dalla Cooperativa, ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell’immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all’intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per l’assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal giudicante in corso di causa, anche in via di equità e con riserva di quantificare con precisione l’importo 5) Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta a corrispondere alla Cooperativa attrice l’indennità di occupazione senza titolo maturate dopo il 30/11/2012 (per totale indennità di occupazione, dal luglio 2012 al giugno 2013, di €. 3.749,73) e quelle che matureranno nelle more del giudizio sino alla emanazione della sentenza, nella misura calcolata secondo gli stessi criteri sub 4 e con riserva di quantificare con precisione l’importo 6) Il tutto maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo come per legge - Con vittoria di spese e onorari di causa MOTIVI DELLA DECISIONE 1)Con atto di citazione notificato in data 23/1/2013 la Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” ha convenuto in giudizio la signora Suvac Ana Maria, riferendo: - che con delibera 18/5/2010 del CdA della Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” la signora Suvac Ana Maria è stata ammessa quale socia della Cooperativa, che con successiva delibera del Cda del 18/6/2010 la convenuta è stata ammessa all’assegnazione di un alloggio sociale in Torino, via Tasca 25 e che in data 9/6/2010 la Cooperativa ha pagina http://bit.ly/1dFXDXo 2 di 6 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 1528/2013 attribuito in godimento della stessa l’alloggio sociale n. 70, sito in Torino, via Tasca n. 25, piano 5° comprensivo di cantina n. 39 e di posto auto n. 10; - che l’alloggio fa parte di un complesso immobiliare realizzato dalla Cooperativa con un intervento di edilizia abitativa convenzionata, vincolato al rispetto delle condizioni di cui all’Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto il 28/6/2001, il quale stabilisce, all’art. 11 bis, lett. c, n. 1, il valore del canone di locazione, ai sensi della l. 179/92, comprendente anche le spese di amministrazione, conservazione e fiscali; - che a partire dal novembre 2011 la convenuta ha cessato di corrispondere il canone mensile di godimento dell’immobile sociale, comprensivo della quota delle spese; - che con lettera 26/3/2012 la Cooperativa ha trasmesso alla convenuta, ex art. 9, co. 1, lett. b, dello Statuto sociale, formale invito a regolarizzare i pagamenti per il periodo novembre 2011febbraio 2012, per l’importo di €. 1.453,24, nel termine di giorni 30, pena la decadenza dall’assegnazione; - che la convenuta non ha sanato nel termine il debito, rendendosi ulteriormente morosa per il periodo successivo, e che la Cooperativa ha, con delibera del CdA del 22/6/2012, deciso l’esclusione da socio della signora Suvac e la sua decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell’immobile sociale, provvedendo poi ad annotare sul libro soci tale esclusione; - che con lettera 31/7/2012 il Presidente della Cooperativa ha informato la convenuta della delibera di esclusione e decadenza suddetta e della facoltà della stessa di proporre, ex art. 9, co. 2, dello Statuto, impugnazione della delibera entro 60 giorni dalla notifica della lettera; - che la convenuta non ha proposto alcuna impugnazione, ha provveduto poi a sanare la morosità solo per il periodo novembre 2011-gennaio 2012, rimanendo morosa per i canoni successivi (per totali €. 1.763,37, periodo febbraio 2012-giugno 2012) e debitrice delle ulteriori somme dovute per indennità di occupazione dell’alloggio (stante l’occupazione sine titolo a partire dal luglio 2012 in poi). L’attrice ha concluso chiedendo: - l’accertamento la legittimità dell’esclusione della socia Suvac, - la condanna della convenuta a rilasciare l’immobile e a pagare alla Cooperativa la somma di €. 1.763,37 per i canoni rimasti impagati e la somma (precisata all’udienza di precisazione delle conclusioni) di €. 3.749,73, a titolo di indennità di occupazione sine titulo da luglio 2012 al giugno 2013, oltre all’indennità di occupazione successiva. La parte convenuta è rimasta contumace. 2) Le domande della parte attrice vanno accolte. pagina http://bit.ly/1dFXDXo 3 di 6 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 1528/2013 Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 1528/2013 2.2) Si osserva, poi, che va ritenuta la legittimità della delibera 22/6/2012 del CdA della Cooperativa (doc. 7 attoreo) di esclusione della socia Suvac Ana Maria e di dichiarazione della sua decadenza dall’assegnazione in godimento dell’alloggio sito in via Tasca 25, Torino, considerato che dalla documentazione in atti emerge: - la qualità di socia della convenuta (per delibera del CdA della Cooperativa del 18/5/2010, doc. 1) e l’assegnazione ad essa dell’alloggio di via Tasca 25 in questione (doc. 2); - la morosità della convenuta, a partire dal novembre 2011 (lettera 26/3/2012- doc. 6- di invito a mettersi in regola con i pagamenti, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. b, dello statuto sociale, doc. 5“L’esclusione dalla società è deliberata dagli amministratori nei confronti del socio che:…b) si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell’alloggio; il questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l’esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente”). La convenuta non si è costituita in giudizio e non ha provato di aver sanato nei termini suddetti la morosità, per cui risulta legittima l’adozione, in data 22/6/2012, della delibera di esclusione della socia Suvac, per morosità. Né la convenuta ha proposto l’opposizione alla delibera ai sensi dell’art. 9, co. 2, dello Statuto sociale (“La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l’annotazione nel libro dei soci, dalla cui data l’esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione”), nonostante la comunicazione 31/7/2012 (doc. 7), con cui il Presidente della Cooperativa ha informato alla sig.ra Suvac dell’adozione della delibera di esclusione e della facoltà di proporre opposizione. Né il fatto che la convenuta abbia (come riferito dall’attrice) sanato una parte della morosità successivamente all’adozione della delibera di esclusione rende illegittima questa delibera, non essendo provato, dalla convenuta, che tale pagamento sia intervenuto nei termini prescritti dall’art. 9, co. 1, lett. b, dello Statuto sociale e avendo detto pagamento diminuito solo in modo limitato la morosità, rimasta persistente a partire dal febbraio 2012. 2.3) Pertanto, va accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al rilascio dell’immobile occupato. pagina http://bit.ly/1dFXDXo 4 di 6 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 2.1) In primo luogo si osserva che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa (in formazione collegiale) deriva dall’applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 27/6/2003 n. 168, come modificato dall’art. 2 del d.l. 245/1/2012 n. 1, conv. nella l. 24/3/2012 n. 27. Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 1528/2013 Va poi accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento dell’indennità di occupazione, dovuta a seguito dell’occupazione sine titulo posta in essere dalla convenuta successivamente alla delibera di esclusione, dal luglio 2012 in poi. Tale indennità di occupazione va calcolata nella misura corrispondente al canone di godimento, comprensivo delle spese di utilizzo dell’immobile, come prescritto dall’art. 7 del Regolamento per la disciplina dell’esclusione di socio della Cooperativa (allegato al doc. 6). Tale prescrizione è conforme a quanto statuito dall’art. 1591 c.c. (danni da ritardata restituzione di bene locato), come osservato dalla Corte di Cassazione: “La disposizione sancita dall'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo (e quindi anche una concessione demaniale marittima), per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno” (Cass. civ., sez. I, 29/11/2000, n. 15301). Pertanto, la convenuta va condannata a pagare all’attrice, a titolo di occupazione sine titulo, la complessiva somma di €. 4.737,27, come precisato nella comparsa conclusionale, con riferimento al periodo da luglio 2012 a settembre 2013 compreso. Alle somme dovute dalla convenuta vanno aggiunti gli interessi legali. Va invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta (“L'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che come tale non è suscettibile di rivalutazione monetaria, bensì produce interessi dal giorno della domanda, salvo il maggior danno, a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove allegato e dimostrato”, Cass. civ., sez. III, 12/07/1993, n. 7670). Né è stato provato un maggior danno. 3) Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione. pagina http://bit.ly/1dFXDXo 5 di 6 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 Va altresì accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento dei canoni di godimento rimasti impagati, dal febbraio 2012 al giugno 2012, per €. 1.763,37. P.Q.M. Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta; Accerta e dichiara la legittimità della delibera 22/6/2012 del CdA della Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” di esclusione della convenuta Suvac Ana Maria da socia della Cooperativa, per la grave situazione di morosità, e la legittimità della intervenuta decadenza della convenuta dall’assegnazione dell’alloggio sociale n. 70, sito in Torino, via Tasca 25, piano 5°, comprensivo di cantina n. 39 e di posto auto n. 10; Condanna la convenuta a rilasciare il predetto alloggio sociale, sito in Torino, via Tasca 25, compresi il posto auto e la cantina, libero da persone e sgombro da cose; Condanna la convenuta a corrispondere alla Cooperativa attrice l’importo di €. 1.763,37 per i canoni di assegnazione non liquidati per i mesi da febbraio 2012 a giugno 2012 compresi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; Condanna la convenuta a corrispondere alla Cooperativa attrice l’importo di €. 4.737,27 a titolo di indennità per l’occupazione sine titulo da luglio 2012 a settembre 2013 compresi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; Condanna la convenuta Suvac Ana Maria a rimborsare all’attrice Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” le spese processuali, che liquida nella somma di €. 1.500 (di cui €. 1.300 per competenze ed €. 200 per esposti), oltre Iva e Cpa. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 27/9/2013. Il G.I. Il Presidente pagina http://bit.ly/1dFXDXo 6 di 6 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 Sentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 1528/2013