Ordinanza pubbl. il 09/01/2015
R.G. n. 31241/2014
N. R.G. 31241/2014
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Composta da:
Dottor
Umberto Scotti
Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58a4 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7
Dott.ssa Gabriella Ratti
Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
Presidente
Giudice Relatore
Giudice
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Nel procedimento
ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza 29.10.2014 del GD del
Tribunale di Torino, promosso da:
Habasit Uk Limited, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Iuri M. Prado, B. Zamboni e M.
Bumma;
Attrice Reclamante
Contro
Chiorino s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Ricolfi, D. Candellero e L. Boggio;
Convenuta Resistente
Il Collegio
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Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 19.12.14;
visti gli atti e le difese delle parti;
Osserva
1) Fatti antecedenti al presente procedimento
E’ pacifico in atti che nel 2003 che Habasit Italiana s.p.a. ha convenuto in giudizio, davanti al
Tribunale di Milano, Chiorino s.p.a. per far valere la nullità della frazione italiana del brevetto
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EP 0802038 di cui Chiorino s.p.a. è titolare.
Il processo si è concluso con la sentenza 13.7.2010 del Tribunale di Milano che ha accertato la
validità del brevetto Chiorino e non ha accolto la domanda riconvenzionale di contraffazione in
quanto la titolare del brevetto non aveva provato che Habasit realizzasse l’intero procedimento
oggetto di privativa e che adottasse concretamente macchinari che violavano il titolo attoreo.
La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Milano. Nel corso del processo di
appello è stata disposta una nuova CTU e il perito incaricato ha concluso che i macchinari
Habasit costituiscono contraffazione della frazione italiana di EP 0802038.
Nella controversia davanti alla Corte milanese le parti hanno precisato le conclusioni il
12.12.14.
2) Il procedimento cautelare conclusosi con l’ordinanza reclamata è stato proposto nell’ambito
di una causa di merito, introdotta nel settembre 2014 davanti al Tribunale di Torino da Habasit
UK Limited nei confronti di Chiorino s.p.a.,
per sentir accertare e dichiarare la nullità della
frazione italiana del brevetto europeo EP 0802038 e per sentire in ogni caso accertare e
dichiarare che l’attività di Habasit UK Limited relativa ai nastri trasportatori con sponde
ondulate non interferisce con l’ambito di tutela del predetto brevetto.
Nel giudizio introdotto da Habasit UK Limited è poi intervenuta Habasit Italiana s.p.a., la quale
ha anch’essa concluso per l’accertamento e la declaratoria della frazione italiana del brevetto
europeo di Chiorino s.p.a. e comunque per l’accertamento e la declaratoria che la propria
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attività relativa ai nastri trasportatori con sponde ondulate non interferisce con il titolo della
società convenuta.
Con ricorso ex artt. 669 bis e sgg c.p.c. e 700 c.p.c. del 29.9.2014, Habasit UK Limited e
Habasit Italiana s.p.a.
hanno chiesto al GD di “dichiarare … che l’attività delle esponenti
relativa alla realizzazione e commercializzazione dei nastri trasportatori dotati di sponde
ondulate per cui è causa non interferisce con nessun diritto della convenuta”.
Chiorino s.p.a. si è costituita nel giudizio cautelare rilevando, in fatto, che Habasit Uk Limited
che non opera sul mercato italiano, che essa Chiorino non le aveva mai contestato nulla e che
Habasit UK si era “guadagnata la qualifica di potenziale contraffattore” comprando da Habasit
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Italia nastri trasportatori per il prezzo di euro 802,93.
In diritto, riassunte le vicende milanesi, Chiorino s.p.a. ha rilevato che per quanto concerne
Habasit Italiana s.p.a., sussiste la litispendenza con riferimento alla causa pendente davanti
alla Corte di Appello di Milano. Per
quanto concerne Habasit UK Limited,
Chiorino s.p.a. ha rilevato che la stessa è priva di interesse ad agire in quanto, al di là dello
strumentale acquisto di nastri trasportatori sopra delineato, non è attiva sul mercato italiano.
Chiorino s.p.a. ha inoltre rilevato la carenza di fumus boni iuris, (attesa la presunzione di
validità del brevetto confermata dal Tribunale di Milano e la contraffazione dello stesso che
emerge dalla CTU disposta dalla Corte di Appello), la carenza di periculum in mora (atteso che
Habasit Uk non opera sul mercato italiano) e un sostanziale abuso di processo nella vicenda
complessivamente portata all’attenzione del Tribunale di Torino dalle società Habasit.
3) Con ordinanza 29.10.2014 il GD ha respinto il ricorso cautelare.
Per quanto riguarda la posizione di Habasit Italiana s.p.a., il GD ha osservato che “si verifica
comunque un fenomeno di continenza di cause tra il giudizio pendente a Milano e quello qui
ora incardinato (avente ad oggetto la domanda di nullità di contraffazione), con conseguente
competenza, ex art. 39 c.p.c., del giudice preventivamente adito”.
Per quanto riguarda la posizione di Habasit Uk Limited, il GD ha osservato che la stessa è priva
di interesse ad agire. Infatti parte attrice e parte interveniente dispongono già della sentenza
del Tribunale di Milano che ha accertato l’inesistenza della contraffazione e pertanto non hanno
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un interesse attuale ad ottenere una statuizione analoga in via cautelare, tramite – cioè - un
provvedimento dotato di minore efficacia e stabilità di una sentenza definitiva ancorché non
passata in giudicato. Inoltre, il fatto che la sentenza del Tribunale di Milano possa essere
riformata in sede di appello all’esito della CTU disposta dalla Corte di Appello di Milano, non
rende detta
decisione meno efficace del provvedimento cautelare, anch’esso soggetto a
possibile riforma in sede di reclamo e di sentenza all’esito del giudizio di primo grado.
4) Avverso detta ordinanza, ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. la sola Habasit
Uk Limited.
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La reclamante contesta la decisione del primo giudice soprattutto e sostanzialmente per quanto
concerne il suo interesse ad ottenere il provvedimento cautelare richiesto.
Secondo la tesi difensiva, infatti, anche in caso di esito positivo per Habasit Italiana s.p.a. del
giudizio milanese, Habasit Uk non potrebbe valersi dell’accertamento di non contraffazione
occorso a favore di un soggetto terzo (Habasit Italiana s.p.a., odierna interveniente) e non
sarebbe quindi sufficientemente “protetta” da una sentenza resa “inter alios” che, al più,
potrebbe essere usata come argomento difensivo.
Al contrario, se la sentenza di non contraffazione del Tribunale di Milano fosse riformata in
sede di appello, tale sentenza costituirebbe la premessa per lo svolgimento, nei sui confronti,
di analoga doglianza ed iniziativa di contraffazione.
Chiorino s.p.a. si è ritualmente costituita sviluppando ulteriormente le considerazioni già
effettuate davanti al GD e chiedendo il rigetto del reclamo.
5) Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
6) E’ vero, infatti, che la sentenza del Tribunale di Milano – che ha accertato la validità del
brevetto di Chiorino s.p.a. (circostanza che in sede cautelare esclude la sussistenza del fumus
boni juris in punto di contestata validità del brevetto) e ha respinto le domande di quest’ultima
relative alla contraffazione e connesse -
è stata formalmente emessa inter alios (Habasit
Italiana s.p.a. e Chiorino s.p.a.) ma è anche evidente che ove tale decisione venisse
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confermata dalla Corte di Appello la stessa non avrebbe mero valore di “argomento difensivo”
per l’odierna reclamante come la sua difesa sostiene.
L’attività commerciale di cui la ricorrente proclama la liceità e per la quale intende conseguire
una pronuncia cautelare di accertamento negativo di contraffazione, infatti, è quella di mero
acquisto di prodotti realizzati dalla consorella italiana (in quantitativi per giunta modesti), non
spiegato nelle sue finalità e presumibilmente strumentale alla proposizione del presente
giudizio.
In questo contesto, la
pronuncia milanese avrebbe infatti anche un
effetto
immediato e
diretto nei confronti di Habasit Uk Limited, mera avente causa dalla consorella italiana, che si
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è limitata a comperare dei beni il cui processo produttivo è stato giudicato non interferente con
la privativa dell’odierna resistente.
In altre parole, non è seriamente dubitabile che se il procedimento di produzione di un bene è
lecito, non sia altrettanto lecita anche la successiva commercializzazione di tale bene.
Del resto se, per ipotesi, una controversia di tal genere venisse instaurata da Chiorino s.p.a.
nei confronti di Habasit UK Limited, quest’ultima avrebbe a disposizione lo strumento
processuale di cui all’art. 337, comma 2 c.p.c. che, come è noto, consente di ottenere la
sospensione del processo invocando l’autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che
sia stata impugnata e che sia pregiudicante (come sarebbe nel caso) l’esito del processo in cui
viene invocata.
Se invece, come teme l’odierna reclamante, la sentenza del Tribunale di Milano dovesse essere
modificata in sede di appello e la Corte accertasse la contraffattività
Italiana, la domanda cautelare di Habasit Uk Limited
dell’attività di Habasit
sarebbe comunque infondata per
carenza, allo stato, di periculum in mora e, prima ancora, di interesse ad agire concreto ed
attuale.
Sotto quest’ultimo profilo, rileva infatti il Collegio che chi agisce con l’azione di accertamento
negativo in via cautelare deve allegare e dimostrare che si è determinata una seria incertezza
sulla liceità della sua condotta a causa dell’esistenza di una altrui contestazione e che, a fronte
di tale situazione, è necessario l’intervento chiarificatore ed urgente del giudice.
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Nel caso di specie, non solo Chiorino s.p.a. non ha mai inviato contestazioni o diffide di sorta
alla reclamante (e neppure nel presente giudizio ha chiesto l’emanazione di provvedimenti
inibitori) ma Habasit Uk Limited non ha mai neppure dedotto e tanto meno provato (al di là
del piccolo e strumentale acquisto di nastri trasportatori di cui si è detto) alcuna situazione che
renderebbe “attuale” e “concreto” il suo interesse ad agire nel presente procedimento.
Tali circostanze, oltre ad escludere qualsiasi interesse ad agire quanto meno in questa sede
cautelare, giocano un evidente ruolo anche nella valutazione della sussistenza del periculum
in mora, chiaramente, nel caso, del tutto insussistente.
Infatti - quand’anche il presupposto cautelare del periculum in mora venga disancorato dalle
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contestazioni del titolare della privativa e dal rischio di una speculare azione di contraffazione e
risarcitoria e ricondotto alla mera esistenza giuridica dell’incertezza collegata alla presenza o
meno della violazione -
resta il fatto che la reclamante non
ha minimamente spiegato o
allegato quali sarebbero i suoi piani industriali suscettibili di essere compromessi con
irreparabili conseguenze dall’esistenza del brevetto Chiorino e dalla sua violazione.
7) Nulla sulle spese, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.
PQM
Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel Rgc al n. 31241\14, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:
Rigetta il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da Habasit UK Limited avverso
l’ordinanza 29.10.14 del GD del Tribunale di Torino;
Riserva la regolamentazione delle spese all’esito del giudizio di merito.
Così deciso dalla Prima sezione civile del Tribunale di Torino, nella camera di consiglio
19.12.2014.
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