Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n. 31241/2014 N. R.G. 31241/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Composta da: Dottor Umberto Scotti Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58a4 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 Dott.ssa Gabriella Ratti Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Presidente Giudice Relatore Giudice ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza 29.10.2014 del GD del Tribunale di Torino, promosso da: Habasit Uk Limited, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Iuri M. Prado, B. Zamboni e M. Bumma; Attrice Reclamante Contro Chiorino s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Ricolfi, D. Candellero e L. Boggio; Convenuta Resistente Il Collegio Pagina 1 http://bit.ly/1Ijs6Ko Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n. 31241/2014 Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 19.12.14; visti gli atti e le difese delle parti; Osserva 1) Fatti antecedenti al presente procedimento E’ pacifico in atti che nel 2003 che Habasit Italiana s.p.a. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, Chiorino s.p.a. per far valere la nullità della frazione italiana del brevetto Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58a4 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 EP 0802038 di cui Chiorino s.p.a. è titolare. Il processo si è concluso con la sentenza 13.7.2010 del Tribunale di Milano che ha accertato la validità del brevetto Chiorino e non ha accolto la domanda riconvenzionale di contraffazione in quanto la titolare del brevetto non aveva provato che Habasit realizzasse l’intero procedimento oggetto di privativa e che adottasse concretamente macchinari che violavano il titolo attoreo. La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Milano. Nel corso del processo di appello è stata disposta una nuova CTU e il perito incaricato ha concluso che i macchinari Habasit costituiscono contraffazione della frazione italiana di EP 0802038. Nella controversia davanti alla Corte milanese le parti hanno precisato le conclusioni il 12.12.14. 2) Il procedimento cautelare conclusosi con l’ordinanza reclamata è stato proposto nell’ambito di una causa di merito, introdotta nel settembre 2014 davanti al Tribunale di Torino da Habasit UK Limited nei confronti di Chiorino s.p.a., per sentir accertare e dichiarare la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 0802038 e per sentire in ogni caso accertare e dichiarare che l’attività di Habasit UK Limited relativa ai nastri trasportatori con sponde ondulate non interferisce con l’ambito di tutela del predetto brevetto. Nel giudizio introdotto da Habasit UK Limited è poi intervenuta Habasit Italiana s.p.a., la quale ha anch’essa concluso per l’accertamento e la declaratoria della frazione italiana del brevetto europeo di Chiorino s.p.a. e comunque per l’accertamento e la declaratoria che la propria Pagina 2 http://bit.ly/1Ijs6Ko Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n. 31241/2014 attività relativa ai nastri trasportatori con sponde ondulate non interferisce con il titolo della società convenuta. Con ricorso ex artt. 669 bis e sgg c.p.c. e 700 c.p.c. del 29.9.2014, Habasit UK Limited e Habasit Italiana s.p.a. hanno chiesto al GD di “dichiarare … che l’attività delle esponenti relativa alla realizzazione e commercializzazione dei nastri trasportatori dotati di sponde ondulate per cui è causa non interferisce con nessun diritto della convenuta”. Chiorino s.p.a. si è costituita nel giudizio cautelare rilevando, in fatto, che Habasit Uk Limited che non opera sul mercato italiano, che essa Chiorino non le aveva mai contestato nulla e che Habasit UK si era “guadagnata la qualifica di potenziale contraffattore” comprando da Habasit Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58a4 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 Italia nastri trasportatori per il prezzo di euro 802,93. In diritto, riassunte le vicende milanesi, Chiorino s.p.a. ha rilevato che per quanto concerne Habasit Italiana s.p.a., sussiste la litispendenza con riferimento alla causa pendente davanti alla Corte di Appello di Milano. Per quanto concerne Habasit UK Limited, Chiorino s.p.a. ha rilevato che la stessa è priva di interesse ad agire in quanto, al di là dello strumentale acquisto di nastri trasportatori sopra delineato, non è attiva sul mercato italiano. Chiorino s.p.a. ha inoltre rilevato la carenza di fumus boni iuris, (attesa la presunzione di validità del brevetto confermata dal Tribunale di Milano e la contraffazione dello stesso che emerge dalla CTU disposta dalla Corte di Appello), la carenza di periculum in mora (atteso che Habasit Uk non opera sul mercato italiano) e un sostanziale abuso di processo nella vicenda complessivamente portata all’attenzione del Tribunale di Torino dalle società Habasit. 3) Con ordinanza 29.10.2014 il GD ha respinto il ricorso cautelare. Per quanto riguarda la posizione di Habasit Italiana s.p.a., il GD ha osservato che “si verifica comunque un fenomeno di continenza di cause tra il giudizio pendente a Milano e quello qui ora incardinato (avente ad oggetto la domanda di nullità di contraffazione), con conseguente competenza, ex art. 39 c.p.c., del giudice preventivamente adito”. Per quanto riguarda la posizione di Habasit Uk Limited, il GD ha osservato che la stessa è priva di interesse ad agire. Infatti parte attrice e parte interveniente dispongono già della sentenza del Tribunale di Milano che ha accertato l’inesistenza della contraffazione e pertanto non hanno Pagina 3 http://bit.ly/1Ijs6Ko Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n. 31241/2014 un interesse attuale ad ottenere una statuizione analoga in via cautelare, tramite – cioè - un provvedimento dotato di minore efficacia e stabilità di una sentenza definitiva ancorché non passata in giudicato. Inoltre, il fatto che la sentenza del Tribunale di Milano possa essere riformata in sede di appello all’esito della CTU disposta dalla Corte di Appello di Milano, non rende detta decisione meno efficace del provvedimento cautelare, anch’esso soggetto a possibile riforma in sede di reclamo e di sentenza all’esito del giudizio di primo grado. 4) Avverso detta ordinanza, ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. la sola Habasit Uk Limited. Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58a4 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 La reclamante contesta la decisione del primo giudice soprattutto e sostanzialmente per quanto concerne il suo interesse ad ottenere il provvedimento cautelare richiesto. Secondo la tesi difensiva, infatti, anche in caso di esito positivo per Habasit Italiana s.p.a. del giudizio milanese, Habasit Uk non potrebbe valersi dell’accertamento di non contraffazione occorso a favore di un soggetto terzo (Habasit Italiana s.p.a., odierna interveniente) e non sarebbe quindi sufficientemente “protetta” da una sentenza resa “inter alios” che, al più, potrebbe essere usata come argomento difensivo. Al contrario, se la sentenza di non contraffazione del Tribunale di Milano fosse riformata in sede di appello, tale sentenza costituirebbe la premessa per lo svolgimento, nei sui confronti, di analoga doglianza ed iniziativa di contraffazione. Chiorino s.p.a. si è ritualmente costituita sviluppando ulteriormente le considerazioni già effettuate davanti al GD e chiedendo il rigetto del reclamo. 5) Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte. 6) E’ vero, infatti, che la sentenza del Tribunale di Milano – che ha accertato la validità del brevetto di Chiorino s.p.a. (circostanza che in sede cautelare esclude la sussistenza del fumus boni juris in punto di contestata validità del brevetto) e ha respinto le domande di quest’ultima relative alla contraffazione e connesse - è stata formalmente emessa inter alios (Habasit Italiana s.p.a. e Chiorino s.p.a.) ma è anche evidente che ove tale decisione venisse Pagina 4 http://bit.ly/1Ijs6Ko Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n. 31241/2014 confermata dalla Corte di Appello la stessa non avrebbe mero valore di “argomento difensivo” per l’odierna reclamante come la sua difesa sostiene. L’attività commerciale di cui la ricorrente proclama la liceità e per la quale intende conseguire una pronuncia cautelare di accertamento negativo di contraffazione, infatti, è quella di mero acquisto di prodotti realizzati dalla consorella italiana (in quantitativi per giunta modesti), non spiegato nelle sue finalità e presumibilmente strumentale alla proposizione del presente giudizio. In questo contesto, la pronuncia milanese avrebbe infatti anche un effetto immediato e diretto nei confronti di Habasit Uk Limited, mera avente causa dalla consorella italiana, che si Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58a4 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 è limitata a comperare dei beni il cui processo produttivo è stato giudicato non interferente con la privativa dell’odierna resistente. In altre parole, non è seriamente dubitabile che se il procedimento di produzione di un bene è lecito, non sia altrettanto lecita anche la successiva commercializzazione di tale bene. Del resto se, per ipotesi, una controversia di tal genere venisse instaurata da Chiorino s.p.a. nei confronti di Habasit UK Limited, quest’ultima avrebbe a disposizione lo strumento processuale di cui all’art. 337, comma 2 c.p.c. che, come è noto, consente di ottenere la sospensione del processo invocando l’autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che sia pregiudicante (come sarebbe nel caso) l’esito del processo in cui viene invocata. Se invece, come teme l’odierna reclamante, la sentenza del Tribunale di Milano dovesse essere modificata in sede di appello e la Corte accertasse la contraffattività Italiana, la domanda cautelare di Habasit Uk Limited dell’attività di Habasit sarebbe comunque infondata per carenza, allo stato, di periculum in mora e, prima ancora, di interesse ad agire concreto ed attuale. Sotto quest’ultimo profilo, rileva infatti il Collegio che chi agisce con l’azione di accertamento negativo in via cautelare deve allegare e dimostrare che si è determinata una seria incertezza sulla liceità della sua condotta a causa dell’esistenza di una altrui contestazione e che, a fronte di tale situazione, è necessario l’intervento chiarificatore ed urgente del giudice. Pagina 5 http://bit.ly/1Ijs6Ko Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n. 31241/2014 Nel caso di specie, non solo Chiorino s.p.a. non ha mai inviato contestazioni o diffide di sorta alla reclamante (e neppure nel presente giudizio ha chiesto l’emanazione di provvedimenti inibitori) ma Habasit Uk Limited non ha mai neppure dedotto e tanto meno provato (al di là del piccolo e strumentale acquisto di nastri trasportatori di cui si è detto) alcuna situazione che renderebbe “attuale” e “concreto” il suo interesse ad agire nel presente procedimento. Tali circostanze, oltre ad escludere qualsiasi interesse ad agire quanto meno in questa sede cautelare, giocano un evidente ruolo anche nella valutazione della sussistenza del periculum in mora, chiaramente, nel caso, del tutto insussistente. Infatti - quand’anche il presupposto cautelare del periculum in mora venga disancorato dalle Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58a4 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 contestazioni del titolare della privativa e dal rischio di una speculare azione di contraffazione e risarcitoria e ricondotto alla mera esistenza giuridica dell’incertezza collegata alla presenza o meno della violazione - resta il fatto che la reclamante non ha minimamente spiegato o allegato quali sarebbero i suoi piani industriali suscettibili di essere compromessi con irreparabili conseguenze dall’esistenza del brevetto Chiorino e dalla sua violazione. 7) Nulla sulle spese, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa. PQM Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel Rgc al n. 31241\14, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede: Rigetta il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da Habasit UK Limited avverso l’ordinanza 29.10.14 del GD del Tribunale di Torino; Riserva la regolamentazione delle spese all’esito del giudizio di merito. Così deciso dalla Prima sezione civile del Tribunale di Torino, nella camera di consiglio 19.12.2014. Pagina 6 http://bit.ly/1Ijs6Ko del Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n. 31241/2014 Il Presidente Dott. Umberto Scotti Il Giudice estensore Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58a4 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 Dott.ssa Gabriella Ratti Pagina 7 http://bit.ly/1Ijs6Ko