Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013
RG n. 1530/2013
N. R.G. 1530/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. Umberto Scotti
dott. Maria Cristina Contini
dott. Silvia Vitro’
Presidente
Giudice Relatore
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2013 promossa da:
COOPERATIVA GIUSEPPE DI VITTORIO (C.F. 01796560017), con il patrocinio
dell’avv. SCIOLLA ALESSANDRO e dell’avv. VIALE SERGIO (VLISRG66A15L219Q)
CORSO MONTEVECCHIO N.68 10129 TORINO; , elettivamente domiciliato in
CORSO MONTEVECCHIO, 68 10129 TORINO presso il difensore avv. SCIOLLA
ALESSANDRO
ATTORE
contro
ABDELKRIM LABIADE (C.F. LBDBLK74A01Z330H)
CONVENUTO CONTUMACE
*
Camera di consiglio: in data e nella composizione del 27 settembre 2013 secondo i
criteri di cui al decreto del Presidente di sezione in data 7 luglio 2013
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale, in via istruttoria : ammettere, occorrendo, la prova per interpello
formale del convenuto e la prova per testi sui capitoli sovra dedotti nella narrativa
dell’atto di citazione da n.1 a n.15 tutti preceduti da “vero che”;
sin d’ora si indica a teste il sig. Marco Rizzo, domiciliato in Torino;
nel merito :
1)
Accertare e dichiarare che, nella
seduta del 3 maggio 2012, il Consiglio di amministrazione della Cooperativa
attrice ha escluso il convenuto LABIADE Abdelkarim da socio della
cooperativa,. Ex art. 9, comma 1 lettera b) dello Statuto sociale, per la
gravissima situazione di morosità e che, conseguentemente, il convenuto è
decaduto dall’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale n.E35 sito in
Torino, via Tasca, n.23/A, compresi il box n.32 e la cantina n.16 che dunque
da oggi detiene sine titulo;
2)
Dichiarare pertanto tenuto e
condannare il convenuto LABIADE Abdelkarim, a rilasciare il predetto alloggio
sociale n. E35, sito in Torino, via tasca, n.23/A, compresi il box n.32 e la
cantina n.16, liberi da persone e sgomberi da cose, e ad immettere la
Cooperativa attrice nel possesso dei medesimi;
3)
Dichiarare
altresì
tenuto
e
condannare il convenuto LABIADE Abdelkarim a corrispondere alla
Cooperativa attrice i canoni di godimento da novembre 2010 ad aprile 2012
compresi per complessivi €7.551,27, nonché l’importo dell’indennità di
occupazione sine titulo da maggio 2012 a luglio 2013 compresi, per
complessivi €6.140, pari al canone sociale mensile per la prefata assegnazione
in godimento e corrispondente, allo stato, ad €390,02 per maggio 2012,
€390,02 per giugno 2012; we410,02 per luglio 2012; €410,02 per agosto
2012; €401,02 per settembre 2012; €410,02 per ottobre 2012; €410,02 per
novembre 2012; €460,98 per dicembre 2012, €404,30 per gennaio 2013,
€404,30 per aprile 2013, €404,30 per maggio 2013, €408,02 per giugno 2013
ed €420,21 per luglio 2013, così come mensilmente determinato dalla
Cooperativa, ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata
restituzione dell’immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso
successivamente all’intervenuta decadenza, da liquidarsi in misura pari al
canone sociale per l’assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore
somma accertando dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità;
4) Dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto LABIADE Abdelkarim a
corrispondere alla cooperativa attrice le indennità di occupazione senza titolo
maturate dopo il 25 luglio 2013, e quelle che matureranno nelle more del
giudizio sino alla emanazione della sentenza, nella misura calcolata secondo
gli stessi criteri sub 3) e con riserva di quantificare con precisione l’importo;
5) Il tutto maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle
singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato ex art. 140 c.p.c il 9 gennaio 2013, la Cooperativa
“Giuseppe di Vittorio” Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa ha evocato in
giudizio il signor Abdelkarim LABIADE, esponendo che:
a) con delibera di ammissione del C.d.A. della Cooperativa in data 11 febbraio 2003
il sig. LABIADE era divenuto socio della Cooperativa e con successiva delibera del 5
maggio 2003 era stato ammesso all’assegnazione di un alloggio sociale in Torino Via
Tasca, n.23/A, realizzato nell’ambito
della edilizia abitativa convenzionata,
convenuto cessava però di corrispondere i canoni mensili per il godimento
dell’immobile in questione a partire dal mese di novembre 2011 fino ad aprile 2012;
b) dopo l’invito a mettersi in regola con i pagamenti, a fronte del persistere della
morosità,
era stato legittimamente escluso dalla cooperativa con conseguente
decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell’immobile sociale, come da
delibera del C.d.A. in data 3 maggio 2012, non impugnata nel termine di 60 giorni;
c) nonostante l’esclusione il convenuto aveva continuato a detenere, a questo punto
senza titolo, l’immobile senza corrispondere alcunché;
ha pertanto chiesto che venga dichiarata la legittimità della delibera di esclusione,
con condanna del convenuto a rilasciare l’alloggio, a pagare i canoni scaduti e a
corrispondere alla Cooperativa un’ulteriore somma a titolo di indennità di
occupazione dell’immobile a partire dal maggio 2012 fino alla emanazione della
sentenza.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito, con conseguente declaratoria
di contumacia.
La causa è stata trattenuta a decisione il 29 maggio 2013.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
La sezione specializzata è competente a conoscere della presente controversia.
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attribuitogli in godimento il 24 maggio 2003;
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Infatti ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la sezione specializzata è competente
anche a conoscere delle controversie che “presentano ragioni di connessione” con le
cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma.
Tale espressione deve intendersi riferita alle cause che presentano ragioni di
connessione oggettiva propria con i procedimenti previsti dai primi due commi della
norma sopra citata, con esclusione quindi delle sole ipotesi di connessione
impropria.
legittimità della delibera di esclusione da socio del sig. LABIADE così proponendo
una vera e propria domanda di accertamento su una questione pregiudiziale la cui
decisione è idonea a passare in giudicato.
La domanda principale rientra nella competenza della Sezione Specializzata in
materia di Impresa che è pertanto competente a provvedere anche sulle
altre
domande, che ad essa sono connesse in senso proprio, di rilascio, pagamento dei
canoni e dell’indennità per occupazione e sulla conseguente richiesta di dichiarare il
socio escluso decaduto dall’assegnazione dell’alloggio sociale.
Le domande della Cooperativa meritano accoglimento
La domanda di accertamento della legittima esclusione del socio sig. Abdelkarim
LABIADE (con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale) dovuta
alla sua situazione di grave morosità, è fondata.
E’ provato che il signor LABIADE, divenuto socio con delibera del C.d.A 11 febbraio
2003 (v. doc. 1), con altra delibera in pari data era divenuto assegnatario
dell’alloggio sito in Torino Via Tasca, n.23/A (V. doc. 2)
In quanto socio era tenuto all’osservanza dello Statuto e in particolare, dell’art. 7 che
disciplina, tra gli altri, l’obbligo di sottoscrivere e versare la partecipazione
sottoscritta, la quota di ammissione e la quota annua di partecipazione e, come
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Nel caso di specie la parte attrice ha chiesto in via preliminare l’accertamento della
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socio assegnatario, di “versare alla Cooperativa, periodicamente e con le cadenze
fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate al socio per iscritto, le seguenti
somme tutte riferite e calcolate tenendo conto della frazione di immobile assegnanda
al socio: 1. Dal momento in cui il socio assume la qualifica di assegnatario un importo
rateizzato …. 2. dal momento in cui viene formalmente consegnato l’alloggio al socio a:
un importo rateizzato, destinato a ristorare gli interessi dei prestiti eventualmente
contratti dalla Cooperativa per la dell’immobile, tenuto conto di eventuali contributi
ricevuti,; b. un contributo destinato a far fronte all’ammortamento tecnico, ai costi
fra l’altro il Fondo Mutualità… da versare alla Cooperativa con la cadenza periodica
risultante dal regolamento e fino ad un massimo dell1% delle somme dovute dai soci
assegnatari .. un importo da destinare a un Fondo di Solidarietà..”
Come risulta dal verbale del 24 maggio 2003 al convenuto è stato attribuito l’alloggio
contraddistinto dal n° E35 sito nello stabile di Via Tasca n.23/A, Scala C, Piano
quarto, con cantina contraddistinta dal n. 16 e box auto contraddistinto dal n. 32 (v.
doc. 3).
Nel sottoscrivere il verbale il convenuto si era anche impegnato a corrispondere
entro il 10 di ogni mese gli importi determinati secondo i criteri stabiliti dallo Statuto
(cfr: doc. 3 att.).
L’attrice ha allegato che il sig. LABIADE si è reso moroso nel pagamento dei canoni a
partire dal mese di novembre 2010 fino al mese di aprile 2012 compreso.
Nessuna prova in senso contrario è emersa nel corso del giudizio e del resto il
convenuto,
rimasto
contumace,
non
ha
ovviamente
provato
che
detto
inadempimento non sussiste o non gli è imputabile.
L’art. 9, lettera b) dello Statuto sociale prevede che l’esclusione sia deliberata dagli
amministratori, nel caso in cui il socio “si renda moroso nel pagamento….delle
somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell’alloggio; in
questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e
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generali di manutenzione straordinaria, c eventuali contributi destinati ad alimentare,
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l’esclusione può avere luogo soltanto trascorso un mese da detto invito, sempre che il
socio rimanga inadempiente.” (cfr: doc. 5),
Pertanto la Cooperativa (con comunicazione in data 22 dicembre 2011 ricevuta il 30
marzo 2012) aveva invitato formalmente il socio a mettersi in regola con i pagamenti,
conformemente alla previsione del Regolamento (v. doc. 6).
Non risulta che il convenuto vi abbia provveduto, essendovi anzi prova
della
persistenza del suo inadempimento, con ulteriore aggravamento della sua situazione
debitoria, sicché con delibera 3 maggio 2013 (comunicata il 14 maggio 2012, come
Tale delibera non è stata impugnata.
Pertanto, accertata la legittima adozione del provvedimento di esclusione, consegue
la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendone venuto
meno il presupposto, ossia lo status di socio della Cooperativa.
Poiché non risulta che nelle more l’immobile sia stato restituito, il sig. LABIADE a
far data della comunicazione della delibera di esclusione ha iniziato a detenere
l’immobile sociale senza titolo.
La domanda di pagamento dei canoni insoluti e al pagamento di una somma
per l’occupazione senza titolo decorrente dalla data di esclusione, alla data
della sentenza.
Anche questa domanda è fondata.
Come si è precedentemente osservato non vi è prova che il convenuto nel periodo
compreso tra il mese di novembre 2010 e il mese di aprile 2012 (compreso) abbia
corrisposto alcunché a titolo di canone, con conseguente condanna al pagamento dei
relativi importi, nella misura via via determinata dalla Cooperativa ai sensi dell’art.
7 del Regolamento relativo alla “espulsione dei soci”, maggiorato delle spese
condominiali nel tempo maturate (v. doc. 7 bis).
La somma in questione, per il periodo considerato, è pari a complessivi €7.551,27.
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risulta dal doc. 9) il sig. LABIADE è stato escluso dalla Cooperativa.
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Il convenuto deve inoltre essere condannato al pagamento dell’indennità di
occupazione dell’alloggio detenuto senza titolo dal mese di maggio 2012 al mese di
luglio 2013.
L’indennità deve essere calcolata in misura corrispondente al canone di godimento,
maggiorato delle spese di utilizzo dell’immobile, secondo la previsione dell’art. 7 del
Regolamento che disciplina l’esclusione di socio della Cooperativa, conforme a
quanto disposto dall’art. 1591 c.c. in materia di contratto di locazione che contiene
un principio generale applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa
concessionario continui a utilizzare il bene oltre il termine di scadenza del rapporto,
senza averne più titolo (v. Cassazione civ. Sez. I, 29 novembre 2000, n.15301).
Pertanto il sig. LABIADE deve essere condannato al pagamento in favore della parte
attrice dell’importo complessivo di €6.140,85, come precisato in comparsa
conclusionale, comprensivo del periodo di detenzione senza titolo fino al 25 luglio
2013.
Su tutte le somme come sopra liquidate, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti
gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione
in quanto non si tratta di debito di valore e non è stato allegato e provato il maggior
danno.
Le spese
Parte convenuta, conformemente al principio di soccombenza, deve essere tenuta al
pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate ai sensi del DM
140/12 in €2.100 (€550 fase si studio; €300 fase introduttiva; €550 fase istruttoria
ed €700 fase decisoria) tenuto conto della complessità della causa, le attività svolte
ed ogni altro elemento di determinazione e quindi ai valori medi per quanto concerne
le fasi introduttiva e di studio, ai valori minimi per quanto riguarda la fase
istruttoria, essendovi state solo produzioni documentali.
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l’utilizzazione del bene dietro pagamento di un corrispettivo nel caso in cui il
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte :
1 accerta la legittimità della delibera adottata il 3 maggio 2012 dalla Cooperativa
“Giuseppe Di Vittorio” di esclusione del socio Abdelkarim LABIADE e la conseguente
decadenza di quest’ultimo dall’assegnazione dell’alloggio sito nello stabile di Via
Tasca n.23/A, Scala C, piano quarto, contraddistinto dal n.E35 e delle relative
pertinenze : cantina contraddistinta dal n.16 e box auto contraddistinto dal n.32;
2 dichiara tenuto e condanna Abdelkarim LABIADE all’immediato rilascio in favore
delle relative pertinenze libero da persone e sgombero da cose;
3 dichiara tenuto e condanna Abdelkarim LABIADE al pagamento in favore della
Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio”, Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa,
della somma di €7.551,27 a titolo di canoni scaduti (periodo novembre 2010/aprile
2012), oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4 dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore della
Cooperativa della somma di €6.140,85 a titolo di indennità di occupazione senza
titolo dell’immobile sociale da maggio 2012 a luglio 2013, con gli interessi legali dalle
singole scadenze al saldo;
5 condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite, liquidate in
€2.100, oltre a €441 per spese non imponibili, IVA e CPA come per legge e
successive occorrende.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale il 27 settembre 2013
L PRESIDENTE
dr. Umberto SCOTTI
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr. Maria Cristina Contini
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della Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” dell’alloggio descritto al punto che precede e
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