Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013 N. R.G. 1530/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA dott. Umberto Scotti dott. Maria Cristina Contini dott. Silvia Vitro’ Presidente Giudice Relatore Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2013 promossa da: COOPERATIVA GIUSEPPE DI VITTORIO (C.F. 01796560017), con il patrocinio dell’avv. SCIOLLA ALESSANDRO e dell’avv. VIALE SERGIO (VLISRG66A15L219Q) CORSO MONTEVECCHIO N.68 10129 TORINO; , elettivamente domiciliato in CORSO MONTEVECCHIO, 68 10129 TORINO presso il difensore avv. SCIOLLA ALESSANDRO ATTORE contro ABDELKRIM LABIADE (C.F. LBDBLK74A01Z330H) CONVENUTO CONTUMACE * Camera di consiglio: in data e nella composizione del 27 settembre 2013 secondo i criteri di cui al decreto del Presidente di sezione in data 7 luglio 2013 *** CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina http://bit.ly/1gn4QlR 1 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: PER PARTE ATTRICE Voglia il Tribunale, in via istruttoria : ammettere, occorrendo, la prova per interpello formale del convenuto e la prova per testi sui capitoli sovra dedotti nella narrativa dell’atto di citazione da n.1 a n.15 tutti preceduti da “vero che”; sin d’ora si indica a teste il sig. Marco Rizzo, domiciliato in Torino; nel merito : 1) Accertare e dichiarare che, nella seduta del 3 maggio 2012, il Consiglio di amministrazione della Cooperativa attrice ha escluso il convenuto LABIADE Abdelkarim da socio della cooperativa,. Ex art. 9, comma 1 lettera b) dello Statuto sociale, per la gravissima situazione di morosità e che, conseguentemente, il convenuto è decaduto dall’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale n.E35 sito in Torino, via Tasca, n.23/A, compresi il box n.32 e la cantina n.16 che dunque da oggi detiene sine titulo; 2) Dichiarare pertanto tenuto e condannare il convenuto LABIADE Abdelkarim, a rilasciare il predetto alloggio sociale n. E35, sito in Torino, via tasca, n.23/A, compresi il box n.32 e la cantina n.16, liberi da persone e sgomberi da cose, e ad immettere la Cooperativa attrice nel possesso dei medesimi; 3) Dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto LABIADE Abdelkarim a corrispondere alla Cooperativa attrice i canoni di godimento da novembre 2010 ad aprile 2012 compresi per complessivi €7.551,27, nonché l’importo dell’indennità di occupazione sine titulo da maggio 2012 a luglio 2013 compresi, per complessivi €6.140, pari al canone sociale mensile per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad €390,02 per maggio 2012, €390,02 per giugno 2012; we410,02 per luglio 2012; €410,02 per agosto 2012; €401,02 per settembre 2012; €410,02 per ottobre 2012; €410,02 per novembre 2012; €460,98 per dicembre 2012, €404,30 per gennaio 2013, €404,30 per aprile 2013, €404,30 per maggio 2013, €408,02 per giugno 2013 ed €420,21 per luglio 2013, così come mensilmente determinato dalla Cooperativa, ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell’immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all’intervenuta decadenza, da liquidarsi in misura pari al canone sociale per l’assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertando dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità; 4) Dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto LABIADE Abdelkarim a corrispondere alla cooperativa attrice le indennità di occupazione senza titolo maturate dopo il 25 luglio 2013, e quelle che matureranno nelle more del giudizio sino alla emanazione della sentenza, nella misura calcolata secondo gli stessi criteri sub 3) e con riserva di quantificare con precisione l’importo; 5) Il tutto maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa pagina http://bit.ly/1gn4QlR 2 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013 Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione, notificato ex art. 140 c.p.c il 9 gennaio 2013, la Cooperativa “Giuseppe di Vittorio” Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa ha evocato in giudizio il signor Abdelkarim LABIADE, esponendo che: a) con delibera di ammissione del C.d.A. della Cooperativa in data 11 febbraio 2003 il sig. LABIADE era divenuto socio della Cooperativa e con successiva delibera del 5 maggio 2003 era stato ammesso all’assegnazione di un alloggio sociale in Torino Via Tasca, n.23/A, realizzato nell’ambito della edilizia abitativa convenzionata, convenuto cessava però di corrispondere i canoni mensili per il godimento dell’immobile in questione a partire dal mese di novembre 2011 fino ad aprile 2012; b) dopo l’invito a mettersi in regola con i pagamenti, a fronte del persistere della morosità, era stato legittimamente escluso dalla cooperativa con conseguente decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell’immobile sociale, come da delibera del C.d.A. in data 3 maggio 2012, non impugnata nel termine di 60 giorni; c) nonostante l’esclusione il convenuto aveva continuato a detenere, a questo punto senza titolo, l’immobile senza corrispondere alcunché; ha pertanto chiesto che venga dichiarata la legittimità della delibera di esclusione, con condanna del convenuto a rilasciare l’alloggio, a pagare i canoni scaduti e a corrispondere alla Cooperativa un’ulteriore somma a titolo di indennità di occupazione dell’immobile a partire dal maggio 2012 fino alla emanazione della sentenza. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito, con conseguente declaratoria di contumacia. La causa è stata trattenuta a decisione il 29 maggio 2013. La competenza della sezione specializzata in materia di impresa. La sezione specializzata è competente a conoscere della presente controversia. pagina http://bit.ly/1gn4QlR 3 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 attribuitogli in godimento il 24 maggio 2003; Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013 Infatti ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la sezione specializzata è competente anche a conoscere delle controversie che “presentano ragioni di connessione” con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma. Tale espressione deve intendersi riferita alle cause che presentano ragioni di connessione oggettiva propria con i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi delle sole ipotesi di connessione impropria. legittimità della delibera di esclusione da socio del sig. LABIADE così proponendo una vera e propria domanda di accertamento su una questione pregiudiziale la cui decisione è idonea a passare in giudicato. La domanda principale rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa che è pertanto competente a provvedere anche sulle altre domande, che ad essa sono connesse in senso proprio, di rilascio, pagamento dei canoni e dell’indennità per occupazione e sulla conseguente richiesta di dichiarare il socio escluso decaduto dall’assegnazione dell’alloggio sociale. Le domande della Cooperativa meritano accoglimento La domanda di accertamento della legittima esclusione del socio sig. Abdelkarim LABIADE (con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale) dovuta alla sua situazione di grave morosità, è fondata. E’ provato che il signor LABIADE, divenuto socio con delibera del C.d.A 11 febbraio 2003 (v. doc. 1), con altra delibera in pari data era divenuto assegnatario dell’alloggio sito in Torino Via Tasca, n.23/A (V. doc. 2) In quanto socio era tenuto all’osservanza dello Statuto e in particolare, dell’art. 7 che disciplina, tra gli altri, l’obbligo di sottoscrivere e versare la partecipazione sottoscritta, la quota di ammissione e la quota annua di partecipazione e, come pagina http://bit.ly/1gn4QlR 4 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Nel caso di specie la parte attrice ha chiesto in via preliminare l’accertamento della Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013 socio assegnatario, di “versare alla Cooperativa, periodicamente e con le cadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate al socio per iscritto, le seguenti somme tutte riferite e calcolate tenendo conto della frazione di immobile assegnanda al socio: 1. Dal momento in cui il socio assume la qualifica di assegnatario un importo rateizzato …. 2. dal momento in cui viene formalmente consegnato l’alloggio al socio a: un importo rateizzato, destinato a ristorare gli interessi dei prestiti eventualmente contratti dalla Cooperativa per la dell’immobile, tenuto conto di eventuali contributi ricevuti,; b. un contributo destinato a far fronte all’ammortamento tecnico, ai costi fra l’altro il Fondo Mutualità… da versare alla Cooperativa con la cadenza periodica risultante dal regolamento e fino ad un massimo dell1% delle somme dovute dai soci assegnatari .. un importo da destinare a un Fondo di Solidarietà..” Come risulta dal verbale del 24 maggio 2003 al convenuto è stato attribuito l’alloggio contraddistinto dal n° E35 sito nello stabile di Via Tasca n.23/A, Scala C, Piano quarto, con cantina contraddistinta dal n. 16 e box auto contraddistinto dal n. 32 (v. doc. 3). Nel sottoscrivere il verbale il convenuto si era anche impegnato a corrispondere entro il 10 di ogni mese gli importi determinati secondo i criteri stabiliti dallo Statuto (cfr: doc. 3 att.). L’attrice ha allegato che il sig. LABIADE si è reso moroso nel pagamento dei canoni a partire dal mese di novembre 2010 fino al mese di aprile 2012 compreso. Nessuna prova in senso contrario è emersa nel corso del giudizio e del resto il convenuto, rimasto contumace, non ha ovviamente provato che detto inadempimento non sussiste o non gli è imputabile. L’art. 9, lettera b) dello Statuto sociale prevede che l’esclusione sia deliberata dagli amministratori, nel caso in cui il socio “si renda moroso nel pagamento….delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell’alloggio; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e pagina http://bit.ly/1gn4QlR 5 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 generali di manutenzione straordinaria, c eventuali contributi destinati ad alimentare, Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013 l’esclusione può avere luogo soltanto trascorso un mese da detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente.” (cfr: doc. 5), Pertanto la Cooperativa (con comunicazione in data 22 dicembre 2011 ricevuta il 30 marzo 2012) aveva invitato formalmente il socio a mettersi in regola con i pagamenti, conformemente alla previsione del Regolamento (v. doc. 6). Non risulta che il convenuto vi abbia provveduto, essendovi anzi prova della persistenza del suo inadempimento, con ulteriore aggravamento della sua situazione debitoria, sicché con delibera 3 maggio 2013 (comunicata il 14 maggio 2012, come Tale delibera non è stata impugnata. Pertanto, accertata la legittima adozione del provvedimento di esclusione, consegue la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendone venuto meno il presupposto, ossia lo status di socio della Cooperativa. Poiché non risulta che nelle more l’immobile sia stato restituito, il sig. LABIADE a far data della comunicazione della delibera di esclusione ha iniziato a detenere l’immobile sociale senza titolo. La domanda di pagamento dei canoni insoluti e al pagamento di una somma per l’occupazione senza titolo decorrente dalla data di esclusione, alla data della sentenza. Anche questa domanda è fondata. Come si è precedentemente osservato non vi è prova che il convenuto nel periodo compreso tra il mese di novembre 2010 e il mese di aprile 2012 (compreso) abbia corrisposto alcunché a titolo di canone, con conseguente condanna al pagamento dei relativi importi, nella misura via via determinata dalla Cooperativa ai sensi dell’art. 7 del Regolamento relativo alla “espulsione dei soci”, maggiorato delle spese condominiali nel tempo maturate (v. doc. 7 bis). La somma in questione, per il periodo considerato, è pari a complessivi €7.551,27. pagina http://bit.ly/1gn4QlR 6 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 risulta dal doc. 9) il sig. LABIADE è stato escluso dalla Cooperativa. Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013 Il convenuto deve inoltre essere condannato al pagamento dell’indennità di occupazione dell’alloggio detenuto senza titolo dal mese di maggio 2012 al mese di luglio 2013. L’indennità deve essere calcolata in misura corrispondente al canone di godimento, maggiorato delle spese di utilizzo dell’immobile, secondo la previsione dell’art. 7 del Regolamento che disciplina l’esclusione di socio della Cooperativa, conforme a quanto disposto dall’art. 1591 c.c. in materia di contratto di locazione che contiene un principio generale applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa concessionario continui a utilizzare il bene oltre il termine di scadenza del rapporto, senza averne più titolo (v. Cassazione civ. Sez. I, 29 novembre 2000, n.15301). Pertanto il sig. LABIADE deve essere condannato al pagamento in favore della parte attrice dell’importo complessivo di €6.140,85, come precisato in comparsa conclusionale, comprensivo del periodo di detenzione senza titolo fino al 25 luglio 2013. Su tutte le somme come sopra liquidate, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore e non è stato allegato e provato il maggior danno. Le spese Parte convenuta, conformemente al principio di soccombenza, deve essere tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate ai sensi del DM 140/12 in €2.100 (€550 fase si studio; €300 fase introduttiva; €550 fase istruttoria ed €700 fase decisoria) tenuto conto della complessità della causa, le attività svolte ed ogni altro elemento di determinazione e quindi ai valori medi per quanto concerne le fasi introduttiva e di studio, ai valori minimi per quanto riguarda la fase istruttoria, essendovi state solo produzioni documentali. pagina http://bit.ly/1gn4QlR 7 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 l’utilizzazione del bene dietro pagamento di un corrispettivo nel caso in cui il Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013 P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte : 1 accerta la legittimità della delibera adottata il 3 maggio 2012 dalla Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” di esclusione del socio Abdelkarim LABIADE e la conseguente decadenza di quest’ultimo dall’assegnazione dell’alloggio sito nello stabile di Via Tasca n.23/A, Scala C, piano quarto, contraddistinto dal n.E35 e delle relative pertinenze : cantina contraddistinta dal n.16 e box auto contraddistinto dal n.32; 2 dichiara tenuto e condanna Abdelkarim LABIADE all’immediato rilascio in favore delle relative pertinenze libero da persone e sgombero da cose; 3 dichiara tenuto e condanna Abdelkarim LABIADE al pagamento in favore della Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio”, Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa, della somma di €7.551,27 a titolo di canoni scaduti (periodo novembre 2010/aprile 2012), oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 4 dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore della Cooperativa della somma di €6.140,85 a titolo di indennità di occupazione senza titolo dell’immobile sociale da maggio 2012 a luglio 2013, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 5 condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di lite, liquidate in €2.100, oltre a €441 per spese non imponibili, IVA e CPA come per legge e successive occorrende. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale il 27 settembre 2013 L PRESIDENTE dr. Umberto SCOTTI IL GIUDICE ESTENSORE Dr. Maria Cristina Contini * pagina http://bit.ly/1gn4QlR 8 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 della Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” dell’alloggio descritto al punto che precede e pagina http://bit.ly/1gn4QlR 9 di 9 Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5896 - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 6216/2013 pubbl. il 23/10/2013 RG n. 1530/2013