Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Genova PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio composto dai seguenti magistrati: Dott. Luigi Costanzo Dott. Roberto Braccialini Dott. Maria Cristina Scarzella Presidente Giudice Rel. Giudice sulle conclusioni di cui infra ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al nr. 2011 9638 tra le parti: LIGURSYSTEM SRL (c.f.02746290101 ) elettivamente domiciliata in GENOVA VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI, 3/15 16121 GENOVA nello studio dell’avv. FERRARA ALBERTO che la rappresenta e difende PARTE ATTRICE Contro ROMEO LUCA (c.f. RMOLCU63B19F205A ), elettivamente domiciliata in GENOVA VIA ROMA, 7/7A 16121 GENOVA nello studio dell’avv. DAMERI SARA che la rappresenta e difende PARTE CONVENUTA TIOZZO FABIO cf. TZZFBA65S24D969F elettivamente domiciliato in GENOVA VIA XX SETTEMBRE 14/8 16121 GENOVA presso lo studio dell’Avv. ANGELETTI SERENA che lo rappresenta e difende PARTE TERZA CHIAMATA http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 19638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 Oggetto : Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc. CONCLUSIONI delle PARTI: come precisate all’udienza di p.c., nei dattiloscritti allegati, da intendersi qui integralmente recepite. Svolgimento del processo R.G. n. 9638/2011 Con atto di citazione notificato in data 01.09.2011 la società LIGURSYSTEM Srl conveniva in giudizio presso questo Tribunale il Sig. Luca ROMEO, amministratore e legale rappresentante di BLUE BRIDGE Srl, lamentando il pregiudizio patrimoniale subito a causa dell’inadempimento dell’indicata società, sottrattasi al pagamento di una fornitura di mobili ed arredi per ufficio alla stessa consegnata tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 dall’attrice. Stante l’infruttuosità dei tentativi esecutivi effettuati nei confronti della suddetta BLUE BRIDGE in forza di sentenza definitiva n. 2228 del 06.06.2011 di questo Tribunale, con la quale la convenuta era stata condannata al pagamento di euro 18.072,00 oltre interessi ex L. 231/2002 per il mancato pagamento della vendita in esame, veniva in questa sede richiesta la condanna dell’amministratore della BLUE BRIDGE al pagamento della medesima somma come sopra accertata giudizialmente: ciò in forza dell’estensione analogica dell’art. 2394 c.c alle società a responsabilità limitata o per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc. A dire di LIGURSYSTEM, BLUE BRIDGE era stata infatti creata dal ROMEO (socio di maggioranza al 95%) con la precisa finalità di introdurre una struttura-“schermo” funzionale all’avvio di identica attività (trasporto via mare nello Stretto di Messina) attraverso una distinta società, la T LINK Spa costituita nel 2009 mediante la Aemme Investimenti, società fiduciaria costituita anch’essa nel 2009 e con un capitale di euro 100.000,00. Fin dagli esordi di tale attività, emergeva una mala gestio che si desumeva da una serie di circostanze caratterizzanti la vita della BLUE BRIDGE srl. In primo luogo, già in atto costitutivo si coglievano delle anomalie, dal momento che il capitale sociale di euro 10.000,00 asseritamente depositato presso la Banca Passadore non era ivi rinvenibile e, inoltre, si autorizzava persona ignota, estranea alla società, al ritiro della somma, senza specificazione alcuna della destinazione. http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 29638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 Inoltre, con delibera del 28.11.2006 veniva deciso l’aumento di capitale della società per euro 90.000,00, circostanza che all’epoca aveva fugato ogni dubbio circa la capienza patrimoniale della BLUE BRIDGE e determinato la società attrice a concludere il contratto per la fornitura del mobilio aziendale, rimasto poi inadempiuto. Tuttavia detta somma si era volatilizzata senza che l’amministratore ROMEO avesse fornito alcuna prova relativa all’utilizzo fattone, limitandosi ad allegare alcuni generici costi di start – up. A partire dal 2008 venivano omessi il deposito e la pubblicazione del bilancio sociale e delle relazioni obbligatorie ex lege (artt. 2214 e ss. – 2478 bis c.c.), impedendo alla società attrice di individuare la consistenza del patrimonio sociale al fine di aggredirlo per il pagamento del proprio credito. Infine dagli accertamenti e corrispondenza anteriore alla lite era emersa la natura fittizia della sede della BLUE BRIDGE, ubicata in Reggio Calabria presso uno studio professionale, senza strutture o beni propri. Il titolare dello studio aveva comunicato di non avere notizie da anni del ROMEO e di non essere mai stato pagato per le sue prestazioni. Si era inoltre appreso dell’inadempimento di tutta una serie di obbligazioni che confermavano come in realtà non vi fosse stato alcun costo di start – up, dal momento che il ROMEO si era sottratto da subito al pagamento di ogni consulente e fornitore. Per questi motivi, la società attrice concludeva per l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 2394 c.c., ai sensi del quale “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” o dell’art. 2043 c.c.: nella misura del credito per fornitura già giudizialmente accertato. Nella comparsa di risposta il ROMEO sottolineava la falsità degli addebiti mossigli circa la natura fittizia della società BLUE BRIDGE, accuse che a suo dire non erano sorrette da alcun riscontro probatorio. La Società – secondo il convenuto – era stata infatti creata da lui creata per svolgere collegamento marittimo nello stretto di Messina con navi ro-ro, come confermato dal successivo conferimento di mandato ad un broker marittimo per l’individuazione delle imbarcazioni da acquistare e dalla nomina di un procuratore per l’acquisto delle suddette: ciò risultava dai verbali del Cda del 28.11.2006 e 01.12.2006. L’attività economica così concepita non era però decollata solo a causa del mancato accoglimento da parte delle Capitanerie di Porto interessate delle istanze di accosto http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 39638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 presentate dalla società, circostanza che aveva determinato anche l’arresto delle operazioni di acquisto delle navi. I mobili acquistati presso la LIGURSYSTEM in quel periodo erano destinati ad un ufficio della BLUE BRIDGE sito in Genova, dove però non era stato possibile montarli con il conseguente deposito degli stessi presso i magazzini della Aster prima e della ditta Matteo Resti in un secondo tempo: per cui non rispondeva al vero l’avversa allegazione di averli nascosti in località ignota. Ciò posto si rilevava come l’aver operato mediante società fiduciaria, così come l’inattività della BLUE BRIDGE, ovvero ancora il mancato deposito dei bilanci post 2008, non potessero giustificare la conclusione che la suddetta Società fosse in realtà una “scatola vuota”. In relazione a quest’ultimo punto, in particolare, il ROMEO esponeva di aver conferito espresso mandato al sig. Fabio TIOZZO, commercialista che aveva ricoperto la carica di amministratore della società fin dalla sua costituzione, di curare la regolare tenuta delle scritture contabili e di provvedere al deposito dei bilanci. Nessuna condotta integrante mala gestio era pertanto individuabile in capo all’esponente, come del resto si evinceva dalla mancanza di qualsiasi prova in tal senso, sia nel caso la responsabilità fosse individuata in forza dell’art. 2394 c.c., sia qualora ci si riferisse all’art. 2043 c.c. Anche la somma richiesta a titolo di risarcimento da LIGURSYSTEM, in caso di accoglimento della domanda giudiziale, doveva essere ridimensionata escludendo le spese legali liquidate dal Tribunale di Genova in relazione alla fase monitoria ed al relativo giudizio di merito; i diritti ed onorari maturati successivamente alla fase monitoria ed al giudizio di merito; gli interessi maturati sul debito per capitale, perché trattavasi di voci inerenti l’azione esercitata dalla LIGURSYSTEM nei confronti della BLUE BRIDGE. Era anche contestata la liquidazione ex D. Lgs. 231/2002 sull’importo riconosciuto a favore dell’attrice a titolo di risarcimento del danno, dal momento che detti accessori ineriscono debiti sorti in relazione a transazioni commerciali. Il convenuto chiedeva inoltre la chiamata in causa del TIOZZO per essere manlevato da quest’ultimo nel caso di riconosciuta responsabilità a suo carico per la domanda attrice. In via riconvenzionale il ROMEO chiedeva, da ultimo, il risarcimento del danno per l’indebito vincolo pignoratizio del proprio conto personale presso Banca Intesa, in conseguenza della sentenza definitiva n. 2288 del 06.06.2011 del Tribunale di Genova, titolo esecutivo che tuttavia non lo identificava come debitore. http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 49638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 Costituendosi nel giudizio per effetto di tale chiamata, il TIOZZO chiedeva la reiezione della domanda di manleva del ROMEO, facendo notare come all’interno di BLUE BRIDGE il ROMEO svolgesse un’“azione esclusiva”, essendo titolare del 95% delle quote, mentre il restante 5% era di proprietà della madre del ROMEO, sig.ra Anna Maria COPPOLA. Il TIOZZO riferiva di aver ricoperto il ruolo di Amministratore Unico dalla data della costituzione (10.08.2006) fino al 28.11.2006, data in cui era stato creato un Consiglio di Amministrazione. Da quel momento il ROMEO aveva assunto la carica del Presidente del Cda nonché quella di Amministratore Delegato con i più ampi poteri, mentre il TIOZZO aveva ricoperto il ruolo di Consigliere fino a che, in data 19.06.2009, l’esponente si era dimesso con effetto immediato. Le dimissioni immediate si giustificavano con il fatto che il ROMEO, malgrado plurimi documentati solleciti, non aveva dato seguito ai necessari incombenti amministrativi, in particolare l’approvazione del bilancio di esercizio per l’anno 2008; inoltre, contravvenendo ai propri doveri, aveva omesso di far inserire la cessazione della carica di amministratore presso il registro delle imprese. Allineandosi in parte alla linea difensiva del ROMEO circa gli effettivi costi di start – up, che giustificavano l’esaurirsi del patrimonio sociale ricapitalizzato, il terzo chiamato sosteneva che a partire dalle dimissioni del 19.06.2009 nulla gli era più imputabile per la gestione sociale, dal momento che del deposito dei bilanci avrebbe dovuto farsi carico, a partire da tale data, il solo ROMEO: in contraddizione con le stesse difese di quest’ultimo, quando il chiamante per un verso rilevava gli inadempimenti fiscali e contabili del TIOZZO, dall’altro l’inattività della BLUE BRIDGE a far data dal 2008, con la conseguente mancata produzione di costi e ricavi. Radicato il procedimento su tali basi contenziose, esso è stato accompagnato da domanda cautelare di sequestro conservativo azionata dall’attrice che è stata però disattesa sul presupposto del difetto del “periculum in mora”. La causa di merito è stata istruita con l’assunzione di tre testimonianze introdotte per mettere a fuoco i contorni dell’attività aziendale ed i ruoli rivestiti dai due amministratori. Senza ulteriore attività di indagine, la causa passava in decisione all’udienza del 11.4.2013 sulle conclusioni riferite in epigrafe. MOTIVI della DECISIONE http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 59638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 Prendendo le mosse dalle questioni processuali, deve esaminarsi in primo luogo la contestazione proposta dall’attrice circa la tardività del deposito della conclusionale del terzo chiamato: che deve ritenersi fondata dal momento che, se è vero che la precisazione delle conclusioni è avvenuta in data 11.04.2013, il deposito della stessa in data 17.06.2013 appare senza dubbio tardivo in violazione dei termini perentori di cui all’art. 190 c.p.c. Da tale tardività deriva l’inammissibilità delle prime difese conclusive, che non si estende in automatico alle note di replica (viceversa tempestive): nella misura in cui tali estreme difese conclusive si mantengono nei solchi delle difese già in precedenza sviluppate senza introdurre argomenti o questioni, sulle quali la parte attrice (o il ROMEO) non avessero potuto prendere posizione, può concludersi per l’utilizzabilità delle repliche in esame. Vi è poi da considerare (d’ufficio) se possa parlarsi di novità della domanda illustrata nelle difese finali dalla LIGURSYSTEM, la quale nell’occasione ha richiesto che la responsabilità del convenuto sia dichiarata anche in forza dell’ art. 2485 c.c. in quanto dalla chiamata in causa del terzo TIOZZO si evinceva come lo stato di insolvenza fosse acclarato fin dal 2008, circostanza che avrebbe dovuto spingere l’Amministratore sig. ROMEO a ricapitalizzare la società ovvero a metterla in liquidazione. Rileva in proposito il Collegio che LIGURSYSTEM ha ripreso e sviluppato in tali diversi termini normativi la prospettazione iniziale del depauperamento del patrimonio sociale, però è chiaro che in tal modo – con diretto riferimento a previsione normativa mai prima menzionata – ha introdotto una domanda nuova che non può porsi a fondamento delle odierne statuizioni. Nella specie, infatti, la deduzione di una responsabilità dell’amministratore per fatto proprio e per mancata assunzione dei provvedimenti necessari a ricostituire la garanzia patrimoniale generica – data, in questo caso, la perdita dell’intero capitale – è sicuramente una novità rispetto alle domande introduttive, che invece fanno riferimento ad atti di distrazione del compendio aziendale, dei beni acquistati, del capitale sociale. Ne discende l’inammissibilità della domanda in questione, pur se i profili inerenti le sorti del capitale sociale versato e sottoscritto saranno di seguito ripresi per la centralità che assumono nell’economia dell’odierno giudizio. http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 69638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 Sempre sul versante processuale, si deve in terzo luogo prendere in esame l’eccezione di tardività, che nuovamente proviene dall’attrice, per quanto riguarda le produzioni documentali effettuate dal terzo chiamato, mediante le quali sarebbero provati i costi di start – up della BLUE BRIDGE: la società attrice contesta sia la tardività di tali produzioni, dal momento che potevano essere proposte già in sede di costituzione, sia la valenza probatoria di documenti non autenticati e privi delle relative movimentazioni bancarie. Tuttavia tali produzioni risultano depositate insieme alle memorie di cui all’art. 183.6 n. 2 c.p.c. e dunque sono perfettamente tempestive; né, al momento del deposito, si è contestata la conformità delle fotocopie all’originale e, quanto alle dimostrazioni degli esborsi bancari, la concludenza delle produzioni (cioè l’efficacia dimostrativa) sarà tema ripreso nell’esame di merito, alla luce delle deposizioni acquisite sulle attività di BLUE BRIDGE. Ha natura che si colloca a cavallo tra le questioni processuali e quelle di merito la disamina della legittimazione passiva del TIOZZO, che va pertanto esaminata prima di prendere posizione sulla natura della responsabilità degli amministratori di BLUE BRIDGE. Il TIOZZO sostiene l’ineccepibilità della propria condotta di amministratore fino alle dimissioni avvenute in data 19.06.2009, rilevando come fino a quel momento si fosse anzi prodigato nel sollecitare il ROMEO a depositare i bilanci e comunque a fornire i documenti necessari per il corretto adempimento degli oneri fiscali e contabili: dopo la qual data, nulla gli sarebbe addebitabile. Il ROMEO per parte sua insiste circa la responsabilità solidale del TIOZZO, dal momento che lo stesso ha ricoperto la carica di amministratore della società fino al 2012, visto che le dimissioni di cui parla il TIOZZO non hanno data certa e comunque non sono state trascritte nel registro delle imprese. Ora, l’iscrizione o meno delle dimissioni nel registro considerato è questione che ha rilevanza nei rapporti con i terzi e ne avrebbe, nel caso che qui si discute, se vi fosse una domanda del creditore sociale anche nei confronti dell’ex commercialista di BLUE BRIDGE. In esplicito difetto di una tale estensione della domanda, deve distinguersi tra titolarità di una carica da cui derivi un obbligo funzionale di diligente gestione dalla concreta imputazione soggettiva di atti pregiudizievoli per i creditori. Per il fatto di essere stato amministratore dell’impresa in epoca successiva all’acquisto dei beni di cui si discute, ed insieme al convenuto http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 79638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 principale, il TIOZZO è quindi passivamente legittimato rispetto alla domanda di regresso azionata nei suoi confronti con la chiamata del terzo dal ROMEO: non è quindi possibile disporre l’estromissione “preventiva” dal processo in riferimento alla qualità soggettiva rivestita dal terzo chiamato fino all’estate del 2009; ed in appresso si verificherà se anche il terzo chiamato debba rispondere della riduzione della garanzia patrimoniale generica in danno dei creditori. Passando a questo punto alle tematiche di merito, è opportuna una premessa sul titolo della responsabilità fatta valere dalla LIGURSYSTEM nei confronti del convenuto ROMEO: questione che nei primi anni di applicazione della riforma societaria ha provocato decisioni di senso antitetico, ma che ormai da tempo ha un compiuto assetto dottrinale e giurisprudenziale. La problematica, già trattata in sede cautelare, è stata ripresa solo dal terzo chiamato nelle note di replica a confutazione di un indirizzo interpretativo a cui da tempo il tribunale aderisce. In passato, si diceva, la legittimità dell’azione di responsabilità dei creditori sociali diretta nei confronti dell’amministratore della Srl, per depauperamento della garanzia patrimoniale generica, aveva determinato dubbi al momento dell’entrata in vigore della riforma del 2003, che aveva modificato l’art. 2487 c.c., privato dei richiami agli articoli 2394 e 2394 bis c.c. Ci si chiedeva, in particolare, se la formulazione letterale dell’articolo 2477 c.c., che escluderebbe letteralmente un simile rimedio per i creditori di una Srl, non possa determinare una disciplina societaria irrazionale sotto molteplici profili. La giurisprudenza, sposando l’orientamento dottrinale maggioritario, si è mossa nella direzione dell’armonizzazione del sistema valorizzando argomenti quali (ex multis, Trib. Napoli 11.5.2004 e più recentemente Trib. Vicenza, Ord. 26.07.2010) : a) il richiamo testuale contenuto nell’art. 2477 c.c. all’art. 2407 c.c., che a sua volta richiama l’art. 2394 c.c., per le Srl in cui il controllo legale dei conti sia affidato al Collegio sindacale: per cui l’azione in questione sarebbe espressamente ammissibile quando maggiori sono le garanzie ed i controlli sull’operato degli amministratori, e non negli altri casi “ordinari” delle Srl non munite di tale organo di controllo; b) la presenza, nella disposizione dell’art. 2486 c.c., di una responsabilità solidale degli amministratori per atti od omissioni http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 89638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 compiuti in violazione del dovere di conservare l’integrità del patrimonio sociale fino all’iscrizione nel Registro delle imprese: onde non si comprende perché questo stesso dovere non dovrebbe conservarsi oltre il momento dell’iscrizione; c) la disposizione dell’art. 2497 c.c., che prevede la responsabilità verso i creditori sociali per la lesione cagionata al patrimonio di una società partecipata, in danno dei creditori, da parte degli amministratori della holding; d) l’incostituzionalità di una lettura della disciplina societaria che escludesse la responsabilità degli amministratori la cui condotta sia stata infedele, incauta, imprudente o fraudolenta; e) da ultimo, l’illogicità della disparità di trattamento fra amministratori di una Spa e di una Srl che deriverebbe dalla soluzione negativa. Tale interpretazione deve ritenersi condivisibile e pertanto l’azione così proposta risulta ammissibile, dovendosi ritenere gli atti diminutivi della garanzia patrimoniale generi realizzati in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa degli amministratori, quali casi di responsabilità per lesione aquiliana di diritto di credito. Passando così al merito delle questioni, ed esaminando separatamente le posizioni dei due amministratori, il punto nodale della controversia in esame risulta essere quello relativo alla mala gestio addebitata al ROMEO, individuando preliminarmente i parametri in forza dei quali la giurisprudenza misura i margini di accoglimento di una simile domanda risarcitoria. Da un lato viene previsto che “In tema di società, presupposti necessari e sufficienti per l’esperimento dell’azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 cc, devono ritenersi l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori (costituito dall’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito), la condotta illegittima degli amministratori, nonché, un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta” (Cass. Civ., I, sent. n. 15487/2000). Dall’altro, occorre considerare che: “Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n. 99638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” (Cass. Civ, sent. n. 23180/2006). Da tali massime discende pertanto che per il giudizio di responsabilità degli amministratori assumono rilievo quattro elementi costitutivi: - un pregiudizio patrimoniale per il creditore; - la sussistenza di una condotta illegittima da parte degli amministratori; - il nesso di causalità fra tale condotta e pregiudizio patrimoniale; - la descrizione, fin dall’atto di introduttivo del giudizio, dei fatti integranti l’illegittimità della condotta. Dato per acclarato il danno patrimoniale subito dal creditore, documentalmente emerso in sede esecutiva e non certo risolto dalla constatazione che forse una parte della fornitura sarebbe custodita a nome di terzi in un box diverso dalla sede sociale, si deve muovere dalla premessa che al ROMEO, nella sua qualità di Amministratore Delegato della BLUE BRIDGE, vengono contestati tutta una serie di comportamenti anomali sintomatici, a detta dell’attrice, della natura “fittizia” della società: che secondo LIGURSYSTEM sarebbe un puro schermo operativo per lasciare inadempiuti i debiti contratti a nome della BLUE BRIDGE. Le prove documentali sottoposte dal TIOZZO e la testimonianza del sig. PARASCANDOLO forniscono una completa smentita a tali assunti della creditrice. Il menzionato teste, procuratore nominato dal ROMEO per l’acquisto delle navi, ha confermato la versione del convenuto sostenendo come il mandante avesse “fatto un progetto di acquisto di tre navi” chiedendo la collaborazione dello stesso teste, che avrebbe così svolto un ruolo di consulenza. Ha inoltre riferito di avere assistito alla telefonata con cui il convenuto aveva contattato la società attrice per contrattare l’acquisto dei mobili per il pagamento dei quali è causa. Ne discende che BLUE BRIDGE era un’impresa che effettivamente ha tentato di introdursi nel mercato dei traghetti ma, non ottenute le autorizzazioni del caso, è entrata in un totale “limbo operativo”; senza che questo significhi alcuna “fittizietà” dell’originaria struttura societaria. http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n.109638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 Venendo al secondo rilievo potenzialmente implicante mala gestio, l’istruttoria documentale ha fatto chiarezza sulle vicende relative al capitale iniziale conferito in BLUE BRIDGE ed alle sorti del relativo cospicuo aumento. Il rilievo di LIGURSYSTEM in merito è quello della distrazione immediata del capitale sociale minimo di 10 mila euro dalla banca presso la quale doveva essere depositato: mentre così non è perché l’esibizione in giudizio dell’assegno circolare Banca Passadore n. 5100040995 pari a euro 7.616,38 (euro 10.000,00 meno le trattenute del notaio), messo all’incasso dal TIOZZO sul conto corrente intestato alla società presso la Banca Credito Emiliano, dimostra che la cifra in questione non venne immediatamente sottratta dalla casse sociali al momento di costituzione di BLUE BRIDGE e per una parte fu impiegata per necessità aziendali. All’esito delle plurime iniziative intraprese per portare ad esecuzione la decisione favorevole resa dal Tribunale a carico della BLUE BRIDGE, però, non si è più rinvenuta traccia dei due terzi residui versati su CREDEM (cfr. le comunicazioni delle Banche interpellate dal creditore procedente): in un contesto nel quale, di fronte alla deduzione di incapienza patrimoniale e volatilizzazione del capitale sociale, sarebbe stato preciso onere del convenuto dimostrare la perdurante disponibilità della cifra residua o la sua trasformazione in beni aziendali a disposizione del ceto creditorio per assolvere la tipica funzione di garanzia del capitale sociale. Mentre della trasformazione della liquidità societaria in immobilizzazioni o altri cespiti aziendali non è prova alcuna da parte del convenuto, a ciò onerato. Il discorso si presenta ancora più grave per l’ulteriore addebito inerente lo sviamento dell’aumento di capitale effettuato per euro 90.000,00 il 28.11.2006 per contanti e volatilizzatosi senza che il ROMEO abbia fornito alcun documento a riprova dell’utilizzo fattone, limitandosi ad allegare generici costi di start–up. I suddetti costi peraltro, a detta della società attrice, sarebbero smentiti dalle produzioni documentali effettuate dalle controparti, che testimoniano le plurime inadempienze della BLUE BRIDGE verso vari consulenti e fornitori risalenti al periodo della costituzione della società e successivo aumento di capitale. Osserva il Collegio che è provato che l’aumento di capitale del 2006 così singolarmente conferito si sia volatilizzato in seguito – a fronte di alcuni costi iniziali che non esaurivano le somme conferite per capitale sociale - senza essere mai stato reintegrato, né altrimenti trasformato in cespiti suscettibili di utile aggressione in sede esecutiva . http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n.119638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 Se non è possibile per le ragioni processuali esposte in premessa pronunciare in questa sede in ordine alla responsabilità dell’amministratore per violazioni funzionali ex art. 2485 c.c. riconducibili al diretto regime di cui all’art. 2476 co. 6 e 7 c.c., ritiene il Collegio che non di meno possa positivamente valutarsi la richiesta di condanna per atti diminutivi della garanzia patrimoniale generica proprio in riferimento alle sorti del capitale sociale e del suo aumento di capitale deliberato nel 2006. Del primo, già si è detto. Dell’aumento ben più sostanzioso del capitale, va considerato che non risultava conferito a copertura di perdite pregresse ma – se si legge il verbale dell’assemblea straordinaria – in un’ottica di consolidamento delle iniziative imprenditoriali di BLUE BRIDGE, in una prospettiva assolutamente tranquillizzante per il ceto creditorio. Ora, nella misura in cui prima nell’assemblea straordinaria è stata versata una somma liquida come conferimento aggiuntivo, poi la medesima è stata solo in parte utilizzata per acquisti di beni poi sottratti al patrimonio aziendale (come gli arredi ceduti da LIGURSYSTEM), e per il resto è stata distratta e non è altrimenti acquisibile, si ha conferma della sottrazione di importanti componenti del patrimonio aziendale alla garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c., realizzata proprio su quella voce contabile – il capitale sociale - che dovrebbe fornire la prima e principale garanzia per il ceto creditorio. A questo punto, anche il mancato deposito dei bilanci successivi al 2008 acquista una valenza dimostrativa – rispetto ai fatti costitutivi della responsabilità dell’amministratore - diversa dagli ordinari casi, nei quali la giurisprudenza per solito esclude che la violazione contabile in sé considerata sia automaticamente produttiva di danno per il ceto creditorio. Il ROMEO sostiene al riguardo che tale inadempimento non costituisce mala gestio dal momento che la società era ormai inattiva. Ora, il mancato deposito del bilancio sociale – si diceva - non è condizione sufficiente a far emergere la responsabilità diretta dell’amministratore per danno “immediato e diretto” nei confronti dei creditori sociali, se non quando l’omissione sia funzionale a rendere più difficoltose le iniziative esecutive, dovendo il danneggiato provare il danno che ne è derivato, che in questo caso consisterebbe nella preclusione “all’esponente attrice di individuare la patrimonialità – invero svanita – sociale, onde farne oggetto di atti espropriativi” (pag. 11 conclusionale LIGURSYSTEM). http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n.129638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 Proprio per tali considerazioni non si può considerare tanto innocua, nel caso di specie, la mancata predisposizione del principale documento contabile dell’impresa, destinato a far conoscere agli operatori economici lo stato di salute dell’impresa. Infatti proprio grazie a tale omissione si è tenuta celata la presenza di quelle perdite, comportanti l’azzeramento del patrimonio sociale, che si sono poi toccate con mano solo quando LIGURSYSTEM ha vanamente tentato di aggredire i beni della debitrice. Un’ultima considerazione riguardante la reale consistenza del patrimonio aziendale e gli obblighi conservativi che ne discendono. Il ROMEO si difende assumendo l’attuale disponibilità degli arredi ceduti da LIGURSYSTEM alla sua impresa, a suo dire depositati presso i magazzini di terzi. In realtà, non vi è nessuna certezza che si tratti della medesima fornitura, dato che le produzioni fotografiche evidenziano beni di tipo assai comune e di ridotta consistenza e valore. Notisi che tale presenza e disponibilità non venne palesata in sede esecutiva e che gli arredi in questione risultano piuttosto – oltre che incommerciabili per il deperimento intervenuto - utilizzati e di titolarità di terzi: infatti intestataria del deposito eccepito dal ROMEO risulta tale ignota sig.ra Grimaldi e l’impresa del ROMEO oppure il convenuto personalmente. Sulla scorta delle precedenti considerazioni si ritiene dunque fondata l’azione di responsabilità coltivata in questa sede dalla creditrice per il titolo giustamente prospettato nella citazione introduttiva. Quanto alla misura del risarcimento spettante, si ritiene che il convenuto sia tenuto a corrispondere l’intera somma richiesta dalla LIGURSYSTEM così come accertata con sentenza definitiva Tribunale di Genova n. 2288 del 06.06.2011, poiché ogni debito di natura contrattuale (compresi gli accessori legali ex d.p.r. 231 del 2002) non sarebbe maturato se il ROMEO avesse agito diligentemente e conservato quanto meno il capitale sociale deliberato e versato: ampiamente capiente rispetto alla consistenza del credito della fornitrice. Considerato il completamento della fornitura a metà gennaio del 2007, gli interessi previsti dal d.p.r. 231/2002 avranno pertanto decorrenza dal 16.3 di quell’anno in base agli artt. 4 e 5 di tale provvedimento. Peraltro, non è possibile statuire la condanna solidale degli amministratori della Società debitrice perché una tale domanda non è stata avanzata da LIGURSYSTEM, la quale ha anzi chiarito che non intende procedere nei confronti del TIOZZO: sarà dunque possibile pronunciare unicamente la condanna del ROMEO per l’intero e poi verificare http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n.139638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 l’esistenza o meno dei presupposti per il regresso del convenuto nei confronti del terzo chiamato. Proprio in riferimento alla domanda di regresso “anticipato” in tal senso avanzata dal convenuto, che legittima la partecipazione al giudizio del TIOZZO, va detto che fino al giugno 2009 non constano fratture di sorta nella conduzione dell’impresa sociale. Però non è dato sapere da quando si siano determinate le incapienze patrimoniali che hanno pregiudicato la creditrice procedente, ed un onere dimostrativo in tal senso non poteva che far capo al ROMEO il quale, nell’invocare la concorrente responsabilità del TIOZZO, avrebbe dovuto dimostrare che gli eventi dannosi si erano determinati prima della cessazione dall’incarico – risalente al giugno 2009 ed efficace a tale data nei rapporti interni tra i due amministratori – e non in epoca successiva. Eventualità, quest’ultima, ben possibile, visto che la dimostrazione documentale di incapienza della società risale agli atti esecutivi dell’estate 2011. Inoltre, le prove orali e documentali assunte in fase istruttoria hanno dato una chiara indicazione di esclusiva conduzione degli affari sociali da parte del ROMEO, che era anche l’unico soggetto interessato ad un qualche progetto industriale, mentre la partecipazione del commercialista TIOZZO alla BLUE BRIDGE è dipesa solo dal rapporto di collaborazione e consulenza che questi aveva instaurato in precedenza con il convenuto. Rapporto fiduciario mal ripagato, se poi il ROMEO non ha provveduto ad eseguire tutti gli adempimenti contabili che il TIOZZO, divenuto semplice componente del CdA, gli sollecitava. Per tali ragioni, non si ritiene ravvisabile un dimostrato apporto omissivo del terzo chiamato rispetto agli obblighi di conservazione del capitale sociale, tale da consentire un regresso anche solo parziale in danno del terzo chiamato. Sulla domanda riconvenzionale inerente i danni che il ROMEO avrebbe subito per l’esecuzione in suo danno della condanna pronunciata a carico di BLUE BRIDGE, viene eccepito da LIGURSYSTEM il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la responsabilità del vincolo pignoratizio sul conto del ROMEO sarebbe imputabile all’Ufficiale Giudiziario, che gode di assoluta autonomia valutativa sull’esperibilità o meno dell’atto esecutivo rimessogli, o ad un errore di interpretazione dell’atto di pignoramento presso terzi compiuto da Banca Intesa. Peraltro stenta a credersi che l’individuazione dei beni da aggredire sia avvenuta senza il concorso della difesa della LIGURSYSTEM e che di sua iniziativa l’organo esecutivo abbia appreso beni personali del ROMEO http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n.149638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013 intimando di non disporre dei relativi conti correnti. Il problema posto dalla domanda in questione è semmai quello costituito dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio derivato dal temporaneo vincolo di un conto corrente, rispetto alla quale esigenza probatoria si registra il vuoto istruttorio più completo, che vada oltre la semplice produzione della diffida inviata dai legali del ROMEO per far cessare l’ulteriore corso esecutivo (doc. 19 del convenuto). Tale comunicazione non si accompagna però a parcelle o altre dimostrazioni di esborsi determinati corrisposti ai difensori per tale assistenza legale: onde la domanda va rigettata per mancanza di prova del danno. Le spese di lite, liquidate come da d.m. 140 del 2012 e rapportate allo scaglione di valore inferiore ai 25 mila euro in considerazione delle somme riconosciute, seguono la soccombenza previa conferma della totale compensazione delle spese del cautelare. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa respinta, in accoglimento della domanda attrice relativamente alla sottrazione del capitale sociale quale da ultimo deliberato il 28.6.2006 alla garanzia patrimoniale generica in favore del ceto creditorio, dichiara tenuto e condanna il sig. Luca ROMEO a risarcire LIGURSYSTEM Srl corrispondendo a quest’ultima la somma di Euro 18.072 in linea capitale, con spese ed accessori tutti indicati nella sentenza n. 2228 del 06.06.2011 di questo Tribunale (interessi ex artt. 4 e 5 d.p.r. 231 del 2002 decorrenti dal 16.3.2007 al saldo effettivo). Condanna il ROMEO a rifondere a LIGURSYSTEM le spese di lite liquidate in euro 550 per esborsi e 3600 per compensi professionali, oltre CPA e IVA (se imposta non deducibile o detraibile). Respinge la domanda riconvenzionale nei confronti di LIGURSYSTEM, nonché la domanda di manleva azionata nei confronti del terzo chiamato mandando il TIOZZO assolto dalla corrispondente pretesa. Condanna il ROMEO a rifondere le spese di lite del chiamato liquidate in euro 120 per esborsi e 2400 per compensi professionali oltre CPA e IVA Sentenza esecutiva. Così deciso in Genova 1 ottobre 2013 Il Giudice Est. Il Presidente Dr. R. BRACCIALINI Dr. L. COSTANZO http://bit.ly/1gtfYqR Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14758 - Firmato Da: DE ROSA LUANA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8c55d Sentenza n. 3141/2013 pubbl. il 24/10/2013 RG n.159638/2011 Repert. n. 3098/2013 del 24/10/2013