TRIBUNALE DI MASSA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice dott.ssa Erminia Agostini all’esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’odierna udienza ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di LAVORO proc. n. 782 /2014 promossa da INPS elettivamente domiciliato in VIA DON MINZONI 1 CARRARA presso l’avv. RAFFANTI ILARIA giusta procura in atti C o n t r o MONICA AVITABILE elettivamente domiciliato presso VIA CAVOUR 11 54033 CARRARA rappresentato e difeso da MARCHETTI MARTA giusta procura in atti 1 Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO MOTIVI DELLA DECISIONE Avitabile Monica, nelle ultime 607/2012 buste non avendo ricevuto l’importo indicato buste paga, dell'importo paga di quest'ultima richiedeva netto maggio, di € del otteneva 10.140,07 giugno, comprensiva ed luglio TFR, il d.i. relativo alle agosto 2012, ed oltre rivalutazione monetari ed interessi. A seguito dell’infruttuoso esperimento dell’esecuzione, con domanda al Fondo di Garanzia inviata telematicamente in data 16/12/2013, l’opposta richiedeva il pagamento del TFR lordo € 6.968,72, nonché lordi € 2.845,55 per crediti diversi riferibili al periodo 1/6/2012-28/08/2012, nei limiti del massimale previsto dalla legge. A fronte della suddetta domanda il Fondo di Garanzia, in luogo delle somme richieste, liquidava per TFR l'importo lordo di € 5.720,59 e lordi € 1.117,83 a titolo di crediti diversi. L’odierna opposta proponeva l'azione monitoria per il recupero della differenza ed avverso il decreto ingiuntivo 258/2014 veniva proposta opposizione dall'INPS, che ribadiva di aver operato disposizioni prevedeva correttamente contenute al punto nella 3.1 essendosi circolare lettera d) come attenuto n. il alle 74/2008, che credito del lavoratore dovesse essere accertato giudizialmente, ove il datore di lavoro insolvente non fosse assoggettabile alle procedure concorsuali; indi, sul credito netto accertato col decreto ingiuntivo previste ritenute circolare n. 372/2012, erariali ai INPS erano sensi sopra state del applicate punto 3.7 le della richiamata. ************************************************************ In estrema sintesi la lavoratrice ha richiesto nei confronti del datore di lavoro una ingiunzione di pagamento, al netto delle ritenute fiscali, in relazione alle ultime buste paga, 2 Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751 pari ad comprensive di TFR dell’esecuzione, ed, ha a chiesto seguito dell’infruttuosità l’intervento del Fondo di garanzia esponendo gli importi al lordo delle ritenute di legge. A seguito della liquidazione dell’Inps, che ha decurtato il credito della lavoratrice, ritenute fiscali assoggettando nuovamente a gli importi netti indicati nel decreto ingiuntivo, l’opposta ha agito in differenza, chiedendo il pagamento via di monitoria un importo per la lordo, costituito dalla somma di un importo pari alla differenza tra dall’Inps nella sua liquidazione a titolo di TFR lordo (prima di operare una nuova imposizione fiscale) e di un importo lordo costituito dalla differenza tra la somma dovuta, tenendo correttamente conto dei limiti dell’intervento del Fondo (ultime tre retribuzioni, ratei di tredicesima relativi alle tre ultime mensilità etc.) e quanto liquidato (al lordo) dall’Inps per crediti diversi. Anzitutto può rilevarsi che il lavoratore ha chiesto l’intervento del Fondo di garanzia esponendo gli importi al lordo delle ritenute di legge e che l’Inps avrebbe potuto operare le ritenute fiscali senza effettuare alcun calcolo (foriero di errori), considerando gli importi già indicati nelle buste paga poste a fondamento del titolo giudiziale. Se così avesse operato incontro ad alcuna Nell’eventuale sede l’opponente non sarebbe andato conseguenza pregiudizievole. di surroga il datore di lavoro non potrebbe contestare quanto versato in sua vece all’Agenzia delle Entrate sulla base degli importi dallo stesso liquidate nelle buste paga. Non pare che nemmeno da parte dell’Agenzia delle Entrate dovrebbero sorgere questioni. 3 Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751 il TFR lordo risultante dalla busta paga e quanto considerato Anzitutto la ritenuta fiscale relativa al TFR è provvisoria, dovendo essere esattamente rideterminata dall’amministrazione finanziaria; infatti il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha provvedere previsto alla che gli uffici riliquidazione finanziari dell'imposta debbano in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. In secondo luogo l’eventuale errore liquidazione operata nelle buste paga determinato dalla dal datore di lavoro sarebbe imputabile a quest’ultimo. fiscali, ordinariamente incombente sul datore di lavoro come sostituto d’imposta, deve farsi carico il soggetto che si accolla ex lege il debito del predetto, e, conseguentemente, tutte le obbligazioni accessorie e strumentali all’esatto adempimento, e cioè il Fondo di Garanzia. Il funzionario dell’Inps escusso come teste ha precisato che il lavoratore, eventualmente colpito da doppia imposizione fiscale, può sempre rivolgersi all’Agenzia dell’Entrate per ripetere le imposte pagate in eccedenza. Al che deve ricordarsi che il legislatore ha inteso facilitare il lavoratore assegnando al datore di lavoro la responsabilità di tenere i rapporti con l’amministrazione finanziaria in responsabilità, relazione peraltro, ai redditi costituisce di un lavoro. Tale corollario del rischio d’impresa. Né pare possa sostenersi che il titolo giudiziale debba necessariamente disporre al lordo e che nel caso lo stesso preveda importi al netto, manchi un titolo per la successiva surroga dell’Inps nei confronti del datore di lavoro. In effetti è consolidato il principio di diritto secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive e per il trattamento di 4 Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751 Comunque sia, del rischio collegato al calcolo delle ritenute fine rapporto debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali (Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 05-10-2009, n. 21211, Cass. 7 luglio 2008 n. 18584, Cass. 18 aprile 2003 n. 6337, Cass. 11 luglio 2000 n. 9198 e numerose altre). Peraltro nella fattispecie in esame non la questione di quantificare il si pone (e poneva) dovuto, già liquido ed esigibile in base alla documentazione allegata dal lavoratore al ricorso per decreto ingiuntivo, e si è ingiunto il pagamento di una somma riconosciuta come dovuta dallo stesso debitore, il datore di lavoro che ha emesso le buste paga, spettanti all’Amministrazione finanziaria. Inoltre la condanna al pagamento delle somme risultanti dalle buste paga al netto delle ritenute di legge contiene un implicito accertamento relativo all’importo dovuto al lordo, così come calcolato e riconosciuto dovuto dal d’imposta, posto che le due entità sostituto economiche sono strettamente correlate e che, data una posta, non vi sono margini di discrezionalità ed apprezzamento nella determinazione dell’altra. Quanto infine alla possibilità che la richiesta dell’istituto di un titolo giudiziale che rechi importi al lordo rientri tra le prerogative dello stesso, deve evidenziarsi come l’irragionevolezza di tale richiesta si appalesi nei numerosi casi (di cui non può non tenersi conto per saggiare la legittimità della regola generale) nei quali il datore di lavoro abbia già corrisposto acconti non contabilizzati in busta paga e sia quindi necessario operare dei conteggi, in vece del datore inadempiente, per “lordizzare” gli importi percepiti. Infatti questa operazione non pare esigibile dal lavoratore per le motivazioni già dette. 5 Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751 dalle quali sono anche evincibili chiaramente gli importi Con riguardo all'indennità, per congedo parentale facoltativo goduto dall’opposta nei mesi di giugno e luglio 2012, che avrebbe dovuto essere anticipata dal datore e per questo non riconosciuta dall’Inps, è da rilevare che l’insolvenza del datore di lavoro, mero anticipante salvo conguaglio con l’Inps, non può esimere dal pagamento il soggetto cui incombe l’obbligo finale di corrispondere il trattamento. Peraltro la espressamente circolare tale 74/2008 indennità al punto tra 4.1.2 quelle non indica escluse dalla copertura del fondo. Le spese di opposizione seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, il d.i. impugnato, rigetta l’opposizione, così confermando e condanna l’INPS a rifondere all’opposta le spese di opposizione che liquida in complessivi euro 1.300,00, oltre contributo spese generali, IVA e CPA come per legge. Massa, 04/03/2015 Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini 6 Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751 Pertanto l’opposizione è infondata e deve essere rigettata.