Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014
RG n. 38547/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 38547/2012 R.g. promossa da
Benedetto
Umberto
(o
Uberto1)
SELVATICO
ESTENSE
(c.f.
SLVBDT69T16A944S), elettivamente domiciliato in Milano, via Pellico 12, presso il
procuratore e difensore avv. Luigi MARAVITA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avv. Caterina GRILLONE
attore
contro
Emilio IAIA (c.f. IAIMLE51T07B180J), elettivamente domiciliato in Milano, corso
Venezia 10, presso i procuratori e difensori avv. Silvio MARAZ ed Eleonora OLIVIERI
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 1°/7/2014 le parti, come sopra rappresentate, così hanno concluso:
l'attore ha richiamato le conclusioni già formulate in citazione;
il convenuto ha richiamato le conclusioni già formulate in comparsa di risposta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
1
Come si legge nell’atto notarile prodotto dallo stesso attore al suo doc. 1 1
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
Sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014
RG n. 38547/2012
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi;
B. che Benedetto Umberto (o Uberto) SELVATICO ESTENSE ha documentato di
esser divenuto con atto di “cessione di quote e modifica patti sociali”, rilevandone da Parabita Giovanni & C. s.n.c., che era titolare delle concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive nn. 458 e 143 e di cui il PARABITA –rilevando contestualmente
dallo IAIA il residuo suo 29%- era divenuto socio per il restante 99%2;
B).1 che in forza della clausola 6 alla terza pagina di tale atto la cessione era stata
sottoposta, fra le altre, alla condizione sospensiva del “rilascio da parte del cedente di
garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta a favore e ordine degli acquirenti a
garanzia di quota del 20% (…) dei Minimi Garantiti (UNIRE e CONI) relativi agli anni 2000 – 2001 che gli acquirenti dovessero essere tenuti a versare all’amministrazione finanziaria”;;
B).2 che l’evento dedotto in clausola era avvenuto, atteso che:
- il 23/20/2003 era stato sottoscritto dalla U.N.I.R.E. e dall’AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO atto integrativo della concessione 458 con cui la concessionaria,
allo scopo di usufruire della definizione agevolata di cui alla clausola 2, aveva
riconosciuto a titolo di c.d. minimo garantito per gli anni 2000 e 2001 l’importo complessivo di € 311.186,72, impegnandosi a pagare ratealmente all’amministrazione la somma di € 186.805,39 (oltre ad ulteriori € 185.862,25 a titolo di c.d. Imposta unica) entro il 30/10/20113;
- mentre quanto alla concessione n. 143 il contratto di appalto concluso fra
l’AGENZIA MOMIGLIANO ed il C.O.N.I. aveva comportato il riconoscimento
2
3
Cfr. l’atto per notar Stucchi citato alla precedente nota 1.
Cfr. doc. 2 att.
2
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Emilio IAIA una quota pari all’1%, socio della AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO di Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014
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al Comitato Olimpico, con decorrenza al 1°/1/2000, di un minimo garantito annuo
di € 355.776,314,
senza che tuttavia lo IAIA rilasciasse la fideiussione pattuita all’atto della sua uscita dalla società né mettesse comunque a disposizione il 20% di tali importi;
B).3 che tale inadempimento aveva arrecato all’AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO “di cui il signor SELVATICO è titolare” i danni descritti ai paragrafi 9 – 15 della
citazione, tali per cui “in base all’atto di cessione delle quote stipulato e visto il decreto
economiche previsti dai contratti accessivi alle concessioni per la raccolta delle
scommesse sportive e visto il rinnovo della concessione disposto con decreto del
Direttore Gen. dell’AAMS il 23 giugno 2005”, lo IAIA doveva “ritenersi tenuto al
pagamento del 20% dei minimi garantiti e dell’imposta unica, così come (…) stabilito nel momento dell’avvenuta cessione delle quote societarie”, importi precisati dall’attore nella successiva memoria depositata ex
art. 183 co. 6° c.p.c. in complessivi € 145.686,07 (pari ad € 74.533,45 per il 20% dei minimi garantiti e l’imposta unica dovuta in relazione alla concessione 458 ed € 71.152,62 per il 20% del minimo garantito annuo
dovuto per l’appalto della concessione 143);;
B).4 che quale ulteriore conseguenza dell’inadempimento di cui sopra, il SELVATICO ha chiesto la condanna dell’ex socio al risarcimento dei danni tutti “anche morale e da
stress (…) complessivamente quantificati in € 68.853,60 pari alle somme di cui alla polizza fideiussoria della quale l’AAMS ha richiesto l’escussione”;;
C. che Emilio IAIA ha resistito alla domanda deducendo ed eccependo:
anzitutto che la cessione di quote del 29/10/2002 era stata preceduta dalla
scrittura privata in data 14/10/2002 fra gli allora soci della AGENZIA IPPICA
MOMIGLIANO s.n.c. Giovanni PARABITA (anche a nome del SELVATICO,
che vi aveva aderito con sottoscrizione del 29/10/2002) ed Emilio IAIA, ove
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Cfr. doc. 9b ibidem.
Prodotto dall’attore sub doc. 6.
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interdirigenziale 6 giugno 20025 riguardante la ridefinizione delle condizioni
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RG n. 38547/2012
l’impegno di quest’ultimo (contestualmente liberato da ogni residua obbligazione pecuniaria verso le amministrazioni pubbliche) era stato configurato:
-
in termini di controgaranzia nei limiti del 20% per i soli Minimi garantiti (e non
quindi, per l’Imposta unica) che dovessero esser successivamente versati per gli anni 2000 – 2001
- ma con contestuale riconoscimento “che la controgaranzia (…) si compenserà con l’ammontare totale delle sopravvenienze passive che dovessero rivenire alla
importi dovuti a titolo di imposta unica”6;
quindi, che con successivo “atto di avveramento di condizione sospensiva” tutti i soci della AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO s.n.c., compreso l’attore, avevano riconosciuto “che tutte le condizioni sospensive dedotte nell’atto di cessione” del 29/10/2002 (ivi compreso quindi il rilascio da parte dello IAIA della
controgaranzia azionata in causa) si erano avverate ovvero comunque erano “state
regolamentate fra le parti”, con conseguente piena efficacia della cessione7;
che inoltre a seguito di controversie subito dopo insorte fra l’AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO e i proprietari dell’immobile ove esercitava la sua attività (fra i
quali, allora, lo stesso IAIA), Giovanni PARABITA –sottoscrivendo doppiamente
in proprio e quale legale rappresentante della società- aveva concluso in data
15/7/2004 una transazione dichiarando fra l’altro “anche in nome e per conto
degli altri soci (…) di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo, dal signor Iaia in relazione al sopracitato accordo di cessione di quote
14 ottobre 2002”8;
ancora, che all’esito di nuova controversia locativa, nella quale l’AGENZIA MOMIGLIANO s.n.c. aveva opposto la convalida chiamando in causa lo IAIA e
chiedendo nuovamente in riconvenzione la sua condanna a pagare €188.000,00, il 6
7
8
Cfr. doc. 1 conv., clausole 5.1 – 5.5
Cfr. doc. 3 conv.
Cfr. doc. 5 ibidem.
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società a fronte (…) dell’eventuale mancato pagamento e/o rimborso degli Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014
RG n. 38547/2012
Tribunale di Milano aveva emesso la sentenza n. 4572/2008, non appellata, in cui
aveva respinto (anche) tale domanda “sia sotto il profilo del difetto di
legittimazione attiva del terzo chiamato [IAIA] che sotto quello dell’infondatezza della domanda alla luce della preesistenza dell’accordo del 14 ottobre 2002”;;
che infine in ogni caso, poiché l’art. 8 della legge finanziaria 2003 (n. 289 del 27.12.202) aveva permesso la definizione agevolata dei versamenti relativi
all’Imposta Unica sulle scommesse dovuta per i pronostici dovuti al CONI e integrativa e pagamento del 20% del tributo, doveva ritenersi essersi verificata
una sopravvenienza dell’80% degli importi relativi tale da compensare integralmente -come da clausola 5.5 lett. b) del contratto del 14/29.19.2002- la
controgaranzia in ipotesi dovuta dallo IAIA;
che Emilio IAIA ha pertanto chiesto il rigetto di ogni domanda contro di lui proposta
dal SELVATICO (in subordine, per l’intervenuta compensazione di cui alla clausola 5.5 lett. b testé citata), con condanna dell’attore alla refusione delle spese di lite nonché ex
art. 96 c.p.c. per l’inescusabile leggerezza con cui, tacendo rilevanti fatti, aveva agito nel
presente giudizio;
RILEVATO
D. che replicando alla dettagliata risposta dello IAIA nella sua memoria del 21/5/2013
Benedetto SELVATICO, pur sostenendo che il convenuto avesse in tal modo ammesso
di non aver mai prestato la fideiussione bancaria prevista quale condizione sospensiva
della cessione di quote del 29.10.2002, non ha né disconosciuto né specificamente
contestato il contenuto delle scritture prodotte dallo IAIA e indicate al precedente
paragrafo C., limitandosi a sostenere l’irrilevanza della sentenza n. 4572/2008 “stante le
questioni trattate, del tutto differenti ed ultronee rispetto a quelle avanzate nel
procedimento attuale” ed accusando lo IAIA di aver omesso “il deposito di altri
documenti necessari e fondamentali per consentire al Giudice l ricerca della verità
fattuale/processuale” (che la difesa dell’attore non ha tuttavia ritenuto di produrre);
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all’UNIRE sino al 31.10.2002 con la sola presentazione di dichiarazione
Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014
RG n. 38547/2012
E. che depositate le memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. e concordando le parti ed il
giudice sulla natura documentale della causa, all’udienza 1°/7/2014 sono state ribadite le conclusioni assunte negli atti introduttivi e la causa è pervenuta il 5/11/2014 al Tribunale
per la decisione;
RITENUTO
F. che l’espressione utilizzata9 dai soci uscenti (IAIA) e subentranti (Parabita, già
peraltro socio, e SELVATICO) della AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO s.n.c. allorché
subordinato l’efficacia della cessione di quote del 29/10/2002 non costituisce ex se
prova che il convenuto avesse effettivamente prestato la controgaranzia prevista
dall’originaria clausola 5.4 dell’atto preliminare concluso il 14 – 29/10/2002, come del
resto confermato confessoriamente dalla stessa lettera inviata dallo IAIA al PARABITA
il successivo 27/1/2003,10 ove lo stesso attore ha riconosciuto come da lui (ancora)
dovuta la controgaranzia originariamente pattuita, sia pur per quantificarla nella minor
misura di € 146.875,95 e per eccepirne l’intervenuta compensazione per il meccanismo legale di abbattimento dell’Imposta unica sulle scommesse sportive come dedotto in via subordinata anche in questa causa;
G. che tuttavia, proprio con espresso richiamo a tale comunicazione (e quindi con
riferimento alla controversia relativa alle garanzie ancora dovute dal socio cedente
IAIA), risulta per tabulas nell’ambito della transazione conclusa tra la FIN. IMM s.r.l.,
Emilio IAIA l’AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO s.n.c. di cui il Selvatico era socio nella misura dell’1% e Giovanni PARABITA in proprio, che quest’ultimo –“anche in
nome e per conto degli altri soci della Momigliano s.n.c.” e quindi dell’odierno attoreha accettato “espressamente il contenuto della lettera del sig. Iaia inviata per
raccomandata A.R. in data 27 gennaio 2003”, dichiarando per l’effetto di nulla più 9
10
Cfr. supra nel testo al par. B. secondo punto.
Cfr. doc. 11 conv.
6
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hanno formalmente dichiarato di ritenere avverate le condizioni sospensive cui avevano
Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014
RG n. 38547/2012
avere a che pretendere sotto alcun profilo dall’odierno convenuto in forza degli accordi conclusi il 14 – 29 ottobre 200211;
H. che poiché a fronte di tale produzione, Benedetto SELVATICO non ha contestato
che detta transazione, relativa anche al credito della AGENZIA IPPICA
MOMIGLIANO s.n.c. (pacificamente parte di quella transazione) nei confronti del
garante IAIA oggetto di causa, abbia spiegato i propri effetti nella sua sfera giuridica
vincolandolo anche con riguardo alla rinuncia ad ogni (contro)garanzia ipoteticamente
rei così sollevata dallo IAIA appare dirimente nel senso della preclusione di ogni
ulteriore ragione creditoria, diretta o risarcitoria, che si pretenda di azionare contro il
convenuto sulla base del titolo dedotto in causa;
RITENUTO PERTANTO
I. che per tale assorbente ragione le domande tutte -principali e accessorie- rivolte da
Benedetto SELVATICO ad Emilio IAIA debbono esser rigettate senza necessità di
conoscere delle ulteriori questioni agitate in causa dalle parti;
L. che l’attore dovrà rifondere al convenuto le spese di causa, liquidabili -ai sensi del
d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 12
medio tempore pubblicato in G.U. e tenendo conto dell'assenza di istruttoria- nella
congrua misura di complessivi € 6.400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese
generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo di € 7.360,00, al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle vigenti
aliquote di legge;
M. che alla luce infine del fatto che Benedetto SELVATICO, oltre a non averla
contestata. neppure ha dedotto di non esser stato a conoscenza della transazione
conclusa sin dal luglio del 2004 con effetto preclusivo dei diritti qui fatti valere a quasi
otto anni di distanza, sussiste la responsabilità processuale dell’attore ex art. 96 co. 1°
11
12
Cfr. doc. 5 conv., cit.
Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.
7
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ancora dovuta dal socio da cui aveva acquistato la propria quota, l‘exceptio transactae
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c.p.c. per aver agito -nella migliore delle ipotesi- con inescusabile negligenza ed
imprudenza;
che Benedetto SELVATICO dovrà pagare a tale titolo ad Emilio IAIA l’ulteriore importo –parametrato equitativamente sulla base del quantum ripetibile delle spese di
causa- di € 6.400,00 ai valori attuali della moneta, oltre agli interessi di pieno diritto al saggio di legge ex art. 1282 co. 1° cod. civ. dalla data di pubblicazione della presente
sentenza sino l’effettivo pagamento;;
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Benedetto
Umberto (o Uberto) SELVATICO ESTENSE nei confronti di Emilio IAIA con
citazione notificata il 25/7/2012, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande tutte proposte dall’attore;;
2. condanna Benedetto Umberto (o Uberto) SELVATICO ESTENSE a rimborsare
ad Emilio IAIA spese del giudizio, che liquida in € 6.400,00, oltre al rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del
contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle
rispettive aliquote di legge;
3. condanna infine Benedetto Umberto (o Uberto) SELVATICO ESTENSE a
pagare ad Emilio IAIA, ai sensi dell’art. 96 co. 1° c.p.c., la somma omnicomprensiva di € 6.400,00 ai valori attuali della moneta, oltre agli interessi al
saggio di legge dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino
all’effettivo pagamento.
Così deciso in Milano, il 10 Novembre 2014
il Giudice
Guido Vannicelli
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P. Q. M.
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