Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014 RG n. 38547/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO nella persona del giudice Guido Vannicelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 38547/2012 R.g. promossa da Benedetto Umberto (o Uberto1) SELVATICO ESTENSE (c.f. SLVBDT69T16A944S), elettivamente domiciliato in Milano, via Pellico 12, presso il procuratore e difensore avv. Luigi MARAVITA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Caterina GRILLONE attore contro Emilio IAIA (c.f. IAIMLE51T07B180J), elettivamente domiciliato in Milano, corso Venezia 10, presso i procuratori e difensori avv. Silvio MARAZ ed Eleonora OLIVIERI convenuto CONCLUSIONI All'udienza del 1°/7/2014 le parti, come sopra rappresentate, così hanno concluso: l'attore ha richiamato le conclusioni già formulate in citazione; il convenuto ha richiamato le conclusioni già formulate in comparsa di risposta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO PREMESSO 1 Come si legge nell’atto notarile prodotto dallo stesso attore al suo doc. 1 1 http://bit.ly/1y15cXE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014 RG n. 38547/2012 A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi; B. che Benedetto Umberto (o Uberto) SELVATICO ESTENSE ha documentato di esser divenuto con atto di “cessione di quote e modifica patti sociali”, rilevandone da Parabita Giovanni & C. s.n.c., che era titolare delle concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive nn. 458 e 143 e di cui il PARABITA –rilevando contestualmente dallo IAIA il residuo suo 29%- era divenuto socio per il restante 99%2; B).1 che in forza della clausola 6 alla terza pagina di tale atto la cessione era stata sottoposta, fra le altre, alla condizione sospensiva del “rilascio da parte del cedente di garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta a favore e ordine degli acquirenti a garanzia di quota del 20% (…) dei Minimi Garantiti (UNIRE e CONI) relativi agli anni 2000 – 2001 che gli acquirenti dovessero essere tenuti a versare all’amministrazione finanziaria”;; B).2 che l’evento dedotto in clausola era avvenuto, atteso che: - il 23/20/2003 era stato sottoscritto dalla U.N.I.R.E. e dall’AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO atto integrativo della concessione 458 con cui la concessionaria, allo scopo di usufruire della definizione agevolata di cui alla clausola 2, aveva riconosciuto a titolo di c.d. minimo garantito per gli anni 2000 e 2001 l’importo complessivo di € 311.186,72, impegnandosi a pagare ratealmente all’amministrazione la somma di € 186.805,39 (oltre ad ulteriori € 185.862,25 a titolo di c.d. Imposta unica) entro il 30/10/20113; - mentre quanto alla concessione n. 143 il contratto di appalto concluso fra l’AGENZIA MOMIGLIANO ed il C.O.N.I. aveva comportato il riconoscimento 2 3 Cfr. l’atto per notar Stucchi citato alla precedente nota 1. Cfr. doc. 2 att. 2 http://bit.ly/1y15cXE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Emilio IAIA una quota pari all’1%, socio della AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO di Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014 RG n. 38547/2012 al Comitato Olimpico, con decorrenza al 1°/1/2000, di un minimo garantito annuo di € 355.776,314, senza che tuttavia lo IAIA rilasciasse la fideiussione pattuita all’atto della sua uscita dalla società né mettesse comunque a disposizione il 20% di tali importi; B).3 che tale inadempimento aveva arrecato all’AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO “di cui il signor SELVATICO è titolare” i danni descritti ai paragrafi 9 – 15 della citazione, tali per cui “in base all’atto di cessione delle quote stipulato e visto il decreto economiche previsti dai contratti accessivi alle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive e visto il rinnovo della concessione disposto con decreto del Direttore Gen. dell’AAMS il 23 giugno 2005”, lo IAIA doveva “ritenersi tenuto al pagamento del 20% dei minimi garantiti e dell’imposta unica, così come (…) stabilito nel momento dell’avvenuta cessione delle quote societarie”, importi precisati dall’attore nella successiva memoria depositata ex art. 183 co. 6° c.p.c. in complessivi € 145.686,07 (pari ad € 74.533,45 per il 20% dei minimi garantiti e l’imposta unica dovuta in relazione alla concessione 458 ed € 71.152,62 per il 20% del minimo garantito annuo dovuto per l’appalto della concessione 143);; B).4 che quale ulteriore conseguenza dell’inadempimento di cui sopra, il SELVATICO ha chiesto la condanna dell’ex socio al risarcimento dei danni tutti “anche morale e da stress (…) complessivamente quantificati in € 68.853,60 pari alle somme di cui alla polizza fideiussoria della quale l’AAMS ha richiesto l’escussione”;; C. che Emilio IAIA ha resistito alla domanda deducendo ed eccependo: anzitutto che la cessione di quote del 29/10/2002 era stata preceduta dalla scrittura privata in data 14/10/2002 fra gli allora soci della AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO s.n.c. Giovanni PARABITA (anche a nome del SELVATICO, che vi aveva aderito con sottoscrizione del 29/10/2002) ed Emilio IAIA, ove 4 5 Cfr. doc. 9b ibidem. Prodotto dall’attore sub doc. 6. 3 http://bit.ly/1y15cXE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f interdirigenziale 6 giugno 20025 riguardante la ridefinizione delle condizioni Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014 RG n. 38547/2012 l’impegno di quest’ultimo (contestualmente liberato da ogni residua obbligazione pecuniaria verso le amministrazioni pubbliche) era stato configurato: - in termini di controgaranzia nei limiti del 20% per i soli Minimi garantiti (e non quindi, per l’Imposta unica) che dovessero esser successivamente versati per gli anni 2000 – 2001 - ma con contestuale riconoscimento “che la controgaranzia (…) si compenserà con l’ammontare totale delle sopravvenienze passive che dovessero rivenire alla importi dovuti a titolo di imposta unica”6; quindi, che con successivo “atto di avveramento di condizione sospensiva” tutti i soci della AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO s.n.c., compreso l’attore, avevano riconosciuto “che tutte le condizioni sospensive dedotte nell’atto di cessione” del 29/10/2002 (ivi compreso quindi il rilascio da parte dello IAIA della controgaranzia azionata in causa) si erano avverate ovvero comunque erano “state regolamentate fra le parti”, con conseguente piena efficacia della cessione7; che inoltre a seguito di controversie subito dopo insorte fra l’AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO e i proprietari dell’immobile ove esercitava la sua attività (fra i quali, allora, lo stesso IAIA), Giovanni PARABITA –sottoscrivendo doppiamente in proprio e quale legale rappresentante della società- aveva concluso in data 15/7/2004 una transazione dichiarando fra l’altro “anche in nome e per conto degli altri soci (…) di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo, dal signor Iaia in relazione al sopracitato accordo di cessione di quote 14 ottobre 2002”8; ancora, che all’esito di nuova controversia locativa, nella quale l’AGENZIA MOMIGLIANO s.n.c. aveva opposto la convalida chiamando in causa lo IAIA e chiedendo nuovamente in riconvenzione la sua condanna a pagare €188.000,00, il 6 7 8 Cfr. doc. 1 conv., clausole 5.1 – 5.5 Cfr. doc. 3 conv. Cfr. doc. 5 ibidem. 4 http://bit.ly/1y15cXE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f società a fronte (…) dell’eventuale mancato pagamento e/o rimborso degli Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014 RG n. 38547/2012 Tribunale di Milano aveva emesso la sentenza n. 4572/2008, non appellata, in cui aveva respinto (anche) tale domanda “sia sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva del terzo chiamato [IAIA] che sotto quello dell’infondatezza della domanda alla luce della preesistenza dell’accordo del 14 ottobre 2002”;; che infine in ogni caso, poiché l’art. 8 della legge finanziaria 2003 (n. 289 del 27.12.202) aveva permesso la definizione agevolata dei versamenti relativi all’Imposta Unica sulle scommesse dovuta per i pronostici dovuti al CONI e integrativa e pagamento del 20% del tributo, doveva ritenersi essersi verificata una sopravvenienza dell’80% degli importi relativi tale da compensare integralmente -come da clausola 5.5 lett. b) del contratto del 14/29.19.2002- la controgaranzia in ipotesi dovuta dallo IAIA; che Emilio IAIA ha pertanto chiesto il rigetto di ogni domanda contro di lui proposta dal SELVATICO (in subordine, per l’intervenuta compensazione di cui alla clausola 5.5 lett. b testé citata), con condanna dell’attore alla refusione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c. per l’inescusabile leggerezza con cui, tacendo rilevanti fatti, aveva agito nel presente giudizio; RILEVATO D. che replicando alla dettagliata risposta dello IAIA nella sua memoria del 21/5/2013 Benedetto SELVATICO, pur sostenendo che il convenuto avesse in tal modo ammesso di non aver mai prestato la fideiussione bancaria prevista quale condizione sospensiva della cessione di quote del 29.10.2002, non ha né disconosciuto né specificamente contestato il contenuto delle scritture prodotte dallo IAIA e indicate al precedente paragrafo C., limitandosi a sostenere l’irrilevanza della sentenza n. 4572/2008 “stante le questioni trattate, del tutto differenti ed ultronee rispetto a quelle avanzate nel procedimento attuale” ed accusando lo IAIA di aver omesso “il deposito di altri documenti necessari e fondamentali per consentire al Giudice l ricerca della verità fattuale/processuale” (che la difesa dell’attore non ha tuttavia ritenuto di produrre); 5 http://bit.ly/1y15cXE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f all’UNIRE sino al 31.10.2002 con la sola presentazione di dichiarazione Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014 RG n. 38547/2012 E. che depositate le memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. e concordando le parti ed il giudice sulla natura documentale della causa, all’udienza 1°/7/2014 sono state ribadite le conclusioni assunte negli atti introduttivi e la causa è pervenuta il 5/11/2014 al Tribunale per la decisione; RITENUTO F. che l’espressione utilizzata9 dai soci uscenti (IAIA) e subentranti (Parabita, già peraltro socio, e SELVATICO) della AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO s.n.c. allorché subordinato l’efficacia della cessione di quote del 29/10/2002 non costituisce ex se prova che il convenuto avesse effettivamente prestato la controgaranzia prevista dall’originaria clausola 5.4 dell’atto preliminare concluso il 14 – 29/10/2002, come del resto confermato confessoriamente dalla stessa lettera inviata dallo IAIA al PARABITA il successivo 27/1/2003,10 ove lo stesso attore ha riconosciuto come da lui (ancora) dovuta la controgaranzia originariamente pattuita, sia pur per quantificarla nella minor misura di € 146.875,95 e per eccepirne l’intervenuta compensazione per il meccanismo legale di abbattimento dell’Imposta unica sulle scommesse sportive come dedotto in via subordinata anche in questa causa; G. che tuttavia, proprio con espresso richiamo a tale comunicazione (e quindi con riferimento alla controversia relativa alle garanzie ancora dovute dal socio cedente IAIA), risulta per tabulas nell’ambito della transazione conclusa tra la FIN. IMM s.r.l., Emilio IAIA l’AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO s.n.c. di cui il Selvatico era socio nella misura dell’1% e Giovanni PARABITA in proprio, che quest’ultimo –“anche in nome e per conto degli altri soci della Momigliano s.n.c.” e quindi dell’odierno attoreha accettato “espressamente il contenuto della lettera del sig. Iaia inviata per raccomandata A.R. in data 27 gennaio 2003”, dichiarando per l’effetto di nulla più 9 10 Cfr. supra nel testo al par. B. secondo punto. Cfr. doc. 11 conv. 6 http://bit.ly/1y15cXE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f hanno formalmente dichiarato di ritenere avverate le condizioni sospensive cui avevano Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014 RG n. 38547/2012 avere a che pretendere sotto alcun profilo dall’odierno convenuto in forza degli accordi conclusi il 14 – 29 ottobre 200211; H. che poiché a fronte di tale produzione, Benedetto SELVATICO non ha contestato che detta transazione, relativa anche al credito della AGENZIA IPPICA MOMIGLIANO s.n.c. (pacificamente parte di quella transazione) nei confronti del garante IAIA oggetto di causa, abbia spiegato i propri effetti nella sua sfera giuridica vincolandolo anche con riguardo alla rinuncia ad ogni (contro)garanzia ipoteticamente rei così sollevata dallo IAIA appare dirimente nel senso della preclusione di ogni ulteriore ragione creditoria, diretta o risarcitoria, che si pretenda di azionare contro il convenuto sulla base del titolo dedotto in causa; RITENUTO PERTANTO I. che per tale assorbente ragione le domande tutte -principali e accessorie- rivolte da Benedetto SELVATICO ad Emilio IAIA debbono esser rigettate senza necessità di conoscere delle ulteriori questioni agitate in causa dalle parti; L. che l’attore dovrà rifondere al convenuto le spese di causa, liquidabili -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 12 medio tempore pubblicato in G.U. e tenendo conto dell'assenza di istruttoria- nella congrua misura di complessivi € 6.400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo di € 7.360,00, al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle vigenti aliquote di legge; M. che alla luce infine del fatto che Benedetto SELVATICO, oltre a non averla contestata. neppure ha dedotto di non esser stato a conoscenza della transazione conclusa sin dal luglio del 2004 con effetto preclusivo dei diritti qui fatti valere a quasi otto anni di distanza, sussiste la responsabilità processuale dell’attore ex art. 96 co. 1° 11 12 Cfr. doc. 5 conv., cit. Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012. 7 http://bit.ly/1y15cXE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f ancora dovuta dal socio da cui aveva acquistato la propria quota, l‘exceptio transactae Sentenza n. 13616/2014 pubbl. il 18/11/2014 RG n. 38547/2012 c.p.c. per aver agito -nella migliore delle ipotesi- con inescusabile negligenza ed imprudenza; che Benedetto SELVATICO dovrà pagare a tale titolo ad Emilio IAIA l’ulteriore importo –parametrato equitativamente sulla base del quantum ripetibile delle spese di causa- di € 6.400,00 ai valori attuali della moneta, oltre agli interessi di pieno diritto al saggio di legge ex art. 1282 co. 1° cod. civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino l’effettivo pagamento;; Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Benedetto Umberto (o Uberto) SELVATICO ESTENSE nei confronti di Emilio IAIA con citazione notificata il 25/7/2012, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. rigetta le domande tutte proposte dall’attore;; 2. condanna Benedetto Umberto (o Uberto) SELVATICO ESTENSE a rimborsare ad Emilio IAIA spese del giudizio, che liquida in € 6.400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; 3. condanna infine Benedetto Umberto (o Uberto) SELVATICO ESTENSE a pagare ad Emilio IAIA, ai sensi dell’art. 96 co. 1° c.p.c., la somma omnicomprensiva di € 6.400,00 ai valori attuali della moneta, oltre agli interessi al saggio di legge dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo pagamento. Così deciso in Milano, il 10 Novembre 2014 il Giudice Guido Vannicelli 8 http://bit.ly/1y15cXE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f P. Q. M.