Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott.ssa Paola Gandolfi giud. dott. Claudio Marangoni giud. rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 67010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011 vertente TRA TORGGLER CHIMICA s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Lamarmora 40, presso lo studio dei procuratori avv.ti Cesare GALLI, Mariangela BOGNI e Debora BRAMBILLA che la rappresentano e difendono; - attrice E pagina http://bit.ly/1AcdAmr 1 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 Helmut ROITMAR; elett. dom.to in Milano, via Carducci 8, presso lo studio dei procuratori avv.ti Sandro HASSAN, Elisabetta GAVUZZI e Federica MINIO che lo rappresentano e difendono; OGGETTO: nullità brevetto per invenzione e contraffazione. CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2014 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attrice: “In via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità della frazione italiana del brevetto EP 1.623.078 di titolarità del convenuto; in via subordinata: 2) accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, esportazione e pubblicizzazione dei prodotti della Torggler di cui in narrativa non costituisce violazione di alcun diritto del sig. Roitmar e in particolare non costituisce contraffazione del brevetto europeo EP 1.623.078, nel denegato caso che allo stesso potesse essere riconosciuto un margine di validità; in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che, con i comportamenti di cui in narrativa, il sig. Roitmar si è reso responsabile nei confronti dell’attrice di atti illeciti e di concorrenza sleale, inibendo la continuazione e/o la reiterazione di tali atti e condannando lo pagina http://bit.ly/1AcdAmr 2 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - convenuto – Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 stesso al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’attrice, nella misura che verrà liquidata in corso di causa, con ricorso, occorrendo, alla valutazione equitativa; 4) condannare il convenuto a rifondere all’attrice spese, diritti ed D.M. n. 127/04.” Per il convenuto: “In via principale, respingersi le domande avversarie; in via riconvenzionale: - dichiarare che la vendita e l’offerta, da parte dell’attrice, del collante poliuretanico denominato SITOL SCHIUMAPUR BLOCK, e di qualunque altro collante avente le medesime proprietà. Allo scopo di unire mattoni o altri elementi da costruzione forniti di camere cave, costituisce contraffazione del brevetto europeo 1623078; - conseguentemente, inibire all’attrice ogni ulteriore vendita e offerta del collante suddetto per il medesimo scopo, con fissazione di idonea penale per il caso di inosservanza; - ordinare il ritiro dal mercato del collante suddetto; - condannare l’attrice al risarcimento del danno, da liquidarsi in corso di causa secondo il criterio del mancato guadagno o della royalty o della retroversione dell’utile del contraffattore, o comunque in via equitativa; pagina http://bit.ly/1AcdAmr 3 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a onorari di causa, compreso il rimborso forfettario di cui all’art. 14 Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 - disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura del convenuto e a spese dell’attrice, con le modalità che il Tribunale riterrà opportune. Vittoria di spese e onorari di causa, inclusa Iva, Cpa e rimborso FATTO E DIRITTO 1. La società attrice TORGGLER CHIMICA s.p.a. opera da più di un secolo nel settore dei prodotti chimici per l’edilizia ed è a capo di un gruppo di società che distribuiscono i loro prodotti in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Ha in particolare dedotto che dal 2009 produce e distribuisce la SITOL SCHIUMAPUR BLOCK, una schiuma poliuretanica monocomponente per la posa di elementi in laterizio rettificato e/o gasbeton per la costruzione di murature portanti o di tamponamento, elaborata sulla base di insegnamenti di privative straniere non estese all’Italia e di superiori prestazioni rispetto alla malta in quanto già pronta all’uso e di più rapido essiccamento. Ha affermato di aver ricevuto in data 16.4.2010 una lettera di diffida da parte del convenuto Helmut ROITMAR rispetto a detto prodotto, in quanto asseritamente interferente con gli insegnamenti propri della domanda di brevetto europeo n. 1.623.078 da esso depositata che atteneva ad un procedimento volto a migliorare la tecnica di unione di pietre da costruzione. pagina http://bit.ly/1AcdAmr 4 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a forfettario spese generali.“ Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 Tale brevetto era stato poi concesso in forma più ristretta rispetto alla domanda iniziale e la relativa traduzione era stata depositata in data 22.3.2011. La società attrice ha dunque convenuto in giudizio detta controparte sia la composizione chimico-fisica del prodotto era già nota ed utilizzata come adesivo espandibile per finalità sostanzialmente coincidenti a quelle proprie delle costruzioni in mattoni, nonché – in via subordinata – per accertare l’assenza di contraffazione sia quanto alla produzione della schiuma poliuretanica monocomponente in sé che alla sua utilizzazione per impieghi del tutto conformi alla tecnica nota, così come peraltro espressamente indicato nella scheda di accompagnamento del prodotto stesso. Ha altresì chiesto la condanna del convenuto per concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. in relazione all’abuso del suo brevetto, in realtà del tutto inesistente, posto a fondamento di infondate diffide. Il convenuto Helmut ROITMAR ha difeso la validità del brevetto da esso conseguito, rilevando che esso in sostanza rivendica un procedimento per unire tra loro pietre da costruzione che insegna a mantenere le superfici da unire molto regolari (interstizio con spessore costante e non più largo di un millimetro) e l’utilizzo di un collante poliuretanico espandibile in luogo della tradizionale malta che vada a riempire anche le cavità interne dei mattoni. pagina http://bit.ly/1AcdAmr 5 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a deducendo la nullità del titolo brevettuale in questione, in quanto Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 Ha contestato la rilevanza delle anteriorità citate dalla società attrice ai fini della pretesa nullità del brevetto ed ha confermato la tesi della contraffazione posta in essere dalla controparte, anche eventualmente sotto il profilo della contraffazione contributiva BLOCK era da essa venduta ed offerta proprio per l’attuazione del procedimento brevettato come era rilevabile dall’esame dello stesso opuscolo diffuso dal produttore. In esso si precisava la necessità che le superfici dei mattoni dovessero essere rettificate – e quindi aventi fessure di incollaggio con larghezza costante – e si suggeriva altresì l’uso della schiuma per il riempimento delle cavità interne dei mattoni. Quanto alla domanda di condanna per concorrenza sleale svolta dall’attrice, ne deduceva l’infondatezza in relazione all’avvenuta concessione del titolo brevettuale dopo l’esame approfondito svolto dall’Ufficio brevetti europeo. Ha dunque concluso per il rigetto delle domande di pare attrice e in via riconvenzionale ha chiesto l’accertamento della contraffazione del brevetto EP 1.623.078, la concessione di inibitoria nei confronti dell’attrice alla prosecuzione della vendita del prodotto SITOL SCHIUMAPUR BLOCK allo scopo di unire mattoni aventi camere cave e la condanna della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni. 2. L’esame del brevetto EP 1.623.078 svolto in sede di consulenza tecnica d’ufficio consente di rilevare dalla descrizione del brevetto pagina http://bit.ly/1AcdAmr 6 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a (contributory infringement), posto che la schiuma SITOL SCHIUMAPUR Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 stesso che il problema tecnico che esso intendeva risolvere era quello di fornire un procedimento per l’unione di pietre da costruzione provviste di camere cave semplice, rapido ed economico, utilizzabile a basse temperature ed idoneo a realizzare una struttura isolamento termico ed acustico. Tali risultati, secondo il brevetto, sarebbero conseguiti sia mediante l’utilizzazione di un materiale opportuno – e cioè un materiale plastico espandibile a base di poliuretano, applicabile direttamente sulle superfici di unione delle pietre senza operazioni preliminari di miscelazione e con capacità di facile penetrazione nei pori delle pietre – che a seguito dell’indicazione di mantenere la fessura di incollaggio tra le due pietre sovrapposte sostanzialmente costante e minore di 1 mm., mentre l’isolamento acustico e termico – oltre che la complessiva resistenza strutturale della costruzione sarebbe accentuato dalla riempitura delle camere cave con lo stesso materiale di unione contemporaneamente all’applicazione dello stesso sulle superfici da unire. Le caratteristiche della formazione di una fessura di incollaggio “sostanzialmente costante inferiore a 1 mm” e il contemporaneo riempimento – oltre all’applicazione sulle superfici da unire – degli spazi cavi delle pietre da costruzione con il materiale di unione sono gli elementi caratterizzanti del procedimento espressamente rivendicati come tali nella riv. 1 del brevetto, che comprende nella pagina http://bit.ly/1AcdAmr 7 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di elevata resistenza, di peso ridotto e con buone proprietà di Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 sua parte precaratterizzante la menzione dell’uso di “un materiale plastico espandibile a base di poliuretano” quale materiale di unione in esso previsto. Mentre le altre rivendicazioni dalla 2 alla 13 risultano dipendenti riv. 1 e specificano caratteristiche preferite del procedimento, la riv. 14 contempla come suo oggetto la struttura composita di pietre da costruzione con camere cave costituente il risultato del procedimento innanzi menzionato. 3. Le valutazioni svolte dal CTU confermano la tesi della validità del procedimento brevettato rispetto alle anteriorità dedotte in causa dall’attrice. Quanto alla novità del trovato, il CTU ha rilevato come le caratteristiche della riv. 1 non fossero comprese nell’anteriorità US 5 951 796, posto che essa non prevedeva che la fessura di incollaggio dovesse avere una larghezza sostanzialmente costante al di là delle rugosità ed irregolarità superficiali delle superfici di unione (presenti anche in EP 1.623.078, posto che l’uso dell’espressione “sostanzialmente costante” indicherebbe che esse non siano state totalmente eliminate anche all’esito della rettificazione dei profili). Nel titolo statunitense comunque non viene previsto che tale fessura venga mantenuta (sostanzialmente) costante né – mancando ogni indicazione relativa all’entità dello spessore - che detta fessura debba avere una misura inferiore ad 1 mm. Nessuna indicazione in tal pagina http://bit.ly/1AcdAmr 8 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dalla Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 senso risulta fornita quale insegnamento dal testo del brevetto in questione né l’esame dei disegni contenuti in esso può fornire alcuna effettiva istruzione per l’utilizzatore che provveda all’attuazione del trovato. riempitura delle camere cave mediante il materiale di unione contemporaneamente all’applicazione del medesimo sulle superfici da unire, posto che il testo si limita a considerare che detto materiale adesivo riempie le sole imperfezioni superficiali delle superfici di unione e negli stessi disegni che si riferiscono a costruzioni in bocchi di cemento cavi (fig. 6) esso appare applicato solo sulle superfici da unire senza indicare alcun riempimento delle cavità interne dei laterizi. Analoga valutazione di presenza del presupposto di novità delle parti è stata espressa dal CTU anche rispetto all’altra anteriorità indicata da parte attrice a fondamento della sua domanda di nullità di EP 1.623.078, costituita dal brevetto nazionale n. 1119352. Premesso che tale anteriorità menziona non già l’utilizzazione di un materiale plastico espandibile a base di poliuretano ma semplicemente di una generica colla, essa comunque non prevede che le camere cave delle pietre di unione vengano riempite, posto che tali cavità dovrebbero essere invece utilizzate per il passaggio di cavi, tubi ecc. pagina http://bit.ly/1AcdAmr 9 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Nemmeno presente appare l’ulteriore indicazione di procedere alla Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 Le considerazioni innanzi svolte risultano sostanzialmente richiamabili anche relativamente alla novità della riv. 14 e per le rivendicazioni dipendenti dalla riv. 1. 4. Quanto all’ulteriore valutazione attinente all’altezza inventiva il brevetto US 5 951 796, che attiene all’incollaggio di pietre da costruzione con camere cave e prevede l’utilizzazione di un materiale plastico espandibile a base di poliuretano come materiale di unione. Rispetto a tale base di partenza, secondo il CTU nessuna indicazione avrebbe potuto essere rilevata dal tecnico del ramo che si fosse posto il medesimo problema tecnico individuato in EP 1.623.078 che lo avrebbe portato in maniera ovvia ad apprezzare la soluzione di mantenere una fessura di ampiezza costante tra le pietre per migliorare la complessiva stabilità della costruzione, né individuare una larghezza massima di tale fessura nella misura non superiore ad 1 mm. Tale anteriorità di fatto si limita ad insegnare a riempire le imperfezioni superficiali delle superfici da unire, ma non affronta in alcun modo il problema dell’eventuale curvatura del loro profilo e della necessità di una rettificazione dello stesso. Parimenti nessuna indicazione può rinvenirsi in tale anteriorità che potrebbe portare il tecnico del ramo a provvedere autonomamente al riempimento nemmeno delle prevista, camere e non cave delle essendovi pietre, alcuna operazione in considerazione pagina http://bit.ly/1AcdAmr essa circa 10 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di EP 1.623.078, il CTU ha ritenuto quale anteriorità più pertinente Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 l’eventuale vantaggio della stabilità strutturale della costruzione e del miglioramento delle proprietà isolanti del muro che deriverebbe da tale riempimento. Né maggiore rilevanza potrebbe avere in tale prospettiva la nazionale n. 1119352, posto che tale secondo documento di fatto si poneva in senso contrario all’insegnamento di EP 1.623.078 escludendo ogni riempimento delle cavità delle pietre che dovevano invece essere utilizzate per il passaggio di cavi e tubi. Tali considerazioni hanno dunque portato il CTU a confermare la validità del brevetto EP 1.623.078. 4. Parte attrice ha contestato le conclusioni raggiunte dal CTU innanzi sommariamente esposte, con specifico riferimento alla sussistenza di effettiva altezza inventiva del trovato. In particolare ha sostenuto che US 5 951 796 in realtà insegnerebbe a riempire i vuoti delle cavità delle pietre – in quanto l’adesivo applicato sprofondava (collaps) nelle cavità stesse – dovendosi escludere che in tale anteriorità il materiale di unione riempisse le sole irregolarità delle facce delle superfici da incollare, mentre ha evidenziato l’anteriorità IT 1119352 che – oltre a prevedere espressamente che lo strato di colla fosse essere sottile e avente uno spessore di circa 1 mm – indicava esplicitamente come l’adesivo dovesse colare nei recessi posti sulla superficie superiore del pagina http://bit.ly/1AcdAmr 11 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a considerazione della combinazione di US 5 951 796 con il brevetto Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 mattone sottostante destinati ad accogliere le sporgenze presenti sulla parte inferiore del mattone soprastante. Tali indicazioni avrebbero portato senza alcuno sforzo inventivo il tecnico del ramo a disporre il materiale di unione in spessori nonchè a riempire di adesivo le cavità dei materiali, operazione peraltro già prevista in altre anteriorità (DE 19801644; US 4 312 164). Ritiene il Collegio che tali rilievi non siano di portata tale da contraddire la fondatezza e la condivisibilità delle valutazioni svolte dal CTU quanto alla validità di EP 1.623.078, ancorchè il suo ambito effettivo di tutelabilità sia obbiettivamente in qualche modo circoscritto nella sua effettiva ampiezza dalla tecnica nota in un ambito relativamente ristretto. Quanto alla questione della larghezza della fessura di incollaggio e della regolarità delle superfici da unire tra loro, per un verso deve essere confermato che US 5 951 796 nulla prevede in proposito limitandosi ad affermare che il materiale adesivo deve riempire le rugosità superficiali del laterizio e non si pone in alcun modo, nel caso di superfici da unire che definissero tra loro uno spazio a forma concava, la necessità – specificamente considerata nella descrizione di EP 1.623.078 (v. pagg. 7 e 8, 10) - di un’eventuale preliminare operazione di rettificazione dei profili stessi. pagina http://bit.ly/1AcdAmr 12 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a sottili realizzando una fessura a larghezza sostanzialmente costante Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 Quanto a IT 1119352, tale anteriorità si riferiva all’utilizzo di generiche colle in un’epoca in cui – come affermato da parte convenuta e non contestato dall’attrice – ancora non esistevano adesivi in schiuma poliuretanica, sicchè il mero rilievo di parte quanto a spessore insufficiente – della tenuto fessura conto di degli unione oneri risulta probatori su di di fatto essa incombenti – a superare le considerazioni svolte nella descrizione di EP 1.623.078 (pag. 7) quanto al miglioramento delle proprietà di resistenza che deriverebbero dall’utilizzazione di tale materiale di unione secondo le modalità specificate. Rispetto alla questione del riempimento delle cavità dei mattoni con lo stesso materiale di unione selezionato ed in contemporanea con la posa del laterizio, ritiene il Collegio che le osservazioni critiche di parte attrice non possano ritenersi obbiettivamente fondate. Va confermato infatti quanto rilevato dal CTU rispetto al fatto che in US 5 951 796 nulla sostiene la tesi che esso mostri la riempitura delle cavità interne delle pietre o che da esso risultino indicazioni sviluppabili dal tecnico del ramo quale specifico suggerimento o naturale sviluppo del trovato. Il riferimento ai vuoti ed imperfezioni da riempire con il materiale di unione è invero costantemente ed esclusivamente riferito alle imperfezioni presenti tra le superfici da unire ed in riferimento esclusivo alla procedura di unione delle stesse, mentre le camere pagina http://bit.ly/1AcdAmr 13 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a convenuta circa la presenza in tale documento di indicazioni simili Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 cave sono elementi strutturali della pietra aventi specifiche funzioni di alleggerimento e di isolamento termico-sonoro e dunque difficilmente definibili quali imperfezioni del laterizio. Né il fenomeno di una eventuale colatura di minimi quantitativi di evitarsi, secondo quanto espressamente viene indicato in US 5 951 796 - potrebbe evidentemente costituire circostanza anticipatrice della specifica e ben diversa operazione di riempimento delle stesse al fine di risolvere i problemi tecnici che il procedimento di EP 1.623.078 intende risolvere. Anche IT 1119352 nulla insegna in tal senso, risultando evidente che i rilievi presenti sulla superficie esterna dei mattoni destinati ad inserirsi nelle corrispondenti cavità esterne nulla hanno a che vedere con le cavità interne dei mattoni stessi, destinati in tale anteriorità al passaggio di cavi e tubi e quindi a rimanere libere e percorribili in palese contrasto con l’insegnamento del brevetti in esame. Da ultimo irrilevanti risultano di fatto anche le anteriorità DE 19801644 e US 4 312 164 – la prima prevede il riempimento delle camere cave con materiale isolante in fiocchi, filamenti o granuli, la seconda con strisce di materiale isolante – posto che il procedimento descritto in EP 1.623.078 appare palesemente differente e di maggiore semplicità e rapidità d’impiego laddove utilizza lo stesso materiale – e dunque con applicazione contemporanea – per pagina http://bit.ly/1AcdAmr 14 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a schiuma all’interno delle camere cave – accadimento peraltro da Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 realizzare non solo il riempimento delle cavità ma anche l’unione tra le pietre della costruzione. Ritiene dunque il Collegio che il brevetto EP 1.623.078 presentasse all’epoca del suo deposito i presupposti di legge per la sua validità attrice. 5. L’ipotesi appunta sulla di contraffazione brochure diffusa sostenuta da da attrice parte parte e convenuta si relativa al prodotto SITOL SCHIUMAPUR BLOCK (doc. 3 fasc. conv.). Essa, secondo tale tesi, riprenderebbe tutte le caratteristiche rivendicate da EP 1.623.078 nella sua riv. 1 in quanto del medesimo prodotto di unione verrebbe prescritta un’utilizzazione del tutto conforme al procedimento protetto da detta privativa. Se deve ritenersi pacifico che in detta brochure si rinvengono tutti gli elementi contenuti nella parte precaratterizzante della riv. 1, il CTU ha tuttavia rilevato che dalle immagini presenti sul tale scheda tecnica non risulterebbe possibile rilevare se effettivamente la fessura di incollaggio tra le pietre sia mantenuta nel limite di 1 mm. indicato da EP 1.623.078, pur rilevando che l’indicazione d’uso in relazione ad elementi in laterizio rettificati ben potrebbe soddisfare l’indicazione di uno spessore della fessura di incollaggio che rimanga costante. Peraltro, sempre secondo il CTU, le stesse immagini contestate escluderebbero che le indicazioni d’uso fornite dall’attrice per il pagina http://bit.ly/1AcdAmr 15 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a con conseguente rigetto della domanda di nullità svolta da parte Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 suo prodotto contemplino anche l’applicazione contemporanea di un riempimento delle camere cave del laterizio, posto che una parziale colatura della schiuma applicata sulla superficie di unione potrebbe verificarsi solo nel momento in cui il laterizio soprastante viene di schiuma adesiva – e dunque in un momento successivo a quello in cui il materiale di unione viene applicato, posto che in tale momento la striscia di schiuma non deborda nelle cavità sottostanti. Parte convenuta ha contestato dette conclusioni, anche rilevando che da prove da esse eseguite il posizionamento di due mattoni rettificati come mostrato nelle fotografie della brochure contestata darebbe luogo a fessure di spessore non superiore a 0,6 mm, mentre da alcune prove eseguite le modalità di applicazione della schiuma indicate da TORGGLER CHIMICA s.p.a. determinerebbero una penetrazione della schiuma stessa nelle cavità interne del laterizio in maniera significativa e dunque in maniera corrispondente a quanto insegnato da EP 1.623.078. Ritiene il Collegio che l’apprezzamento della dedotta contraffazione non possa non tener conto – e risulti dunque fortemente condizionato – dal fatto che nel settore edilizio già fossero note ed utilizzate schiume poliuretaniche per incollare e che di fatto l’ambito di protezione riconoscibile al brevetto EP 1.623.078 non potrebbe estendersi alle consuete e normali modalità d’uso di tale prodotto in pagina http://bit.ly/1AcdAmr 16 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a posizionato su quello inferiore – sul quale è applicata la striscia Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 relazione alle sue caratteristiche fisiche ed alle condizioni di utilizzazione proprie rispetto a determinati materiali. Tenuti ben presenti tali limiti, appare evidente al Collegio che non vi sono elementi sufficienti atti a sostenere l’ipotesi di Invero essa sarebbe sostenibile solo qualora le indicazioni del produttore del SITOL SCHIUMAPUR BLOCK fossero univocamente e direttamente rivolte a determinare un uso della schiuma poliuretanica secondo le particolari modalità suggerite da EP 1.623.078 che eccedano le normali condizioni di utilizzazione di essa per impieghi noti. Nel caso di specie la destinazione all’incollaggio di elementi rettificati – che in astratto potrebbe dare solo parziale fondamento all’ipotesi di contraffazione contributiva, in quanto essa dovrebbe essere necessariamente integrata dagli ulteriori elementi caratterizzanti il trovato a pena di impedire utilizzazioni in sé già note alla tecnica del ramo – non può ritenersi accompagnata anche dall’ulteriore caratteristica del riempimento delle cavità dei laterizi secondo le modalità previste da EP 1.623.078 e non comprese nello stato della tecnica. Premesso che il testo della brochure nulla menziona a tale riguardo – e ciò dovrebbe essere compiutamente valorizzato nella prospettiva dell’ipotizzata condizioni di contraffazione, normale posto utilizzazione che devono il prodotto ritenersi e le note pagina http://bit.ly/1AcdAmr sue – le 17 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a contraffazione. Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 immagini fotografiche contestate si limitano a mostrare la posa di una o più strisce di schiuma, nella sua applicazione iniziale non debordanti nelle cavità sottostanti. L’effetto di colatura evidenziato dalla parte convenuta con le in considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche della schiuma ove sottoposta alla pressione del laterizio soprastante nel momento del suo posizionamento. Tale effetto di colatura non appare caratterizzato da alcuna particolare enfatizzazione o finalizzazione che potrebbe in astratto determinare un uso del prodotto in questione non conforme alle sue normali modalità e dunque in tesi interferente con il procedimento protetto dalla privativa. Se è vero che EP 1.623.078 contempla anche la possibilità di un riempimento parziale delle cavità dei laterizi, tuttavia l’ambito di tutelabilità di tale previsione non può estendersi fino a ricomprendere il fisiologico comportamento del prodotto in condizioni di normali e note utilizzazioni, posto che una tale tesi porterebbe necessariamente a riconsiderare la stessa validità della privativa. Una corretta interpretazione del trovato – idonea a sostenerne la validità – non può dunque che indurre a considerare che il parziale riempimento delle camere cave non possa che essere il risultato di una specifica azione del soggetto che provvede all’applicazione del prodotto secondo modalità e quantità tali da determinare un effetto pagina http://bit.ly/1AcdAmr 18 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a analisi da essa depositate appare fenomeno in sé del tutto naturale Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 di parziale riempimento in maniera decisamente più consistente di quanto appaia effetto naturale e normale dell’applicazione del prodotto secondo modalità conformi alla tecnica nota. Sotto tale profilo le allegazioni e gli elementi tecnici dedotti da Le modalità di applicazione e le quantità di prodotto indicate dall’attrice sussistano nella sua brochure indicazioni non consentono effettivamente di ritenere interferenti con che gli insegnamenti di EP 1.623.078, posto che lo stesso convenuto non ha rilevato che le quantità della schiuma o eventuali specifiche modalità di applicazione della stessa ivi indicate o mostrate nelle immagini potessero indicare l’intento di suggerire all’utilizzatore un uso della schiuma stessa diverso da quello ad essa proprio o secondo modalità particolari. Se, infatti, nulla esso ha argomentato circa un’eventuale indicazione di quantità del prodotto desumibili dalle immagini e dal testo della scheda che di per se stesse potessero dare luogo ad una utilizzazione eccedente la sola operazione di unione dei laterizi – e dunque rivolta ad ottenere anche un significativo riempimento delle loro cavità interne – deve altresì essere ritenuta irrilevante ogni considerazione sulle modalità di applicazione della schiuma stessa mostrate nelle immagini (mediante inclinazione della bombola a 45°), posto che tale modalità – che peraltro sembra in sé conforme ad un applicazione della schiuma su di una superficie piana – di fatto pagina http://bit.ly/1AcdAmr 19 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a parte convenuta appaiono privi di particolare significatività. Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 determina un posizionamento della schiuma sulla sola superficie da incollare, senza debordamento alcuno nelle cavità interne. Tali valutazioni determinano dunque l’accoglimento della domanda di accertamento negativo di contraffazione svolta da parte attrice e, convenuto Helmut ROITMAR. 6. Ritiene infine il Collegio che non possa essere accolta la domanda di concorrenza sleale svolta da parte attrice in relazione alla diffida ricevuta dal titolare del brevetto. La circostanza che essa sia stata rivolta esclusivamente nei confronti di parte attrice – senza alcuna diffusione sul mercato o presso concorrenti o clienti della stessa – impedisce di ritenere che essa possa avere avuto effetti ulteriori sul piano concorrenziale rispetto all’intento di provvedere alla tutela di un brevetto valido, ancorchè la contestazione sia stata ritenuta in questa sede priva di effettivo fondamento. 7. L’esito complessivo della controversia induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: pagina http://bit.ly/1AcdAmr 20 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a logicamente, il rigetto delle domande riconvenzionali svolte dal Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014 RG n. 67010/2011 Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014 1) respinge la domanda di nullità del brevetto EP 1.623.078 svolta dall’attrice TORGGLER CHIMICA s.p.a. nei confronti del convenuto Helmut ROITMAR con atto di citazione del 25.10.2011; 2) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte di parte convenuta non costituisce violazione del brevetto EP 1.623.078 di cui il convenuto Helmut ROITMAR è titolare; 3) respinge tutte le ulteriori domande svolte da entrambe le parti; 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014. Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Marina Tavassi pagina http://bit.ly/1AcdAmr 21 di 21 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a attrice, dichiara che la diffusione della brochure di cui al doc. 3