La VAS in Italia
• L’italia, non avendo recepito in tempo la Direttiva VAS è stata
condannata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza nel 2007)
• Il disposto comunitario necessitava senza dubbio di uno specifico
provvedimento di recepimento (Direttiva non “self-executing”)
– Rif. preambolo n°8 “..Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo
da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi
generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito
di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà..”
– Rif. preambolo n°9 “..La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue
disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati
membri o incorporate in procedure specificamente stabilite..”
– Art. 13 della Direttiva “..Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la
Commissione..”
• In tale direzione è anche la giurisprudenza amministrativa italiana
(es. TAR del Lazio, Sez. III - 4 gennaio 2006, n °81)
La VAS in Italia
• Nel Dicembre 2004 Legge Delega 308/2004 sul riordino e
l’integrazione della legislazione ambientale
• Per quanto riguarda le valutazioni ambientali la Legge era orientata
– Al pieno recepimento delle direttive comunitarie su VIA e VAS
– Al coordinamento tra le procedure di VIA e di VAS
– Ad anticipare la VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento da
valutare
– All’estensione delle procedure di IPPC ai nuovi impianti, identificando i
provvedimenti autorizzatori accorpati nell’autorizzazione unica
– Al coordinamento tra VIA ed IPPC, per evitare duplicazioni nel caso di impianti
sottoposti a entrambe le procedure
La VAS in Italia
• Il recepimento della Direttiva è avvenuto tramite il D. Lgs. 152/2006
(TU ambientale, Parte II), emanato in ottemperanza alla Legge
Delega 308/2004 sul riordino e l’integrazione della legislazione
ambientale
– 6 parti in 318 articoli (generalità, VIA-VAS-IPPC, difesa del suolo e
tutela delle acque, gestione rifiuti e bonifiche, aria ed emissioni in
atmosfera, danno ambientale)
– 45 allegati (di cui 7 su VIA e VAS)
– 17 decreti attuativi dichiarati inefficaci perché non sottoposti al
preventivo controllo della corte dei conti
– Efficacia sospesa fino al 31 luglio 2007
• Le disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC sono state
successivamente sostituite dall’articolo 1 del D. Lgs. 4/2008
– “secondo correttivo” in materia di valutazioni ambientali, acque e rifiuti
– “primo correttivo” era il D.Lgs. 284/2006 (Autorità di Bacino,
Osservatorio su rifiuti)
Il D. Lgs. 4/2008
• Sostituisce, tra l’altro, l’intera parte II del TU (artt. Da 4 a 52) e i
relativi allegati da I a V
• Struttura delle disposizioni VIA-VAS-IPPC del D. Lgs. 4/2008 (art. 2)
– Titolo 1 (artt. 4-10): finalità, definizioni comuni e oggetto della disciplina,
competenze, norme di organizzazione, procedure e coordinamento
– Titolo 2 (artt.11-18): svolgimento VAS
– Titolo 3 (artt. 19-29): svolgimento VIA
– Titolo 4 (artt. 30-32): valutazioni ambientali interregionali e
transfrontaliere
– Titolo 5 (artt. 33-36): norme transitorie e finali, abrogazioni
– Allegato I: criteri per verifica assoggettabilità VAS (corrispondente ad
allegato 2 della Direttiva 42/2001)
– Allegato VI: contenuti del RA (corrispondente all’allegato 1 della
Direttiva 42/2001)
Il D. Lgs. 4/2008
Il D. Lgs. 4/2008
Il D. Lgs. 4/2008
• Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte prima
– Principi dell’azione ambientale, precauzione, prevenzione, chi inquina
paga
– Sviluppo sostenibile
– Sussidiarietà
– Libero accesso alle informazioni
• Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte seconda
– Revisione delle definizioni e degli ambiti di applicazione (sostituzione
dei piani di telefonia mobile con piani di protezione civile in caso di
pericolo per l’incolumità pubblica)
– Unificazione delle disposizioni di VIA e di VAS (disposizioni comunivalutazioni statali-valutazioni regionali)
– Unico articolo su coordinamento VIA/IPPC, VAS (o VIA)/VIC, VIA/VAS
• Sempre valido
– Obbligo per le regioni di adeguare la propria normativa entro tempi
definiti (TU 4 mesi, correttivo 12 mesi), in caso contrario valgono le
disposizioni del Decreto (o le disposizioni regionali, se compatibili)
Il D. Lgs. 4/2008
• La VAS (artt. 5 e 11) viene presentata come un processo che
comprende le seguenti azioni
–
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–
–
–
–
–
–
Svolgimento della verifica di assoggettabilità
Elaborazione del Rapporto Ambientale
Valutazione del p/p
Valutazione del RA
Valutazione degli esiti delle consultazioni
Espressione di un parere motivato
Informazione sulla decisione
Monitoraggio
• La verifica di assoggettabilità ha lo scopo di valutare se p/p o
modifiche possono avere impatti significativi sull’ambiente, e, nel
caso, sottoporli a fase di valutazione “completa”
Verifica di assoggettabilità
•
•
•
•
•
•
•
Redazione del rapporto preliminare (autorità procedente)
Invio all’autorità competente
Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (autorità competente in
collaborazione con la procedente)
Trasmissione del rapporto preliminare ai soggetti individuati
Parere entro 30 giorni dei soggetti all’autorità competente e procedente
Sulla base dell’allegato 1, delle osservazioni e dei pareri pervenuti l’autorità competente
verifica se il piano può avere effetti significativi sull’ambiente
Entro 90 giorni l’autorità competente, sentita la procedente, emette il provvedimento di
verifica ai sensi dell’art 12
esclusione
assoggettabilità
Iter concluso con
la pubblicazione
dell’esito di
esclusione dalla
VAS e motivazioni
Si riavvia il
procedimento con
la fase di
specificazione
(scoping)
Valutazione ambientale
•
•
•
•
Scoping: fase di confronto fra autorità procedente e competente per definire il dettaglio
delle informazioni da includere
Redazione del RA da parte dell’autorità procedente e della Sintesi non Tecnica
Trasmissione all’autorità competente
Pubblicazione e consultazione di soggetti competenti in materia ambientale e pubblico
•
L’autorità competente valuta documenti, contributi, osservazioni, suggerimenti ed
esprime il parere motivato
•
L’autorità procedente provvede, se necessario, alla revisione del piano alla luce del
parere prima dell’adozione o approvazione del piano
•
Decisione: trasmissione del piano, RA, parere motivato all’organo cui compete
l’adozione o approvazione
•
Pubblicazione in Gazzetta o su Bollettino Ufficiale della decisione, accompagnata da
una Dichiarazione di Sintesi
•
Avvio del monitoraggio, effettuato avvalendosi delle Agenzie ambientali; il piano ne
individua responsabilità e sussistenza di risorse necessarie; i risultati sono resi pubblici
Il D. Lgs. 4/2008
• La VAS non è e non deve essere un giudizio amministrativo sul p/p
(VIA), quanto piuttosto la combinazione parallela dei processi di
pianificazione e valutazione
• La VAS concorre alla pianificazione e alla programmazione
– Completando e riordinando il quadro conoscitivo
– Orientando il piano verso misure pianificatorie che tengano conto di
sensibilità e criticità ambientali rilevate
– Analizzando preventivamente gli effetti delle scelte di piano
– Coinvolgendo i soggetti interessati alle scelte ed agli effetti di piano
– Analizzando le possibili alternative dal punto di vista ambientale e della
corrispondenza agli obiettivi generali di piano
• È parte integrante del p/p
– i provvedimenti di approvazione senza VAS, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge
Il D. Lgs. 128/2010
• E’ il “terzo correttivo” al D. Lgs. 152/2006 ( 29 giugno 2010)
• Apporta modifiche relativamente a
– Principi generali (prima parte TU) all’articolo 1
– VIA, VAS e IPPC (seconda parte TU) all’articolo 2
– Emissioni in atmosfera (quinta parte TU)
• Le principali novità in materia di valutazioni ambientali
– La legislazione IPPC viene trasferita nel TU, riferimenti tecnici al D. Lgs. 59/2005
– VAS: modifiche atte a circoscrivere il campo di applicazione
1.
2.
3.
4.
p/p che determinano l’uso di piccole aree, modifiche minori, piani diversi che
definiscono il quadro di riferimento di progetti: VAS necessaria se, secondo l’autorità
competente, essi producono (non “possano avere”) impatti significativi sull’ambiente
tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;
per modifiche a p/p elaborati per la pianificazione territoriale o per la destinazione dei
suoli la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere e per le
modifiche delle destinazioni dei suoli conseguenti ad autorizzazioni di singole opere
con effetto di variante (es. impianti di trattamento rifiuti)
Adeguamento del RA al parere motivato prima dell’approvazione del p/p
Piani esclusi dalla VAS: solo quelli di bilancio, di protezione civile per incolumità
pubblica, piani di esclusiva difesa nazionale se di somma urgenza o se ricadano nella
disciplina dei contratti pubblici; scompaiono i piani coperti da segreto di stato
Casi applicativi
Piani e programmi non sottoposti a VAS in
corso di approvazione al 31 luglio 2007 e
non conclusi prima del 13 febbraio 2008
Devono essere sottoposti a VAS secondo il
D.Lgs. 4/2008, dato che gli artt. Da 4 a 52
del D. Lgs. 152/2006 sono stati abrogati
Procedimenti di VAS avviati prima del 31
luglio 2007 e non conclusi prima del 13
febbraio 2008
Vale la norma vigente prima del 13 febbraio
2008; norme regionali
Procedimenti di VAS avviati dopo il 31
luglio 2007 e non conclusi prima del 13
febbraio 2008
Valgono il D.Lgs. 4/2008 e le normative
regionali in materia di VAS (dato che gli
artt. Da 4 a 52 del D. Lgs. 152/2006 sono
stati abrogati)
Procedimenti di VAS avviati dopo il 13
febbraio 2008 e non conclusi prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010
(26 agosto 2010)
Valgono il D.Lgs. 4/2008 e le normative
regionali in materia di VAS
Procedimenti di VAS avviati dopo l’entrata
in vigore del D.Lgs. 128/2010 (26 agosto
2010)
Valgono il D.Lgs. 128/2010 e le normative
regionali in materia di VAS
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Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da