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 Art.
9 . La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura, la ricerca scientifica. La tutela
del paesaggio e il patrimonio artisticoculturale
 Norma programmatica
 Tutela della persona, della formazione e
dell’innalzamento culturale dell’individuo
 Art.
33 : l’arte e la scienza sono libere e
libero è l’insegnamento
 Ruolo attivo dei pubblici poteri
 Valore della libertà della cultura
 Convenzione
internazionale Aia 1954 :
protezione beni culturali
 Bene culturale : beni mobili e immobili di
grande importanza per il patrimonio
culturale dei popoli; località archeologiche;
costruzioni d’interesse artistico; opere
d’arte; manoscritti; libri ecc…..
 Conv.
Culturale europea 19 dicembre 1954
 Conv. Parigi 1970 e 1972 (protezione
patrimonio mondiale culturale e ambientale)
 Art.
28 trattato 1957 : azione comune degli
Stati europei per la conservazione e
salvaguardia beni del patrimonio culturale
 Legge
1080 del 1960 : ripartizione dei musei
in quattro categorie : con previsione obbligo
per l’ente proprietario di disporre un
regolamento di organizzazione e di
funzionamento
 DPR 3/1972 : importanza delle Regioni nella
gestione museale e definizione della
competenza regionale
 1975 : nasce il Ministero Beni Culturali
D.l.vo 616/1977: definizione delle competenze
amministrative . Nuovo ruolo di Regioni e degli
enti locali (Comuni e Province) che partecipano
alla promozione culturale (art. 9 Cost.)
• D.L.vo 112/1998 :
1. Tutela BB.CC. : attività diretta alla
conservazione dei beni culturali
2. Gestione BB.CC. : attività diretta, con la
riorganizzazione delle risorse umane e
materiali, ad assicurare la fruizione dei beni
culturali cercando di valorizzarli
3. Valorizzazione BB.CC. : attività diretta a
migliorare le condizioni d i conoscenza e
conservazione dei BB.CC. e ad incrementarne
la fruizione
•
 D.Lvo
112/1998 : allo Stato la tutela dei
BB.CC., a Regioni e agli enti locali la
conservazione
 Valorizzazione : Stato, Regioni ed enti locali :
provvedono alla valorizzazione dei BB.CC.
Ciascuno nel proprio ambito
 Forme di cooperazione tra soggetti pubblici
per attuare la valorizzazione
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Miglioramento della conservazione fisica dei beni e loro
sicurezza, integrità, valore
Miglioramento dell’accesso dei beni e diffusione della loro
conoscenza anche mediante pubblicazioni
Fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite
Organizzazione di studi ricerche iniziative scientifiche anche in
collaborazione con università ed istituzioni culturali di ricerca
Organizzazione di attività didattiche divulgative anche in
collaborazione con istituti d’istruzione
Organizzazioni di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati
Organizzazione di eventi culturali connesse particolare aspetti
dei beni (operazioni di restauro e di recupero)
Organizzazione di itinerari culturali individuati mediante la
connessione fra beni culturali e ambienti diversi, anche in
collaborazione con enti e organi competenti per il turismo
 Legge
costituzionale 3/2001
 Stato: potestà legislativa esclusiva in materia
di tutela dei beni culturali e ambientali
 Stato e regioni (legislazione concorrente):
valorizzazione dei beni culturali e ambientali
 Legge statale: intese coordinamento tra
Stato regioni nella materia della tutela dei
beni culturali
 Funzioni
amministrative: attribuite
principalmente comuni, poi le province, le
regioni e allo maiuscole tale stato
 Tutela: Stato
 Valorizzazione: competenza regionale
 Sentenza
94/ 2003 della corte costituzionale
 È normativa di “tutela” quando è necessario
qualificare i beni culturali per determinarne
il loro regime giuridico
 Legislazione di tutela: finalità di
individuazione, protezione, conservazione
dei beni culturali con misure che impongono
vincoli alla proprietà.
 È normativa di “valorizzazione”in tutti gli
altri casi in cui lo Stato interviene con un
provvedimento
 Tutta
l’attività che presuppone la
conservazione del bene o il recupero
(restauro) rientra nella materia della tutela
dei beni culturali
 Competenza esclusiva dello Stato
A
chi compete?
 Secondo il Consiglio di Stato: forte
connessione tra gestione e tutela da una
parte e valorizzazione dall’ altra
 Nella gestione prevale l’aspetto della
valorizzazione
 Decreto
legislativo 26 gennaio
2004,numero 42
 Tutela : attività diretta ad individuare i
beni costituenti il patrimonio culturale e
a garantire la protezione e la
conservazione per fini di pubblica
fruizione
 Funzioni di tutela attribuite al ministero
per i beni e le attività culturali
 Regioni, province, i comuni cooperano
con il ministero
 Valorizzazione:
funzione diretta a
promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione
pubblica
 Valorizzazione: promozione ed il sostegno
degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale
 Stato regioni ed enti pubblici territoriali
assicurano la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi di cultura
 Stato,
regioni, enti territoriali devono
accordarsi per stabilire gli obiettivi, i
tempi e le modalità di attuazione per
consentire la migliore fruizione dei beni
(culturali) di proprietà pubblica
 Con questi accordi il ministero dei beni
culturali può trasferire alla regione o agli
enti pubblici territoriali la disponibilità di
istituti luoghi di cultura per consentire
un’adeguata fruizione
 Con gli accordi sono individuate le forme
di gestione ritenute più adeguate
È
complessa la concreta attuazione degli accordi
 Gestione, valorizzazione, conservazione e tutela
sono funzioni comunque legate
 Nella
gestione sono incluse funzioni essenziali
come l’organizzatore personale, la
manutenzione e lo sviluppo dei beni culturali
 Gestione: riferibile sia alla tutela e alla
valorizzazione che di volta in volta si trovi a
prefiggersi
 Attività
di catalogazione: è attività di
tutela ma anche di valorizzazione e
gestione
 Articolo 17 codice beni culturali: regioni
ed enti locali curano la catalogazione dei
beni di loro appartenenza e di tutti quelli
presenti sul territorio
 Intervento legislativo per chiarire la
portata della norma: la valorizzazione è
attuata in forme compatibili con la tutela
e tali da non pregiudicarne le esigenze
 Articolo
115 codice dei beni culturali
 Nella gestione rientra anche l’erogazione di
servizi pubblici (servizi per i visitatori,
attività culturali connesse,promozioni e
sponsorizzazioni, eccetera …)
 Gestione diretta o indiretta
 Svolta
con le strutture organizzative interne
alle amministrazioni, le quali sono dotate di
autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile
 Le strutture interne devono essere provviste
di donna personale tecnico
 Le amministrazioni possono attuare la
gestione diretta anche in forma consortile
pubblica
 La
gestione indiretta si attua con
affidamento ad istituzioni, fondazioni,
associazioni, consorzi, società di capitali o
altri soggetti costituiti o “partecipati” in
misura prevalente dall’amministrazione
pubblica a cui i beni appartengono
 Per soggetti “partecipati” si intendono tutti
quei soggetti pubblici come le società nelle
quali la proprietà azionaria fa riferimento
all’ente pubblico territoriale
 La
scelta del soggetto cui affidare la gestione
indiretta è effettuata con la procedura ad
“evidenza pubblica”.
 Stato
regioni ricorrono alla gestione indiretta
per assicurare un’adeguata valorizzazione
 La scelta tra gestione diretta e indiretta è
attuata previa valutazione comparativa, in
termini di efficacia ed efficienza degli
obiettivi che si intendono perseguire e dei
relativi mezzi, metodi e tempi (articolo 115
comma quattro)



Per gli enti locali sussiste la necessità di coordinamento
con le norme relative la gestione dei servizi pubblici
Le norme del codice dei beni culturali vanno coordinate
con quelle del testo unico degli enti locali
Articolo 113 bis testo unico enti locali: l’affidamento dei
servizi privi di rilevanza economica può essere dato a
società per azioni, aziende speciali, società a capitale
pubblico a condizione che l’ente locale eserciti sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi da parte più importante
della propria attività con l’ente che la controlla
 Si
tratta dei servizi a pagamento presenti in
forma sempre più ampia e gestiti da privati
 Riguarda soprattutto i musei statali
 Decreto-legge 433 del 1992: introduce privati
nei musei italiani
 Esempi
: servizio di libreria, servizio di
ristorazione, guardaroba, vendita di
gadget
 Nel 1995 aumenta il numero e la natura
dei servizi da affidare in gestione ai
privati
 Privati: fondazioni culturali, banche,
società, consorzi privati
 Servizi: guida e assistenza didattica,
fornitura di sussidi audiovisivi, informatici
e organizzazione di mostre
1997: questi servizi possono essere
affidate all’esterno se non sono svolti con
le risorse umane e finanziarie
dell’amministrazione
 È prevista la costituzione della società
SIBEC (società italiana per i beni culturali
spa) per la realizzazione di restauri
recuperi e valorizzazione dei beni
culturali con 85% di capitale statale di cui
possono partecipare regioni, enti locali,
privati
 Esperienza fallimentare

 2003:
costituita la società ARCUS spa
 Società per lo sviluppo dell’arte cultura e
spettacolo
 Promozione e sostegno finanziario di
progetti e di altri investimenti per la
realizzazione di restauri recuperi e
valorizzazione dei beni culturali ed altri
interventi a favore dell’attività dello
spettacolo
 Si tratta di un ente controllato dalla corte
dei conti ai sensi della legge 259/ 1958
Il ministero dei beni culturali può dare in
gestione soggetti diversi da quelli statali i servizi
per il miglioramento della funzione pubblica
 Si tratta della esternalizzazione della gestione
dei servizi culturali
 Viene prevista la costituzione di una serie di
società e fondazioni caso per caso
 L’ambito di attività dei soggetti è circoscritto (ad
esempio la fondazione si occupa della gestione
della valorizzazione dei beni culturali della
promozione delle attività)

 Legge
59/ 1997 (Bassanini): riordino delle
istituzioni di diritto privato
 Inizia la privatizzazione di molte istituzioni
culturali, teatrali e di ricerca
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GESTIONE DEI BENI CULTURALI