La fruizione e la valorizzazione
dei beni culturali
Al Titolo II della parte seconda
del Codice vengono normate la
fruizione e la valorizzazione dei
beni culturali, che sono introdotte
da principi generali già codificate
nel T.U. n. 490/1999.
Art. 101 – Istituti e luoghi della
cultura
Sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche
e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi
monumentali che vengono di
seguito definiti:
il museo è una struttura
permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed
espone i beni culturali per
finalità di educazione e di
studio
la biblioteca è una struttura
permanente che raccoglie,
cataloga e conserva un insieme
organizzato di libri, materiali e
informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque
supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di
promuovere la lettura e lo studio
l’archivio è una struttura
permanente che raccoglie,
inventaria e conserva
documenti originali di
interesse storico e ne assicura
la consultazione per finalità di
studio e di ricerca
l’area archeologica è un sito
caratterizzato dalla presenza
di resti di natura fossile, o di
manufatti o strutture preistorici
o di età antica
il parco archeologico è un
ambito territoriale
caratterizzato da importanti
evidenze archeologiche o
dalla compresenza di valori
storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come
museo all’aperto
il complesso monumentale è
un insieme formato da una
pluralità di fabbricati edificati
anche in epoche diverse, che
con il tempo hanno acquisito –
come insieme – una
autonoma rilevanza artistica,
storica o etnoantropologica
Nel comma successivo viene determinato
l’uso che deve essere attribuito agli istituti
e ai luoghi di cultura. Il regime giuridico
dell’uso si modifica in base alla natura del
soggetto proprietario della struttura. Nel
caso di appartenenza pubblica, l’uso deve
comportare la fruizione pubblica e quindi il
servizio espletato deve essere pubblico.
Se il bene è di proprietà privata, l’apertura
al pubblico si configura come un servizio
privato di utilità sociale.
Art. 102
Nel rispetto dei principi fondamentali fissati nel Codice,
la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi di cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilità sulla base della normativa
vigente. Il comma 4 dell’art. 102 prevede che il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
nell’ambito della procedura di valorizzazione,
definiscano accordi al fine di coordinare e integrare la
fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica.
Il comma 5 stabilisce che il
Ministero possa trasferire alle
regioni ed agli altri enti pubblici
territoriali, in base ai principi di
sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza, la disponibilità di
istituti e luoghi della cultura al
fine di assicurare un’adeguata
fruizione e valorizzazione dei
beni.
Art. 103
L’accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
può essere gratuito o a pagamento. L’accesso a
tali istituti è regolato da una serie di indicazioni
contenute nell’art. 103.
Ad eccezione delle biblioteche e degli archivi
dove l’ingresso è gratuito, in quanto collegato
alle finalità istituzionali della ricerca e dello
studio, l’ingresso in altri luoghi o istituti è a
pagamento.
Nei casi di accesso a pagamento il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali
determinano:
i casi di ingresso gratuito o di libero accesso
le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo
le modalità di emissione, distribuzione e vendita
del biglietto d’ingresso e di riscossione del
corrispettivo, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d’ingresso possono essere impiegate
nuove tecnologie informatiche, con possibilità di
prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
L’eventuale percentuale dei
proventi dei biglietti da
assegnare all’Ente nazionale
di assistenza e previdenza per
i pittori, scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici
Presso il Ministero esiste a livello
regionale il Comitato per i servizi
di biglietteria che opera presso la
Direzione regionale, esso - che è
costituito dai direttori degli uffici
periferici (soprintendenze e
musei) all’interno della regione ha funzioni propositive e
consultive in materia di gestione
dei servizi di biglietteria.
Il Comitato è presieduto dal direttore
regionale. Tra i suoi compiti vi è anche
quello dell’adozione del parere necessario
nel caso di riduzione o di agevolazione di
ingresso in occasione di particolari
manifestazioni o di eventi che
coinvolgono i luoghi della cultura di
proprietà statale, es. Settimana della
Cultura, Festa di San Valentino, Festa
della donna, Festa della musica, Giornate
europee del patrimonio.
Il direttore regionale stabilisce inoltre
l’importo per il biglietto unico che
consente l’accesso ad un solo dei
luoghi indicati su proposta del capo
ufficio, sentito il Comitato regionale.
Decide anche il merito al biglietto
cumulativo che consente l’accesso a
più luoghi su proposta congiunta dei
capi ufficio.
In caso di luoghi statali e non statali la
definizione è diretta nell’ambito di accordi
di fruizione o di valorizzazione, oppure in
alternativa con apposito accordo tra il
direttore regionale, i rappresentanti della
regione e degli enti pubblici territoriali
interessati, nonché i soggetti privati
eventualmente coinvolti. In questo caso il
direttore regionale stipula l’accordo previo
parere del Comitato regionale per i servizi
di biglietteria.
L’art. 2 del D.M. 222/2005 spiega le
modalità di gestione dei servizi di
biglietteria, i quali possono essere
affidati in concessione a soggetti
pubblici o privati secondo le vigenti
disposizioni di appalti pubblici e
servizi. L’affidamento in concessione
di tali servizi deve essere definito da
apposite convenzioni.
Queste dovranno stabilire il
versamento da parte del
concessionario di una parte degli
incassi ricavati dalla vendita dei
biglietti (non inferiore al 70%
degli incassi), mentre il
compenso spettante al
concessionario non potrà essere
superiore 30%.
Viene fissato anche il termine per il
versamento degli incassi alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato
territorialmente competente a cadenza
non superiore a trenta giorni, con la
previsione di una penale del 10%
dell’importo da versare in caso di ritardo.
Resta in capo al Ministero un generale
esercizio di controllo dell’attività dei
concessionari anche mediante verifiche e
ispezioni.
Con altro decreto ministeriale si è
provveduto ad individuare una
serie di soggetti a cui è
consentito l’ingresso gratuito agli
istituti e luoghi di cultura. Tra i i
soggetti a cui è consentito
l’ingresso gratuito oltre alle guide
turistiche ci sono:
- gli interpreti turistici dell’Unione
europea
- il personale del Mibac
-i membri dell’ICOM
(International Council of
Museums)
- i cittadini dell’Unione europea
che non abbiano compiuto i 18
anni oppure che abbiano
superato i 65 anni
- i docenti e gli studenti iscritti alle
facoltà di architettura, di
conservazione dei beni culturali,
di scienze della formazione e i
corsi di laurea in lettere con
indirizzo archeologico o storicoartistico
- i docenti e gli studenti iscritti alle
accademie di belle arti
- i cittadini dell’Unione europea
portatori di handicap ad un loro
familiare a ad altro accompagnatore
che dimostri la propria appartenenza
a servizi di assistenza socio-sanitaria
- gli operatori di associazioni di
volontariato che svolgano – in base a
convenzioni stipulate con il Mibac ai
sensi dell’art 112 del Codice, attività
di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali.
Viene inoltre autorizzato il
libero ingresso quando gli
introiti derivanti dalla vendita
dei biglietti siano inferiori alle
spese di riscossione.
Art. 104 – Fruizione dei beni
culturali di proprietà privata
L’art. 104 del Codice indica le
diverse tipologie di beni di
appartenenza a privati che
possono essere assoggettati a
visita per scopi culturali:
- i beni immobili indicati all’art. 10
comma 3 lettere a) e d) che rivestono
interesse eccezionale
- le collezioni dichiarate di interesse
ai sensi dell’art. 13 del Codice (cioè
quelle che per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali
rivestono come complesso un
eccezionale interesse storico o
artistico)
L’interesse eccezionale degli
immobili è dichiarato con atto del
Ministero, sentito il proprietario.
Le modalità di visita sono
concordate tra il proprietario e il
soprintendente, che ne dà
comunicazione al Comune e alla
città metropolitana nel territorio in
cui si trova il bene.
Il T.U. stabiliva che in caso di
mancato accordo con il
proprietario il Ministero poteva
procedere unilateralmente,
questa norma è stata
soppressa perché ritenuta
eccessivamente lesiva della
proprietà privata.
Il comma 4 rende salvi gli effetti
derivanti dalle convenzioni
concluse in merito all’apertura al
pubblico degli immobili oggetto di
interventi conservativi e che
configurano un obbligo di
accessibilità a favore del pubblico
in collegamento con la
concessione dei contributi.
L’art. 105 stabilisce che il
Mibac e le regioni vigilano –
nell’ambito delle rispettive
competenze – affinché siano
rispettati i diritti di uso e
godimento che il pubblico
abbia acquisito sulle cose e
sui beni culturali.
Sezione II - L’uso dei beni
culturali
La sezione II disciplina l’uso dei beni
culturali, che è quello individuale e
pertanto differente dal pubblico
godimento. L’art. 106 stabilisce che lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l’uso dei
beni culturali che abbiano in consegna
per finalità compatibili con la loro
destinazione culturale a singoli
richiedenti.
La competenza sulla
concessione d’uso è del direttore
regionale che a sua volta la
delega ai soprintendenti di
settore. Per i beni in consegna al
Ministero il soprintendente
determina il canone dovuto e
adotta il relativo provvedimento.
Per i beni in consegna ad altri enti la
concessione in uso è subordinata
all’autorizzazione del Ministero, che viene
rilasciata a condizione che il conferimento
garantisca la conservazione e la fruizione
pubblica del bene e che sia assicurata la
compatibilità della destinazione d’uso con
il carattere storico-artistico del bene
medesimo. Con l’autorizzazione possono
essere dettate prescrizioni per la migliore
conservazione del bene.
Art. 107 – Uso strumentale e
precario e riproduzione di beni
culturali
Il Mibac, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono
consentire la riproduzione e l’uso
strumentale e precario dei beni
culturali che hanno in consegna, a
condizione che ci sia l’autorizzazione
del Mibac e che siano garantite le
norme sul diritto d’autore.
E’ vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre
calchi per contatto dagli originali
di sculture e di opere a rilievo di
qualunque materiale tali beni
siano fatti. Tale riproduzione è
consentita solo in via eccezionale
e nel rispetto delle modalità
stabilite con apposito decreto
ministeriale.
Sono invece consentiti previa
autorizzazione del
soprintendente i calchi da
copie degli originali già
esistenti, nonché quelli
ottenuti con tecniche che
escludano il contatto diretto
con l’originale.
Art. 108 – Canoni di
concessione, corrispettivi di
riproduzione, cauzione
I canoni di concessione e i
corrispettivi connessi alle riproduzioni
di beni culturali sono determinati
dall’autorità che ha in consegna i
beni tenendo anche conto:
- del carattere delle attività cui si
riferiscono le concessioni d’uso
- dei mezzi e delle modalità di
esecuzione delle riproduzioni
- del tipo e del tempo di
utilizzazione degli spazi e dei
beni
- dell’uso e della destinazione
delle riproduzioni nonché dei
benefici economici che ne
derivano al richiedente
I canoni e i corrispettivi sono
corrisposti di regola in via anticipata.
Nessun canone è dovuto per le
riproduzioni richieste da privati per
uso personale o per motivi di studio,
ovvero da soggetti pubblici per
finalità di valorizzazione. I richiedenti
sono comunque tenuti al rimborso
delle spese sostenute
dall’amministrazione concedente.
Nel caso che dall’attività di
concessione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, l’autorità
che ha in consegna i beni determina
l’importo della cauzione costituita
anche mediante fideiussione
bancaria e assicurativa. Per gli stessi
motivi la cauzione è dovuta anche
nei casi di esenzione dal pagamento
dei canoni e corrispettivi.
La cauzione viene restituita
quando sia accertato che i
beni in concessione non
hanno subito danni e le spese
sono state rimborsate.
L’art. 109 riguarda la riproduzione di
beni culturali per fini di raccolta e
catalogo di immagini fotografiche e di
riprese in genere. In questo caso nel
provvedimento di concessione deve
essere prescritto il deposito del
doppio originale di ogni ripresa e/o
fotografia e la restituzione dopo l’uso
del fotocolor originale.
Nel caso che la gestione del bene
culturale sia direttamente svolta dalle
amministrazioni, l’art. 110 del Codice
individua e disciplina l’incasso e il riparto
dei proventi (da biglietti di ingresso e
canoni di concessione). Il comma 4 pone
un interessante vincolo di destinazione
degli incassi percepiti da soggetti pubblici
diversi dallo Stato verso forme di
incremento e valorizzazione del
patrimonio culturale.
Per i beni di proprietà dello Stato
o in consegna allo Stato il vincolo
è per i proventi della biglietteria:
le somme devono essere
utilizzate per la sicurezza di
istituti e luoghi di cultura, ma
anche per l’espropriazione e per
la prelazione.
La valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica
Il capo II del titolo II riguarda i principi
della valorizzazione dei beni culturali
e si apre con una norma
fondamentale che circoscrive i
contenuti dell’attività di
valorizzazione. Ai sensi dell’art. 111
secondo comma la valorizzazione
potrà essere ad iniziativa pubblica o
privata.
Ciò significa che non è un compito
esclusivamente riservato ai soggetti
pubblici. Il comma successivo il terzo
indica quali siano le caratteristiche che
debba possedere l’attività di
valorizzazione ad iniziativa pubblica che
dovrà conformarsi ai principi di
derivazione comunitaria di libertà di
partecipazione, pluralità di soggetti,
continuità di esercizio, parità di
trattamento, economicità e trasparenza
della gestione.
Nel caso in cui la valorizzazione sia ad iniziativa
privata costituisce attività socialmente utile e
presenta finalità di solidarietà sociale.
L’articolo 112 è frutto dell’integrazione del 2006
con D.Lgs. n. 156. In esso si riserva allo Stato
la normazione sulla valorizzazione dei beni
presenti nei luoghi di cultura e negli istituti
appartenenti ad esso, mentre per quelli non
appartenenti allo Stato la disposizione
attribuisce espressamente alla legislazione
regionale la disciplina delle funzioni e
dell’attività di valorizzazione di tali beni.
Il comma 4 dell’art. 112 prevede che
lo Stato, le regioni e gli altri enti
territoriali possano stipulare accordi –
anche su base subregionale – per
stabilire le strategie e gli obiettivi
comuni della valorizzazione. Gli
accordi possono riguardare anche
beni di proprietà privata previo
consenso degli interessati.
Lo Stato conclude gli accordi per il
tramite del Mibac che può operare
direttamente o di intesa con le altre
amministrazioni statali
eventualmente competenti.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono costituire
appositi soggetti giuridici cui affidare
l’elaborazione e lo sviluppo dei piani
strategici di sviluppo culturale.
Con decreto del Mibac saranno definiti le
modalità e i criteri in base ai quali saranno
costituiti i soggetti giuridici a cui possono
partecipare sia privati proprietari di beni
culturali suscettibili di essere oggetto di
valorizzazione, sia persone giuridiche
private senza fini di lucro, anche quando
non dispongano di beni culturali che siano
oggetto di valorizzazione, purché
l’intervento in tali attività sia per esse
previsto dallo statuto.
Infine il comma 9 dell’art. 112
prevede la possibilità di dar luogo a
specifiche forme di accordo tra Stato,
tramite il Mibac, e altre
amministrazioni statali
eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali
e i privati interessati. Con tali accordi
possono anche essere costituite
forme consortili non imprenditoriali
per la gestione di uffici comuni.
La valorizzazione dei beni culturali di
proprietà privata
L’art. 113 del Codice affronta il tema della
valorizzazione dei beni culturali di
proprietà privata.
Il primo comma prevede che le attività e
le strutture di valorizzazione ad iniziativa
privata dei beni culturali di proprietà
privata possano beneficiare del sostegno
pubblico da parte dello Stato, delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali.
Il criterio che verrà adottato per
stabilire la misura del sostegno
pubblico nei confronti dell’attività
di valorizzazione privata sarà
offerto dalla rilevanza del bene
culturale. La determinazione
della misura di sostegno
costituisce momento di incontro e
di accordo tra soggetto pubblico
e proprietario del bene.
L’art. 114 precisa che il Ministero,
le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali anche con il concorso
delle università fissano i livelli
minimi uniformi di qualità delle
attività di valorizzazione su beni
di pertinenza pubblica e ne
curano l’aggiornamento periodico
Forme di gestione
Il primo comma dell’art. 115 individua con
chiarezza le due possibili forme di
gestione dell’attività di valorizzazione dei
beni di appartenenza pubblica, che potrà
essere diretta o indiretta. La gestione
diretta è svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile e
provviste di idoneo personale tecnico.
La gestione indiretta è attuata
tramite concessione a terzi delle
attività di valorizzazione da parte
delle amministrazioni a cui i beni
appartengono. Lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione
indiretta al fine di assicurare un
miglior livello di valorizzazione
dei beni culturali.
La scelta tra le due forme viene attuata
mediante valutazione comparativa della
sostenibilità economico-finanziaria e
dell’efficacia sulla base degli obiettivi. Le
amministrazioni o i soggetti giuridici costituiti
regolano i rapporti con i concessionari delle
attività di valorizzazione mediante contratto di
servizio, nel quale devono essere definiti i
contenuti del progetto e i relativi tempi di
attuazione, nonché i livelli qualitativi delle
attività e dei servizi e le professionalità degli
addetti.
Nel contratto di servizio devono essere
anche indicati i servizi essenziali che
devono comunque essere garantiti per la
pubblica fruizione del bene. L’eventuale
grave inadempimento da parte del
concessionario degli obblighi derivanti dal
contratto di servizio determina la
risoluzione del rapporto, con la
cessazione – senza indennizzo – degli
effetti del conferimento in uso dei beni.
I servizi aggiuntivi
L’art. 117 trova la propria origine nella
legge n. 4/1993 la cosiddetta legge
Ronchey. Il principio che ne era alla base
prevedeva l’affidamento ai privati dei
servizi aggiuntivi offerti al pubblico a
pagamento. L’articolo precisa che presso
gli istituti e i luoghi di cultura possono
essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalità per il pubblico.
Nel secondo comma sono
elencati i seguenti servizi:
- il servizio editoriale e di vendita (cataloghi, audiovisivi
e informatici e riproduzioni di beni culturali
- i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la
fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario
- la gestione di raccolte discografiche e biblioteche
museali
- la gestione dei punti vendita
- i servizi di accoglienza
- i servizi di caffetteria e guardaroba
- l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali
Scarica

la fruizione dei beni culturali - Dipartimento Tempo, Spazio