LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Roma, 24 aprile 2012 Europa 2020 e mercato del lavoro italiano Lo scenario della crisi si ripercuote gravemente sulle variabili macroeconomiche e sulle condizioni generali del mercato del lavoro che in Italia appaiono particolarmente precarie. Esse risaltano tali al confronto con i paesi membri dell’Unione Europea e al confronto con gli obiettivi e le linee guida tracciate nella “Europe 2020 Strategy”. Ricordiamo che queste guidelines raccomandano in primo luogo: “che gli Stati membri incorporino nelle loro politiche del lavoro i principi della flexicurity sostenuti dal Consiglio Europeo, e li applichino facendo pieno uso del sostegno del Fondo Sociale Europeo con l’obiettivo di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, combattere la segmentazione, l’inattività e la disuguaglianza di genere e ridurre la disoccupazione strutturale”. La debolezza italiana Si può affermare che l’economia e il mercato del lavoro italiano si trovano in situazione di forte debolezza di fronte ai colpi della crisi. Anche se il sistema finanziario, a causa di diverse ragioni, è stato coinvolto dalla crisi in misura relativamente minore, rispetto ad altri paesi europei il superamento della crisi è reso difficile dalla presenza di due peculiari caratteristiche strutturali: -la debolezza della domanda aggregata dovuta alla grande disuguaglianza nella distribuzione del reddito, complice anche la situazione del mercato del lavoro, -il gap di produttività e competitività del nostro sistema produttivo Le sfide per il sindacato Davanti a questo scenario il sindacato, non può limitarsi a giocare di rimessa. Deve essere proposta una azione da protagonista, in grado di superare sia una conflittualità incapace di risolvere i nuovi problemi, sia un’acquiescenza incapace di pilotare il cambiamento elaborando una progettualità innovativa. E’ necessario sviluppare due capacità: quella di “problem framing”, l’individuazione dei termini dei nuovi problemi e quella di “problem solving”, ossia della adozione di azioni appropriate. Queste capacità richiedono il possesso e il costante aggiornamento di adeguati strumenti di percezione e di analisi delle trasformazioni in atto e una base cognitiva, esperienziale e innovativa per elaborare le nuove strategie. Il Governo Monti e la trattativa sul mercato del lavoro Ottobre 2011 Lettera alla BCE del Governo Berlusconi Novembre 2011 Nuovo Governo Monti con maggioranza trasversale 3 linee di intervento in raccordo con Commissione Europea •Riforma pensionistica •Liberalizzazioni •Riforma mercato del lavoro Obiettivo: evitare il precipitare della situazione del paese, dare risposte ai mercati, rassicurare i partners europei, evitare il “contagio” greco. Riforma pensioni: intervento pesante, nel quale il sindacato è stato escluso da ogni capacità di incisione (incontro domenica 4 dicembre ore 10 – Decreto Legge domenica 4 dicembre ore 18.) Materia che ha un impatto pesantissimo sulle condizioni di vita delle persone. Il negoziato Trattativa partita malissimo a causa delle posizioni intransigenti del Governo Circa venti incontri in meno di due mesi. Art. 18 era originariamente primo punto. Mandato preciso del Governo che intende portare in Europa “manifesti” che testimonino il cambiamento del paese Unico modo per condizionare le soluzioni: trattare, discutere, confrontarsi e trovare alla fine soluzioni condivise I punti più spinosi non possono che essere frutto di mediazione Necessaria la capacità del sindacato confederale di fare accordi e di assumersi direttamente la responsabilità del risultato finale Su molti punti accoglimento delle richieste del sindacato, ma è mancata la capacità di raggiungere una soluzione condivisa che espone il testo al dibattito parlamentare. Negoziato senza accordo pieno, dissenso Cgil. DDL presentato il 5 aprile 2012. Fattori fondamentali: rapporto sindacato-politica; questione art. 18. La riforma del mercato del lavoro La riforma del mercato del lavoro fornisce risposte in larga parte convincenti in linea con quelle dei più avanzati paesi europei senza essere piegata alla logica dei mercati finanziari e al ridimensionamento del modello sociale, ma trovando un equilibrio, per nulla facile a priori, tra le esigenze di un mercato globalizzato, i diritti dei lavoratori a tutele consistenti in questo stesso mercato, la spinta alla crescita dell’occupazione. E’ il risultato di un confronto serrato con il Governo e le organizzazioni imprenditoriali, e rispetto alle posizioni di partenza espresse dal Governo e dagli imprenditori, sono state recepite molte delle nostre indicazioni pur con alcuni arretramenti sulla flessibilità in entrata a seguito della positiva mediazione finale sull’art. 18. Il dibattito parlamentare si preannuncia difficile, occorre salvaguardare i contenuti della riforma . Gli obiettivi della riforma: uno sguardo d’insieme Più occupazione stabile per i giovani (riordino tipologie contrattuali separando la flessibilità buona da quella malata ed introducendo il principio che la flessibilità debba avere un costo maggiore dei contratti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di premiare la stabilità del lavoro) Maggiore equità negli ammortizzatori sociali (conferma ed estensione della cassa integrazione a tutte le imprese con fondi bilaterali di solidarietà, allargamento delle tutele ai contratti flessibili in caso di disoccupazione) Maggiore inclusione delle donne nella vita economica Migliore inserimento lavorativo per immigrati e i disabili Adeguamento delle norme sui licenziamenti individuali (modifiche art.18) Promozione dell’apprendimento permanente Tipologie contrattuali (1) Apprendistato Diviene il canale privilegiato di accesso dei giovani al lavoro. Rispetto alla recente riforma, confermata nell’impianto generale, vengono definiti una durata minima di sei mesi, una percentuale minima del 50% di apprendisti da stabilizzare (30% per i primi 3 anni), l’estensione agli apprendisti della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) Contratto di inserimento Viene cancellato (possibile assumere fino al 31 dicembre) in parte compensato da incentivi all’assunzione di donne e lavoratori over 50. Contratto a tempo determinato • viene introdotta una maggiorazione contributiva dell’1,4% al fine di finanziare l’Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego), che può essere recuperata in caso di trasformazione a tempo indeterminato. • eliminazione del c.d. “causalone” per il primo contratto. • viene resa più rigida la disciplina dei rinnovi tramite l'aumento dell'intervallo temporale tra la scadenza di un contratto e il successivo, con una durata massima di 36 mesi, compresi i periodi in somministrazione a tempo determinato e non. • viene allungato da 60 a 120 gg il termine per l’ impugnazione extragiudiziale Tirocini e stage Sarà realizzato un Accordo Quadro Stato-Regioni che ne indicherà le linee guida restringendone l’utilizzo; ne verrà impedita la ripetitività. Tipologie contrattuali (2) Partite Iva Viene riconosciuta la sussistenza di una collaborazione a progetto, salvo prova contraria, se la durata superi i sei mesi in un anno, il collaboratore ne ricavi più del 75% dei compensi, anche se fatturati con più soggetti, e fruisca di una postazione di lavoro presso il committente (bastano 2 condizioni su 3). Rimandata entrata in vigore di 12 mesi. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro il numero degli associanti non può essere superiore a tre, con l’eccezione della presenza di rapporti coniugali, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Contratto a progetto •il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente •si presume un rapporto subordinato quando l'attività del collaboratore sia analoga a quella svolta dai dipendenti dell’impresa •viene impedita la facoltà di introdurre clausole individuali che consentono il recesso anticipato del committente in mancanza di giusta causa •viene aumentata l'aliquota contributiva di un punto all’anno dal 2013 al 2018, fino ad arrivare alla parificazione al 33% con i contratti di natura subordinata •viene lievemente rafforzata l’una tantum in caso di disoccupazione Lavoro accessorio Si restringe il campo di operatività, si chiarisce il regime orario dei voucher; si introducono modalità snelle di comunicazione amministrativa dell'inizio dell'attività lavorativa. Rimane un’ingiustificata amplissima deroga per il lavoro agricolo. Tipologie contrattuali (3) •Lavoro a tempo parziale rafforzato il diritto del lavoratore a vedere inseriti nei CCNL le “condizioni e modalità che consentano di richiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche previste dal contratto di lavoro”. •riconosciuta ai lavoratori studenti e ai lavoratori affetti da patologie oncologiche la possibilità di revocare il consenso alle clausole flessibili ed elastiche. Lavoro intermittente modifica degli articoli 34 e 35 del Dlgs 276/2003. Eliminata la possibilità di impiegare alcune tipologie di lavoratori (minori di 25 anni o maggiori di 45) anche in assenza delle motivazioni individuate dai CCNL. Abrogata la norma che stabiliva che, in caso di lavoro intermittente da svolgersi durante il fine settimana, nei periodi delle ferie estive, natalizie e pasquali, che l’indennità di disponibilità venisse corrisposta solo in caso di chiamata effettiva da parte del datore di lavoro; da ora in poi l’indennità di disponibilità verrà comunque corrisposta. Prima dell’inizio del lavoro il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla DPL, mediante fax o posta elettronica certificata. In caso di violazione degli obblighi: sanzione amministrativa da euro 1.000 a 6.000 per ogbi lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. I contratti già sottoscritti, ma non compatibili con le disposizioni previste, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il nuovo equilibrio incentivi / disincentivi realizza uno spostamento a favore delle tipologie tendenzialmente volte alla stabilizzazione Maggiore equità negli ammortizzatori sociali Strumentazione per l’emergenza Verrà mantenuta per il 2012 e 2013 la strumentazione legislativa e normativa legata all'emergenza, in particolare la Cassa integrazione in deroga, per la quale la legge di stabilità 2012 ha stanziato un miliardo di euro. Maggiore equità negli ammortizzatori sociali L’ASpI Trasformazione dell’attuale indennità di disoccupazione in Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) con gli stessi requisiti di accesso, con graduale superamento dell’indennità di mobilità, entro il 2017 come da tabella: Centro Nord 2013 2014 2015 2016 2017 Fino a 39 anni 12 12 12 ASpl (12) ASpl (12) da 40 a 49 anni 24 24 18 ASpl (12) ASpl (12) da 50 a 54 anni 36 30 24 18 Aspl (12) 55 e oltre 36 30 24 ASpl (18) Aspl (18) Sud 2013 2014 2015 2016 2017 Fino a 39 anni 24 18 12 ASpl (12) ASpl (12) da 40 a 49 anni 36 30 24 18 ASpl (12) da 50 a 54 anni 48 42 36 24 Aspl (12) 55 e oltre 48 42 36 24 Aspl (18) La “mini”Aspi Mini ASPI (art.28) L’ASPI sostituirà anche l’attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Ai lavoratori che non raggiungano il requisito contributivo di un anno di contribuzione negli ultimi 2 anni, ma possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi spetterà la mini ASpI, con stesso importo dell’ASpI ma durata ridotta, pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti. La mini ASpI verrà corrisposta mensilmente in seguito alla domanda, e non l’anno successivo, come avviene per l’attuale indennità a requisiti ridotti. La mini ASpI viene sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Le prestazioni dell’attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, di cui alla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, per i periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. La norma, quasi certamente per un refuso, è contraddittoria rispetto ai requisiti soggettivi di accesso, mentre si dice che non è necessario un anno di contribuzione negli ultimi due anni, in un’altra parte del testo si richiamano gli stessi requisiti richiesti per l’ASPI, sia l’anno di contribuzione sia i due anni di anzianità assicurativa. La Cisl chiederà di eliminare tali requisiti. L’indennità per i co co pro Viene modificata, a partire dal 2013, l’indennità di fine lavoro per i co.co.pro iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps, con i seguenti requisiti • abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; • abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 euro; • con riguardo all'anno di riferimento sia accreditata, presso la predetta Gestione separata almeno una mensilità; • abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente; • risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata. L’importo dell’indennità è pari al 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, co. 3, della legge 3 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Essendo per il 2012 il minimale citato pari € 14.930,00, va calcolato il 5% di 14.930,00, che è paria € 746,5, da moltiplicare per il numero mensilità previste. In sostanza l’indennità varierà tra € 2986 e € 4479. L’indennità sarà liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti al 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data. Variazione aliquote contributive Al finanziamento della nuova ASpI si provvederà con l’aliquota contributiva, pari all’1,31%, attualmente destinata al finanziamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione, tranne che per i lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali, per gli apprendisti, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo viene restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione a tempo indeterminato, e qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto a termine. Dal 1° gennaio 2013, è dovuto un contributo “ di licenziamento”, a carico del datore di lavoro, pari al cinquanta per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Lo stesso contributo è dovuto per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. Contributo non dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi di pagamento del contributo per la collocazione in mobilità. Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3 volte. L’aliquota contributiva a carico delle Agenzie di somministrazione di lavoro destinata al fondo per la formazione è ridotta dal 4 per cento al 2,6 per cento. L’aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata Inps, e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, viene aumentata di un punto l’anno fino a raggiungere il 33% nel 2018, parificandola alla aliquota per i lavoratori dipendenti. Lo stesso avviene per i coloro che siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (24% nel 2018). Maggiore equità negli ammortizzatori sociali Le politiche attive E’ previsto il rafforzamento delle politiche attive su tre basi: attivazione dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali, formazione professionale per i giovani e formazione continua, valorizzazione della ricollocazione con la collaborazione delle Agenzie Private del Lavoro. Sarà rafforzata la governance del sistema attraverso un accordo quadro tra Stato Regioni e Parti Sociali che preveda l’informatizzazione del sistema, una sede unica nel territorio per i servizi all’impiego e l’INPS, una Agenzia compartecipata tra Stato e Regioni. Si rafforzano gli strumenti per la ricollocazione lavorativa che affiancheranno il sostegno al reddito, con una particolare attenzione alla governance, che è punto nodale per il funzionamento del sistema viste le competenze distribuite tra stato e regioni. Migliore inserimento lavorativo per immigrati e disabili Immigrati: la perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario e dei suoi famigliari, ma si prolungherà nel periodo di iscrizione alle liste di collocamento e dell’utilizzo della prestazione per la disoccupazione. Disabili: Al fine di favorire maggiore inserimento ed integrazione nel mondo del lavoro dei disabili verrà ampliato il campo di applicazione della legge 68 tramite l’allargamento della base di calcolo per la riserva di quote di assunzione, il contrasto all’abuso dell’istituto degli esoneri da parte dei datori di lavoro, più incisivi controlli dell’Ispettorato del lavoro sul rispetto delle norme. Maggiore Inclusione delle donne nella vita economica Legge per il contrasto alle dimissioni in bianco: le dimissioni della lavoratrice madre entro i tre anni di età del figlio dovranno essere oggetto di comunicazione amministrativa e controfirmate in un secondo momento dalla lavoratrice Congedo di paternità: verrà istituito un periodo di tre giorni di congedo obbligatorio di paternità Conciliazione vita-lavoro: introduzione di voucher per i servizi di baby-sitting in alternativa al periodo facoltativo di maternità Apprendimento permanente “Qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”. L’art. 66 definisce come attori dell’apprendimento permanente: i centri provinciali per l’istruzione degli adulti; le strutture formative accreditate dalle regioni; la Scuola superiore della pubblica amministrazione; le parti sociali mediante i Fondi Interprofessionali per la formazione continua. Istituiti i sistemi integrati territoriali per l’apprendimento permanente che operano attraverso piani triennali. Identificate alcune priorità: • sostegno ai percorsi di apprendimento in relazione con i sistemi produttivi dei territori; • riconoscimento e certificazione dei crediti formativi; • fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. Entro sei mesi il Governo è delegato a promulgare un decreto legislativo per: il riconoscimento e la validazione dei saperi acquisiti; • la definizione di standard nazionali per la certificazione delle competenze; • la ridefinizione dei crediti utilizzabili per i percorsi di rientro nell’istruzione universitaria; • la definizione di criteri per la validazione dell’apprendimento non formale ed informale; • la definizione di criteri di accreditamento per l’individuazione di soggetti certificatori; • la previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese. E ora…? Se tutto fosse restato come prima il sindacato avrebbe perso, non vinto. Presidiare il dibattito parlamentare. Riprendere il confronto su tutti i temi: Redditi, Tassazione, Pensioni e questioni degli esodati Riconversione produttiva Applicazione Testo Unico Apprendistato Etc.