LA RIFORMA DEL
MERCATO DEL LAVORO
Roma, 24 aprile 2012
Europa 2020 e mercato del lavoro italiano
Lo scenario della crisi si ripercuote gravemente sulle variabili
macroeconomiche e sulle condizioni generali del mercato del lavoro che in
Italia appaiono particolarmente precarie.
Esse risaltano tali al confronto con i paesi membri dell’Unione Europea e al
confronto con gli obiettivi e le linee guida tracciate nella “Europe 2020
Strategy”.
Ricordiamo che queste guidelines raccomandano in primo luogo:
“che gli Stati membri incorporino nelle loro politiche del lavoro i principi della
flexicurity sostenuti dal Consiglio Europeo, e li applichino facendo pieno uso
del sostegno del Fondo Sociale Europeo con l’obiettivo di aumentare la
partecipazione al mercato del lavoro, combattere la segmentazione,
l’inattività e la disuguaglianza di genere e ridurre la disoccupazione
strutturale”.
La debolezza italiana
Si può affermare che l’economia e il mercato del lavoro italiano si trovano in
situazione di forte debolezza di fronte ai colpi della crisi.
Anche se il sistema finanziario, a causa di diverse ragioni, è stato coinvolto dalla
crisi in misura relativamente minore, rispetto ad altri paesi europei il superamento
della crisi è reso difficile dalla presenza di due peculiari caratteristiche strutturali:
-la debolezza della domanda aggregata dovuta alla grande disuguaglianza nella
distribuzione del reddito, complice anche la situazione del mercato del lavoro,
-il gap di produttività e competitività del nostro sistema produttivo
Le sfide per il sindacato
Davanti a questo scenario il sindacato, non può limitarsi a giocare di rimessa.
Deve essere proposta una azione da protagonista, in grado di superare sia una
conflittualità incapace di risolvere i nuovi problemi, sia un’acquiescenza incapace di
pilotare il cambiamento elaborando una progettualità innovativa.
E’ necessario sviluppare due capacità: quella di “problem framing”, l’individuazione
dei termini dei nuovi problemi e quella di “problem solving”, ossia della adozione di
azioni appropriate.
Queste capacità richiedono il possesso e il costante aggiornamento di adeguati
strumenti di percezione e di analisi delle trasformazioni in atto e una base
cognitiva, esperienziale e innovativa per elaborare le nuove strategie.
Il Governo Monti e la trattativa sul mercato del lavoro
Ottobre 2011 Lettera alla BCE del Governo Berlusconi
Novembre 2011 Nuovo Governo Monti con maggioranza trasversale
3 linee di intervento in raccordo con Commissione Europea
•Riforma pensionistica
•Liberalizzazioni
•Riforma mercato del lavoro
Obiettivo: evitare il precipitare della situazione del paese, dare risposte ai mercati,
rassicurare i partners europei, evitare il “contagio” greco.
Riforma pensioni: intervento pesante, nel quale il sindacato è stato escluso da ogni
capacità di incisione (incontro domenica 4 dicembre ore 10 – Decreto Legge
domenica 4 dicembre ore 18.)
Materia che ha un impatto pesantissimo sulle condizioni di vita delle persone.
Il negoziato
Trattativa partita malissimo a causa delle posizioni intransigenti del Governo
Circa venti incontri in meno di due mesi. Art. 18 era originariamente primo punto.
Mandato preciso del Governo che intende portare in Europa “manifesti” che
testimonino il cambiamento del paese
Unico modo per condizionare le soluzioni: trattare, discutere, confrontarsi e
trovare alla fine soluzioni condivise
I punti più spinosi non possono che essere frutto di mediazione
Necessaria la capacità del sindacato confederale di fare accordi e di assumersi
direttamente la responsabilità del risultato finale
Su molti punti accoglimento delle richieste del sindacato, ma è mancata la capacità
di raggiungere una soluzione condivisa che espone il testo al dibattito parlamentare.
Negoziato senza accordo pieno, dissenso Cgil. DDL presentato il 5 aprile 2012.
Fattori fondamentali: rapporto sindacato-politica; questione art. 18.
La riforma del mercato del lavoro
La riforma del mercato del lavoro fornisce risposte in larga parte
convincenti in linea con quelle dei più avanzati paesi europei senza
essere piegata alla logica dei mercati finanziari e al
ridimensionamento del modello sociale, ma trovando un equilibrio,
per nulla facile a priori, tra le esigenze di un mercato globalizzato, i
diritti dei lavoratori a tutele consistenti in questo stesso mercato, la
spinta alla crescita dell’occupazione.
E’ il risultato di un confronto serrato con il Governo e le
organizzazioni imprenditoriali, e rispetto alle posizioni di partenza
espresse dal Governo e dagli imprenditori, sono state recepite molte
delle nostre indicazioni pur con alcuni arretramenti sulla flessibilità in
entrata a seguito della positiva mediazione finale sull’art. 18.
Il dibattito parlamentare si preannuncia difficile, occorre
salvaguardare i contenuti della riforma .
Gli obiettivi della riforma: uno sguardo d’insieme
 Più occupazione stabile per i giovani (riordino tipologie contrattuali
separando la flessibilità buona da quella malata ed introducendo il principio che
la flessibilità debba avere un costo maggiore dei contratti a tempo
indeterminato, con l’obiettivo di premiare la stabilità del lavoro)
 Maggiore equità negli ammortizzatori sociali (conferma ed estensione
della cassa integrazione a tutte le imprese con fondi bilaterali di solidarietà,
allargamento delle tutele ai contratti flessibili in caso di disoccupazione)
 Maggiore inclusione delle donne nella vita economica
 Migliore inserimento lavorativo per immigrati e i disabili
 Adeguamento delle norme sui licenziamenti individuali (modifiche art.18)
 Promozione dell’apprendimento permanente
Tipologie contrattuali (1)
Apprendistato Diviene il canale privilegiato di accesso dei giovani al lavoro. Rispetto alla
recente riforma, confermata nell’impianto generale, vengono definiti una durata minima di
sei mesi, una percentuale minima del 50% di apprendisti da stabilizzare (30% per i primi 3
anni), l’estensione agli apprendisti della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI)
Contratto di inserimento Viene cancellato (possibile assumere fino al 31 dicembre) in
parte compensato da incentivi all’assunzione di donne e lavoratori over 50.
Contratto a tempo determinato
• viene introdotta una maggiorazione contributiva dell’1,4% al fine di finanziare l’Aspi
(Assicurazione Sociale per l’Impiego), che può essere recuperata in caso di
trasformazione a tempo indeterminato.
• eliminazione del c.d. “causalone” per il primo contratto.
• viene resa più rigida la disciplina dei rinnovi tramite l'aumento dell'intervallo temporale
tra la scadenza di un contratto e il successivo, con una durata massima di 36 mesi,
compresi i periodi in somministrazione a tempo determinato e non.
• viene allungato da 60 a 120 gg il termine per l’ impugnazione extragiudiziale
Tirocini e stage Sarà realizzato un Accordo Quadro Stato-Regioni che ne indicherà le linee
guida restringendone l’utilizzo; ne verrà impedita la ripetitività.
Tipologie contrattuali (2)
Partite Iva Viene riconosciuta la sussistenza di una collaborazione a progetto, salvo prova
contraria, se la durata superi i sei mesi in un anno, il collaboratore ne ricavi più del 75% dei
compensi, anche se fatturati con più soggetti, e fruisca di una postazione di lavoro presso il
committente (bastano 2 condizioni su 3). Rimandata entrata in vigore di 12 mesi.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro il numero degli associanti non può
essere superiore a tre, con l’eccezione della presenza di rapporti coniugali, di parentela entro
il terzo grado o di affinità entro il secondo.
Contratto a progetto
•il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente
•si presume un rapporto subordinato quando l'attività del collaboratore sia analoga a quella
svolta dai dipendenti dell’impresa
•viene impedita la facoltà di introdurre clausole individuali che consentono il recesso
anticipato del committente in mancanza di giusta causa
•viene aumentata l'aliquota contributiva di un punto all’anno dal 2013 al 2018, fino ad arrivare
alla parificazione al 33% con i contratti di natura subordinata
•viene lievemente rafforzata l’una tantum in caso di disoccupazione
Lavoro accessorio Si restringe il campo di operatività, si chiarisce il regime orario dei
voucher; si introducono modalità snelle di comunicazione amministrativa dell'inizio dell'attività
lavorativa. Rimane un’ingiustificata amplissima deroga per il lavoro agricolo.
Tipologie contrattuali (3)
•Lavoro a tempo parziale rafforzato il diritto del lavoratore a vedere inseriti nei CCNL le
“condizioni e modalità che consentano di richiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole
flessibili ed elastiche previste dal contratto di lavoro”.
•riconosciuta ai lavoratori studenti e ai lavoratori affetti da patologie oncologiche la possibilità
di revocare il consenso alle clausole flessibili ed elastiche.
Lavoro intermittente modifica degli articoli 34 e 35 del Dlgs 276/2003.
Eliminata la possibilità di impiegare alcune tipologie di lavoratori (minori di 25 anni o maggiori
di 45) anche in assenza delle motivazioni individuate dai CCNL.
Abrogata la norma che stabiliva che, in caso di lavoro intermittente da svolgersi durante il fine
settimana, nei periodi delle ferie estive, natalizie e pasquali, che l’indennità di disponibilità
venisse corrisposta solo in caso di chiamata effettiva da parte del datore di lavoro; da ora in
poi l’indennità di disponibilità verrà comunque corrisposta.
Prima dell’inizio del lavoro il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità
semplificate alla DPL, mediante fax o posta elettronica certificata.
In caso di violazione degli obblighi: sanzione amministrativa da euro 1.000 a 6.000 per ogbi
lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
I contratti già sottoscritti, ma non compatibili con le disposizioni previste, cessano di produrre
effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il nuovo equilibrio incentivi / disincentivi realizza uno spostamento a favore
delle tipologie tendenzialmente volte alla stabilizzazione
Maggiore equità negli ammortizzatori sociali
Strumentazione per l’emergenza
Verrà mantenuta
per il 2012 e 2013 la
strumentazione legislativa e normativa legata
all'emergenza,
in
particolare
la
Cassa
integrazione in deroga, per la quale la legge di
stabilità 2012 ha stanziato un miliardo di euro.
Maggiore equità negli ammortizzatori sociali
L’ASpI
Trasformazione
dell’attuale
indennità
di
disoccupazione
in
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) con gli stessi requisiti di
accesso, con graduale superamento dell’indennità di mobilità, entro il
2017 come da tabella:
Centro Nord
2013
2014
2015
2016
2017
Fino a 39 anni
12
12
12
ASpl (12)
ASpl (12)
da 40 a 49 anni
24
24
18
ASpl (12)
ASpl (12)
da 50 a 54 anni
36
30
24
18
Aspl (12)
55 e oltre
36
30
24
ASpl (18)
Aspl (18)
Sud
2013
2014
2015
2016
2017
Fino a 39 anni
24
18
12
ASpl (12)
ASpl (12)
da 40 a 49 anni
36
30
24
18
ASpl (12)
da 50 a 54 anni
48
42
36
24
Aspl (12)
55 e oltre
48
42
36
24
Aspl (18)
La “mini”Aspi
Mini ASPI (art.28)
L’ASPI sostituirà anche l’attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
Ai lavoratori che non raggiungano il requisito contributivo di un anno di contribuzione negli
ultimi 2 anni, ma possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi
spetterà la mini ASpI, con stesso importo dell’ASpI ma durata ridotta, pari alla metà delle
settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente
fruiti. La mini ASpI verrà corrisposta mensilmente in seguito alla domanda, e non l’anno
successivo, come avviene per l’attuale indennità a requisiti ridotti.
La mini ASpI viene sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie a carico dei
datori di lavoro in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro
subordinato, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione
l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Le prestazioni dell’attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, di cui alla legge 20
maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, per i periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle
prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
La norma, quasi certamente per un refuso, è contraddittoria rispetto ai requisiti soggettivi di
accesso, mentre si dice che non è necessario un anno di contribuzione negli ultimi due anni,
in un’altra parte del testo si richiamano gli stessi requisiti richiesti per l’ASPI, sia l’anno di
contribuzione sia i due anni di anzianità assicurativa.
La Cisl chiederà di eliminare tali requisiti.
L’indennità per i co co pro
Viene modificata, a partire dal 2013, l’indennità di fine lavoro per i co.co.pro iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps, con i seguenti requisiti
• abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
• abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore a
20.000 euro;
•
con riguardo all'anno di riferimento sia accreditata, presso la predetta Gestione separata
almeno una mensilità;
•
abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno
precedente;
•
risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta
Gestione separata.
L’importo dell’indennità è pari al 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all’articolo
1, co. 3, della legge 3 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità
accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Essendo per il 2012 il
minimale citato pari € 14.930,00, va calcolato il 5% di 14.930,00, che è paria € 746,5, da
moltiplicare per il numero mensilità previste. In sostanza l’indennità varierà tra € 2986 e €
4479.
L’indennità sarà liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro,
ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti al 31 dicembre 2012
per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
Variazione aliquote contributive
Al finanziamento della nuova ASpI si provvederà con l’aliquota contributiva, pari all’1,31%,
attualmente destinata al finanziamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione.
Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo
addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione, tranne che per
i lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività
stagionali, per gli apprendisti, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo viene restituito al datore di lavoro in caso di
trasformazione a tempo indeterminato, e qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore a tempo
indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto a termine.
Dal 1° gennaio 2013, è dovuto un contributo “ di licenziamento”, a carico del datore di lavoro,
pari al cinquanta per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità
aziendale negli ultimi tre anni. Lo stesso contributo è dovuto per le interruzioni dei rapporti di
apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.
Contributo non dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi di pagamento del contributo per la
collocazione in mobilità. Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo
sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3 volte.
L’aliquota contributiva a carico delle Agenzie di somministrazione di lavoro destinata al
fondo per la formazione è ridotta dal 4 per cento al 2,6 per cento.
L’aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata Inps, e non assicurati presso altre forme
di previdenza obbligatoria, viene aumentata di un punto l’anno fino a raggiungere il 33% nel 2018,
parificandola alla aliquota per i lavoratori dipendenti. Lo stesso avviene per i coloro che siano già
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (24% nel 2018).
Maggiore equità negli ammortizzatori sociali
Le politiche attive
E’ previsto il rafforzamento delle politiche attive su tre basi:
 attivazione dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali,
 formazione professionale per i giovani e formazione continua,
 valorizzazione della ricollocazione con la collaborazione delle Agenzie
Private del Lavoro.
Sarà rafforzata la governance del sistema attraverso un accordo quadro tra
Stato Regioni e Parti Sociali che preveda l’informatizzazione del sistema, una
sede unica nel territorio per i servizi all’impiego e l’INPS, una Agenzia
compartecipata tra Stato e Regioni.
Si rafforzano gli strumenti per la ricollocazione lavorativa che
affiancheranno il sostegno al reddito, con una particolare
attenzione alla governance, che è punto nodale per il
funzionamento del sistema viste le competenze distribuite tra stato
e regioni.
Migliore inserimento lavorativo per immigrati e disabili
 Immigrati: la perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del
permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario e dei suoi famigliari, ma
si prolungherà nel periodo di iscrizione alle liste di collocamento e dell’utilizzo
della prestazione per la disoccupazione.
 Disabili: Al fine di favorire maggiore inserimento ed integrazione nel mondo
del lavoro dei disabili verrà ampliato il campo di applicazione della legge 68
tramite l’allargamento della base di calcolo per la riserva di quote di assunzione,
il contrasto all’abuso dell’istituto degli esoneri da parte dei datori di lavoro, più
incisivi controlli dell’Ispettorato del lavoro sul rispetto delle norme.
Maggiore Inclusione delle donne nella vita economica
 Legge per il contrasto alle dimissioni in bianco: le dimissioni della
lavoratrice madre entro i tre anni di età del figlio dovranno essere oggetto di
comunicazione amministrativa e controfirmate in un secondo momento dalla
lavoratrice
Congedo di paternità: verrà istituito un periodo di tre giorni di congedo
obbligatorio di paternità
Conciliazione vita-lavoro: introduzione di voucher per i servizi di baby-sitting
in alternativa al periodo facoltativo di maternità
Apprendimento permanente
“Qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non
formale, informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le
capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.
L’art. 66 definisce come attori dell’apprendimento permanente:
i centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
le strutture formative accreditate dalle regioni;
la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
le parti sociali mediante i Fondi Interprofessionali per la formazione continua.
Istituiti i sistemi integrati territoriali per l’apprendimento permanente che operano attraverso
piani triennali. Identificate alcune priorità:
• sostegno ai percorsi di apprendimento in relazione con i sistemi produttivi dei territori;
• riconoscimento e certificazione dei crediti formativi;
• fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.
Entro sei mesi il Governo è delegato a promulgare un decreto legislativo per:
il riconoscimento e la validazione dei saperi acquisiti;
• la definizione di standard nazionali per la certificazione delle competenze;
• la ridefinizione dei crediti utilizzabili per i percorsi di rientro nell’istruzione universitaria;
• la definizione di criteri per la validazione dell’apprendimento non formale ed informale;
• la definizione di criteri di accreditamento per l’individuazione di soggetti certificatori;
• la previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese.
E ora…?
Se tutto fosse restato come prima il sindacato avrebbe perso,
non vinto. Presidiare il dibattito parlamentare.
Riprendere il confronto su tutti i temi:
Redditi,
Tassazione,
Pensioni e questioni degli esodati
Riconversione produttiva
Applicazione Testo Unico Apprendistato
Etc.
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Riforma_MdL_per_PP