A.S.P.I. : QUESTA SCONOSCIUTA ? A C U R A D I F R A N C E S C O G E R I A – C O N S U L E N T E D E L L A V O RO W W W . L A B O R T R E . W O R D P RE S S . C O M In queste pagine potete trovare una breve sintesi delle caratteristiche della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego nella sua forma ordinaria e “mini” (cdt Mini-Aspi) e in vigore dal 1 Gennaio 2013. Confidiamo che il lavoro svolto possa essere un piccolo aiuto nella difficile norma di riferimento. COSA SOSTITUISCE DAL 01 GENNAIO 2013 ? à à à à à Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti normali; Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti ridotti; Indennità speciale edile; Indennità di mobilità (dopo periodo transitorio di 4 anni); Rimane invariata le disoccupazione agricola. BENEFICIARI: à à à à à à à Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time; Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012); Lavoratori a domicilio; Soci di cooperative solo in regime di subordinazione; Dipendenti pubblici con contratto a termine; Impiegati agricoltura; Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati). ESCLUSI: à Dipendenti pubblici a tempo indeterminato; à Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni DL 86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07). ASPI E LAVORATORI SOSPESI Nel passaggio al Senato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015 è prevista l’erogazione Aspi a : • Lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale; • in possesso dei requisiti ordinari; • a condizione di un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità a carico dei fondi di solidarietà bilaterali; • La durata del trattamento non potrà superare 90 giornate da computarsi in un biennio mobile. REQUISITI: La nuova indennità è corrisposta al lavoratore che abbia perduto involontariamente l’occupazione e che: è Sia in regime di disoccupazione ai sensi art. 1, c. 2 lettera c Dlgs 181/2000: «condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e ricerca di una attività, abbia stipulato un patto di servizio con i servizi competenti» . è E’ ricompresa la disoccupazione a seguito dimissioni per giusta causa. è Possa fa valere almeno 2 anni (104 settimane) di assicurazione e almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (biennio mobile). 1 NON costituisce requisito per l’accesso all’Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per: • • Dimissioni; Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66). DURATA A REGIME DAL 2016 (IN BASE ALL’ETÀ DEI LAVORATORI) • • 12 MESI per lavoratori di età inferiore a 55 anni; si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i.). • • • 18 MESI per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni; entro il limite del numero di settimane di contribuzione negli ultimi due anni. si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i). L’indennità A.s.p.i è liquidata: • a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro • ovvero dal giorno successivo a quello in cui si presenta la domanda (oltre il termine di 60 giorni ???) PERIODO TRANSITORIO INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal Decreto Sviluppo L. 134/2012) Anno Età Durata 2013 Meno di 50 8 mesi Oltre 50 12 mesi Meno di 50 8 mesi Da 50 a 54 12 mesi Più di 54 14 mesi Meno di 50 10 mesi Da 50 a 54 12 mesi Più di 54 16 mesi 2014 2015 Note Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni VALORE DELL’ASPI: 1^ FASCIA Per retribuzioni medie dei 2 anni precedenti inferiori o pari a 1.180,00€ 2^ FASCIA Per retribuzioni medie dei 2 anni à Aspi pari al 75% di 1.180,00 ( € 885,00). 2 precedenti superiori a 1.180,00€ à Aspi pari al 75% di 1.180,00€ + 25% della quota eccedente sino ad un tetto massimo di 1.119,00€ IN OGNI CASO L’IMPORTO MENSILE DELL’INDENNITA’ NON PUO’ SUPERARE L’IMPORTO MASSIMO DI € 1.119,32 (massimale Cig rivalutato) Riduzioni: Del 15% dopo i primi sei mesi e per sei mesi; Ulteriore 15% dopo dodicesimo mese. CONTRIBUZIONE: § § § § L’Aspi è totalmente esente da contributi (compreso il 5,84% a carico lavoratore). Previsto riconoscimento contributi figurativi per i periodi di fruizione, nella misura massima settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni. I contributi figurativi A.s.p.i sono utili ai fini del diritto della misura dei trattamenti pensionistici. I contributi figurativi A.s.p.i. NON sono utili ai fini del conseguimento del diritto pensionistico nel caso di «sistema contributivo». FINANZIAMENTO: § Contratti a tempo indeterminato : à 1,31% a carico azienda + 0,30% addizionale L. 845/78. à Rimane salva la riduzione per cuneo fiscale del 0,80%+1% estesa anche soggetti esclusi in precedenza dalla Ds come le Cooperative Dpr 602/70. à Contribuzione dovuta anche per apprendisti nelle aziende sino a 9 dipendenti in quanto non operante lo sgravio ai sensi L. 183/2011. § Contratti a tempo determinato : à Contribuzione dell’1,31% + addizionale dell’ 1,4% a decorrere dai periodi contributivi maturati dal 01.01.2013; à Il contributo addizionale non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui DPR 1525/1963 e di quelle definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011); c) agli apprendisti; d) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c.2 D.lgs 165/2001) (lavoratori da liste mobilità L. 223/91 – L. 236/93 altri rapporti agevolati ???) e) riduzione dal 4% al 2,6% per le agenzie di somministrazione iscritte al fondo Forma.Temp. Restituzione del contributo addizionale alla trasformazione a tempo indeterminato nei limiti delle ultime 6 mensilità. Restituzione anche per le assunzioni a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine con detrazione dalle mensilità spettanti di un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla precedente cessazione. • • FINANZIAMENTO: “TICKET LICENZIAMENTI” Rapporti di lavoro cessati: à dal 1 gennaio 2013 in tutti i casi di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (escluse dimissioni) è dovuto dalle aziende un contributo pari al 50% dell’indennità minima per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (max 1,5 volte). a) Ricompresi i casi di: • decesso del lavoratore, • cessazione apprendistato alla qualifica. • Risoluzione consensuale (?) b) Esclusi i casi di: • Licenziamenti per cambi di appalto • Licenziamento per conclusione e chiusura cantiere. § Il contributo ingresso mobilità rimane sino al 2016, dal 2017 contributo Aspi triplicato senza accordo. SOSPENSIONE A.S.P.I E RIDUZIONE INDENNITA’ Nuova occupazione: Sospensione erogazione indennità sino ad un massimo di 6 mesi; In caso di sospensioni di durata inferiore a sei mesi l’Aspi riprende dal momento della iniziale sospensione; 3 - In caso di sospensione pari o superiore a sei mesi necessaria ulteriore domanda; I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono utili al ricalco dell’Aspi o della Mini-Aspi; Sospensione possibile d’ufficio in base alle comunicazioni obbligatorie (Co). Riduzione indennità avvio attività autonoma: In caso di avvio di attività in forma autonoma con produzione di reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. (8.000€ per lavoro dipendente, 4.800€ autonomo, 7.500€ se concorrono pensioni); Obbligo di informazione all’Inps da parte del lavoratore entro 1 mese dall’avvio dell’attività con dichiarazione di reddito presunto per un anno; La riduzione è prevista per l’80% dei proventi dichiarati e previsti (salvo conguaglio alla presentazione della dichiarazione dei redditi). CONTRIBUTO AL LAVORO AUTONOMO: Per il triennio 2013-2015: • Facoltà per il lavoratore con diritto all’Aspi, di richiede la totale liquidazione dell’indennità (o delle mensilità residue), per avviare una attività autonoma, per una micro impresa o per associarsi in cooperativa; • Stanziamento di copertura massima pari a 20 milioni di € per ogni anno. DECADENZA DALL’ASPI: • Perdita dello stato di disoccupazione; • Avvio attività in forma autonoma senza segnalazione all’inps; • Raggiungimento requisiti al pensionamento di vecchiaia o anticipato; • Acquisizione diritto assegno invalidità ( salvo opzione per l’Aspi). La decadenza decorre dal momento del verificarsi dell’evento e comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite. DOMANDA LIQUIDAZIONE La domanda di liquidazione A.s.p.i : è trasmessa all’Inps ; obbligatoriamente IN VIA TELEMATICA; entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento. ESEMPI ASPI Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013 1^ ESEMPIO Retrib. Previdenziale biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012 à € 20.000,00 2011 à € 18.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: a) b) 1^ fascia 2^ fascia € 1.582,12 à € 1.180,00 x 75% = € 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% = TOTALE ASPI à 104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio 4,33 = settimane medie mensili (52/12) 2^ ESEMPIO Retrib. Previdenziale biennio precedente € 55.000,00 di cui : € 885,00 € 100,53 € 985,53 2012 à € 28.000,00 2011 à € 27.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 55.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 2.289,90 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia 2^ fascia € 2.289,90 à €1.180,00 x 75% = € 2.289,90 - € 1.180,00= €1.109,90 x 25% = Somma Indennità Aspi € 885,00 € 277,48 € 1.162,48 € 1.119,00 4 a) b) 104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio 4,33 = settimane medie mensili (52/12) ESEMPIO “TICKET LICENZIAMENTO” Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013. Retr.prev. biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012 à € 20.000,00 2011 à € 18.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia 2^ fascia € 1.582,12 à € 1.582,12 - € 1.180,00= €1.180,00 x 75% = € 885,00 € 402,12 x 25% = €100,53 TOTALE ASPI à € 985,53 Ticket licenziamento individuale (58 mesi di anzianità di servizio): = (€ 985,53 x 50%) x (36 :12) = € 492,77 x 3 = € 1.478,31 Ticket licenziamento collettivo senza accordo sindacale dal 01.01.2017 (58 mesi di anzianità): = € 1.478,31 x 3 = € 4.434,93 MINI - A.S.P.I. DAL 01.01.2013 DAL 01 GENNAIO 2013 BENEFICIARI: à à à à à à à Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time; Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012); Lavoratori a domicilio; Soci di cooperative solo in regime di subordinazione; Dipendenti pubblici con contratto a termine; Impiegati agricoltura; Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati). ESCLUSI: à à Dipendenti pubblici a tempo indeterminato; Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07). DOMANDA à On-line come per l’Aspi da inoltrare all’Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento. REQUISITI: • • Versamento di almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi Non necessaria anzianità contributiva (oggi richiesto per disoccupazione con requisiti ridotti) NON costituisce requisito per l’accesso alla Mini-Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per: • Dimissioni; • Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66). 5 VALORE MINI-ASPI • Stesse condizioni e previsioni dell’ Aspi. DURATA MINI-ASPI • • • • • Corresponsione mensile; Per tante settimane pari al 50% delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno; Prevista detrazione periodi già fruiti; Liquidata a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda; Deve risultare il mantenimento dello stato di disoccupazione. SOSPENSIONE: prevista in caso di nuova occupazione, anche in base alle comunicazioni rilevate d’ufficio (Co), nel limite massimo di 5 giorni. ESEMPIO MINI-ASPI Lavoratore assunto il 4.9.2012 e licenziato il 31.01.2013 Reddito dal 4.9.2012 al 31.01.2013 € 6.5000,00. Anzianità e contributi: 22 settimane integralmente versate. Retribuzione media Mini-Aspi: € 6.500,00 : 22 (a) x 4,33 (b) = € 1.279,32 (> di 1.180,00) Indennità Mini-A.s.p.i.: a) b) 1^ fascia 2^ fascia € 1.279,32 à € 1.279,32 - € 1.180,00= 22 = settimane di versate nel periodo di assunzione 4,33 = settimane medie mensili (52/12) €1.180,00 x 75% = € 99,32 x 25% = TOTALE MINI ASPI à € 885,00 € 24,83 € 909,83 LA TUTELA DEI PARASUBORDINATI Dal 2013 erogazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi i cdt “a progetto”) se iscritti in via esclusiva alla Gestione separata a condizione che: 1) • • • • Nell’anno precedente: Abbiano operato in regime di mono-committenza; Abbiano un reddito complessivo lordo fiscale non superiore a 20.000,00€; Abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi; Abbiano accreditate almeno 4 mensilità alla gestione separata. 2) Nell’anno di riferimento (quello in cui si chiede l’indennità) • Abbiano il possesso di almeno 1 mese di accreditamento alla gestione separata. MISURA DELL’INDENNITA’ “UNA TANTUM” Pari a una somma del 5% (7% per il 2013-2015) minimale annuo di reddito imponibile per il versamento dei contributi alla gestione artigiani e commercianti X minor numero tra mensilità accreditate anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. • NB: L’indennità è liquidata in un’unica somma se pari o inferiore a € 1.000,00 altrimenti in importi mensili di pari rata (quante ??) 6 TABELLA VALORE “UNA TANTUM” PARASUBORDIANTI Reddito imponibile 2012 gestione artigiani-commercianti = 14.930,00 Mesi accreditati Mesi scoperti 7% (2013-2015) 5% (dal 2016) 4 8 4.180,00 2.896,00 5 7 5.226,00 3.733,00 6 6 6.271,00 4.479,00 7 5 5226,00 3.733,00 8 4 4.180,00 2.896,00 9 3 3.135,00 2.240,00 10 2 2.090,00 1.493,00 11 1 1.045,00 747,00 12 0 0 0 7