A.S.P.I. : QUESTA SCONOSCIUTA ?
A C U R A D I F R A N C E S C O G E R I A – C O N S U L E N T E D E L L A V O RO W W W . L A B O R T R E . W O R D P RE S S . C O M
In queste pagine potete trovare una breve sintesi delle caratteristiche della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
nella sua forma ordinaria e “mini” (cdt Mini-Aspi) e in vigore dal 1 Gennaio 2013. Confidiamo che il lavoro svolto possa
essere un piccolo aiuto nella difficile norma di riferimento.
COSA SOSTITUISCE DAL 01 GENNAIO 2013 ?
à
à
à
à
à
Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti normali;
Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti ridotti;
Indennità speciale edile;
Indennità di mobilità (dopo periodo transitorio di 4 anni);
Rimane invariata le disoccupazione agricola.
BENEFICIARI:
à
à
à
à
à
à
à
Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time;
Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012);
Lavoratori a domicilio;
Soci di cooperative solo in regime di subordinazione;
Dipendenti pubblici con contratto a termine;
Impiegati agricoltura;
Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati).
ESCLUSI:
à Dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
à Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni DL 86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07).
ASPI E LAVORATORI SOSPESI
Nel passaggio al Senato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015 è prevista l’erogazione Aspi a :
•
Lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale;
•
in possesso dei requisiti ordinari;
•
a condizione di un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità a carico dei fondi di
solidarietà bilaterali;
•
La durata del trattamento non potrà superare 90 giornate da computarsi in un biennio mobile.
REQUISITI:
La nuova indennità è corrisposta al lavoratore che abbia perduto involontariamente l’occupazione e che:
è Sia in regime di disoccupazione ai sensi art. 1, c. 2 lettera c Dlgs 181/2000:
«condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e ricerca di
una attività, abbia stipulato un patto di servizio con i servizi competenti» .
è E’ ricompresa la disoccupazione a seguito dimissioni per giusta causa.
è
Possa fa valere almeno 2 anni (104 settimane) di assicurazione e almeno 1 anno (52 settimane) di
contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (biennio mobile).
1
NON costituisce requisito per l’accesso all’Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per:
•
•
Dimissioni;
Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66).
DURATA A REGIME DAL 2016 (IN BASE ALL’ETÀ DEI LAVORATORI)
•
•
12 MESI
per lavoratori di età inferiore a 55 anni;
si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione ad altri trattamenti
brevi (mini A.s.p.i.).
•
•
•
18 MESI
per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni;
entro il limite del numero di settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione ad altri trattamenti
brevi (mini A.s.p.i).
L’indennità A.s.p.i è liquidata:
•
a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
•
ovvero dal giorno successivo a quello in cui si presenta la domanda (oltre il termine di 60 giorni ???)
PERIODO TRANSITORIO INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE
Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal Decreto Sviluppo L. 134/2012)
Anno
Età
Durata
2013
Meno di 50
8 mesi
Oltre 50
12 mesi
Meno di 50
8 mesi
Da 50 a 54
12 mesi
Più di 54
14 mesi
Meno di 50
10 mesi
Da 50 a 54
12 mesi
Più di 54
16 mesi
2014
2015
Note
Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2
anni
Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2
anni
VALORE DELL’ASPI:
1^ FASCIA
Per retribuzioni medie dei 2 anni
precedenti inferiori o pari a 1.180,00€
2^ FASCIA
Per retribuzioni medie dei 2 anni
à
Aspi pari al 75% di 1.180,00 ( € 885,00).
2
precedenti superiori a 1.180,00€
à
Aspi pari al 75% di 1.180,00€ + 25% della quota
eccedente sino ad un tetto massimo di 1.119,00€
IN OGNI CASO L’IMPORTO MENSILE DELL’INDENNITA’
NON PUO’ SUPERARE L’IMPORTO MASSIMO DI € 1.119,32 (massimale Cig rivalutato)
Riduzioni:
Del 15% dopo i primi sei mesi e per sei mesi;
Ulteriore 15% dopo dodicesimo mese.
CONTRIBUZIONE:
§
§
§
§
L’Aspi è totalmente esente da contributi (compreso il 5,84% a carico lavoratore).
Previsto riconoscimento contributi figurativi per i periodi di fruizione, nella misura massima settimanale pari alla
media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni.
I contributi figurativi A.s.p.i sono utili ai fini del diritto della misura dei trattamenti pensionistici.
I contributi figurativi A.s.p.i. NON sono utili ai fini del conseguimento del diritto pensionistico nel
caso di «sistema contributivo».
FINANZIAMENTO:
§
Contratti a tempo indeterminato :
à 1,31% a carico azienda + 0,30% addizionale L. 845/78.
à Rimane salva la riduzione per cuneo fiscale del 0,80%+1% estesa anche soggetti esclusi in precedenza dalla
Ds come le Cooperative Dpr 602/70.
à Contribuzione dovuta anche per apprendisti nelle aziende sino a 9 dipendenti in quanto non operante lo
sgravio ai sensi L. 183/2011.
§
Contratti a tempo determinato :
à Contribuzione dell’1,31% + addizionale dell’ 1,4% a decorrere dai periodi contributivi
maturati dal 01.01.2013;
à Il contributo addizionale non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui DPR
1525/1963 e di quelle definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011);
c) agli apprendisti;
d) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c.2 D.lgs 165/2001)
(lavoratori da liste mobilità L. 223/91 – L. 236/93 altri rapporti agevolati ???)
e) riduzione dal 4% al 2,6% per le agenzie di somministrazione iscritte al fondo Forma.Temp.
Restituzione del contributo addizionale alla trasformazione a tempo indeterminato nei limiti delle ultime
6 mensilità.
Restituzione anche per le assunzioni a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente
contratto a termine con detrazione dalle mensilità spettanti di un numero di mensilità ragguagliato
al periodo trascorso dalla precedente cessazione.
•
•
FINANZIAMENTO: “TICKET LICENZIAMENTI”
Rapporti di lavoro cessati:
à dal 1 gennaio 2013 in tutti i casi di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (escluse
dimissioni) è dovuto dalle aziende un contributo pari al 50% dell’indennità minima per ogni 12 mesi di
anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (max 1,5 volte).
a) Ricompresi i casi di:
•
decesso del lavoratore,
•
cessazione apprendistato alla qualifica.
•
Risoluzione consensuale (?)
b) Esclusi i casi di:
•
Licenziamenti per cambi di appalto
•
Licenziamento per conclusione e chiusura cantiere.
§
Il contributo ingresso mobilità rimane sino al 2016, dal 2017 contributo Aspi triplicato senza accordo.
SOSPENSIONE A.S.P.I E RIDUZIONE INDENNITA’
Nuova occupazione:
Sospensione erogazione indennità sino ad un massimo di 6 mesi;
In caso di sospensioni di durata inferiore a sei mesi l’Aspi riprende dal momento della iniziale sospensione;
3
-
In caso di sospensione pari o superiore a sei mesi necessaria ulteriore domanda;
I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono utili al ricalco dell’Aspi o della Mini-Aspi;
Sospensione possibile d’ufficio in base alle comunicazioni obbligatorie (Co).
Riduzione indennità avvio attività autonoma:
In caso di avvio di attività in forma autonoma con produzione di reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione. (8.000€ per lavoro dipendente, 4.800€ autonomo, 7.500€ se
concorrono pensioni);
Obbligo di informazione all’Inps da parte del lavoratore entro 1 mese dall’avvio dell’attività con dichiarazione di
reddito presunto per un anno;
La riduzione è prevista per l’80% dei proventi dichiarati e previsti (salvo conguaglio alla presentazione della
dichiarazione dei redditi).
CONTRIBUTO AL LAVORO AUTONOMO:
Per il triennio 2013-2015:
•
Facoltà per il lavoratore con diritto all’Aspi, di richiede la totale liquidazione dell’indennità (o delle mensilità
residue), per avviare una attività autonoma, per una micro impresa o per associarsi in cooperativa;
•
Stanziamento di copertura massima pari a 20 milioni di € per ogni anno.
DECADENZA DALL’ASPI:
•
Perdita dello stato di disoccupazione;
•
Avvio attività in forma autonoma senza segnalazione all’inps;
•
Raggiungimento requisiti al pensionamento di vecchiaia o anticipato;
•
Acquisizione diritto assegno invalidità ( salvo opzione per l’Aspi).
La decadenza decorre dal momento del verificarsi dell’evento e comporta la restituzione delle somme
indebitamente percepite.
DOMANDA LIQUIDAZIONE
La domanda di liquidazione A.s.p.i :
è trasmessa all’Inps ;
obbligatoriamente IN VIA TELEMATICA;
entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.
ESEMPI ASPI
Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013
1^ ESEMPIO
Retrib. Previdenziale biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012 à € 20.000,00
2011 à € 18.000,00
Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate
Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00)
Indennità A.s.p.i.:
a)
b)
1^ fascia
2^ fascia
€ 1.582,12
à
€ 1.180,00 x 75% =
€ 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% =
TOTALE ASPI à
104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio
4,33 = settimane medie mensili (52/12)
2^ ESEMPIO
Retrib. Previdenziale biennio precedente € 55.000,00 di cui :
€ 885,00
€ 100,53
€ 985,53
2012 à € 28.000,00
2011 à € 27.000,00
Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate
Retribuzione media biennio per Aspi: € 55.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 2.289,90 (> di 1.180,00)
Indennità A.s.p.i.:
1^ fascia
2^ fascia
€ 2.289,90
à
€1.180,00 x 75% =
€ 2.289,90 - € 1.180,00= €1.109,90 x 25% =
Somma
Indennità Aspi
€ 885,00
€ 277,48
€ 1.162,48
€ 1.119,00
4
a)
b)
104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio
4,33 = settimane medie mensili (52/12)
ESEMPIO “TICKET LICENZIAMENTO”
Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013.
Retr.prev. biennio precedente € 38.000,00 di cui :
2012 à € 20.000,00
2011 à € 18.000,00
Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate
Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00)
Indennità A.s.p.i.:
1^ fascia
2^ fascia
€ 1.582,12
à
€ 1.582,12 - € 1.180,00=
€1.180,00 x 75% =
€ 885,00
€ 402,12 x 25% =
€100,53
TOTALE ASPI à € 985,53
Ticket licenziamento individuale (58 mesi di anzianità di servizio):
= (€ 985,53 x 50%) x (36 :12) = € 492,77 x 3 = € 1.478,31
Ticket licenziamento collettivo senza accordo sindacale dal 01.01.2017 (58 mesi di anzianità):
= € 1.478,31 x 3 = € 4.434,93
MINI - A.S.P.I. DAL 01.01.2013
DAL 01 GENNAIO 2013
BENEFICIARI:
à
à
à
à
à
à
à
Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time;
Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012);
Lavoratori a domicilio;
Soci di cooperative solo in regime di subordinazione;
Dipendenti pubblici con contratto a termine;
Impiegati agricoltura;
Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati).
ESCLUSI:
à
à
Dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07).
DOMANDA
à On-line come per l’Aspi da inoltrare all’Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.
REQUISITI:
•
•
Versamento di almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi
Non necessaria anzianità contributiva (oggi richiesto per disoccupazione con requisiti ridotti)
NON costituisce requisito per l’accesso alla Mini-Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per:
•
Dimissioni;
•
Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66).
5
VALORE MINI-ASPI
•
Stesse condizioni e previsioni dell’ Aspi.
DURATA MINI-ASPI
•
•
•
•
•
Corresponsione mensile;
Per tante settimane pari al 50% delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno;
Prevista detrazione periodi già fruiti;
Liquidata a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dal giorno
successivo dalla data di presentazione della domanda;
Deve risultare il mantenimento dello stato di disoccupazione.
SOSPENSIONE: prevista in caso di nuova occupazione, anche in base alle comunicazioni rilevate d’ufficio (Co), nel
limite massimo di 5 giorni.
ESEMPIO MINI-ASPI
Lavoratore assunto il 4.9.2012 e licenziato il 31.01.2013
Reddito dal 4.9.2012 al 31.01.2013 € 6.5000,00.
Anzianità e contributi: 22 settimane integralmente versate.
Retribuzione media Mini-Aspi: € 6.500,00 : 22 (a) x 4,33 (b) = € 1.279,32 (> di 1.180,00)
Indennità Mini-A.s.p.i.:
a)
b)
1^ fascia
2^ fascia
€ 1.279,32
à
€ 1.279,32 - € 1.180,00=
22 = settimane di versate nel periodo di assunzione
4,33 = settimane medie mensili (52/12)
€1.180,00 x 75% =
€
99,32 x 25% =
TOTALE MINI ASPI à
€ 885,00
€ 24,83
€ 909,83
LA TUTELA DEI PARASUBORDINATI
Dal 2013 erogazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi i cdt “a progetto”) se iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata a condizione che:
1)
•
•
•
•
Nell’anno precedente:
Abbiano operato in regime di mono-committenza;
Abbiano un reddito complessivo lordo fiscale non superiore a 20.000,00€;
Abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi;
Abbiano accreditate almeno 4 mensilità alla gestione separata.
2) Nell’anno di riferimento (quello in cui si chiede l’indennità)
•
Abbiano il possesso di almeno 1 mese di accreditamento alla gestione separata.
MISURA DELL’INDENNITA’ “UNA TANTUM”
Pari a una somma del 5% (7% per il 2013-2015) minimale annuo di reddito imponibile per il versamento
dei contributi alla gestione artigiani e commercianti
X
minor numero tra mensilità accreditate anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
•
NB: L’indennità è liquidata in un’unica somma se pari o inferiore a € 1.000,00 altrimenti in importi mensili di
pari rata (quante ??)
6
TABELLA VALORE “UNA TANTUM” PARASUBORDIANTI
Reddito imponibile 2012 gestione artigiani-commercianti = 14.930,00
Mesi accreditati
Mesi scoperti
7% (2013-2015)
5% (dal 2016)
4
8
4.180,00
2.896,00
5
7
5.226,00
3.733,00
6
6
6.271,00
4.479,00
7
5
5226,00
3.733,00
8
4
4.180,00
2.896,00
9
3
3.135,00
2.240,00
10
2
2.090,00
1.493,00
11
1
1.045,00
747,00
12
0
0
0
7
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Introduzione all`ASPI 2013. - LaborTre