Università di Urbino
Facoltà di Economia
A.A. 2014/2015
DIRITTO DEL LAVORO
Il Rapporto di lavoro subordinato
Cassa integrazione, licenziamenti
collettivi e ammortizzatori sociali
Lezione 9
20 maggio 2015
Natalia Paci
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
(L. 164/1975 e L. 223/1991)
In ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,
strumento volto a salvaguardare la sopravvivenza dell’impresa e
l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro
assistita dall’intervento di una prestazione indennitaria.
PRIMA della CIG:
Si applicavano le norme del diritto comune (art. 1218 c.c, 1256
c.c.): l’imprenditore era esonerato dall’obbligo di pagare le
retribuzioni in caso di IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA della
prestazione a lui NON IMPUTABILE.
CONSEGUENZE: Eccessivamente oneroso per l’imprenditore
dimostrare tale impossibilità non imputabile e troppo gravi le
ripercussioni sociali sui lavoratori in tale eventualità.
DUPLICE FUNZIONE DELLA CIG:
sostegno all’impresa in difficoltà = garantirne la sopravvivenza
sostegno al lavoratore = garanzia del reddito e
dell’occupazione
CIGO E CIGS
cause integrabili
CIG ORDINARIA
EVENTO TEMPORANEO,
CONGIUNTURALE
CIG STRAORDINARIA
PROCESSO
LUNGO,
STRUTTURALE
a) situazioni dovute ad eventi
a) ristrutturazione
transitori e non imputabili
riorganizzazione o
all’imprenditore;
riconversione aziendale;
b) crisi aziendale
b) eventi situazioni temporanee
individuata sulla base di
di mercato.
criteri ministeriali;
c) procedure concorsuali
Quindi: involontarietà, non
(fallimento, liquidazione
imputabilità e temporaneità della
coatta amministrativa, etc):
sospensione e certezza della
ipotesi abrogata dalla Riforma
ripresa dell'attività.
del Lavoro a partire dal 2016
E ora ammissibile solo se ci
sono prospettive di ripresa.
CIGO E CIGS
campo di applicazione
CIGO:
CIGS:
Industria (esclusa
l'edilizia ed agricoltura
disciplinate da gestioni speciali).
Industria, edilizia compresa, e
altri settori affini o a cui è stata
estesa nel corso degli anni con
interventi normativi anche
provvisori ma prorogati di anno in
anno (ad es: cooperative
agricole, imprese commerciali,
appaltatrici di servizi mensa o
pulizia, ecc.)
Comunque imprese con più di
15 dipendenti
Ne hanno diritto: Operai,
impiegati e quadri (esclusi
dirigenti,
apprendisti, lav. a domicilio)
Ne hanno diritto: come Cigo.
Con anzianità di servizio di
almeno 90 gg.
CIGO E CIGS
misura e durata
CIGO
CIGS
Misura:
80% della
retribuzione che
sarebbe spettata
e con un massimale.
Durata:
3 mesi, prorogabili
fino a 12 ;
non + di 12 mesi nel
biennio.
Idem per misura
Durata:
a)24 mesi (+12 +12)
b)12 mesi (+12)
c)12 mesi (+6)
MASSIMALI 2015 PER CIG
(Circolare INPS n. 19 del 30 gennaio 2015)
Retribuzione (euro) Tetto (massimale) Importo lordo
Importo netto
Inferiore
o uguale
a
2.102,24
Superiore a
2.102,24
Alto
971,71
914,96
Basso
1.167,91
1.099,70
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
(L. n. 223 del 1991)
Si tratta di un licenziamento economico, come quello
individuale per g.m.o., che però coinvolge una pluralità
di lavoratori ed è riconducibile ad una causa unitaria.
Due tipologie
per riduzione di personale: impresa con più di 15
dipendenti che per riduzione, trasformazione o
cessazione di attività deve effettuare almeno 5
licenziamenti nell'arco di 120 gg. in ciascuna unità
produttiva o in più unità nella stessa Provincia.
per messa in mobilità: licenziamenti effettuati al termine
di un periodo di CIGS qualora non sia possibile
reintegrare tutti I lavoratori sospesi.
LA PROCEDURA DI MOBILITA’
(artt. 4 e 5 L. n. 223 del 1991)
L’intera procedura non può avere una durata superiore ai 75 gg.:
• Obbligo di comunicazione preventiva alle RSA o RSU e alle
associazioni di categoria dei motivi dell'eccedenza di personale, del
numero e dei profili professionali dei lavoratori da licenziare, ecc.
.
• La fase sindacale: è eventuale, perché subordinata alla richiesta
sindacale di esame congiunto
• La fase amministrativa: è subordinata all’esito negativo della
precedente fase sindacale e avviene su impulso del direttore della
DTL (Direzione Terrotoriale del Lavoro)
• Criteri di scelta: devoluti alla contrattazione collettiva; in mancanza
si fa riferimento a quelli dell’art. 5 e cioè anzianità anagrafica del
lavoratore, carichi di famiglia, interesse dell’impresa.
• Novità: la Riforma c.d. Fornero (L. 92/2012) attribuisce all'accordo
sindacale l'effetto di sanare eventuali vizi di comunicazione della
procedura.
LE SANZIONI PER IL LICENZIAMENTO
COLLETTIVO ILLEGITTIMO
Il licenziamento, che va irrogato in forma scritta con
preavviso, se viziato legittima il lavoratore a ricorrere al
giudice, entro i termini di decadenza (60 gg. per impugnazione
+ 180 gg. per deposito ricorso giudiziale).Il giudice, che accerti
l’illegittimità del licenziamento, ne dichiara:
• l’inefficacia in caso di licenziamento orale con
applicazione dell'art. 18 St., comma 1 (tutela reale piena)
• l’annullamento in caso di violazione dei criteri di scelta,
con applicazione dell'art. 18 St., comma 4 (tutela reale
attenuata: reintegra + risarcimento fino a max 12 mensilità)
• l'efficacia del licenziamento in caso di vizi procedurali
con applicazione dell'art. 18 St., comma 7 (tutela obbligatoria
piena: risarcimento da 12 a 24 mensilità)
• Novità Jobs Act: per I lavoratori assunti con contratto a tutele
crescenti non si applica la tutela ex art. 18 St. neanche in caso
di licenziamento collettivo, vedi infra.
JOBS ACT:
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica (solo ai
neo assunti con contrato a tutele crescenti) la tutela
reintegratoria piena e risarcitoria piena.
In caso di violazione delle procedure o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223
del 1991, si applica (solo ai neo assunti con contrato a
tutele crescenti) la tutela meramente indennitaria
secondo il regime di cui all'articolo 3, comma 1: due
mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e 10
non superiore a ventiquattro mensilità.
GLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI PRIMA DELLA RIFORMA
FORNERO (L. 92/2012)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: Strumento volto a
salvaguardare, durante fasi di contrazione dell’attività
aziendale, la sopravvivenza dell’impresa e l’occupazione dei
lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita
dall’intervento di una prestazione indennitaria
INDENNITA’ DI MOBILITA’: Strumento volto a ridurre gli effetti
della disoccupazione del lavoratore – in vista di un suo
ricollocamento – disoccupazione causata da un licenziamento
collettivo tramite l’intervento di una prestazione indennitaria
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE: Strumento volto a ridurre
gli effetti della disoccupazione involontaria tramite l’intervento
di una prestazione indennitaria
L'INDENNITA' DI MOBILITA'
(art. 4-9, L. 223/1991)
Beneficiari: lavoratori assunti con cont
a tempo ind. licenziati collettivamente da
imprese rientranti nell'ambito della Cigs o dopo
un periodo di Cigs, con un'anzianità
aziendale di almeno 12 mesi (6 di lavoro
effettivo).
Diritto esteso anche alle cooperative
agricole, ai lav. licenziati da aziende
commerciali con + di 50 dipendenti e ad
altre da varie leggi finanziarie (c.d.mobilità in
deroga) , ma entro
limiti annui di spesa.
INDENNITA DI MOBILITA'
misura e durata
Misura: 100% della Cigs nei primi 12 mesi
80% nel periodo successivo
Con un massimale
(stesso massimale diCIG)
Durata:
-40 anni = 12 mesi (24 al sud)
-50 anni = 24 mesi (36 al sud)
+50 anni=36 mesi (48 al sud)
In alcuni casi fino alla pensione
(c.d. mobilità lunga)
In generale: mai per durata superiore
all’anzianità
INDENNITA' DI MOBILITA'
decadenza dal diritto
Raggiungimento età pensionabile;
Esaurimento del diritto;
Rifiuto del lav. di corso di formazione o
offerta di lavoro.
Opzione per la liquidazione anticipata per
intraprendere attività autonoma o
associarsi in cooperativa.
LISTE DI MOBILITA'
lavoratori iscritti
Lavoratori licenziati
collettivamente per messa in mobilità:
anche diritto all’indennità;
Lavoratori licenziati collettivamente per
riduzione di personale o individualmente
per giustificato motivo oggettivo: senza
diritto all’indennità.
La Riforma Fornero prevede la
soppressione delle liste di mobilità (e
dell'indennità di mobilità)
partire dal 2017.
LISTE DI MOBILITA'
ipotesi di cancellazione
Cancellazione fisiologica:
1. sia stato assunto a tempo pieno e indeterminato;
2. abbia percepito in un'unica soluzione l'indennità;
3. abbia superato i limiti temporali.
Cancellazione patologica:
1. rifiuti un'offerta di lavoro professionalmente
equivalente (non inferiore del 10%);
2. non abbia comunicato all'INPS il lavoro
prestato durante la mobilità;
3. rifiuti un corso di formazione professionale
o di essere impiegato in Lpu o Lsu;
4. non risponda (senza giustificazione) alla
convocazione del CpI.
TRATTAMENTI DI
DISOCCUPAZIONE
ORDINARIA
REQUISITI RIDOTTI
Beneficiari: lavoratori
disoccupati involontariamente e
immediatamente disponibili a
nuovo impiego
(con requisiti contributivi).
Beneficiari: lavoratori (con requisiti
contributivi) che non hanno diritto
alla dis. ord. ma che hanno lavorato
nell'anno precedente almeno 78 gg.
Durata: 8 mesi, 12 per gli over 50
Misura: 60% per i primi 6
mesi, poi 50% per i
successivi 2 e 40% per il resto (+ 50)
con massimale
Durata: in base alle giornate lavorate
fino al massimo di 180 gg.
Misura:
35% primi 120 gg.; 40% per
i
successivi. Con un massimale.
ESISTE POI LA DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA E QUELLA SPECIALE
PER L'EDILIZIA
TRATTAMENTI IN DEROGA
Si tratta di misure straordinarie per il sostegno del reddito
in caso di sospensione o di disoccupazione nei settori e
per le categorie escluse dal campo di applicazione dei
tradizionali ammortizzatori sociali (CIGS, indennità di
mobilità, indennità di disoccupazione).
La Riforma Fornero conferma la possibilità di concedere
trattamenti in deroga solo per il periodo transitorio (20132016) prevedendone invece la loro definitiva sop
pressione dal 2017, quando entrerà a regime la riforma
degli ammortizzatori sociali e, in particolare, il nuovo
strumento di tutela unico: l'ASpI.
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
DOPO LA RIFORMA FORNERO
•Introduzione di un
ammortizzatore sociale
tendenzialmente unico,
Universalizzazione
l’ASPI, sostitutivo
delle tutele
dell’indennità di
mobilità, di
Omogeneizzazione
disoccupazione
delle tutele
ordinaria e edile
Obiettivi
L'Assicurazione Sociale per l'impiego
(AspI)
(art. 2, commi 1-19, L. 92/2012)
Ambito
applicazione
Tutti lavoratori
dipendenti in stato di
disoccupazione.
Compresi: apprendisti,
soci coop, dipendenti a
termine della PA.
Esclusi: operai agricoli,
dipendenti PA a t. ind.
Requisiti:
Disoccupazione
involontaria
Requisiti contributivi (2 anni di
anzianità contributiva e 1 anno di
contribuzione effettiva nel biennio
precedente alla disoccupazione)
Presentazione della
domanda entro 68 gg. dalla
cessazione del rapporto
Ammontare e durata
dell'ASpI
Ammontare
75% retribuzione
+ 25% oltre €
1.195,37 (nel 2015)
Durata
12 mesi
18 mesi per età pari o
superiore a 55 anni
Massimale
(1167,91 € nel 2015) Novità
ASpI in un’unica
Importo a scalare:
soluzione per avviare
- 15% dopo 6 mesi
attività autonoma
- 15% dopo 12 mesi
La decadenza dall'ASpI
Decadenza
Decadenza dallo stato
dall'ASpI:
di disoccupazione:
 Perdita status
 In caso di mancata
disoccupato
presentazione, senza
 Inizio attività attività giustificato motivo, alla
autonoma senza
convocazione del CpI
comunicazione
In caso di rifiuto, senza
 Pensionamento
giustificato motivo, di
 Indennità di
un’offerta di lavoro
invalidità
congrua
Ulteriore ipotesi di decadenza
(art. 4, comma 41, L. 92/20912)
Decadenza anche in
caso di rifiuto di
un'offerta di lavoro di
livello retributivo
superiore almeno del
20% rispetto all'ASpI,
purché non disti dalla
residenza più di 50 km e
sia raggiungibile in 80
minuti con i mezzi
pubblici.
Decadenza anche in
caso di rifiuto senza
giustificato motivo, o di
non regolare
partecipazione ad
iniziative di politica
attiva proposte dai CpI
(con i medesimi requisiti
spazio-temporali)
Mini ASPI
(art. 2, commi 20-24, L. 92/2012)
Beneficiari:
Dipendenti in stato di
disoccupazione con
almeno 13 settimane di
contribuzione negli ultimi
12 mesi
Novità: percezione in
costanza di disoccupazione
e non l'anno successivo
come per la disoccupazione
a requisiti ridotti
Ammontare:
Novità: come l’ASpI
Durata: per il numero di
settimane pari a metà di quelle
di contribuzione nell’ultimo
anno, detratti i periodi di
indennità eventualmente fruiti.
Decadenza: come ASpI
Periodo transitorio
(anni 2013 -2016)
AspI
La durata aumenterà
gradualmente:
2013: 8 mesi
(12 per over 50)
2014: 8 mesi (12 per over
50 e 14 per over 55)
2015: 10 mesi (12 per over
50
e 16 per over 55).
Indennità di mobilità
La durata diminuirà
gradualmente, passando
dal 2013: 12 mesi, 24 per
over 40 e 36 per over 50 (2436-48 al Sud)
Al 2016: 12 mesi, 18 per over
50 (12-18-24 al Sud).
A regime dal 2017
Una tantum per co.co.pro.
(art. 2, commi 51-56, L. 92/2012)
Requisiti di accesso
a)monocommittenza
b) reddito lordo anno precedente non superiore a 20.000 €
c) accreditata all'INPS, nell'anno di riferimento, almeno una mensilità
d) disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente
e) accreditate all'INPS, nell'anno precedente, almeno 4 mensilità.
Trattamento
Indennità pari al 5% (775,80 euro nel 2014) del minimale annuo di reddito
(15516 euro per il 2014) moltiplicato per il minor numero tra le mensilità
accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione
Minimo 2, max 6 mensilità
JOBS ACT: D.LGS. 22/2015
SU AMMORTIZZATORI SOCIALI
SOSTITUZIONE DI ASPI e MINIASPI CON NASPI
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
Decorrenza: dal 1° maggio 2015, la NASpI sostituisce le
prestazioni di ASpI e mini-ASpI.
Destinatari: lavoratori dipendenti con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato di PA e
operai agricoli.
Requisiti:
disoccupati
che
abbiano
perduto
involontariamente
la
propria
occupazione
e
che:
a) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio
del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di
contribuzione;
b) possano far valere 30 gg. di lavoro effettivo, a
27
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi
che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
JOBS ACT: NASPI
MISURA E DURATA
Misura: pari al 75% della retribuzione mensile (retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33).
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.195
euro, è previsto un incremento pari al 25% della differenza
tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Massimale: La NASpI non può in ogni caso superare nel
2015 l'importo
mensile massimo di
1.300
euro,
rivalutato annualmente.
Riduzione graduale: la NASpI si riduce del 3% ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata: per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, esclusi i periodi
in cui se ne è già usufruito. Dal 2017: per un max di 78
settimane.
Anticipazione: liquidazione anticipata, in unica soluzione,
28
per avvio attività autonoma o impresa individuale.
JOBS ACT: DIS-COLL
DEFINITIONE, REQUISITI, MISURA E DURATA
Definizione e ambito: Indennità mensile di disoccupazione per
i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto (con esclusione degli
amministratori e dei sindaci) prevista, in via sperimentale,
solo per il 2015.
Requisiti, oltre lo stato di disoccupazione involontaria:
a) almeno tre mesi di contribuzione nell'anno
solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro;
a) nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, un
mese di contribuzione (o un rapporto di collaborazione di
durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un
reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto
all'accredito di un mese di contribuzione).
Misura, massimale e riduzione del 3%: come per NASPI 75%
del reddito medio mensile (come determinato al c.3, art. 15) +
25% se sup. 1.195 euro (e max di 1300 euro).
Durata: nn. di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione
29
accreditati nell'anno solare precedente la cessazione del lavoro
al predetto evento, con un max di 6 mesi.
JOBS ACT: ASDI
ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE
DEFINITIONE, MISURA, DURATA E CONDIZIONI
Definizione: assegno mensile di disoccupazione prevista, in
via sperimentale, solo per il 2015, dal 1 maggio, per fornire
una tutela ai disoccupati che abbiamo terminato la NASpI
e siano ancora disoccupati e in condizione economica
di bisogno.
Misura: 75% ultima NASpI percepita, non meno
dell'assegno sociale L. 335/1995. Incremento per carichi
familiari.
Durata: massima di 6 mesi.
Condizionalità: adesione a progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l'impiego.
Limite: disponibilità dell'apposito Fondo istituito presso il
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (200 milioni di euro nel 2015).
Priorità: lavoratori appartenenti a
nuclei familiari con
30
minorenni e lavoratori in età prossima al pensionamento.
JOBS ACT:
CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
DEFINITIONE, REQUISITI, MISURA E DURATA
Definizione: è un contratto tra il disoccupato e i servizi per il lavoro
pubblici o dai soggetti privati accreditati finalizzato all'erogazione,
debitamente finanziata, di un servizio di assistenza intensiva
nella ricerca del lavoro.
Condizione: che il disoccupato effettui la procedura di definizione del
profilo personale di occupabilità.
Dote individuale di ricollocazione: a seguito della definizione
del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una
somma (dote), proporzionata al profilo stesso, spendibile presso i
soggetti accreditati. Il soggetto accreditato ha diritto a incassare
la dote soltanto a risultato occupazionale ottenuto.
Diritti e obblighi del disoccupato:
a) diritto a un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova
occupazione;
b) il dovere di attivarsi rispetto alle iniziative proposte dal soggetto
accreditato;
31
c) il diritto-dovere di partecipare alle iniziative di
ricerca, addestramento e riqualificazione professionale.
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