Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per I’Impiego (NASpI):
non tutto è come sembra.
In questa analisi intendo approfondire alcuni aspetti che riguarderanno da vicino i lavoratori e le
lavoratrici dal 1° maggio p.v. quando entrerà in vigore il D.Lgs. che disciplinerà il nuovo
trattamento di disoccupazione (NASPI) che andrà a sostituire i due attuali strumenti di sostegno al
reddito in caso di perdita involontaria dell’occupazione (ASPI e Mini Aspi). In particolare verranno
evidenziate le differenze tra le due indennità per quanto riguarda i requisiti di accesso, le
condizioni di erogazione, le durate e gli importi previsti.
Pertanto non tratterò né degli aspetti legati ai (pesanti) limiti della contribuzione figurativa né di
quelli connessi alle voci retributive considerate utili ai fini del calcolo del trattamento stesso, che
pongono ulteriori elementi di criticità rispetto a quelli che cercherò di rappresentare in questo
scritto.
Quello che emerge da una lettura che non sia totalmente superficiale e/o assolutamente
ideologica è un quadro piuttosto complesso, con luci ed ombre, dove convivono elementi di
avanzamento ed altri di significativo arretramento rispetto all’esistente e con taluni effetti
secondari da non sottovalutare visto e considerato che, per diverso tempo, coesisteranno due
sistemi diversi che offriranno copertura economica e contributiva in maniera molto differente per
durata, entità, criteri di accesso e destinatari delle prestazioni.
Inoltre curiosamente le nuovi disposizioni non abrogano direttamente le norme della L.92/12.
In estrema sintesi e rimandando in ogni caso all’approvazione definitiva per un ragionamento più
articolato e preciso sui contenuti del futuro D.Lgs. ecco alcune brevi riflessioni:
1. I requisiti di accesso alla NASPI: accanto allo stato di disoccupazione involontaria sarà
necessario possedere congiuntamente non meno di 13 settimane di contributi presso
l’INPS nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione e almeno 30 giornate di
lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione stessa; ad
esempio il requisito può ritenersi soddisfatto sia con il termine di una qualsiasi occupazione
dipendente pluriennale sia con la cessazione di un contratto di almeno quattro mesi e ciò
differenzia subito la nuova NASPI dai suoi predecessori ASPI e MiniAspi. Se raffrontiamo i
requisiti del futuro trattamento con quelli della prestazione attualmente in vigore (ASPI)
non c’è dubbio che questi ultimi siano decisamente più stringenti e limitanti per l’accesso
alla prestazione soprattutto per tutti coloro i quali non abbiano maturato esperienze di
lavoro dipendente sufficientemente strutturate. L’anzianità assicurativa del biennio e le 52
settimane di contributi sono state per decenni uno scoglio insormontabile per accedere
alla disoccupazione ordinaria prima e all’Aspi poi. La NASPI consentirà un accesso alla
prestazione ad una platea sicuramente più ampia della precedente ma non universale, “per
il 97,2% del numero medio dei lavoratori assicurati” (vedasi la relazione tecnica all’Atto del
Governo sottoposto a parere parlamentare n°135), e sempre confinata all’interno del
mondo del lavoro dipendente. (Come è noto viene prevista per il solo 2015 una
prestazione sperimentale denominata Dis-Coll destinata ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto)
2. La durata del trattamento NASPI: diciamo subito che nel corso di quest’anno (e in parte
del 2016) coesisteranno due sistemi indennitari (ASPI/MiniAspi per le cessazioni fino al 30
aprile e NASPI dal 1° maggio 2015) che si basano su parametri completamente diversi per
quanto concerne la durata del trattamento. La durata dell’Aspi è tuttora ancorata ad una
suddivisione tradizionale, ripartita in tre fasce di durata secondo l’età del lavoratore o della
lavoratrice al momento della perdita dell’occupazione (10, 12 o 16 mesi rispettivamente
per gli under 50, i 50-54enni, e i 55enni ed over), mentre sia la MiniAspi sia la nuova NASPI
usano il solo criterio di durata della prestazione pari al 50% dei periodi contributivi
accreditati nei quattro anni (dodici mesi per la MiniAspi) precedenti la cessazione del
rapporto di lavoro. Il venir meno della suddivisione per età può migliorare (e di molto) la
teorica durata dell’indennità per il lavoratore (si pensi ad esempio il caso di un lavoratore
trentenne non confermato dopo un apprendistato). Ma attenzione: ai fini della durata non
sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di una
precedente prestazione di disoccupazione prevedendo inoltre che dal 1° gennaio 2017 la
durata massima sarà limitata a 78 settimane (un anno e mezzo). La durata della NASPI,
pertanto, sarà direttamente legata alla vita lavorativa di ogni lavoratore con il solo limite di
24 mesi di fruizione teorica dell’indennità. In particolare l’applicazione anticipata (ne era
prevista l’introduzione generalizzata solo dal 1/1/17) del criterio attualmente in uso per la
MiniAspi comporterà severe penalizzazioni in termini di durata (e di relativa copertura
contributiva) per chi lavorerà con part-time verticali o lavori stagionali fino ai 7 mesi
nell’anno in quanto la futura NASPI non sarà MAI in grado di coprire i periodi di
disoccupazione. Facciamo alcuni esempi:
caso 1) lavoratore che nei quattro anni precedenti la disoccupazione aveva sempre
lavorato > durata NASPI pari a 24 mesi teorici, il massimo previsto, senza fasce di età, e
superiore di ben 8 mesi all’ASPI (sarà il caso tipico dal 1/1/17 quando cesserà l’operatività
e la copertura dell’indennità di mobilità);
caso 2) lavoratore che è stato occupato dal fino al 31/12/13, in ASPI dal 1/1 al 31/5/14 e
nuovamente occupato dal 1/6/14 al 1/5/15 > in questo caso pur avendo versato contributi
nei quattro anni precedenti per ben 43 mesi su 48, avrà diritto a sole 24 settimane di
NASPI (11 mesi /2 x 4,33) in quanto i periodi antecedenti il periodo di disoccupazione 1/131/5/14 non sono più utili al calcolo della nuova prestazione in quanto vengono
considerati soltanto quelli successivi alla fine del periodo di disoccupazione indennizzato,
cioè gli undici mesi dal 1/6/14 al 1/5/15;
caso 3) lavoratore che ogni anno è occupato per 8 mesi; in questo caso spetterà una
NASPI sempre pari alla metà del periodo lavorato e cioè 4mesi che consentirà pertanto una
copertura contributiva totale (nei limiti dei massimali previsti dall’art.12 della bozza di
D.Lgs.);
caso 4) lavoratore che ogni anno è occupato da 6 a 7 mesi; si tratta della fascia più
penalizzata in quanto questi lavoratori non avranno mai una copertura contributiva totale
in quanto la NASPI di loro competenza (fino ad un massimo di tre mesi e mezzo) non sarà
mai sufficiente a garantire le 52 settimane annue necessarie, a differenza del regime ASPI
in vigore fino al 30/04/2015;
Caso 5) lavoratore 48enne con retribuzione di 1750€ licenziato il 20 aprile ed uno con le
medesime caratteristiche licenziato il 2 maggio; al primo spetterà per 10 mesi l’ASPI con il
massimale di 1195€, al secondo la NASPI “alta” di 1300€ per 24 mesi.
3. Importi della NASPI: anche in questo caso diciamo in premessa che l’introduzione di un
nuovo massimale pari a 1300€ per l’indennità sganciato dalla CIGS rende più generoso il
nuovo sistema rispetto al precedente per chi ha un passato lavorativo con retribuzioni
medio-alte. Ma cosa accade se proviamo a comparare i due trattamenti che saranno in
vigore quest’anno (ASPI e NASPI) lungo tutto il corso della loro (teorica e massima) durata?
Ci sono sorprese e non sempre positive; nella tabella di pag. 4 si vede chiaramente come
l’ASPI si comporti meglio nel medio e breve termine (al di là dei primi tre mesi durante i
quali non ci sono differenze) e addirittura possa garantire trattamenti maggiori della futura
NASPI in 10 mesi su 13 nei quali è possibile un confronto. Le differenze cumulate sui 16
mesi vanno dai 210,83 € su una durata di 6 mesi per salire a 415,20 € dopo 12 e a 499,32 €
a favore dell’ASPI sui 16 mesi di durata massima prevista per quest’anno. Il decalage del
3% dell’indennità NASPI a partire dal 4° mese di erogazione penalizzerà in particolare chi la
utilizzerà per periodi compresi tra i 4 e i 12 mesi. Se consideriamo l’effetto congiunto
durata+importo non mi pare che la NASPI sia la risposta definitiva ai problemi di sostegno
al reddito per chi ha rapporti precari, discontinui e frammentati; e se persino la Relazione
tecnica indica in poco più di 8 mesi la durata media ipotizzata ci rendiamo conto come – in
realtà – i benefici dell’estensione dei potenziali destinatari e del massimale vengano quasi
vanificati dal micidiale criterio della riduzione progressiva del 3% dell’indennità.
4. In conclusione: è molto difficile comparare organicamente i due regimi per via
delle differenze sostanziali nei fondamentali che li sorreggono ma se da un
lato esistono elementi di avanzamento con l’introduzione della NASPI, che
sarebbe scorretto e pericoloso non considerare, verso un sistema
effettivamente più accessibile, sostenibile ed universale di sostegno al reddito
in caso di perdita involontaria dell’occupazione, dall’altro ne affiorano almeno
altrettanti di perplessità, dubbio e criticità sulla effettiva equità ed
adeguatezza di uno strumento che, sotto una cromatura normativa
apparentemente scintillante mantiene la ruggine di un sistema che si finanzia
(anche) con le risorse che non eroga a chi ne avrebbe maggiore necessità.
ANNO 2015: valore indennità base 1195 €
MESE
ASPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1015,75
1015,75
1015,75
1015,75
1015,75
1015,75
863,39
863,39
863,39
863,39
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
MESE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NASPI
1195
1195
1195
1159,15
1124,38
1090,64
DIFF.
ASPI
0
0
0
35,85
70,62
104,36
1057,93
1026,19
995,41
965,54
936,58
908,48
780,14
756,74
734,04
712,01
690,65
669,93
649,84
630,34
N.P. = non prevista
durata max. fino 50 anni
durata max. fino 55 anni
durata max. oltre 55 anni
ASPI
DECALAGE: -15% DAL
7°MESE; -15% DAL 13°MESE
NASPI
DECALAGE: -3% AL MESE
DAL 4° MESE IN POI.
MarcoDeSilva
UfficioEconomicoCgilLiguria
0
0
0
42,18
10,44
20,34
50,21
79,17
107,27
881,23
854,79
829,15
804,27
DIFF.
NASPI
17,84
8,6
34,24
59,12
Scarica

NASpl - CGIL Liguria