Dalla Legge di Stabilità al Jobs
Act: una riforma ambiziosa!
… si può fare?!
Brescia, lì 27 marzo 2015
(Avv. Gianluca Geromel)
Argomenti dell’incontro
a)
b)
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a TUTELE
CRESCENTI: D.lgs. n.23 del 4 marzo 2015;
Riordino degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione:
D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015 (NASPI).
:
-Più conveniente ricorso al contratto
a tempo indeterminato;
-Maggiori tutele in caso di perdita
incolpevole del posto di lavoro.
2
Riordino degli ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione
D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015
1)
NASPI: nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego
(sostituisce Aspi e Mini-aspi);
2)
DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i co.co.co.);
3)
ASDI (assegno di disoccupazione);
4)
Contratto di ricollocazione.
22/10/10
la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego
(NASPI)
Articolo 1
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita
presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di
cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92, una indennità mensile di disoccupazione,
denominata ”Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato
che
abbiano
perduto
involontariamente la propria occupazione. La
NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92
del 2012, con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Sostituisce ASPI e mini-ASPI

Si applica solo per gli eventi
di disoccupazione dal 1°
maggio 2015.
Cosa significa evento di
disoccupazione ? Se il lavoratore
licenziato il 31 marzo 2014 riceve
una indennità sostitutiva di
preavviso di 2 mesi è soggetto
all’ASPI o alla NASPI ?
4
Articolo 2
(destinatari)
1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori
dipendenti con esclusione dei dipendenti a
tempo
indeterminato
delle
pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché degli operai
agricoli a tempo determinato o indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n.
457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977,
n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
22/10/10
Come per l’ASPI sono esclusi:
I dipendenti a tempo
indeterminato delle PA
Gli operai agricoli
Articolo 3 (requisiti)
NASPI
ASPI
①
②
REQUISITI
CALCOLO
① disoccupazione involontaria;
② almeno 2 anni di assicurazione;
③ almeno un anno di contribuzione nel
③
biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione.
(retribuzione ultimi 2
anni/settimane contribuzione) x
4,33
disoccupazione involontaria;
13 settimane di contribuzione nei 4 anni
precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione;
30 giornate di lavoro effettivo o
equivalenti, a prescindere dal minimale
contributivo, nei 12 mesi che precedono
l’inizio del periodo di disoccupazione.
(retribuzione ultimi 2
anni/settimane contribuzione) x
4,33
Articolo 4
(calcolo e misura)
ASPI
CALCOLO
MISURA
(retribuzione ultimi 2
anni/settimane contribuzione) x
4,33
NASPI
(retribuzione ultimi 2
anni/settimane contribuzione) x
4,33
1) Se la retribuzione mensile è pari o
inferiore nel 2015 all’importo di €
1) 75% della retribuzione media mensile,
1.195, l’indennità mensile è pari al
nel caso in cui la retribuzione mensile
75% della retribuzione.
sia pari o inferiore fino a euro
2) Se è superiore al predetto importo,
1.195,37 (valore per l'anno 2015);
l’indennità è pari al 75% dello stesso,
2) 75% del predetto importo più il 25%
incrementato di una somma pari al
della retribuzione eccedente, nel caso
25%
del
differenziale
tra
la
in cui la retribuzione superi tale limite.
retribuzione mensile e l’importo
medesimo.
Articolo 4
(calcolo e misura)
ASPI
MISURA
MASSIMA
L'indennità mensile non può
superare il tetto massimo
previsto per la CIGS
straordinaria (1.167,91 per il
2015)
‐ 15%, dopo i primi 6 mesi di
RIDUZIONE fruizione;
‐ ulteriore riduzione del 15%
dopo il 12° mese di fruizione
NASPI
L’importo massimo mensile è
pari a 1.300 euro (per il 2015).
L’indennità
è
ridotta
progressivamente nella misura
del 3% dal primo giorno del
4°mese di fruizione.
Articolo 5
(durata)
ASPI
DURATA
NASPI
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi
① Corrisposta per un numero di
nell'anno 2015:
settimane pari alla metà delle
① 10 mesi per i soggetti con età
settimane di contribuzione degli ultimi
anagrafica inferiore a 50 anni,
4 anni (max 104 settimane, max 78
② 12 mesi per i soggetti con età
settimane dal 2017).
anagrafica pari o superiore a 50 anni
② Ai fini del calcolo della durata non
e inferiore a 55 anni,
sono computati i periodi contributivi
③ 16 mesi per i soggetti con età
che hanno già dato luogo ad
anagrafica pari o superiore a 55 anni,
erogazione
delle
prestazioni
di
nei limiti delle settimane di
disoccupazione
contribuzione negli ultimi due anni.
Esempio di calcolo del NASPI
Esempio:
Retribuzione imponibile quadriennio € 80.000;
208 settimane
Retribuzione media mensile: 80.000/208*4,33=1.665,36
Calcolo Naspi spettante
1.195*75% = 896,25
1665,36-1195 = 470,38*25% = 117,60
Naspi totale 896,25+117,60 = 1.013,85
Riduzione dal 4° mese: 1.013,85*3% = 30,42
Riduzione dal 5° mese: (1.013-30,42)*3% = 29,48
Condizionalità (art.7) e decadenza (art.11)
Condizioni:
1)
partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti
2)
ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo (deve essere
emanato decreto)
3) Attuazione e sanzioni con Dm entro 90 giorni da data di entrata in vigore decreto
Decadenza:
1)
perdita dello stato di disoccupazione
2)
violazione delle regole di condizionalità
3)
4)
5)
inizio di attività subordinata, autonoma o di impresa individuale senza provvedere
alla comunicazione
raggiungimento requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato
acquisizione diritto a assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di
optare per la NASPI.
Incentivo autoimprenditorialità (art.8)
a) Nessun limite temporale né finanziario per la possibilità di richiedere all’INPS
l’EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA IN UNICA SOLUZIONE della prestazione Naspi
NON ANCORA EROGATA;
b) autoimprenditorialità: avvio attività autonoma o impresa individuale (nuova
fattispecie) o, soprattutto, PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA DI LAVORO O
ASSOCIARSI AD UNA COOPERATIVA GIA’ ESISTENTE;
c) invio domanda entro 30 giorni da sottoscrizione quota, o da inizio attività autonoma o
impresa individuale;
d) restituzione erogazione se lavoratore instaura prima della scadenza del periodo NASPI
altro rapporto di lavoro subordinato (diverso da quello instaurato dal socio con la
cooperativa)
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato (art.9)
1.
Rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale superiore € 8.000 (pari al reddito escluso da
imposizione fiscale):
a)
DECADENZA prestazione;
b)
SOSPENSIONE d’ufficio della prestazione per la durata del rapporto di lavoro, se rapporto di lavoro non
superiore a 6 mesi
NB: relativa contribuzione utile per maturare requisiti/durata NASPI
2. Rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale fino a € 8.000: MANTENIMENTO prestazione, purché:
a)
comunicazione a INPS reddito presunto entro un mese inizio attività;
b)
datore di lavoro (o utilizzatore nel caso di somministrazione) diverso (o che non presenti rapporti
collegamento o controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti) da quello con cui era
instaurato il rapporto di lavoro cessato che ha determinato diritto a NASPI;
c)
Misura Naspi ridotta di importo pari a 80% reddito previsto, rapportato a periodo compreso tra inizio
attività e fine periodo NASPI o fine anno (se precedente) - ex art. 10
NB: relativa contribuzione utile per maturare requisiti/durata NASPI
3. Lavoratore titolare di 2 o più rapporti part-time che cessa da uno dei 2 con reddito inferiore al limite utile
per conservare status disoccupazione (4.800 €): MANTENIMENTO prestazione, purché:
a)
b)
comunicazione a INPS reddito presunto entro un mese da invio domanda di prestazione;
Misura Naspi ridotta di importo pari a 80% reddito previsto, rapportato a periodo compreso tra inizio
attività e fine periodo NASPI o fine anno (se precedente) (ex art. 10).
Compatibilità svolgimento di LAVORO AUTONOMO o IMPRESA
INDIVIDUALE (art.10)
Attività autonoma o impresa individuale con reddito inferiore a € 4.800 (pari al
reddito massimo per conservare status di disoccupazione):
MANTENIMENTO prestazione, purché:
a)
Comunicazione all’INPS del reddito presunto entro 1 mese inizio attività;
b) Misura Naspi ridotta di importo pari a 80% reddito previsto, rapportato a periodo compreso tra
inizio attività e fine periodo NASPI o fine anno (se precedente).
DIS-COLL: art.15
(indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi)
1) Sperimentale per 2015: eventi di disoccupazione da 1-1-2015 a 31-12-2015;
2) Destinatari collaboratori coordinati e continuativi e a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata; NO pensionati; NO partita IVA; NO amministratori e sindaci;
3) Richiesti congiuntamente i seguenti requisiti:
a)
disoccupati al momento della domanda di prestazione;
b) almeno 3 mesi di contribuzione da 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento;
c)
almeno 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di almeno 1 mese con
reddito almeno pari a metà importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione
nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro (nel 2014 € 1.293/2=646).
4) Requisiti meno stringenti rispetto al passato:
a)
NON + operare in regime di monocommittenza;
b) NON + reddito massimo pari a circa 20 mila euro;
c)
NON + periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi nell’anno precedente, ma
disoccupazione involontaria all’atto della domanda.
DIS-COLL: art.15
durata
50% dei mesi di contribuzione maturati tra il 1° gennaio
2014 e la data di cessazione del rapporto, con massimo di
6 mesi
indennità
1) Come Naspi
2) Importo proporzionato al compenso medio mensile
percepito negli anni 2014-2015;
3) Riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal 4° mese
decorrenza
1) 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto o
2) Giorno seguente alla domanda (entro 68 giorni)
ASDI (assegno di disoccupazione: art.16)
1) Dal 1-5-2015 istituito in via sperimentale per 2015;
2) Forma di sostegno al reddito di ULTIMA ISTANZA, a favore di quei lavoratori che:
a)
hanno esaurito NASPI;
b) sono privi di occupazione;
c)
sono in condizione economica di bisogno
3) Nel primo anno prioritariamente riservata a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con
minorenni e, in secondo luogo, a lavoratori in età prossima al pensionamento, sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande all’INPS e nel limite delle risorse stanziate
(200 milioni per 2015 e 200 per 2016);
4) Durata massima 6 mesi;
5) Importo pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita (nel rispetto del tetto massimo importo
assegno sociale - 447,61 euro per 13 mensilità nel 2014);
6) Erogazione condizionata ad adesione a percorso personalizzato (predisposto da servizi per
l’Impiego), recante: a) impegno di ricerca attiva di lavoro; b) disponibilità ad iniziative di
orientamento e formazione; c) accettazione adeguate proposte di lavoro;
7)
Necessita approvazione di DM per definire modalità attuative (entro 90 giorni);
8) Possibile estensione a anni successivi.
Contratto di ricollocazione (art.17)
1) Il soggetto in stato di disoccupazione, ha il diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai
soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la
stipulazione del contratto di ricollocazione;
2) A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una
somma denominata “dote individuale di ricollocazione” (voucher) spendibile presso i
soggetti accreditati;
3) L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e
l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto se il lavoratore viene impiegato in un’attività (FORTE
DETERRENTE).
4) Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, il lavoratore
sottoscrive con essa il contratto di ricollocazione che prevede:
a)
il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione,
programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto
accreditato;
b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto
accreditato;
c)
il diritto‐dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e
riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso
dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato;
d) la mancata partecipazione alle attività di cui ai precedenti punti b) e c), il soggetto decade dalla
dote individuale.
Contratto di ricollocazione (art.17)
1) Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento
collettivo ha diritto a voucher, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo
personale di occupabilità;
2) Con voucher sottoscrive con agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata contratto di
ricollocazione che prevede:
a) diritto del lavoratore a assistenza per ricerca di nuova occupazione, programmata, strutturata;



diritto del lavoratore a iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione
professionale mirate;
dovere del lavoratore di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.
Ammontare del voucher proporzionato a occupabilità, l'agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a
risultato ottenuto.
Scarica

jobs act NASPI GG 27.03.15 DEF