LA TUTELA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
INVOLONTARIA
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
La tutela contro la disoccupazione involontaria
INDICE
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Requisiti
Destinatari
Destinatari: lavoratori con rapporto a tempo parziale
Calcolo dell’indennità
Durata dell'indennità
Presentazione della domanda e decorrenza
Condizionalità
Incentivo all’autoimprenditorialità
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato
Compatibilità con il rapporto di lavoro autonomo
Decadenza
Disposizioni in materia di contribuzione figurativa
Norme per la collaborazione coordinata e continuativa
L’Assegno di disoccupazione:
Finalità
Durata
Condizioni
Il contratto di ricollocazione:
Definizione e condizioni
Procedura e ammontare
Diritti e doveri
Decadenza
NASpI
Requisiti
Tutti i lavoratori dipendenti
(inclusi i soci delle cooperative di cui al Dpr n. 602/1970,
ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato che, a partire dal 1 maggio 2015, lo
percepiranno nella misura indicata dal presente decreto)
con esclusione:
o dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni
o degli operai agricoli a tempo determinato
NASpI
Destinatari
Lavoratori che abbiano perduto l’occupazione involontariamente
e che presentino i seguenti requisiti:
a) Siano in stato di disoccupazione (Dlgs n. 181/2000, art. 1, c. 2, lettera c)
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di
disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale
contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo disoccupazione.
Si applica anche:
a) ai lavoratori c he abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa
b) ai lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro ai sensi
della procedura di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.
NASpI
Destinatari: Il caso dei lavoratori con rapporto a tempo parziale.
Ha diritto a percepire la NASpI, se in possesso dei requisiti :
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi
da uno di essi per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione
consensuale ai sensi dell’art. 7 della l. n. 604/1966.
A condizione:
• che il suo reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, ha diritto,
• che comunichi all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuale
previsto
In tal caso l’importo della NASpI è ridotto del l’80%.
NASpI
Calcolo dell’indennità
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
(x : y x 4,33)
• Se la retribuzione mensile è pari o inferiore, nel 2015, a 1195 euri:
• 75% della retribuzione mensile
• Se la retribuzione mensile è superiore, nel 2015, a 1195 euri:
• 75% del predetto importo più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e
tale importo
A partire dal 1° giorno del 4° mese la NASpI si riduce del 3 % per ciascun mese
Non si applica il prelievo contributivo di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986.
L’importo totale non può in ogni caso superare i 1300 euri (fissati per il 2015 e rivalutati
annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati).
NASpI
Durata dell’indennità
La NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
A partire dal 1° gennaio 2017 la durata massima sarà di 78 settimane.
NASpI
Presentazione della domanda e decorrenza
La domanda va presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di
decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Decorrenza:
A partire dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
Se la domanda viene presentata successivamente a tale data, la decorrenza
sarà dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
NASpI
Condizionalità
L’erogazione della NASpI è condizionata:
a) alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa.
b) Alla partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai
servizi competenti.
Un decreto da emanare ai sensi della legge delega n. 183/2014 introdurrà ulteriori misure volte
a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione.
Un successivo decreto (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
province autonome) stabilirà le modalità di attuazione della diposizione
.
.
NASpI
Incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore può̀ richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo
complessivo del trattamento che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo
all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione
di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha
ad oggetto la prestazione di attività̀ lavorative da parte del socio.
La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale
sociale della cooperativa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui
è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione
ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della
quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
NASpI
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato
Il lavoratore non perde il diritto alla corresponsione dellaNASpI:
a) Se instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei
mesi, sempreché il reddito annuale non sia superiore al reddito minimo esente
da imposizione fiscale.
• L’erogazione del NASpI viene sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
a) Se instaura un rapporto di lavoro il cui reddito annuale sia inferiore al reddito
minimo escluso da imposizione.
• A condizione che comunichi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuale previsto e che
l’attività non sia il alcun modo collegata (anche indirettamente) al precedente datore di lavoro o
utilizzatore (se lavoro somministrato).
• In tal caso l'importo del NASpI viene ridotto dell’80%
-
. della
NASpI
Compatibilità con il rapporto di lavoro autonomo o attività d’impresa individuale
Non perde il diritto a percepire la NASpI:
Il percettore della NASpI che intraprenda un’attività autonoma o d'impresa
individuale dal quale ricavi un reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione.
• Il lavoratore deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito
annuo che prevede di trarne.
• La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento
dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno
• Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sarà ricalcolata l’entità della
NASpI cui il lavoratore ha diritto.
-
.
NASpI
Decadenza dal diritto a percepire la NASpI
Il lavoratore decade dal diritto alla percezione del NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
a) inizio di un’attività lavorativa subordinata (nei casi consentiti) senza provvedere alle
comunicazioni dovute a pena di decadenza:
a) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale(nei casi
consentiti) senza provvedere alla comunicazione dovuta a pena di decadenza;
a) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
a) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità̀ , salvo il diritto del lavoratore di
optare per la NASpI.
Il
-
.
NASpI
Disposizioni in materia di contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4, comma 1,
entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per
l’anno in corso.
Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di
decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione
della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione
media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il
computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati
- .
nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione
dell’art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
NASpI
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
(DIS-COLL)
omissis
NASpI
Assegno di disoccupazione
Finalità:
fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che abbiano fruito di
questa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione e
si trovino in una condizione economica di bisogno.
Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori
appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età̀ prossima al
pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà̀ essere erogato esaurite le
risorse del Fondo di cui al comma 7.
NASpI
Assegno di disoccupazione
Durata:
massimo sei mesi
Importo:
75% dell’ultima indennità NASpI percepita. In misura non superiore all’ammontare
dell’assegno sociale, di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Incrementato per eventuali carichi familiari con modalità da definirsi.
Cumulabilità:
Parziale cumulabilità con redditi da lavoro secondo criteri da stabilirsi.
:
NASpI
Assegno di disoccupazione
Condizioni per il mantenimento dell’ ASDI:
adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a
partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate
proposte di lavoro.
In caso di mancata partecipazione alle iniziative di attivazione proposte si perde il diritto
all’ASDÌ.
La disciplina dell’istituto sarà oggetto di un successivo Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali
NASpI
Il contratto di ricollocazione
Definizione:
Consiste nell’attribuzione ai disoccupati di una risorsa finanziaria al fine di garantire
loro il diritto a ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati
un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione di
un apposito contratto.
Condizioni:
che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità,
ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre
2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego
NASpI
Il contratto di ricollocazione
Procedura:
Definizione del “profilo personale di occupabilità”, sulla base del quale al
soggetto è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso
i soggetti accreditati.
L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo
personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo
soltanto a risultato occupazionale ottenuto
NASpI
Il contratto di ricollocazione
Diritti e doveri del soggetto stipulante:
a) diritto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione,
programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da
parte del soggetto accreditato;
a) dovere di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto
accreditato;
b) diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e
riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il
fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal
soggetto accreditato.
NASpI
Il contratto di ricollocazione
Decadenza:
 mancata partecipazione alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
 rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo
4, c. 1, lett. C) del Dlgs n. 181/2000 pervenuta in seguito all’attività di
accompagnamento attivo al lavoro;
 perdita dello stato di disoccupazione Il soggetto decade altresì in caso di perdita
dello stato di disoccupazione.
NASpI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 602
Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.
Art. 2.
Ai fini del presente decreto si considerano organismi di fatto, costituiti per il conseguimento
degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, quelli per i quali concorrono i
seguenti requisiti:
a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell'organismo
cooperativo;
b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci;
c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto
e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto;
d) il numero dei soci non deve essere inferiore a tre;
e) i soci debbono esercitare effettivamente l'arte o il mestiere corrispondente alle attività
per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo e' stato costituito o attività
tecnica accessoria;
I soci addetti ad attività amministrative sono assicurati ai sensi del presente decreto a
condizione che non superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione.
NASpI
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 1
Comma 2
Lettera c)
c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro
o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova
occupazione da più di dodici mesi
NASpI
LEGGE 15 luglio 1966, n. 604
Norme sui licenziamenti individuali.
Art. 7
1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo,
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un
datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una
comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove
il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
omissis
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e
può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del
lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
NASpI
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
Art. 24
Comma 2.
Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le
somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche' quelle
corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della
retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale
della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo
derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli
apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione
medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché' all'indennità
di richiamo alle armi.
NASpI
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
Art. 26.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali
anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
NASpI
LEGGE 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Art. 3.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un
assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,
per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto
possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto
…omissis…
NASpI
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144
Art. 4.
lettera c)
perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua
offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi
della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di
trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
imgres
NASpI
Fine
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