NASPI Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego Riferimenti normativi: • Legge 10 dicembre 2014, numero 183 • Decreto legislativo 4 marzo 2015, numero 22 Destinatari La naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) sostituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, l’aspi e la mini aspi e spetta ai lavoratori dipendenti a esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (a tempo determinato e indeterminato). Requisiti • Stato di disoccupazione (anche a seguito di dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7, Legge 604/1966); •13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; • 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Importo Per la determinazione dell’importo è necessario fare riferimento alla retribuzione media mensile che si calcola sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni, dividendo il totale per le settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33. L’importo effettivo si determina attraverso l’applicazione delle seguenti percentuali: • 75% della retribuzione mensile non superiore a 1.195 euro; • In caso di retribuzione superiore a suddetto importo, la percentuale del 75% è incrementata di un ulteriore 25% rapportato alla differenza tra l’importo effettivo della retribuzione media percepita e quello pari a 1.195 euro; • In ogni caso la Naspi non può superare i 1.300 euro mensili; • A decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione il trattamento si riduce del 3% mensile. • L’importo è lo stesso anche per il personale socio – lavoratore delle cooperative e per il personale artistico. Durata • Erogazione mensile per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi 4 anni (con neutralizzazione dei periodi di contribuzione già utilizzati per l’accesso a prestazioni di disoccupazione) ; • Dal 1° gennaio 2017 la durata massima sarà pari a 78 settimane. Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione • Entro 68 giorni (termine perentorio) dalla cessazione del rapporto di lavoro in modalità telematica all’inps; • Decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda se trasmessa oltre predetto termine. Liquidazione anticipata in unica soluzione • Diritto del lavoratore di percepire il trattamento spettante o residuo in unica soluzione al fine di avviare un’attività autonoma (anche per sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa); • Domanda telematica all’inps entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma; • Restituzione dell’intero importo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l’anticipazione.. Compatibilità con il lavoro subordinato • Sospensione in caso di contratto di lavoro di durata non superiore a 6 mesi; • Decadenza in caso di rapporto di lavoro superiore a sei mesi e con reddito prodotto superiore a 8 mila euro annui; • Riduzione della Naspi per un importo pari all’80% dei proventi previsti nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività lavorativa e la fine del periodo di godimento della Naspi o, se antecedente, la fine dell’anno, in caso di rapporto di lavoro superiore a sei mesi ma con reddito inferiore a 8 mila euro annui; • Obbligo, da parte del lavoratore, di comunicazione all’inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività del reddito annuo previsto; • Riduzione della Naspi, come sopra, anche in caso di lavoratore, contestualmente titolare di due o più rapporti a tempo parziale e che alle cessazione di uno di essi, dai residui tragga un reddito inferiore a 8 mila euro (anche in questo caso comunicazione all’inps, entro 30 giorni, del reddito previsto). Compatibilità con il lavoro autonomo • Riduzione della Naspi , con gli stessi importi e le stesse modalità richiamate per il lavoro dipendente, in caso di avvio di attività autonoma produttrice di un reddito non superiore a 4.800 euro annui; • Ricalcolo d’ufficio della riduzione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (in caso di lavoratore non soggetto alla presentazione, autodichiarazione reddituale del lavoratore all’inps entro il 31 marzo dell’anno successivo); • Obbligo, da parte del lavoratore, di comunicazione all’inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività del reddito annuo previsto. DIS – COLL Trattamento di disoccupazione per i collaboratori Destinatari e requisiti • Collaboratori, non aventi cariche di amministratore o sindaco di società, non pensionati e non titolari di partita iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata inps; • Stato di disoccupazione; • 3 mesi di contribuzione nell’arco di tempo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione del rapporto di collaborazione e la data in cui si verifica il predetto evento; • Un mese di contribuzione o, almeno, un rapporto di collaborazione di durata pari a un mese che abbia dato luogo a un reddito uguale alla metà dell’importo (647,83 euro) che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, nell’anno di conclusione del rapporto di collaborazione. Importo • 75% della retribuzione mensile non superiore a 1.195 euro; • In caso di retribuzione superiore a suddetto importo, la percentuale del 75% è incrementata di un ulteriore 25% rapportato alla differenza tra l’importo effettivo della retribuzione percepita e quello pari a 1.195 euro; • In ogni caso la Dis-Coll non può superare i 1.300 euro mensili; • A decorrere dal 91° giorno di fruizione il trattamento si riduce del 3% mensile. Durata • Erogazione mensile per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell’anno precedente e la data coincidente con la conclusione del rapporto di collaborazione; • Durata massima, in ogni caso, 6 mesi. Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione • Entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro in modalità telematica all’inps; • Decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda se trasmessa oltre predetto termine. Compatibilità con il lavoro subordinato e con il lavoro autonomo • Decadenza in caso di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni; • Riduzione della Dis-Coll per un importo pari all’80% dei proventi previsti nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività lavorativa e la fine del periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno, in caso di avvio di attività di lavoro autonomo con reddito non superiore a 4.800 euro annui; • Obbligo, da parte del lavoratore, di comunicazione all’inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività del reddito annuo previsto. ASDI Assegno di disoccupazione Destinatari • Lavoratori che nel corso del 2015, alla conclusione della percezione della Naspi siano rimasti ancora disoccupati e versino in una condizione di “bisogno economico” (valutazione isee); • Priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minori e ai lavoratori prossimi al pensionamento. Importo e durata • Pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita (incrementata per eventuali carichi familiari) e, comunque, di importo non superiore a quello dell’assegno sociale; • Durata massima 6 mesi; • Ulteriori criteri e modalità di accesso demandati a decreto ministeriale. ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE Destinatari e contenuti • Lavoratori in stato di disoccupazione da più di 4 mesi e percettori della naspi; • Richiesta al centro per l’impiego; • Riconoscimento in favore del lavoratore di una somma, graduata in base all’esito della procedura di profilazione, denominata “assegno individuale di ricollocazione” da spendersi presso i centri per l’impiego o i soggetti accreditati entro 2 mesi dalla data del rilascio e avente durata di 6 mesi; • Il lavoratore ha diritto di ottenere un’ “assistenza intensiva alla ricerca di lavoro” e di essere affiancato da un tutor; L’operatività dell’assegno di ricollocazione è subordinata all’emanazione, da parte del consiglio di amministrazione dell’ANPAL (agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro), di una delibera che provvederà a definire le modalità di utilizzo e l’ammontare dell’assegno. Versione 01 • Aggiornata al novembre 2015