Come si calcola la Naspi 2015: quanto spetta nell'assegno disoccupazione mensile, tabelle Quanto spetta al mese con la Naspi? Ecco come calcolare l'importo in relazione alla propria retribuzione mensile. La Naspi è l'indennità di disoccupazione che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2015. L'importo dell'assegno mensile è calcolato in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali negli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Ma come si calcola esattamente questa nuova tipologia di assegno mensile a sostegno del reddito e quanto spetta a un lavoratore che perde il lavoro o che si ritrova con il proprio contratto di lavoro scaduto? Ecco i requisiti per fare domanda per la Naspi, quanto spetta e come si calcola. Si ricorda a tal fine che l'assegno massimo percepibile è di 1.300 euro mensili e di importo differente in relazione alla differenti tipologie di contratto di lavoro, se co.co.co, co.co.pro, a progetto. Come si calcola la Naspi 2015 e quanto spetta? L'importo dell'assegno Naspi 2015 è calcolato in base allo stipendio percepito negli ultimi quattro anni di servizio, e erogato in percentuale in relazione a tali parametri e come espresso nella tabella sottostante: (Es: se si aveva una retribuzione di 1.000 euro, si avrà un assegno mensile Naspi di 750 euro; se si aveva uno stipendio di 1.500 euro, si dovrà calcolare il 75% di quella somma e l'ulteriore 25% della differenza dal tetto massimo per ricevere l'assegno mensile di sostegno al reddito, pari a 1.195 euro). Di seguito sono espresse anche le riduzioni nell'importo dell'assegno di disoccupazione in relazione al piano previsto dal provvedimento, al momento applicato in via del tutto sperimentale. Retribuzione mensile ultimi 4 anni pari o inferiore a 1.195 € superiore a 1.195 € Importo Naspi Riduzione Naspi 75% 3% dal V mese 75% + 25% della differenza del tetto massimo 3% dal IV mese dell'importo della retribuzione mensile nel 2016 Requisiti per ricevere la Naspi 2015 e per quanto tempo Si ha diritto alla Naspi 2015 per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi quattro anni di lavoro. Si ricorda, a tal proposito, che tale tipologia di assegno di disoccupazione sarà applicata dal 01 maggio 2015 in via del tutto sperimentale e dal 2017, non potrà essere percepita per più di 78 settimane, e fino a quando, comunque, permane lo status di disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore con diritto alla Naspi stipuli un nuovo contratto di lavoro della durata inferiore ai sei mesi, può interromperlo per un periodo massimo di sei mesi; se si instaura un nuovo rapporto di lavoro con retribuzione annuale inferiore al minimo consentito per fare la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a percepire l'assegno Naspi in percentuale ridotta. Nel caso di avvio di un’attività autonoma, il lavoratore è tenuto a informare l'Inps entro trenta giorni, dichiarare il reddito annuo previsto, e si avrà ancora diritto a percepire l'assegno Naspi per un importo pari all’80% di tale somma prevista. Nuovo stato di occupazione Assegno Naspi 2015 Contratto fino a 6 mesi interruzione fino a 6 mesi reddito fino a minimo per dichiarazione del reddito Naspi in percentuale ridotta attività autonoma 80% del reddito previsto Assegno disoccupazione Asdi 2015: sussidio per chi non trova lavoro al termine della Naspi Il lavoratore che al termine del beneficio della Naspi 2015 non abbia ancora trovato lavoro, può richiedere l'Asdi. Con il termine del diritto a percepire l'assegno di disoccupazione mensile Naspi, in vigore dal 1 maggio 2015, il lavoratore che non abbia ancora trovato un nuovo lavoro, può fruire di un ulteriore sussidio a sostegno del reddito: l'assegno di disoccupazione Asdi. In relazione ai nuovi provvedimenti contenuti nella Legge stabilità in materia di lavoro, il beneficio sarà erogato per tutto il 2015 in via sperimentale, calcolato in base all'ISEE e per un periodo massimo di sei mesi con decorrenza dal termine della Naspi. Attenzione perché non tutti i lavoratori potranno presentare domanda per questa tipologia di proroga dell'assegno di disoccupazione, come previsto nella Legge di stabilità 2015. Il provvedimento ha infatti lo scopo di sostenere i lavoratori nella crisi economica, permettendo loro non solo di percepire il denaro utile per vivere, ma quello di ricrearsi una propria attività lavorativa. Assegno disoccupazione Asdi 2015: a chi spetta? L'Asdi, in applicazione dal 1 maggio 2015, sarà destinata esclusivamente ai soggetti con nucleo famigliare con figli minorenni o in età anagrafica prossima al pensionamento (maturazione dei requisiti di età e contribuzione). L'assegno di disoccupazione Asdi può essere considerato come una proroga al sussidio al reddito per un periodo ulteriore di sei mesi, in cui il centro per l'impiego di competenza si impegna con il soggetto che fruisce di tale sostegno nella ricerca di una nuova occupazione o nel migliorare la propria formazione. Si tenga presente che il requisito fondamentale per fruire dell'Asdi è la condizione di povertà, calcolata in base all'ISEE, e ai differenti carichi famigliari. Altro requisiti è la volontà e disponibilità nel riprendere la propria attività lavorativa, pena la perdita del beneficio. Assegno disoccupazione Asdi 2015: quanto spetta? L'assegno disoccupazione Asdi, con erogazione al termine del periodo nel quale si è avuto diritto al percepire la Naspi, è calcolato in base all'importo dell'ultimo assegno, nel valore del 75%, con un aumento proporzionale al numero di famigliari a carico. L'Asdi può essere percepita anche in presenza di altro reddito da lavoro. Il sussidio mensile può essere erogato per un massimo di sei mesi, periodo durante il quale il servizio per l'impiego competente nel territorio in oggetto procede per l'avvio di un progetto di inserimento lavorativo personalizzato, fatta salda l'accettazione del soggetto della partecipazione attiva nella ricerca di una nuova occupazione. Assegno disoccupazione Asdi 2015: altre condizioni Il sussidio a sostegno del reddito Asdi, destinato ai lavoratori che hanno perso il lavoro involontariamente e che al termine del beneficio dell'assegno di disoccupazione Naspi si trovino ancora in difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, sarà erogato con un Fondo istituito dal Governo Renzi con la Legge di stabilità, solo nel caso sussistano ancora le condizioni di povertà, oltre ai requisiti sopra indicati, e che il soggetto disoccupato si mostri disponibile nell'accettazione delle differenti possibilità di accrescere la propria professionalità con la frequenza di corsi di formazione regionale, o la ricerca di altre tipologie di attività che possano sostituire la primaria e che permettano di percepire un reddito per poter ridurre l'importo dell'assegno di disoccupazione Asdi 2015. Assegno disoccupazione 2015 per co.co.pro, co.co.co, progetto: a chi spetta la Dis Coll? Quali sono i requisiti per presentare domanda di disoccupazione se si ha un contratto di collaborazione? A chi spetta? Per tutto il 2015 ai lavoratori co.co.pro e ai co.co.co iscritti alla Gestione separata Inps che si trovino nella situazione di aver perso il lavoro o con contratto di lavoro a tempo determinato scaduto possono presentare domanda per l'ottenimento della disoccupazione DIS-COLL, che consiste nella ricezione di un'indennità mensile a sostegno del reddito. Il provvedimento di erogazione di questa tipologia di assegno mensile si attesta nel periodo di attesa dell’esercizio di altre deleghe stabilite e previste dalla Riforma del Lavoro del Governo Renzi, le quali prevedono il superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da una determinata categoria di lavoratori a tempo determinato. L'assegno di disoccupazione DIS-COLL copre, in via sperimentale, gli eventi di perdita del lavoro da parte di questa categoria di lavoratori, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; per tutte le altre categorie vi è la Naspi. Indennità di disoccupazione per co.co.pro e co.co.co I destinatari della DIS-COLL sono i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, non pensionati e senza partita Iva. Per poter fare domanda dell'indennità mensile di seguito alla perdita del lavoro o scadenza del contratto co.co.pro, co.co.co e a progetto, devono trovarsi in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lettera c, del dl n.181/2000; aver maturato almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal 01/01 dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto di lavoro all'evento del termine del contratto co.co.pro o co.co.co o perdita del lavoro; essere in possesso, nell’anno solare in cui inizia il periodo indicato di disoccupazione, (01/01/2015) almeno un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione della durata di almeno un mese con un reddito almeno pari al 50% dell'importo che permette di diritto l’accredito di un mese di contribuzione. Questi sono i requisiti fondamentali per presentare domanda all'ente di previdenza Inps. Per avere maggiori informazioni, si consiglia di collegarsi alla pagina ufficiale e consultare le pagine dedicate, ricordando che questa tipologia di indennità di disoccupazione corrisponde alla Naspi 2015, in vigore dal 01/05/2015, i quali destinatari sono i lavoratori con contratto di collaborazione, iscritti alla gestione separata Inps e che non hanno partita Iva. Il provvedimento, come la Naspi, sarà adottato in via sperimentale, in base all'applicazione del Jobs Act e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Gli importi del nuovo sostegno al reddito saranno calcolate, come anche esposto sopra, in relazione alla propria retribuzione precedente e ai mesi di contribuzione maturati durante il periodo precedente alla disoccupazione.