I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI “ASpI e MINI ASpI” Istituto Nazionale Assistenza Cittadini del Friuli Venezia Giulia I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI “ASpI E MINI ASpI” La legge di riforma del mercato del lavoro, n. 92 del 2012, ha introdotto due nuovi ammortizzatori sociali che sostituiscono le precedenti indennità a partire dal 1° gennaio 2013 per la “disoccupazione ordinaria” e la “disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti” e dal 1° gennaio 2017 per la “disoccupazione speciale edile” e l’”indennità di mobilità”. Allo scopo di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’occupazione, è stata, quindi, istituita l’Assicurazione Sociale per l’Impiego attraverso la quale vengono erogate le due nuove indennità che si definiscono: ASPI MINI ASPI Con questo opuscolo il Patronato INAC intende fornire ai cittadini interessati le informazioni utili per ottenere i nuovi ammortizzatori sociali. Finito di stampare nel mese di novembre 2013 Tutti possono richiedere l’ASPI? Possono ottenere l’ASPI: - tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro; - gli apprendisti; - i soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato compresi nel DPR 602/70 e nella L. 250/1958; - il personale artistico, teatrale e cinematografico con contratto subordinato; - il personale dipendente a tempo determinato della pubblica amministrazione. Per avere l’aspi è sufficiente la perdita del lavoro? Il solo licenziamento non dà diritto all’ASPI. Sono necessari ulteriori requisiti affinché esso venga concesso. REQUISITI - attestazione dello stato di disoccupazione e di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dall’ufficio territoriale per l’impiego o resa al momento della presentazione della domanda; - anzianità assicurativa di almeno 2 anni (cioè aver versato il primo contributo almeno due anni prima del licenziamento); - almeno 1 anno (52 settimane) di contributi nel biennio precedente lo stato di disoccupazione. NON sono, invece, destinatari della nuova indennità: - i dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione; - i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale; - i lavoratori dimissionari o qualora sia intervenuta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Per gli operai agricoli resta in vigore la disoccupazione ordinaria agricola. per quanto tempo l’aspi viene erogata? cos’è la mini aspi? L’ASPI viene erogata per un periodo di tempo differenziato in relazione La MINI ASPI sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridot- all’età del lavoratore disoccupato e sarà a regime come illustrato dalla ti. La domanda va presentata appena si verifica lo stato di disoccupazio- seguente tabella: ne e la prestazione viene erogata mensilmente. REQUISITI - Stato di disoccupato al momento della presentazione della domanda e fascia di età 2013 2014 2015 2016 Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi Da 50 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi Dai 55 anni in su 12 mesi 14 mesi 16 mesi 18 mesi durante il periodo di pagamento dell’indennità; - possedere almeno 13 settimane di contributi assicurativi nei 12 mesi precedenti il licenziamento. DURATA DEL TRATTAMENTO La MINI ASPI viene corrisposta mensilmente per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione dei 12 mesi precedenti la data di cessazione. dove e quando presentare la domanda? DA QUANDO INIZIA IL PAGAMENTO? Le domande di indennità ASPI e MINI ASPI devono essere presentate L’indennità ASPI e MINI ASPI sarà pagata secondo le seguenti scadenze: per via telematica attraverso il sito dell’INPS. Il lavoratore disoccupato può rivolgersi al Patronato INAC, che lo assisterà per la compilazione e la trasmissione della domanda, oppure può inoltrarla dal sito INPS tramite il proprio codice PIN. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 2 mesi e 8 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato: - Dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; - dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno; - dal giorno di presentazione della disponibilità al lavoro data al Centro per l’Impiego se successiva alla data di presentazione della domanda; - dalla data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di evento - ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro; patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla - data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sen- cessazione del rapporto di lavoro; tenza giudiziaria; - data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; - ottavo giorno dalla data di fine periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; - ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; - trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. - dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; - dall’ottavo giorno della data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; - dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. l’indennità è compatibile con una nuova attività? A QUANtO ammonta l’indennità? L’ammontare dell’indennità ASPI e MINI ASPI viene così determinato: Lavoro subordinato: se durante il periodo di disoccupazione viene stipulato, sia in Italia che all’estero, un nuovo contratto di lavoro subordinato - 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 2 anni, qualora questa risulti pari o inferiore a 1.180,00 euro mensili; - in caso di retribuzione media mensile superiore a tale importo, l’indennità (inferiore a 6 mesi per l’ASPI e fino a 5 giorni per la MINI ASPI) l’indennità verrà sospesa, per poi essere nuovamente erogata per il periodo residuo al termine del nuovo rapporto di lavoro. sarà pari al 75% di 1.180,00 euro più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e i 1.180,00 euro. - l’indennità non potrà superare comunque l’importo massimo mensile di 1.180,00 euro sul quale saranno operate le ritenute fiscali. Prestazioni di lavoro occasionale (soggette a ritenuta d’acconto del 20%): nel corso del periodo indennizzato è possibile svolgere tale attività con un compenso non superiore a 5.000,00 euro lordi annui. Tale limite di 1.180,00 euro mensili è valido per l’anno 2013 e sarà annualmente rivalutato su base ISTAT; - all’indennità si applica la riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e un’ulteriore decurtazione del 15% oltre il dodicesimo mese di Lavoro occasionale accessorio (voucher): è possibile svolgere tale attività retribuita con i voucher nel limite di un compenso annuo netto di 3.000,00 euro. fruizione. Lavoro autonomo e collaborazioni a progetto (CoCoPro): è possibile svolgere tali attività non superando i limiti di reddito lordo fissati annualmente (nel 2013 di 4.800,00 euro per l’attività di lavoro autonomo e di 8.000,00 euro per le collaborazioni a progetto). È necessario comunque informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività dichiarando il reddito presunto che si prevede di conseguire da tali attività. QUANDO viene Revocata l’indennità? L’indennità ASPI e MINI ASPI viene revocata in caso di: UNA TUTELA ANCHE PER I LAVORATORI A PROGETTO La legge di riforma introduce, in via sperimentale per il triennio 2013/2015, l’“indennità una tantum” per gli iscritti alla gestione separata in qualità di - perdita dello stato di disoccupazione; co.co.pro - nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi in caso di ASPI; - nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni in caso di MINI ASPI; - inizio di attività autonoma senza la prevista comunicazione all’INPS; - raggiungimento dei requisiti per il diritto al pensionamento; - acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità se non si opta per l’ASPI o la MINI ASPI; - rifiuto di partecipazione, senza giustificato motivo, ad un’iniziativa di politica attiva del lavoro promossa dai Centri per l’Impiego; - rifiuto di un offerta di lavoro con una retribuzione superiore di almeno il 20% l’indennità lorda. REQUISITI - Operare in regime di mono committenza; - avere un mese di contributi versati nella gestione separata nell’anno della richiesta; - avere 4 mesi di contributi versati nella gestione separata nel corso dell’anno precedente alla richiesta; - avere un reddito lordo complessivo di 20.000,00 euro nell’anno precedente; - assere disoccupati ininterrottamente da almeno 2 mesi; - conservazione dello stato di disoccupato. I NOSTRI UFFICI RIEPILOGANDO Il Patronato INAC e il CAF CIA, promossi dalla Confederazione Italiana Agricoltori, offrono tutti i servizi previdenziali, assistenziali, fiscali a tutti i cittadini. Per ottenere l’indennità ASPI e MINI ASPI è necessario presentarsi presso i nostri uffici muniti di: - Fotocopia documento di identità e codice fiscale; - Documenti rilasciati dal centro per l’impiego; - Codice IBAN del proprio conto bancario o postale; GORIZIA Via del Montesanto, 105 - Tel. 0481 523059 - [email protected] da Lunedì a Venerdì 9.00 - 13.00 - Martedì e Giovedì 15.00 - 17.30 Cormons Via Udine, 5 Venerdì 9.00 - 12.00 Fossalon di Grado Via Altino, 2 Giovedì 10.00 - 12.00 Gradisca d’Isonzo c/o Cila - Via Garibaldi, 9/11 Martedì 10.00 - 12.00 Ronchi dei Legionari c/o Consorzio Agrario - Via Staranzano, 23 Mercoledì 10.00 - 12.00 PORDENONE Via Roveredo, 2 - Tel. 0434 360267 - [email protected] da Lunedì a Giovedì 9.00 -12.30 / 14.00 -17.00 - Mercoledì chiuso - Venerdì 9.00 - 12.30 Rauscedo Via Sile, 19 - Tel. 0434 360267 Lunedì 9.00 - 12.00 - Mercoledì 14.30 - 17.00 TRIESTE Via Cicerone, 8 - Tel. 040 362901 - [email protected] Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8.00 - 14.00 - Martedì e Giovedì 8.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 - Fotocopia CUD o 730 o Unico (se si intende beneficiare delle detrazioni fiscali e/o dell’ANF - Assegno nucleo familiare); - Lettera di licenziamento; - Ultime 3 buste paga. UDINE Via Pradamano, 4/A - Tel. 0432 521478 / 0432 520561 - [email protected] da Lunedì a Giovedì 8.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30 - Venerdì 8.30 - 12.30 Cervignano del Friuli Via del Zotto, 2 - Tel. 0431 30169 Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.00 - Lunedì, mercoledì e giovedì 17.00 - 18.00 Cividale del Friuli Via Manzoni, 31 - Tel. 0432 703119 Da lunedì a sabato 8.30 - 12.30 Codroipo Via Ostermann, 34 - Tel. 0432 904052 Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.00 - Martedì e giovedì 14.30 - 18.00 Latisana Via Giovanni XXIII, 14 - Tel. 0431 50697 Martedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 12.30 - Lunedì, martedì e mercoledì 15.00 - 16.00 Palmanova Piazza Grande, 9 - Tel. 0432 920888 Lunedì 8.30 - 12.30 Rivignano Via Divisione Julia, 7/A - Tel. 0432 776055 Lunedì 8.30-12.301 Mercoledì 17.00 - 18.00 San Daniele del Friuli Via Isonzo, 53 - Tel. 0432 940912 Mercoledì 9.00 - 12.00 Tolmezzo Via Brasil, 11 - Tel. 0433 2405 Da lunedì a venerdì (no merc.) 9.00 - 13.00 prog. grafico webintre Visita il nostro sito www.ciafriuliveneziagiulia.it/servizi-al-cittadino/inac.html