Assicurazione Sociale per I’Impiego
Introdotta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012
«Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita»
(Riforma Fornero)
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Assicurazione Sociale per I’Impiego
Sostituisce (nei rapporti di lavoro cessati dal 1°
gennaio 2013 in avanti) le indennità di
• Disoccupazione non agricola ordinaria
• Disoccupazione con requisiti ridotti
• Disoccupazione speciale edile (a regime dal
2017)
• Mobilità (a regime dal 2017)
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ASpI: destinatari
•
•
•
•
Lavoratori dipendenti
Apprendisti
Soci-lavoratori (subordinati) di cooperative
Personale artistico con lavoro subordinato
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ASpI: esclusi
• Operai agricoli a tempo determinato o
indeterminato
• Lavoratori dipendenti PA con contratto a
tempo indeterminato
• Lavoratori extracomunitari con permesso di
lavoro stagionale
• Collaboratori coordinati e continuativi
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ASpI: requisiti - 1
• Stato di disoccupazione con DiD al Centro per
l’Impiego
• Stato di disoccupazione involontario: per
licenziamento per giusta causa, giustificato
motivo soggettivo, contratto a termine
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ASpI: requisiti - 2
Sono esclusi dall’indennità i lavoratori che cessano il rapporto
di lavoro per:
• dimissioni
• per risoluzione consensuale (tranne per trasferimento in
altra sede di lavoro a più di 50 Km di distanza o con più di
80 minuti di viaggio su mezzo pubblico o quale conclusione
di una vertenza in ambito DTL)
Eccezione:
per i dimessi in periodo tutelato di maternità (300 giorni
prima della data presunta del parto e fino compimento 1°
anno di vita del figlio) oppure per giusta causa (mancato
pagamento retribuzione, molestie, mobbing, ecc.)
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ASpI: requisiti - 3
Nel biennio precedente la cessazione:
• Almeno 2 anni di anzianità assicurativa
• Almeno 1 anno di contribuzione contro la
disoccupazione
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ASpI: calcolo e misura
Base di calcolo
RMR= retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 2
anni/totale settimane lavorate x 4,33
Misura (anno 2013)
Con RMR fino a 1.180 euro = 75%
Con RMR superiore a 1.180 euro = 75% di 1.180 euro + 25%
parte eccedente
• Dopo 6 mesi = riduzione del 15%
• Dopo 12 mesi= ulteriore riduzione del 15%
• Importo massimo: euro 1.119,32
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ASpI: durata
Anno 2013
Lavoratori con < 50 anni = 8 mesi
Lavoratori con 50 e più anni = 12 mesi
Anno 2014
Lavoratori con < 50 anni = 8 mesi
Lavoratori da 50 a 54 anni = 12 mesi
Lavoratori con 55 e più anni = 14 mesi
Ulteriori allungamenti negli anni successivi
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ASpI: presentazione domanda
(pena decadenza) Entro 2 mesi dalla data di
spettanza del trattamento che è:
• 8° giorno dalla data di cessazione del lavoro
• data definizione vertenza sindacale
• data riacquisto capacità lavorativa
• 8° giorno fine periodo di maternità
• 8° giorno fine mancato preavviso
• 38° giorno data cessazione per licenziamento
giusta causa
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ASpI: decorrenza
• Dall’8° giorno successivo alla cessazione del
lavoro se la domanda viene presentata entro
l’8° giorno
• Dal giorno successivo dalla presentazione
della domanda nel caso venga presentata
dopo l’8° giorno
• Dalla data di rilascio della DID in caso che sia
successiva alla presentazione della domanda
di indennità
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ASpI e lavoro
• Nuova occupazione con contratto subordinato
la indennità è sospesa per max 6 mesi. Si
ripristina d’ufficio.
• lavoro accessorio (vaucher) nel 2013: entro un
limite di 3.000 euro l’indennità si mantiene.
• lavoro autonomo (fino a 400 euro al mese) e
Cocopro (fino a 8.000 euro all’anno) sono
compatibili.
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ASpI: decadenza - 1
• Perdita stato di disoccupazione
• Nuova occupazione con contratto > 6 mesi
• Inizio attività autonoma senza comunicazione
entro un mese all’Inps
• Raggiungimento requisiti pensionamento di
vecchiaia o anticipato
• Acquisizione diritto assegno ordinario
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ASpI: decadenza - 2
• Rifiuto di partecipare a politiche attive entro 50
km e 80 minuti di trasporto pubblico
• Non accettazione offerta di lavoro con
retribuzione superiore al 20% della indennità
entro 50 Km e 80 minuti di trasporto pubblico
• Il diritto all’indennità decade dalla data di non
accettazione
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ASpI: anticipazione importo
• Anni 2013, 2014 e 2015: si può chiedere
anticipazione mensilità non percepite per
avviare attività lavoro autonomo o socio
cooperativa.
Fondo disponibile: 20 milioni di euro/anno
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Mini ASpI
Sostituisce (nei rapporti di lavoro cessati dal 1°
gennaio 2013 in avanti) la indennità di
• Disoccupazione non agricola a requisiti ridotti
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Mini ASpI
• Destinatari, stato di disoccupazione,
retribuzioni di riferimento, misura della
prestazione, decorrenza prestazione, modalità
e tempi presentazione domanda, attività
lavoro autonomo e accessorio, decadenza
(escluso lavoro dipendente), anticipazione:
Tutto come ASpI
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Mini ASpI e lavoro dipendente
• Decadenza per lavoro subordinato superiore a
5 giorni
• La sospensione è ammessa per un massimo di
5 giorni
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Mini Aspi: requisiti
• Stato di disoccupazione
• Almeno 13 settimane di contribuzione negli
ultimi 12 mesi precedenti l’inizio della
condizione di disoccupazione
• NON è richiesta anzianità assicurativa
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Mini ASpI: durata prestazione
• Viene corrisposta non più l’anno successivo
ma mensilmente per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane lavorate negli
ultimi 12 mesi
• Si detraggono i periodi di contribuzione che
hanno dato luogo ad un’altra indennità
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ASpI e Mini ASpi
• Se l’ASpI non viene pagata per mancanza di
requisiti si può richiedere la Mini ASpI
esplicitando l’indicazione nella domanda
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Mini ASpI 2012
Si tratta di una prestazione che sarà
erogata soltanto nell’anno 2013 per
indennizzare periodi di inoccupazione
dell’anno 2012.
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Mini ASpI 2012: requisiti
• Stessi requisiti assicurativi e contributivi
dell’indennità di disoccupazione ordinaria con
requisiti ridotti:
1. anzianità assicurativa di due anni
2. almeno 78 giornate di lavoro con riferimento alla durata
contrattuale
3. Ininfluenza dello stato di inoccupazione del lavoratore al
momento della domanda
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Mini ASpI 2012: presentazione
domanda
• esclusivamente per via telematica
• indipendentemente dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro
• tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31/3 e 1/4
festivi)
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Mini ASpI 2012: durata e misura
come indennità di disoccupazione mini- ASpI:
• 75% della retribuzione di riferimento
• per metà delle settimane lavorate nell’ultimo
anno (2012), nel limite di quelle disponibili
• Pagamento in una unica soluzione
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