Spett.le
DITTA / SOCIETÀ
Circolare n. 12
Oggetto: Circolare informativa del mese di NOVEMBRE 2013.
Con la presente circolare mensile, lo Studio desidera informare e aggiornare i signori
clienti in merito alle recenti novità in materia di lavoro e in campo previdenziale.
Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni
legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è
a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.
Sommario
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Intervalli tra contratti a tempo determinato – chiarimenti ministeriali
Comunicazioni all’inps del lavoratore in cig o mobilità - nuove indicazioni
In vigore le semplificazioni per l’apprendistato
Liquidazione ASPI
Licenziamento disciplinare e contributo ASPI
INTERVALLI TRA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – CHIARIMENTI
MINISTERIALI
Tra le modifiche alla normativa sul contratto a tempo determinato, quelle introdotte dall’art.7, co.1,
lett.C) del D.L. n.76/13 sono andate a ripristinare i “vecchi” termini di intervallo, obbligatori tra due
distinti e susseguenti contratti a termine. Attualmente, quindi, i periodi di interruzione sono i
seguenti:
 10 giorni nel caso di durata del primo contratto fino a 6 mesi;
 20 giorni se la durata primo contratto è maggiore di 6 mesi.
Con la Riforma del Lavoro del 2012, infatti, si era provveduto ad ampliare i termini preesistenti
portandoli, rispettivamente, a 60 e 90 giorni nel caso di primo contratto di durata pari o inferiore a 6
mesi, ovvero superiore a 6 mesi. A fronte di tale situazione, il legislatore era poi intervenuto
prevedendo che la contrattazione collettiva potesse, con specifici accordi, ridurre detti termini fino
a 20 o 30 giorni. Questo era avvenuto in numerosi settori produttivi.
Il ripristino dei termini brevi (10 - 20 giorni) si pone adesso in raffronto con il diverso termine (20 30 giorni) eventualmente introdotto dalla contrattazione collettiva di comparto.
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[email protected] Iscr.Albo Consulenti del Lavoro n.382 , Trib. di Perugia dal 9/01/1996
P.IVA 02954890543 C.F. LSS SFN 55M31 D653R
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È quindi sorto il problema, beninteso per i soli settori in cui ciò si sia verificato, di valutare quale sia
il termine corretto di cui tenere conto nell’operatività della stipula di contratti a termine.
Il Ministero del Lavoro, investito della questione, con nota n.5426 del 4 ottobre 2013 ha precisato
la validità dei nuovi termini di legge, ossia 10 - 20 giorni, nella considerazione che i precedenti
accordi collettivi vanno comunque contestualizzati all’interno del quadro normativo precedente, più
penalizzante. Di fatto, quindi, secondo l’opinione ministeriale, i citati accordi contrattuali – e quindi i
loro termini pari a 20 - 30 giorni – sono vanificati della nuova normativa in vigore, ferma restando la
possibilità di stipula di nuovi accordi collettivi che riducano o azzerino gli intervalli temporali.
Eventuali nuovi accordi che aumentino gli intervalli sono comunque possibili, ma produrrebbero
effetti solo nei confronti delle parti stipulanti.
COMUNICAZIONI ALL’INPS DEL LAVORATORE IN CIG O MOBILITÀ - NUOVE
INDICAZIONI
Il lavoratore subordinato soggetto a trattamento di cassa integrazione salariale o mobilità, nel caso
di assunzione da parte di altro datore di lavoro, aveva l’onere di comunicare all’Inps l’instaurazione
del nuovo rapporto di lavoro. Tale comunicazione doveva essere operata, in via preventiva (ex
art.8, co.5, L. n.160/88) nel caso di integrazione salariale o in via successiva entro 5 giorni (ex
art.9, co.1, lett. D), L. n.223/91) nel caso della mobilità, pena la decadenza dal beneficio del
trattamento assistenziale.
Già in precedenza, stanti le modalità informatiche di comunicazione dell’instaurazione del rapporto
di lavoro, a mezzo del modello Unilav, era evidente come una tale comunicazione avesse
pluriefficacia verso tutti gli enti pubblici interessati, ossia Centri per l’Impiego, Inps, Inail, DTL,
Prefettura. Con il Decreto Lavoro (D.L. n.76/13) è stata tuttavia ribadita tale polivalenza
informativa, andando in qualche modo a rafforzare lo specifico strumento comunicativo.
In considerazione di quanto sopra l’Inps, con proprio messaggio 25 settembre 2013, n.15079,
prendendo atto della nuova disposizione normativa, ha stabilito che, ove il nuovo datore di lavoro
abbia inviato la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (mod. Unilav), tale
comunicazione debba considerarsi equipollente alle comunicazioni che erano previste, come visto
in precedenza, a carico del lavoratore.
In sostanza, quindi, cade l’onere comunicativo a carico del lavoratore nei confronti dell’Inps, non
essendovi alcun rischio di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità
allorquando il sistema informatico, e quindi anche l’Inps, abbia ricevuto il mod. Unilav relativo al
nuovo rapporto di lavoro. L’Istituto previdenziale provvederà, in tali casi, a prendere atto della
nuova situazione e ad operare le eventuali sospensioni dei trattamenti previsti.
Resta opportuno che il lavoratore effettui la comunicazione al proprio datore di lavoro originario.
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IN VIGORE LE SEMPLIFICAZIONI PER L’APPRENDISTATO
La disciplina del contratto di apprendistato, in particolare quello c.d. professionalizzante o di
mestiere, sconta una complessità che è stata ancora una volta oggetto di attenzione da parte del
legislatore che, nello specifico, ha ritenuto di dover intervenire per tentare di semplificare alcuni
aspetti del contratto di apprendistato ovvero quelli inerenti agli obblighi formativi e documentali.
Come è noto, la norma prevede che il datore di lavoro, per la durata del contratto, eroghi
all’apprendista la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere, la quale viene integrata
dall’offerta formativa pubblica interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la
durata del triennio e disciplinata dalle Regioni tenendo conto dell’età e del titolo di studio del
lavoratore. Proprio la disciplina dell’offerta formativa pubblica, diversa Regione per Regione,
unitamente alla compilazione del Piano Formativo Individuale e alla registrazione sul Libretto
formativo del cittadino, costituisce un chiaro elemento di complessità per coloro che vogliono
stipulare un contratto della richiamata fattispecie.
Proprio per superare queste difficoltà il D.L. n.76/13 aveva affidato alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di
adottare delle linee guida, entro il 30 settembre 2013, volte a disciplinare il suddetto contratto,
anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale.
Poiché le linee guida non sono state adottate entro i termini previsti, sono immediatamente
operative, anche in deroga ai contenuti dell’art.4 del D.Lgs. n.167/11, le semplificazioni previste
dal legislatore.
In sostanza quindi, per tutte le assunzioni decorrenti dal 1° ottobre 2013 e per quelle
antecedenti per le quali il Piano Formativo non sia stato ancora elaborato, trovano applicazione i
seguenti contenuti:
1. il Piano Formativo Individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; va specificato, però, che
rimane inalterato l’obbligo di effettuare la formazione nel suo complesso. La circolare n.35/13 del
Ministero del Lavoro ha chiarito che il personale ispettivo concentrerà in maniera prioritaria la
propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o
sanzionatori, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti;
2. la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali, eventualmente
acquisita, è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di Libretto
formativo del cittadino, la registrazione della stessa si ritiene debba avvenire almeno
mensilmente (vedi fac-simile sotto);
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Tipologia Descrizione Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate) Periodo di acquisizione (anno/i in cui sono state sviluppate le competenze indicate) Tipo di evidenze documentali a supporto dell’avvenuta acquisizione delle competenze descritte 3. in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della
Regione ove l’impresa ha la propria sede legale e le rispettive comunicazioni potranno essere
accentrate al medesimo servizio informatico.
Occorre peraltro segnalare che il 17 ottobre scorso la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome ha approvato e trasmesso ai Ministeri competenti una proposta di Linee guida per
l’apprendistato professionalizzante, con richiesta di esame nella prima seduta utile della
Conferenza Stato Regioni, di cui si darà conto una volta approvate.
La norma prevede infatti che siano operative le semplificazioni illustrate, salva la possibilità di una
diversa disciplina in seguito all’approvazione delle linee guida o delle disposizioni di specie da
parte delle singole Regioni.
LIQUIDAZIONE ASPI
L’Inps è recentemente intervenuto con due distinte circolari, la n.144 e la n.145, sul tema della
determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI in funzione dell’effettiva aliquota di
contribuzione e della liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora
percepiti della medesima indennità, di cui si sintetizzano i principali contenuti.
Prestazioni ASpI e mini ASpI
Premesso che dal 1° gennaio 2013 rientrano nell’ambito di applicazione dell’ASpI tutti i lavoratori
dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa di cui al DPR n.602/70 e il
personale artistico, teatrale e cinematografico, con circolare n.144/13 l’Istituto ha provveduto a
fornire le istruzioni attuative per liquidare l’indennità, alla nuova platea di soggetti, in funzione
dell’effettiva aliquota di finanziamento.
In primis viene ricordato che per gli apprendisti l’aliquota contributiva, per il finanziamento
dell’indennità di disoccupazione, è dovuta da subito nella misura piena (1,61%): per tale ragione,
alla ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, il trattamento corrispondente sarà erogato
interamente.
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Per i soci lavoratori e il personale artistico come sopra richiamato la misura della contribuzione,
per il 2013, è pari allo 0,32%, pertanto le indennità di ASpI e mini ASpI saranno liquidate in misura
proporzionale all’aliquota effettiva e cioè per un importo pari al 20% della misura delle indennità,
calcolate ai sensi delle disposizioni contenute nella L. n.92/12.
Liquidazione anticipata in un’unica soluzione importi ASpI
La circolare n.145 interviene per chiarire le istruzioni relative alla possibilità di richiedere la
liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del trattamento di ASpI o mini ASpI non
ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato
(anche nella modalità del lavoro a progetto), ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa
o di micro impresa o per associarsi in cooperativa. I soggetti che abbiano intenzione di avvalersi
della liquidazione in un’unica soluzione della prestazione dovranno presentare all’Inps una
specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione dell’ASpI o mini ASpI e, comunque, entro
60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in
cooperativa.
È opportuno ricordare che, in caso di svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto
beneficiario, a pena di decadenza, deve informare l’Inps, dichiarando altresì il reddito annuo che
prevede di trarre da tale attività. Qualora l’attività di auto impresa, micro impresa, parasubordinata
o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui
cessazione ha dato luogo alla prestazione di disoccupazione, la domanda intesa ad ottenere
l’anticipazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di
disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Per coloro che siano già beneficiari dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano
altresì – al 9 ottobre 2013 – già avviato un’attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o
di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60
giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà da tale data.
La domanda potrà essere presentata:
 via web, tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,
 tramite Patronato/intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
 tramite Contact Center Multicanale Inps-Inail, telefonando gratuitamente al numero 803164 da
rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.
L'istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di ASpI o mini ASpI dovrà contenere i
seguenti elementi:
 nei casi in cui, per l'esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta
specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere
dichiarato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi, unitamente
all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
 per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata
l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative
gestito dalle Camere di Commercio, unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva
verifica;
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 per l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:
- per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione
Certificata Inizio Attività (SCIA) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione
formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento,
oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), all'iscrizione nel
Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel
Repertorio Economico Amministrativo (REA);
- per l'attività artigiana è possibile fare riferimento, oltre che agli estremi della Segnalazione
Certificata Inizio Attività (SCIA), all'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle
Commissioni provinciali per l'artigianato, che operano presso le Camere di Commercio.
Per le attività per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di
attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa
autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da
ogni altro elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che
dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita Iva, contratto di affitto, utenze ecc, iscrizione
alla Gestione Separata di cui all’art.1, co.26, L. n.335/95).
L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, dopo la
validazione da parte delle strutture territoriali, potrà avvenire:
 mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
 mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante
nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E CONTRIBUTO ASPI
Con l’interpello n.29 del 24 ottobre 2013 il Ministero del Lavoro ha confermato che, in caso
di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, si configura
comunque il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI, con conseguente obbligo per il datore
di lavoro di versare il contributo di licenziamento previsto dalla Legge Fornero per i casi di
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovuto nelle stesse ipotesi che
darebbero diritto all’ASpI.
Quindi il licenziamento disciplinare costituisce un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”,
anche se conseguente a un comportamento del lavoratore idoneo a produrlo perché,
come spiega il Ministero, le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo a carico del
datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (tranne quelle per giusta
causa o intervenute durante il periodo di maternità tutelato) e di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro.
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Inoltre, a supporto delle proprie conclusioni, il Ministero ritiene che:
 il licenziamento sia già un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore,
con la conseguenza che negare la corresponsione dell’ASpI costituirebbe un’ulteriore reazione
sanzionatoria nei suoi confronti;
 il licenziamento disciplinare non possa essere qualificato come disoccupazione “volontaria”,
perché frutto della libera determinazione e valutazione del datore di lavoro nell’esercizio di un
potere discrezionale;
 potrebbe risultare iniquo negare l’ASpI nell’ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse
successivamente ritenere illegittimo il licenziamento eventualmente impugnati
A Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo cordiali saluti.
Studio Consulenza del Lavoro
Alessandretti Stefano
Santa Maria degli Angeli
08/11/2013
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Circolare n. 12 - NOVEMBRE 2013