LA RIFORMA DEL LAVORO DAL 1/1/2013 L’ART. 2 DELLA LEGGE 92/12 ISTITUISCE L’ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO ASPI PER I NUOVI EVENTI DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA CHE SI VERIFICHERANNO DOPO TALE DATA . SOSTITUISCE: INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI E RIDOTTI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE INDENNITA’ DI MOBILITA’ (DOPO PERIODO TRANSITORIO DI 4 ANNI IN CUI LA MOBILITA’ VIENE PROGRESSIVAMENTE RIDOTTA). AMBITO TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI, IVI COMPRESI APPRENDISTI E SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA CHE ABBIANO UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LA PROPRIA COOPERATIVA CON ESCLUSIONE: DIPENDENTI DELLA P.A. A TEMPO INDETERMINATO OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DIMISSIONARI O COLORO CHE HANNO RISOLTO CONSENSUALMENTE IL RAPPORTO (TRANNE CHE LO ABBIANO FATTO AVANTI LA DTL IN SEDE DI PROCEDURA PER LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO O SI SIANO DIMESSI PER GIUSTA CAUSA). REQUISITI LAVORATORI CHE: - ABBIANO PERSO INVOLONTARIAMENTE IL LAVORO - SIANO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE - POSSANO FAR VALERE 2 ANNI DI ANZIANITA’ ASSICURATIVA ED 1 ANNO DI CONTRIBUZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE ALLA DISOCCUPAZIONE L’ASPI E’ PARI AL 75% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE SE QUEST’ULTIMA NON SUPERI, NEL 2013, I 1.180€, SE LA RETRIBUZIONE E’ SUPERIORE L’ASPI E’ INCREMENTATA DI UNA SOMMA PARI AL 25% DEL DIFFERENZIALE TRA RETRIBUZIONE MENSILE E IL PREDETTO IMPORTO. IMPORTO MASSIMO UGUALE AL MASSIMALE DI CIGS ANNUALMENTE RIVALUTATO (CIRCA 1.200€). L’ASPI E’ COMPLETAMENTE ESENTE DA CONTRIBUTI E CIO’ VALE ANCHE PER IL LAVORATORE CHE NON SUBISCE DECURTAZIONE DEL 5,84%. E’ RIDOTTA DEL 15% DOPO I PRIMI 6 MESI DI FRUIZIONE E DI UN ULTERIORE 15% DOPO I 12 MESI SE ANCORA DOVUTA. PER I PERIODI DI FRUIZIONE DELL’ ASPI SONO RICONOSCIUTI I CONTRIBUTI UTILI AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI. DURATA A REGIME - 1° GENNAIO 2016 – L’ASPI VERRA’ CORRISPOSTA: - PER 12 MESI PER LAVORATORI CON MENO DI 55 ANNI (COMPENSIVI DI EVENTUALI PERIODI DI «MINI» ASPI O INDENNITA’) - PER 18 MESI PER I LAVORATORI CON PIU’ DI 55 ANNI MA NEL LIMITE MASSIMO PARI AL NUMERO DI SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE VERSATA NEI DUE ANNI PRECEDENTI (PERIODI COMPRENSIVI DI EVENTUALI PERIODI DI «MINI» ASPI O INDENNITA’) EROGAZIONE DALL’OTTAVO GIORNO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DELL’ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO O DA QUELLO IN CUI SIA STATA PRESENTATA LA DOMANDA DA PARTE DEL LAVORATORE ALL’INPS CHE E’ OBBLIGATORIA A PENA DI DECADENZA ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI SPETTANZA E DA INVIARSI ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA - CONDIZIONATA ALLA PERMANENZA STATO DISOCCUPAZIONE - SOGGETTO PRIVO DI LAVORO CHE SIA IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA RICERCA DI UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA SECONDO LE MODALITA’ DEFINITE CON I SERVIZI COMPETENTI (ART. 1 181/00 D.Lgsvo) - SOSPESA D’UFFICIO - MAX 6 MESI – IN CASO DI NUOVO RAPPORTO DI LAVORO E RIPRENDE A DECORRERE DALLA SUA CESSAZIONE - I CONTRIBUTI VERSATI PER IL NUOVO RAPPORTO SONO VALIDI AI FINI DI UN NUOVO TRATTAMENTO DI SOSTEGNO ASPI – MINI ASPI – . - RIDOTTA IN CASO DI LAVORO AUTONOMO DAL QUALE DERIVI REDDITO INFERIORE AL LIMITE STABILITO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - IL DIPENDENTE DEVE INFORMARE L’INPS ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO ATTIVITA’ AUTONOMA CON INDICAZIONE REDDITO PREVISTO IN VIA SPERIMENTALE NEL PERIODO 2013 – 2015 I LAVORATORI POSSONO FARSI LIQUIDARE L’ASPI IN UNICA SOLUZIONE PER AVVIARE ATTIVITA’ AUTONOMA, D’IMPRESA O ASSOCIARSI IN COOPERATIVA MINI – ASPI – I LAVORATORI CHE NON HANNO I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASPI MA POSSONO FAR VALERE ALMENO 13 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NEGLI ULTIMI 12 MESI POSSONO USUFRUIRE DELLA MINI ASPI – PERIODO MASSIMO PARI ALLA META’ DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE DELL’ULTIMO ANNO, DETRATTI I PERIODI EVENTUALMENTE FRUITI NEL PERIODO – SOSPENSIONE PER PERIODO MASSIMO DI 5 GIORNI POI RIPRENDE. FINANZIAMENTO - LE AZIENDE CONTINUERANNO A VERSERARE QUANTO SINORA CORRISPOSTO PER LA DS ANCHE PER I LAVORATORI NON SOGGETTI A TALE CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO DATORE DI LAVORO PARI ALL’1,4% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ESCLUSI SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI, CONTRATTI STAGIONALI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI CCNL, GLI APPRENDISTI, E I CONTRATTI DELLA P.A.) IL CONTRIBUTO VIENE RESTITUITO SE IL RAPPORTO E’ TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (ENTRO 6 MESI DALLA CESSAZIONE, PAGATO DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI PROVA, CON DETRAZIONE DALLE MENSILITA’ SPETTANTI DI UN NUMERO DI MENSILITA’ RAGGUAGLIATO AL PERIODO TRASCORSO DALLA CESSAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO. - DAL 1° GENNAIO 2013 IN CASO DI LICENZIAMENTO DI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO A VERSARE ALL’INPS UNA SOMMA PARI AL 50% DEL TRATTAMENTO MENSILE ASPI PER OGNI DODICI MESI DI ANZIANITA’ AZIENDALE NEGLI ULTIMI TRE ANNI (MASSIMO UNA VOLTA E MEZZO) ANCHE IN CASO DI CESSAZIONE DI APPRENDISTATO NON DOVUTO A DIMISSIONI O RECESSO DEL LAVORATORE. NON DOVUTO SINO AL 31/12/2016 NEL CASO IN CUI VENGA VERSATO IL CONTRIBUTO DI INGRESSO PER LA MOBILITA’ (PERIODO TRANSITORIO) PERIODO 2013 – 2015 PER LICENZIAMENTI EFFETTUATI IN CONSEGUENZA DEL CAMBIO DI APPALTO AI QUALI SONO SUCCEDUTE ASSUNZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA’ SUBENTRANTE IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI COLLETTIVE; NEL SETTORE EDILE PER FINE CANTIERE AUMENTO CONTRIBUTIVO LAVORATORI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA DAL 26% DEL 2011 AL 33% del 2018 E COSI’ PER SOGGETTI ISCRITTI AD ALTRE FORME PENSIONISTICHE DAL 17% DEL 2011 AL 24% DEL 2018 DAL 1/1/2017 NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI IL CONTRIBUTO E’ TRIPLICATO IN CASO DI MANCATO ACCORDO SINDACALE AL TERMINE DELLA PROCEDURA. DECADENZA 1) PERDITA STATO DI DISOCCUPAZIONE 2) INIZIO ATTIVITA’ AUTONOMA 3) RAGGIUNGIMENTO REQUISITI PER PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA O ANTICIPATO 4) ACQUISIZIONE ASSEGNO ORDINARIO INVALIDITA’, SALVO OPZIONE IL LAVORATORE DECADE INOLTRE DALL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ O DA ALTRA INDENNITA’ O SUSSIDIO, COLLEGATO ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE O INOCCUPAZIONE, NEL CASO IN CUI, SENZA UN GIUSTIFICATO MOTIVO: o RIFIUTASSE DI PARTECIPARE A INIZIATIVE DI POLITICHE ATTIVE ORGANIZZATE DAL CENTRO PER L’IMPIEGO; o NON ACCETTASSE UN’OFFERTA DI LAVORO CON UN LIVELLO RETRIBUTIVO SUPERIORE DI ALMENO IL 20% RISPETTO ALL’IMPORTO LORDO DELL’INDENNITA’ CUI LO STESSO LAVORATORE HA DIRITTO (PRECEDENTEMENTE VENIVA INVECE PRESA A RIFERIMENTO LA RETRIBUZIONE PERCEPITA NELLA PRECEDENTE OCCUPAZIONE: «NON INFERIORE DEL 20% RISPETTO A QUELLO DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA»). SI CONSERVA IL PRINCIPIO PER CUI LE DECADENZE DI CUI SOPRA OPERANO SOLO SE LE ATTIVITA’ FORMATIVE, LE POLITICHE ATTIVE O L’OFFERTA DI LAVORO SONO SITUATE ENTRO 50 KM DALLA RESIDENZA DEL LAVORATORE O COMUNQUE RAGGIUNGIBILI IN 80 MINUTI CON I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE IN OGNI CASO DI DECADENZA IL LAVORATORE PERDE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DI SOSTEGNO AL REDDITO SUCCESSIVA ALL’EVENTO. LA DECADENZA SI REALIZZA DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA EVENTO CON OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI QUANTO SI SIA EVENTUALMENTE CONTINUATO A PERCEPIRE REVOCA DELL’INDENNITA’ A SOGGETTI CONDANNATI PER REATI GRAVI (ASSOCIAZIONE MAFIOSA, TERRORISMO ETC.) PENA ACCESSORIA DISPOSIZIONI TRANSITORIE - PER CESSAZIONI INTERVENUTE SINO AL 31/12/12 SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE - DAL 1/1/13 PER NUOVI EVENTI VERIFICATISI DA TALE DATA E SINO AL 31/12/2015 LA DURATA MAX DELL’ASPI E’ LA SEGUENTE: 2013 8 MESI PER LAVORATORI SINO A 50 ANNI 12 MESI PER LAVORATORI OLTRE I 50 ANNI 2014 UGUALE AL 2013, INOLTRE 14 MESI PER LAVORATORI OLTRE I 55 ANNI 2015 10 MESI SINO A 50 ANNI 12 MESI TRA 50 E 55 ANNI 16 MESI OLTRE I 55 ANNI NEI LIMITI DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE DEGLI ULTIMI DUE ANNI A REGIME DAL 2016 12 MESI SINO A 55 ANNI 18 MESI OLTRE I 55 ANNI DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDANTI L’INDENNITA’ DI MOBILITA’ PER I LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA’ A DECORRERE DAL 1/1/2013 AL 31/12/2016 E’ PREVISTO UN PROGRESSIVO RIDIMENSIONAMENTO DELLA INDENNITA’ DI MOBILITA’ - FINO A 39 ANNI: SEMPRE 12 MESI SINO ALL’APPLICAZIONE DELL’ASPI DAL 1/1/17 DI EGUALE DURATA - DA 40 A 49 ANNI: 24 MESI PER GLI ANNI 2013 E 2014, 18 NEL 2015 E 12 NEL 2006 SINO ALL’APPLICAZIONE DELL’ASPI DAL 1/1/17 DI EGUALE DURATA - 50 ANNI E OLTRE: 36 NEL 2013, 30 NEL 2014, 24 NEL 2015, 18 NEL 2016 SINO ALL’APPLICAZIONE DELL’ASPI DAL 1/1/17 DI EGUALE DURATA MAGGIORI DURATE PER I LAVORATORI DEL SUD ABROGAZIONI - DAL 1/1/2016 ABROGATA LA CIGS PER IMPRESE INTERESSATE A PROCEDURE CONCORSUALI DAL 1/1/2017 ABROGATO IL CONTRIBUTO DI INGRESSO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’ E NORME COLLEGATE DALL’1/1/2013 ABROGATA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE IN DEROGA PER DATORI DI LAVORO CHE NON ACCEDONO AGLI AMMORTIZZATORI ORDINARI. PERO’ PER IL PERIODO 2013/2016 IL MINISTERO DEL LAVORO PUO’ DISPORRE PER PERIODI NON SUPERIORI A 12 MESI LA CONCESSIONE, ANCHE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ DI TRATTAMENTI INTEGRAZIONE SALARIALE E MOBILITA’ IN DEROGA, ANCHE CON RIFERIMENTO A SETTORI PRODUTTIVI ED AREE REGIONALI. I TRATTAMENTI IN DEROGA CONCESSI NEL 2012 POSSONO ESSERE PROROGATI SULLA BASE DI SPECIFICI ACCORDI GOVERNATIVI PER PERIODI NON SUPERIORI A 12 MESI CON RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI DEL 10% NEL CASO DI PRIMA PROROGA DEL 30% NEI CASI DI SECONDA PROROGA E DEL 40% NEI CASI DI PROROGHE SUCCESSIVE. PER PROROGHE SUCCESSIVE ALLA SECONDA POSSONO ESSERE EROGATI SOLO IN CASO DI FREQUENZA DI PROGRAMMI DI REIMPIEGO. VENGONO CONFERMATI ANCHE PER ACCEDERE AGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA I REQUISITI DI ANZIANITA’ (90 GG. PER LA CIG, 1 ANNO PER LA MOBILITA’) ESTENSIONI LA CIGS E’ ESTESA A REGIME A SETTORI CUI ERA APPLICATA IN VIRTU’ DI NORME RINNOVATE DI ANNO IN ANNO: IMPRESE COMMERCIALI CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI, AGENZIE VIAGGI, TURISMO CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI, AZIENDE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SISTEMA AEROPORTUALE A PRESCINDERE DAL NUMERO DI DIPENDENTI, AZIENDE PORTUALI. - DAL 2013 E’ PREVISTA UNA INDENNITA’, NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI, ANCHE PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, MONOCOMMITTENTI E CON REDDITO LORDO NON SUPERIORE AI 20.000€ , ACCREDITI PER L’ANNO DI RIFERIMENTO NON INFERIORI AD UNA MENSILITA’, ALMENO DUE MESI DI DISOCCUPAZIONE NELL’ANNO PRECEDENTE, ALMENO 4 MENSILITA’ ACCREDITATE NELL’ANNO PRECEDENTE (3 NEL 2013) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE TENDONO A RIDURRE SE NON AD ELIMINARE LA CASSA IN DEROGA PER ASSICURARE UN SISTEMA DI SOSTEGNO AL REDDITO IN COSTANZA DI RAPPORTO , DAL 1/1/13 ANCHE PER I LAVORATORI DI COMPARTI NON COPERTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE NEI CASI DI RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LE OO.SS. PIU’ RAPPRESENTATIVE STIPULANO ENTRO 6 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE INTERSETTORIALI AVENTI AD OGGETTO LA COSTITUZIONE DI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE. NEI TRE MESI SUCCESSIVI I PREDETTI FONDI SONO ISTITUITI, CON DECRETO MINISTERIALE, PRESSO L’INPS – COSTITUISCONO GESTIONI INPS – I DECRETI DI COSTITUZIONE – SULLA BASE DEGLI ACCORDI - DEFINISCONO L’AMBITO DI APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO AL SETTORE DI ATTIVITA’ , ALLA NATURA GIURIDICA DEI DATORI DI LAVORO ED ALLA CLASSE DI AMPIEZZA DEGLI STESSI - LE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE ORDINARIA A CARICO DI AZIENDE E LAVORATORI L’ISTITUZIONE E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I SETTORI NON COPERTI DA INTEGRAZIONE SALARIALE IN RELAZIONE AD AZIENDE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE PIU’ DI 15 DIPENDENTI. I FONDI POSSONO PERSEGUIRE ANCHE ALTRE FINALITA’: - TUTELA INTEGRATIVA DELL’ ASPI - SOSTEGNO AL REDDITO STRAORDINARI PER CHI RAGGIUNGE LA PENSIONE ENTRO 5 ANNI - CONTRIBUIRE A CORSI DI FORMAZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE. POSSONO ESSERE ISTITUITI ANCHE PER SETTORI E CLASSI GIA’ COPERTI DALLA NORMATIVA IN CUI SI APPLICA LA LEGGE SULLA MOBILITA’ , IN QUESTO CASO I FONDI POSSONO ESSERE FINANZIATI CON UNA ALIQUOTA DAL 1/1/2017 DELLO 0,30% DELLE RETRIBUZIONI IMPONIBILI NELLO STESSO TERMINE DI 6 MESI DEVONO ESSERE ADEGUATI ALLE FINALITA’ DELLA PRESENTE LEGGE GLI ACCORDI CHE GIA’ HANNO ISTITUITO UN SISTEMA CONSOLIDATO DI BILATERALITA’ PREVEDENDO: - UN’ALIQUOTA COMPLESSIVA DI CONTRIBUZIONE ORDINARIA NON INFERIORE AL 0,20%; LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI IN FUNZIONI DELLE DISPONIBILITA’ DEL FONDO; L’ADEGUAMENTO DELL’ ALIQUOTA IN FUNZIONE DELL’ ANDAMENTO DELLA GESTIONE O LA RIDETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI - POSSIBILITA’ DI FAR CONFLUIRE NEL FONDO PARTE DEL CONTRIBUTO FONDO INTERPROFESSIONALE - CRITERI E REQUISITI DI GESTIONE DEL FONDO. CONTROLLO MINISTERIALE SU PROFESSIONALITA’ GESTORI E STANDARD OMOGENICI. PER TUTTI I FONDI SONO PREVISTI L’OBBLIGO DI BILANCIO IN PAREGGIO E LA IMPOSSIBILITA’ DI EROGARE PRESTAZIONI IN CARENZA DI DISPONIBILITA’ FINANZIARIE. GLI INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SONO CONCESSI PREVIA COSTITUZIONE DI SPECIFICHE RISERVE FINANZIARIE ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE GIA’ ACQUISITE. E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI ADEGUAMENTO DELL’ALIQUOTA IN CASO DI NECESSITA’ DI ASSICURARE IL PAREGGIO DI BILANCIO O DI FAR FRONTE A PRESTAZIONI GIA’ DELIBERATE O DA DELIBERARE. FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE PER LE IMPRESE CHE AL 31/3/2013 NON ABBIANO ISTITUITO FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE – E’ COSTITUITO UN FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE ISTITUITO CON DECRETO MINISTERO DEL LAVORO CUI CONTRIBUISCONO I DATORI DI LAVORO ED I LAVORATORI DEL SETTORE – CHE DEVE, SECONDO LE ALIQUOTE DEFINITE DAGLI STESSI DECRETI, GARANTIRE LE STESSE PRESTAZIONI DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE CHE SONO UNA DURATA NON SUPERIORE A 1/8 DELLE ORE COMPLESSIVAMENTE LAVORABILI DA COMPUTARE IN UN BIENNIO MOBILE IN RELAZIONE ALLE CAUSALI DI RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI CIGO E CIGS. IN VIA SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2013-2015 L’ASPI E’ RICONOSCIUTA ANCHE AI LAVORATORI SOSPESI PER CRISI AZIENDALE O OCCUPAZIONALI CHE SIANO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE E POSSANO FAR VALERE 2 ANNI DI ASSICURAZIONE E 1 ANNO DI CONTRIBUZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE L’INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE E CON UN CONCORSO PARI ALMENO AL 20% DELL’INDENNITA’ STESSA DA PARTE DEI FONDI BILATERALI O A CARICO DEI FONDI DI SOLIDARIETA’. MAX 90 GIORNATE DA COMPUTARE IN UN BIENNIO MOBILE – NEI LIMITI DELLE RISORSE NON SUPERIORE A 20 MILIONI DI EURO PER CIASCUN ANNO. TALE NORMA NON SI APPLICA AI LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE DESTINATARIE DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NONCHE’ AI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON PREVISIONE DI SOSPENSIONI LAVORATIVE PROGRAMMATE E DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE. INTERVENTI A FAVORE LAVORATORI ANZIANI IN CASO DI ECCEDENZA DI PERSONALE IN AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI CON ACCORDI SINDACALI AZIENDALI PER INCENTIVARE L’ESODO SI PUO’ PORRE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO UNA PRESTAZIONE PARI ALLA PENSIONE CHE SPETTEREBBE IN BASE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE CONTESTUALMENTE IL DATORE DI LAVORO DEVE VERSARE I CONTRIBUTI A FAVORE DELL’INPS SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI PER IL PENSIONAMENTO LAVORATORI INTERESSATI COLORO CHE ENTRO 4 ANNI DALLA CESSAZIONE RAPPORTO RAGGIUNGANO I REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO. DOMANDA ALL’INPS DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ACCOMPAGNATA DA FIDEJUSSIONE BANCARIA A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE DELL’ACCORDO IL DATORE DI LAVORO DEVE VERSARE MENSILMENTE AL’INPS LA PROVVISTA PER LA PRESTAZIONE E PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA INCENTIVI ALL’ ASSUNZIONE DEI LAVORATORI A DECORRERE DAL 1/1/2013 PER I CONTRATTI DI ASSUNZIONE (FULL-TIME O PART- TIME) DI LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE - E RELATIVI A LAVORATORI DI ETA’ NON INFERIORE A 50 ANNI E DISOCCUPATI DA 12 MESI E’ PREVISTA UNA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PARI AL 50%. SE IL CONTRATTO VIENE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO GLI SGRAVI SONO PROLUNGATI SINO AL DICIOTTESIMO MESE. SE L’ASSUNZIONE AVVIENE SIN DA SUBITO A TEMPO INDETERMINATO SGRAVIO 50% PER 18 MESI. RIGUARDA TUTTI I DATORI DI LAVORO. STESSI SGRAVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE DI QUALSIASI ETA’ DISOCCUPATE DA ALMENO SEI MESI IN ZONE DISAGIATE O DISOCCUPATE DA 24 MESI IN QUALSIASI ZONA. DAL 1/1/2017 VENGONO MENO GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DALLA MOBILITA’. PRINCIPI GENERALI PER GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI LA LEGGE DEFINISCE I PRINCIPI GENERALI PER USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI. GLI INCENTIVI NON SPETTANO NEI CASI IN CUI L’ASSUNZIONE: o COSTITUISCA ATTUAZIONE DI UN OBBLIGO PREESISTENTE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA; o VIOLI EVENTUALI DIRITTI DI PRECEDENZA SPETTANTI AD UN ALTRO LAVORATORE SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA; o E’ EFFETTUATA DA UN’UNITA’ PRODUTTIVA CHE HA IN ATTO SOSPENSIONI DAL LAVORO CONNESSE A UNA CRISI O A UNA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SALVO IL CASO IN CUI LA PROFESSIONALITA’ IN ESAME SIA SOSTANZIALMENTE DIVERSA DA QUELLE DEI LAVORATORI SOSPESI; o RIGUARDI LAVORATORI LICENZIATI NEI SEI MESI PRECEDENTI DA PARTE DI UN’IMPRESA AVENTE ASSETTI PROPRIETARI SOSTANZIALMENTE COINCIDENTI CON QUELLA CHE PROCEDE ALL’ASSUNZIONE , OPPURE SE TGRA LE DUE AZIENDE SUSSISTE UN COLLEGAMENTO SOCIETARIO O UN RAPPORTO DI CONTROLLO. PER DETERMINARE IL DIRITTO AGLI INCENTIVI E LA LORO DURATA SI CUMULANO I PERIODI IN CUI IL LAVORATORE HA PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITA’ IN FAVORE DELLO STESSO SOGGETTO, CON UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO O IN SOMMINISTRAZIONE. VIENE PREVISTO CHE GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE NON SPETTANO NEL CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE. IN CASO DI ADEMPIMENTO TARDIVO GLI INCENTIVI SPETTERANNO DAL MOMENTO DELL’AVVENUTA COMUNICAZIONE. SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’ PER GLI ANNI 2013/2015 IN VIA SPERIMENTALE VIENE INTRODOTTO L’OBBLIGO DI ASTENSIONE LAVORATIVA DI UN GIORNO, DEL QUALE IL PADRE DOVRA’ USUFRUIRE ENTRO I PRIMI CINQUE MESI DI VITA DEL FIGLIO E PER IL QUALE RICEVERA’ UN’INDENNITA’ PARI AL 100% DELLA RETRIBUZIONE. INOLTRE, NEI MEDESIMI CINQUE MESI IL PADRE POTRA’ USUFRUIRE A CARICO DELL’INPS DI ULTERIORI DUE GIORNI DI ASTENSIONE, ANCHE CONTINUATIVI, IN SOSTITUZIONE DELLA MADRE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA DI MATERNITA’. LA SECONDA MISURA SPERIMENTALE PREVEDE, INVECE, LA POSSIBILITA’ PER LA MADRE LAVORATRICE DI USUFRUIRE DI APPOSITI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI PER L’INFANZIA (ES. BABY-SITTING E NIDI). I VOUCHER SARANNO CORRISPOSTI, NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI, PER UN PERIODO MASSIMO DI UNDICI MESI E IN ALTERNATIVA AL PERIODO DI CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO. UN DECRETO MINISTERIALE PROVVEDERA’ AD INDIVIDUARE, ENTRO UN MESE DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, I CRITERI DI ACCESSO E LE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE MISURE SOPRA DESCRITTE, NONCHE’ IL NUMERO E L’IMPORTO DEI VOUCHER SU MENZIONATI, NONCHE’ LE RELATIVE RISORSE. CONVALIDA DIMISSIONI L’IPOTESI GIA’ DISCIPLINATA DALL’ART. 55 COMMA 4 D.Lgvo 151/01 E’ COSI’ MODIFICATA RISOLUZIONE CONSENSUALE O RICHIESTA DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE DURANTE IL PERIODO DI GRAVIDANZA E DI ENTRAMBI I GENITORI DURANTE I PRIMI 3 ANNI DI VITA DEL BAMBINO O DI ADOZIONE O AFFIDO - DEVONO ESSERE CONVALIDATE ALLA DTL. SOSPESA L’EFFICACIA DELLE DIMISSIONI SINO ALLA CONVALIDA. PER TUTTI I LAVORATORI – DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA – L’EFFICACIA DELLE DIMISSIONI E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE E’ SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA ALLA CONVALIDA EFFETTUATA PRESSO LA DTL, I CENTRI PER L’IMPIEGO O ALTRE SEDI INDIVIDUATE DAI CCNL SECONDO IL MINISTERO (circolare 18/2012) LA CONVALIDA NON E’ RICHIESTA IN TUTTE LE IPOTESI IN CUI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO RIENTRI NELL’AMBITO DI PROCEDURE DI RIDUZIONE DEL PERSONALE SVOLTE IN SEDI QUALIFICATA O SINDACALE (410-411-420 cpc) SEDI CHE OFFRONO LE STESSE GARANZIE IN ALTERNATIVA ALLA CONVALIDA NELLE SEDI COMPETENTI IL LAVORATORE POTRA’ APPORRE APPOSITA DICHIARAZIONE DI CONFERMA DELLE DIMISSIONI O DELLA RISOLUZIONE IN CALCE ALLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. SE IL LAVORATORE NON CONVALIDA NELLE SEDI INDICATE E NON SOTTOSCRIVE LA RICEVUTA DI CUI SOPRA IL DATORE DI LAVORO DEVE INVIARE ALLO STESSO UNA RACC. R/R CON L’INVITO O A CONVALIDARE LE DIMISSIONI PRESSO GLI ENTI COMPETENTI O A SOTTOSCRIVERE E RESTITUIRE LA COPIA DELLA RICEVUTA DELL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE RAPPORTO CHE VERRA’ ALLEGATA. SE L’INVITO NON VIENE INVIATO ENTRO 30 GIORNI DALLE DIMISSIONI / RISOLUZIONE QUESTE ULTIME SONO PRIVE DI EFFETTO. L’INVITO SI CONSIDERA VALIDAMENTE RICEVUTO QUANDO E’ RECAPITATO AL DOMICILIO DEL LAVORATORE INDICATO NEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE O ALTRO FORMALMENTE COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE OVVERO E’ SOTTOSCRITTO PER RICEVUTA . NEI 7 GIORNI SUCCESSIVI - CHE POSSONO SOVRAPPORSI AL PREAVVISO - IL LAVORATORE PUO’ REVOCARE LE DIMISSIONI O LA RISOLUZIONE CONSENSUALE . SE NON CONVALIDA O NON REVOCA IL RAPPORTO SI INTENDE LEGITTIMAMENTE RISOLTO. LA REVOCA PUO’ ESSERE COMUNICATA IN FORMA SCRITTA . IL RAPPORTO RIPRENDE REGOLARMENTE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIONE DELLA REVOCA. NO RETRIBUZIONE NEL PERIODO TRA DIMISSIONI E REVOCA SE IL DIPENDENTE NON HA LAVORATO. IL LAVORATORE DEVE RESTITUIRE QUANTO PERCEPITO IN BASE AD ACCORDI CONNESSI CON LE SUE DIMISSIONI. IL DATORE CHE ABUSI DI DIMISSIONI IN BIANCO - SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO – E’ PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 5.000 A € 30.000