CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA
Suggerimento n. 202/29 del 19 aprile 2013
AZ/GA
INPS - MINIMALI DI RETRIBUZIONE E ALTRI ELEMENTI UTILI PER CALCOLO DEI
CONTRIBUTI PER L’ANNO 2013 - NUOVA CONTRIBUZIONE ASpI – CONTRIBUTO
ADDIZIONALE PER I CONTRATTI A TERMINE
L'Istituto ha determinato i minimali retributivi e altri valori utili per il calcolo della
contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio 2013. Provvediamo ad illustrare le novità
intervenute e ad inviare le tabelle contributive aggiornate.
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 76/2013 e slide allegate, reperibili nel sito internet di
Assimpredil Ance), a partire dal 1° gennaio 2013 la c.d. “legge Fornero” (legge n. 92/2012) ha
sostituito l’indennità di disoccupazione con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), la quale
riguarda tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, e comporta alcune novità in merito alla
contribuzione dovuta dalle imprese per il finanziamento del relativo fondo.
Quanto precede è stato illustrato dall’INPS nelle circolari n. 140/2012, n. 22/2013 e n. 44/2013 e di
ciò l’Istituto ha tenuto conto nella predisposizione delle tabelle delle aliquote contributive in vigore da
gennaio 2013 per il calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti.
Provvediamo pertanto a riportare di seguito le informazioni necessarie per la corretta effettuazione
degli adempimenti contributivi nonché ad allegare le tabelle contributive aggiornate per le imprese
edili industriali.
I minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi per il comparto industriale aumentano dal
1° gennaio 2013 nelle seguenti misure:
- dirigenti:
- impiegati:
- operai:
da
da
da
€
€
€
126,41
45,70
45,70
a
a
a
€
€
€
130,20
47,07
47,07
Il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati,
occupati a tempo parziale, passa da € 6,86 ad € 7,06.
La quota di retribuzione imponibile mensile oltre la quale è dovuto - ai sensi dell`articolo 3-ter della
legge n. 438/1992 - un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore è pari, sempre
dal 1° gennaio 2013, ad € 3.794,00 (€ 45.530,00 annui), mentre il massimale annuo relativo al
2013 per i dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente al 1° gennaio 1996 è pari
ad € 99.034,00.
Evidenziamo inoltre che, per l’anno 2013, l'importo massimo complessivo entro il quale l'indennità di
maternità obbligatoria è posta a carico del bilancio dello Stato risulta fissato in € 2.059,43.
Per quanto riguarda le modalità di indicazione sulla denuncia UNIEMENS del conguaglio degli importi
anticipati a titolo di maternità obbligatoria, della quota di retribuzione soggetta all'aliquota di
contribuzione aggiuntiva a carico del dipendente nella misura di 1 punto percentuale, nonché della
parte di retribuzione eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nei casi in
cui tale massimale è applicabile, rimandiamo alle istruzioni contenute, rispettivamente, nei punti 10, 5
e 6 della circolare INPS n. 22/2013.
Per quanto concerne il finanziamento dell’ASpI, precisiamo che lo stesso è garantito, oltre che
dalla precedente contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per l’indennità di disoccupazione
ordinaria (1,61%), anche dal nuovo contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione
imponibile, sempre a carico dei datori di lavoro, da versare per i rapporti di lavoro subordinato
non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013, compresi i contratti di lavoro
intermittente a tempo determinato e di somministrazione a termine.
Mentre il punto 4 della sopra citata circolare n. 140/2012, a cui rimandiamo, illustra l’applicazione del
nuovo contributo addizionale, nonchè i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del predetto
contributo - tra i quali evidenziamo i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto - e le ipotesi di eventuale restituzione dello
stesso, la circolare n. 44/2013 dell’Istituto indica che il medesimo contributo non è dovuto nelle
ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità (ex articolo 8, comma 2,
della legge n. 223/1991).
Ricordiamo che, per gli apprendisti, il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo
dell’1,61% per il finanziamento dell’ASpI (v. nostro Suggerimento n. 464/2012), salvo che si tratti
di lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, per i quali è dovuto
il solo contributo del 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.
Al finanziamento dell’ASpI è, inoltre, destinato il contributo previsto in tutti i casi di interruzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013; per l’illustrazione di tale contributo rimandiamo al nostro
Suggerimento n. 179/2013.
Infine, come noto (v. nostro Suggerimento n. 298/2010), ricordiamo che per l’anno 2013 la misura
dell’esonero contributivo che compete alle imprese che conferiscono il TFR dei dipendenti alla
previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria INPS è pari allo 0,27% dell’imponibile
contributivo del singolo lavoratore interessato, da riproporzionare se la quota di TFR conferita è
inferiore al 100%.
All.: c.s.
Per informazioni rivolgersi a:
- dr. Carlo Azimonti (tel. 0288129578, e-mail [email protected]);
- dr. Paolo Galimberti (tel. 0288129540, e-mail [email protected]).
Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è
reperibile dal 19 aprile 2013 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo
www.assimpredilance.it inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di
sinistra o, in alternativa, la funzione "cerca nel sito" o “ricerca agevolata”, con la quale è
possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come “tag”), al periodo ed alla
tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo
portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile
contattare Monica Ravazzin (02.88129554 - [email protected]).
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS DAL 1° GENNAIO 2013
Tabella n. 1/2013
Imprese edili industriali che occupano mediamente fino a 15 dipendenti (*)
Lavoro a tempo indeterminato
Fondo pensioni
Assegni
nucleo
familiare
Assicurazione
sociale per
l’impiego (ASpI)
Disoccupazione
speciale
Cassa integrazione guadagni
ordinaria
Fondo
garanzia
T.F.R.
Tutela
lavoratrici
madri
Indennità
economica
di malattia
OPERAI
33,00 (1) (2)
0,68
1,61
0,80
5,20
0,20
(3)
0,46
2,22
44,17
(3)
34,98
(3)
9,19 (1)
IMPIEGATI
33,00 (1) (2)
0,68
1,61
0,80
1,90
DIRIGENTI
33,00 (1) (2)
0,68
1,61
—
—
0,20
(3)
0,46
—
38,65
(3)
29,46
(3)
9,19 (1)
0,40
(3)
0,46
—
36,15
(3)
26,96
(3)
9,19 (1)
Tutela
lavoratrici
madri
Indennità
economica
di malattia
TOTALE
A carico
impresa
A carico
dipendente
Lavoro non a tempo indeterminato
Fondo pensioni
Assegni
nucleo
familiare
Assicurazione
sociale per
l’impiego (ASpI)
OPERAI
33,00 (1) (2)
0,68
3,01
IMPIEGATI
33,00 (1) (2)
0,68
3,01
DIRIGENTI
33,00 (1) (2)
0,68
3,01
Disoccupazione
speciale
Cassa integrazione guadagni
ordinaria
Fondo
garanzia
T.F.R.
(4)
0,80
5,20
0,20
(3)
0,46
2,22
45,57
(3)
36,38
(3)
9,19 (1)
(4)
0,80
1,90
0,20
(3)
0,46
—
40,05
(3)
30,86
(3)
9,19 (1)
(4)
—
—
0,40
(3)
0,46
—
37,55
(3)
28,36
(3)
9,19 (1)
TOTALE
A carico
impresa
A carico
dipendente
Contratti di apprendistato in essere al 31 dicembre 2011 ed ancora in corso al 1° gennaio 2013
Imprese edili artigiane e non artigiane fino a 9 addetti (**)
APPRENDISTI
1° anno di contratto
APPRENDISTI
2° anno di contratto
APPRENDISTI
oltre il 2° anno di contratto
Imprese edili artigiane e non artigiane oltre i 9 addetti (**)
A carico datore di lavoro (5)
A carico lavoratore
TOTALE
A carico datore di lavoro (5)
A carico lavoratore
TOTALE
3,11%
5,84%
8,95%
11,61%
5,84%.
17,45%
4,61%
5,84%
10,45%
11,61%
5,84%
17,45%
11,61%
5,84%
17,45%
11,61%
5,84%
17,45%
Contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016
Imprese edili artigiane e non artigiane fino a 9 addetti (**)
Imprese edili artigiane e non artigiane oltre i 9 addetti (**)
A carico datore di lavoro (5)
A carico lavoratore
TOTALE
A carico datore di lavoro (5)
A carico lavoratore
TOTALE
1,61%
5,84%
7,45%
11,61%
5,84%
17,45%
11,61%
5,84%
17,45%
11,61%
5,84%
17,45%
APPRENDISTI
primi 3 anni di contratto
APPRENDISTI
oltre il 3° anno di contratto
Imprese edili artigiane e non artigiane
APPRENDISTI PASSATI IN QUALIFICA
per un anno dalla trasformazione
A carico datore di lavoro (5)
A carico lavoratore
TOTALE
11,61%
5,84%
17,45%
_________________________
(*)
(**)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
N.B.
La media rilevante a tal fine è quella dei dipendenti in forza nel semestre precedente, comprendendo tutti i lavoratori di qualunque categoria e qualifica e assunti con qualunque tipo di
contratto (dirigenti, dipendenti assunti con contratto di inserimento o di reinserimento, apprendisti, dipendenti part-time in proporzione all'orario svolto, ecc.).
Per l’individuazione dei dipendenti da considerare per la determinazione delle dimensioni aziendali, v. circolare INPS n. 22/2007, punto 1.1.
Sulla quota di retribuzione imponibile che supera il limite di € 3.794,00 mensili o di € 45.530,00 annui è dovuto un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore (articolo 3-ter
legge n. 438/1992).
Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie alla stessa data, il contributo complessivo al Fondo pensioni
(compreso il contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore) è dovuto, per il 2013, sino al massimale annuo di € 99.034,00.
Il contributo per Fondo garanzia T.F.R. è ridotto o azzerato in relazione alla percentuale di T.F.R. maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (c.d. “Fondo di Tesoreria INPS”).
Con effetto dal 1° gennaio 2013, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in corso alla predetta data o instaurati successivamente, la contribuzione complessiva
dovuta per l’ASpI è pari al 3,01%, ovvero 1,61% più 1,40% quale contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.
Con effetto dal 1° gennaio 2013, per i contratti di apprendistato la contribuzione a carico del datore di lavoro è aumentata dell’1,61% quale contributo per il finanziamento dell’ASpI
(articolo 2, comma 36, legge n. 92/2012).
Le imprese sono altresì tenute a versare all'INPS un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme a carico del datore di lavoro, escluse le quote di T.F.R., versati o
accantonati per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 (articolo 16, comma 1, D. Lgs. N. 252/2005).
Per le particolari disposizioni relative ai lavoratori italiani all'estero, vedere D.M. 7 dicembre 2012 in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 e circolare INPS n. 17/2013.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS DAL 1° GENNAIO 2013
Tabella n. 1/2013
Imprese edili industriali che occupano mediamente più di 15 dipendenti e fino a 50
Lavoro a tempo indeterminato
Fondo pensioni
Assegni
nucleo
familiare
OPERAI
33,00 (1) (2)
0,68
Assicurazione
sociale per
l’impiego
(ASpI)
1,61
0,80
5,20
0,90
0,20
IMPIEGATI
33,00 (1) (2)
0,68
1,61
0,80
1,90 (°)
0,90
0,20
DIRIGENTI
33,00 (1) (2)
0,68
1,61
—
—
0,40
Disoccupazione
speciale
Cassa
integraz.
guadagni
ordinaria
—
Cassa
integraz.
guadagni
straord.
Tutela
lavoratrici
madri
Indennità
economica
di malattia
(3)
0,46
2,22
45,07
(3)
35,58
(3)
9,49 (1) (4)
(3)
0,46
—
39,55
(3)
30,06
(3)
9,49 (1) (4)
(3)
0,46
—
36,15
(3)
26,96
(3)
9,19 (1)
Tutela
lavoratrici
madri
Indennità
economica
di malattia
Fondo
garanzia
T.F.R.
TOTALE
A carico
impresa
A carico
dipendente
Lavoro non a tempo indeterminato
OPERAI
33,00
(1) (2)
0,68
Assicurazione
sociale per
l’impiego
(ASpI)
3,01 (5)
0,80
5,20
0,90
0,20
(3)
0,46
2,22
46,47
(3)
36,98
(3)
9,49
(1) (4)
IMPIEGATI
33,00
(1) (2)
0,68
3,01 (5)
0,80
1,90 (°)
0,90
0,20
(3)
0,46
—
40,95
(3)
31,46
(3)
9,49
(1) (4)
DIRIGENTI
33,00
(1) (2)
0,68
3,01 (5)
—
—
0,40
(3)
0,46
—
37,55
(3)
28,36
(3)
9,19
(1)
Fondo pensioni
Assegni
nucleo
familiare
Disoccupazione
speciale
Cassa
integraz.
guadagni
ordinaria
—
Cassa
integraz.
guadagni
straord.
Fondo
garanzia
T.F.R.
Imprese edili artigiane e non artigiane
APPRENDISTI
A carico datore di lavoro (6)
A carico lavoratore
TOTALE
11,61%
5,84%.
17,45%
TOTALE
A carico
impresa
A carico
dipendente
Imprese edili artigiane e non artigiane
APPRENDISTI PASSATI IN
QUALIFICA
A carico datore di lavoro (6)
A carico lavoratore
TOTALE
11,61%
6,14% (5,84% per I.V.S; 0,30 per C.I.G.S.)
17,75%
________________________
(°)
Per le imprese che hanno occupato mediamente nell'anno precedente oltre 50 dipendenti (esclusi i contratti di inserimento o di reinserimento e gli apprendisti e computando i parttime in proporzione all'orario svolto) l'aliquota per Cassa integrazione ordinaria per il personale impiegatizio è pari al 2,20, ferme restando tutte le altre aliquote riportate nella tabella.
(1)
Sulla quota di retribuzione imponibile che supera il limite di € 3.794,00 mensili o di € 45.530,00 annui è dovuto un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore (articolo 3-ter
legge n. 438/1992).
Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie alla stessa data, il contributo complessivo al Fondo pensioni
(compreso il contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore) è dovuto, per il 2013, sino al massimale annuo di € 99.034,00.
Il contributo per Fondo garanzia T.F.R. è ridotto o azzerato in relazione alla percentuale di T.F.R. maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (c.d. “Fondo di Tesoreria INPS”).
Il contributo a carico degli operai e degli impiegati è composto dal 9,19% per I.V.S. (Fondo pensioni) e dallo 0,30% per C.I.G.S..
Con effetto dal 1° gennaio 2013, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in corso alla predetta data o instaurati successivamente, la contribuzione complessiva
dovuta per l’ASpI è pari al 3,01%, ovvero 1,61% più 1,40% quale contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.
Con effetto dal 1° gennaio 2013, per i contratti di apprendistato la contribuzione a carico del datore di lavoro è aumentata dell’1,61% quale contributo per il finanziamento dell’ASpI
(articolo 2, comma 36, legge n. 92/2012).
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
N.B.
Le imprese sono altresì tenute a versare all'INPS un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme a carico del datore di lavoro, escluse le quote di T.F.R., versati o
accantonati per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 (articolo 16, comma 1, D. Lgs. N. 252/2005) .
Per le particolari disposizioni relative ai lavoratori italiani all'estero, vedere D.M. 7 dicembre 2012 in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 e circolare INPS n. 17/2013.
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n. 24 - Contribuzione previdenziale ed assicurativa