VADEMECUM PER LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA ONLINE Documento soggetto ad aggiornamento continuo. Versione n°1 del 9 febbraio 2011 Riportiamo di seguito alcune domande ricorrenti che riguardano la certificazione online di malattia e le relative risposte, desunte dal decreto del 26 febbraio 2010 e dalle due successive circolari applicative. Non riportiamo invece le procedure di base sull’uso del PIN e sull’accesso al sito e al call center in quanto riteniamo che tutti si siano già inseriti nel sistema. 1. La trasmissione telematica dei certificati di malattia riguarda tutti i lavoratori? Sì, non soltanto ai lavoratori iscritti all’INPS. Infatti il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia è finalizzato a consentire l’invio, da parte dei medici del SSN, dei certificati attestanti l’assenza per malattia per i lavoratori sia del settore privato sia del settore pubblico all’INPS e, per il suo tramite, ai rispettivi datori di lavoro ovvero all’INPDAP. L’INPS mette a disposizione del datore di lavoro, che ne fa richiesta, le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità: 1. mediante accesso diretto al sistema INPS, tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall’INPS medesimo; 2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro. 2. Ci sono categorie di dipendenti esonerati dall’invio del certificato per via telematica? Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, attualmente sono esonerate dall’invio telematico le seguenti categorie: Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;- Avvocati e procuratori dello Stato Professori e ricercatori universitari Personale della carriera diplomatica Personale della carriera prefettizia Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Personale militare Forze di polizia di Stato Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva. Per queste categorie di lavoratori resta in uso il sistema tradizionale di tipo cartaceo. 3. Chi deve certificare la malattia? Tutti i medici sono tenuti a certificare la malattia: Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale Medici liberi professionisti Qualunque medico, sia esso medico di famiglia, che ospedaliero in fase di dimissione, che medico di Pronto Soccorso o addirittura medico privato in visita urgente, deve, a norma della legge 33/80 (art.2) e degli obblighi deontologici certificare (ovviamente solo se ne riscontri la sussistenza) l’eventuale incapacita’ lavorativa. 4. Come si accede al servizio di trasmissione telematica tramite call-center? Il medico deve: Chiamare il numero verde 800 013 577 Scandire il proprio codice identificativo, ovvero il proprio codice fiscale Digitare senza farsi vedere dal paziente il PINCODE di 10 cifre 5. Cosa bisogna rilasciare al paziente? Se il certificato di malattia è compilato online occorre rilasciare al paziente la stampa del file pdf, che è costituito dal certificato di malattia, che rimane al lavoratore e dall’ attestato di malattia, che il lavoratore dovrà trasmettere entro due giorni al datore di lavoro (salvo nei casi in cui il datore di lavoro richiede la trasmissione dell’attestato direttamente all’INPS). Esiste anche la possibilità di inviare il file all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore. Se la certificazione di malattia viene effettuata per via telefonica tramite il call-center, dovrà essere reso disponibile al lavoratore il numero di protocollo della pratica e i dati relativi alla certificazione (dati del lavoratore data rilascio del certificato, data d’inizio e fine malattia). 6. Posso rilasciare il certificato il giorno successivo alla visita del paziente? La certificazione di malattia può essere rilasciata al lavoratore il giorno successivo alla visita solo in caso di visita domiciliare e comunque entro e non oltre le 24 ore dal riscontro dell’incapacità lavorativa. 7. Se invio un certificato che devo modificare o cancellare ma non ho memorizzato il numero di protocollo, come posso fare? Si può contattare il servizio dedicato al numero verde 800.180.919. Il servizio è attivo dal lun al ven dalle 8 alle 20 e il sab dalle 8 alle 14. Risponderà un operatore che potrà agire sul sistema attraverso le credenziali del medico. 8. Cosa devo fare se il sito internet e il call-center non funzionano? La priorità del nostro lavoro è fornire assistenza sanitaria. Se si verificano problemi o rallentamenti eccessivi per via della certificazione telematica siamo autorizzati a rilasciare il certificato cartaceo, annotando sullo stesso la motivazione del mancato invio. Consigliamo anche di compilare l’apposito modulo creato dalla FIMMG C.A. di Torino e allegarlo alla relazione sanitaria (Allegato M) in modo che l’ASL sia informata di quanto avvenuto in caso di contestazione da parte del datore di lavoro del malato. Ricorda! E’ falso ideologico certificare un dato che non si è constatato di persona. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.(Art 479 c.p.) Per ulteriori domande o per segnalare il non funzionamento del sistema scrivi a [email protected] Riferimenti legislativi DPCM 26 marzo 2008 DL 27 ottobre 2009 DPCM 26 febbraio 2010 Circolare n. 1 dell’11 marzo 2010 Circolare n. 2 del 28 settembre 2010