C.i.g.o., C.i.g.s., Mobilità, Aspi e Mini Aspi.
Reddito Minimo di Cittadinanza
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Legge 164-1975
Sostegno al reddito
Integrazione della retribuzione persa dai lavoratori
a seguito della riduzione dell’orario di lavoro o
della sospensione dell’attività e di mantenere il
legame con l’impresa in funzione della ripresa
dell’attività lavorativa.
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Temporanee, con previsione certa della ripresa dell’attività
lavorativa: eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o
ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato.
Eventi oggettivamente
non evitabili
 Alluvioni, incendi, crolli
 Motivi tecnici
 Ordinanze delle autorità
competenti
Eventi non oggettivamente
non evitabili
 Mancanza di lavoro, commesse
 Mancanza materie prime
 Cambio lavorazioni
 Restrizioni creditizie
Eventi non oggettivamente
non evitabili
 Comunicazione preventiva al
sindacato
 Richiesta di una delle parti di
esame congiunto
 Riguardare le cause che det. Il
ricorso, l’entità, la durata
prevedibile e il n. di lavoratori
 Conclusione entro 25 gg. o
10gg. per aziende fino a 50
dipendenti
Eventi oggettivamente
non evitabili
 Il datore deve comunicare al
sindacato: la durata
prevedibile e il n. di lavoratori
 Entro 3 gg. vi deve essere un
esame congiunto se riguarda
più di 16 ore sett. o su
richiesta di una delle parti.
 deve terminare entro 5 gg.
successivi
Periodi Consecutivi
 3 mesi con proroghe
trimestrali fino a 12 mesi
Periodi non consecutivi
 12 mesi in due anni
Non si computano:
•Le
ferie collettive
•Periodi di C.i.g. oggettivamente non
evitabili
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Va presentata all’Inps, dopo la procedura sindacale esperita
Sottoscritta dal legale rappresentante
Contenere quanto asserito dalla domanda stessa
Va presentata entro 25 gg. dalla fine del periodo di paga in
corso alla scadenza nella quale ha avuto inizio la sospensione
o la riduzione dell’orario di lavoro
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È concessa dalla Commissione provinciale Cig
entro 90 gg.
Possibile contribuzione addizionale da parte
del datore di lavoro
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80% per le ore di lavoro non prestate tra 0 e 40 la settimana
Fino € 1961,80 lordo 906,30
/ netto € 853,89
Oltre € 1961,80 lordo 1089,89 / netto € 1026,29
Gli elementi di retribuzione sui quali avviene il calcolo, sono
quelli soggetti a contribuzione, anche le mensilità aggiuntive.
Devono escludersi i compensi legati all’effettiva presenza
lavorativa
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È anticipata dal datore di lavoro  conguaglio
con i contributi dovuti
Avviene direttamente dall’Inps per:
cessazione attività, procedure concorsuali,
crisi finanziaria.
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Crisi Aziendale
Ristrutturazione
Riorganizzazione
Riconversione
Procedure Concorsuali
Dura dai 12 ai 24 mesi
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L’integrazione salariale è equiparata alla retribuzione
percepita
Comporta un contribuzione figurativa ai fini del diritto della
pensione e della sua misura
Si può lavorare purchè: sia compatibile, sia comunicato.
Viene detratto quanto percepito dalla nuova attività lavorativa
Il lavoratore deve assentire a percorsi di riqualificazione e di
ricollocazione con un lavoro congruo
Possibilità di riscatto della Cig, o/s per le mensilità non
ancora percepite per avviare un propria attività
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Legge 223-1991
Lavoratori che eccedono l’organizzazione
d’impresa
Può essere effettuata dopo la C.i.g.s.
15 dipendenti nei 6 mesi precedenti
Senza utilizzo della c.i.g.s. almeno 5
licenziamenti nell’arco di 120 gg.
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Scelta dei lavoratori: per carichi di famiglia, anzianità,
esigenze tecnico-produttive ed organizzative e altri parametri
sindacaliR.s.u.
Indennità spetta ai lavoratori con gli stessi requisiti della
c.i.g.s., iscritti alle liste di mobilità, anzianità di 12 mesi
presso l’azienda (6 di lavoro effettivo), contratto a tempo
indet.
Misura: come per la c.i.g.s. per i primi 12 mesi 80% dal 13°.
Incentivi all’occupazione e sconti contributivi.
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Difensivi: riduzione orario di lavoro e
retribuzione, con integrazione del 75%
Espansivi: riduzione orario di lavoro
permanente, per effettuare nuove assunzioni
a tempo indet.
Aziende rientranti nella c.i.g.s.
Vi deve essere un C.C.A.
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