C.i.g.o., C.i.g.s., Mobilità, Aspi e Mini Aspi. Reddito Minimo di Cittadinanza Legge 164-1975 Sostegno al reddito Integrazione della retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione dell’attività e di mantenere il legame con l’impresa in funzione della ripresa dell’attività lavorativa. Temporanee, con previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa: eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato. Eventi oggettivamente non evitabili Alluvioni, incendi, crolli Motivi tecnici Ordinanze delle autorità competenti Eventi non oggettivamente non evitabili Mancanza di lavoro, commesse Mancanza materie prime Cambio lavorazioni Restrizioni creditizie Eventi non oggettivamente non evitabili Comunicazione preventiva al sindacato Richiesta di una delle parti di esame congiunto Riguardare le cause che det. Il ricorso, l’entità, la durata prevedibile e il n. di lavoratori Conclusione entro 25 gg. o 10gg. per aziende fino a 50 dipendenti Eventi oggettivamente non evitabili Il datore deve comunicare al sindacato: la durata prevedibile e il n. di lavoratori Entro 3 gg. vi deve essere un esame congiunto se riguarda più di 16 ore sett. o su richiesta di una delle parti. deve terminare entro 5 gg. successivi Periodi Consecutivi 3 mesi con proroghe trimestrali fino a 12 mesi Periodi non consecutivi 12 mesi in due anni Non si computano: •Le ferie collettive •Periodi di C.i.g. oggettivamente non evitabili Va presentata all’Inps, dopo la procedura sindacale esperita Sottoscritta dal legale rappresentante Contenere quanto asserito dalla domanda stessa Va presentata entro 25 gg. dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza nella quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro È concessa dalla Commissione provinciale Cig entro 90 gg. Possibile contribuzione addizionale da parte del datore di lavoro 80% per le ore di lavoro non prestate tra 0 e 40 la settimana Fino € 1961,80 lordo 906,30 / netto € 853,89 Oltre € 1961,80 lordo 1089,89 / netto € 1026,29 Gli elementi di retribuzione sui quali avviene il calcolo, sono quelli soggetti a contribuzione, anche le mensilità aggiuntive. Devono escludersi i compensi legati all’effettiva presenza lavorativa È anticipata dal datore di lavoro conguaglio con i contributi dovuti Avviene direttamente dall’Inps per: cessazione attività, procedure concorsuali, crisi finanziaria. Crisi Aziendale Ristrutturazione Riorganizzazione Riconversione Procedure Concorsuali Dura dai 12 ai 24 mesi L’integrazione salariale è equiparata alla retribuzione percepita Comporta un contribuzione figurativa ai fini del diritto della pensione e della sua misura Si può lavorare purchè: sia compatibile, sia comunicato. Viene detratto quanto percepito dalla nuova attività lavorativa Il lavoratore deve assentire a percorsi di riqualificazione e di ricollocazione con un lavoro congruo Possibilità di riscatto della Cig, o/s per le mensilità non ancora percepite per avviare un propria attività Legge 223-1991 Lavoratori che eccedono l’organizzazione d’impresa Può essere effettuata dopo la C.i.g.s. 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti Senza utilizzo della c.i.g.s. almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 gg. Scelta dei lavoratori: per carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzative e altri parametri sindacaliR.s.u. Indennità spetta ai lavoratori con gli stessi requisiti della c.i.g.s., iscritti alle liste di mobilità, anzianità di 12 mesi presso l’azienda (6 di lavoro effettivo), contratto a tempo indet. Misura: come per la c.i.g.s. per i primi 12 mesi 80% dal 13°. Incentivi all’occupazione e sconti contributivi. Difensivi: riduzione orario di lavoro e retribuzione, con integrazione del 75% Espansivi: riduzione orario di lavoro permanente, per effettuare nuove assunzioni a tempo indet. Aziende rientranti nella c.i.g.s. Vi deve essere un C.C.A.